Disegno di legge regionale n. 306 presentato il 13 febbraio 2024
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilita' regionale 2024)

Art. 1. 
(Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali)
1. 
In relazione alle tasse sulle concessioni regionali istituite agli inizi degli anni settanta del secolo scorso ai sensi dell' articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dall' articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158 (le cui tariffe residue sono attualmente normate dal decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 ), la Giunta regionale è autorizzata ad operare un'analisi, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, al fine di giungere ad una razionalizzazione e semplificazione delle stesse negli interessi del cittadino contribuente.
Art. 2. 
(Rifinanziamento e rimodulazione delle leggi regionali di spesa)
1. 
Ai sensi degli articoli 36 e 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e del paragrafo 7, lettere b), c) e d) dell'allegato n. 4/1, è autorizzato per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 il rifinanziamento delle leggi regionali e la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa di cui all'allegato 1 alla presente legge.
2. 
Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, si fa fronte con le coperture finanziarie indicate nel bilancio di previsione 2024-2026 nello stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa, nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, ai sensi dell' articolo 40 del d. lgs. 118/2011 , come riportato all'allegato 6 'il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale' alla legge regionale recante "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 3. 
(Comparto termale della Provincia di Alessandria)
1. 
Al fine di sostenere il rilancio del comparto idrotermale della Provincia di Alessandria sono iscritte, nell'esercizio finanziario 2024 del bilancio di previsione 2024-2026, euro 150.000, su capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Studi relativi al rilancio del comparto idrotermale di Acqui Terme", nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.06 (Tutela e valorizzazione delle risorse idriche), titolo I (Spese correnti), Co.fog. 05.3 (Riduzione dell'inquinamento), macroaggregato 1040000 (Trasferimenti correnti).
Art. 4. 
(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r 16/1992 )
1. 
L' articolo 5 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario) è sostituito dal seguente: "
Art. 5.
(Tipologia degli interventi)
1.
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, l'ente attua i seguenti interventi:
a)
erogazione di borse di studio;
b)
interventi di supporto economico per attività a tempo parziale;
c)
servizi di ristorazione;
d)
servizi abitativi;
e)
servizi di orientamento al lavoro e di informazione sugli sbocchi professionali;
f)
servizi editoriali e librari;
g)
servizi di assistenza sanitaria;
h)
prestiti d'onore;
i)
erogazione di contributi in favore delle figlie e dei figli: delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, delle vittime di delitti di violenza domestica o di genere, delle vittime di infortuni sul lavoro che abbiano causato il decesso o la inabilità ai sensi delle vigenti norme di legge;
l)
ogni altra forma di intervento utile ad attuare il diritto allo studio universitario.
2.
I benefici ed i servizi di cui al comma 1, lettere a), d), h) ed i) sono assegnati per concorso.
3.
I servizi di cui al comma 1, lettere c) e d) sono, di norma, erogati a prezzi differenziati in base a fasce di reddito.
4.
L'ente può erogare i suddetti servizi, ad esclusione di quelli di cui al comma 1, lettere a) ed i), anche attraverso contratti convenzioni con altri enti sia pubblici che privati e con cooperative ed associazioni studentesche costituite ed operanti nell'ambito universitario della Regione.
".
Art. 5. 
(Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r.16/1992 )
1. 
Dopo l' articolo 12 della l.r. 16/1992 , è inserito il seguente: "
Art. 12 bis.
(Erogazione di contributi in favore delle figlie e dei figli: delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, delle vittime di delitti di violenza domestica o di genere, delle vittime di infortuni sul lavoro che abbiano causato il decesso la inabilità ai sensi delle vigenti norme di legge)
1.
L'Amministrazione regionale può erogare contributi in favore delle studentesse e degli studenti, iscritti agli Atenei, alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici piemontesi, che ricadono nelle seguenti fattispecie:
a)
figlie o figli di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro familiari e superstiti, di cui all' articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407 ;
b)
figlie o figli di vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , nonché loro familiari e superstiti;
d)
figlie o figli delle vittime di delitti di violenza domestica o di genere, di cui all' articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli);
e)
figlie o figli delle vittime di infortuni sul lavoro che abbiano causato il decesso o la inabilità ai sensi delle vigenti norme di legge.
".
2. 
I contributi di cui al comma 1, sono concessi, per la durata normale dei corsi, a titolo di rimborso della spesa relativa:
a) 
alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui alla legge regionale 1° agosto 1996, n. 53 (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale;
b) 
al contributo omnicomprensivo annuale per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi, di cui all'articolo 1, commi 252-266 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , per la frequenza dei corsi di studio delle Università, delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, al netto dell'importo dell'esonero totale o parziale, adottato da ciascun Ateneo o Istituzione AFAM.
