Proposta di legge regionale n. 39 presentata il 14 giugno 2005
Legge generale in materia di lavori pubblici.

Sommario:      

Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte con la presente legge disciplina i lavori pubblici nei limiti e nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
2. 
Le disposizioni della presente legge perseguono obiettivi di massima efficienza, efficacia, qualità e trasparenza del procedimento di realizzazione dei lavori pubblici attraverso:
a) 
la qualificazione e l'adeguamento delle strutture organizzative delle amministrazioni aggiudicatrici;
b) 
la definizione di norme regolamentari, atti di indirizzo e documentazione tecnica di riferimento;
c) 
la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche architettoniche, ambientali, paesaggistiche, storiche, artistiche e tecnologiche delle opere e dei lavori realizzati, nonché la minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili ed il massimo riutilizzo delle risorse naturali;
d) 
la previsione di misure dirette a garantire la libera e paritaria concorrenza fra le imprese nonché la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro ed alla regolarità delle posizioni assicurative e previdenziali;
e) 
la raccolta, l'elaborazione e la pubblicazione delle informazioni e dei dati relativi agli appalti a cura dell'osservatorio regionale dei lavori pubblici.
3. 
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni legislative comunitarie e nazionali vigenti in materia di lavori pubblici. Al fine di fornire un quadro normativo univoco di riferimento, la Regione predispone, quale allegato al regolamento di cui all'articolo 5, un testo coordinato delle disposizioni applicabili.
Art. 2 
(Ambito oggettivo di applicazione)
1. 
La presente legge si applica ai lavori pubblici da eseguirsi sul territorio regionale, fatti salvi i lavori riservati alla competenza esclusiva dello Stato.
2. 
Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi ovvero di lavori e servizi o di lavori e forniture, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico prevalente.
3. 
Nei contratti misti di cui al comma 2, qualora i lavori abbiano rilievo economico non prevalente, i soggetti attuatori possono richiedere che i lavori siano eseguiti da soggetti qualificati ai sensi delle norme vigenti in materia di lavori pubblici.
Art. 3 
(Ambito soggettivo di applicazione)
1. 
Le disposizioni della presente legge si applicano alla Regione, agli enti locali ed alle loro forme associative, agli enti pubblici compresi quelli economici ed agli organismi di diritto pubblico che operano sul territorio della Regione.
2. 
Le disposizioni della presente legge, ad esclusione degli articoli 6, 7, 9, commi 1, 2, 5 e 6, 10, comma 3, 27 e 28, comma 5, si applicano altresì:
a) 
ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di servizi pubblici, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio ed agli enti ed alle società operanti nei settori dell'energia, trasporti, acque e telecomunicazioni, ad esclusione dei casi previsti dalla direttiva 93/38/CEE e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CE e 93/38/CE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), alle società di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;
b) 
ai soggetti privati relativamente ai lavori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 93/37/CEE (Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori), di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale, che attualizzato superi il 50 per cento dell'importo dei lavori. Nel caso di contributo pari o inferiore al 50 per cento le amministrazioni aggiudicatrici individuano nel provvedimento di concessione le eventuali disposizioni della presente legge che devono essere applicate.
Art. 4 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intendono:
a) 
per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui all'articolo 3, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica;
b) 
per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1;
c) 
per enti aggiudicatori i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2;
d) 
per soggetti attuatori i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2;
e) 
per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta ad un controllo da parte di questi ultimi oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà é designata dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.
Art. 5 
(Regolamento)
1. 
La Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente per materia, adotta il regolamento di attuazione, di seguito denominato regolamento, in conformità ai principi ed ai criteri di cui alla presente legge e nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia. Il regolamento é adottato entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge ed entra in vigore contestualmente all'entrata in vigore della presente legge.
2. 
Il regolamento é adottato altresì nel rispetto della potestà regolamentare di comuni, province e città metropolitane ai sensi dell' articolo 117, comma 6, della Costituzionee dell'autonomia organizzativa degli enti locali e delle loro forme associative.
3. 
Il regolamento disciplina in particolare:
a) 
la programmazione, la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo e le attività di supporto tecnico ed amministrativo;
b) 
le procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonché gli incarichi di progettazione;
c) 
le forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali nonché le procedure di accesso a tali atti;
d) 
i rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e le relative competenze;
e) 
il funzionamento dell'osservatorio regionale dei lavori pubblici e della commissione regionale dei lavori pubblici;
f) 
lo svolgimento delle attività di supporto tecnico ed amministrativo svolte dalla Regione a favore dei soggetti coinvolti nella realizzazione dei lavori pubblici.
Capo II. 
ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
Art. 6 
(Responsabile unico del procedimento)
1. 
Per ogni intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici individuano, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, secondo i propri ordinamenti, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
2. 
Il RUP possiede adeguate competenze tecniche ed amministrative in relazione alle caratteristiche dell'intervento.
3. 
Le amministrazioni aggiudicatrici, qualora l'organico interno non consenta il reperimento delle adeguate competenze tecniche ed amministrative in relazione agli interventi programmati, possono, sulla base di apposite convenzioni, incaricare delle funzioni di RUP dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in possesso dell'adeguata competenza.
4. 
In relazione alla complessità dell'intervento, le amministrazioni aggiudicatrici possono individuare al loro interno una unità organizzativa di supporto all'attività del RUP. Qualora tale individuazione non sia possibile in relazione a carenze di organico, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare, sulla base di apposite convenzioni, i compiti di supporto a funzionari dipendenti di altre amministrazioni pubbliche ovvero, con le modalità previste per l'affidamento degli incarichi di natura professionale, a soggetti esterni che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
5. 
Il RUP assicura in ciascuna fase di attuazione degli interventi:
a) 
il rispetto degli obiettivi in coerenza con la copertura finanziaria, con i tempi di realizzazione del programma nonché con il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
b) 
segnala all'amministrazione eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi ed accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari;
c) 
fornisce all'amministrazione le informazioni ed i dati relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.
6. 
Il regolamento individua gli ulteriori compiti del RUP, coordinando con essi i compiti e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili).
7. 
Gli enti aggiudicatori garantiscono in ogni caso lo svolgimento dei compiti previsti per il RUP dalle norme della presente legge e dal regolamento.
8. 
Il RUP per i lavori eseguiti direttamente dalla Regione è il responsabile della struttura organizzativa competente per materia il quale, in deroga agli articoli 22, comma 1, lettera h) e 23, comma 1, lettera d), della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale), può delegare tale funzione ad altre figure professionali individuate dal regolamento. Nel caso in cui le fasi della programmazione, dell'affidamento e dell'esecuzione siano attribuite alla competenza di diverse strutture regionali, le funzioni di RUP sono affidate ad un unico soggetto nominato con deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale secondo gli ambiti di rispettiva competenza.
Art. 7 
(Programmazione)
1. 
Le amministrazioni aggiudicatrici svolgono l'attività di realizzazione dei lavori pubblici, esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sulla base di un programma triennale e di un elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. 
Il programma triennale e l'elenco annuale, fatto salvo quanto previsto al comma 10, sono predisposti nel rispetto degli altri documenti programmatori previsti dalla normativa vigente e sono approvati unitamente al bilancio di previsione di cui costituiscono parte integrante.
3. 
Il programma triennale, in base a studi di fattibilità ed all'individuazione dei bisogni da soddisfare, individua i lavori strumentali al soddisfacimento di tali bisogni e ne indica le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economiche ed ambientali.
4. 
L'elenco annuale identifica, tra i lavori inseriti nel programma triennale, quelli da realizzare durante ciascun esercizio finanziario e contiene l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici nonché quelli comunque acquisibili.
5. 
Per lavori di importo superiore a 1 milione di euro l'inserimento di un lavoro nell'elenco annuale avviene previa approvazione del progetto preliminare; per lavori di importo inferiore a 1 milione di euro l'inserimento avviene sulla base di uno studio di fattibilità.
6. 
Gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi ovvero dipendenti da sopravvenute disposizioni normative o da atti amministrativi adottati a livello regionale, statale o comunitario possono essere realizzati indipendentemente dall'inserimento nell'elenco annuale.
7. 
Il programma triennale e l'elenco annuale possono essere oggetto di revisione in conseguenza dell'acquisizione di risorse finanziarie non previste ovvero in base a motivata rivalutazione delle esigenze dell'amministrazione.
