Disegno di legge regionale n. 153 presentato il 13 luglio 2011
Nuove modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).

Sommario:            

Art. 1 
1. 
L' articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) è sostituito dal seguente:
"
Art. 2. (Soggetti della pianificazione del territorio)
1. I soggetti della pianificazione del territorio sono:
a) la Regione;
b) le province e, ove istituita, la città metropolitana, per quanto attribuito dalle disposizioni in materia di enti locali;
c) i comuni e, ove delegate, le comunità montane e le associazioni di comuni.
"
Art. 2 
(Sostituzione dell' articolo 3 della l.r. 56/1977)
1. 
L' articolo 3 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:
"
Art. 3. (Strumenti e livelli di pianificazione)
1. Sono strumenti di pianificazione per l'organizzazione e la disciplina d'uso del territorio:
a) a livello regionale: il piano territoriale regionale (PTR), formato dalla Regione, che considera il territorio regionale anche per parti e ne esplica ed ordina gli indirizzi di pianificazione del territorio e il piano paesaggistico regionale (PPR), ovvero il piano territoriale regionale a valenza paesaggistica, formato dalla Regione in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
b) a livello provinciale e di area metropolitana: i piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) formati dalle province ed il piano territoriale di coordinamento dell'area metropolitana (PTCM) formato dalla città metropolitana, che considerano il territorio della provincia o dell'area metropolitana, delineano l'assetto strutturale del territorio e fissano i criteri per la disciplina delle trasformazioni, in conformità con gli indirizzi di pianificazione regionale;
c) a livello sub-regionale e sub-provinciale, per particolari ambiti territoriali o per l'attuazione di progetti o politiche complesse: i progetti territoriali operativi (PTO) e i piani e gli strumenti di approfondimento della pianificazione territoriale e paesaggistica; i PTO considerano particolari ambiti sub-regionali o sub-provinciali aventi specifico interesse economico, ambientale o naturalistico ovvero interessati da progetti specifici o da iniziative di politica complessa, mentre i piani e gli strumenti di approfondimento della pianificazione territoriale e paesaggistica considerano particolari ambiti territoriali aventi preminenti caratteristiche di rilevante valore ambientale e paesaggistico;
d) a livello comunale: i piani regolatori generali (PRG) aventi per oggetto il territorio di un singolo comune, o di più comuni riuniti in forme associate, ed i relativi strumenti di attuazione.
2. Gli strumenti di governo del territorio di cui al comma 1 sono sottoposti alle procedure di valutazione ambientale strategica nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale in materia e secondo le modalità definite dalla presente legge.
3. Al fine di consentire una idonea conoscenza condivisa, sistematicamente aggiornata, del territorio e degli strumenti di pianificazione, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, detta disposizioni per la realizzazione del sistema informativo geografico regionale interoperabile tra Regione, province, città metropolitana, ove istituita, e enti locali, anche per permettere la trasmissione telematica degli atti di pianificazione.
"
Art. 3 
(Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 56/1977)
1. 
Dopo l' articolo 3 della l.r. 56/1977, come sostituito dalla presente legge, è inserito il seguente:
"
Art. 3 bis. (Valutazione ambientale strategica)
1. Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute siano indirizzate alla sostenibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici producibili dalle azioni in progetto, tenuto conto di analisi di ipotesi alternative.
2. In conformità con la normativa comunitaria, statale e regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge contengono specifici obiettivi di qualità ambientale, riferiti alle rispettive scale di influenza; tali strumenti sono formati ed approvati tenendo conto del processo di VAS, applicando le specifiche disposizioni di cui alla presente legge.
3. Per gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 3, qualora non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla presente legge, sulla base della documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano, e si conclude, prima dell'approvazione dello strumento, con il provvedimento di verifica di assoggettabilità ovvero con l'espressione del parere motivato di compatibilità ambientale da parte dell'autorità competente per la VAS, tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo; la VAS, qualora attivata, prosegue durante la gestione del piano con il monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti alla sua attuazione e delle misure da esso eventualmente prescritte.
4. Il soggetto proponente, nelle diverse fasi di formazione dei singoli piani e delle relative varianti, assicura, per via telematica, la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, garantendo forme di partecipazione e di divulgazione dei risultati delle analisi ambientali effettuate e degli esiti della VAS; garantisce altresì, in caso di effetti ambientali interregionali o transfrontalieri, la consultazione delle regioni e degli enti locali ovvero dello Stato membro interessati dagli impatti.
5. Per i piani di cui alla presente legge, l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano stesso, purché dotata di proprio organo tecnico con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituito ai sensi della normativa regionale vigente; i comuni non dotati di detto organo tecnico possono richiedere l'intervento degli organi tecnici della Regione, della provincia di appartenenza o di altro comune il cui organo tecnico abbia la competenza dianzi richiesta.
6. Ai fini dell'espletamento della VAS dei PRG e delle loro varianti, la Regione promuove l'istituzione di organi tecnici intercomunali, da costituirsi anche mediante gli accordi di cui al titolo III bis.
7. Nel caso dei PRG e delle loro varianti, l'assoggettabilità al processo valutativo ed il parere di compatibilità sono formulati sulla base delle indicazioni espresse dai soggetti con competenze ambientali nell'ambito della conferenza di cui all'articolo 15 bis; il parere della Regione, espresso in conferenza dal rappresentante unico dell'ente, assume carattere vincolante in merito all'assoggettabilità al processo valutativo.
8. Ai fini della trasparenza e della partecipazione al processo valutativo, la documentazione inerente alla VAS è resa disponibile sul sito informatico del soggetto proponente il piano; al termine del procedimento di VAS sono altresì pubblicati sul tale sito:
a) il parere motivato di VAS;
b) la dichiarazione di sintesi;
c) il piano di monitoraggio ambientale.
"
Art. 4 
(Modifica della rubrica del titolo II della l.r. 56/1977)
1. 
Alla rubrica del titolo II della l.r. 56/1977, dopo le parole "Pianificazione territoriale" sono aggiunte le seguenti: "e paesaggistica".
Art. 5 
(Sostituzione dell' articolo 4 della l.r. 56/1977)
1. 
L' articolo 4 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:
"
Art. 4. (Processo di pianificazione del territorio)
1. Il processo di pianificazione del territorio è realizzato dai soggetti di cui all'articolo 2, nell'ambito delle rispettive competenze, tenendo conto dei piani di diverso livello riguardanti l'ambito territoriale considerato o comunque interessato ed assicurando il rispetto delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, formulate dallo Stato.
2. Gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica considerano i contenuti e le prescrizioni dei piani e dei programmi settoriali che hanno incidenza territoriale e che sono redatti in applicazione di disposizioni normative nazionali e regionali e provvedono al loro coordinamento nel rispetto delle competenze degli organi statali interessati.
3. Il PPR, ovvero il piano territoriale regionale a valenza paesaggistica, formato dalla Regione in attuazione della normativa statale, costituisce, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, strumento prevalente rispetto agli altri atti di pianificazione, ivi compresi i piani d'area delle aree protette.
4. Gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica costituiscono a loro volta quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione degli strumenti urbanistici e per la redazione dei piani settoriali.
5. Ai piani dei parchi e delle altre aree protette naturali si applicano le norme previste dalle leggi di settore.
6. Al settore della distribuzione commerciale al dettaglio si applicano gli indirizzi e criteri di cui alla normativa regionale sulla disciplina del commercio.
7. Le disposizioni della presente legge concernenti il PTCM si applicano a far tempo dalla individuazione dell'area e dalla istituzione dell'autorità della città metropolitana.
"
Art. 6 
(Sostituzione dell' articolo 5 della l.r. 56/1977)
1. 
L' articolo 5 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:
"
Art. 5. (Finalità e obiettivi degli strumenti della pianificazione territoriale e paesaggistica)
1. Il PTR, in coerenza e conformità con gli strumenti di cui al comma 2 e in coordinamento con gli indirizzi di sviluppo economico e sociale del Piemonte, contenuti in atti vigenti di programmazione regionale, fornisce l'interpretazione e la lettura strutturale del territorio regionale, definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione del territorio della Regione anche ai fini del coordinamento dei piani, programmi e progetti regionali di settore, nonché delle direttive e degli atti programmatici formulati dal Consiglio regionale, aventi rilevanza territoriale.
2. Il PPR, ovvero il piano territoriale regionale a valenza paesaggistica, comprensivo dei contenuti disciplinati dalla normativa statale, riconosce i caratteri peculiari e le caratteristiche paesaggistiche del territorio della regione e ne delimita i relativi ambiti; stabilisce altresì specifiche disposizioni volte alla conservazione, alla valorizzazione e alla salvaguardia dei valori paesaggistici nonché alla riqualificazione e rigenerazione dei territori degradati.
3. Il PTCP ed il PTCM, in conformità alle indicazioni contenute nel PTR e nel PPR, ovvero nel piano territoriale regionale a valenza paesaggistica, ed in coerenza con gli altri strumenti della pianificazione regionale a valenza territoriale, configurano l'assetto del territorio tutelando e valorizzando l'ambiente naturale nella sua integrità, considerano la pianificazione comunale esistente e coordinano le politiche per la trasformazione e la gestione del territorio che risultano necessarie per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e naturali e la razionale organizzazione territoriale delle attività e degli insediamenti.
4. Il PTCP, attraverso un'intesa tra provincia, Regione e autorità di bacino del fiume Po, può assumere il valore e gli effetti del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI); in tal caso l'adeguamento degli strumenti urbanistici è operato con riguardo al PTCP.
5. Per l'attuazione delle politiche individuate, gli strumenti della pianificazione territoriale e paesaggistica:
a) possono definire direttamente i vincoli e gli interventi che si rendono necessari, valutando gli effetti ambientali e socio-economici che la realizzazione di tali interventi può complessivamente determinare;
b) forniscono indicazioni territoriali e normative da seguire, precisare e introdurre nella formazione e nell'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani e programmi di settore;
c) forniscono indicazioni per il coordinamento dei programmi, relativi ai più rilevanti interventi territoriali delle amministrazioni e delle aziende pubbliche.
6. Gli strumenti della pianificazione territoriale e paesaggistica definiscono:
a) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, della prevenzione e difesa dall'inquinamento, definendo, nel rispetto delle competenze statali, i criteri di salvaguardia;
b) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni paesaggistici, storico-artistici ed ambientali, dei parchi e delle riserve naturali e delle aree di interesse paesaggistico e turistico;
c) i criteri localizzativi per le reti infrastrutturali, i servizi, le attrezzature e gli impianti produttivi di interesse regionale, con particolare attenzione ai trasporti, alle reti telematiche ed alle attività produttive e commerciali di livello sovracomunale;
d) i criteri, gli indirizzi e le principali prescrizioni, che devono essere osservati nella formazione dei piani a livello comunale o di settore, precisando le eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;
e) i casi in cui la loro specificazione o attuazione sono subordinate alla formazione di un PTO, individuandone anche l'area relativa.
7. Gli strumenti della pianificazione territoriale e paesaggistica definiscono inoltre i criteri, gli indirizzi e gli elementi territoriali per la formazione di programmi e provvedimenti di settore e possono dettare particolari discipline e prescrizioni relative alle materie di competenza regionale; in particolare definiscono le linee di indirizzo territoriale relative alle attività di cava, allo smaltimento dei rifiuti, alla tutela ed uso delle risorse idriche e dello smaltimento dei reflui, ai piani di qualità dell'aria e del rumore.
8. Gli strumenti della pianificazione territoriale costituiscono quadro di riferimento per l'attuazione programmata degli interventi pubblici e privati sul territorio.
"
Art. 7 
(Sostituzione dell' articolo 6 della l.r. 56/1977)
1. 
L' articolo 6 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:
"
Art. 6. (Elaborati e contenuti degli strumenti della pianificazione territoriale e paesaggistica)
1. Il PTR è costituito dai seguenti elaborati:
a) la relazione che contiene l'illustrazione del quadro di riferimento strutturale, dei criteri e delle scelte in riferimento alla situazione di fatto ed ai contenuti di cui all'articolo 5;
b) le tavole di piano, che definiscono alla scala più appropriata, e comunque non inferiore a 1:250.000, le scelte e le politiche di piano in riferimento alla situazione di fatto ed ai contenuti di cui all'articolo 5;
c) le norme di attuazione, contenenti i criteri, gli indirizzi e le direttive che esigono attuazione per la predisposizione e l'adeguamento dei piani di competenza provinciale e comunale, con la specificazione delle eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina provinciale e comunale e vincolanti anche nei confronti dei privati;
d) il rapporto ambientale, contenente la valutazione dei possibili effetti ambientali connessi alle previsioni del piano e gli elementi necessari al processo di VAS con la relativa sintesi non tecnica;
e) il piano di monitoraggio ambientale;
f) gli allegati, tecnici e statistici, non necessariamente soggetti ad adozione ed approvazione, comprendenti le analisi e la rappresentazione cartografica dei caratteri fisici del territorio, della distribuzione della popolazione, dei posti di lavoro e degli insediamenti, dell'uso del suolo in generale e di quant'altro necessario a definire lo stato di fatto; tali allegati costituiscono supporto conoscitivo e sono comunque resi consultabili nel sito informatico regionale.
2. Il PPR è costituito dai seguenti elaborati:
a) la relazione che contiene l'illustrazione dei criteri e delle scelte in riferimento alla situazione di fatto ed ai contenuti di cui all'articolo 5, nonché ai contenuti previsti in attuazione della normativa statale;
b) le tavole di piano, che definiscono alla scala più appropriata, dalla scala 1:250.000 fino alla scala 1:50.000, ove necessario, le scelte e le politiche di piano in riferimento alla situazione di fatto, ai contenuti di cui all'articolo 5 e alla normativa statale;
c) le norme di attuazione, contenenti i criteri, gli indirizzi, le direttive che esigono attuazione per la predisposizione e l'adeguamento dei piani di competenza provinciale e comunale, con la specificazione delle prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina provinciale e comunale e vincolanti anche nei confronti dei privati, derivanti dalle scelte progettuali connesse all'intero territorio regionale e in relazione ai disposti di cui alla normativa statale;
d) il rapporto ambientale, contenente la valutazione dei possibili effetti ambientali connessi alle previsioni del piano e gli elementi necessari al processo di VAS con la relativa sintesi non tecnica;
e) il piano di monitoraggio ambientale;
f) gli allegati, tecnici e di studio, non necessariamente soggetti ad adozione e approvazione, comprendenti le analisi e la rappresentazione cartografica dei caratteri fisici e paesaggistici del territorio e di quant'altro necessario a definire lo stato di fatto; tali allegati costituiscono supporto conoscitivo e sono comunque resi consultabili nel sito informatico regionale.
3. Nel caso in cui la Regione si doti di un unico strumento di pianificazione, il piano territoriale regionale a valenza paesaggistica ha i contenuti di cui ai commi 1 e 2.
4. Il PTCP e il PTCM sono costituiti dai seguenti elaborati:
a) la relazione che contiene l'illustrazione del quadro di riferimento strutturale, dei criteri e delle scelte in riferimento alla situazione di fatto ed ai contenuti di cui all'articolo 5;
b) le tavole di piano, che definiscono alla scala più appropriata, e comunque non inferiore alla scala 1:100.000, le scelte e le politiche di piano in riferimento alla situazione di fatto, ai contenuti di cui all'articolo 5 e in attuazione degli strumenti di pianificazione regionale;
c) le norme di attuazione, contenenti i criteri, gli indirizzi e le direttive che esigono attuazione per la predisposizione e l'adeguamento dei piani di competenza comunale, con la specificazione delle eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale e vincolanti anche nei confronti dei privati;
d) il rapporto ambientale, contenente la valutazione dei possibili effetti ambientali connessi alle previsioni del piano e gli elementi necessari al processo di VAS con la relativa sintesi non tecnica;
e) il piano di monitoraggio ambientale;
f) gli allegati, tecnici e statistici, non necessariamente soggetti ad adozione e approvazione, comprendenti le analisi e la rappresentazione cartografica dei caratteri fisici del territorio, della distribuzione della popolazione, dei posti di lavoro e degli insediamenti, dell'uso del suolo in generale e di quant'altro necessario a definire lo stato di fatto; tali allegati costituiscono supporto conoscitivo e sono comunque resi consultabili nel sito informatico provinciale o della città metropolitana;
g) gli allegati tecnici in materia di difesa del suolo e relative norme tecniche; nel caso di cui all'articolo 5, comma 4, gli approfondimenti condotti devono essere basati su analisi territoriali di dettaglio maggiore rispetto a quello proprio del PAI.
5. La proposta tecnica di progetto preliminare del PTCP o del PTCM contiene almeno:
a) una relazione che illustri le strategie e gli obiettivi generali del piano;
b) elaborati grafici atti ad illustrare le principali previsioni del piano alle scale ritenute più opportune;
c) uno schema dell'apparato normativo;
d) il documento tecnico preliminare per la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale, ovvero il documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS.
"
Art. 8 
(Sostituzione dell' articolo 7 della l.r. 56/1977)
1. 
L' articolo 7 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:
"
Art. 7. (Formazione e approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale e paesaggistica regionale)
1. La Giunta regionale adotta il documento programmatico, comprensivo delle informazioni necessarie per il processo di VAS, che illustra i contenuti generali del PTR o del PPR, ovvero del piano territoriale regionale a valenza paesaggistica, sente le province e la città metropolitana e trasmette gli atti all'autorità competente alla VAS e ai soggetti competenti in materia ambientale ai fini dell'espletamento della fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale, da concludere entro sessanta giorni dalla trasmissione del documento programmatico medesimo.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale predispone e adotta il piano, comprensivo delle eventuali misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58, e lo trasmette alle province ed alla città metropolitana che, entro i successivi sessanta giorni, esprimono con deliberazione consiliare e trasmettono alla Regione, il loro parere; il piano è trasmesso inoltre all'autorità competente alla VAS e ai soggetti competenti in materia ambientale, che nello stesso termine possono fornire i propri contributi; contestualmente è data notizia dell'adozione sul bollettino ufficiale della Regione, con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque può prendere visione degli elaborati al fine di far pervenire, nei successivi sessanta giorni, osservazioni, anche ai fini del processo di VAS.
3. Decorsi i termini di cui al comma 2, la Giunta regionale, esaminati i pareri e le osservazioni, ivi compresi i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale consultati, tenuto conto del parere motivato di compatibilità ambientale ed acquisito il parere della commissione tecnica urbanistica e della commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici, espresso in seduta congiunta e rassegnato entro trenta giorni dalla richiesta, assume le determinazioni del caso e procede, con provvedimento motivato, alla predisposizione degli elaborati definitivi.
4. Il piano é quindi sottoposto al Consiglio regionale per l'approvazione.
5. Per il PPR, ovvero per il piano territoriale regionale a valenza paesaggistica, l'approvazione da parte del Consiglio regionale tiene conto degli esiti degli accordi intercorsi con il Ministero per i beni e le attività culturali.
"
Art. 9 
(Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 56/1977)
1. 
Dopo l' articolo 7 della l.r. 56/1977, come sostituito dalla presente legge, è inserito il seguente:
"
Art. 7 bis. (Formazione e approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale di coordinamento provinciale e della città metropolitana)
1. La provincia o la città metropolitana predispone, con il concorso dei comuni, attuato secondo le modalità dell'articolo 9 ter, la proposta tecnica di progetto preliminare di piano di cui all'articolo 6, comma 5; nella medesima fase di predisposizione la provincia o la città metropolitana consulta la Regione per approfondire le relazioni con la programmazione e la pianificazione regionale.
2. La proposta, comprensiva delle informazioni necessarie per il processo di VAS, è trasmessa alle comunità montane ed ai comuni che, entro sessanta giorni dalla ricezione, esprimono il loro parere e lo trasmettono alla provincia o alla città metropolitana; tale proposta è trasmessa altresì all'autorità competente alla VAS e ai soggetti competenti in materia ambientale ai fini dell'espletamento della fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale, da concludere entro sessanta giorni dalla trasmissione.
3. La provincia o la città metropolitana adotta il PTCP o il PTCM, con l'indicazione delle eventuali misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58. Dell'adozione del piano viene altresì data notizia sul bollettino ufficiale della Regione con l'indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque può prendere visione degli elaborati al fine di presentare, nei successivi sessanta giorni, eventuali osservazioni, anche ai fini del processo di VAS; il piano è contestualmente trasmesso all'autorità competente alla VAS e ai soggetti competenti in materia ambientale, che entro lo stesso termine possono fornire i propri contributi.
4. Per l'acquisizione dei pareri e dei contributi di cui ai commi 2 e 3, o per la consultazione di altri enti, associazioni o soggetti comunque interessati al processo di pianificazione, la provincia o la città metropolitana può convocare apposite assemblee consultive, da svolgersi nei tempi in tali commi stabiliti.
5. Alle assemblee di cui al comma 4 partecipano i rappresentanti delegati dai soggetti invitati; la provincia o la città metropolitana con proprio atto disciplina le modalità di svolgimento delle assemblee.
6. Decorsi i termini di cui al comma 3, la provincia o la città metropolitana, esaminati i pareri e le osservazioni, ivi compresi i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale consultati, tenuto conto del parere motivato di compatibilità ambientale ed assunte le relative determinazioni, trasmette gli elaborati del piano, corredato dai pareri espressi, alla Giunta regionale, avviando con la stessa una attività di confronto e copianificazione.
7. A seguito delle attività di cui al comma 6, la Giunta regionale entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti, acquisito il parere della commissione tecnica urbanistica e della commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici, reso in seduta congiunta entro trenta giorni dalla richiesta, esprime parere che assume carattere vincolante qualora riguardi la conformità del piano agli strumenti di pianificazione regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e agli altri strumenti settoriali a valenza territoriale di livello regionale.
8. La provincia o la città metropolitana, acquisito il parere di cui al comma 7, recepisce le indicazioni in esso contenute, provvedendo all'elaborazione definitiva del piano e alla sua approvazione.
9. La provincia o la città metropolitana trasmette alla Regione copia del piano approvato.
"
Art. 10 
(Sostituzione dell' articolo 8 della l.r. 56/1977)
1. 
L' articolo 8 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:
"
Art. 8. (Efficacia degli strumenti della pianificazione territoriale e paesaggistica)
1. I piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) sono pubblicati, in seguito alla loro approvazione, per estratto sul bollettino ufficiale della Regione ed in formato integrale sul sito informatico dell'ente proponente; con la pubblicazione assumono efficacia, che mantengono a tempo indeterminato, se non diversamente specificato nell'atto di approvazione, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione.
2. Dalla data di adozione dei piani di cui al comma 1, nonché dei piani d'area delle aree protette, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 esclusivamente alle norme specificatamente individuate nell'atto di adozione, a pena di inefficacia delle misure stesse; per il PPR, ovvero per il piano territoriale regionale a valenza paesaggistica, si applicano altresì le misure di salvaguardia di cui al d.lgs.42/2004.
3. Ove i piani di cui al comma 1 comportino la revisione degli strumenti urbanistici generali di livello comunale, o l'introduzione di varianti agli stessi, si applicano le disposizioni del titolo III.
4. I piani di cui al comma 1 possono contenere:
a) indirizzi;
b) direttive che esigono attuazione nella pianificazione provinciale e comunale;
c) prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina locale vigente e cogenti anche nei confronti dei privati, delle quali deve essere evidenziata in modo espresso, a pena d'inefficacia, nell'atto di approvazione, la loro prevalenza e cogenza.
"
Art. 11 
1. 
L' articolo 8 bis della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:
"
Art. 8 bis. (Attuazione degli strumenti della pianificazione territoriale e paesaggistica)
1. Il PTR si attua mediante l'adeguamento dei PTCP e dei PRG, nonché mediante i piani e i programmi di settore, i progetti di rilievo regionale o provinciale o metropolitano o attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione.
2. I PTCP si attuano mediante l'adeguamento dei PRG, nonché mediante i piani e i programmi di settore, i progetti di rilievo provinciale o metropolitano o attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione.
3. I piani di settore, qualora contengano disposizioni di carattere territoriale, incidenti sull'uso del suolo, sono approvati con le procedure di cui alla presente legge ove non espressamente disciplinati da specifica normativa che garantisca equivalenti procedure di partecipazione; tali piani costituiscono variante ai piani territoriali degli enti dello stesso livello, purché approvati dall'organo competente per l'approvazione del piano territoriale. I piani regionali di settore possono contenere disposizioni espressamente dichiarate immediatamente vincolanti e prevalenti sulla disciplina dei PTCP e dei piani di livello locale; i PTCP di settore possono contenere disposizioni espressamente dichiarate immediatamente vincolanti e prevalenti sulla disciplina dei piani di livello locale. In caso di necessità di variante al PPR deve essere comunque esperita la procedura di cui all'articolo 7.
4. Il PPR, ovvero il piano territoriale regionale a valenza paesaggistica, si attua mediante l'adeguamento dei PTCP e dei PRG.
5. Il PPR, ovvero il piano territoriale regionale a valenza paesaggistica, può altresì essere attuato mediante strumenti di approfondimento paesaggistico, espressamente previsti dalla normativa del piano stesso, formati dalla Regione, anche d'intesa con le province, e approvati in conformità ai disposti dell'articolo 7.
6. L'adeguamento al PPR, ovvero al piano territoriale regionale a valenza paesaggistica, avviene:
a) per gli strumenti di pianificazione territoriale di coordinamento provinciale, mediante variante formata e approvata ai sensi dell'articolo 7 bis; la provincia trasmette il piano anche al Ministero per i beni e le attività culturali contestualmente all'invio in Regione; la Regione e il Ministero possono concordare modalità di coordinamento per l'espressione del parere di competenza;
b) per i PRG, mediante variante formata e approvata secondo il procedimento di cui all'articolo 15; in tali casi è invitato alla conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15 bis anche il Ministero per i beni e le attività culturali per l'espressione delle proprie considerazioni e osservazioni; la Regione e il Ministero possono concordare modalità congiunte di partecipazione alla conferenza;
c) per gli strumenti della pianificazione settoriale, mediante il rispetto e l'attuazione delle disposizioni della pianificazione paesaggistica provvedendo, ove necessario, alla formazione di varianti di adeguamento;
d) per i piani d'area delle aree protette, mediante verifica di conformità allo strumento di pianificazione paesaggistica regionale secondo le modalità in esso definite, provvedendo, ove necessario, alla formazione di varianti di adeguamento.
7. La Giunta regionale può specificare con apposito regolamento le modalità di adeguamento al PPR e di attuazione del piano medesimo, ovvero al piano territoriale regionale a valenza paesaggistica, secondo i principi stabiliti nel presente articolo.
8. I piani paesistici vigenti, attuativi del piano territoriale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 388-9126 del 19 giugno 1997, in assenza di specifico atto che li rimuova, mantengono la loro efficacia e sono verificati secondo le modalità contenute nel PPR, ovvero nel piano territoriale regionale a valenza paesaggistica.
9. Gli strumenti di pianificazione territoriale possono prevedere modalità attuative di perequazione territoriale tese ad assicurare, mediante accordi, compensazioni e ridistribuzioni di vantaggi e di costi relativi a politiche territoriali.
10. Il Consiglio regionale può emanare indirizzi, anche settoriali o riferiti ad ambiti territoriali limitati, rivolti alle province e ai comuni per la redazione e la gestione dei piani di loro competenza, ai fini dell'attuazione dei piani regionali.
"
Art. 12 
1. 
La lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 ter della l.r. 56/1977 è sostituita dalla seguente:
" a) la specificazione e l'approfondimento delle definizioni ed individuazioni di cui all'articolo 5, comma 6, lettere a), b), c), d), nonché, ove necessario, dei criteri, indirizzi, discipline e prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 7;"
.
Art. 13 
1. 
Al numero 1) del primo comma dell'articolo 8 quater della l.r. 56/1977, dopo le parole "stato di fatto", le parole "al Programma regionale di Sviluppo" sono sostituite dalle seguenti: "alla programmazione regionale".
2. 
Il numero 4) del primo comma dell'articolo 8 quater è sostituito dal seguente:
" 4) il rapporto ambientale, la relativa sintesi non tecnica e il piano di monitoraggio ambientale;"
.
Art. 14 
1. 
L' articolo 8 quinquies della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:
"
Art. 8 quinquies. (Formazione e approvazione del progetto territoriale operativo)
1. I PTO sono formati rispettivamente dalla Giunta regionale, dalla Giunta provinciale o dalla Giunta metropolitana a seconda del piano territoriale approvato che li determina.
2. La Giunta regionale, nei casi di propria competenza, adotta il PTO successivamente ai pareri, espressi dalle province, dalla città metropolitana, dai comuni e dalle comunità montane interessate e dai soggetti con competenza ambientale. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta inviata dalla Giunta regionale; trascorso tale termine, la Giunta regionale può, in ogni caso, procedere all'adozione.
3. La Giunta provinciale o la Giunta metropolitana predispone, nei casi di propria competenza, il PTO e, acquisito il parere dei comuni, delle comunità montane interessate e dei soggetti con competenza ambientale, lo adotta. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta inviata dalla Giunta provinciale o dalla Giunta metropolitana; trascorso tale termine, la Giunta provinciale o la Giunta metropolitana può, in ogni caso, procedere all'adozione. Il piano adottato è inviato alla Giunta regionale.
4. La Giunta regionale dà notizia dell'adozione dei progetti di cui ai commi 2 e 3 sul bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque può prendere visione degli elaborati; entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale chiunque può far pervenire alla Giunta regionale, alla Giunta provinciale o alla Giunta metropolitana le proprie motivate osservazioni, anche ai fini del processo di VAS.
5. La Giunta regionale, esaminate le osservazioni pervenute, ivi compresi i contributi delle autorità ambientali consultate ed acquisito il parere della commissione tecnica urbanistica e della commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici, espresso in seduta congiunta e rassegnato nel termine di trenta giorni dalla richiesta, procede, per quanto riguarda i progetti da essa adottati, alla predisposizione, con motivato provvedimento, anche in relazione al processo di VAS, degli elaborati definitivi, che vengono trasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione.
6. Le province e la città metropolitana, dopo l'esame delle osservazioni pervenute relativamente ai PTO da esse adottati, con motivato provvedimento e in relazione al processo di VAS, provvedono alla predisposizione degli elaborati definitivi.
7. I progetti di competenza provinciale o metropolitana, acquisito il parere di conformità con gli strumenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), espresso dalla Giunta regionale nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, sono trasmessi ai rispettivi Consigli per l'approvazione.
"
Art. 15 
2. 
Il comma 4 dell'articolo 8 sexies è sostituito dal seguente:
" 4. Le varianti agli strumenti urbanistici locali di cui al presente articolo, sono approvate con le procedure di cui all'articolo 15."
.
Art. 16 
(Sostituzione dell' articolo 9 della l.r. 56/1977)
1. 
L' articolo 9 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:
"
Art. 9. (Provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell'ambiente e del paesaggio)
1. Gli elenchi delle cose e delle località di cui all' articolo 136 del d.lgs.42/2004 possono essere integrati con il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui agli articoli da 138 a 140 del decreto legislativo medesimo.
2. La Regione, per particolari e rilevanti esigenze di tutela ambientale, naturale, paesaggistica o riguardante beni culturali immobili di interesse paesaggistico, nonché in attuazione dei piani regionali dei parchi e delle riserve naturali, con motivata deliberazione della Giunta, sentita la competente commissione consiliare, può adottare provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, atti a prevenire trasformazioni di destinazioni d'uso o costruzione di opere pubbliche o private; essa può altresì adottare provvedimenti di sospensione di opere in corso.
3. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 contiene l'identificazione dei beni e delle porzioni territoriali da tutelare e specifica la natura ed i criteri di tutela; tale deliberazione è comunicata anche al comune interessato, per gli adempimenti di competenza.
4. I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione hanno efficacia sino alla conclusione dell'istruttoria per l'inclusione del bene, ove occorra, negli elenchi previsti dal d.lgs. 42/2004 e per l'eventuale introduzione di prescrizioni nei piani territoriali, nel PPR, nei piani regionali dei parchi e delle riserve naturali, nel PRG, recanti provvedimenti definitivi per la tutela del bene; tali provvedimenti perdono in ogni caso efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla loro adozione.
"
Art. 17 
1. 
L' articolo 9 bis della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:
"
Art. 9 bis. (Dissesti e calamità naturali)
1. La Giunta regionale, acquisiti i pareri del comune interessato, può adottare provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, anche di opere in corso di realizzazione, atti a prevenire trasformazioni di destinazioni d'uso o costruzione di opere pubbliche o private, nelle aree colpite da gravi calamità naturali o nelle aree soggette a dissesto, pericolo di valanghe o di alluvioni o che,comunque, presentano caratteri geomorfologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Tali aree sono delimitate nel provvedimento cautelare di cui al presente articolo.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 hanno efficacia sino all'adozione di variante al PAI, al PTCP o al PRG, elaborata tenendo conto della calamità naturale, del dissesto o del pericolo di cui al comma 1; i provvedimenti medesimi perdono in ogni caso efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla loro adozione.
"
Art. 18 
(Sostituzione dell' articolo 10 della l.r. 56/1977)
1. 
L' articolo 10 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:
"
Art. 10. (Varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica)
1. Il PTR, i PTCP e il PTCM sono aggiornati almeno ogni dieci anni e comunque in relazione al variare delle situazioni sociali ed economiche.
2. Il PPR e il piano territoriale regionale a valenza paesaggistica sono variati con le procedure e disciplinate dalla normativa statale e dalle disposizioni dell'articolo 7 della presente legge in quanto compatibili con la legislazione statale.
3. Fatte salve le disposizioni dei commi 4, 5 e 6, il PTR e i PTCP sono variati con le procedure previste e disciplinate dagli articoli 7 e 7 bis; il PTO è variato con le procedure dell'articolo 8 quinquies.
4. Le modifiche ai piani di cui ai commi 1, 2 e 3 che correggono errori materiali, che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento quando sia evidente ed univoco il rimedio, o che consistono in correzioni o adeguamenti di elaborati del piano, tesi ad assicurare chiarezza ed univocità senza incidere sulle scelte della pianificazione, o in meri aggiornamenti cartografici in materia di difesa del suolo derivanti dall'adeguamento degli strumenti urbanistici di cui all'articolo 5, comma 4, non costituiscono variante e sono approvate con deliberazione del Consiglio dell'ente interessato, soggetta a pubblicazione per estratto sul bollettino ufficiale della Regione ed in formato integrale sul sito informatico dell'ente proponente; copia della deliberazione e degli atti è trasmessa alla Regione.
5. I piani di settore regionali e provinciali approvati in conformità alle procedure di cui all'articolo 8 bis, comma 3, costituiscono variante agli strumenti di pianificazione territoriale degli enti dello stesso livello.
6. Costituiscono variante al PTR e ai PTCP gli accordi di programma per la realizzazione di progetti aventi rilievo, rispettivamente, regionale e provinciale, che incidono sull'assetto del territorio o comunque sui contenuti dei piani territoriali predetti, ove nel procedimento formativo di tali accordi sia assicurata la partecipazione dei cittadini, siano dichiarati espressamente gli aspetti oggetto di variante e sia acquisita l'espressione favorevole della competente commissione consiliare prima della sottoscrizione dell'accordo.
7. Salve restando le disposizioni dei commi 8 e 9, le varianti di cui al presente articolo sono soggette a VAS.
8. Le varianti di cui al presente articolo comportanti modifiche minori o riguardanti piccole aree a livello locale sono sottoposte a verifica di assoggettabilità al processo valutativo ambientale strategico; la verifica è effettuata anteriormente all'adozione della variante previa consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta; la verifica si conclude con il provvedimento dell'autorità competente per la VAS, nei successivi trenta giorni.
9. Non sono soggette a procedure di VAS le modifiche di cui al comma 4.
10. In conformità alle disposizioni in materia di VAS, la Giunta regionale disciplina, con proprio provvedimento, le modalità operative per lo svolgimento dei procedimenti di cui al presente articolo.
"
Art. 19 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 10 bis della l.r. 56/1977, dopo le parole: "strumenti di pianificazione territoriale" sono inserite le seguenti: "e paesaggistica;".
Art. 20 
1. 
Alla lettera c) del primo comma dell'articolo 11 della l.r. 56/1977, dopo le parole "patrimonio storico-artistico", le parole "ed ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "e paesaggistico".
2. 
La lettera d) del primo comma dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente:
" d) la riqualificazione dei tessuti edilizi periferici e marginali e dei nuclei isolati di recente formazione, anche attraverso la rimozione degli interventi incongrui ed il ripristino delle condizioni ambientali e paesaggistiche compromesse;"
.
3. 
La lettera e) del primo comma dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente:
" e) il contenimento del consumo dei suoli;"
.
Art. 21 
1. 
Al primo comma dell'articolo 12 della l.r. 56/1977, dopo le parole "alle previsioni", le parole "del piano territoriale" sono sostituite dalle seguenti: "degli strumenti della pianificazione territoriale e paesaggistica".
2. 
Al numero 1) del secondo comma dell'articolo 12, dopo le parole "gli indirizzi ed i criteri di cui", le parole "all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998" sono sostituite dalle seguenti: "alla normativa regionale sulla disciplina del commercio".
3. 
Al numero 7) del secondo comma dell'articolo 12, dopo le parole "importanza storico-artistica", le parole "ed ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "e paesaggistica".
4. 
Al numero 7 bis) del secondo comma dell'articolo 12, dopo le parole "patrimonio stesso", sono inserite le seguenti: "o alla rimozione degli interventi incongrui".
5. 
Dopo il secondo comma dell'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
"
2 bis. Gli strumenti di pianificazione urbanistica generale utilizzano, anche attraverso il trasferimento di diritti edificatori, la perequazione urbanistica, con il fine di evitare le disparità di trattamento e di ricercare l'indifferenza della proprietà nei confronti delle scelte del piano e la certezza nella realizzazione delle urbanizzazioni, dei servizi e dalla viabilità, in rapporto con la nuova edificazione e con le relative superfici fondiarie. La perequazione urbanistica trova applicazione in territori organizzati in ambiti costituiti da parti anche non contigue.
2 ter. I comuni, singoli o associati, o la comunità montana ove delegata ai sensi dell'articolo 16, possono concludere, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, accordi con soggetti privati per assumere negli strumenti urbanistici, anche generali, previsioni di assetto del territorio necessarie per la realizzazione di progetti o iniziative, proposte dai soggetti privati stessi, di rilevante interesse pubblico e compatibili con le strategie individuate dalla pianificazione urbanistica comunale, eventualmente predisponendo gli elaborati necessari; gli accordi di cui al presente comma sono soggetti alla condizione sospensiva del recepimento dei loro contenuti nell'atto di approvazione dello strumento urbanistico.
"
Art. 22 
1. 
Alla lettera d) del terzo comma dell'articolo 13 della l.r. 56/1977 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alle normative antisismica, di contenimento dei consumi energetici e di produzione di energia mediante il ricorso a fonti rinnovabili;".
2. 
Il sesto comma dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
" 6. Le definizioni di cui al terzo comma devono essere recepite nelle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, previa verifica degli effetti conseguenti all'applicazione di tali definizioni sul patrimonio edilizio esistente."
.
Art. 23 
1. 
La lettera a) del numero 1) del primo comma dell'articolo 14 della l.r. 56/1977 è sostituita dalla seguente:
" a) gli obiettivi e i criteri posti a base dell'elaborazione del piano, con la precisazione del relativo arco temporale di riferimento e gli approfondimenti riferiti all'interpretazione strutturale del territorio, riconoscendone i caratteri socioeconomici, fisici, paesaggistici, ecologici e culturali;"
.
2. 
Alla lettera d bis) del numero 1) del primo comma dell'articolo 14, dopo le parole "degli indirizzi e dei criteri di cui", le parole "all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998" sono sostituite dalle seguenti: "alla normativa regionale sulla disciplina del commercio".
3. 
Al numero 2) del primo comma dell'articolo 14, dopo la parola "tecnici" sono inserite le seguenti: ", che nel caso di variante possono limitarsi ad esaminare le aree di interesse per le previsioni della variante stessa,".
4. 
Alla lettera a) del numero 2) del primo comma dell'articolo 14, dopo le parole "caratteristiche geomorfologiche", è inserita la seguente: ", sismiche" e dopo le parole "storico-artistico", le parole "ed ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "e paesaggistico".
5. 
Alla lettera c) del numero 2) del primo comma dell'articolo 14 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", comprensiva della quantificazione della capacità insediativa di cui all'articolo 20;".
6. 
Dopo la lettera c) del numero 2) del primo comma dell'articolo 14, come modificata dal presente articolo, è aggiunta la seguente:
" c bis) la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico."
.
7. 
Dopo la lettera d) del numero 3) del primo comma dell'articolo 14, è aggiunta la seguente:
" d bis) la perimetrazione del centro abitato su mappa catastale aggiornata, delimitando per ciascun centro o nucleo abitato le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, con esclusione delle aree libere di frangia, anche se già urbanizzate; non possono essere compresi nella perimetrazione gli insediamenti sparsi."
.
8. 
Dopo il numero 4) del primo comma dell'articolo 14, è aggiunto il seguente:
"
4 bis) gli elaborati relativi al processo di VAS, i cui contenuti sono ulteriormente specificati dalle normative di settore, comprendono:
a) il documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla valutazione, ove necessario;
b) il documento tecnico preliminare, finalizzato alla fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale;
c) il rapporto ambientale, ove necessario, con la relativa sintesi non tecnica, che analizza gli aspetti necessari per la conduzione del processo di VAS, ivi compresa la valutazione delle alternative;
d) il piano di monitoraggio ambientale.
"
9. 
Al secondo comma dell'articolo 14, dopo le parole "insediamento commerciale", le parole "ai sensi dell' articolo 6 del d.lgs. 114/1998 e degli indirizzi e dei criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto previsto dagli indirizzi e dai criteri di cui alla normativa regionale sulla disciplina del commercio".
10. 
Il terzo comma dell'articolo 14 è abrogato.
11. 
Dopo il terzo comma dell'articolo 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"
3 bis. La proposta tecnica del progetto preliminare è costituita almeno dai seguenti elaborati:
a) la relazione illustrativa di cui al primo comma, numero 1), lettere a), b) e d bis) ove necessario, e da una prima indicazione dei contenuti di cui alle lettere c) e d);
b) gli allegati tecnici di cui al primo comma, numero 2), lettera a) e b), nonché uno schema dei contenuti della lettera c bis);
c) le tavole di piano di cui al primo comma, numero 3), lettere a) e b);
d) una prima indicazione dei contenuti delle norme di attuazione di cui al primo comma, numero 4);
e) gli elaborati relativi al procedimento di VAS di cui al primo comma, numero 4 bis), lettera a) ovvero lettera b);
f) gli elaborati di cui al secondo comma.
3 ter. La proposta tecnica del progetto definitivo è costituita dagli elaborati di cui al primo comma.
3 quater. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale detta specifiche disposizioni relative alla redazione degli elaborati di cui al presente articolo, finalizzate a perseguire l'uniformità e l'informatizzazione degli elaborati medesimi.
"
Art. 24 
(Sostituzione dell' articolo 15 della l.r. 56/1977)
1. 
L' articolo 15 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:
"
Art. 15. (Formazione e approvazione del piano regolatore generale comunale e delle sue varianti generali e strutturali)
1. Il comune, la comunità montana ove delegata o l'associazione di comuni, in qualità di soggetto proponente, definisce la proposta tecnica del progetto preliminare, anche avvalendosi di propri studi, analisi e rappresentazioni, nonché dei materiali informativi messi a disposizione dalla Regione, dalla provincia e dalla comunità montana, e la adotta con deliberazione della Giunta, salva diversa disposizione del proprio Statuto. La proposta tecnica del progetto preliminare comprende gli elaborati di cui all'articolo 14, comma 3 bis.
2. La proposta tecnica di cui al comma 1 contiene altresì:
a) la documentazione inerente gli aspetti geologici, idraulici e sismici prevista dalle specifiche normative in materia, per i comuni non adeguati al PAI e per quelli già adeguati al PAI che intendono proporre modifiche al quadro del dissesto individuato nello strumento urbanistico vigente nel caso di variante strutturale localizzata; la suddetta documentazione deve riguardare un intorno significativo dell'area oggetto di variante;
b) la certificazione del professionista incaricato, per i comuni già adeguati al PAI che non prevedono modifiche al quadro del dissesto individuato dallo strumento urbanistico vigente; tale certificazione conferma l'adeguamento dello strumento urbanistico al PAI.
3. La documentazione di cui al comma 2, in quanto parte integrante della proposta tecnica di progetto preliminare, è valutata dalle strutture competenti, che si esprimono tramite il rappresentante della Regione nella prima conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15 bis, secondo le modalità previste con provvedimenti della Giunta regionale.
4. La proposta tecnica del progetto preliminare, completa di ogni suo elaborato, è pubblicata sul sito informatico del comune per trenta giorni; della pubblicazione è data adeguata notizia; il documento tecnico preliminare per la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale ovvero, nel caso di varianti strutturali, il documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS è trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale interessati agli effetti che l'attuazione del piano può avere sull'ambiente e all'autorità competente per la VAS.
5. Contestualmente alla pubblicazione, il soggetto proponente convoca la prima conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15 bis, trasmettendo, ove non già provveduto, ai partecipanti i relativi atti; la conferenza ha per oggetto l'analisi di tutti gli elaborati costituenti la proposta tecnica del progetto preliminare.
6. Entro novanta giorni dalla prima seduta della conferenza di copianificazione e valutazione, i soggetti partecipanti di cui all'articolo 15 bis, commi 2 e 3, esprimono osservazioni e contributi in merito:
a) alla proposta tecnica del progetto preliminare, con particolare riferimento alla sua coerenza con i piani e programmi vigenti di livello regionale e provinciale;
b) alle proposte del comune in merito ai contenuti del rapporto ambientale ovvero, per le varianti strutturali, alla necessità di assoggettare a VAS la variante; in caso di assoggettabilità forniscono elementi di specificazione per il rapporto ambientale; il provvedimento conclusivo della verifica di assoggettabilità è pubblicato sul sito informatico del comune. 7. Il soggetto proponente, avvalendosi delle osservazioni e dei contributi espressi dalla conferenza, predispone il progetto preliminare del piano che è adottato dal Consiglio.
8. Il progetto preliminare, di cui al comma 7, ha i contenuti dell'articolo 14; esso contiene altresì gli elaborati di cui al comma 2, nonché, ove necessario, il rapporto ambientale e la relativa sintesi non tecnica.
9. Il piano adottato, completo di ogni suo elaborato, è pubblicato per sessanta giorni sul sito informatico del comune, assicurando ampia diffusione all'informazione e trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale; entro tale termine chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite separatamente agli aspetti urbanistici ed agli aspetti ambientali.
10. Il soggetto proponente, valutate le osservazioni e le proposte pervenute, definisce la proposta tecnica del progetto definitivo del piano, con i contenuti di cui all'articolo 14, che è adottata con deliberazione della Giunta, salva diversa disposizione dello Statuto.
11. Il soggetto proponente convoca la seconda conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15 bis, trasmettendo ai partecipanti i relativi atti; la conferenza esprime la sua valutazione nei successivi centoventi giorni ed ha per oggetto l'analisi di tutti gli elaborati costituenti la proposta tecnica del progetto definitivo. Essa:
a) decide sulla proposta tecnica del progetto definitivo dello strumento urbanistico;
b) fornisce pareri e contributi per la formulazione del parere motivato relativo al processo di VAS.
12. Con il consenso unanime dei soggetti partecipanti aventi diritto di voto, il termine della prima conferenza di copianificazione e valutazione può essere prorogato per non più di trenta giorni e quello della seconda per non più di sessanta giorni.
13. Il soggetto proponente predispone il progetto definitivo dello strumento urbanistico avvalendosi:
a) delle osservazioni e dei contributi espressi nell'ambito della seconda conferenza di copianificazione e valutazione;
b) del parere motivato relativo al processo di VAS, ove necessario, emesso dall'autorità competente per la VAS in tempo utile per la redazione del progetto definitivo.
14. Lo strumento urbanistico è approvato con deliberazione del Consiglio, che si esprime sulle osservazioni e proposte di cui al comma 9, e che dà atto di aver recepito integralmente gli esiti della seconda conferenza di copianificazione e valutazione; se il soggetto proponente non accetta integralmente gli esiti della conferenza, può, entro trenta giorni, riproporre gli aspetti su cui dissente ad una ulteriore e definitiva conferenza di copianificazione e valutazione che, entro trenta giorni dalla prima seduta, deve esprimere la propria decisione definitiva; lo strumento urbanistico può essere approvato solo se adeguato a tale definitiva valutazione.
15. La deliberazione di cui al comma 14:
a) contiene la dichiarazione della capacità insediativa definitiva di cui all'articolo 20, efficace anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 5;
b) in caso di VAS, è accompagnata da una dichiarazione di sintesi nella quale sono indicate le modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nello strumento urbanistico, come si è tenuto conto del rapporto ambientale, quali sono le ragioni delle scelte dello strumento urbanistico anche alla luce delle possibili alternative individuate e come sono definite ed organizzate le procedure di monitoraggio sull'attuazione dello strumento urbanistico.
16. Lo strumento urbanistico entra in vigore con la pubblicazione, sul bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione di approvazione a cura del soggetto proponente ed è esposto in tutti i suoi elaborati, in pubblica e continua visione sul sito informatico del comune. L'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI, o al PTCP secondo i disposti di cui all'articolo 5, comma 4, attribuisce alle disposizioni dello strumento urbanistico medesimo la valenza di norme regolatrici delle aree interessate da condizioni di dissesto.
17. Lo strumento urbanistico approvato è trasmesso senza ritardo alla Regione e alla provincia a fini conoscitivi e di monitoraggio; per tale trasmissione si applica quanto previsto all'articolo 3, comma 3.
18. Dalla data di adozione del progetto preliminare si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 58.
"
Art. 25 
(Inserimento dell'articolo 15 bis nella l.r. 56/1977)
1. 
Dopo l' articolo 15 della l.r. 56/1977, è inserito il seguente:
"
Art. 15 bis. (La Conferenza di copianificazione e valutazione)
1. La conferenza di copianificazione e valutazione è convocata e presieduta dal legale rappresentante del soggetto istituzionale che propone il piano o la sua variante, o suo delegato; il legale rappresentante può essere accompagnato dalle strutture tecniche dell'ente competenti in materia urbanistica, in materia ambientale e dal rappresentante dell'organo tecnico per la VAS.
2. Alla conferenza di copianificazione e valutazione partecipano con diritto di voto il comune, ovvero la comunità montana o l'associazione dei comuni se delegate dai comuni stessi, la provincia, la città metropolitana, ove istituita, e la Regione. Partecipano senza diritto di voto:
a) altri soggetti o amministrazioni pubbliche la cui partecipazione sia ritenuta necessaria ai fini della copianificazione e della valutazione ambientale;
b) amministrazioni o enti pubblici o erogatori di servizi pubblici competenti, a qualunque titolo, ad intervenire sul territorio per realizzare infrastrutture o tutelare vincoli relativi alle proprie funzioni;
c) soggetti competenti in materia ambientale.
3. La conferenza può altresì deliberare di consultare:
a) i soggetti portatori di interessi diffusi, indicati dall'ente procedente;
b) le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei principali settori economici presenti sul territorio.
4. Ogni ente è rappresentato in conferenza di copianificazione e valutazione da un solo partecipante che si esprime sulle materie di propria competenza; nel caso in cui l'ente sia portatore di interessi in molteplici discipline e competenze, è onere del suo rappresentante raccogliere, anche mediante conferenze di servizi interne, i pareri necessari e ricondurli ad unità nell'ambito della conferenza di copianificazione e valutazione; il rappresentante può essere accompagnato da soggetti con competenze specifiche, non aventi diritto di voto; la decisione della conferenza di copianificazione e valutazione è assunta a maggioranza dei partecipanti con diritto di voto e formalizzata nel verbale sottoscritto dai partecipanti con diritto di voto, al termine dei lavori della conferenza stessa.
5. Sono vincolanti, ancorché minoritari all'interno della conferenza di copianificazione e valutazione, i pareri espressi dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale e riferiti ad atti dotati di formale efficacia, a tutela di rilevanti interessi pubblici in materia di paesaggio, ambiente, beni culturali, pericolosità e rischio geologico, aree di elevata fertilità, infrastrutture ovvero in merito agli aspetti connessi alla VAS o, comunque, per assicurare il coordinamento di politiche territoriali o garantire la fattibilità di politiche comunitarie, nazionali e regionali, purché anch'esse dotate di formale efficacia, nonché per violazione della presente legge.
6. Il funzionamento della conferenza di copianificazione e valutazione è disciplinato da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.
7. Il comune può richiedere alla comunità montana o alla provincia competenti o alla Regione l'assistenza tecnica e logistica all'organizzazione ed allo svolgimento della conferenza di copianificazione e valutazione.
8. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di funzionalità della copianificazione; a tal fine la Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente apposita documentata relazione.
"
Art. 26 
(Sostituzione dell' articolo 16 della l.r. 56/1977)
1. 
L' articolo 16 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:
"
Art. 16. (Piani regolatori intercomunali)
1. Due o più comuni contermini, associati per la formazione congiunta del piano regolatore, possono adottare un piano regolatore intercomunale sostitutivo, a tutti gli effetti, dei piani regolatori comunali, con i contenuti di cui all'articolo 12; gli atti che regolano l'associazione stabiliscono le modalità di partecipazione dei comuni associati alla formazione e approvazione del piano regolatore intercomunale.
2. Ai fini della formazione, adozione, approvazione e pubblicazione dei piani regolatori intercomunali si applicano le norme relative ai PRG.
3. La comunità montana, ove delegata espressamente dai comuni appartenenti ad essa o costituenti aree sub-comunitarie, procede alla formazione, adozione, approvazione e pubblicazione del piano regolatore intercomunale, sostituendosi ai singoli comuni per tutti gli adempimenti relativi. I comuni possono altresì delegare alla comunità montana l'attuazione del piano regolatore.
4. La Regione promuove l'associazione dei comuni per la formazione dei relativi piani regolatori generali intercomunali.
"
Art. 27 
1. 
Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 16 bis della l.r. 56/1977, dopo le parole "patrimonio immobiliare", sono aggiunte, infine, le seguenti: ", evidenziando i casi in cui si rende necessario modificarne la disciplina urbanistica".
Art. 28 
(Sostituzione dell' articolo 17 della l.r. 56/1977)
1. 
L' articolo 17 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:
"
Art. 17. (Varianti e revisioni del piano regolatore generale, comunale e intercomunale)
1. Il PRG ogni dieci anni è sottoposto a revisione intesa a verificarne l'attualità e ad accertare la necessità o meno di modificarlo, variarlo o sostituirlo; è altresì oggetto di revisione in occasione della revisione dei piani territoriali e del piano paesaggistico. Il PRG mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive revisioni e varianti.
2. Costituiscono varianti al PRG le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione, o di entrambi, quali di seguito definite.
3. Sono varianti generali al PRG, da formare e approvare con la procedura di cui all'articolo 15 e per le quali deve essere effettuata la VAS, quelle che producono uno o più tra i seguenti effetti:
a) interessano l'intero territorio comunale;
b) modificano l'intero impianto strutturale, urbanistico o normativo, del PRG.
4. Sono varianti strutturali al PRG le modifiche al piano medesimo che non rientrano in alcuna delle tipologie individuate nei commi 3, 5 e 9, nonché le varianti di adeguamento del PRG al PAI o al PTCP, secondo i disposti di cui all'articolo 5, comma 4. Le varianti strutturali non generali sono formate e approvate con la procedura di cui all'articolo 15, nell'ambito della quale i termini per la conclusione della prima e della seconda conferenza di copianificazione e valutazione sono ridotti, ciascuno, di trenta giorni.
5. Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, anche per settori limitati, ma rilevanti sul territorio;
b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, o non riducono comunque la quantità medesima a valori inferiori a quelli minimi di cui alla presente legge;
d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista dal PRG vigente se non nel limite del 4 per cento nei comuni fino a diecimila abitanti, del 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra diecimila e ventimila abitanti, del 2 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra ventimila e centomila abitanti, dell'1 per cento nei comuni con popolazione residente oltre i centomila abitanti; tali incrementi sono ammissibili decorsi almeno cinque anni dall'approvazione dello strumento urbanistico vigente o di una sua variante generale;
f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al due per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente, in assenza di conforme parere vincolante della competente struttura regionale;
h) non modificano le perimetrazioni di cui all'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad esse afferenti.
6. I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG; le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal PRG vigente, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali.
7. La delibera di adozione della variante parziale assunta dal Consiglio comunale, è pubblicata sul sito informatico del comune; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi; contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la delibera medesima deve essere inviata alla provincia che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia con deliberazione della Giunta provinciale sulla compatibilità della variante con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati; la pronunzia medesima si intende positiva se essa non interviene entro il termine predetto. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il Consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte ed approva definitivamente la variante; qualora la provincia abbia espresso parere di non compatibilità con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati, la delibera di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla provincia oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia. Nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 6, la procedura di cui al presente comma non può più trovare applicazione. La deliberazione di approvazione è trasmessa alla provincia e alla Regione, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG.
8. Le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS.
9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA e funzionalmente limitate alla sua realizzazione, ovvero qualora costituiscano mero adeguamento al PAI, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS; sono altresì escluse dal processo di VAS quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) la variante non reca la previsione di interventi soggetti a procedure di VIA;
b) la variante non prevede la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici utili lorde se non ricadenti in contesti già edificati;
c) la variante non incide su tutele paesaggistiche o su misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative;
d) la variante non incide sulla tutela esercitata dall'articolo 24;
e) la variante non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente.
10. Il soggetto proponente, qualora ritenga di assoggettare direttamente le varianti di cui ai commi 4 e 5 alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.
11. Non costituiscono varianti del PRG:
a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio;
b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi ed alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;
c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;
d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge;
e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;
f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa ed aree destinate ai pubblici servizi;
g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che lo strumento urbanistico generale vigente destina ad altra categoria di ad opera o servizio pubblico.
12. Le modificazioni del PRG di cui al comma 10 sono assunte dal comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima è trasmessa alla Regione unitamente all'aggiornamento delle cartografie del PRG comunale. La deliberazione, nel caso di cui al comma 10, lettera g), è assunta sulla base di atti progettuali, ancorché non approvati ai sensi della normativa sui lavori pubblici, idonei ad evidenziare univocamente i caratteri dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al progetto preliminare, nonché il contenuto della modifica allo strumento urbanistico.
13. Le varianti ai PRG intercomunali, ove riguardino il territorio di un solo comune, sono formate, adottate e pubblicate dal comune interessato, previa informazione all'associazione di comuni o alla comunità montana che esprime il proprio parere nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il comune procede comunque all'approvazione della variante secondo le procedure del presente articolo.
"
Art. 29 
(Inserimento dell'articolo 17 bis nella l.r. 56/1977)
1. 
Dopo l' articolo 17 della l.r. 56/1977, è inserito il seguente:
"
Art. 17 bis. (Varianti semplificate)
1. Sono varianti semplificate al PRG quelle necessarie per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, come definiti dalla normativa vigente, nonché quelle formate ai sensi di normative settoriali, volte alla semplificazione ed accelerazione amministrativa.
2. Nel caso in cui le iniziative di interesse pubblico, attuate attraverso gli accordi di programma, di cui all' articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), comportino variazioni allo strumento urbanistico, si applica il seguente procedimento:
a) il soggetto proponente l'opera o l'intervento, pubblico o privato, presenta la proposta, corredata degli elaborati tecnici, urbanistici ed ambientali, all'amministrazione competente;
b) l'amministrazione competente individua il responsabile del procedimento, che, verificata la procedibilità tecnica della proposta e la completezza degli atti ricevuti, convoca la conferenza di servizi ai sensi della l. 241/1990 e delle altre normative di settore;
c) la conferenza di servizi formula il suo parere in via ordinaria entro trenta giorni dalla data di convocazione, dando mandato per la pubblicazione del progetto dell'intervento, della conseguente variante urbanistica e degli esiti della conferenza, sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni;
d) la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e si esprime definitivamente in via ordinaria entro i successivi trenta giorni;
e) l'accordo di programma, sottoscritto dagli enti interessati, è ratificato entro i successivi trenta giorni dai comuni interessati, pena la decadenza.
3. In adempimento all' art. 5 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge _____, nei casi previsti dall' articolo 14 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia ed urbanistica), le varianti urbanistiche eventualmente necessarie seguono la procedura di cui alle lettere dalla b) alla e) del comma 2 del presente articolo; alla conferenza devono essere invitate la provincia e la Regione, che deve esprimere il proprio parere vincolante.
4. Nei casi previsti dall' articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell' articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), l'interessato chiede al responsabile dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) la convocazione della conferenza di servizi, presentando contestualmente il progetto delle attività da insediarsi, completo della proposta di variante urbanistica, comprendente, ove necessario, gli elaborati di natura ambientale, secondo il seguente procedimento:
a) il responsabile del SUAP, verificata la completezza degli atti ricevuti e la procedibilità tecnica della proposta, convoca la conferenza di servizi, in seduta pubblica, di cui agli articoli da 14 a 14 quinquies della l. 241/1990 e delle altre normative di settore;
b) la conferenza di servizi formula il suo parere entro trenta giorni dalla data di convocazione, previo assenso della Regione espresso in tale sede;
c) nel caso di parere negativo, il responsabile del SUAP restituisce gli atti al proponente, fissando un termine per la risposta alle osservazioni ostative e la ripresentazione degli elaborati;
d) nel caso di parere positivo oppure positivo con condizioni, il responsabile del procedimento cura la pubblicazione della variante e degli esiti della conferenza sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi, nel rispetto della normativa in materia di segreto industriale e aziendale; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni;
d) la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e si esprime definitivamente entro i successivi trenta giorni;
e) il responsabile del SUAP trasmette le conclusioni della conferenza, unitamente agli atti tecnici, al Consiglio comunale, che si esprime sulla variante nella prima seduta utile.
5. Le varianti di cui al presente articolo sono soggette alla verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS, ad eccezione dei casi, esclusi dal processo di valutazione, in cui tali varianti sono finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA e funzionalmente limitate alla sua realizzazione. Il parere di assoggettabilità emesso dalla conferenza è vincolante; le procedure di VAS si svolgono in maniera contestuale nell'ambito dei procedimenti di cui al presente articolo.
6. Il soggetto proponente, qualora ritenga di assoggettare direttamente le varianti di cui al presente articolo alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.
7. L'amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al presente articolo svolge il ruolo di autorità competente per la VAS; il parere motivato è formulato sulla base dei contributi espressi dai soggetti con competenza ambientale nella conferenza di servizi.
"
Art. 30 
1. 
Il primo comma dell'articolo 18 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:
" 1. Dalla data di adozione del progetto preliminare del PRG e, successivamente, da quella relativa al testo definitivo del PRG si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 58."
.
2. 
Al terzo comma dell'articolo 18, dopo le parole "il comune interessato è tenuto", le parole "all'affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi, di un avviso che attesti il deposito in continua visione degli elaborati del piano stesso ai sensi dell'art. 15." sono sostituite dalle seguenti: "alla pubblicazione del PRG medesimo sul proprio sito informatico".
3. 
Il quinto comma dell'articolo 18 è abrogato.
Art. 31 
(Inserimento del titolo III bis nella l.r. 56/1977)
1. 
Dopo l' articolo 19 della l.r. 56/1977 è inserito il seguente titolo:
"
ITOLO III BIS. ACCORDI TERRITORIALI E DI PIANIFICAZIONE
- Art. 19 bis. (Accordi territoriali)
1. La Regione e le province possono promuovere la formazione di accordi territoriali per l'attuazione di politiche territoriali e paesaggistiche di livello sovracomunale, la modifica e l'integrazione della pianificazione di livello territoriale, ovvero per la definizione di assetti strutturali di livello sovracomunale, in attuazione delle politiche territoriali regionali e provinciali. Tali accordi possono prevedere il concorso delle comunità montane o dei comuni, singoli od associati, interessati.
2. La provincia, d'intesa con i comuni interessati, può promuovere la formazione di accordi territoriali finalizzati a concordare scelte strategiche e assetti strutturali di livello sovracomunale per l'attuazione del PTCP.
3. I comuni confinanti o limitrofi possono promuovere la formazione di accordi territoriali per la definizione di politiche urbanistiche di livello sovracomunale, in relazione alla interdipendenza delle caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche dei territori comunali, ovvero della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali.
4. Gli accordi di cui al presente articolo possono comportare la condivisione di documenti comuni di programmazione delle scelte territoriali e urbanistiche, la redazione di piani di struttura, comportanti anche la definizione di scelte perequative a livello territoriale.
5. La sottoscrizione dell'accordo impegna gli enti interessati a dare attuazione a quanto stipulato e costituisce avvio, se del caso, alle eventuali procedure di modifica degli strumenti di pianificazione interessati, secondo le modalità di cui ai titoli II e III della presente legge.
6. Agli accordi territoriali si applica, per quanto non previsto dalla presente legge, la disciplina propria degli accordi tra amministrazioni di cui all' articolo 15 della l. 241/1990.
7. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina le modalità operative per la formazione e lo svolgimento degli accordi di cui al presente articolo.
- Art. 19 ter. (Accordi di pianificazione)
1. I comuni possono stipulare accordi di pianificazione per lo svolgimento in collaborazione di tutte o parte delle funzioni di pianificazione urbanistica relativa anche a singoli ambiti, nonché per l'elaborazione in forma associata di strumenti urbanistici intercomunali e la costituzione di un apposito ufficio di piano o di altre strutture per la redazione e gestione degli stessi; l'accordo può altresì prevedere:
a) l'istituzione dell'organo tecnico intercomunale per le valutazioni ambientali;
b) l'attuazione delle scelte perequative di livello intercomunale, anche per comparti.
2. La sottoscrizione dell'accordo impegna i comuni interessati a dare attuazione a quanto stipulato e costituisce avvio, se del caso, alle eventuali procedure di modifica o di redazione degli strumenti di pianificazione interessati secondo le modalità di cui ai titoli II e III della presente legge.
3. Agli accordi di pianificazione si applica, per quanto non previsto dalla presente legge, la disciplina propria degli accordi tra amministrazioni di cui all' articolo 15 della l. 241/1990.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina le modalità operative per la formazione e lo svolgimento degli accordi di cui al presente articolo.
"
Art. 32 
1. 
Al numero 2) del primo comma dell'articolo 21 della l.r. 56/1977 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "detta dotazione può essere assolta anche tramite aree interne alle strutture produttive, purché vincolate ad uso pubblico o da assoggettare ad uso pubblico mediante convenzione, secondo le norme del PRG e nel rispetto delle caratteristiche aziendali;".
2. 
Al numero 3) del primo comma dell'articolo 21 dopo la parola "direzionali" sono aggiunte le seguenti: ", turistico-ricettivi", e dopo la parola "dettaglio" sono soppresse le parole: "non soggetti alle prescrizioni di cui al secondo comma".
3. 
Il terzo comma dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:
" 3. Negli interventi di cui ai commi precedenti, la superficie da destinare ai servizi pubblici, di cui al presente articolo, può essere utilmente reperita in apposite strutture multipiano nonché nella struttura degli edifici e loro copertura, purché detta superficie sia direttamente e autonomamente accessibile dallo spazio pubblico; le superfici destinate a parcheggio pubblico possono inoltre essere reperite nel sottosuolo, purché nelle aree sovrastanti, qualora piantumate o destinate a piantumazione, non siano pregiudicate le funzioni vegetative."
.
4. 
Al quarto comma dell'articolo 21 sono soppresse le parole: ", nelle proporzioni definite dai piani regolatori generali o dai loro strumenti di attuazione".
5. 
Dopo il quarto comma dell'articolo 21 è aggiunto il seguente:
" 4 bis. Qualora l'acquisizione delle superfici di cui al primo comma non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento ed a politiche della mobilità sostenibile, le convenzioni e gli atti di obbligo degli strumenti urbanistici esecutivi e dei permessi di costruire possono prevedere, in alternativa totale o parziale alla cessione, che i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma, commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree, da destinare all'acquisizione o alla realizzazione di aree per servizi pubblici."
.
Art. 33 
1. 
Le parole "paesaggistico" e "paesaggistici" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "ambientale" e "ambientali" ovunque ricorrano nell' articolo 24 della l.r. 56/1977, ad eccezione del primo comma, numero 3).
2. 
L'alinea del quarto comma dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:
" 4. Gli interventi necessari alla migliore utilizzazione funzionale e sociale ed alla tutela del patrimonio edilizio esistente sono disciplinati dal PRG e dagli strumenti urbanistici esecutivi di cui agli articoli 38, 41, 41 bis e 43 nonché alla legge regionale 9 aprile 1996, n. 18 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell' articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179), nel rispetto dei seguenti principi:"
.
3. 
La lettera a) del quarto comma dell'articolo 24 è sostituita dalla seguente:
" a) gli edifici di interesse storico-artistico, individuati e vincolati come beni culturali o paesaggistici ai sensi del d.lgs. 42/2004 e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, sono soggetti esclusivamente a restauro e risanamento conservativo, secondo le prescrizioni di cui all'ottavo comma,"
.
4. 
Alla lettera c) del quarto comma dell'articolo 24 dopo la parola: "valore" è inserita le seguenti: "paesaggistico e".
5. 
Il quinto comma dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:
" 5. Il PRG individua, fra gli interventi di cui alle lettere a) e b) del quarto comma, quelli che sono ammissibili con titolo abilitativo edilizio diretto."
.
6. 
Il nono comma dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:
" 9. Per favorire un'ordinata esecuzione delle opere di recupero del patrimonio edilizio esistente, il PRG fissa i modi per la programmazione degli interventi e per il prioritario allestimento di alloggi di rotazione, al fine di garantire il rialloggiamento agli abitanti preesistenti, soprattutto a coloro che svolgono attività economiche nell'agglomerato storico."
.
Art. 34 
1. 
Alla lettera m) del secondo comma dell'articolo 25, dopo le parole "imprenditori non a titolo principale" sono soppresse le seguenti: ", riconosciuti ai sensi del penultimo e ultimo comma dell' articolo 2 della L.R. 63/78 e successive modificazioni e integrazioni".
