Legge regionale n. 23 del 04 maggio 1976  ( Versione vigente )
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 1972, n. 11 sulla istituzione del fondo di previdenza e di solidarietà per i consiglieri regionali."
(B.U. 11 maggio 1976, n. 19)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
A decorrere dal 1° gennaio 1976 la quota contributiva a carico dei Consiglieri regionali di cui all' art. 4 della L.R. 30 ottobre 1972, n. 11 viene elevata al 13% dell'indennità consiliare lorda.
Art. 2. 
 
A far data dal 1° gennaio 1976 la misura degli assegni vitalizi, di cui all' art. 12 della citata legge regionale 30-10-1972, n. 11 , viene modificata in base alla seguente tabella, indicante, rispetto agli anni di contribuzione, la quota percentuale spettante, determinata sulla indennità mensile lorda dovuta ai Consiglieri in carica, nello stesso mese a cui si riferisce l'assegno vitalizio.

anni di contribuzione versati
percentuale sull'indennità mensile lorda
5
25%
6
30%
7
35%
8
40%
9
45%
10
50%
11
51%
12
52%
13
53%
14
54%
15
55%
16
56%
17
57%
18
58%
19
59%
20 (ed oltre)
60%.
 
La presente norma non si applica ai Consiglieri cessati dal mandato prima della conclusione della prima legislatura del Consiglio Regionale, per i quali rimarrà valido il trattamento previsto dalla legge regionale 30-10-1972 n. 11 .
Art. 3. 
 
La liquidazione del premio di reinserimento dovuta ai Consiglieri regionali che cessino dall'incarico di Consigliere per dimissioni che non vengano rieletti nella successiva legislatura ovvero che non si ripresentino candidati, di cui all' art. 23 L.R. 30-10-1972 n. 11 , parte seconda, al titolo di 'Fondo di solidarietà, ferme restando le altre disposizioni normative relative al fondo medesimo, viene fissata e determinata nella seguente misura a far tempo dal 1° gennaio 1976: pari all'ultima mensilità della indennità consiliare lorda percepita in carica dal Consigliere cessato, moltiplicata per ogni anno di effettivo servizio del mandato, il cui importo massimo non superi comunque le dieci mensilità; a tale effetto la frazione di anno di effettivo esercizio in carica, non inferiore ai sei mesi ed un giorno, viene computata come anno intero, quella minore non è considerata
[1]

Note: