Disegno di legge regionale n. 95 licenziato il 22 maggio 2020
"Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da COVID- 19"

Sommario:            

TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Finalità)
1. 
In riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal COVID-19, al fine di contenere gli effetti negativi sul contesto socio-economico regionale, si adottano misure finanziarie, di sburocratizzazione e semplificazione, volte a favorire il riavvio delle attività produttive.
TITOLO II 
MISURE FINANZIARIE
Art. 2. 
(Rinegoziazione dei prestiti con Cassa depositi e prestiti S.p.a.)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata alla rinegoziazione dei prestiti contratti con Cassa depositi e prestiti S.p.a., nei limiti della durata complessiva di trenta anni.
2. 
Le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1, per effetto della riduzione della rata di ammortamento dei prestiti rinegoziati, sono destinate al finanziamento della spesa in conto capitale.
Art. 3. 
(Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale)
1. 
In considerazione degli effetti derivanti dalla sospensione delle attività economiche per effetto della pandemia, l' articolo 19 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - Legge di stabilità regionale) è sostituito dal seguente: "
Art. 19
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante l'istituzione di un
"Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale"
, iscritto nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria e di provveditorato) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, la cui dotazione finanziaria è determinata in euro 7.000.000,00 per l'anno 2020 ed in euro 15.000.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022.
".
Art. 4. 
(Fondo di garanzia per progetti di sviluppo turistico dei territori montani)
1. 
Il "Fondo di garanzia per progetti di sviluppo turistico dei territori montani" di cui all' articolo 13 della legge regionale n. 18 del 22 novembre 2017 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e disposizioni finanziarie), costituito presso Finpiemonte S.p.A, è ridotto di Euro 2.000.000,00 ed introitato nel bilancio regionale.
Art. 5. 
(Sostituzione dell'Allegato E dell' articolo 22 della l.r. 7/2018 )
1. 
Ai fini della riprogrammazione pluriennale delle entrate derivanti dalla riduzione di capitale sociale di Finpiemonte S.p.a., l'Allegato E di cui all' articolo 22, comma 2 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020), contenente la destinazione in spesa delle risorse per investimenti, è sostituito dall'allegato A alla presente legge.
Art. 6. 
(Sospensione della quota capitale dei prestiti con gli istituti di credito)
1. 
In considerazione dell'emergenza Covid-19 la Giunta Regionale è autorizzata a richiedere la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti in essere con gli istituti di credito, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.
2. 
Le quote capitale sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento. La sospensione non deve rendere necessario il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire le modifiche del piano di ammortamento.
3. 
Le economie derivanti dalla sospensione della quota capitale dei prestiti con gli istituti di credito vengono destinate alla parziale copertura delle spese di cui all'articolo 15 comma 1.
Art. 7. 
(Anticipazioni Fondo di rotazione)
1. 
Al fine di incrementare la velocità di circolazione ed immissione della liquidità nel sistema economico piemontese connessa all'emergenza COVID-19, la Giunta regionale è autorizzata ad accedere alle anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità regionale, a valere sulla sezione finanziaria del Fondo di rotazione di cui all' articolo 5, comma 1 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , con le modalità previste all' articolo 1, comma 243 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed al regolamento attuativo di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 .
Art. 8. 
(Convenzioni per operazioni di cessione del credito)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le principali società di factoring con assunzione, da parte delle stesse società, del rischio di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti dovuto ad insolvenza degli stessi, nei limiti dei plafond di credito accordati al cedente per ciascun debitore, con la possibilità, da parte del cedente, di ottenere, in tutto o in parte, l'anticipazione del corrispettivo dei crediti ceduti.
Art. 9 
(Modifiche alla l.r. 8/2020 )
1. 
Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2020, n.8 (Bilancio di previsione finanziario 2020-2022) è sostituito dal seguente: "
2.
E' istituita una misura straordinaria per il sostegno ed il rafforzamento dei servizi educativi a beneficio delle famiglie con minori da zero a sei anni, avente una dotazione di euro 15.000.000,00, collocata in appositi capitoli di spesa, a valere per euro 8.854.000,00 sulla missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) e per euro 6.146.000,00 sulla missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.07 (Diritto allo studio) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, anno 2020.
".
Art. 10 
(Contributi a sostegno della capitalizzazione delle imprese)
1. 
Allo scopo di contribuire alla ripresa economica e al riavvio delle attività economiche, la Regione Piemonte eroga contributi a fondo perduto alle PMI rientrati nei parametri della Comunità europea.
2. 
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle società che al fine di proseguire e rilanciare l'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e attraverso uno specifico progetto di investimento e sviluppo, effettuino un operazione di aumento di capitale sociale di importo minimo pari a 50.000,00 euro e massimo pari a 250.000,00 euro.
3. 
L' aumento di capitale di cui al comma 2, ai fini dell'agevolazione, può essere effettuato da soci interni o esterni alle società, che siano persone fisiche, persone giuridiche o fondi d'investimento.
4. 
La percentuale dei contributi di cui al comma 1 è pari:
a) 
al 30 per cento per aumenti di capitale fino a 150.000,00 euro;
b) 
al 25 per cento per apporti da euro 151.000,00 ad euro 250.000,00.
5. 
L'importo massimo da erogarsi non può essere superiore ad euro 62.500,00.
6. 
Non possono accedere ai contributi di cui al comma 1 le società quotate in borsa.
7. 
Con apposito provvedimento di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, vengono definite, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i requisiti di accesso ai contributi di cui al comma 1.
8. 
Per le finalità di cui al comma 1 è previsto l'importo di euro 1.000.000,00 nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività) , programma 14.01 (Industria, PMI e Artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022, a cui si farà fronte con le risorse stanziate nell'ambito della stessa Missione 14 - Programma 14.03 (Ricerca e Innovazione.
Art. 11. 
1. 
Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2020, n. 12 (Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19), la parola "2020" è sostituta dalla seguente: "2021".
Art. 12. 
1. 
Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2020, n. 12 (Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19), la parola "2020" è sostituta dalla seguente: "2021".
Art. 13. 
(Bonus una tantum a fondo perduto a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, federazioni sportive, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva)
1. 
Al fine di favorire la ripartenza dell'attività sportiva penalizzata dalla chiusura forzata dovuta all'emergenza sanitaria "COVID-19" si autorizza la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto non superiore a 4.000,00 euro fino a un ammontare complessivo di euro 4.350.000,00 a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonchè, esclusivamente in qualità di gestori di impianti sportivi, alle federazioni sportive, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, aventi sede operativa nella Regione Piemonte.
2. 
Le procedure ed i criteri di assegnazione delle risorse sono definiti dalla Giunta regionale, anche in considerazione del numero dei tesserati e della attività di gestione di impianti.
3. 
Alla copertura di cui al comma 1 si provvede mediante risorse presenti nel bilancio di previsione 2020-2022 - Missione 06 - Programma 0601 - Titolo 1.
Art 14. 
("Solidarietà Cultura", sostegno all'associazionismo e all'indotto del settore culturale)
1. 
Per favorire la salvaguardia e il riavvio delle attività culturali sul territorio piemontese nella fase di post emergenza sanitaria COVID-19, si autorizza la concessione di un "bonus" una tantum a fondo perduto non superiore a euro 4.000,00 a favore dei soggetti del comparto che non hanno accesso ai contributi ordinari assegnati ai sensi della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) e alle imprese e agli operatori aventi sede legale e operativa in Piemonte e che operano in ambito culturale e dell'indotto a supporto delle attività del comparto.
2. 
Le procedure e i criteri di assegnazione delle risorse sono definiti dalla Giunta Regionale.
3. 
Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in euro 3.000.000,00 trovano copertura nelle risorse già stanziate per l'anno 2020 nella Missione 05 Programma 05.02, Titolo 1 (Spesa corrente), del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
Art 15. 
(Rilancio degli investimenti in edilizia)
1. 
Al fine di favorire la ripartenza dell'attività edilizia e l'attrazione di investimenti sul territorio regionale, in considerazione dell'emergenza COVID-19, sono stanziati, a favore dei comuni, 26.000.000,00 di euro nell'esercizio 2020.
2. 
Lo stanziamento di cui al comma 1 copre una quota del contributo commisurato all'incidenza del costo di costruzione di cui all' articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), come determinato dal comune in relazione al titolo abilitativo, fino a un massimo di 50.000,00 euro; lo stanziamento non può superare oltre il 50% per la nuova edificazione e raggiungerà il 100% negli interventi sul patrimonio edilizio esistente. Sono esclusi i contributi di cui all' articolo 16, comma 4, lettera d-ter del D.P.R. 380/2001 .
3. 
Per la quota del contributo di cui al comma 2, dovuta dalle imprese, si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni 3.1 e 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e successive modifiche e integrazioni, nei limiti temporali ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
4. 
La quota del contributo di cui al comma 2, non coperta dallo stanziamento regionale, rimane in capo al titolare dell'intervento che la corrisponde al Comune, secondo quanto previsto dall' articolo 16 del DPR 380/2001 .
5. 
I proventi dei Comuni derivanti dallo stanziamento regionale di cui al comma 1, sono destinati, esclusivamente e senza vincoli temporali, a quanto previsto dall' articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 .
6. 
L'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è demandata a successivo provvedimento della Giunta regionale, da approvare sentita la Commissione consiliare competente.
7. 
Alla copertura di quanto previsto al comma 1, si provvede per l'anno 2020 con le risorse definite nell'articolo 31.
Art. 16 
(Riprogrammazione risorse ex Gescal per ripristino e manutenzione del patrimonio di edilizia sociale dei comuni e delle agenzie territoriali per la casa)
1. 
La Regione, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di programmazione ad essa spettanti in materia di edilizia sociale ai sensi delle vigenti normative statali e regionali, provvede, mediante appositi provvedimenti attuativi della Giunta regionale, alla riprogrammazione delle risorse derivanti dalla ex Gescal ancora disponibili presso la Cassa Depositi e Prestiti su apposito conto corrente intestato alla Regione Piemonte a seguito dell'Accordo di Programma del 14 aprile 2001, dando necessaria comunicazione delle linee di indirizzo che si intendono adottare al competente Ministero delle Infrastrutture.
2. 
Le risorse di cui al comma 1, relative a programmi costruttivi non ancora amministrativamente e contabilmente conclusi, vengono messe a disposizione degli enti attuatori, nel rispetto della destinazione originaria allo scopo del ripristino e della manutenzione del patrimonio di edilizia sociale dei comuni e delle agenzie territoriali per la casa per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo.
3. 
All'attuazione del comma 2 si provvede attraverso una regolarizzazione delle pratiche ancora aperte con gli enti pubblici coinvolti secondo criteri di semplificazione amministrativa e di collaborazione tra pubbliche amministrazioni a fini di pubblico interesse.
Art. 17. 
(Sostegno alle emittenti radiotelevisive e testate giornalistiche locali)
1. 
In considerazione dell'emergenza COVID-19 sono stanziati 2 milioni di euro da iscriversi nella Missione 01, Programma 01.01 Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario a favore delle emittenti radiotelevisive e testate giornalistiche locali aventi sede legale ed operanti in Piemonte, ai sensi della legge regionale 26 ottobre 2009 n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema ed informatica) e della legge regionale 25 giugno 2008 n.18 (Interventi a sostegno della stampa di informazione periodica locale).
2. 
Alla copertura di quanto previsto al comma 1 si provvede con una quota delle risorse definite dall'articolo 3, comma 1.
Art. 18. 
(Interventi a sostegno dell'offerta turistica)
1. 
Al fine di favorire e sostenere lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, gravemente danneggiata a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, la Regione Piemonte incrementa la dotazione del fondo regionale istituito dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica) per la qualificazione dell'offerta turistica, finalizzato al sostegno degli interventi previsti dal programma annuale degli interventi, in coerenza con l'articolo 5 della predetta legge.
2. 
Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, utilizzabili a fondo perduto e quantificati in euro 6.000.000,00 per l'anno 2021, sono da iscriversi nella Missione 07, Programma 07.02, Titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
3. 
Alla copertura di quanto previsto al comma 2 si provvede per l'anno 2021 con le risorse di cui all'articolo 22, comma 1 e da riduzione di spesa di cui all'articolo 31.
Art. 19 
(Modifiche alla l.r. 18/1999 )
1. 
Dopo l' articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica) è inserito il seguente: "
Art. 4 bis.
(Bonus Turismo una tantum a fondo perduto)
1.
Al fine di sostenere la ripresa delle attività sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali derivanti dall'emergenza COVID-19, l'adeguamento dei locali, l'acquisto di materiali e attrezzature imposti dalle nuove esigenze e misure igienicosanitarie, Finpiemonte S.p.A. è autorizzata, con delibera del Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio 2020, nell'ambito della gestione finanziaria e delle disponibilità liquide dei fondi regionali ed in ottemperanza a quanto previsto dal proprio regolamento di gestione degli investimenti di liquidità e degli investimenti finanziari, nonché della disponibilità di fondi propri, a destinare la propria liquidità, nel limite massimo di 10.734.375,00 euro, a favore delle attività ricettive alberghiere ed extralberghiere, gestite in forma imprenditoriale, colpite dall'attuale crisi economico-finanziaria, mediante la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto.
2.
Le imprese le cui attività sono destinatarie del bonus di cui al comma 1, sono esclusivamente quelle incluse nell'Allegato A
"Bonus turismo"
.

3. Le singole imprese devono risultare attive e aperte ai turisti, aver la sede legale e operativa nella Regione Piemonte e risultare iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente e sostenere le spese di cui al comma 1 entro l'anno 2020.

4. Si applica quanto previsto nelle sezioni 3.1 e 3.2 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final -
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"
e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.

5. Alla copertura di quanto previsto al comma 1 si provvede con le risorse di cui all'Allegato E della l.r. 7/2018 .

6. Finpiemonte S.p.A. è individuata come soggetto gestore delle risorse ed è tenuta a comunicare periodicamente alla Giunta regionale l'importo erogato per le singole attività economiche di cui al comma 2.

7. Per gli interventi di cui al comma 1 non trova applicazione quanto previsto all'articolo 5.
".
Art. 20. 
(Riparti Turismo: sostegno alle destinazioni e al marketing turistico)
1. 
Per favorire il ritorno e un nuovo consolidamento dei flussi turistici verso il Piemonte nelle fasi post emergenza sanitaria Covid-19, attraverso azioni di monitoraggio, comunicazione, promozione, marketing e di sostegno alle attività degli operatori del comparto, la Regione adotta misure straordinarie a favore dei consorzi e delle società consortili di cui alla legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte).
2. 
Le azioni previste al comma 1 sono finalizzate alla realizzazione di campagne promozionali per il rilancio turistico della regione e il riavvio economico dell'intera filiera del comparto, sia con iniziative a titolarità regionale, sia con la concessione di contributi a favore di consorzi e società consortili di cui alla l.r. 14/2016 .
3. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione stabilisce i criteri e le procedure per l'individuazione e il riconoscimento delle azioni di cui al comma 2.
4. 
Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, quantificati nella misura massima di euro 2.000.000,00 per l'annualità 2020, sono da iscriversi nella Missione 07 (Turismo), Programma 07.01 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo), Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
5. 
Alla copertura di quanto previsto al comma 4 si provvede con le risorse derivanti dalla riduzione di spesa di cui all'articolo 31.
Art. 21. 
("Riparti Turismo": sostegno ai flussi turistici)
1. 
Per favorire il ritorno e un nuovo consolidamento dei flussi turistici verso il Piemonte nelle fasi post emergenza sanitaria Covid-19, attraverso azioni di sostegno della domanda turistica e degli operatori del comparto, la Regione promuove l'assegnazione di voucher vacanze.
2. 
Le azioni previste al comma 1 sono finalizzate alla definizione e alla messa in atto di una campagna di sostegno alla fruizione delle destinazioni turistiche della regione attraverso la messa a disposizione di voucher vacanze, utilizzabili da turisti anche nell'ambito di "pacchetti vacanza", per trascorrere più di un pernottamento presso le strutture alberghiere ed extralberghiere, di cui uno a carico della Regione, o per fruire di servizi turistici "in loco" scontati nella misura massima del 50 per cento grazie all'intervento regionale, nel periodo compreso dall'avvio operativo dell'iniziativa e fino al 31 dicembre 2021.
3. 
Per le finalità di cui al comma 2, la Regione promuove la definizione di accordi con gli operatori turistici e della ricettività, anche attraverso i consorzi di cui all' articolo 18 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) e altri soggetti imprenditoriali, senza l'aggravio di oneri a carico della Regione, nonché avvalendosi della collaborazione delle società consortili di cui alla stessa legge e di Finpiemonte S.p.A. quale soggetto gestore delle risorse. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto al presente articolo.
4. 
Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto previsto al comma 2, quantificati nella misura massima di euro 5.000.000,00 per l'annualità 2020, sono da iscriversi nella Missione 07 (Turismo), Programma 07.01 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo), Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
5. 
Alla copertura di quanto previsto al comma 4 si provvede con le risorse definite nell'articolo 31.
Art. 22. 
(Sostegno alle attività sociali svolte nei centri semi-residenziali per disabili)
1. 
Si autorizza uno stanziamento di euro 2.000.000,00 a favore degli enti titolari dei presidi semi-residenziali per disabili operanti sul territorio regionale, al fine di promuovere la riapertura delle attività a seguito dell'interruzione causata dalla pandemia Covid 19.
2. 
Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate ai soggetti pubblici e privati, attraverso procedure selettive di finanziamento o tramite riparto agli Enti gestori dei servizi socio assistenziali, previa determinazione da parte della Giunta regionale delle tipologie degli interventi finanziati, dei criteri per l'accesso e l'erogazione dei contributi.
3. 
Alla copertura di quanto previsto al comma 1 si provvede con le risorse di cui all'articolo 30 per euro 2.000.000,00 da iscriversi nella missione 12, programma 12.02, titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
Art. 23. 
(Fondo a lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori)
1. 
E' costituito presso Finpiemonte S.p.A. un fondo di sostegno al reddito, sotto forma di contributo una tantum, per le lavoratrici ed i lavoratori che non abbiano avuto accesso ad alcun tipo di ammortizzatore e subito una riduzione della retribuzione a causa della sospensione o della cessazione della prestazione lavorativa, nel periodo da marzo 2020 a maggio 2020, a seguito dell'emergenza Covid-19.
2. 
Per dare attuazione a quanto previsto al comma 1 sono stanziati 8.000.000,00 di euro sulla Missione 15 - Programma 03 Titolo I, del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
3. 
Alla copertura di quanto previsto al comma 1 si provvede con le risorse con le risorse di cui all'articolo 31.
Art. 24. 
(Sostegno agli oneri di finanziamento delle imprese)
1. 
La Regione sostiene le micro, piccole e medie imprese (MPMI) piemontesi che abbiano attivato finanziamenti presso banche e intermediari abilitati alla concessione del credito per far fronte alla carenza di liquidità generata dalla contrazione dell'attività di impresa conseguente ai provvedimenti urgenti adottati dal Governo per il contenimento dell'epidemia da COVID_19.
2. 
Il sostegno della Regione è rappresentato da contributi a fondo perduto erogati alle imprese allo scopo di ridurre gli oneri connessi ai finanziamenti da esse ottenuti.
3. 
Per gli oneri di cui al presente articolo, è iscritto sul bilancio di previsione finanziario 2020-2022, nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.01 (Industria, PMI e Artigianato), titolo 1 (Spese correnti), uno stanziamento pari a complessivi euro 15.000.000,00 per l'anno 2020.
4. 
Alla copertura di quanto previsto al comma 3 si provvede con le risorse di cui all'articolo 31.
Art. 25. 
(Modifiche all' articolo 25 della l.r. 14/2016 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 14/2016 le parole: "
bilancio di previsione finanziario 2017-2019
", sono sostituite dalle seguenti: "
bilancio di previsione finanziario 2020-2022
".
Art. 26. 
(Sospensione rate cooperative a proprietà indivisa. Modifiche alla l.r. 28/1976 )
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 , (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa), è aggiunto il seguente: "
3 bis.
Quale misura straordinaria di sostegno finanziario in relazione all'emergenza Covid-19, sono sospesi i versamenti relativi al 2020 nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto, previa comunicazione alla competente struttura regionale, entro il 30 giugno 2020, da parte delle cooperative edilizie a proprietà indivisa che intendono avvalersi della moratoria. La rata sospesa deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2021 senza oneri aggiuntivi. Limitatamente all'anno 2020, è conseguentemente sospesa l'applicazione del comma 4 alla rata in scadenza il 30 aprile e il 31 ottobre 2020 alle cooperative che hanno regolarmente comunicato la modalità della sospensione entro il termine del 30 giugno.
" 2. Dopo l' articolo 15 della l.r. 28/1976 è aggiunto il seguente: "
Art. 15 bis.
(Norma transitoria)
1.
Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3 bis hanno efficacia limitatamente all'anno 2020 e, una volta esauriti i loro effetti alla data del 31 ottobre 2021, sono automaticamente abrogate.
".
Art. 27. 
(Sospensione pagamento canoni di concessione demaniale. Modifiche alla l.r. 2/2008 )
1. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali) è aggiunto il seguente: "
6 bis.
Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici lacuali afferenti al trasporto di merci e di persone, la Giunta regionale, in accordo con le gestioni associate, sospende il pagamento dei canoni di concessione demaniale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j). Al pagamento dei canoni sospesi, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna gestione associata.
".
Art. 28. 
(Contributi per la realizzazione degli interventi per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali operanti nelle aziende agricole piemontesi)
1. 
In considerazione dell'emergenza Covid-19 , sono stanziati 300.000,00 euro a favore di enti pubblici o associazioni convenzionate, per la realizzazione degli interventi di cui all' articolo 2, comma 4 della legge regionale 13 giugno 2016, n. 12 (Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende).
2. 
Gli oneri di cui al comma 1, trovano copertura con le risorse di cui all'articolo 31.
Art. 29. 
(Contributi a favore di imprenditori agricoli singoli o associati, e cooperative agricole)
1. 
In considerazione dell'emergenza Covid-19, sono stanziati 300.000,00 euro a favore di imprenditori agricoli singoli o associati, di cooperative di società di capitali a partecipazione maggioritaria, di cooperative agricole e associazioni di produttori negli interessi sui prestiti fino a 12 mesi per favorire l'accesso al credito agrario di conduzione, di cui all' articolo 50 della legge regionale 12 ottobre 1978, n.63 (Interventi regionali in materia di agricolture e foreste).
2. 
Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura nelle risorse di cui all'art. 31.
Art. 30. 
(Altre entrate di natura occasionale legate all'emergenza Covid19)
1. 
Finpiemonte Spa è autorizzata a destinare una quota dell'utile conseguita nel 2019, pari a euro 1.014.452,00. Le risorse sono iscritte nel bilancio regionale al titolo 3 "tipologia 400".
2. 
Le risorse dell'Associazione delle Fondazioni di origine bancarie dei Piemonte, pari a euro 2.000.000,00 sono iscritte nel titolo 2 "tipologia 104" del bilancio di previsione finanziario.
3. 
Le risorse derivanti dalla convenzione stipulata tra Regione Piemonte e Compagnia Fondazione San Paolo per iniziative in campo sanitario e culturale pari ad euro 600.000,00 sono iscritte nel titolo 2 "tipologia 104" del bilancio di previsione finanziario.
Art. 31. 
(Variazione di bilancio)
1. 
E' approvata la variazione di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 in termini di competenza e di cassa, unitamente ai correlati documenti contabili allegati alla presente legge. (Allegato C).
Art. 32. 
(Interventi regionali a sostegno del lavoro agile o smart working)
1. 
La Regione Piemonte, in attuazione della legge del 22 maggio 2017, n.81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato), favorisce e sostiene lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione del lavoro agile (o smart working) quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro per il raggiungimento di obiettivi e risultati concordati, con l'utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
2. 
La Regione Piemonte, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, concorre a sostenere, sviluppare e potenziare il lavoro agile, coordinando e sostenendo, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili:
a) 
sgravi contributivi o incentivi, destinati alle imprese che intendono stipulare contratti collettivi aziendali finalizzati alla conciliazione tra vita professionale e vita lavorativa e flessibilità organizzativa, per le mansioni compatibili a tale modalità di esecuzione del rapporto lavorativo, attraverso il lavoro agile;
b) 
sgravi contributivi o incentivi, destinati alle imprese, includono anche la conversione di contratti di lavoro, già stipulati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge;
c) 
contributi e finanziamenti destinati alle seguenti finalità:
1) 
sostegno alla fruizione di servizi educativi per l'infanzia, di cui al D.Lgs n. 65/2017 , debitamente autorizzati al funzionamento ai sensi della L.R. 1/2004 , anche mediante la stipula di convenzioni con strutture già esistenti con disponibilità di posti;
2) 
sostegno alla fruizione di servizi di cura di familiari anziani o non autosufficienti/disabili anche mediante la stipula di convenzioni con soggetti del territorio quali, ad esempio, cooperative sociali o altre strutture che offrano servizi a prezzi calmierati;
3) 
sostegno all'erogazione di servizi aziendali, anche attraverso la creazione della figura del maggiordomo/fattorino aziendale, oppure all'apertura di sportelli pratiche e per la consulenza fiscale/contributiva anche in convenzione con Centri di Assistenza Fiscale;
4) 
realizzazione di investimenti, acquisto di hardware e software e personalizzazione di applicazioni e l'integrazione con altri sistemi informativi aziendali, all'attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali necessari per l'esercizio dell'attività in smart working.
3. 
Gli aiuti previsti dal presente articolo sono indirizzati a incentivare le imprese e gli enti pubblici a stipulare nuovi contratti di lavoro agile o a convertire in tale modalità contratti di lavoro già stipulati in precedenza all'entrata in vigore della presente legge, attraverso sgravi contributivi o incentivi.
Art. 33. 
(Istituzione del Fondo regionale per il lavoro agile)
1. 
La Regione Piemonte istituisce il Fondo regionale per sostenere e potenziare la stipula di contratti di lavoro agile (o smart working).
2. 
La gestione del fondo avviene mediante stipula di apposito contratto con il soggetto gestore nel rispetto degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale.
3. 
Lo stanziamento di 500.000,00 euro derivante dal Fondo interventi del IV, V e VI bando della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), allocato in Finpiemonte S.p.A. è destinato al finanziamento del Fondo di cui al comma 1.
4. 
Le risorse derivanti dai fondi conferiti dallo Stato e dall'Unione Europea a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid -19 affluiscono dal momento dell'entrata in vigore dell'articolo 32 al bilancio regionale e sono destinati alla copertura di quanto previsto al comma 1.
Art. 34. 
(Modifiche alla l.r. 24/2016 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie) le parole: "
fino al 31 dicembre 2021
" sono soppresse.
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 24/2016 è aggiunto il seguente: "
1 bis.
La Giunta regionale è altresì autorizzata a disporre l'affidamento a SORIS S.p.A. di altre attività di gestione e di riscossione, anche volontaria, dei tributi regionali, anche devoluti, ferma restando in ogni caso in capo alla Regione la titolarità delle banche dati e le funzioni di programmazione e controllo analogo.
".
TITOLO III 
SBUROCRATIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE
CAPO I 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI, DEMANIO IDRICO E USO DELLE ACQUE PUBBLICHE
Art. 35. 
1. 
In deroga a quanto disposto dall' articolo 11 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) per i programmi di intervento approvati dal 1 luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2021 i contributi in conto capitale agli enti territoriali e alle loro forme associative sono erogati nella misura del 40 per cento all'aggiudicazione definitiva dei lavori, di un ulteriore 50 per cento alla presentazione dello stato di avanzamento corrispondente al 50 per cento dei lavori e del 10 per cento o il minor importo necessario, a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.
Art. 36. 
(Misure di semplificazione per l'erogazione dei contributi ai sensi della l.r. 18/1984 )
1. 
Al fine di consentire la più rapida erogazione delle quote dei contributi concessi ai sensi della l.r. n. 18/1984 , fino al 31/12/2021 la liquidazione e il pagamento sono effettuati sulla base della presentazione di autocertificazione della stazione appaltante attestante la sussistenza delle condizioni richieste per la quota corrispondente, con esclusione della quota finale, per la quale deve essere presentata tutta la rendicontazione come previsto negli atti di finanziamento.
2. 
E' autorizzato alle amministrazioni beneficiarie di contributi ai sensi della l.r. 18/1984 , nell'ambito dei lavori in corso di esecuzione o comunque già affidati, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per far fronte alla maggiori spese connesse all'adozione delle misure di sicurezza per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19.
Art. 37. 
(Disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori e servizi)
1. 
Fino al termine dello stato di emergenza sanitaria di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) e comunque almeno fino al 31 dicembre 2020, al fine di evitare spostamenti interregionali che potrebbero alimentare il rischio di ulteriore contagio, gli operatori da invitare alle procedure negoziate indette dalle stazioni appaltanti del territorio regionale sono individuati attingendo dagli elenchi di operatori economici già formati o a seguito di indagine di mercato, tra quelli aventi sede legale e operativa in Piemonte.
2. 
E' consentito alle stazioni appaltanti di concedere un'ulteriore anticipazione fino al 20 per cento, con le modalità previste dall' articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), del corrispettivo dovuto sui lavori ancora da realizzare nell'ambito di un contratto già stipulato.
3. 
Al fine di uniformare le procedure di gara e di affidamento di lavori finanziati o contribuiti dalla Regione Piemonte, le stazioni appaltanti del territorio regionale utilizzano bandi-tipo approvati dalla Giunta regionale.
Art. 38. 
(Disposizioni in materia di canoni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile)
1. 
Il termine per il versamento alla Regione Piemonte dei canoni dovuti per l'annualità in corso per le concessioni del demanio idrico fluviale ai sensi del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R (Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni ( Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 )) è stabilito a novanta giorni dalla richiesta.
Art. 39. 
(Proroga della validità di provvedimenti)
1. 
Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche), della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici ) e della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale.) in scadenza dopo il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020.
2. 
Il termine previsto nelle concessioni brevi rilasciate tra il 1° gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 ai sensi del r.r. 14/2004 /R, decorre dall'inizio delle attività per le quali è stata rilasciata la concessione.
Art. 40. 
(Versamento dei canoni relativi all'uso delle acque pubbliche)
1. 
La data di versamento dell'annualità 2020 del canone relativo all'uso delle acque pubbliche di cui all'articolo 12, comma 1 e all' articolo 18, comma 2, lettera b) della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002) è posticipata al 31 dicembre 2020.
2. 
E' sospeso fino al 30 novembre 2020 l'inoltro da parte della struttura regionale competente delle richieste di pagamento relative al canone di concessione e al canone di attingimento per l'uso delle acque pubbliche di cui all'articolo 16, commi 1 e 4 e all' articolo 18, comma 2, lettera a) della l.r. 20/2002 .
3. 
E' posticipato al 31 dicembre 2020 il termine indicato nelle richieste di pagamento dei canoni di cui al comma 2, inoltrate dalla struttura regionale competente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 41. 
(Abrogazione dell' articolo 16 della l.r. 7/2020 )
1. 
L' articolo 16 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022. Legge di stabilità regionale 2020) è abrogato.
CAPO II 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E COMMERCIO
Art. 42. 
(Modifiche all' articolo 4 della l.r. 18/1999 )
1. 
Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/1999 è aggiunta la seguente: "
l bis.
miglioramento e qualificazione di strutture ricettive, di impianti e di altre strutture per il turismo, gestite da imprese operanti nel turismo, anche attraverso interventi di sanificazione e acquisizione di attrezzature e dispositivi necessari per far fronte a situazioni di emergenza sanitaria, compresi gli interventi ad essi funzionali.
"
Art. 43. 
(Modifiche all' articolo 12 della l.r. 18/1999 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 18/1999 è sostituito dal seguente: "
1.
Le iniziative finanziate ai sensi della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione d'uso per una durata minima di dieci anni, ad eccezione di quelle relative alla fattispecie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l bis).
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 18/999 è sostituito dal seguente: "
2.
Il programma annuale di cui all'articolo 5 determina le modalità con cui viene garantito il vincolo, nonché eventuali deroghe o durate temporali diversificate per la fattispecie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l bis) e le procedure per l'eventuale revoca del finanziamento da parte della Giunta regionale, previo recupero delle somme erogate, opportunamente rivalutate ai sensi dell' articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica).
".
Art. 44. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 18 bis della l.r. 28/1999 le parole: "
I distretti del commercio sono soggetti di promozione e sviluppo del commercio, delimitati territorialmente secondo gli ambiti sovracomunali della programmazione regionale della rete distributiva, ovvero con riferimento a loro articolazioni o aggregazioni, in numero non superiore agli ambiti stessi.
" sono soppresse.
2. 
I commi 1 bis e 1 ter dell' articolo 18 bis della l.r. 28/1999 sono abrogati.
Art. 45. 
(Inserimento dell'art. 18 ter nella l.r. 28/1999 )
1. 
Dopo l' articolo 18 bis della l.r. 28/1999 è inserito il seguente: "
Art. 18 ter
(Distretti del commercio)
1.
La Regione promuove i distretti del commercio quali ambiti territoriali comunali e sovracomunali in cui i comuni, altri enti pubblici, prioritariamente le associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative sono in grado di fare del commercio il fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio per accrescere l'attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese commerciali.
2.
La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'individuazione e la costituzione dei distretti del commercio.
3.
I comuni singoli o associati, anche su iniziativa, prioritariamente, delle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative, possono proporre alla Regione gli ambiti territoriali configurabili come distretti del commercio in coerenza con i criteri e le modalità di cui al comma 2.
4.
La struttura regionale competente in materia di commercio, verificata la rispondenza delle proposte comunali ai criteri e alle modalità di cui al comma 2, riconosce i distretti del commercio.
5.
Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 500.000,00 per l'annualità 2020 ed euro 500.000,00 per l'annualità 2021 trovano copertura nelle risorse già stanziate per gli anni 2020 e 2021 nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 14.02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione 2020-2022.
".
Art. 46. 
(Disposizioni in materia di autorizzazioni commerciali)
1. 
Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza da COVID-19, con particolare riguardo agli esercizi di vicinato gravemente danneggiati dal contesto emergenziale, a far data dall'approvazione della presente legge la presentazione delle domande per il rilascio di autorizzazioni per nuova apertura, trasferimento di sede, ampliamento di superficie degli esercizi di vendita, di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) ed alle relative disposizioni regionali di attuazione, è sospesa fino al 31 gennaio 2021, fatti salvi gli accordi di programma approvati.
Art. 47. 
(Deroghe alla tassa spazi e occupazione aree pubbliche per i titolari di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande)
1. 
Al fine di favorire l'adeguamento alle misure di distanziamento sociale e delle norme di sicurezza connesse all'emergenza COVID-19, i comuni e le province agevolano le nuove occupazioni di suolo pubblico a favore dei gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per il posizionamento di opere contingenti e rimovibili, in deroga ai regolamenti di cui all' articolo 40 del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e, comunque, connessi alla disciplina dell'organizzazione e dell'allestimento degli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande, annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione e delle relative strutture, posti su suolo pubblico, nonché su suolo privato sottoposto a servitù di uso pubblico, anche ove trattato a verde.
2. 
Gli interventi di cui comma 1, qualora compatibili con i regolamenti comunali, sono consentiti previa mera comunicazione, non onerosa, asseverata da un professionista abilitato, attestante il rispetto delle norme in materia di ambiente, paesaggio e sicurezza nonché l'impegno alla rimozione delle opere a fine emergenza.
3. 
Eventuali integrazioni possono essere richieste dal comune o dalla provincia entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza.
4. 
La comunicazione deve contenere l'indicazione del perimetro di occupazione del suolo pubblico e, nel caso di esercizi confinanti, la stessa può essere presentata congiuntamente.
5. 
I comuni e le province definiscono, entro 10 giorni dall'approvazione della presente legge, la modulistica unificata per la presentazione della comunicazione di cui al comma 2 e possono definire una tempistica per la presentazione della comunicazione medesima.
6. 
Nel caso di comunicazioni concorrenti sulla medesima porzione di suolo, è onere del comune o della provincia determinare i criteri per la ripartizione degli spazi.
CAPO III 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA
Art. 48. 
(Finalità)
1. 
La Regione, nel richiamare integralmente finalità, principi e obiettivi contenuti nella legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) e nel sottolineare in particolare il valore della cultura quale funzione pubblica, strumento di coesione, di promozione ed educazione sociale, di sviluppo economico delle comunità territoriali, intende contrastare gli effetti e le ricadute dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul sistema culturale piemontese. A tal fine, adotta misure straordinarie volte a riconoscere la situazione di estrema difficoltà, di blocco delle attività e di radicale reimpostazione delle modalità operative subita dal comparto culturale piemontese, nonché a predisporre le condizioni per la ripartenza delle attività e delle progettualità.
2. 
Le disposizioni di salvaguardia di cui alla presente legge, oltre a quelle previste dalla l.r. 11/2018 , si applicano anche:
a) 
al Museo Ferroviario Piemontese, di cui alla legge regionale 26 luglio 1978, n. 45 (Istituzione del Museo Ferroviario Piemontese);
b) 
agli istituti storici della Resistenza in Piemonte e all'archivio nazionale cinematografico della Resistenza in Torino, di cui alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 28 (Concessione di contributi annuali agli Istituti Storici della Resistenza in Piemonte e all'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in Torino);
c) 
ai luoghi della Lotta di Liberazione in Piemonte, di cui alla legge regionale 18 aprile 1985, n. 41 (Valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e dei luoghi della Lotta di Liberazione in Piemonte);
d) 
alle Società Operaie di Mutuo Soccorso, di cui alla legge regionale 9 aprile 1990, n. 24 (Tutela del patrimonio storico e culturale delle Societa' di Mutuo Soccorso);
e) 
al Centro di documentazione nell'area della ''Benedicta'', di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Istituzione del Centro di documentazione nell'area della ''Benedicta'' nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo);
f) 
agli Ecomusei del Piemonte, di cui alla legge regionale 3 agosto 2018, n. 13 (Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte).
Art. 49. 
(Principi generali)
1. 
Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 39, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, con propria deliberazione da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, individua modalità e criteri per l'assegnazione del sostegno economico per l'anno 2020, utilizzando gli strumenti individuati all' articolo 7, comma 1 della l.r. 11/2018 , nel rispetto dei seguenti principi generali:
a) 
sostegno alle organizzazioni e agli enti culturali, anche a difesa dei livelli occupazionali, che tenga conto non solo delle attività pubbliche, ma anche dell'attività interna volta a gestire e superare la fase di emergenza e a predisporre le condizioni per il riavvio;
b) 
sostegno agli enti pubblici che abbiano già sostenuto costi per la realizzazione di iniziative culturali per l'anno 2020, in particolare se progettate con il coinvolgimento operativo e professionale di soggetti privati;
c) 
sostegno concesso a fronte della presentazione di un programma annuale di attività e interventi che ponga in rilievo gli elementi di cui alle lettere a) e b);
d) 
modalità di raccolta delle istanze e di gestione dei procedimenti amministrativi ispirate a principi di semplificazione;
e) 
modalità di quantificazione dell'intervento di sostegno ispirate al principio di storicità in relazione ai contenuti del programma di cui alla lettera c), tale da dimostrare la continuità operativa dei soggetti interessati;
f) 
modalità di quantificazione dell'intervento di sostegno relative ad ambiti tematici legati all'emergenza COVID-19.