2. 
Il terzo comma dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
"
3. Possono avvalersi dei titoli abilitativi edilizi per l'edificazione delle residenze rurali:
a) gli imprenditori agricoli professionali, anche quali soci di cooperative;
b) i proprietari dei fondi e chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a ) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;
c) gli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del secondo comma, lettera m), che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata.
"
3. 
Il quarto comma dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
" 4. Possono avvalersi degli altri titoli abilitativi edilizi di cui al presente articolo i proprietari dei fondi e chi abbia titolo."
.
4. 
L'alinea del settimo comma dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
" 7. L'efficacia del titolo abilitativo edilizio per gli interventi edificatori nelle zone agricole è subordinato alla presentazione al comune di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda:"
.
5. 
Il nono comma dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
" 9. Non sono soggetti all'obbligo della trascrizione di cui ai commi settimo e ottavo gli interventi di restauro e risanamento conservativo e quelli di cui all'articolo 17, comma 3, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)."
.
6. 
L'undicesimo comma dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
" 11. Nei casi di cui al decimo comma non costituisce mutamento di destinazione la prosecuzione dell'utilizzazione dell'abitazione da parte dell'interessato, suoi eredi o familiari."
.
7. 
Al diciottesimo comma dell'articolo 25, dopo le parole "dal comune", le parole "in sede di rilascio di concessione" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dell'istruttoria per il titolo abilitativo".
Art. 35 
1. 
Al secondo comma dell'articolo 26, dopo le parole: "intervento diretto" sono soppresse le seguenti: "con singola concessione".
2. 
Il sesto comma dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:
" 6. I titoli abilitativi edilizi relativi all'insediamento delle attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita fino a 1.500 metri quadrati nei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti e a 2.500 metri quadrati negli altri comuni sono contestuali alle autorizzazioni commerciali ai sensi della normativa vigente, purché la superficie lorda di pavimento non sia superiore a 4.000 metri quadrati."
.
3. 
Il settimo comma dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:
" 7. Nel caso di insediamenti di attività commerciali al dettaglio con superficie lorda di pavimento compresa tra 4.000 e 8.000 metri quadrati, i relativi titoli abilitativi edilizi sono subordinati alla stipula di una convenzione o atto di impegno unilaterale ed a preventiva autorizzazione regionale, rilasciata in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui alla normativa regionale sulla disciplina del commercio."
.
4. 
L'ottavo comma dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:
" 8. Nel caso di insediamenti di attività commerciali al dettaglio con superficie lorda di pavimento superiore a 8.000 metri quadrati, i relativi titoli abilitativi edilizi sono subordinati a preventiva approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo ed a preventiva autorizzazione regionale, rilasciata in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui alla normativa regionale sulla disciplina del commercio."
.
5. 
All'alinea del nono comma dell'articolo 26, dopo la parola "ottavo", le parole "nella concessione o autorizzazione edilizia" sono sostituite dalle seguenti: "nel titolo abilitativo edilizio".
Art. 36 
1. 
Il terzo comma dell'articolo 27 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:
" 3. Nelle fasce di rispetto, di cui al primo e secondo comma, è fatto divieto di nuove costruzioni; è ammessa la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, coltivazioni agricole e parcheggi pubblici. Il PRG può prevedere che in tali fasce possa essere concessa, a titolo precario, la costruzione di impianti per la distribuzione di carburante o per il lavaggio delle autovetture, opportunamente intervallati."
.
2. 
Il quarto comma dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:
" 4. Nelle fasce di rispetto delle ferrovie previste nei PRG, fermi restando i divieti e le eccezioni previsti dalla normativa statale, non sono ammesse nuove costruzioni."
.
3. 
Il quinto comma dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:
" 5. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato."
.
4. 
Il sesto comma dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:
" 6. È fatto divieto di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro una fascia di duecento metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune, fatto salvo quanto previsto nei commi da 6 bis a 6 quater."
.
5. 
Dopo il sesto comma dell'articolo 27, come sostituito dal presente articolo, sono inseriti i seguenti:
"
6 bis. Il Consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale (ASL), la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a duecento metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di cinquanta metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:
a) risulti accertato che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da infrastrutture stradali, ferroviarie o da elementi naturali quali dislivelli rilevanti, fiumi, laghi.
6 ter. Per consentire la previsione di opere pubbliche o interventi urbanistici, pubblici o privati, purché non ostino ragioni igienico-sanitarie, il Consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente ASL, la riduzione della fascia di rispetto dei cimiteri, purché non oltre il limite di cinquanta metri, tenendo conto di eventuali elementi di pregio presenti nell'area.
6 quater. Nella fascia di rispetto dei cimiteri è comunque consentita la realizzazione di infrastrutture, parchi, giardini, parcheggi pubblici e attrezzature di servizio all'impianto cimiteriale; all'interno di tale fascia sono consentiti, per gli edifici esistenti, gli interventi di cui all'articolo 13, terzo comma, lettere a), b), c) e d), nonché l'ampliamento funzionale all'utilizzo degli edifici stessi, nella percentuale massima del 10 per cento della superficie utile lorda.
"
6. 
Al secondo periodo del settimo comma dell'articolo 27, le parole: "in sede di norme di attuazione" sono soppresse ed alla fine sono aggiunte le parole: ", nonché le distanze delle nuove abitazioni dalle stalle esistenti".
7. 
Al decimo comma dell'articolo 27, in fine, le parole "la legge 29 giugno 1939, n. 1497 e non si tratti di aree di particolare pregio ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni di cui al d.lgs. 42/2004".
8. 
Il dodicesimo comma dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:
" 12. Negli edifici rurali ad uso residenziale esistenti nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo, possono essere autorizzati, dal PRG, aumenti di volume non superiori al 20 per cento del volume preesistente, per sistemazioni igieniche o tecniche; gli ampliamenti devono avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura viaria o ferroviaria da salvaguardare."
.
9. 
Al tredicesimo comma dell'articolo 27 dopo la parola "energia," sono inserite le seguenti: "ad esclusione degli impianti di produzione,".
Art. 37 
1. 
La rubrica dell' articolo 29 della l.r. 56/1977 è sostituita dalla seguente: "Sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei canali e dei rii".
2. 
Alla lettera c) del primo comma dell'articolo 29, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che non costituiscano rete di consorzio irriguo o mera rete funzionale all'irrigazione".
3. 
Al terzo comma dell'articolo 29, dopo la parola "nonché", sono inserite le seguenti: "attrezzature per la produzione di energia da fonte idrica ed".
4. 
Al secondo comma dell'articolo 29, dopo le parole "necessarie indagini", le parole "morfologiche ed idrogeologiche" sono sostituite dalle seguenti: "geomorfologiche ed idrauliche".
5. 
Il quinto comma dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:
" 5. In sede di adeguamento dello strumento urbanistico al PAI, di redazione di una variante generale o strutturale, limitatamente alle aree oggetto di variante, per torrenti e canali per i quali sia stato valutato non necessario un approfondimento geomorfologico ed idraulico sono confermate le fasce di cui al primo comma, da estendersi anche ai rii; per i fiumi non interessati dalle fasce fluviali del PAI e per i torrenti, rii e canali della restante parte del territorio, sono perimetrate e normate le aree di pericolosità e rischio secondo le disposizioni regionali, che sostituiscono le delimitazioni di cui al primo comma."
.
Art. 38 
(Sostituzione dell' articolo 30 della l.r. 56/1977)
1. 
L' articolo 30 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:
"
Art. 30. (Zone a vincolo idrogeologico e carico antropico)
1. Il vincolo per scopi idrogeologici di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) può essere disposto o modificato dallo strumento urbanistico sulla base di adeguate indagini idrogeologiche ed ambientali.
2. Nelle porzioni di territorio di cui al comma 1, non sono ammessi interventi di trasformazione del suolo che possano alterarne l'equilibrio idrogeologico; gli interventi ammissibili sono autorizzati ai sensi delle normative vigenti in materia e nel rispetto delle prescrizioni contenute nei relativi strumenti urbanistici.
3. La Regione emana appositi regolamenti al fine di disciplinare le possibilità di riuso del patrimonio edilizio esistente con riguardo alle limitazioni d'incremento del carico antropico.
"
Art. 39 
(Inserimento dell'articolo 30 bis nella l.r. 56/1977)
1. 
Dopo l' articolo 30 della l.r. 56/1977, è inserito il seguente:
"
Art. 30 bis. (Abitati da trasferire o consolidare)
1. Gli abitati da trasferire o consolidare sono perimetrati dalla Regione, d'intesa con l'autorità di bacino del fiume Po, secondo le modalità di cui all' articolo 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267, per l'individuazione delle zone a rischio molto elevato (RME) e costituiscono integrazione al PAI.
2. Le perimetrazioni approvate ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Legge concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria) sono sottoposte a specifica verifica e revisione al fine di:
a) confermare il vincolo;
b) modificare la perimetrazione del vincolo;
c) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di consolidamento;
d) trasformare il vincolo di consolidamento in vincolo di trasferimento;
e) eliminare il vincolo.
3. Le revisioni delle classificazioni di cui ai commi 1 e 2 possono avvenire tramite:
a) variante generale dello strumento urbanistico;
b) delibera di Giunta regionale assunta a seguito di eventi calamitosi o per iniziativa dell'amministrazione stessa, sentiti i comuni interessati.
4. Gli abitati per i quali, ai sensi del comma 2, siano verificate le condizioni per il trasferimento, possono essere inseriti nei procedimenti di rilocalizzazione di cui alla l. 267/1998.
5. Le perimetrazioni approvate ai sensi della l. 445/1908 rimangono in vigore fino alla loro revisione secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2.
6. Limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 13, le funzioni inerenti il rilascio delle autorizzazioni di cui all' articolo 61 del d.p.r. 380/2001 sono conferite ai comuni che le esercitano, previa verifica di compatibilità con le condizioni geomorfologiche, idrauliche e di non interferenza con le opere di consolidamento già autorizzate.
"
Art. 40 
(Sostituzione dell' articolo 31 della l.r. 56/1977)
1. 
L' articolo 31 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:
"
Art. 31. (Opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica)
1. Nelle zone soggette a pericolosità geologica elevata o molto elevata individuate nei PRG vigenti a seguito dell'adeguamento al PAI o alla normativa regionale in materia o, per i comuni non adeguati al PAI, nelle fasce di cui all'articolo 29 e negli ambiti individuati in dissesto dal PAI medesimo, possono essere realizzate, previo parere vincolante della Regione di verifica di compatibilità con le condizioni di pericolosità dell'area, le opere di interesse pubblico di cui al comma 2.
2. Le opere autorizzabili, nel rispetto della vigente normativa, nonché degli strumenti di pianificazione di livello sovracomunale, non previste dai PRG vigenti e non altrimenti localizzabili sotto il profilo tecnico, devono essere dichiarate di pubblica utilità ed essere attinenti:
a) alle derivazioni d'acqua;
b) ad impianti di depurazione;
c) ad impianti di distribuzione a rete;
d) ad infrastrutture viarie;
e) all'erogazione di altri pubblici servizi, non ricadenti in aree di dissesto attivo.
"
Art. 41 
(Sostituzione dell' articolo 32 della l.r. 56/1977)
1. 
L' articolo 32 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:
"
Art. 32. (Strumenti urbanistici ed amministrativi per l'attuazione del piano regolatore generale)
1. Il PRG può definire le porzioni di territorio in cui é ammesso l'intervento diretto e quello in cui il titolo abilitativo è subordinato alla formazione e all'approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo.
2. Gli strumenti urbanistici esecutivi sono:
a) i piani particolareggiati;
b) i piani per l'edilizia economica e popolare;
c) i piani di recupero;
d) i piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata;
e) i piani tecnici di opere ed attrezzature di iniziativa pubblica di cui all'articolo 47;
f) i programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale di cui alla l.r.18/1996.
3. L'operatività nel tempo e nello spazio dei PRG, nonché dei loro strumenti urbanistici esecutivi può essere definita dai programmi pluriennali di attuazione.
"
Art. 42 
(Sostituzione dell' articolo 33 della l.r. 56/1977)
1. 
L' articolo 33 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:
"
Art. 33. (Programma di attuazione comunale o intercomunale)
1. I comuni possono dotarsi di programma pluriennale di attuazione delle previsioni del PRG vigente, conforme alla disciplina statale.
"
Art. 43 
1. 
Al quinto trattino del numero 1) del primo comma dell'articolo 39 della l.r. 56/1977, in fine, sono aggiunte le seguenti parole ", comprensiva della quantificazione della capacità insediativa di cui all'articolo 20".
2. 
Dopo il numero 8) del primo comma dell'articolo 39 è aggiunto il seguente:
" 8 bis) gli elaborati relativi al processo di VAS, ove necessario."
.
3. 
Il secondo comma dell'articolo 39 è sostituito dal seguente:
" 2. Gli elaborati di cui ai numeri 3) e 4) del primo comma debbono inoltre contenere specifiche prescrizioni in ordine ai requisiti dell'arredo urbano, anche ai fini del superamento delle barriere architettoniche."
.
Art. 44 
(Sostituzione dell' articolo 40 della l.r. 56/1977)
1. 
L' articolo 40 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:
"
Art. 40. (Formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato)
1. Il piano particolareggiato, adottato con deliberazione della Giunta comunale, è pubblicato sul sito informatico del comune per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni nel pubblico interesse e ai fini della VAS, ove prevista.
2. La Giunta comunale, decorsi i termini di cui al comma 1, controdeduce alle osservazioni con la deliberazione di approvazione del piano, apportando eventuali modifiche, previa acquisizione del parere motivato relativo al processo di VAS, ove necessario. Qualora non vengano presentate osservazioni, la deliberazione di approvazione del piano deve farne espressa menzione.
3. Il piano particolareggiato assume efficacia con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge. Il piano è pubblicato sul sito informatico del comune e una copia della deliberazione della Giunta comunale, completa degli elaborati costituenti il piano particolareggiato, è trasmessa per conoscenza alla Regione.
4. La deliberazione di approvazione conferisce carattere di pubblica utilità alle opere previste nel piano particolareggiato.