8. 
Il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori, adottati sulla base di schemi tipo definiti dalla Giunta regionale, sono comunicati all'osservatorio regionale dei lavori pubblici. Il regolamento disciplina i tempi, le modalità di redazione, di pubblicizzazione e di comunicazione all'osservatorio regionale dei programmi triennali, degli elenchi annuali e delle loro modifiche.
9. 
Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere la costituzione di un apposito fondo di rotazione, stanziando una quota dell'importo totale dei lavori compresi nell'elenco annuale, per le spese necessarie alla predisposizione di studi, indagini, rilievi, lavori e tutto quanto occorrente per la definizione degli interventi e ne disciplinano le modalità di costituzione ed utilizzazione.
10. 
Per i lavori di competenza della Regione il programma triennale é approvato con deliberazione del Consiglio regionale; l'elenco annuale é approvato con deliberazione della Giunta regionale o del Consiglio regionale in relazione ai lavori di rispettiva competenza, sulla base degli stanziamenti approvati con legge regionale di bilancio. L'inserimento dei lavori nel programma triennale e nell'elenco annuale si effettua secondo le modalità definite dal regolamento.
Art. 8 
(Progettazione)
1. 
La progettazione ha come fine la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione.
2. 
La progettazione é informata a principi di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate nell'intervento e di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.
3. 
La progettazione si svolge in modo da assicurare:
a) 
la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
b) 
la conformità alle norme ambientali ed urbanistiche;
c) 
il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dalla normativa vigente.
4. 
La progettazione é articolata secondo tre livelli successivi di approfondimento tecnico in: preliminare, definitiva ed esecutiva.
5. 
Il regolamento individua i casi in cui é possibile omettere la redazione del progetto preliminare o del progetto definitivo o di entrambi. L'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria può prescindere dalla redazione ed approvazione del progetto esecutivo.
6. 
Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e la scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali ed all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio e della sua fattibilità amministrativa e tecnica. Il progetto preliminare deve consentire l'avvio della procedura espropriativa.
7. 
Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni, nonché la definizione puntuale dei costi previsti, delle procedure e delle modalità di realizzazione. L'approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
8. 
Il progetto esecutivo é redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare nel rispetto del costo previsto ed é sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Esso é redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultano necessari. Il progetto esecutivo é corredato dal piano di sicurezza e di coordinamento, ove previsto dalla normativa vigente, nonché da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento.
9. 
Durante la progettazione il RUP può integrare o modificare le prescrizioni, specificate dal regolamento, ritenute dal RUP stesso insufficienti o eccessive in rapporto alla tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare.
10. 
I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione ai problemi dell'accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete nel caso di interventi urbani.
11. 
Il RUP verifica il raggiungimento dei livelli di progettazione richiesti e valida il progetto da porre a base di gara e, in ogni caso, il progetto esecutivo, secondo quanto stabilito dal regolamento.
12. 
I documenti progettuali di valutazione economica delle opere sono redatti utilizzando l'elenco prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte. Eventuali scostamenti dai prezzi di riferimento o integrazioni per le voci di prezzo mancanti devono essere giustificate con idonee analisi.
13. 
I documenti tecnici ed amministrativi progettuali, in funzione dei livelli di progettazione di cui al comma 4, identificano le opere provvisionali e la loro incidenza economica, i costi per realizzare le opere in sicurezza e l'incidenza economica della manodopera.
Art. 9 
(Effettuazione dell'attività di progettazione, direzione dei lavori ed accessorie)
1. 
Gli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici espletano le prestazioni tecniche ed amministrative finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici, in particolare quelle relative alla progettazione ed alla direzione lavori ed accessorie.
2. 
Gli incarichi per le prestazioni di cui al comma 1, nei casi, accertati e certificati dal RUP, di carenza in organico di personale in possesso dell'adeguata competenza ovvero di difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori ovvero di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, possono essere affidati:
a) 
agli uffici tecnici di altre amministrazioni o a strutture di diritto pubblico anche a carattere associativo, dotati di specifiche professionalità, sulla base di apposite convenzioni;
b) 
a liberi professionisti, a società di professionisti o a società di ingegneria, singoli o raggruppati, nonché a soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa per gli interventi inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.
3. 
Per l'affidamento a soggetti esterni di incarichi per l'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 1 il cui importo stimato sia pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria relativa agli appalti di pubblici servizi o per l'affidamento di incarichi di valore inferiore per cui non si esperisca la procedura di cui al comma 4, i soggetti attuatori applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi).
4. 
Per l'affidamento a soggetti esterni di incarichi per l'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 1 il cui importo stimato sia inferiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria relativa agli appalti di pubblici servizi, i soggetti attuatori procedono all'affidamento a soggetti di loro fiducia con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare ed in base alla valutazione dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi. I soggetti attuatori assicurano idonee forme di pubblicità degli affidamenti anche attraverso l'osservatorio regionale dei lavori pubblici al quale, in ogni caso, deve essere inviata tempestiva notizia. Le modalità attuative del presente comma sono individuate dal regolamento.
5. 
Il RUP può essere incaricato dello svolgimento delle attività di progettazione, direzione lavori ed accessorie nei casi previsti dal regolamento.
6. 
Le amministrazioni aggiudicatrici stipulano, secondo le modalità stabilite dal regolamento, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione esecutiva. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione é a carico dei soggetti stessi.
7. 
Qualora la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico, artistico e conservativo, nonché tecnologico, ovvero vi sia la necessità di disporre di soluzioni innovative, i soggetti attuatori possono applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee, da espletarsi secondo i principi e le modalità previste dal regolamento.
8. 
La Regione promuove forme di sostegno tecnico e finanziario per l'espletamento di concorsi di progettazione e di idee volti a valorizzare la qualità architettonica ed ambientale delle opere. A tal fine istituisce un fondo, la cui dotazione é determinata annualmente dalla legge di bilancio, per la concessione di contributi alle amministrazioni aggiudicatrici per i premi e le spese di gara. I contributi sono concessi in base ai criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
9. 
Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto l'attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.
Art. 10 
(Oneri ed incentivi per lo svolgimento delle attività di progettazione, direzione lavori ed accessorie)
1. 
Gli oneri relativi a progettazione, direzione dei lavori, vigilanza, collaudi, redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e gli oneri relativi ad eventuali prestazioni professionali e specialistiche sono compresi negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dei soggetti attuatori.
2. 
Ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, i corrispettivi per le attività di progettazione, direzione lavori ed accessorie affidate ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), sono calcolati tenendo conto delle aliquote definite, per ciascuna delle categorie professionali necessarie, dalle norme nazionali di riferimento. I corrispettivi, fissati da espressa determinazione normativa statale, sono minimi inderogabili fatto salvo quanto previsto dall' articolo 4, comma 12 bis, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155; per le prestazioni diverse da quelle ordinarie, in caso di offerte inferiori ai minimi, i soggetti attuatori chiedono le giustificazioni necessarie ai fini della verifica dell'anomalia.
3. 
Per ogni singolo lavoro una somma non superiore al 2 per cento, al lordo degli oneri riflessi, dell'importo posto a base di gara di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui al comma 1, può essere ripartita, per le attività regolarmente svolte, tra il RUP, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i dipendenti tecnici ed amministrativi che abbiano collaborato alla realizzazione del lavoro. I criteri e le modalità per la ripartizione della somma sono stabiliti da ciascuna amministrazione con apposito regolamento.
Capo III. 
ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 11 
(Qualificazione e requisiti per l'affidamento di lavori pubblici)
1. 
Gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo superiore a 150 mila euro devono essere qualificati ai sensi della normativa statale vigente in materia.
2. 
Gli esecutori di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150 mila euro dimostrano il possesso dei requisiti di ordine tecnico ed organizzativo con l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura integrata o da espressa dichiarazione o da idonea certificazione dell'esistenza dei requisiti di abilitazione previsti da specifiche normative di settore. Nel subappalto di lavori di importo pari o inferiore a 150 mila euro, il possesso dei requisiti di ordine tecnico ed organizzativo é dimostrato con l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura integrata da apposita dichiarazione dell'impresa appaltatrice attestante l'idoneità tecnica ed organizzativa del subappaltatore, nonchè o da espressa dichiarazione o da idonea certificazione dell'esistenza dei requisiti di abilitazione previsti da specifiche normative di settore.
3. 
Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), i requisiti di qualificazione degli esecutori dei lavori sono stabiliti dalla normativa statale vigente.
4. 
I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, la disciplina dei consorzi e dei raggruppamenti, nonché i limiti, i divieti e le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure, sono individuati dalla normativa comunitaria e, per gli aspetti integrativi ed attuativi, dalla normativa statale.
Art. 12 
(Sistemi di realizzazione di lavori pubblici)
1. 
I lavori pubblici sono realizzati, salvo quanto previsto per i lavori in economia, esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici.
2. 
I contratti di appalto di lavori pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore ed un soggetto attuatore e hanno per oggetto:
a) 
la sola esecuzione dei lavori;
b) 
la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori qualora riguardino:
1) 
lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore dell'opera;
2) 
lavori con componenti ad alto contenuto tecnologico, individuate dal regolamento anche inferiori al 50 per cento del valore dell'opera. In tal caso la progettazione esecutiva é limitata alle sole componenti ad alto contenuto tecnologico;
3) 
lavori di manutenzione, restauro, scavi archeologici e restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela da norme statali.
3. 
Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta tra un imprenditore ed un'amministrazione aggiudicatrice e hanno ad oggetto la progettazione definitiva, esecutiva e l'esecuzione dei lavori nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera ovvero in tale diritto accompagnato da un prezzo. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice disponga della progettazione definitiva o di quella esecutiva, le prestazioni progettuali a carico del concessionario possono essere circoscritte alla revisione della progettazione o al suo completamento.
4. 
I casi e le modalità di realizzazione di lavori pubblici e di pubblica utilità mediante la finanza di progetto sono disciplinati con specifico regolamento.
5. 
I contratti di appalto di cui al comma 2, lettera a), sono stipulati a corpo ovvero a corpo e misura. I contratti di cui al comma 2, lettera b), numeri 1 e 2, sono stipulati a corpo. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione e di consolidamento di opere esistenti, di restauro e scavi archeologici e di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela da norme statali possono essere appaltati a misura.
Art. 13 
(Procedure di scelta del contraente)
1. 
Per la scelta del contraente sono esperibili le seguenti procedure:
a) 
la procedura aperta;
b) 
la procedura ristretta;
c) 
la procedura ristretta semplificata;
d) 
la procedura negoziata;
e) 
l'appalto-concorso.
2. 
I soggetti attuatori possono altresì ricorrere al dialogo competitivo ed all'accordo quadro nei casi e con le modalità previste dagli articoli 19 e 20.
Art. 14 
(Procedura aperta)
1. 
Nella procedura aperta, o pubblico incanto, ogni soggetto in possesso dei requisiti di qualificazione può presentare un'offerta.
2. 
L'autorità che presiede all'incanto dichiara deserta la gara qualora non siano presentate almeno due offerte, salvo il caso in cui il soggetto attuatore abbia stabilito nel bando di gara di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
Art. 15 
(Procedura ristretta)
1. 
Nella procedura ristretta, o licitazione privata, i soggetti attuatori invitano a presentare un'offerta tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.
2. 
Per l'affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con la procedura ristretta, il bando di gara può fissare il numero minimo e quello massimo di concorrenti che si intende invitare. Il numero minimo non può essere inferiore a due candidati e quello massimo non può essere inferiore a quindici candidati. Qualora il numero dei candidati sia superiore a quello massimo indicato dal bando, prima di procedere all'esame dei requisiti delle imprese, i soggetti attuatori procedono alla scelta delle imprese da invitare mediante sorteggio pubblico, da espletarsi secondo le modalità previste dai soggetti stessi.
3. 
I soggetti attuatori invitano a presentare offerte un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito.
Art. 16 
(Procedura ristretta semplificata)
1. 
L'affidamento dei lavori di importo fino a 1 milione di euro può avvenire attraverso procedura ristretta semplificata a cui partecipano soltanto gli imprenditori direttamente invitati dal soggetto attuatore.
2. 
Il soggetto attuatore disciplina lo svolgimento della gara in sede di invito a partecipare, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.
3. 
L'affidamento degli appalti avviene a seguito di gara alla quale sono invitati:
a) 
almeno cinque concorrenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 2, per lavori di importo pari o inferiore a 150 mila euro;
b) 
almeno quindici concorrenti qualificati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, per lavori di importo superiore a 150 mila euro e fino a 1 milione di euro.
4. 
Non si procede all'aggiudicazione qualora pervenga un numero di offerte inferiore a due per appalti di importo pari o inferiore a 150 mila euro ed inferiore a tre per appalti di importo superiore a 150 mila euro. Non possono essere autorizzati subappalti alle imprese che sono state invitate alla gara. L'impresa aggiudicataria non può stipulare subcontratti con le imprese partecipanti alla gara.
5. 
I soggetti attuatori che intendono procedere all'affidamento mediante procedura ristretta semplificata trasmettono la lettera di invito e l'elenco delle imprese invitate all'osservatorio regionale dei lavori pubblici che provvede a curarne la pubblicizzazione mediante procedure informatiche.
6. 
I criteri per lo svolgimento della procedura ristretta semplificata sono stabiliti dal regolamento.
Art. 17 
(Procedura negoziata)
1. 
La procedura negoziata, o trattativa privata, é la procedura con cui i soggetti attuatori consultano i soggetti di propria scelta e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. 
Nel caso di appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, i soggetti attuatori procedono all'affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata nei casi e con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7 della direttiva 93/37/CEE.
3. 
Nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, i soggetti attuatori procedono all'affidamento di lavori pubblici con procedura negoziata esclusivamente qualora non siano utilmente esperibili le procedure aperte o ristrette o in presenza di una delle seguenti condizioni e secondo le modalità specificate dal regolamento:
a) 
qualora ricorrano le circostanze previste dall'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), con particolare riferimento a situazioni derivanti da calamità naturali o relative ad interventi di prevenzione delle medesime;
b) 
nel caso di lavori relativi a lotti successivi di progetti generali definitivi approvati ed affidati all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedura aperta o ristretta, che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto e motivato l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo del lotto successivo ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura é limitato al triennio successivo all'ultimazione dei lavori dell'appalto iniziale;
c) 
nel caso di lavori aggiuntivi o di completamento di un'opera già appaltata con procedura aperta o ristretta, qualora sussista l'urgenza dei lavori e l'importo degli stessi non sia superiore al 10 per cento dei lavori già appaltati;
d) 
nel caso di appalti per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate, di cui al d. lgs. 42/2004, di importo inferiore a 40 mila euro.
4. 
Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato mediante procedura negoziata, allo stesso appaltatore non può essere assegnato con tale procedura altro lotto in tempi successivi se appartenente alla medesima opera.
5. 
É fatto divieto di frazionare i lavori in modo artificioso per poter ricorrere alle ipotesi di procedura negoziata. In caso di inosservanza di tale divieto la procedura eseguita è nulla e deve essere informata la competente Corte dei Conti.
6. 
Gli affidamenti di appalti mediante procedura negoziata sono motivati e comunicati all'osservatorio regionale dei lavori pubblici dal RUP ed i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque li richieda.
Art. 18 
(Appalto-concorso)
1. 
L'appalto-concorso é la procedura in cui gli imprenditori presentano il progetto definitivo dei lavori ed indicano le condizioni alle quali sono disposti ad eseguirlo, con facoltà per i soggetti attuatori di negoziare le condizioni del contratto.
2. 
L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso é consentito ai soggetti attuatori, in seguito a motivata decisione per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate.
3. 
Lo svolgimento della gara é effettuato sulla base di un progetto preliminare nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.
4. 
L'impresa aggiudicataria, dopo l'ottenimento di tutte le approvazioni necessarie, prima dell'inizio dei lavori deve provvedere, a sua cura e spese e senza variazione del prezzo offerto, alla progettazione esecutiva, da sottoporre al RUP per la relativa validazione prima dell'approvazione.
Art. 19 
(Dialogo competitivo)
1. 
Il dialogo competitivo é una procedura negoziale alla quale possono ricorrere i soggetti attuatori nel caso di appalto di lavori particolarmente complessi ed a condizione che il criterio di aggiudicazione dell'appalto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. 
I lavori si intendono particolarmente complessi quando i soggetti attuatori non sono oggettivamente in grado di definire i mezzi tecnici o l'impostazione giuridica o finanziaria per la loro realizzazione.
3. 
Al fine di avviare il dialogo competitivo e per la selezione dei candidati con i quali trattare sulle soluzioni e sui mezzi più idonei al soddisfacimento dei propri bisogni, i soggetti attuatori pubblicano un bando di gara in cui rendono note le necessità, definite in un documento descrittivo.
4. 
I soggetti attuatori proseguono il dialogo fino all'individuazione della soluzione o delle soluzioni più idonee al soddisfacimento delle esigenze.
5. 
Dopo aver dichiarato concluso il dialogo ed averne informato i partecipanti, i soggetti attuatori li invitano a presentare un'offerta finale, sulla base delle soluzioni presentate. L'offerta deve contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.
6. 
I soggetti attuatori possono prevedere premi o rimborsi spese ai partecipanti al dialogo.
7. 
Il dialogo competitivo può essere utilizzato per la valutazione della proposta del promotore in caso di realizzazione di lavori pubblici e di pubblica utilità mediante la finanza di progetto e per la scelta del soggetto al quale affidare la concessione ai sensi dell'articolo 12, comma 3.
8. 
Con apposito regolamento regionale sono definite le procedure per lo svolgimento del dialogo competitivo, nel rispetto della normativa comunitaria.
Art. 20 
(Accordo quadro)
1. 
L'accordo quadro é l'accordo stipulato tra un soggetto attuatore e diversi imprenditori, secondo il quale il soggetto attuatore, previo espletamento di procedure aperte o ristrette, in tutte le fasi, esclusa quella dell'aggiudicazione, sceglie le parti contraenti l'accordo sulla scorta delle offerte presentate, tenendo conto di criteri obiettivi, come la qualità, la quantità, il pregio tecnico, i termini di esecuzione e di consegna ed i prezzi.
2. 
Gli imprenditori parti dell'accordo quadro si impegnano ad eseguire gli appalti aggiudicati in applicazione dell'accordo secondo le modalità inizialmente stabilite dai soggetti attuatori.
3. 
Per ogni appalto da aggiudicare, i soggetti attuatori consultano per iscritto tutti gli imprenditori parti dell'accordo e fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto.
4. 
I soggetti attuatori stipulano gli accordi quadro con un numero minimo di tre imprenditori.
5. 
Con apposito regolamento regionale sono definite le procedure per l'aggiudicazione degli appalti in applicazione degli accordi quadro, nel rispetto della normativa comunitaria.
Art. 21 
(Criteri di aggiudicazione)
1. 
L'aggiudicazione degli appalti, salvo quanto previsto al comma 7, é effettuata con uno dei seguenti criteri:
a) 
il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:
1) 
per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
2) 
per i contratti da stipulare a corpo o a corpo e misura, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b) 
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. 
Nel caso di aggiudicazione di appalti con il criterio del prezzo più basso, i soggetti attuatori hanno l'obbligo di verificare le offerte anomale per i lavori di importo pari o superiore a 2 milioni 500 mila euro. Sono da considerare anomale le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, il cui sistema di calcolo é definito mediante sorteggio pubblico da effettuarsi, contestualmente all'apertura delle offerte, tra i cinque diversi sistemi previsti dal regolamento.
3. 
Il bando di gara o la lettera d'invito precisano le modalità di presentazione delle giustificazioni ed indicano quelle necessarie per l'ammissibilità dell'offerta. I soggetti attuatori, prima di escludere dalla gara le offerte che risultano anomale ai sensi del comma 2, richiedono per iscritto le giustificazioni ritenute pertinenti in relazione agli elementi costitutivi dell'offerta. Ai fini della verifica sono presi in considerazione anche i valori riportati negli elaborati progettuali per quanto attiene ai costi della manodopera e delle opere provvisionali.
4. 
Nel caso di aggiudicazione di appalti con il criterio del prezzo più basso, i soggetti attuatori procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte considerate anomale ai sensi del comma 2 per i lavori di importo inferiore a 2 milioni 500 mila euro. L'esclusione automatica non è esercitabile e si procede alla verifica quando il numero delle offerte valide risulta inferiore a cinque o quando viene esperita la procedura ristretta semplificata di cui all'articolo 16.
5. 
Nel caso di aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i soggetti attuatori prendono in considerazione, oltre all'elemento prezzo, diversi elementi in diretta connessione con l'oggetto dell'appalto, quali la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo di utilizzazione, l'economicità, l'assistenza tecnica, il termine di esecuzione ed ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare. I soggetti attuatori possono inoltre prendere in considerazione, qualora non costituiscano requisito di accesso alla gara, la certificazione del sistema di qualità ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Tale previsione si applica anche alle imprese artigiane che presentino speciali riconoscimenti rilasciati ai sensi delle norme nazionali e regionali sulla tutela dell'artigianato. Il bando di gara indica la ponderazione relativa attribuita a ciascuno degli elementi scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Le modalità di determinazione degli elementi di valutazione e le ponderazioni da attribuire a ciascuno di essi sono definite dal regolamento. I soggetti attuatori procedono alla verifica dell'anomalia dell'elemento prezzo con le modalità indicate ai commi 2 e 3 ed alla verifica degli altri elementi con le modalità stabilite dal regolamento.
6. 
La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa é affidata ad una commissione giudicatrice. La composizione della commissione e le modalità di nomina e di funzionamento sono definite dal regolamento nel rispetto di criteri di imparzialità e competenza.
7. 
Gli appalti di concessione di lavori pubblici e quelli esperiti con la procedura dell'appalto-concorso sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle forme e nei modi definiti dal regolamento.
8. 
I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela della normativa statale possono essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso per situazioni legate alla modalità, alla natura ed all'oggetto dell'intervento, motivate dal soggetto attuatore.
9. 
Negli atti di gara, anche informale, i soggetti attuatori possono prevedere, nell'ordine, la facoltà, in caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore:
a) 
di affidare alle imprese titolari di subappalti o di subcontratti eventualmente riunite in associazione temporanea e che abbiano i requisiti di qualificazione per i lavori ancora da eseguire, il completamento dei lavori, senza che da ciò derivi un maggior onere a carico del soggetto attuatore rispetto al contratto originariamente stipulato;
b) 
di interpellare il secondo classificato al fine di convenire un nuovo contratto per la realizzazione integrale o il completamento dei lavori, da stipularsi alle medesime condizioni già proposte dal secondo classificato in sede di offerta.
Art. 22 
(Norme sui lavori in economia)
1. 
I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 300 mila euro e possono essere eseguiti:
a) 
in amministrazione diretta;
b) 
per cottimo fiduciario.
2. 
I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascun soggetto attuatore con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle categorie generali individuate dal regolamento.
3. 
I lavori in amministrazione diretta si eseguono per mezzo del personale dell'amministrazione aggiudicatrice. Il RUP acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
4. 
Al fine di rispettare i limiti di importo per i lavori realizzati in amministrazione diretta non si tiene conto degli oneri del personale.
5. 
I lavori di manutenzione forestale, manutenzione idraulico-forestale, sistemazione montana, bonifiche agrarie ed affini, che fanno rimanere salve le situazioni naturali e non sono configurabili come opere edilizie in senso stretto, possono essere eseguiti in amministrazione diretta senza limite di importo.
6. 
Il cottimo é una procedura negoziata da esperire secondo le modalità indicate dal regolamento.
7. 
Il regolamento prevede le particolari modalità da osservare per l'esecuzione dei lavori in economia determinati dalla necessità di intervenire d'urgenza ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità. Nei casi di somma urgenza il limite di spesa può coprire quanto indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, anche oltre il limite di cui al comma 1.
8. 
I lavori di cui al comma 5 possono essere eseguiti secondo quanto disposto dall' articolo 17, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e dall' articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). Nel caso di lavori eseguiti ai sensi di tali norme, l'amministrazione può compensare, in tutto o in parte, il lavoro svolto con il materiale legnoso derivante dagli interventi di manutenzione, previa autorizzazione dell'autorità demaniale competente.
Art. 23 
(Contratti)
1. 
La Giunta regionale approva un capitolato generale d'appalto per i lavori di cui alla presente legge e schemi tipo non vincolanti di contratto d'appalto e di capitolati speciali d'appalto.
2. 
I contratti d'appalto e le convenzioni di concessione di lavori pubblici nonchè i capitolati di cui al comma 1 prevedono specifiche garanzie di rispetto delle clausole sociali da parte degli appaltatori e dei subappaltatori.
3. 
In applicazione dei principi di semplificazione amministrativa e salva diversa concorde volontà delle parti, al contratto di appalto é allegata esclusivamente l'offerta accettata dal soggetto attuatore. L'ulteriore documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente e che forma parte sostanziale del contratto, debitamente sottoscritta dalle parti, rimane agli atti del soggetto attuatore previa redazione di apposito verbale di deposito.
Art. 24 
(Documento unico di regolarità contributiva)
1. 
La Giunta regionale promuove un'intesa con INPS, INAIL e Cassa edile per attestare mediante un documento unico la regolarità contributiva degli esecutori dei lavori appaltati.
2. 
Il documento unico attesta la regolarità contributiva del rapporto di lavoro relativamente agli esecutori di lavori affidati dai soggetti attuatori, certificando, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, l'adempimento da parte degli stessi esecutori degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, all'INAIL e, qualora di competenza, alla Cassa edile.
3. 
Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'esecutore é tenuto a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.
Art. 25 
(Varianti in corso d'opera)
1. 
Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) 
per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) 
per cause impreviste ed imprevedibili;
c) 
per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possano determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale; l'importo in aumento di tali varianti non può eccedere complessivamente il 5 per cento dell'importo originario del contratto;
d) 
per la presenza di eventi inerenti alla natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale o per adeguare, nel corso dei lavori, elaborati progettuali esecutivi relativi ai lavori riguardanti i beni culturali;
e) 
nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
f) 
per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il RUP ne dà comunicazione all'osservatorio regionale dei lavori pubblici.
2. 
I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dai soggetti attuatori in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione. Ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. Qualora il progetto preveda lavori da liquidare a misura, sono altresì considerati errori progettuali gli scostamenti in più o in meno del 5 per cento tra le previsioni in termini economici del computo metrico estimativo di progetto e la contabilità dei lavori per la parte liquidata a misura.
3. 
Ove le varianti di cui al comma 1, lettera f), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto attuatore può procedere alla risoluzione del contratto ed indire una nuova gara alla quale può partecipare l'aggiudicatario iniziale.
4. 
La risoluzione del contratto, ai sensi del comma 3, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, nella misura massima dei quattro quinti dell'importo del contratto.
5. 
Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dei soggetti attuatori, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
6. 
Non sono considerate varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino variazione dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Non possono pertanto essere introdotte nuove categorie di lavorazione né concordati nuovi prezzi.
7. 
Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto-concorso, l'appaltatore, durante il corso dei lavori, può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. Il regolamento definisce le caratteristiche di tali variazioni nonché le modalità per la proposta e l'approvazione. Il capitolato generale d'appalto di cui all'articolo 23, comma 1, definisce i criteri per il riparto tra il soggetto attuatore e l'appaltatore delle economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata.
Art. 26 
(Sicurezza nei cantieri)
1. 
La redazione del piano di sicurezza e di coordinamento é obbligatoria nei casi previsti dal d.lgs. 494/1996. Il piano di sicurezza e di coordinamento é sviluppato per successivi approfondimenti secondo le fasi della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere e costituisce documento posto a base di gara.
2. 
Il piano di sicurezza e di coordinamento é corredato da un computo metrico estimativo in cui é riportata la stima degli oneri per dare attuazione al piano stesso. La stima dei costi della sicurezza deve essere congrua, analitica per singole voci, riferita all'elenco prezzi per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte o, ove la singola voce non sia disponibile, ad altri elenchi prezzi emanati da enti pubblici nazionali. Il regolamento riporta l'individuazione degli oneri di sicurezza. I lavori relativi agli oneri per la sicurezza non sono subappaltabili, salvo quelli relativi alle opere specializzate. Gli oneri di sicurezza sono evidenziati nel bando di gara e sono allibrati nella contabilità dei lavori separatamente, con le modalità previste dal capitolato generale di cui all'articolo 23, comma 1.
3. 
Ai sensi del d.lgs. 494/1996 committente é il dirigente a cui spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi e responsabile dei lavori é il RUP.
4. 
Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione può coincidere con il progettista dell'opera. Nel caso in cui non coincida, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dà al progettista le opportune indicazioni per la realizzazione delle opere in sicurezza.
5. 
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione può coincidere con il direttore dei lavori. Le iniziative e le segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono comunicate al RUP per gli adempimenti di competenza e non sono soggette a diverse decisioni del direttore dei lavori.
6. 
Il piano di sicurezza e di coordinamento viene redatto in forma generale come piano di valutazione dei rischi prevedibili per tutti i contratti di manutenzione non identificabili preventivamente sia spazialmente sia temporalmente. Nel caso si superino nel singolo lavoro-ordinativo le soglie previste dal d.lgs. 494/1996, all'ordine di servizio viene allegato lo specifico piano di sicurezza. Rimangono in ogni caso vigenti, in capo all'esecutore, gli obblighi disposti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro).
7. 
Le modalità di redazione del piano e di valutazione delle anomalie in fase di aggiudicazione, gli oneri e gli obblighi dell'appaltatore e del concessionario, la notifica dei cantieri, le modalità di contabilizzazione dei lavori relativi agli oneri di sicurezza, le varianti al piano di sicurezza, la sospensione dei lavori, le modalità di verifica da parte dei soggetti competenti sono precisate dal regolamento.
8. 
L'appaltatore o il concessionario, prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della firma del contratto, é tenuto a presentare ai soggetti attuatori:
a) 
eventuali proposte di modifica e di integrazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1;
b) 
un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del d.lgs. 494/1996;
c) 
un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1 ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
9. 
Gli atti di cui al comma 8 formano parte integrante del contratto.
10. 
Nel caso di lavori pubblici realizzati con il concorso finanziario della Regione, qualora i competenti organi di vigilanza accertino violazioni delle norme sulla sicurezza, la Regione può disporre la revoca dei finanziamenti. Il regolamento definisce i casi di revoca dei finanziamenti tenuto conto della gravità delle violazioni e del grado di responsabilità degli incaricati dai soggetti attuatori.
Art. 27 
(Direzione lavori)
1. 
Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ciascun intervento, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, prima della gara, un direttore dei lavori.
2. 
In relazione alla dimensione ed alla tipologia dell'intervento può essere costituito un ufficio di direzione dei lavori, composto dal direttore dei lavori e da uno o più assistenti di cui uno con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Art. 28 
(Collaudi tecnico-amministrativi)
1. 
Per tutti i lavori oggetto della presente legge é redatto un certificato di collaudo secondo le modalità ed i tempi previsti dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato.
2. 
Per i lavori di importo pari o inferiore a 200 mila euro e salvi i casi di cui ai commi 8 e 9, il certificato di collaudo é sostituito da un certificato del direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione.
3. 
Per i lavori d'importo superiore a 200 mila euro fino a 1 milione di euro, é facoltà del soggetto attuatore sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Nei casi di cui ai commi 8 e 9 é obbligatorio il certificato di collaudo.
4. 
Per i lavori d'importo superiore a 1 milione di euro, i soggetti attuatori nominano un tecnico o una commissione di collaudo di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla complessità ed all'importo degli stessi. Qualora nell'ambito dell'attività di collaudo siano da affrontare rilevanti problematiche in discipline giuridico-amministrative, uno dei componenti la commissione viene scelto tra funzionari amministrativi con particolare esperienza nel settore dei lavori pubblici. Nel caso di lavori di importo superiore a 1 milione di euro in cui vi sia un'incidenza della parte impiantistica superiore al 30 per cento del totale, il collaudatore o la commissione di collaudo si avvalgono del supporto di tecnici specializzati in impianti o di organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004 secondo quanto previsto dal regolamento.
5. 
I collaudatori sono nominati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito delle proprie strutture. Nell'ipotesi di carenza di organico o di particolari specificità delle opere, accertata e certificata dal RUP, l'incarico di collaudatore é affidato a soggetti esterni scelti dall'elenco regionale dei collaudatori.