3. 
La Giunta regionale determina i criteri generali per l'accesso al beneficio, l'ammontare degli importi erogabili a titolo di rimborso, le modalità per l'erogazione del beneficio medesimo.
4. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse di pari importo iscritte sulla missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.04 (Istruzione e diritto allo studio), titolo 1 (Spese correnti).
5. 
Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione di bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
Art. 6. 
(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 24/1995 )
1. 
Il comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada) è sostituito dal seguente: "
9.
Ai componenti della Commissione regionale è corrisposto il compenso massimo di 30 euro a seduta giornaliera, come stabilito dall' articolo 6, comma 1 del D.L. 78/2010 .
".
2. 
Dopo il comma 9 dell'articolo 11 della l.r. 24/1995 è aggiunto il seguente: "
9 bis.
La Regione, a cadenza triennale, trasferisce all'Unione delle CCIAA del Piemonte il totale dei compensi stabiliti al comma 9 a seguito di puntuale rendicontazione dell'Ente fornita entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento. La rendicontazione esplicita il numero di sedute effettuate nel triennio di riferimento ed il correlato elenco dei beneficiari cui spetta il riconoscimento del gettone di presenza. L'Unione delle CCIAA del Piemonte provvede all'erogazione delle spettanze agli aventi diritto.
".
Art. 7. 
(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 53/1996 )
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 1 agosto 1996, n. 53 (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'abilitazione all'esercizio professionale), sono inseriti i seguenti: "
2 bis.
Sono, altresì, esonerati dal pagamento della tassa regionale dovuta per l'immatricolazione e iscrizione, a decorrere dall'anno accademico 2024-2025, gli studenti contemporaneamente iscritti a due corsi di istruzione universitaria ai sensi della legge 12 aprile 2022, n. 33 , qualora l'iscrizione contemporanea sia effettuata presso Atenei e Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) localizzati sul territorio della Regione.
". "
2 ter.
Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere all'esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, per tutto il periodo di mantenimento dei requisiti di doppia iscrizione.
".
2. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in euro 78.540,00 sul triennio 2024-2026 di cui Euro 13.440,00 per l'annualità 2024, Euro 30.660,00 per l'annualità 2025 ed Euro 34.440,00 per l'annualità 2026; si fa fronte con le risorse di pari importo iscritte sulla missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.04 (istruzione e il diritto allo studio), titolo 1 (Spese correnti).
3. 
Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione di bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del d. lgs.118/2011 .
Art. 8. 
(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 53/1996 )
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 53/1996 , è aggiunto il seguente: "
1 bis.
Gli studenti in possesso dei presupposti e dei requisiti della doppia iscrizione di cui ai decreti del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 930 del 29 luglio 2022 e n. 933 del 2 agosto 2022 possono chiedere il rimborso della tassa regionale stessa all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario mediante apposita istanza da presentare entro il termine di anni tre a decorrere dalla data del versamento.
".
2. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in euro 51.800,00 sul triennio 2024-2026 di cui Euro 11.480,00 per l'annualità 2024, Euro 13.440,00 per l'annualità 2025 ed Euro 26.880,00 per l'annualità 2026, si fa fronte con le risorse di pari importo iscritte sulla missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.04 (istruzione e il diritto allo studio), titolo 1 (Spese correnti).
3. 
Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione di bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del d. lgs. 118/2011 .
Art. 9. 
(Modifiche alla l.r. 23/2003 )
1. 
Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), come modificata dall' articolo 26 della l.r. 33/2023 le parole: "
iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente utilizzati esclusivamente per l'attività propria di volontariato
" sono sostituite dalle seguenti: "
iscritte al RUNTS utilizzati esclusivamente per le attività statutarie di interesse generale
".
Art. 10. 
(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 16/2008 )
1. 
I commi 2 bis e 2 ter dell' articolo 1 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) sono abrogati.
Art. 11. 
(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 16/2008 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 16/2008 è sostituito dal seguente: "
1.
Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione, anche attraverso i propri enti strumentali, l'Istituto per le Piante da Legno e per l'Ambiente (IPLA), le altre società controllate e partecipate e con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore realizza e finanzia:
a)
attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata;
b)
iniziative promozionali, informative, pubblicitarie, culturali e di valorizzazione dei tartufi;
c)
attività formative e di aggiornamento dei raccoglitori, dei tecnici degli enti competenti, del personale addetto alla vigilanza nonché corsi di addestramento dei cani purché nel rispetto delle normative sul benessere animale;
d)
azioni di salvaguardia e di potenziamento di tartufaie naturali di Tuber magnatum Picco, detto volgarmente tartufo bianco di Alba o del Piemonte, attraverso adeguati interventi colturali, con opportuno riguardo degli equilibri naturali preesistenti, rivolte alla difesa e al miglioramento dell'efficienza produttiva delle aree ed effettuate dalle associazioni di cui all'articolo 12;
e)
azioni di sviluppo, incremento, lavorazione e commercializzazione di produzioni delle specie di tartufo nero coltivabili attraverso il finanziamento di impianti di tartufaie in aree vocate, in terreni al momento non preposti alla produzione di alcuna specie di tartufo. Le piante tartufigene inserite devono rispondere ai requisiti di adeguata micorrizazione controllata sottoscritta dagli enti preposti al servizio di controllo morfologico o molecolare delle radici.
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 16/2008 è sostituito dal seguente: "
2.
La Giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione approva il programma triennale ed aggiorna il piano di attività annuale per la realizzazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio tartufigeno di cui al comma 1.
".
3. 
La lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 16/2008 è sostituita dalla seguente: "
a) gli interventi da realizzare e le relative priorità;
".
Art. 12. 
(Modifiche all'articolo 4 bis della l.r. 16/2008 )
1. 
Il comma 2 dell'articolo 4 bis della l.r. 16/2008 è sostituito dal seguente: "
2.
La Consulta è coordinata dalla Regione e formula proposte ed esprime pareri sulle iniziative di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale e sul piano di attività da trasmettere alla Giunta regionale per l'approvazione.
".
Art. 13. 
(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 16/2008 )
1. 
Il comma 9 dell'articolo 9 della l.r. 16/2008 è sostituito dal seguente: "
9.
Il tesserino è valido cinque anni e può essere rinnovato senza ulteriori esami.
".
2. 
Dopo il comma 9 dell'articolo 9 della l.r. 16/2008 è inserito il seguente: "
9 bis.
Il mancato rinnovo del tesserino entro ventiquattro mesi dalla sua scadenza comporta la decadenza dall'abilitazione.
".
3. 
Le previsioni di cui al comma 1 trovano applicazione per le istanze di rilascio e di rinnovo presentate a far data dall'entrata in vigore della presente legge.
4. 
Le previsioni di cui al comma 2 trovano applicazione a partire dal novantunesimo giorno a far data dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 14. 
(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 16/2008 )
1. 
Il comma 4 bis dell'articolo 10 della l.r. 16/2008 è sostituito dal seguente: "
4 bis.
Le risorse introitate dalla Regione a norma del comma 1 sono destinate per le finalità della presente legge, secondo quanto disposto per trasferimenti dal programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2 nonché dall'articolo 4.
".
Art. 15. 
(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 16/2008 )
1. 
Al comma 2 bis dell'articolo 18 della l.r. 16/2008 le parole: "
all'IPLA
" sono soppresse.
2. 
Dopo il comma 2 bis dell'articolo 18 della l.r. 16/2008 sono aggiunti i seguenti: "
2 ter.
Alle spese correnti derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1, quantificate in euro 50.000 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse di pari importo stanziate all'interno della Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.
". "
2 quater.
Per gli esercizi successivi al 2025, alle spese correnti derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1 si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
".
Art. 16. 
(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 33/2023 )
1. 
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 novembre 2023 n. 33 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025) dopo le parole: "
articolo 5, comma 1
" sono inserite le seguenti: "
lettere a) b) e c)
".
2. 
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 33/2023 le parole: "
che svolgono attività diverse da quelle indicate all' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 ,
" sono soppresse.
Art. 17. 
(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 33/2023 )
1. 
La rubrica dell' articolo 23 della l.r. 33/2023 è sostituita dalla seguente: "
Contributo straordinario alle associazioni di promozione sociale iscritte al RUNTS)
".
2. 
Il comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 33/2023 è sostituito dal seguente: "
1.
Al fine di consentire la realizzazione di attività di interesse generale di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , è iscritto per l'esercizio 2024 del bilancio di previsione finanziario, uno stanziamento di euro 500.000,00, quale contributo alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale di cui rispettivamente agli articoli 32 e 35 del d. lgs. 117/2017 iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore.
".
Art. 18. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.