2. 
Per quanto concerne le imprese editoriali e le librerie di cui all' articolo 28 della l.r. 11/2018 , la Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dalla lettera e), considerata la specificità del comparto e degli interventi, provvede con le modalità ivi indicate, sentito il Comitato tecnico previsto per gli interventi di cui all' articolo 29, comma 7 della l.r. 11/2018 .
3. 
Entro il 30 novembre 2020, sulla base dell'evoluzione della situazione sanitaria ed economico-sociale e della praticabilità delle attività culturali pubbliche, la Giunta regionale, sentiti i Tavoli della Cultura di cui all' articolo 8 della l.r. 11/2018 ed acquisito il parere della Commissione consiliare competente, con propria deliberazione, ridefinisce e adegua le modalità e i criteri di intervento per l'anno 2021, nel rispetto dei principi e degli obiettivi generali di cui al comma 1.
4. 
Il Programma triennale della Cultura, di cui all' articolo 6 della l.r. 11/2018 , ha decorrenza dal triennio 2022-2024 e viene approvato nei tempi e con le modalità stabilite dal comma 5 dello stesso articolo.
Art. 50 
(Modifiche alla legge regionale 11/2018 )
1. 
In considerazione dell'emergenza COVID-19, la lettera a) del comma 2 dell'articolo 28, della l.r. n. 11/2018 è sostituita dalla seguente: "
a)
impresa editoriale: soggetto iscritto nel registro delle imprese della Regione non appartenente ad un grande gruppo editoriale e la cui sede legale e produttiva sia ubicata in un comune del Piemonte, che abbia come oggetto prevalente della propria attività la progettazione e la pubblicazione di libri.
".
Art. 51 
(Monitoraggio)
1. 
La Giunta regionale, trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità semestrale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione delle misure finanziarie, di sburocratizzazione e semplificazione previste dal presente provvedimento per contenere gli effetti negativi sul contesto socio-economico regionale dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal COVID-19.
TITOLO IV 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO
CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 52. 
(Finalità)
1. 
In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di agevolare la ripresa economica e produttiva della Regione, la rigenerazione e l'efficientamento del patrimonio edilizio esistente e l'attività delle imprese operanti nel settore edilizio e prevenire negativi impatti occupazionali, sono stabilite misure straordinarie per la semplificazione dell'azione amministrativa e per il rilancio dell'edilizia.
CAPO II 
MISURE URGENTI E TEMPORANEE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA URBANISTICA E PER IL RILANCIO DELL'EDILIZIA
Art. 53. 
(Ambito temporale di applicazione e disposizione transitoria)
1. 
Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano a far data dalla entrata in vigore della presente legge e fino al 31 gennaio 2022.
2. 
Per i procedimenti pendenti alla data iniziale di cui al comma 1, le disposizioni del presente capo si applicano per l'iter residuo fatto salvo quanto già istruito.
Art. 54. 
(Semplificazione della documentazione progettuale della proposta tecnica del progetto preliminare per le varianti strutturali)
1. 
Al fine di favorire l'approvazione delle varianti ai piani regolatori comunali di cui all' articolo 17, comma 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), gli elementi essenziali di cui all' articolo 14, comma 3 bis della l.r. 56/1977 , che corredano la proposta tecnica di progetto preliminare delle varianti strutturali, sono così semplificati:
a) 
la relazione illustrativa, di cui all' articolo 14, primo comma, numero 1 della l.r. 56/1977 , che riporta in termini generali gli obiettivi della variante, la capacità insediativa residenziale vigente, le principali valenze, criticità e vincoli distintivi del territorio e i rapporti, limitatamente alle parti oggetto della variante, con il piano territoriale regionale (PTR), i piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) o il piano territoriale generale della città metropolitana (PTGM), i piani di settore e, con riferimento al piano paesaggistico regionale (PPR), la bozza della relazione di verifica di coerenza secondo l'allegato B del regolamento regionale 22 marzo 2019, n. 4/R (Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte) (Ppr),ai sensi dell' articolo 8 bis, comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 "Tutela e uso del suolo" e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr); riporta, altresì, il dimensionamento delle superfici territoriali e le destinazioni d'uso delle aree di nuova previsione;
b) 
gli allegati tecnici, comprendenti le indagini e le rappresentazioni cartografiche di cui all' articolo 14, primo comma, numero 2 della l.r. 56/1977 , limitatamente a:
1) 
gli elaborati geologici, idraulici e sismici di cui all' articolo 15, comma 2 della l.r. 56/1977 , completi di tavole di analisi e sintesi; in questa fase non sono considerati elementi essenziali le schede relative alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza e la relazione-geologico tecnica relativa a tali aree;
2) 
la bozza della relazione e gli elaborati relativi agli impianti soggetti a rischio di incidente rilevante qualora presenti;
c) 
le tavole di piano di cui all' articolo 14, primo comma, numero 3, lettera b) della l.r. 56/1977 comprendenti esclusivamente:
1) 
la planimetria del piano regolatore generale (PRG), redatta in scala non inferiore a 1:10.000, recante lo stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente, le relative destinazioni d'uso e le modalità attuative; nella tavola, sono inoltre evidenziate le nuove previsioni, le previsioni vigenti non attuate, le eventuali aree oggetto di stralcio, le perimetrazioni di cui alla carta di sintesi dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica;
2) 
la tavola dei vincoli redatta in scala non inferiore a 1:10.000;
d) 
la bozza delle norme di attuazione di cui all'articolo 14, comma 1, numero 4);
e) 
il documento per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS).
2. 
Permane la facoltà per le amministrazioni comunali di optare per la redazione di una più completa documentazione in coerenza con i disposti dell' articolo 14, comma 3 bis della l.r. 56/1977 .
3. 
Non è possibile richiedere ad alcun partecipante alle Conferenze di Copianificazione elaborati e documenti integrativi al di fuori di quelli previsti dal presente articolo.
Art. 55. 
(Riduzione dei termini della seconda conferenza di copianificazione e valutazione)
1. 
I termini per la conclusione della seconda conferenza di copianificazione e valutazione, previsti all' articolo 15, comma 11 della l.r. 56/1977 , sono ridotti di trenta giorni sia in caso di variante strutturale, sia in caso di variante generale; la proroga per la seconda conferenza di copianificazione e valutazione, di cui all' articolo 15, comma 12 della l.r. 56/1977 , è ridotta, di norma, a trenta giorni.
2. 
Conseguentemente i termini previsti all'articolo 11, commi 4 e 6 del regolamento regionale 23 gennaio 2017, n. 1/R (Disciplina della conferenza di copianificazione e valutazione prevista dall' articolo 15 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e del ruolo e delle funzioni del rappresentante regionale), sono ridotti di trenta giorni.
Art. 56. 
(Estensione delle varianti parziali)
1. 
I limiti di incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, oggetto di variante parziale di cui all' articolo 17 comma 5, lettera f) della l.r. 56/1977 , sono fissati rispettivamente in misura non superiore all'otto per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al quattro per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al tre per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti.
2. 
L'incremento di cui al comma 1, oltre a quanto già previsto dall' articolo 17, comma 6 della l.r. 56/1977 , può riguardare anche aree non interne e non contigue a centri o nuclei abitati purché esso sia contemporaneamente:
a) 
relativo a superficie già individuata cartograficamente dal P.R.G.C. quale area destinata alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive o contiguo alla medesima superficie;
b) 
strettamente correlato all'ampliamento e riorganizzazione di un'attività esistente e insediata nelle aree di cui alla lettera a) da almeno tre anni;
c) 
non eccedente il cinquanta per cento dell'originaria superficie fondiaria di cui alla lettera a);
d) 
qualora previsto su istanza di un proponente, espressamente revocabile nel caso non sia stato dato inizio dei lavori ai sensi dell' articolo 49, comma 5 della l.r. 56/1977 entro tre anni dall'approvazione;
e) 
adeguatamente servito dalle opere di urbanizzazione primaria.
Art. 57. 
(Estensione delle modifiche che non costituiscono variante)
1. 
Rientrano tra le casistiche di cui all' articolo 17, comma 12 della l.r. 56/1977 anche le determinazioni volte ad assoggettare porzioni di territorio fino a un massimo di cinquemila metri quadrati di superficie territoriale a permesso di costruire convenzionato in sostituzione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata, purché non si pervenga ad interventi di ristrutturazione urbanistica; le determinazioni possono essere assunte anche per gruppi di interventi.
2. 
In caso di caso di utilizzo plurimo delle facoltà di cui al comma 1, le aree devono essere ubicate a una distanza non inferiore a cento metri.
3. 
E' fatta salva l'applicazione dell' articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ; non si applica l' articolo 13, comma 4 della l.r. 56/1977 .
Art. 58. 
(Agevolazione degli interventi di ristrutturazione negli ambiti di cui all' articolo 24 della l.r. 56/19770 )
1. 
Gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di cui all' articolo 24, comma 4, lettera b), numero 2 della l.r. 56/1977 sono consentiti anche con sagoma diversa dall'esistente.
Art. 59. 
(Adeguamento alla norma nazionale degli interventi in fascia di rispetto cimiteriale)
1. 
Tra gli interventi consentiti nella fascia di rispetto dei cimiteri, ai sensi dell' articolo 27, comma 6 quater della l.r. 56/1977 , sono ammessi i cambi di destinazione d'uso degli edifici esistenti.
Art. 60. 
(Semplificazione del processo di formazione degli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata)
1. 
Il termine per l'accoglimento o il motivato rigetto degli strumenti urbanistici esecutivi d'iniziativa privata di cui all' articolo 43, terzo comma della l.r. 56/1977 , è ridotto a sessanta giorni.
Art. 61. 
(Semplificazione degli interventi assoggettati a misure speciali di tutela e valorizzazione)
1. 
L'espressione dei pareri di competenza della commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario di cui all'articolo 91 bis resi ai sensi degli articoli 40, comma 10 e 41 bis, sesto comma della l.r. n. 56/1977 , dell' articolo 6 della legge regionale 9 aprile 1996, n. 18 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell' articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 ) e dell' articolo 4 bis, comma 4bis, della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte) è attribuita alle commissioni locali per il paesaggio di cui all' articolo 4 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ") che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza; sono fatti salvi i disposti di cui all'articolo 16, commi 3 e 4 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica).
2. 
Per i comuni non dotati della commissione locale per il paesaggio, le funzioni di cui al comma 1 e quelle di cui agli articoli 4, comma 1 bis e 7, comma 2, della l.r. 32/2008 sono esercitate, in via sostitutiva, dalla struttura regionale competente in materia di paesaggio, che si pronuncia nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, limitatamente agli aspetti riguardanti le valutazioni architettoniche e paesaggistiche degli interventi proposti.
Art. 62. 
(Proroga della validità delle commissioni locali per il paesaggio)
1. 
Al fine di consentire ai comuni di continuare ad esercitare le funzioni di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e le altre funzioni delegate dalla Regione, le commissioni locali per il paesaggio di cui all' articolo 4 della l.r. 32/2008 in scadenza dopo il 31 gennaio 2020 sono prorogate sino al loro rinnovo e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
Art. 63. 
(Semplificazione della formazione dei provvedimenti normativi, degli strumenti di pianificazione regionale, provinciale, della città metropolitana, dei piani d'area delle aree protette e dei piani settoriali)
1. 
Il parere reso ai sensi dell' articolo 77, comma 1, lettera a) della l.r. 56/1977 dalla commissione tecnica urbanistica, di cui all'articolo 76 della medesima legge, non è dovuto.
2. 
I pareri previsti dall' articolo 77 bis della l.r. 56/1977 e dall' articolo 26 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), da rendersi in seduta congiunta dalla commissione tecnica urbanistica e dalla commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario, di cui agli articoli 76 e 91 bis della l.r. 56/1977 , relativamente agli strumenti di pianificazione regionale, provinciale, della città metropolitana, dei piani d'area delle aree protette e dei piani di settore aventi valenza territoriale, non sono dovuti; l'istruttoria regionale si conclude con il parere congiunto predisposto dalle strutture competenti per materia nell'ambito dei procedimenti di formazione dei piani stessi, i cui termini sono ridotti di trenta giorni.
Art. 64. 
(Semplificazione dei processi di riqualificazione e rigenerazione urbana)
1. 
Al fine di velocizzare l'attuazione della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana), i termini di cui all'articolo 3, comma 7, per l'accoglimento o il motivato rigetto della proposta di intervento, di cui agli articoli 4 e 5, sono ridotti a sessanta giorni nel caso in cui i proponenti, all'atto della proposta di intervento, producono gli elaborati di corredo al procedimento di cui all'articolo 3, comma 3, redatti da professionisti come individuati dall' articolo 79 della l.r. 56/1977 .
Art. 65. 
(Definizione della compatibilità e complementarietà delle destinazioni d'uso)
1. 
Nel caso in cui gli strumenti urbanistici vigenti non abbiano già definito le destinazioni d'uso compatibili e complementari, per le aree oggetto di intervento ai sensi della l.r. 16/2018 , si applica la matrice di compatibilità e complementarietà delle destinazioni d'uso di cui all' articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"), definita con provvedimento della Giunta regionale da approvare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. 
Le compatibilità e complementarietà definite con il provvedimento della Giunta regionale, di cui al comma 1, trovano applicazione diretta, senza necessità di variazione dello strumento urbanistico, fatta salva la facoltà dei comuni di limitarne l'applicazione diretta con deliberazione del Consiglio comunale e fino a diversa previsione da parte degli strumenti urbanistici comunali.
Art. 66. 
(Distanze tra fili di fabbricazione)
1. 
In deroga alle definizioni di cui all'articolo 30 del regolamento edilizio tipo regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 novembre 2017, n. 247-45856 (Recepimento dell'intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell' articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale), la distanza tra il filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante, è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione.
Art. 67. 
(Agevolazioni per il sostegno finanziario ai comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica)
1. 
L'importo massimo previsto per i contributi di cui all' articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 (Sostegno finanziario ai comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica) è elevato a euro 35.000,00 solo per le richieste presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge, erogati secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5 della l.r 24/1996 . I programmi di finanziamento già avviati, si concludono con le modalità previgenti all'entrata in vigore della presente legge.
2. 
I contributi di cui al comma 1 sono concessi su istanza dei comuni interessati a seguito della sola presentazione della domanda corredata da un atto amministrativo in cui si precisa la tipologia di variante da adottare e la relativa spesa da sostenere, in sostituzione della documentazione prevista dall' articolo 3, comma 4 della l.r. 24/1996 .
3. 
Le domande di contributo, a pena di inammissibilità, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di governo del territorio entro la data del 30 giugno di ogni anno.
CAPO III 
Misure di semplificazione e coordinamento in materia urbanistica e per il rilancio dell'edilizia
Art. 68. 
1. 
Al comma 5 dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977 dopo le parole: "
(Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana)
", sono inserite le seguenti: "
e per i procedimenti di rilocalizzazione previsti all'articolo 30 bis
".
Art. 69. 
(Modifiche all' articolo 29 della l.r. 56/1977 )
1. 
Il secondo comma dell'articolo 29 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "
2.