6. 
I collaudatori non appartenenti alle strutture dell'amministrazione aggiudicatrice sono scelti dall'elenco regionale dei collaudatori.
7. 
Le procedure per la formazione dell'elenco regionale dei collaudatori, i requisiti professionali per poter svolgere l'attività di collaudatore, le modalità di nomina, le cause di incompatibilità sono definiti dal regolamento.
8. 
Il collaudo in corso d'opera é obbligatorio:
a) 
in caso di opere di particolare complessità;
b) 
in caso di affidamento di lavori in concessione;
c) 
in altri casi individuati dal regolamento.
9. 
La redazione del certificato di collaudo é obbligatoria nei casi di richieste avanzate dall'appaltatore sugli atti di contabilità.
Art. 29 
(Garanzie assicurative)
1. 
L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici é corredata da una idonea cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori.
2. 
L'esecutore é obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, pari al 10 per cento dell'importo dei lavori. Nel caso in cui il ribasso offerto sia superiore al 10 per cento, la garanzia é aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento é ulteriormente incrementato di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
3. 
La cauzione a garanzia dell'offerta e la garanzia fidejussoria di cui ai commi 1 e 2, sono ridotte del 50 per cento per gli esecutori ai quali è rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. La riduzione si applica anche alle imprese artigiane che presentino speciali riconoscimenti rilasciati ai sensi delle norme nazionali e regionali sulla tutela dell'artigianato.
4. 
L'esecutore é altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni i soggetti attuatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il massimale assicurato è stabilito nel bando di gara, in misura non superiore all'importo dei lavori nel caso di nuove opere o al doppio dell'importo dei lavori nel caso di manutenzioni e può essere aumentato a seguito di motivata relazione del RUP sui rischi derivanti dalla tipologia dell'intervento.
5. 
Per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro, l'esecutore é obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata, a copertura dei rischi di cui all'articolo 1669 del codice civile.
6. 
I massimali assicurati di cui ai commi 4 e 5 sono indicati nei documenti posti a base di gara e sono definiti dal RUP con valutazioni oggettive in funzione dei luoghi e della natura delle opere.
7. 
Il progettista o i progettisti incaricati della redazione del progetto da porre a base di gara devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
8. 
I modi per la prestazione delle garanzie e per la stipulazione delle polizze previste dal presente articolo sono disciplinati dal regolamento.
9. 
Il regolamento disciplina forme particolari di garanzia per i lavori eseguiti in economia.
Art. 30 
(Lavori scorporabili e subappaltabili)
1. 
Ferme restando le disposizioni statali vigenti in materia di subappalto e subcontratto, i soggetti attuatori indicano nel bando e negli atti di gara l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la categoria prevalente e la relativa classifica, nonché le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate, di cui si compone l'opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi e categorie che sono, anche interamente a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo e comunque scorporabili.
2. 
Le parti costituenti l'opera o il lavoro subappaltabili e scorporabili sono quelle di valore singolarmente superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a 150 mila euro.
3. 
Non possono essere affidatarie di lavori in subappalto le imprese che abbiano partecipato, singolarmente o in associazione con altre imprese, alla gara per l'affidamento del lavoro.
4. 
Nel bando di gara i soggetti attuatori possono chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende scorporare e subappaltare. Tale comunicazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore principale non sollevandolo dall'obbligo di richiedere le prescritte autorizzazioni prima dell'affidamento del subappalto. É comunque fatto obbligo all'appaltatore di comunicare al soggetto attuatore le informazioni, come definite dal regolamento, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto.
5. 
É facoltà del titolare di subappalto o subcontratto notificare al soggetto attuatore eventuali mancati pagamenti, relativi al proprio subappalto o subcontratto, addebitabili all'appaltatore. Ricevuta la notifica, il soggetto attuatore ha l'obbligo di sospendere per quaranta giorni, salva diversa comunicazione del titolare di subappalto o subcontratto pervenuta in pendenza del termine, ogni pagamento a favore dell'appaltatore.
Art. 31 
(Forme di pubblicità)
1. 
Fatte salve le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, tutti gli avvisi ed i bandi di gara per l'affidamento dei lavori di cui alla presente legge sono pubblicati sull'apposito sito informatico istituito dalla Regione.
2. 
Sono pubblicati secondo le modalità di cui al comma 1 anche gli avvisi ed i bandi di gara per l'affidamento con procedure di evidenza pubblica dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria relativi ai lavori disciplinati dalla presente legge, nonché quelli inerenti ai contratti misti di lavori, servizi e forniture nel caso in cui i lavori abbiano rilevanza economica non prevalente.
3. 
Il sito informatico sul quale sono pubblicati gli avvisi ed i bandi di gara ai sensi dei commi 1 e 2 é istituito presso l'osservatorio regionale dei lavori pubblici. Gli standard informatici e le procedure di pubblicazione e di accesso al sito sono stabiliti di concerto con le regioni ed i competenti organi centrali.
4. 
Il regolamento disciplina le ulteriori forme di pubblicizzazione degli appalti e delle concessioni.
Art. 32 
(Accesso alle informazioni)
1. 
La Regione organizza, per il tramite dell'osservatorio regionale dei lavori pubblici, la raccolta e la diffusione telematica delle informazioni concernenti gli appalti, riguardanti tutte le fasi procedurali dalla pubblicizzazione dei bandi di gara e l'affidamento degli incarichi, al completamento e collaudo delle opere.
2. 
É fatto obbligo ai soggetti attuatori di comunicare tutte le informazioni necessarie per l'organizzazione della banca dati, nonché di rendere disponibili in sede decentrata tali dati, sulla base di procedure standardizzate individuate dal regolamento.
3. 
L'accesso telematico alle informazioni é consentito ai soggetti aventi titolo con le modalità e nei limiti definiti dal regolamento, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
4. 
Il regolamento tiene conto delle funzioni istituzionali svolte in ambito regionale d'intesa con i competenti organismi centrali.
Capo IV. 
STRUTTURE, STRUMENTI ED ATTIVITÀ REGIONALI DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
Art. 33 
(Osservatorio regionale dei lavori pubblici)
1. 
É istituito, presso la struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, l'osservatorio regionale dei lavori pubblici.
2. 
L'osservatorio regionale dei lavori pubblici, di seguito denominato osservatorio regionale, é lo strumento di supporto tecnico e gestionale della Regione per lo svolgimento delle attività e dei compiti ad essa espressamente attribuiti dalla presente legge.
3. 
L'osservatorio regionale opera con strumentazioni informatiche nel rispetto di standard comuni che consentano l'interscambio delle informazioni con gli altri osservatori regionali ed i soggetti istituzionali interessati ad accedere o utilizzare le informazioni.
4. 
L'individuazione dell'osservatorio regionale quale unica struttura di riferimento per l'acquisizione dei dati è perseguita attraverso la stipula di apposite intese con i soggetti istituzionali interessati.
5. 
L'osservatorio regionale svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) 
rileva, raccoglie ed elabora informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione ed i risultati degli appalti di lavori e sul rispetto delle disposizioni in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni;
b) 
attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori e delle opere pubbliche eseguite nel territorio regionale;
c) 
cura la predisposizione e gli aggiornamenti annuali dell'elenco prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte;
d) 
assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito informatico per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui all'articolo 31, comma 3, nonché del sito informatico per il supporto giuridico, tecnico ed amministrativo in materia di lavori pubblici ai soggetti attuatori;
e) 
elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li rende disponibili su reti informatiche condivise dagli enti locali;
f) 
raccoglie e pubblica i programmi triennali e gli elenchi annuali adottati dalle amministrazioni aggiudicatrici obbligate alla loro redazione ai sensi dell'articolo 7;
g) 
pubblica le lettere di invito e gli elenchi dei soggetti invitati a produrre le offerte nel caso di gare espletate mediante procedura ristretta semplificata ai sensi dell'articolo 16;
h) 
assicura idonee forme di pubblicità agli affidamenti degli incarichi di progettazione, direzione lavori ed accessorie ai sensi dell'articolo 9, comma 4.
Art. 34 
(Commissione regionale dei lavori pubblici)
1. 
É istituita la commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata commissione, quale organo tecnico consultivo della Giunta regionale.
2. 
