Art. 1.
(Stato di previsione delle entrate e delle spese. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2016-2018)
1.
Nel bilancio di previsione finanziario 2016-2018 sono autorizzati gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa, riportati nell'allegato A, ai sensi degli articoli 50 e 51 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
) e dell'articolo 23, commi 2 e 3, della
legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
(Ordinamento contabile della Regione Piemonte).
Art. 2.
(Determinazione del saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito del giudizio di parifica della Corte dei Conti sul rendiconto generale per l'anno finanziario 2015)
1.
A seguito del giudizio di parificazione del rendiconto 2015 della Regione da parte della Corte dei Conti-Sezione di Controllo per il Piemonte assunto con delibera n. 92-2016/srcpie/pari del 12 luglio 2016, il disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015, è determinato in euro 1.432.062.198,71, come indicato all'
articolo 5, comma 1, della legge regionale 16 settembre 2016, n. 17
(Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015).
3.
L'avanzo libero di cui al comma 2 è iscritto per un importo di euro 121.090.356,87 sull'esercizio 2016, per un importo di euro 109.899.366,87 sull'esercizio 2017 e per un importo di euro 1.208.099,14 sull'esercizio 2018. La quota libera del risultato di amministrazione è utilizzata per le finalità indicate e con l'ordine di priorità stabilite nel principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del
d.lgs. 118/2011
, come dettagliato nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c).
4.
E' accertato quale avanzo vincolato 2015 da residui passivi cancellati e trasferiti al Commissario straordinario, nonché da oneri già trasferiti al Commissario, ai sensi della
legge 23 dicembre 2014, n. 190
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge di stabilità 2015') l'importo di euro 420.814.844,45, come indicato dall'
articolo 5, comma 3, lettera d), della l.r. 17/2016
.
5.
L'avanzo vincolato di cui al comma 4 è iscritto per un importo di euro 137.199.328,61 sull'esercizio 2016, per un importo di euro 175.397.738,65 sull'esercizio 2017 e per un importo di euro 108.217.777,19 sull'esercizio 2018.
Art. 3.
(Disavanzo complessivo alla chiusura dell'esercizio 2015)
1.
Il recupero dell'importo di euro 7.949.260.021,36, come indicato all'
articolo 5, comma 4, della l.r. 17/2016
, quale somma degli importi che concorrono alla formazione del disavanzo complessivo di amministrazione, è riassorbito in quote costanti negli esercizi successivi secondo quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale 13 settembre 2016, n. 162-29636 (Modifica delle deliberazioni del Consiglio Regionale 118-45411, 119-45412 del 22 dicembre 2015 e n. 121-46075 del 29 dicembre 2015, inerenti i piani di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 ed al maggior disavanzo al 1° gennaio 2015).
Art. 4.
(Accantonamenti a fondi)
1.
a)
fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2015 derivante da riaccertamento straordinario dei residui per un importo pari a euro 678.895.462,11;
b)
fondo crediti di dubbia esigibilità di competenza 2016 per un importo pari a euro 75.307.838,00;
c)
fondo per l'iscrizione di residui perenti regionali al 31 dicembre 2015 per un importo pari a euro 103.560.177,12;
d)
fondo rischi per sentenza Corte d'Appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012 per un importo pari a euro 57.971.163,00;
e)
fondo rischi per sentenza Corte Costituzionale n. 188 del 24 luglio 2015-Trasferimenti alle province per un importo pari a euro 45.482.188,35, al lordo della quota di competenza iscritta nel fondo per l'esercizio delle funzioni conferite, ai sensi della
legge regionale 20 novembre 1998, n. 34
(Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali);
f)
iscrizione di spese già finanziate dallo Stato o dall'Unione europea per un importo pari a euro 28.983.087,62;
g)
fondo rischi per eventuale riassunzione di oneri già trasferiti al Commissario straordinario ai sensi della
legge 190/2014
per un importo pari a euro 54.749.387,77.
2.
a)
fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35
(Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64
, per contratti stipulati dalla Regione Piemonte, come previsto dall'
articolo 1, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge di stabilità 2016') per un importo pari a euro 3.039.313.610,92;
c)
importo vincolato per somme accertate e da iscrivere in spesa in esercizi futuri per un importo pari a euro 18.191.130,08.
3.
E' iscritto sul bilancio di previsione 2016 un fondo vincolato per la copertura delle perdite delle società partecipate, ai sensi dell'
articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge di stabilità 2014'), per un importo pari a euro 13.000.000,00.
Art. 5.
(Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)
1.
I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati di fine esercizio, definiti con la
l.r. 17/2016
.
Art. 6.
(Contributi per la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali)
1.
Al fine di garantire il riconoscimento dell'effettiva gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali, è disposta in via eccezionale la revoca dei provvedimenti di decurtazione o revoca dei contributi in conto anno 2014, concessi quale sostegno a tali gestioni associate in attuazione dell'
articolo 9 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11
(Disposizioni organiche in materia di enti locali) per le sole forme associative che hanno presentato idonea rendicontazione entro e non oltre l'8 luglio 2016, data di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria per l'erogazione dei contributi di incentivazione alla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali in conto anno 2015.
2.
La Giunta regionale è autorizzata a finanziare integralmente le unioni di comuni inserite nella graduatoria di erogazione dei contributi per l'incentivazione alla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali in conto anno 2015.
3.
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nella misura massima di euro 4.050.000,00, si fa fronte con le risorse regionali iscritte sulla missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018.
4.
Le eventuali economie a valere sull'importo di cui al comma 3 sono utilizzate per concorrere al finanziamento dei medesimi contributi in conto anno 2016.
Art. 7.
(Passività pregresse relative agli interventi inerenti la bonifica dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio)
1.
Al fine di dare copertura alle passività pregresse relative alla quota di finanziamento regionale degli interventi previsti dall'Accordo di programma sottoscritto in data 18 dicembre 2007 tra il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, la Regione Piemonte e gli enti locali per la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale ai fini della riqualificazione per lo sviluppo dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio, è iscritta rispettivamente la somma di euro 500.000,00 per l'anno 2016, di euro 1.500.000,00 per l'anno 2017 e di euro 4.928.344,14 per l'anno 2018 nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018.
Art. 8.
(Riconoscimento del debito fuori bilancio)
1.
A seguito delle istruttorie disposte dagli uffici regionali è riconosciuta, ai sensi ed in applicazione dell'
articolo 73, comma 1, lett. e), del d.lgs. 118/2011
, la legittimità del debito fuori bilancio nell'ambito del fondo per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive istituito con
legge regionale 6 marzo 2000, n. 18
(Istituzione del Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive) in attuazione della
legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93
(Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie) e relativo ai finanziamenti erogati a valere su tale fondo dall'Istituto per il credito sportivo nel periodo dal 2000 al 2014.
2.
Il debito fuori bilancio di cui al comma 1 è quantificato in un importo massimo di euro 7.198.596,12, cui si fa fronte con le risorse iscritte per gli anni 2016, 2017 e 2018 in un apposito fondo denominato "Fondo rischi per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive (ll.rr. 93/1995 e 18/2000)", nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018.
3.
Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale.
Art. 9.
(Partecipazione dei comuni all'accertamento di tributi regionali)
1.
I comuni possono partecipare all'accertamento di tributi regionali con le modalità previste dal presente articolo.
2.
La partecipazione si realizza a seguito dell'adesione del comune, singolo o in forma associata, all'apposita convenzione, che disciplina le modalità della collaborazione dell'ente locale all'accertamento dei tributi regionali e al contrasto all'evasione fiscale. La convenzione prevede che la partecipazione dei comuni avvenga tramite la trasmissione delle segnalazioni qualificate di atti, fatti e negozi che manifestano immediatamente, senza la necessità di ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi da parte di soggetti passivi di tributi regionali.
3.
Ai comuni che partecipano all'accertamento fiscale dei tributi regionali è attribuita una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo dalla Regione e dai soggetti incaricati nei limiti delle somme che non sono finalizzate alla copertura delle spese sanitarie.
[2]
4.
Il trattamento e la comunicazione dei dati e delle notizie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono effettuati nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali).
5.
Per ogni esercizio finanziario le entrate e le uscite di cui al comma 3 sono iscritte con legge di bilancio.
6.
La convenzione prevista al comma 2 è stipulata in conformità allo schema tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 10.
(Sistema integrato di contrasto all'evasione fiscale)
1.
La Regione, al fine di favorire il contrasto all'evasione fiscale, rende disponibili i dati contenuti nel sistema informativo tributario regionale ai comuni che hanno aderito alla convenzione, di cui all'articolo 9 comma 2, anche tramite cooperazione applicativa, nel rispetto di quanto stabilito dal
d.lgs. 196/2003
.
Art. 11.
(Finanziamento dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale)
1.
Ai fini della corretta programmazione dei servizi ferroviari, è autorizzata la sottoscrizione da parte dell'Agenzia della mobilità piemontese di un contratto triennale in materia, per il periodo 2017-2019, con una previsione di spesa riferita all'anno 2019 non superiore ad euro 220 milioni.
2.
L'iscrizione dello stanziamento di spesa di cui al comma 1 è prevista nella missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 10.01 (Trasporto ferroviario), capitolo 170534 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.
3.
Alla copertura della spesa si provvede vincolando una quota equivalente delle entrate derivanti dal Fondo nazionale trasporti.
Art. 12.
(Anticipazione di somme alle unioni di comuni montani)
1.
E' autorizzata l'erogazione alle unioni di comuni montani della somma di euro 2 milioni, a valere come anticipazione sulla quota spettante a partire dal 2018 relativamente al Fondo regionale per la montagna di cui alla
legge regionale 14 marzo 2014, n. 3
(Legge sulla montagna) per garantire la realizzazione di piani territoriali integrati o interventi di programmazione europea.
2.
La copertura finanziaria per l'anno 2016 è assicurata dagli stanziamenti della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.07 (Sviluppo sostenibile territorio montano, piccoli comuni), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio regionale 2016.
Art. 13.
(Pagamento di tasse automobilistiche non eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi)
1.
In applicazione dei principi di cui all'
articolo 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212
(Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) ed all'
articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
(Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'
articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
), i contribuenti ai quali sono stati notificati avvisi di accertamento di violazione per l'omesso pagamento di tasse automobilistiche ed in grado di dimostrare di aver pagato presso un intermediario a cui è stata revocata l'autorizzazione a riscuotere, qualora il pagamento stesso non sia stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi, possono presentare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per regolarizzare la propria posizione, nelle forme e modalità appositamente definite, eseguendo il pagamento, entro i trenta giorni successivi dal ricevimento dell'accettazione degli uffici competenti, della sola tassa dovuta, senza l'applicazione delle sanzioni e degli interessi, anche nella forma rateizzata di cui all'
articolo 3 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20
(Legge finanziaria per l'anno 2002).
[3]
1 bis.
I contribuenti che si trovano nella situazione di cui al comma 1 ed ai quali non è ancora stato notificato l'avviso di accertamento possono altresì regolarizzare la propria posizione eseguendo entro il 30 giugno 2017, e senza ulteriori formalità, il pagamento della sola tassa dovuta, senza l'applicazione della sanzione e degli interessi.
[4]
2.
I contribuenti che, trovandosi nella situazione di cui al comma 1, abbiano già regolarmente ottemperato, alla data di entrata in vigore della presente legge, al pagamento delle somme liquidate con l'avviso di accertamento, possono ottenere la restituzione, per rimborso o per compensazione, delle somme pagate a titolo di sanzione ed interessi, presentando idonea e documentata domanda nelle forme e nei termini ordinari di cui all'
articolo 5, comma 1, della l.r. 20/2002
.
(Adozione di misure per il raggiungimento da parte delle aziende sanitarie regionali dell'obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento)
1.
Al fine di adottare misure idonee e congrue necessarie a favorire il raggiungimento da parte delle aziende sanitarie regionali dell'obiettivo del rispetto della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 sui tempi di pagamento, di cui all' articolo 41, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 , nonché per garantire il rispetto degli equilibri del bilancio regionale e i tempi di pagamento dei trasferimenti regionali agli enti di governo di livello inferiore, in particolare per spese in conto capitale, a decorrere dall'esercizio 2025 e fino all'esercizio 2028 è garantito il trasferimento di cassa in favore della gestione sanitaria da prelevare dal conto di tesoreria della gestione ordinaria, per importi, riferiti a ciascun anno, pari a euro 153.000.000,00 nel 2025 e nel 2026, a euro 152.000.000,00 nel 2027 e nel 2028, da destinare alla riduzione dei residui passivi verso le aziende sanitarie regionali al 31 dicembre 2015.
2.
Se l'indicatore trimestrale dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni e forniture delle aziende sanitarie regionali evidenzia una criticità non recuperabile nel corso del successivo trimestre, gli importi di cui al comma 1 sono incrementati, nei limiti di quanto ancora da erogare, nella misura necessaria a garantire il rispetto dell'indicatore annuale dei tempi medi di pagamento.
Art. 15.
(Affidamento del servizio di riscossione dei tributi)
1.
La Giunta regionale è autorizzata a disporre l'affidamento a SORIS S.p.A. del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle entrate regionali e degli altri servizi correlati.
[6]
1 bis.
La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a disporre l'affidamento a Soris S.p.a. di altre attività di gestione e di riscossione, anche volontaria, dei tributi regionali, anche devoluti, ferma restando in ogni caso in capo alla Regione la titolarità delle banche dati e le funzioni di programmazione e controllo analogo.
[7]
Art. 16.
(Programma operativo FEAMP 2014-2020)
1.
Con riferimento al Programma operativo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) della Regione Piemonte, relativo al periodo di programmazione 2014-2020, è adottata la ripartizione indicativa annua delle risorse finanziarie, suddivisa per fonte finanziaria, riportata in allegato alla presente legge (allegato B).
2.
Alla copertura finanziaria della quota di cofinanziamento regionale prevista dalla ripartizione indicativa annua di cui al comma 1, pari a complessivi euro 191.669,00 per il periodo 2016-2020, si provvede tramite l'istituzione di un apposito capitolo nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.02 (Caccia e pesca), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio regionale.
[8]
Art. 17.
(Misure a favore dei distaccamenti dei vigili del fuoco volontari siti nella Regione)
1.
La Regione, in ossequio a quanto previsto dall'
articolo 10 della legge 10 agosto 2000, n. 246
(Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), nonché dell'
articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76
(Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), promuove lo svolgimento di corsi di formazione destinati ai vigili del fuoco volontari del Piemonte, il miglioramento del loro vestiario e della loro strumentazione, nonché la manutenzione delle loro sedi.
2.
Agli oneri di cui al comma 1, stimati in euro 400.000,00 per l'anno 2016, iscritti nell'ambito della missione 11 (Soccorso civile), programma 11.01 (Sistema di protezione civile), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, si fa fronte con le risorse finanziarie stanziate nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.01 (Fondo di riserva), titolo 1 (Spese correnti) del medesimo bilancio.
Art. 18.
(Quota per le spese di funzionamento dei centri per l'impiego)
1.
Nelle more del riconoscimento da parte del Governo della quota di partecipazione agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, ai sensi dell'articolo 3 della Convezione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Piemonte, sottoscritta tra le parti il 10 dicembre 2015, ed al fine di garantire la continuità dei servizi ed i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, la Regione riconosce alla Città metropolitana di Torino ed alle province o all'Agenzia Piemonte Lavoro se vi ha provveduto direttamente, le spese di funzionamento dei centri per l'impiego sino ad un massimo di euro 1.000.000,00.
2.
Il riparto della somma di cui al comma 1, è effettuato fra le province e la Città metropolitana di Torino mediante accordo con gli enti approvato dalla Giunta regionale e a titolo di anticipazione delle somme che verranno integralmente ristorate a seguito del trasferimento statale.
Art. 19.
(Attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti)
1.
A decorrere dall'anno 2017, ai fini dell'attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi posti dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti, in particolare per la prevenzione della produzione dei rifiuti, per l'incentivazione della raccolta differenziata e del riciclaggio, fino all'approvazione della nuova legge in materia di gestione dei rifiuti, il 50 per cento delle risorse di entrata derivanti dal tributo speciale per il deposito in discariche di rifiuti solidi di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, accertate nel titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati), categoria 159 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono destinate ad alimentare, in maniera vincolata, i finanziamenti a soggetti pubblici per la minore produzione di rifiuti e per le altre finalità previste dall' articolo 3, comma 27, della legge 549/1995 mediante uno stanziamento di pari importo iscritto nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.03 (Rifiuti) del medesimo bilancio.
[9]
2.
La Giunta regionale definisce le priorità d'intervento, i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1.
3.
Gli stanziamenti di spesa sono da utilizzarsi nei limiti delle somme effettivamente incassate.
Art. 20.
(Spese di primo intervento per gli eventi alluvionali 2016)
1.
Al fine di fare fronte alle spese derivanti dall'evento alluvionale del novembre 2016 che ha colpito il Piemonte, è iscritto a bilancio uno stanziamento per l'esercizio 2016 pari ad euro 10.000.000,00 nella missione 11 (Soccorso civile), programma 11.02 (Interventi a seguito di calamità naturali).
2.
Alle spese di cui al comma 1 si provvede con le risorse iscritte nel titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 102 (Tributi destinati al finanziamento della sanità), categoria 203 dell'entrata.
4.
Il tributo speciale a favore della Regione per il conferimento in discarica, di cui alla
legge 28 dicembre 1995, n. 549
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ed il contributo previsto a favore delle province e della Città metropolitana di Torino all'
articolo 16 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24
(Norme per la gestione dei rifiuti) non si applicano per il quarto trimestre 2016 e per il primo trimestre 2017 ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 2016.
Art. 21.
(Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2016-2018 ed approvazione ulteriori allegati all'assestamento del bilancio 2016-2018)
1.
Sono approvati i seguenti allegati alla presente legge recanti il dato assestato delle risorse oggetto delle variazioni di bilancio indicate nell'allegato A:
a)
il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);
b)
il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2). c) la nota integrativa all'assestamento del bilancio (allegato 3).
2.
Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono inoltre modificati gli allegati di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f), g), h), i), l), o) e q) della
legge regionale 6 aprile 2016, n. 6
(Bilancio di previsione finanziario 2016-2018).
3.
Ai sensi del comma 2, sono approvati i seguenti allegati alla presente legge:
a)
il quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli e delle spese per titoli (allegato 4);
b)
il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);
c)
l'elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e programmi (allegato 6);
d)
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 7);
e)
l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 8);
f)
il prospetto illustrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 9);
g)
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10).
Art. 22.
(Integrazione dell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine)
1.
L'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine di cui all'allegato 10 della
l.r. 6/2016
è integrato dai seguenti capitoli:
a)
capitolo 109658 "Spese per la realizzazione del nuovo palazzo degli uffici regionali in Torino e per la messa in sicurezza e sistemazione dell'area";
b)
capitolo 122681 "Spese per la realizzazione del nuovo palazzo degli uffici regionali in Torino e per la messa in sicurezza e sistemazione dell'area - Attività specialistiche";
Art. 23.
1.
Per il finanziamento delle funzioni di cui all'
articolo 5, comma 4, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1
(Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), la Regione provvede annualmente con le risorse di parte corrente iscritte nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), capitolo 153157 del bilancio regionale, a partire dall'esercizio finanziario 2016 e con le modalità stabilite con successivo provvedimento della Giunta regionale.
Art. 24.
1.
Al fine di favorire la conclusione del processo di superamento delle comunità montane di cui al
capo IV della l.r. 11/2012
, in deroga a quanto disposto dall'
articolo 6 della l.r. 3/2014
, una somma complessiva pari a euro 700.000,00 a valere sugli stanziamenti disposti sul capitolo 151888 della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.07 (Sviluppo sostenibile territorio montano, piccoli comuni), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio regionale 2016 è destinata per euro 500.000,00 alle comunità montane per le quali, alla data del 30 settembre 2016, il piano di riparto e liquidazione non è ancora stato approvato ai sensi dell'
articolo 15, comma 9 della l.r. 11/2012
e per euro 200.000,00 a quelle per le quali alla stessa data il piano è stato approvato solo parzialmente.
2.
Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le comunità montane per il 30 per cento in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona montana con riferimento ai dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi all'anno 2011 e per il 70 per cento in proporzione diretta alla superficie delle zone montane.
Art. 25.
1.
A decorrere dalla entrata in vigore della
legge regionale 30 giugno 2016, n. 13
(Nuove disposizioni per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale. Abrogazione della
legge regionale 3 settembre 1984, n. 49
'Norme per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionalè) e nelle more dell'approvazione dei nuovi criteri attuativi previsti dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge da parte della Giunta regionale, previa acquisizione del parere vincolante della commissione consiliare competente, per l'erogazione dei contributi a valere sull'abrogata
l.r. 49/1984
, si utilizzano i criteri approvati con deliberazione del Consiglio regionale 12 aprile 1994, n. 756-4269 (
L.r. 49/84
, art. 3, comma 3. Revisione Tabella istituita con deliberazione approvata dal Consiglio regionale n. 779-11851 del 29.11.1984).
2.
Nelle more dell'attivazione dell'avviso pubblico per la costituzione della nuova tabella, approvata con apposito provvedimento della Giunta regionale come previsto dall'
articolo 2, comma 1, della l.r. 13/2016
, i beneficiari dei contributi sono gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni di rilievo regionale facenti parte della tabella approvata dal Consiglio regionale con deliberazione 29 novembre 1984, n. 779-11851 (Istituzione della tabella degli Enti, degli Istituti, delle Fondazioni e delle Associazioni di rilievo regionale e determinazione dei contributi da assegnare a ciascuna Istituzione, ai sensi degli artt. 1 e 2 della
legge regionale 3/9/1984, n. 49
), come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 756-4269 del 1994.
Art. 29.
1.
All'
articolo 28, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli), le parole "
entrambi nella missione 12, programma 12.10
" sono sostituite dalle seguenti: "
entrambi nella missione 12, programma 12.04
".
Art. 30.
1.
All'
articolo 19, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale), le parole "
all'interno della missione 12, programma 12.10
" sono sostituite dalle seguenti: "
all'interno della missione 12, programma 12.04
".
Art. 32.
1.
Il
comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico) è sostituito dal seguente: "
I titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dall'articolo 5 entro i tre anni successivi a tale data ovvero entro i cinque anni successivi a tale data nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014.
".
Art. 33.
2.
Il
comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 16/2016 è sostituito dal seguente: "
Agli oneri derivanti dal contributo di cui al comma 2, stimati in euro 600.000,00 per l'anno 2017, si provvede tramite l'istituzione di apposito capitolo nell'ambito delle previsioni di spesa corrente della missione 01, programma 01.04 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, alla cui copertura si provvede mediante incremento delle previsioni di entrata del titolo 1, tipologia 101 del medesimo bilancio.
".
Art. 34.
(Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
Art. 35.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] La Corte costituzionale con sentenza 87 del 20/03/2024, depositata in data 14/0572024, pubblicata sulla G.U. 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 20 del 15/5/2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della l.r. 6/2023 nella parte in cui, nel sostituire il comma 2 dell’art. 14 della legge Regione Piemonte 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie), ha stabilito che «2. A decorrere dall’esercizio 2023 e fino all’esercizio 2032 è garantito il trasferimento di cassa in favore della gestione sanitaria da prelevare dal conto di tesoreria della gestione ordinaria, per importi, riferiti a ciascun anno, pari a 93.000.000,00 negli esercizi dal 2023 al 2025 e a euro 92.000.000,00 negli esercizi dal 2026 al 2032, da destinare alla riduzione dei residui passivi verso le aziende sanitarie regionali al 31 dicembre 2015.», invece che «2. A decorrere dall’esercizio 2023 e fino all’esercizio 2026 è garantito il trasferimento di cassa in favore della gestione sanitaria da prelevare dal conto di tesoreria della gestione ordinaria, di un importo complessivo pari a 923 milioni di euro, da destinare alla riduzione dei residui passivi verso le aziende sanitarie regionali al 31 dicembre 2015», secondo modalità rimesse a successiva legge regionale.
[2] Nel comma 3 dell'articolo 9, dopo le parole "soggetti incaricati" sono state aggiunte le parole "nei limiti delle somme che non sono finalizzate alla copertura delle spese sanitarie" ad opera del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 7 del 2018.
[3] Nel comma 1 dell'articolo 13 le parole "sessanta" sono state sostituite dalle parole "centoventi" ad opera del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 6 del 2017.
[4] Il comma 1 bis dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 6 del 2017.
[5] L'articolo 14 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 26 del 2024.
[6] Nel comma 1 dell'articolo 15 le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 13 del 2020.
[7] Il comma 1 bis dell'articolo 15 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 13 del 2020.
[8] Nel comma 2 dell'articolo 16 l'importo "193.417,96" è stato sostituito dall' importo "191.669,00" ad opera del comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 18 del 2017.
[9] Il comma 1 dell'articolo 19 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 6 del 2017.
[10] Sul Bollettino Ufficiale n. 52 supplemeto n. 1 è stato pubblicato un avviso di rettifica con riferimento alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie) pubblicata sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 49 del 7 dicembre 2016 dove si segnala che all'articolo 27 (Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20), per mero errore materiale, è stata riportata la data "31 giugno 2017" che è invece da intendersi come "30 giugno 2017".
[11] L'articolo 31 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 del 2016.
[12] L'allegato B è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 9 del 2019.