Qualora in sede di formazione del piano regolatore o sua variante ai sensi degli articoli 17 commi 3 e 4 e 17 bis commi 2, 4, 5 e 6 primo periodo sia accertata, in relazione alle particolari caratteristiche oro-idrografiche ed insediative, l'opportunità di ridurre l'ampiezza delle fasce di rispetto di cui al precedente comma, il relativo piano o sua variante è supportato da idonei elaborati tecnici contenenti i risultati delle necessarie indagini geomorfologiche e idrauliche effettuate secondo le disposizioni tecniche regionali vigenti per l'adeguamento al PAI.
".
2. 
Il comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "
5.
In sede di adeguamento dello strumento urbanistico al PAI, di redazione di una variante generale o strutturale, limitatamente alle aree oggetto di variante, per laghi naturali e artificiali, torrenti e canali, per i quali sia stato valutato non necessario un approfondimento geomorfologico e idraulico, sono confermate le fasce di cui al comma 1, da estendersi anche ai rii; per i fiumi non interessati dalle fasce fluviali del PAI e per i laghi naturali e artificiali, i torrenti, rii e canali della restante parte del territorio, sono perimetrate e normate le aree di pericolosità e rischio secondo le disposizioni regionali, che sostituiscono le delimitazioni di cui al comma 1.
".
Art. 70. 
1. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 30 bis della l.r. 56//1977 è aggiunto il seguente: "
6 bis.
I procedimenti di rilocalizzazione di cui al presente articolo, ove comportano variazione dello strumento urbanistico generale, possono essere approvati anche mediante variante semplificata, ai sensi dell' articolo 17 bis, comma 5 della l.r. 56/1977 .
".
Art. 71. 
(Modifiche alla l.r. 24/1996 )
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 (Sostegno finanziario ai comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica) è aggiunto il seguente: "
1 bis.
I contributi di cui al comma 1 sono ridotti del 50 per cento qualora il procedimento di variante strutturale non si concluda con l'approvazione entro 30 mesi dalla data della deliberazione di adozione della proposta tecnica di progetto preliminare (PTPP) oppure qualora il procedimento di variante generale non si concluda con l'approvazione entro 36 mesi dalla data della deliberazione di adozione della PTPP.
".
Art. 72. 
(Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 19/1999 )
1. 
Dopo l' articolo 6 della l.r. 19/1999 , è inserito il seguente: "
Art. 6 bis.
(Tolleranze esecutive)
1.
In attuazione di quanto previsto all' articolo 34, comma 2 ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
2.
Fuori dai casi di cui al comma 1, costituiscono tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite nel passato durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile, fatte salve le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.
3.
A tali tolleranze possono essere ricondotte, in via esemplificativa e non esaustiva:
a)
il minore dimensionamento dell'edificio;
b)
la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
c)
le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne;
d)
la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
e)
gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.
4.
Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità, realizzate nel passato durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte del comune, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge nonché le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile.
5.
Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati progettuali o, in assenza di tali atti e di nuovi interventi edilizi, attraverso adeguati atti di aggiornamento della effettiva condizione dell'immobile.
6.
Le tolleranze esecutive di cui al presente articolo sono definite con apposita deliberazione approvata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
".
Art. 73. 
(Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 19/1999 )
1. 
Dopo l' articolo 8 della l.r. 19/1999 , è inserito il seguente: "
Art. 8 bis.
(Destinazioni d'uso temporanee)
1.
Allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali e culturali, e agevolare gli interventi di rigenerazione urbana di cui all' articolo 12 della l.r. 16/2018 , il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di immobili, o parti di essi, per usi diversi da quelli consentiti; l'uso temporaneo può riguardare sia immobili privati che pubblici per la realizzazione di iniziative di rilevante interesse pubblico e non comporta il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari interessate; in assenza di opere edilizie è attuato senza titolo abilitativo.
2.
L'uso temporaneo è consentito, previo rispetto dei requisiti igienico sanitari, ambientali e di sicurezza purché non comprometta le finalità perseguite dalle destinazioni prevalenti previste dal PRG, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, prorogabili di altri due. 3. I criteri, i termini e le modalità di utilizzo degli spazi, di cui al comma 1, sono stabiliti con apposita convenzione approvata dal comune.
4.
Nel caso di immobili pubblici, l'ente proprietario individua il gestore attraverso apposito bando o avviso pubblico.
5.
Nel caso di bandi rivolti ai soggetti riferibili al terzo settore per l'assegnazione di immobili e spazi di cui al comma 1, i soggetti gestori devono comunque essere individuati tra quelli iscritti agli specifici registri regionali e nazionali previsti dalla normativa vigente.
6.
Il comune nella convenzione può, comunque, definire le eventuali opere di urbanizzazione minime necessarie e indispensabili all'uso temporaneo proposto; se le opere di cui al precedente periodo sono mantenute in quanto funzionali al successivo intervento di sviluppo di rigenerazione dell'area, il loro costo può essere scomputato dagli oneri di urbanizzazione dovuti per lo stesso intervento. La convenzione disciplina, altresì, le cause di decadenza dall'assegnazione di immobili. E' fatto salvo il successivo adeguamento degli strumenti urbanistici nel caso in cui le destinazioni 176 Art 57 bis d'uso temporanee diventino stabili, verificando la dotazione degli standard urbanistici. 7. Sono fatte salve le disposizioni del piano paesaggistico regionale (PPR) e dei piani d'area dei parchi e delle riserve naturali regionali, previste per gli immobili e gli ambiti assoggettati a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ).
".
Art. 74. 
(Modifiche alla l.r. 23/2016 )
1. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) è inserito il seguente: "
6 bis.
Per i materiali appartenenti alla prima categoria di cui all' articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 , che non sono oggetto di pianificazione nel PRAE, le nuove concessioni minerarie, in caso di non conformità del progetto di coltivazione rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente, sono rilasciate mediante il procedimento di variante di cui al presente articolo, in accordo con il comune che si esprime nella conferenza dei servizi di cui all'articolo 29. Per i rinnovi delle concessioni minerarie e per gli ampliamenti finalizzati alla prosecuzione delle attività in corso, l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico.
".
Art. 75. 
(Modifiche alla l.r. 16/2018 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana) è sostituito dal seguente: "
1.
Il recupero del sottotetto è consentito purché ne risulti la legittima realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge; il sottotetto realizzato successivamente è recuperabile ai sensi della presente legge trascorsi tre anni dalla realizzazione oppure ad avvenuto perfezionamento delle pratiche di legittimizzazione. Il sottotetto può essere recuperato, in coerenza con le destinazioni d'uso compatibili o complementari con quelle degli edifici interessati previste dal PRG vigente, nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico sanitari richiesti dalle rispettive normative di settore.
".
Art. 76. 
(Modifiche alla l.r. 17/2005 )
1. 
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 bis della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte), dopo le parole: "
ampliamento della capacità edificatoria
" sono inserite le seguenti: "
ammessa dallo strumento urbanistico vigente
".
2. 
Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 bis della l.r. 17/2005 dopo le parole: "
ai relativi servizi integrativi
" sono inserite le seguenti: "
fatta salva la capacità edificatoria residua prevista dallo strumento urbanistico vigente
".
TITOLO V 
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 77. 
(Documento unico di regolarità contributiva)
1. 
I documenti attestanti la regolarità contributiva in scadenza al 15 giugno 2020, conservano validità fino al 30 novembre 2020.
Art. 78. 
(Disposizioni in materia di presidi socio sanitari assistenziali)
1. 
Al fine di favorire e sostenere lo sviluppo, il potenziamento e la riqualificazione dell'offerta per i presidi socio sanitari assistenziali, gravemente messa in difficoltà a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, la Regione dispone la deroga della deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2001 n.85-3802 recante " L.R. n.5/2000 , art.3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio", al fine di realizzare le residenze socio-assistenziali (RSA) e le case di cura e di riposo, in classe III (terza).
TITOLO VI 
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 79. 
(Notifica all'Unione europea)
1. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 80. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A 

Sostituzione allegato E della l.r. 7/2018 (art. 5)

Allegato B 

Allegato A della l.r. 18/1999 (art. 19)

Allegato C 

Variazione di bilancio (art. 31)