La commissione, che opera presso la struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, resta in carica per la durata della legislatura regionale, é nominata dalla Giunta regionale ed é composta da:
a) 
il direttore della direzione regionale competente in materia di lavori pubblici, che la presiede e nomina il segretario tra i dirigenti della propria direzione;
b) 
i dirigenti responsabili dei settori della direzione competente in materia di lavori pubblici o loro delegati;
c) 
i direttori delle direzioni regionali competenti in materia di ambiente, territorio, patrimonio e sanità o loro delegati;
d) 
cinque esperti, di riconosciuta competenza professionale, nelle seguenti discipline: idraulica, strutturale, geologica o geotecnica, architettura, giuridico-amministrative.
3. 
In relazione alle materie da trattare, la commissione può essere integrata con esperti nominati dalla Giunta regionale.
4. 
La Giunta regionale procede alla scelta degli esperti di cui al comma 2, lettera d) e comma 3 su presentazione di curriculum ed in base a documentata attività tecnica e specialistica, legale, di studio, di consulenza in materia di lavori pubblici.
5. 
In deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi a componenti Commissioni, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale), la partecipazione alla commissione da parte dei soggetti esterni all'amministrazione regionale dà diritto unicamente ad un rimborso spese forfetariamente determinato. Per i dipendenti regionali la partecipazione costituisce obbligo di servizio.
6. 
La commissione esprime pareri obbligatori in merito a:
a) 
progetti di opere e lavori pubblici di competenza regionale o finanziati dalla Regione qualora ciò sia richiesto nei rispettivi programmi di finanziamento;
b) 
schemi di leggi e regolamenti regionali in materia di lavori pubblici;
c) 
proposte di risoluzione o rescissione di contratti per opere finanziate dalla Regione ed a seguito di vertenze sorte con l'impresa in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali;
d) 
ogni altro caso per cui é richiesto il parere obbligatorio del soppresso Comitato regionale per le opere pubbliche (CROP) da disposizioni normative vigenti.
7. 
La commissione esprime, inoltre, pareri facoltativi sui progetti di competenza dei soggetti attuatori su richiesta dei soggetti stessi.
8. 
I pareri di cui ai commi 6 e 7 sono resi nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
9. 
La commissione svolge, inoltre, funzioni di assistenza e consulenza nei confronti delle direzioni regionali preposte alla realizzazione di lavori pubblici, al fine di assicurare uniformità di procedure ed interventi, anche attraverso la fissazione di appositi standard operativi.
10. 
La definizione della composizione, le modalità di nomina dei componenti e di funzionamento e le ulteriori funzioni della commissione sono disciplinate con apposito regolamento della Giunta regionale.
Art. 35 
(Misure per la semplificazione e lo snellimento delle procedure autorizzatorie)
1. 
Ai fini della semplificazione dei procedimenti di valutazione e di autorizzazione concernenti la realizzazione dei lavori disciplinati dalla presente legge ed in attuazione di quanto disposto dall' articolo 66, comma 1, lettera e), della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del decreto legislativo 112/1998, il soggetto attuatore dell'intervento può chiedere la convocazione di una conferenza di servizi, anche contestualmente alla richiesta di parere ai sensi dell'articolo 34, alla commissione o, nei casi individuati dal regolamento, alle strutture tecniche decentrate competenti in materia di opere pubbliche. Alla conferenza di servizi partecipano tutti i soggetti competenti all'esame tecnico del progetto ed al rilascio dei provvedimenti autorizzatori richiesti dalla normativa vigente.
2. 
Al fine del rilascio delle autorizzazioni, concessioni, titoli abilitativi, pareri, nulla osta ed altri atti di assenso comunque denominati, la conferenza esamina il progetto definitivo. Per progetti di particolare complessità, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, la conferenza di servizi può esaminare il progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, i titoli abilitativi, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.
3. 
Il funzionamento della conferenza di servizi e le modalità di assunzione del provvedimento finale sono disciplinati dalla l. 241/1990, dalla legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi) e dal regolamento.
4. 
É fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).
Art. 36 
(Varianti agli strumenti urbanistici generali e territoriali per la realizzazione di opere pubbliche)
1. 
Qualora l'opera da realizzare preveda una destinazione d'uso dell'area vincolata a servizi diversa da quella disciplinata dallo strumento urbanistico generale vigente, la delibera del Consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare o definitivo costituisce approvazione della variante allo strumento urbanistico.
2. 
Qualora l'opera da realizzare non risulti conforme alle previsioni del Piano regolatore generale, ferme restando le disposizioni dell' articolo 11 del d.p.r. 327/2001, possono essere applicate le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5.
3. 
Se l'opera é di competenza comunale, il progetto preliminare o definitivo approvato dal Consiglio comunale costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico, vigente o adottato, che deve essere depositata e pubblicata ai sensi dell' articolo 17, comma 7, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 29 luglio 1997, n. 41.
4. 
Se l'opera non è di competenza comunale, l'autorità competente trasmette l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo al Consiglio comunale che può disporre l'adozione della relativa variante.
5. 
Nei casi previsti ai commi 3 e 4 la delibera di adozione, che deve dare atto della compatibilità dell'opera con le previsioni dei piani sovraccomunali e degli strumenti sovraordinati, si intende approvata se la Regione non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della delibera e della relativa completa documentazione. In tal caso il Consiglio comunale, in una successiva seduta alla scadenza del termine, dispone la conseguente efficacia della variante.
6. 
Qualora per la realizzazione dell'opera siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, l'approvazione del progetto definitivo da parte della conferenza di servizi di cui all'articolo 35 costituisce variante agli stessi. A tal fine la conferenza di servizi garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui all' articolo 11 del d.p.r. 327/2001. Dette varianti sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione di conclusione positiva del procedimento purché la proposta di variante sia stata pubblicata per almeno otto giorni nell'albo dei comuni interessati e siano decorsi ulteriori dieci giorni per la presentazione delle osservazioni, che sono riportate in conferenza di servizi per un esame che si conclude entro l'ulteriore termine di dieci giorni.
Art. 37 
(Sistemi di qualità dell'attività amministrativa)
1. 
La Regione promuove l'adozione di sistemi di qualità dell'attività amministrativa delle amministrazioni aggiudicatrici.
2. 
A tal fine la Regione attiva iniziative per la diffusione di indirizzi e programmi di introduzione di sistemi di qualità nelle procedure di appalto delle amministrazioni aggiudicatrici, attraverso forme di incentivazione anche economiche, sulla base di programmi e progetti eventualmente proposti dalle amministrazioni stesse. I programmi ed i progetti selezionati sono trasmessi annualmente all'osservatorio regionale, che provvede alla loro pubblicazione.
3. 
Per sistema di qualità si intende un sistema di norme procedurali formalizzate mediante un'adeguata documentazione costituita, almeno, dal manuale di qualità e dalla documentazione complementare, in cui sono esplicitamente e puntualmente evidenziate, secondo metodologie ispirate alla normativa tecnica della serie UNI EN ISO 9000, i documenti e le procedure necessarie a garantire la qualità dei procedimenti contrattuali, con particolare riferimento alla selezione dei concorrenti, all'aggiudicazione del contratto, alla gestione degli adempimenti successivi.
Art. 38 
(Attività di supporto amministrativo della Regione)
1. 
La Regione, anche con l'ausilio dell'osservatorio regionale, promuove attività di supporto amministrativo a favore dei soggetti attuatori; in particolare:
a) 
promuove attività di indirizzo e regolazione anche cooperando con le altre regioni e province autonome ed i competenti organismi statali;
b) 
promuove attività dirette alla formazione ed alla qualificazione del personale delle amministrazioni aggiudicatrici preposto alle attività di cui alla presente legge, in particolare all'attività di sicurezza, realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati;
c) 
definisce ed aggiorna la documentazione tecnica, con particolare riferimento agli atti di gara di cui all'articolo 23, nonché agli schemi di bandi di gara, alle linee guida ed a quanto necessario al fine di semplificare e di rendere omogenee le procedure per l'affidamento e la gestione degli appalti.
Art. 39 
(Incentivazione alla cooperazione tra gli enti locali)
1. 
Nell'ambito delle azioni di incentivazione all'associazionismo locale ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni), la Regione favorisce l'associazione e la cooperazione fra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge.
Art. 40 
(Concessione di contributi e finanziamento di lavori pubblici)
1. 
Per la realizzazione di lavori pubblici e di interesse pubblico da parte dei soggetti attuatori, la Regione concede contributi in conto capitale e contributi in annualità. La misura ed il tipo di contributo sono stabiliti dalla Giunta regionale in coerenza con gli strumenti programmatori della Regione.
2. 
Il contributo può coprire l'importo dei lavori, le prestazioni professionali, le spese generali e tecniche e tutto quanto necessario per la realizzazione delle opere, in percentuali e limiti che sono definiti dal regolamento.
3. 
Per la concessione di contributi alle amministrazioni aggiudicatrici, é necessario che il lavoro per il quale si chiede il contributo sia inserito nel programma triennale di cui all'articolo 7, salvo che per i lavori per cui non é previsto l'obbligo di programmazione.
4. 
Fatte salve diverse disposizioni normative, la concessione del contributo é disposta sulla base di uno studio di fattibilità ovvero, per i lavori di importo superiore a 150 mila euro, sulla base del progetto preliminare.
5. 
Per il caso dei lavori di somma urgenza ai sensi dell'articolo 22, comma 7, il contributo é concesso sulla base di idonea documentazione comprovante la situazione.
6. 
La Regione può contribuire ad attività di progettazione, studio, indagine, rilievo e tutto quanto finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche, anche agevolando la costituzione del fondo di rotazione di cui all'articolo 7, comma 9.
7. 
I criteri per la concessione dei contributi, le percentuali ammissibili e le modalità di erogazione sono stabiliti con provvedimenti della Giunta regionale sulla base dei criteri generali stabiliti dal regolamento. I soggetti beneficiari dei contributi sono in ogni caso tenuti alla presentazione di idonea rendicontazione riferita alle singole spese sostenute per la realizzazione dell'opera.
8. 
Può essere autorizzato l'utilizzo delle economie conseguite nel corso della realizzazione dell'opera a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di nuovi lavori in coerenza con i provvedimenti di cui al comma 7.
9. 
Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini per l'espletamento di tutti gli adempimenti di competenza degli enti beneficiari, compresi quelli di ultimazione dei lavori e quelli di rendicontazione. Qualora gli enti beneficiari non provvedano entro i termini previsti, la Giunta regionale li diffida ad adempiere, assegnando ad essi un ulteriore termine non superiore a novanta giorni. Scaduto tale termine, previa verifica delle cause che impediscono l'effettuazione degli adempimenti e della possibilità di pervenire alla loro rimozione, il contributo é revocato.
Art. 41 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti in termini di maggiore efficienza e trasparenza del sistema dei lavori pubblici.
2. 
A tal fine la Giunta regionale, sulla base delle elaborazioni dell'osservatorio regionale, presenta alla commissione consiliare competente per materia una relazione annuale sull'evoluzione delle caratteristiche strutturali e di funzionamento del mercato dei lavori pubblici, nonché sulla definizione delle norme regolamentari, degli atti di indirizzo e della documentazione tecnica previsti dalla legge. In particolare, la relazione contiene informazioni in ordine alle procedure di scelta del contraente, ai criteri ed ai ribassi di aggiudicazione, ai tempi effettivi di realizzazione dei lavori, alle varianti in corso d'opera, ai subappalti, ai raggruppamenti di imprese, all'eventuale insorgenza di posizioni dominanti nel mercato, alla mobilità delle imprese, al contenzioso.
3. 
Ogni tre anni la relazione, di cui al comma 2, fornisce inoltre risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) 
quali risultati in termini di riduzione di tempi e di costi dei lavori hanno prodotto le forme di snellimento e di semplificazione previste dalla legge a favore dei soggetti coinvolti nel processo di realizzazione dei lavori pubblici;
b) 
in quale misura le iniziative regionali di cui agli articoli 37 e 38 hanno concorso alla qualificazione ed all'adeguamento delle strutture organizzative delle amministrazioni aggiudicatrici e quali conseguenze hanno prodotto nella gestione delle procedure contrattuali;
c) 
quanto sono diffuse le forme di cooperazione e di associazione tra pubbliche amministrazioni o enti locali previste dalla legge;
d) 
quali forme di sostegno tecnico e finanziario sono state promosse per valorizzare la qualità architettonica ed ambientale delle opere;
e) 
qual è stato lo sviluppo dei sistemi di qualità aziendale degli esecutori di lavori pubblici per effetto delle norme di cui agli articoli 21 e 29;
f) 
qual è la situazione della sicurezza nei cantieri ed in che misura le attività previste dall'articolo 26 hanno contribuito alla tutela dei lavoratori.
4. 
Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5. 
Tutti i soggetti interessati dalla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo. Tali attività sono finanziate a valere sul fondo di cui all'articolo 42, comma 3.
Capo V. 
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 42 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, nel triennio 2004-2006, la spesa complessiva di 1 milione 650 mila euro.
2. 
Per il finanziamento della spesa corrente nell'anno 2004, inerente all'attuazione di forme di supporto amministrativo della Regione in materia di lavori pubblici, delle forme di sostegno finanziario ai comuni, alle province, ai consorzi di enti locali ed alle comunità montane per l'espletamento di concorsi di progettazione ed idee, quantificata in 250 mila euro e stanziata nell'unità previsionale di base (UPB) 25011 (Opere pubbliche Opere pubbliche Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, si fa fronte con le risorse del fondo speciale di parte corrente dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti).
3. 
Agli oneri per il funzionamento e la gestione delle attività dell'osservatorio regionale dei lavori pubblici, quantificati per il 2004 in 300 mila euro e stanziati nell'UPB 25011 (Opere pubbliche Opere pubbliche Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, si provvede con le risorse del fondo speciale di parte corrente dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti).
4. 
Per gli anni 2005 e 2006, agli oneri di cui ai commi 2 e 3, quantificati in 550 mila euro per ciascun anno, si provvede con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09011 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006.
Art. 43 
(Abrogazioni e modificazioni)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) 
lettera g) del comma 8 ed ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 17 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 29 luglio 1997, n. 41;
b) 
legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici);
c) 
legge regionale 7 agosto 1986, n. 34 (Modificazioni alla legge regionale 21 marzo 1984, n.18 'Legge regionale in materia di opere e lavori pubblici ');
d) 
legge regionale 25 agosto 1987, n. 43 (Legge regionale in materia di opere e lavori pubblici. Proroga all'entrata in vigore di alcune norme);
e) 
legge regionale 14 gennaio 1991, n. 1 (Proroga all'entrata in vigore di alcune norme della legge regionale 21 marzo 1984, n.18, in materia di opere e lavori pubblici);
f) 
legge regionale 9 dicembre 1992, n. 53 ( Legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, in materia di opere e lavori pubblici. Proroga dell'entrata in vigore di alcune norme);
g) 
legge regionale 7 agosto 1997, n. 46 (Modifica della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 'Legge generale in materia di opere e lavori pubblici ');
h) 
lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 48 (Nuova determinazione del gettone di presenza da riconoscere ai componenti della Commissione urbanistica CTU, del Comitato regionale delle opere pubbliche CROOPP e della Commissione regionale per i Beni culturali e ambientali CRBC e A.);
i) 
legge regionale 2 febbraio 2000, n.12 (Modifica alla legge regionale 21 marzo 1984, n.18 'Legge generale in materia di opere e lavori pubblici ').
2. 
Dopo il comma 7 dell'articolo 17 della lr 56/1977, é inserito il seguente:
" 7 bis. Le varianti al Piano regolatore generale finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche sono disciplinate dalla normativa regionale di settore."
.
3. 
La lettera i) del comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, é sostituita dalla seguente:
" i) la valutazione tecnico-amministrativa sui progetti di competenza regionale o finanziati dalla Regione, nei casi previsti dalle norme vigenti"
.
Art. 44 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Alle attività di progettazione i cui incarichi siano stati affidati prima dell'entrata in vigore della presente legge nonché ai lavori di cui si sia già proceduto alla pubblicazione dei bandi o degli avvisi di gara ed alle concessioni le cui procedure di affidamento siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del previgente ordinamento.
2. 
Le funzioni di cui all'articolo 34 sono esercitate dal CROP fino alla data della nomina della commissione. Dalla medesima data il CROP é soppresso.
Art. 45 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.