5. Nel caso in cui il piano particolareggiato contenga opere ed interventi sottoposti ad espropriazione per pubblica utilità, le procedure partecipative di cui all' articolo 11 del d.p.r. 327/2001 sono effettuate prima dell'adozione del progetto preliminare del piano stesso; la delibera di adozione dà atto dello svolgimento delle procedure anzidette e della valutazione delle osservazioni presentate.
6. Le varianti al piano particolareggiato sono approvate con il procedimento previsto per il piano particolareggiato.
7. Per i piani particolareggiati attuativi di piani regolatori generali che non siano stati già sottoposti a VAS è necessaria la verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, con eccezione dei casi di cui all'articolo 17, comma 8.
8. I piani particolareggiati e i programmi integrati di riqualificazione di cui alla l.r. 18/1996, nei casi in cui richiedano, per la loro formazione, una delle varianti di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 17, sono formati ed approvati contestualmente a dette varianti, applicando le procedure per esse previste.
9. Il piano particolareggiato che comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal PRG a norma dell'articolo 24, primo comma, numeri 1) e 2), è trasmesso, subito dopo l'adozione, alla commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici, la quale, entro sessanta giorni dal ricevimento, esprime il proprio parere vincolante ai fini della tutela dei beni culturali e paesaggistici. La Giunta comunale, con la deliberazione di approvazione, adegua il piano particolareggiato al parere della commissione regionale. Avverso tale parere, il comune può ricorrere alla Giunta regionale che si esprime nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. Nel caso di piano particolareggiato con contestuale variante strutturale, il parere è conferito alla conferenza di cui all'articolo 15 bis dal rappresentante regionale.
10. Nel caso in cui il piano particolareggiato non sia conforme allo strumento urbanistico vigente le deliberazioni di cui al presente articolo sono da assumere da parte del Consiglio comunale.
"
Art. 45 
1. 
Al secondo comma dell'articolo 41 bis della l.r. 56/1977, dopo le parole "il rilascio", le parole "della concessione" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo abilitativo edilizio".
2. 
Il sesto comma dell'articolo 41 bis è sostituito dal seguente:
" 6. Per il contenuto, gli elaborati ed il procedimento di formazione del piano di recupero si applicano gli articoli 38, 39 e 40; ove il piano di recupero comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal PRG a norma dei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 24, ovvero immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004, si applica il comma 9 dell'articolo 40. Qualora il piano di recupero preveda interventi da finanziare per mezzo delle leggi vigenti in materia di edilizia pubblica residenziale o di altre leggi regionali, le procedure sopra indicate sono completate con l'inoltro, da parte del comune, degli elaborati tecnici ed amministrativi alla Regione."
.
3. 
All'ottavo comma dell'articolo 41 bis, dopo le parole "oneri di urbanizzazione", le parole "ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e degli artt. 51 e 52 della presente legge" sono soppresse.
Art. 46 
1. 
Al terzo comma dell'articolo 42 della l.r. 56/1977, dopo le parole "Il rilascio", le parole "delle concessioni" sono sostituite dalle seguenti: "dei titoli edilizi".
2. 
Il sesto comma dell'articolo 42 è sostituito dal seguente:
" 6. Le convenzioni, i titoli edilizi e le autorizzazioni previste dal presente articolo vanno trascritte nei registri della proprietà immobiliare."
.
Art. 47 
1. 
Il primo comma dell'articolo 43 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:
" 1. Nelle porzioni di territorio non ancora dotate, in tutto o in parte, di opere di urbanizzazione, in cui, ai sensi dell'articolo 32, il PRG ammette la realizzazione delle previsioni di piano per intervento di iniziativa privata, i proprietari, singoli o associati, che dispongano di almeno i due terzi dell'imponibile catastale relativo all'intero comparto oggetto del piano, possono presentare al comune progetti di piani esecutivi convenzionati, con l'impegno di attuarli, anche per parti."
.
2. 
Il secondo comma dell'articolo 43 è sostituito dal seguente:
" 2. Il progetto di piano esecutivo comprende gli elaborati di cui all'articolo 39, è assoggettato alle procedure di cui all'articolo 40, comma 7 ed è presentato al comune unitamente allo schema della convenzione da stipulare con il comune."
.
3. 
Al terzo comma dell'articolo 43, la parola "Sindaco" è sostituita dalla seguente: "comune", e le parole "depositati presso la segreteria e pubblicati per estratto all'albo pretorio" sono sostituite dalle seguenti: "pubblicati sul sito informatico".
Art. 48 
1. 
Al primo comma dell'articolo 44 della l.r. 56/1977, dopo le parole "programma di attuazione" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 33", e dopo le parole "proprietari di immobili, singoli o" le parole "riuniti in consorzio" sono sostituite dalla seguente: "associati".
2. 
Al secondo comma dell'articolo 44, dopo le parole "interventi previsti", sono aggiunte, infine, le seguenti: "; esso è assoggettato alle procedure di cui all'articolo 40, comma 7".
3. 
Al terzo comma dell'articolo 44, le parole "depositati presso la segreteria e pubblicati per estratto all'albo pretorio" sono sostituite dalle seguenti: "pubblicati sul sito informatico".
4. 
Il sesto comma dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:
" 6. Le destinazioni d'uso fissate nel piano esecutivo approvato hanno efficacia nei confronti di chiunque."
.
5. 
All'ottavo comma dell'articolo 44, la parola "Sindaco" è sostituita dalla seguente: "comune".
6. 
Al nono comma dell'articolo 44, la parola "Sindaco" è sostituita dalla seguente: "comune".
7. 
Il decimo comma dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:
" 10. Esperite le procedure di cui ai commi settimo, ottavo e nono, il piano esecutivo è approvato nei modi e nelle forme stabilite ai commi terzo, quarto e quinto."
.
Art. 49 
1. 
Il numero 2) del primo comma dell'articolo 45 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:
" 2 il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del comune ed i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito; qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie, le modalità di controllo sulla esecuzione delle opere, nonché i criteri per lo scomputo e le modalità per il trasferimento delle opere al comune o per il loro asservimento all'uso pubblico, ovvero le modalità di attuazione della monetizzazione."
.
2. 
Al numero 3) del primo comma dell'articolo 45, dopo le parole "in accordo con i programmi di attuazione", sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", ove vigenti".
3. 
Il secondo comma dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:
" 2. Qualora il piano esecutivo preveda interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici destinati ad usi abitativi, con particolare riguardo ai centri storici, la convenzione può stabilire i criteri per la determinazione e la revisione dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione degli edifici oggetto di intervento. In tal caso si applica il disposto dell' articolo 18 del d.p.r. 380/2001 e, ove del caso, gli esoneri di legge dal contributo di costruzione."
.
Art. 50 
1. 
Al primo comma dell'articolo 46 della l.r. 56/1977, dopo le parole "programma di attuazione", ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: "ove vigente".
2. 
Al secondo comma dell'articolo 46 la parola "Sindaco" è sostituita dalla seguente: "comune", e le parole "dal programma di attuazione" sono soppresse.
3. 
Al terzo comma dell'articolo 46, dopo le parole "costituisce titolo per il", la parola "Sindaco" è sostituita dalla seguente: "comune".
4. 
Al quarto comma dell'articolo 46, dopo le parole "il comune procede", le parole "a norma del titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865," sono soppresse.
5. 
Il quinto e il sesto comma dell'articolo 46 sono abrogati.
Art. 51 
(Sostituzione dell' articolo 48 della l.r. 56/1977)
1. 
L' articolo 48 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:
"
Art. 48. (Disciplina delle attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia, mantenimento degli immobili e modifica delle destinazioni di uso)
1. Il proprietario, il titolare di diritto reale, e colui che, per qualsiasi altro valido titolo, abbiano l'uso o il godimento di entità immobiliari, devono munirsi, documentando le loro rispettive qualità, del titolo abilitativo edilizio previsto dalla normativa statale per eseguire trasformazioni urbanistiche od edilizie del territorio comunale; il titolo abilitativo predetto è richiesto altresì per il mutamento della destinazione d'uso degli immobili. Tale titolo non è necessario per i mutamenti della destinazione d'uso degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 metri cubi che siano compatibili con le norme di attuazione del PRG e degli strumenti esecutivi.
2. Ogni comune deve tenere in pubblica visione i registri dei titoli abilitativi edilizi.
3. La convenzione o l'atto di impegno unilaterale, di cui agli articoli 25 e 49, debbono essere trascritti nei registri immobiliari.
4. Sono legittimate mediante segnalazione di inizio di attività le varianti, realizzate in corso d'opera, rispetto al progetto assentito, che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso, che non alterano la sagoma o i prospetti dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo, salvo che interessino beni culturali o paesaggistici di cui al d.lgs. 42/2004. La segnalazione anzidetta, ove depositata prima della comunicazione di ultimazione dei lavori, integra gli atti del procedimento che ha legittimato l'intervento ed esclude l'applicazione di sanzioni amministrative relative alla realizzazione delle varianti di cui al presente comma.
"
Art. 52 
(Sostituzione dell' articolo 49 della l.r. 56/1977)
1. 
L' articolo 49 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:
"
Art. 49. (Caratteristiche del titolo abilitativo edilizio)
1. I presupposti, le caratteristiche, e la formazione dei titoli abilitativi edilizi sono disciplinati dalla normativa statale, ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Il mancato utilizzo totale o parziale del titolo abilitativo edilizio obbliga il comune a restituire la quota del contributo di costruzione corrispondente a quanto non realizzato, previa richiesta dell'avente diritto.
3. Il permesso di costruire, in casi di complessità degli interventi previsti, o che richiedano opere infrastrutturali eccedenti il semplice allacciamento ai pubblici servizi o il coordinamento tra operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione o per la dismissione di aree, può essere subordinato alla stipula di una convenzione, o alla formazione di un atto di impegno unilaterale da parte del richiedente, che disciplini modalità, requisiti e tempi di realizzazione degli interventi.
4. Per inizio dei lavori si intende la realizzazione di consistenti opere, che non si riducano all'impianto di cantiere, all'esecuzione di scavi e di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione.
5. Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto, confermata con la presentazione della comunicazione di ultimazione dei lavori.
6. Il permesso di costruire relativo alle aree e agli immobili che nelle prescrizioni di PRG sono definiti di interesse storico-artistico o paesaggistico, è subordinato al parere vincolante di cui all' articolo 7 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
"
Art. 53 
1. 
La rubrica dell' articolo 50 della l.r. 56/1977 è sostituita dalla seguente: "Poteri sostitutivi in caso di mancato rilascio di permesso di costruire".
2. 
Il comma 1 dell'articolo 50 è sostituito dal seguente:
" 1. Scaduti i termini di legge per il rilascio del permesso di costruire senza che l'autorità comunale si sia pronunciata, l'interessato può inoltrare istanza al Presidente della Giunta regionale per la nomina di un commissario ad acta."
.
3. 
Al comma 2 dell'articolo 50, le parole "all' articolo 4, comma 5, della l. 493/1993" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1".
4. 
Al comma 3 dell'articolo 50, in fine, dopo le parole "sulla domanda di", la parola "concessione" è sostituita dalle seguenti: "permesso di costruire".
5. 
Al comma 4 dell'articolo 50, dopo le parole "sulla domanda di", la parola "concessione" è sostituita dalle seguenti: "permesso di costruire".
Art. 54 
(Sostituzione dell' articolo 51 della l.r. 56/1977)
1. 
L' articolo 51 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:
"
Art. 51. (Opere di urbanizzazione primaria e secondaria)
1. Ai fini della determinazione e della destinazione del contributo di costruzione di cui all' articolo 16 del d.p.r. 380/2001, valgono le definizioni di cui al presente articolo.
2. Le opere di urbanizzazione primaria sono quelle elencate all'articolo 16, commi 7 e 7 bis, del d.p.r. 380/2001; ad esse si aggiungono le opere riconosciute di pubblica utilità relative agli impianti a fune di arroccamento e le reti tecnologiche di erogazione di pubblici servizi.
3. Le opere di urbanizzazione secondaria sono quelle elencate all' articolo 16, comma 8, del d.p.r. 380/2001.
4. Le opere di urbanizzazione indotta sono:
a) parcheggi in superficie, in soprasuolo e sottosuolo, soprapassi e sottopassi pedonali e veicolari;
b) impianti di trasporto collettivo di interesse comunale ed intercomunale;
c) mense pluriaziendali a servizio di insediamenti industriali o artigianali;
d) impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunale;
e) sistemazione a verde delle fasce di protezione stradale, cimiteriale, di impianti produttivi e di sponde di fiumi e laghi;
f) manufatti occorrenti per arginature e terrazzamenti e per opere di consolidamento del terreno.
"
Art. 55 
1. 
Il primo comma dell'articolo 52 è sostituito dal seguente:
" 1. In attuazione della normativa vigente, la Giunta regionale stabilisce le tabelle parametriche con le relative norme di applicazione e determina, per classi di comuni, le aliquote e il costo di costruzione per i nuovi edifici. I comuni, nei successivi novanta giorni, recepiscono tali disposizioni per la determinazione del contributo commisurato alle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione, da applicare agli interventi soggetti a titolo abilitativo oneroso."
.
2. 
L'alinea del secondo comma dell'articolo 52 è sostituito dal seguente:
" 2. Le tabelle parametriche di cui al comma 1, sono fondate sui seguenti criteri:"
.
3. 
L'espressione "beneficiario del titolo edilizio" sostituisce la parola "concessionario" ovunque ricorra nell'articolo 52, secondo comma, lettere b) ed e).
4. 
Alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 52, dopo le parole "da versare", le parole "per la concessione relativa" sono sostituite dalla seguente: "relativi".
5. 
I commi terzo e sesto dell'articolo 52 sono abrogati.
Art. 56 
1. 
Il primo comma dell'articolo 53 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:
" 1. Le modalità operative per la ristrutturazione e per il trasferimento, anche in altri comuni, di stabilimenti produttivi industriali o artigianali e di insediamenti commerciali e direzionali, obsoleti o inattivi, o la cui ubicazione sia in contrasto con le prescrizioni dei piani, e per il conseguente riuso ad altra destinazione dei relativi immobili dismessi, di cui all'articolo 26, terzo comma, possono intervenire sulla base di convenzioni o accordi tra i comuni e le imprese interessate, definiti in conformità ad uno schema di convenzione-quadro regionale di indirizzo."
.
2. 
La lettera b) del secondo comma dell'articolo 53 è sostituita dalla seguente:
" b) le modalità per l'attuazione dei trasferimenti e gli impegni e le garanzie assunti dalle imprese, nonché la tipologia dello strumento urbanistico esecutivo da utilizzare, ove necessario;"
.
3. 
La lettera c) del secondo comma dell'articolo 53 è sostituita dalla seguente:
" c) le modalità e i tempi per il trasferimento al comune degli immobili dismessi;"
.
4. 
Al terzo comma dell'articolo 53 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "dalla Giunta regionale".
5. 
I commi quarto, quinto, sesto, settimo e nono dell'articolo 53 sono abrogati.
Art. 57 
(Sostituzione dell' articolo 58 della l.r. 56/1977)
1. 
L' articolo 58 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:
"
Art. 58. (Misure di salvaguardia)
1. Dalla data di adozione dei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) e dei piani d'area delle aree protette, e fino alla loro approvazione, i comuni interessati sospendono ogni determinazione sulle istanze o dichiarazioni di trasformazione urbanistica o edilizia che siano in contrasto con le norme specificatamente contenute negli stessi, ai sensi dell'articolo 8, comma 2.
2. A decorrere dalla data della deliberazione di adozione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi per la pianificazione comunale previsti dalla legge, compresi i progetti preliminari, fino alla emanazione del relativo atto di approvazione e comunque non oltre i termini previsti dal comma 6, il comune sospende ogni determinazione sulle istanze o dichiarazioni di trasformazione urbanistica o edilizia che siano in contrasto con detti progetti e piani anche intercomunali.
3. Entro i dieci giorni successivi alla deliberazione di adozione di cui al comma 2, il comune notifica agli aventi titolo la sospensione del titolo abilitativo ovvero delle altre forme di legittimazione dell'attività edilizia in contrasto, salvo che sia già stato comunicato nei modi e forme di legge l'inizio dei lavori.
4. La Giunta regionale, su richiesta del comune o per iniziativa diretta, può, con provvedimento motivato da notificare all'interessato a norma del codice di procedura civile, ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione di proprietà private, autorizzati prima dell'adozione degli strumenti urbanistici, che siano in contrasto con le destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici adottati, ove ravvisi gravi impedimenti all'attuazione delle previsioni degli strumenti stessi.
5. I provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, di cui agli articoli 9, 9 bis e 25, sesto comma, e le sospensioni di cui al comma 4 non possono dispiegare la loro efficacia oltre trentasei mesi.
6. I provvedimenti sospensivi di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano fino alla data di approvazione degli strumenti territoriali e urbanistici. Le sospensioni non possono comunque essere protratte oltre trentasei mesi dalla data di adozione dei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) o dei piani d'area delle aree protette, nonché degli strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e dei progetti preliminari.
"
Art. 58 
(Sostituzione della rubrica del titolo VII della l.r. 56/1977)
1. 
La rubrica del titolo VII della l.r. 56/1977 è sostituita dalla seguente: "Vigilanza".
Art. 59 
(Sostituzione dell' articolo 59 della l.r. 56/1977)
1. 
L' articolo 59 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:
"
Art. 59. (Vigilanza sulle trasformazioni)
1. Il comune esercita la vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio in applicazione della normativa vigente.
"
Art. 60 
(Sostituzione dell' articolo 60 della l.r. 56/1977)
1. 
L' articolo 60 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:
"
Art. 60. (Controllo partecipativo)
1. Con riguardo agli atti delle pratiche edilizie, comprese domande e progetti, esistenti presso gli uffici comunali, trovano applicazione le vigenti disposizioni normative in tema di accesso agli atti amministrativi. È altresì consentito l'accesso ai registri di cui all'articolo 48.
2. Ogni cittadino singolarmente, o quale rappresentante di un'associazione o di un'organizzazione sociale, può presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) relativo alla legittimità dei titoli abilitativi edilizi che ritenga in contrasto con le disposizioni di legge o di regolamenti; può inoltre sollecitare gli interventi di vigilanza dei competenti uffici regionali e comunali.
"
Art. 61 
1. 
La rubrica dell' articolo 68 della l.r. 56/1977 è sostituita dalla seguente: "Annullamento di titoli abilitativi edilizi".
2. 
Al secondo comma dell'articolo 68, dopo le parole "codice di procedura civile" le parole "al titolare della concessione o della autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "all'intestatario del titolo abilitativo".
3. 
Al terzo comma dell'articolo 68, dopo le parole "non sia stato disposto l'annullamento" le parole "della concessione o della autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo edilizio".
4. 
Il quarto comma dell'articolo 68 è abrogato.
Art. 62 
(Sostituzione dell' articolo 77 della l.r. 56/1977)
1. 
L' articolo 77 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:
"
Art. 77. (Compiti della commissione tecnica urbanistica)
1. La commissione tecnica urbanistica è organo consultivo della Giunta regionale; essa esprime parere sui seguenti atti:
a) disegni di legge, regolamenti, programmi o piani della Regione ed altri atti regionali, sui quali la Giunta regionale intenda acquisire il parere della commissione;
b) strumenti di cui all'articolo 77 bis.
2. Il parere della commissione tecnica urbanistica sulle materie di cui alla lettera b) del comma 1 è obbligatorio, non vincolante.
"
Art. 63 
1. 
La rubrica dell' articolo 77 bis della l.r. 56/1977, è sostituita dalla seguente: "Compiti della commissione tecnica urbanistica e della commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici riunite in seduta congiunta".
2. 
Il primo comma dell'articolo 77 bis è sostituito dal seguente:
"
1. La commissione tecnica urbanistica e la commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici sono convocate in seduta congiunta dal Presidente della commissione tecnica urbanistica per esprimere un unico parere obbligatorio, non vincolante, su:
a) il PTR, il PPR, ovvero il piano territoriale regionale a valenza paesaggistica;
b) i PTCP ed il PTCM;
c) i PTO;
d) le varianti ai piani paesistici;
e) i piani d'area dei parchi e delle altre aree protette;
f) i piani settoriali aventi valenza territoriale.
"
3. 
Al secondo comma dell'articolo 77 bis, dopo le parole "maggioranza assoluta dei presenti", le parole "alla riunione a norma dell' art. 9, 2° comma della legge 3 gennaio 1978, n. 1" sono soppresse.
4. 
Il quarto comma dell'articolo 77 bis è abrogato.
Art. 64 
1. 
L' articolo 91 bis della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:
"
Art. 91 bis. (Commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici)
1. È istituita la commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici, la quale svolge attività di consulenza a favore del Consiglio e della Giunta regionali in materia di beni culturali e paesaggistici. Essa formula altresì i pareri di cui agli articoli 40 e 41 bis della presente legge e all' articolo 6 della l.r 18/1996, nonché, in assenza della commissione locale per il paesaggio di cui alla l.r. 32/2008, i pareri di cui all'articolo 49, comma 6, della presente legge.
2. La commissione per i beni culturali e paesaggistici è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed ha sede nel capoluogo della Regione; anche dopo la scadenza essa esercita, fino al suo rinnovo, le funzioni che le sono attribuite. I componenti sono rieleggibili per una sola volta.
3. La commissione per i beni culturali e paesaggistici è composta da:
a) l'Assessore competente per materia, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) il Presidente della commissione tecnica urbanistica o suo delegato;
c) tre esperti nella materia di competenza, nominati dal Consiglio regionale, di comprovata specifica esperienza scientifica e professionale;
d) il responsabile del Settore regionale competente in materia;
e) tre funzionari regionali, designati dalla Giunta regionale, tenendo conto della specifica competenza, di cui uno nella materia urbanistica;
f) il soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici competente per territorio o suo delegato;
g) il soprintendente per i beni archeologici o suo delegato.
4. La partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni statali è subordinata al consenso e alla designazione degli stessi.
5. Il Presidente può fare intervenire di volta in volta alle riunioni, senza diritto di voto, studiosi e tecnici, esperti in specifici problemi, nonché rappresentanti designati da associazioni ambientaliste ed agricole e da associazioni e sodalizi culturali.
6. Le riunioni della commissione beni culturali e paesaggistici sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto; le deliberazioni sono valide quando sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
7. Alle spese di funzionamento della commissione di cui al presente articolo si provvede a norma della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale).
8. Le modalità di funzionamento della commissione sono previste da apposito regolamento.
"
Art. 65 
1. 
Il terzo comma dell'articolo 91 octies della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:
" 3. I comuni, nella realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche, oltre che nel rilascio dei titoli edilizi, accertano che sia garantito il rispetto e l'osservanza della normativa vigente sull'eliminazione delle barriere architettoniche."
.
Art. 66 
(Disposizioni attuative)
1. 
Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede all'adozione o alla revisione dei regolamenti e degli atti amministrativi di attuazione delle disposizioni della l.r. 56/1977, come modificata dalla presente legge.
Art. 67 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Il PPR, adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975, conclude l'iter di approvazione ai sensi dell' articolo 7 della l.r. 56/1977, come sostituito dall'articolo 8 della presente legge; sono fatte salve le fasi procedimentali già espletate, ai sensi dell' articolo 8 quinquies della l.r. 56/77, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 
I procedimenti di formazione ed approvazione dei piani territoriali provinciali avviati e non ancora conclusi ai sensi dell' articolo 7, comma 2, della l.r. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge, possono concludere il loro iter nel rispetto della procedura disciplinata dalla disposizione sopra richiamata. È fatta salva la facoltà della provincia di concludere il procedimento secondo la procedura disciplinata dall' articolo 7 bis della l.r. 56/1977, come inserito dalla presente legge.
3. 
I procedimenti di formazione ed approvazione di strumenti urbanistici generali avviati e non ancora conclusi ai sensi dell' articolo 15 della l.r. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelli di formazione ed approvazione di varianti strutturali non generali avviati e non ancora conclusi, ai sensi degli articoli 31 bis e 31 ter della l.r. 56/1977 nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge, possono concludere il loro iter nel rispetto delle procedure disciplinate dalle disposizioni sopra richiamate nonché degli articoli 77 e 85, comma 5, della l.r. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge. È fatta salva la facoltà del comune di concludere il procedimento secondo le procedure disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 15 e 17 della l.r. 56/1977, come sostituiti dalla presente legge.
4. 
Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi alle definizioni dei tipi d'intervento previsto dall' articolo 13, comma 6, della l.r. 56/1977 restano valide le definizioni in essi contenute.
5. 
Sono fatte salve le fasce di rispetto dei cimiteri, individuate nei PRG vigenti ai sensi dell'articolo 27, quinto e sesto comma, della l.r. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le previsioni di interventi urbanistici ricompresi nelle stesse fasce, come definite dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 68 
(Abrogazioni)
1. 
Oltre a quanto già stabilito dagli articoli 15, comma 1, 23, comma 9, 30, comma 3, 50, comma 5, 55, comma 5, 56, comma 5, 61, comma 4 e 63, comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 56/1977:
a) 
il comma 3 dell'articolo 8 sexies;
b) 
il comma terzo dell'articolo 14;
c) 
il comma quinto dell'articolo 18;
d) 
i commi secondo e terzo dell'articolo 19;
e) 
il comma terzo dell'articolo 22;
f) 
l'articolo 28;
g) 
il titolo IV bis, comprensivo degli articoli 31 bis e 31 ter;
h) 
gli articoli da 34 a 37 bis;
i) 
i commi quinto e sesto dell'articolo 46;
j) 
i commi terzo e sesto dell'articolo 52;
k) 
i commi da quarto a settimo e nono dell'articolo 53;
l) 
l'articolo 54;
m) 
l'articolo 55;
n) 
gli articoli da 61 a 64;
o) 
l'articolo 66;
p) 
l'articolo 67;
q) 
il comma quarto dell'articolo 68;
r) 
l'articolo 69;
s) 
l'articolo 70;
t) 
il titolo VIII, comprensivo degli articoli da 71 a 73;
u) 
l'articolo 74;
v) 
il comma quarto dell'articolo 77 bis;
w) 
l'articolo 78;
x) 
l'articolo 81;
y) 
gli articoli da 83 ad 86;
z) 
l'articolo 88;
aa) 
l'articolo 90;
bb) 
l'articolo 91;
cc) 
l'articolo 91 ter;
dd) 
l'articolo 91quinquies.
2. 
Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:
a) 
legge regionale 11 agosto 1982, n. 17 (Modifiche per l'adeguamento della legge regionale 5-12-1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 25-3-1982, n. 94);
b) 
legge regionale 17 ottobre 1983, n. 18 (Modifica ed integrazione all' art. 76 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni);
c) 
legge regionale 6 dicembre 1984, n. 62 (Modificazione alla legge regionale approvata dal Consiglio Regionale in data 31 ottobre 1984, relativa a: 'Modificazioni alla legge regionale 56/77 ');
d) 
articoli 4, 5, 6, 8 e 9 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici);
e) 
articoli da 1 a 9, 12, 15, 17, 19 e 21 della legge regionale 10 novembre 1994, n. 45 (Norme in materia di pianificazione del territorio: modifiche alla L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e alle LL.RR. 16 marzo 1989, n. 16 e 3 aprile 1989, n. 20);
f) 
legge regionale 23 marzo 1995, n. 43 (Interpretazione autentica dell'articolo 21, ultimo comma, della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni 'Tutela ed uso del suolo ');
g) 
commi 2, 3, 4 e 7 dell'articolo 6 e articolo 7 della l.r. 18/1996;
h) 
legge regionale 4 settembre 1996, n. 72 (Nuove opere di urbanizzazione primaria: reti di comunicazione telematiche. Modifica all' articolo 51 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolò);
i) 
legge regionale 29 luglio 1997, n. 41 (Modifica degli articoli 17, 40 e 77 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolò);
j) 
legge regionale 7 agosto 1997, n. 48 (Nuova determinazione del gettone di presenza da riconoscere a componenti della Commissione tecnica urbanistica (CTU), del Comitato regionale per le opere pubbliche (CROOPP) e della Commissione regionale per i Beni culturali e ambientali (CRBC e A.));
k) 
articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Interventi di classificazione, ammodernamento e attivazione degli impianti di arroccamento per la tutela e lo sviluppo del turismo montano);
l) 
articolo 7 bis della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive);
m) 
legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1 (Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo ');