Disegno di legge regionale n. 294 licenziato il 17 settembre 2018
"Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018"

Sommario:            

Capo I. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE
Sezione I. 
Commercio
Art. 1. 
(Modifiche all' articolo 3 della l.r. 28/1999 )
1. 
Al comma 3 bis dell'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte) il periodo: "
Una quota del 25 per cento del suddetto onere aggiuntivo è versata nell'apposita sezione del tondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b bis
" è sostituito dai seguenti: "
Una quota del 25 per cento del suddetto onere aggiuntivo è versata alla Regione ed è destinata agli interventi a favore del commercio, nell'ambito della missione 14, programma 14.02, titolo 2, della spesa del bilancio regionale. Tale disposizione si applica anche alle quote già introitate dalla Regione a titolo di onere aggiuntivo e non ancora trasferite.
".
Art. 2. 
1. 
Al comma 4 dell'articolo 11 bis della l.r. 28/1999 le parole: "
dei beni architettonici e ambientali
" sono sostituite dalle seguenti: "
del patrimonio culturale e del paesaggio ed ambientali
".
Art. 3. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 11 ter della l.r. 28/1999 , la parola: "
annualmente
" è soppressa.
2. 
Al comma 2 dell'articolo 11 ter della l.r. 28/1999 , le parole: "
ha validità annuale,
" sono soppresse.
3. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 11 ter della 1.r. 28/1999, è inserito il seguente: "
2 bis.
Il tesserino ha validità da un minimo di un anno, fino al raggiungimento della soglia delle diciotto partecipazioni ai mercatini. La presente disposizione si applica con riferimento a tutti i tesserini rilasciati in attuazione del presente Capo.
".
Art. 4. 
(Modifiche all' articolo 24 della l.r. 28/1999 )
1. 
I1 comma 3 bis dell'articolo 24 della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente: "
3. bis.
Le risorse introitate nel bilancio regionale a titolo di oneri aggiuntivi, di cui all'articolo 3, comma 3 bis, specificatamente destinati alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale, sono reinvestite nel titolo 2 della spesa del bilancio regionale nell'ambito della missione 14, programma 02, per le finalità di valorizzazione del tessuto commerciale urbano, di rivitalizzazione delle realtà minori, di qualificazione del territorio di creazione di centri commerciali naturali.
".
Sezione II. 
Energia
Art. 5. 
(Modifiche all' articolo 2 della l.r. 23/2002 )
1. 
Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79), dopo le parole: "
programma di azioni
" sono inserite le seguenti: "
e gli eventuali piani stralcio
".
Art. 6. 
(Modifiche all' articolo 4 della l.r. 23/2002 )
1. 
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 23/2002 è sostituita dalla seguente: "
a)
elaborano, nei casi in cui la popolazione sia superiore ai 50 mila abitanti, nell'ambito dei piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), un piano relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia ai sensi di quanto previsto dall' articolo 5, comma 5, della l. 10/1991 ; i comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti e, facoltativamente, quelli con popolazione inferiore a trentamila abitanti, approvano piani dell'illuminazione che, in relazione alle loro specificità territoriali, sono finalizzati a ridurre l'inquinamento luminoso ottico e a migliorare l'efficienza luminosa degli impianti
"; 2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 23/2002 è sostituita dalla seguente: "
b)
i comuni controllano che, nelle aree ad elevata sensibilità, le nuove installazioni dei privati, comprese quelle a scopo pubblicitario o le modifiche sostanziali di impianti siano conformi alla presente legge.
"
Art. 7. 
(Modifiche all' articolo 6 della l.r. 23/2002 )
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 23/2002 è inserito il seguente: "
2 bis.
Il Piano regionale energetico-ambientale può articolarsi in piani stralcio nei quali sono sviluppati tematismi energetici specifici. I piani stralcio sono approvati dalla Giunta regionale previo parere delle competenti commissioni consiliari.
".
2. 
Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 23/2002 è sostituito dal seguente: "
3.
Gli aggiornamenti al piano regionale energetico-ambientale, al programma di azioni ed agli eventuali piani stralcio sono approvati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento e previa informazione alle competenti commissioni consiliari.
".
Art. 8. 
(Modifiche all' articolo 7 della l.r. 23/2002 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 23/2002 è sostituito dal seguente: "
1.
Ai fini della predisposizione, dell'attuazione e dell'aggiornamento del piano regionale energetico-ambientale, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale, istituisce un tavolo di concertazione denominato Forum regionale per l'energia, al quale partecipano gli enti locali, i rappresentanti delle agenzie per l'ambiente e per l'energia, nazionali e locali, delle categorie produttive, delle forze sociali, delle associazioni ambientaliste, degli atenei e degli enti di ricerca e gli operatori maggiormente rappresentativi del settore.
".
Art. 9. 
(Modifiche all' articolo 76 della l.r. 16/2017 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 76 della l.r. 16/2017 , dopo le parole: "
e della rete elettrica
" sono aggiunte, infine, le seguenti: "
conformemente agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della Città metropolitana di Torino, nonchè ai piani settoriali attuandone le previsioni
".
Sezione III. 
Attività produttive ed estrattive
Art. 10. 
(Modifiche all' articolo 6 della l.r. 34/2004 )
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive) è inserito il seguente: "
2 bis.
Nei casi di particolare urgenza ove la mancata adesione tempestiva al programma pluriennale pregiudichi la concreta attuazione degli interventi previsti, quest'ultimo è sottoposto alla commissione consiliare competente sentite le associazioni imprenditoriali piemontesi maggiormente rappresentative.
".
Art. 11. 
(Modifiche all' articolo 26 della l.r. 23/2016 )
1. 
Il comma 7 dell'articolo 26 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) è sostituito dal seguente: "
7.
Gli introiti di cui al comma 6 sono finalizzati alla realizzazione di opere di recupero, alla riqualificazione ambientale, alle attività di valorizzazione dei siti e alle attività necessarie alla vigilanza, nella misura del 50 per cento per la Regione, la Città Metropolitana di Torino, le province e gli enti di gestione delle aree protette e nella misura del 25 per cento per i comuni.
".
Art. 12. 
(Modifiche all' articolo 42 della l.r. 23/2016 )
1. 
Al termine del comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 23/2016 è aggiunto il seguente periodo: "
L'autorizzazione viene rilasciata anche in deroga al limite di durata di cui all'articolo 19, comma 1 e per una durata coerente con i piani documentati di coltivazione del giacimento e in relazione alle necessità di approvvigionamento della Fabbrica, ed è esentata dalla presentazione di garanzie finanziarie ai sensi dell'articolo 33.
".
Capo II. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA E TURISMO
Sezione I. 
Cultura
Art. 13. 
(Modifiche all'articolo 6 della
1. 
r. 28/1980) 1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 22 aprile 1980, n. 28 (Concessione di contributi annui agli Istituti Storici della Resistenza in Piemonte e all'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in Torino) le parole "
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le opportune variazioni di bilancio
" sono abrogate.
Art. 14. 
(Modifiche all' articolo 2 della l.r. 24/1990 )
1. 
Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 24 (Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso) è inserita la seguente: "
a bis)
le spese tecniche riferite agli interventi di cui alle lettere a), b bis) ed b ter).
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. n. 24/1990 è sostituito dal seguente: "
2.
I contributi di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere richiesti in misura dell' 80 per cento del costo delle opere di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria. I contributi di cui alla lettera a bis) del comma 1 possono essere richiesti nella misura del 50 per cento del costo del progetto. I contributi di cui alla lettera b) del comma 1 possono essere concessi in misura massima dell'80 per cento dell'investimento e delle spese sostenute.
".
3. 
Il comma 3 dell'articolo 2 della 1.r. n. 24/1990 è abrogato.
4. 
Al comma 3 bis dell'articolo 2 della 1.r. n. 24/1990 dopo le parole "
le SMS hanno sede e svolgono le attività sociali, stipulando
" le parole "
apposita convenzione
" sono sostituite dalle parole "
apposito accordo
" e le parole "
entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge
" sono soppresse.
5. 
Il comma 3 ter dell'articolo 2 della l.r. n. 24/1990 è sostituito dal seguente: "
3 ter.
Gli enti locali possono partecipare al finanziamento degli interventi di cu all'articolo 2 della presente legge, concorrendo alla copertura della quota di cofinanziamento a carico della SMS.
".
Art. 15. 
(Modifiche all' articolo 3 della l.r. 24/1990 )
1. 
La lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della 1.r. 24/1990 è sostituita dalla seguente: "
f)
attuazione di studi e ricerche sulle origini storico-sociali delle SMS e sugli aspetti normativi della mutualità, inclusi gli aspetti gestionali delle SMS.
".
2. 
Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 24/1990 sono aggiunte le seguenti: "
h bis)
studio e promozione di attività, di valorizzazione del patrimonio immobiliare delle SMS;
h ter)
promozione di attività che permettono alle SMS di agire in rete.
".
Art. 16. 
(Modifiche all' articolo 4 della l.r. 24/1990 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 24/1990 , dopo le parole: "
mediante deliberazione, inviando
" sono inserite le seguenti: "
, oltre a tutta la documentazione di dettaglio richiesta con specifico provvedimento regionale
".
2. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 24/1990 , le parole: "
dalla Commissione Edilizia del Comune interessato
", sono sostituite dalle seguenti: "
dai competenti uffici comunali
".
Art. 17. 
(Modifiche all' articolo 5 della l.r. 24/1990 )
1. 
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 24/1990 , è sostituita dalla seguente: "
a)
del 50 per cento ad avvio dei lavori o secondo quanto richiesto con specifico provvedimento regionale.
".
2. 
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della 1.r. 24/1990 è sostituita dalla seguente: "
b)
del 50 per cento a presentazione di tutta la documentazione di dettaglio richiesta con specifico provvedimento regionale, del certificato di regolare esecuzione, nonché del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.
".
Art. 18. 
1. 
La lettera c) del comma 4 dell'articolo 4 bis della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico in Piemonte) è sostituita dalla seguente: "
c)
a fabbricati siti nei centri storici, per gli interventi di cui al comma 1, lettera b).
".
Sezione II. 
Turismo
Art. 19. 
(Modifiche all' articolo 7 della l.r. 18/1999 )
1. 
Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica) è aggiunta la seguente: "
b bis)
attivazione di fondi di garanzia e di altri strumenti di ingegneria finanziaria.
".
Art. 20. 
(Modifiche all'articolo 5 bis della
1. 
r. 2/2009) 1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 bis della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zona di montagna) è sostituita dalla seguente: "
c)
nuove edificazioni con finalità necessarie all'esercizio delle attività agricole o delle attività di cui all'articolo 4, comma 1.
".
2. 
La lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 bis della 1.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "
d)
la realizzazione di pubblici esercizi e le attività commerciali necessari connessi alla pratica degli sport montani invernali o estivi.
".
3. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 5 bis della l.r. n.2/2009 è inserito il seguente: "
2 bis.
I cambi di destinazione d'uso non sono ammessi per i fabbricati aventi destinazione agricola e per quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 2.
".
4. 
Al termine del comma 3 dell'articolo 5 bis della l.r. n.2/2009 è inserito il seguente periodo: "
; nel caso in cui l'impianto di risalita interferisce con il centro abitato, le distanze minime da rispettare sono quelle stabilite dal D.M. 377/2012, dal Codice civile e dal PRGC.
".
Art. 21. 
1. 
Dopo il comma 9 dell'articolo 28 bis della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zona di montagna) è inserito il seguente: "
9. bis.
L'autorizzazione all'attività di eliski ha validità pluriennale ed è subordinata al positivo riscontro delle condizioni autorizzative e dei risultati annuali dell'attività di monitoraggio dell'incidenza ecologica e dei fattori di pressione sugli habitat e sulle specie tutelate nei siti della rete Natura 2000 interessati e nelle restanti aree della rete ecologica regionale coinvolte.
".
2. 
La lettera a) del comma 10 dell'articolo 28 bis della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) è sostituita dalla seguente: "
a)
ai servizi di trasporto di suppellettili, materiali e manodopera finalizzati ad attività di lavoro in montagna e di animali da pastorizia.
".
Art. 22. 
(Modifiche all' articolo 35 della l.r. 2/2009 )
1. 
Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 2/2009 le parole: "
dell'articolo 28, comma 8, secondo periodo
" sono sostituite dalle seguenti: "
dell'articolo 28, comma 1, lettera c), secondo periodo
".
2. 
Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 2/2009 , le parole: "
all'articolo 28, commi 2, 3 e 4
" sono sostituite dalle seguenti: "
all'articolo 28, comma 2, lettere b) e c)
".
3. 
Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 2/2009 , le parole: "
all'articolo 28, comma 6
" sono sostituite dalle seguenti. "
all'articolo 28, comma 1, lettera a)
".
4. 
Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 2/2009 , le parole: "
all'articolo 28, comma 9
" sono sostituite dalle seguenti. "
all'articolo 28, comma 3
".
5. 
Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 2/2009 , le parole: "
all'articolo 28, comma 8, primo periodo
" sono sostituite dalle seguenti: "
all'articolo 28, comma 1, lettera c), primo periodo
".
6. 
Dopo il comma 9 quater dell'articolo 35 della 1.r. 2/2009 sono aggiunti i seguenti: "
9 quinquies.
Ferme restando le norme di carattere penale, per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 28 bis, comma 10 si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente in caso di attività condotte in assenza della procedura di valutazione di incidenza di cui all' articolo 43 della l.r. 19/2009 o in difformità del giudizio di valutazione di incidenza. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 bis, comma 10, lettera d bis) e del regolamento provinciale ivi previsto la sanzione amministrativa è pari a euro 15.000,00 a carico del soggetto che gestisce il trasporto aereo, incrementata di euro 2.000,00 per ogni cacciatore eventualmente trasportato ed è sempre disposta la confisca amministrativa del capo abbattuto se le sue dimensioni sono inferiori ai limiti previsti dal regolamento provinciale.
9 sexies.
In caso di recidiva, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 9 quinquies sono raddoppiate. In seguito a due infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 28 bis, comma 10, lettera d bis) e del regolamento provinciale ivi previsto, il soggetto che gestisce l'attività di trasporto aereo del capo abbattuto responsabile delle violazioni è sospeso per due anni dall'esercizio dell'attività di volo in zone di montagna prevista dall'articolo 28 bis.
9 septies.
Per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 9 quinquies, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 9 quinquies e 9 sexies sono irrogate e riscosse dalla provincia competente per territorio. La provincia trasferisce annualmente agli enti regionali di gestione delle aree naturali protette, di cui all' articolo 12 della l.r. 19/2009 , il 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni accertate all'interno delle aree della rete ecologica regionale, di cui all' articolo 2 della l.r. 19/2009 , gestite dai soggetti medesimi.
".
Art. 23. 
(Modifiche all' articolo 3 della l.r. 14/2016 )
1. 
La lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), è sostituita dalla seguente: "
d)
le azioni coordinate ed i principali strumenti comuni, in particolar modo basati sull'utilizzo della rete web, le risorse finanziarie necessarie per il conseguimento degli obiettivi dei programmi annuali e degli obiettivi di risultato, le risorse da destinare all'attività di promozione turistica svolta da DMO Turismo Piemonte e dalle ATL, nonché i criteri di riparto delle stesse.
".
Art. 24. 
(Modifiche all' articolo 6 della l.r. 14/2016 )
1. 
Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 14/2016 è aggiunta la seguente: "
h bis)
predispone e realizza le attività utili allo sviluppo del turismo congressuale in Piemonte.
".
Art. 25. 
(Modifiche all' articolo 15 della l.r. 14/2016 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 14/2016 le parole: "
novanta giorni
" sono sostituite dalle seguenti: "
quindici mesi
".
Art. 26. 
(Modifiche all' articolo 16 della l.r. 14/2016 )
1. 
Al comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 14/2016 dopo le parole: "
sul territorio
" sono aggiunte le seguenti: "
che assumono la denominazione IAT solo attraverso la stipula di apposita convenzione con l'ATL di riferimento
".
Art. 27. 
(Modifiche all' articolo 9 della l.r. 13/2017 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) le parole: "
dieci posti letto
" sono sostituite dalle seguenti: "
trenta posti letto
".
Capo III. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
Art. 28. 
(Modifiche all' articolo 8 della l.r. 1/2000 )
1. 
Al comma 1 ter dell'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ) dopo le parole "
unioni di comuni
" sono aggiunte le parole "
singole o associate
" e alla fine del secondo periodo del medesimo comma 1 ter sono aggiunte le seguenti parole: "
nonché delle unioni montane singole o associate aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti di cui alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna)
".
Art. 29. 
(Modifiche all' articolo 12 della l.r. 1/2000 )
1. 
Dopo il comma 4 bis dell'articolo 12 della l.r. 1/2000 è inserito il seguente: "
4 ter.
I soggetti che, ai sensi dell' articolo 50 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), hanno diritto alla libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale e regionale, per usufruire delle agevolazioni tariffarie devono munirsi di apposita tessera elettronica. La Regione provvede con deliberazione della Giunta regionale a definire le modalità di rilascio delle tessere.
".
Art. 30. 
(Modifiche all' articolo 20 della l.r. 1/2000 )
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 1/2000 è inserito il seguente: "
1 bis.
Si intendono per utenti tutti i soggetti che, a qualunque titolo, utilizzano il sistema di trasporto pubblico locale e regionale per compiere uno spostamento.
".
2. 
Dopo il comma 10 dell'articolo 20 della l.r. 1/2000 è inserito il seguente: "
10 bis.
A decorrere dal mese di giugno 2019 le sanzioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai soggetti che, ai sensi dell' articolo 50 della l.r. 9/2007 , hanno diritto alla libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale e regionale.
".
Capo IV. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E DEMANIO IDRICO
Art. 31. 
(Modifiche all' articolo 2 della l.r. 45/1989 )
1. 
I numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 ) sono abrogati.
3. 
I commi 1, 2, 3 e 4 dell' articolo 6 della l.r. 45/1989 sono abrogati.
Art. 32. 
(Modifiche all' articolo 11 della l.r. 45/1989 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 45/1989 , dopo le parole: "
di pubblico servizio
" sono inserite le seguenti: "
, nonché le opere ed i lavori pubblici di cui all' articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale)
".
Art. 33. 
(Modifiche all' articolo 13 della l.r. 45/1989 )
1. 
Il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 45/1989 è sostituito dal seguente: "
4.
Ai sensi della legge 1° luglio 2011, n. 9 (Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie), i proventi derivanti dalle sanzioni sono introitati nel bilancio degli enti a cui spetta la funzione autorizzatoria.
".
Art. 34. 
(Modifiche all' articolo 1 della l.r. 12/2004 )
1. 
La tabella di cui all'allegato A previsto dall' articolo 1, comma 2, lettera c) della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2004), è sostituita dalla tabella di cui all'allegato A alla presente legge, comprensiva degli aggiornamenti per il triennio 2016-2018. Le modifiche alla tabella e gli aggiornamenti per i trienni successivi rimangono disciplinati dall' articolo 1, comma 2, lettera c) della l.r. 12/2004 .
Art. 35. 
(Disposizioni abrogative in materia di vincoli idrogeologici)
1. 
Il comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) è abrogato.
Capo V. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE, GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO
Sezione I. 
Ambiente
Art. 36. 
(Modifiche all' articolo 11 della l.r. 32/1982 )
1. 
Al primo periodo del comma 5 bis dell'articolo 11 dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) dopo la parola: "
ciascuna,
" sono inserite le seguenti "
indicando i tracciati in cartografia anche al fine di darne comunicazione agli organi di vigilanza e
".
Art. 37. 
(Modifiche all' articolo 16 della l.r. 20/2002 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002) le parole: "
quarantacinque giorni dalla data dell'apposita
" sono sostituite dalle seguenti: "
la data di scadenza indicata nell'apposita
".
2. 
Al comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 20/2002 le parole: "
il termine per il relativo versamento decorre dalla data della
" sono sostituite dalle seguenti: "
il loro versamento è effettuato entro la data di scadenza indicata nell'apposita
".
Art. 38. 
(Modifiche all' articolo 18 della l.r. 20/2002 )
1. 
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 20/2002 le parole: "
quarantacinque giorni dalla data dell'apposita
" sono sostituite dalle seguenti: "
la data di scadenza indicata nell'apposita
".
Art. 39. 
(Modifiche all' articolo 2 della l.r. 19/2009 )
1. 
Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), è aggiunta la seguente: "
c bis)
altre aree ed elementi territoriali importanti per la biodiversità.
".
Art. 40. 
(Sostituzione dell' articolo 3 della l.r. 19/2009 )
1. 
L' articolo 3 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 3.
(Carta della Natura regionale)
1.
La carta della natura regionale, in coerenza con la pianificazione territoriale e paesaggistica regionale, individua la rete ecologica di cui all'articolo 2 sulla base dello stato dell'ambiente naturale del Piemonte, evidenziando i valori naturali e le necessarie connessioni ecologiche, comprese le relative norme di conservazione e salvaguardia.
2.
La Giunta regionale, sentite le province e la Città metropolitana, predispone e adotta la carta della natura regionale, comprensiva delle eventuali misure di salvaguardia ai sensi dell' articolo 58 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e informa la competente commissione consiliare. Contestualmente viene data notizia dell'adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque può prendere visione degli elaborati al fine di far pervenire, nei successivi sessanta giorni, osservazioni nel pubblico interesse.
3.
Decorsi i termini di cui al comma 2, entro i successivi novanta giorni, la Giunta regionale, esaminate le osservazioni pervenute procede alla predisposizione e all'adozione degli elaborati definitivi che sono trasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione.
4.
La carta della natura regionale è pubblicata, in seguito all'approvazione, per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e in formato integrale sul sito informatico regionale e assume efficacia con la pubblicazione.
5.
Le province, la Città metropolitana e i comuni adeguano, per il territorio di loro competenza, i propri strumenti di pianificazione territoriale, settoriale e urbanistica alla carta della natura, nel rispetto delle procedure di formazione e di approvazione degli strumenti medesimi.
6.
Ai fini dell'approvazione della carta della natura regionale, come disciplinata dai commi 2, 3 e 4, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce gli elaborati e la disciplina attuativa della stessa in coerenza con quanto previsto all' articolo 8, comma 4 della l.r. 56/1977 . La carta della natura può essere adottata e approvata anche per stralci territoriali corrispondenti ad ambiti sovra comunali o ai confini provinciali o della Città metropolitana.
7.
Dalla data di adozione della carta di cui al comma 1, si applicano le misure di salvaguardia di cui all' articolo 58 della l.r. 56/1977 esclusivamente alle norme specificatamente individuate nell'atto di adozione, a pena di inefficacia delle misure stesse.
8.
Le aree individuate nella carta della natura regionale come facenti parte della rete ecologica regionale sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli da II a VI.
".
Art. 41. 
(Modifiche all' articolo 13 della l.r. 19/2009 )
1. 
Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 19/2009 è inserita la seguente: "
b bis) il revisore dei conti.
".
Art. 42. 
(Modifiche all' articolo 15 della l.r. 19/2009 )
1. 
La lettera j) del comma 6 dell'articolo 15 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente: "
j)
assegna gli obiettivi ai dirigenti dell'ente e ne valuta i risultati su proposta del presidente.
".
2. 
Dopo la lettera o) del comma 6 dell'articolo 15 della l.r. 19/2009 è inserita la seguente: "
o bis) nomina il revisore dei conti dell'ente.
".
Art. 43. 
(Inserimento dell'articolo 17 bis nella l.r. 19/2009 )
1. 
Dopo l' articolo 17 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente: "
Art. 17 bis.
(Il revisore dei conti)
1.
Il revisore dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente di gestione delle aree protette secondo le norme di contabilità. In particolare il revisore dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente.
2.
Il revisore dei conti dura in carica tre anni, è nominato dal Consiglio dell'ente ed è scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE ).
3.
Al revisore dei conti spetta un'indennità annua stabilita con deliberazione della Giunta regionale. L'indennità varia da un minimo di un dodicesimo ad un massimo di un ottavo dell'indennità di carica annuale lorda spettante ai consiglieri regionali da calcolarsi sulla base del totale generale della spesa dell'ente di gestione così come riportata nel conto consuntivo relativo all'esercizio precedente a quello di affidamento dell'incarico.
".
Art. 44. 
(Modifiche all' articolo 20 della l.r. 19/2009 )
1. 
Al comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 19/2009 le parole: "
responsabile di struttura o
" sono soppresse.
2. 
La lettera g) del comma 8 dell'articolo 20 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente: "
g)
esercita i poteri disciplinari previsti dalla normativa e dai contratti collettivi vigenti in materia.
".
Art. 45. 
(Modifiche all' articolo 21 della l.r. 19/2009 )
1. 
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente: "
b) all'Arma dei Carabinieri.
".
Art. 46. 
(Modifiche all' articolo 26 della l.r. 19/2009 )
1. 
Dopo il primo periodo del comma 12 dell'articolo 26 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente: "
Nell'ambito delle aree contigue dotate di piano d'area, la comunicazione di cui al comma 11 è trasmessa al soggetto gestore dell'area naturale protetta di riferimento, precisato con provvedimento della Giunta regionale, che formula l'eventuale parere previsto al medesimo comma.
".
Art. 47. 
(Modifiche all' articolo 27 della l.r. 19/2009 )
1. 
La rubrica dell' articolo 27 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente: "
Piani naturalistici delle aree naturali protette e piani di gestione delle riserve speciali
".
Art. 48. 
(Sostituzione dell' articolo 29 della l.r. 19/2009 )
1. 
L' articolo 29 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 29.
(Attività di indirizzo, coordinamento e supporto)
1.
La Regione definisce gli obiettivi e le linee strategiche prioritarie per il sistema regionale delle aree naturali protette con provvedimenti di indirizzo coerenti con le linee guida dell'Unione europea e nazionali.
2.
La Regione coordina le iniziative dei soggetti gestori e fornisce il supporto tecnico e amministrativo necessario a garantire l'unitarietà della politica di settore, dell'immagine e della comunicazione istituzionale. Ai fini del confronto sulle esigenze del sistema regionale delle aree naturali protette la Giunta regionale riunisce i Presidenti degli Enti di gestione regionali.
3.
Al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, la Regione valuta, anche attraverso l'analisi degli atti di cui ai commi 5, 6 e 7, l'attività ed i risultati degli enti di gestione in relazione agli specifici indirizzi ed obiettivi assegnati ed alla coerenza con i programmi regionali.
4.
Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo la Regione in particolare svolge le seguenti attività:
a)
interviene con eventuali verifiche amministrative;
b)
nel rispetto del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) istituisce la commissione di valutazione per i dirigenti degli enti di gestione delle aree naturali protette di cui al comma 10, con il compito di definire criteri omogenei da adottare per il sistema valutativo dei dirigenti degli enti ed esprimere pareri sui risultati e sulla correttezza delle procedure di valutazione;
c)
realizza e gestisce un sistema informativo centrale articolato su banche dati tematiche funzionali all'attività di coordinamento del sistema ed alla rappresentazione all'utenza;
d)
promuove la conoscenza e la diffusione a fini didattici, scientifici e culturali del patrimonio tutelato attraverso:
1)
l'informazione e la comunicazione istituzionale sulle aree naturali protette e la biodiversità, anche mediante la piattaforma editoriale
"Piemonte Parchi"
;

2) la documentazione di sistema dei materiali bibliografici prodotti dai soggetti gestori;

3) la raccolta, la classificazione e la gestione di testi, strumenti di pianificazione e documenti in materia di aree naturali protette e tematiche connesse mediante l'istituzione di apposita biblioteca specialistica;

4) la predisposizione di collane di pubblicazioni scientifiche, didattiche e informative;

5) la promozione di forme di attività didattiche, scientifiche e culturali delle aree naturali protette;

6) la definizione di strumenti per l'identificazione e la valorizzazione delle produzioni agro-alimentari delle aree naturali protette.

5. Per l'esercizio delle attività di programmazione e coordinamento del sistema regionale delle aree naturali protette, gli enti di gestione trasmettono alla Regione gli atti di seguito indicati entro trenta giorni dall'adozione, salvo quanto diversamente disposto alla lettera c):

a) gli atti di programmazione economico-sociale;

b) il programma operativo recante gli obiettivi, le strategie di azione, gli interventi, le risorse finanziarie;

c) la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente con riferimenti agli impatti ambientali e socio-economici, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo;

d) le convenzioni quadro e gli atti di straordinaria amministrazione.

6. Gli enti di gestione trasmettono alla Regione i seguenti atti:

a) i bilanci di previsione, le variazioni e l'assestamento di bilancio;

b) il conto consuntivo da approvarsi entro il 30 aprile di ogni anno.

7. La Regione può chiedere la trasmissione di ulteriori atti necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali di cui al presente articolo. A tal fine gli enti di gestione trasmettono alla Regione l'elenco mensile delle determinazioni dirigenziali.

8. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Regione formula direttive e rilievi a cui gli enti gestori si conformano tempestivamente.

9. La mancata osservanza dei provvedimenti di indirizzo e delle direttive emanate e il mancato recepimento dei rilievi formulati in ordine ai provvedimenti adottati dagli enti di gestione possono essere valutati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 30.

10. La commissione di valutazione è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è composta da esperti in materia di organizzazione e gestione del personale degli enti del comparto Regione - Autonomie locali. Svolge il ruolo di segretario della commissione di valutazione un funzionario della direzione regionale competente.

11. I componenti della commissione di valutazione non possono ricoprire incarichi presso gli enti di gestione per le materie oggetto di controllo.

12. La Regione si avvale degli enti di gestione e del loro personale per lo svolgimento di attività connesse alle esigenze del sistema regionale delle aree naturali protette.

13. In caso di assenza o impedimento del direttore dell'ente di gestione o di cessazione dal suo incarico, nelle more del completamento delle procedure di nomina del nuovo direttore, le relative funzioni sono svolte da un altro dirigente del sistema regionale delle aree naturali protette individuato con deliberazione della Giunta regionale.

14. Il Museo paleontologico territoriale dell'Astigiano opera in raccordo con il Museo regionale di Scienze naturali della Regione Piemonte in applicazione di un'apposita convenzione tra i rispettivi soggetti gestori finalizzata all'integrazione delle attività e degli addetti, nonché al sostegno e alla conservazione della struttura museale artigiana e dei geositi su cui la stessa opera.
".
Art. 49. 
(Modifiche all' articolo 39 della l.r. 19/2009 )
1. 
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente: "
c)
le zone di protezione speciale, di cui all' articolo 4, comma 1, della direttiva 2009/147/CE , individuate con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
".
2. 
Il comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
3.
I siti di importanza comunitaria di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche) sono individuati con deliberazione della Giunta regionale e sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della presentazione e della formulazione alla Commissione europea dell'elenco dei siti di importanza comunitaria proposti.
".
Art. 50. 
(Modifiche all' articolo 49 della l.r. 19/2009 )
1. 
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente: "
a) all'Arma dei Carabinieri.
".
2. 
La lettera e) del comma 1 adell' articolo 49 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente: "
e)
alle guardie ecologiche volontarie di cui all' articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), previa convenzione con gli enti di gestione interessati laddove la vigilanza abbia luogo nei siti della Rete Natura 2000 coincidenti in tutto o in parte con aree naturali protette regionali.
".
Art. 51. 
(Modifiche all' articolo 50 della l.r. 19/2009 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
1.
In conformità ai principi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, gli interventi, le opere e le attività eseguiti in assenza della procedura di valutazione di incidenza, in difformità dal giudizio di valutazione di incidenza o in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione contenuti nelle schede descrittive delle aree della Rete Natura 2000 e dei siti di importanza comunitaria proposti, comportano, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 55, comma 1, lettera t), l'obbligo del ripristino, a cura e spese del responsabile, da eseguirsi in conformità alle disposizioni contenute in apposito provvedimento adottato dalle province territorialmente competenti.
".
2. 
Al comma 3 dell'articolo 50 della l.r. 19/2009 dopo le parole: "
dei lavori
" sono inserite le seguenti: "
e delle attività
".
Art. 52. 
(Sostituzione dell' articolo 55 della l.r. 19/2009 )
1. 
L' articolo 55 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 55.
(Sanzioni)
1.
Ferme restando le norme di carattere penale, per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a)
le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere c) ed e) comportano la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di 120,00 euro ad un massimo di 360,00 euro per ogni metro cubo di materiale rimosso;
b)
la violazione al divieto di cui all'articolo 8, comma 3, lettera d) comporta la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 3000,00 euro per ogni metro cubo di materiale depositato;
c)
le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera h) comportano la sanzione amministrativa di 10.000,00 euro aumentata di 500,00 euro per ogni metro quadro, o frazione di esso, di superficie dell'ecosistema danneggiato;
d)
le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere f) comportano la sanzione amministrativa di 5.000,00 euro aumentata di 300,00 euro per ogni metro lineare di nuova strada realizzata o di ampliamento di quelle esistenti;
e)
fermo restando le disposizioni di cui all' articolo 28 bis della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) e le relative sanzioni di cui ai commi 9 bis, 9 ter e 9 quater dell' articolo 35 della medesima l.r. 2/2009 , le violazioni al divieto, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera o) commesse nelle aree naturali protette poste ad altitudine inferiore agli ottocento metri sul livello del mare, comportano la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 9.000,00 euro;
f)
la violazione al divieto di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b) comporta la sanzione amministrativa da 2.000,00 euro a 10.000,00 euro. La violazione al divieto comporta il sequestro amministrativo dell'arma, dell'esplosivo e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura introdotti;
g)
la violazione ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera g) comporta la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 1.000,00 euro;
h)
le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera i) limitatamente alla cattura, uccisione e danneggiamento delle specie animali, e lettera k) comportano la sanzione amministrativa di 200,00 euro aumentata di 100,00 euro per ogni esemplare catturato, ucciso, danneggiato o introdotto;
i)
le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera i) limitatamente al disturbo delle specie animali, comportano la sanzione amministrativa di 100,00 euro;
j)
ferme restando le sanzioni previste all' articolo 38, comma 1, lettera f) della l.r. 32/1982 , per le specie vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco allegato alla medesima legge, le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera j) comportano la sanzione amministrativa di 30,00 euro aumentata di 3,00 euro per ogni esemplare raccolto o danneggiato;
k)
le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere l) e m), comportano la sanzione amministrativa da 200,00 euro a 2.000,00 euro;
l)
le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n) compiute con veicoli comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 900,00. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n) compiute con motoslitte comportano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera f bis) e comma 2, lettere c), d), e) ed f) della l.r. 2/2009 ;
m)
chiunque impedisce la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 33 è soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro. Se l'impedimento arreca, direttamente o indirettamente, danni alle colture agrarie o all'ambiente naturale, il soggetto che ha impedito la realizzazione degli interventi è tenuto altresì al risarcimento dei danni;
n)
chiunque effettua l'abbattimento di piante di alto fusto di cui all'articolo 43, comma 2 bis senza effettuare la comunicazione o in violazione delle prescrizioni impartite dal soggetto gestore del sito della rete Natura 2000 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 400,00 euro;
o)
per le violazioni delle norme in materia di caccia e pesca, così come per le violazioni relative ad interventi di alterazione o distruzione degli ambienti naturali dovuti a comportamenti normati da leggi dello Stato o della Regione, si applicano le sanzioni previste dalle leggi di settore;
p)
ferme restando le sanzioni di cui al presente articolo e quelle previste all' articolo 38 della l.r. 32/1982 , per le violazioni ai limiti ed ai divieti contenuti nei regolamenti delle aree protette e nei piani naturalistici e nei piani di gestione delle riserve speciali di cui all'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 1.000,00 euro;
q)
fino all'approvazione dei regolamenti delle aree protette, per le fattispecie non sanzionate dal presente articolo o dall' articolo 38 della l.r. 32/1982 continuano ad applicarsi le norme sanzionatorie previste dalle leggi regionali che disciplinano l'utilizzo e la fruizione delle aree naturali protette;
r)
le violazioni alle misure di conservazione di cui all'articolo 40 e ai piani di gestione di cui all'articolo 42 che integrano le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8 comportano le sanzioni amministrative previste dalle lettere da a) a p) del presente articolo. Le ulteriori violazioni alle misure di conservazione di cui all'articolo 40 e ai piani di gestione di cui all'articolo 42 comportano la sanzione amministrativa da 500,00 euro a 5.000,00 euro;
s)
le violazioni alle misure di conservazione di cui all'articolo 40 e ai piani di gestione di cui all'articolo 42 che integrano le violazioni ai divieti di cui all' articolo 11 della l.r. 32/1982 comportano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 38 della medesima legge;
t)
le violazioni richiamate all'articolo 50, comma 1, comportano la sanzione amministrativa da 10.000,00 euro a 24.000,00 euro;
u)
ogni violazione che comporta modificazioni dello stato dei luoghi nelle aree protette di cui al titolo II prevede, oltre alla sanzione amministrativa di cui alle lettere da a) a l), l'obbligo del ripristino dei luoghi secondo le disposizioni contenute in apposito provvedimento adottato dal soggetto gestore.
2.
Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3.
La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Sulla base di tali criteri, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, sono fissati i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a detto limite.
4.
Le sanzioni di cui al presente articolo, ivi comprese quelle irrogate ai sensi della l.r. 32/1982 , sono irrogate dalla Regione e introitate dalla Regione stessa o dagli enti di gestione in relazione ai territori gestiti. Nel caso di violazioni accertate su aree a gestione provinciale o locale le sanzioni sono irrogate ed introitate dalla Città metropolitana, dalle province o dai comuni a cui compete la gestione.
".
Art. 53. 
(Modifiche all' articolo 14 della l.r. 18/2016 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)), le parole: "
non sono immediatamente rinominabili
" sono sostituite dalle seguenti: "
possono essere rinominati una sola volta
".
Art. 54. 
(Disposizioni abrogative in materia di ambiente)
1. 
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) è abrogata.
Sezione II. 
Politiche forestali
Art. 55. 
(Modifiche all' articolo 3 della l.r. 4/2009 )
1. 
Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) dopo le parole: "
di cui all'articolo 4,
" sono inserite le seguenti: "
i noccioleti e
" e dopo le parole: "
i castagneti da frutto in attualità di coltura
" sono inserite le seguenti: "
o oggetto di ripristino colturale autorizzato secondo modalità definite dalla Giunta regionale
".
Art. 56. 
(Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 4/2009 )
1. 
Dopo l' articolo 3 della l.r. 4/2009 è inserito il seguente: "
Art. 3 bis
(Alberi monumentali)
1.
Per alberi monumentali si intendono gli alberi di alto fusto, i filari e le alberate come definiti dall' articolo 7, comma 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) e dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento).
2.
La Regione cura la gestione e il periodico aggiornamento dell'elenco regionale degli alberi monumentali di cui all' articolo 7, comma 2 della l. 10/2013 ed all'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014 e definisce con proprio provvedimento criteri e modalità per le attività di censimento degli alberi monumentali, in coerenza con la normativa nazionale di riferimento.
3.
E' vietato l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali censiti ai sensi dell'articolo 7 della 1. 10/2013, fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili secondo le modalità di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014.
".
Art. 57. 
(Modifiche all' articolo 19 della l.r. 4/2009 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 4/2009 è sostituito dal seguente: "
1.
Costituisce trasformazione del bosco, come definito agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all' articolo 7, comma 1 del d.lgs. 34/2018 .
".
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della 1.r. n. 4/2009 è inserito il seguente: "
2 bis.
I boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche, individuati e riconosciuti dalla Regione, non possono essere trasformati e non può essere mutata la destinazione d'uso del suolo, fatti salvi i casi legati a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico nonché le disposizioni della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento.
".
4. 
Dopo la lettera n) del comma 1 dell' articolo 36 della l.r. 4/2009 è aggiunta la seguente: "
n bis)
da euro 5.000,00 a euro 100.000,00, per l'abbattimento o il danneggiamento degli alberi monumentali di cui all'articolo 3 bis.
".
Art. 58. 
(Modifiche all' articolo 46 della l.r. 4/2009 )
1. 
Dopo il comma 2 ter dell'articolo 46 della l.r. 4/2009 è inserito il seguente: "
2 quater.
Agli oneri di cui all'articolo 3 bis, comma 2, si fa fronte per il triennio 2018- 2020 con le risorse iscritte alla Missione 09, programma 09.05 del bilancio regionale.
".
Sezione III. 
Governo del territorio e paesaggio
Art. 59. 
1. 
Al termine del comma 7 dell'articolo 8 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) è aggiunto il seguente periodo: "
Per le varianti di cui al comma 6, lettera b), il regolamento definisce altresì la documentazione minima da predispone per l'attuazione del PPR, precisando che, nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, gli elaborati di cui all'articolo 14 che non vengono modificati sono confermati.
".
Art. 60. 
(Modifiche all' articolo 15 della l.r. 56/1977 )
1. 
Il comma 17 dell'articolo 15 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "
17.
La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, di cui al comma 16, è subordinata, a pena d'inefficacia, alla trasmissione alla Regione dello strumento urbanistico approvato per il monitoraggio e per l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione di area vasta.
".
2. 
Dopo il comma 17 dell'articolo 15 della l.r. 56/1977 sono inseriti i seguenti: "
17 bis.
Quanto previsto al comma 17 si applica anche alle varianti allo strumento urbanistico approvate a sensi degli articoli 16 bis, 17 e 17 bis.
17 ter.
Lo strumento urbanistico è altresì trasmesso con le stesse modalità alla provincia e alla Città metropolitana.
".
Art. 61. 
(Modifiche all' articolo 58 della l.r. 56/1977 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 58 della l.r. 56/1977 le parole: "
fino alla loro approvazione
" sono sostituite dalle seguenti: "
fino alla pubblicazione dell'atto di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 58 della l.r. 56/1977 le parole: "
fino all'emanazione del relativo atto di approvazione
" sono sostituite dalle seguenti: "
fino alla pubblicazione del relativo atto di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
".
3. 
Al comma 8 dell'articolo 58 della l.r. 56/1977 le parole: "
fino alla data di approvazione
" sono sostituite dalle seguenti: "
fino alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
".
Art. 62. 
(Modifiche all' articolo 1 della l.r. 24/1996 )
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 (Sostegno finanziario ai Comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica) è inserito il seguente: "
1 bis.
I comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti sono finanziati per le finalità previste dal comma 1 se lo consentono le risorse finanziarie stanziate dalla Regione nell'esercizio finanziario di riferimento e soltanto dopo aver concluso i programmi di finanziamento a favore dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.
".
Art. 63. 
(Modifiche all' articolo 3 della l.r. 24/1996 )
1. 
Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 24/1996 è sostituito dal seguente: "
2.
Le domande di contributo sono inoltrate alla direzione regionale competente entro la data del 30 aprile di ogni anno.
".
Art. 64. 
(Modifiche all' articolo 2 della l.r. 14/2008 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio), le parole: "
31 marzo
" sono sostituite dalle seguenti: "
30 giugno
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 14/2008 le parole: "
31 gennaio
" sono sostituite dalle seguenti: "
30 aprile
".
Art. 65. 
(Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 32/2008 )
1. 
Dopo l'articolo 2 della legge regionale l° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
") è inserito il seguente: "
Art. 2 bis.
(Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio)
1.
In attuazione dell' articolo 133 del d. lgs. 42/2004 , al fine di disporre di un adeguato supporto tecnico per la definizione delle politiche di tutela del paesaggio, presso la competente struttura della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio.
2.
L'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio predispone studi, raccoglie dati e formula proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio in collaborazione e coordinamento con l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, con le amministrazioni e gli organi tecnici statali, competenti in materia di paesaggio, nonché con le province e i comuni, al fine dell'indirizzo e del coordinamento metodologico e tecnico delle attività di tutela e pianificazione paesaggistica.
3.
La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, garantendo la presenza di personalità di elevata e comprovata competenza scientifica e professionale nel campo, individuate tra soggetti facenti parte delle amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio e delle Università, previa intesa, nonché delle rappresentanze delle professioni e delle associazioni locali.
4.
Ai componenti del tavolo tecnico non compete alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
".
Art. 66. 
(Disposizioni abrogative in materia di governo del territorio e paesaggio)
1. 
La legge regionale 3 aprile 1995, n. 50 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte) è abrogata.
2. 
Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 (Sostegno finanziario ai Comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica) è abrogato.
Capo VI. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 67. 
(Sostituzione dell' articolo 18 della l.r. 23/2008 )
1. 
L' articolo 18 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) è sostituito dal seguente: "
Art. 18.
(Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi)
1.
La dirigenza regionale è ordinata in un'unica qualifica, articolata per funzioni come di seguito indicato:
a)
posizioni dirigenziali preposte alle strutture organizzative denominate direzioni regionali;
b)
segretario generale della Giunta regionale;
c)
segretario generale del Consiglio regionale;
d)
capo di gabinetto della Giunta regionale;
e)
posizioni dirigenziali preposte alle strutture organizzative denominate settori ovvero alle strutture temporanee e di progetto, nonché quelle corrispondenti a funzioni sia tecnico-professionali, per l'assolvimento di prestazioni disciplinate dagli specifici ordinamenti professionali di riferimento, sia tecnico-specialistiche ovvero ispettive, di consulenza, di studio e ricerca, inserite in posizione di staff;
f)
vicedirettori.
2.
Ai dirigenti preposti alle strutture di direzione spetta il raccordo con gli organi di direzione politico-amministrativa nonché la proposta e l'attuazione del programma collegato agli obiettivi definiti dagli organi medesimi, ripartendone le risorse umane, finanziarie e strumentali. I dirigenti preposti alle strutture di direzione di cui al comma 1, lettere a), b) e d), limitatamente alla durata dell'incarico, esercitano sugli altri dirigenti della loro struttura compiti di direzione, coordinamento, indirizzo, impulso, valutazione e verifica anche sulla base delle proposte e degli elementi di conoscenza forniti dai dirigenti ai quali sono sovraordinati; provvedono, inoltre, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia di ordinamento contabile della Regione, ad esercitare i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti di cui al comma 1, lettera e).
3.
Il contenuto degli incarichi attribuiti ai dirigenti individua in modo differenziato compiti e responsabilità, secondo quanto specificato negli atti amministrativi generali di organizzazione, in relazione alle diverse caratteristiche delle strutture organizzative assegnate o delle posizioni di staff attribuite.
".
Art. 68. 
(Modifiche all' articolo 19 della l.r. 23/2008 )
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 23/2008 è inserito il seguente: "
1 bis.
Gli incarichi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere c) ed f) sono aggiuntivi rispetto a quelli disciplinati rispettivamente alle lettere a) ed e) del medesimo articolo e comportano una maggiorazione dell'indennità di posizione definita ai sensi del comma 1.
".
Art. 69. 
(Modifiche all' articolo 22 della l.r. 23/2008 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente: "
1.
Gli incarichi dirigenziali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15, sono attribuiti a dirigenti regionali dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale per le strutture di rispettiva competenza, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti nei provvedimenti di organizzazione.
".
2. 
Il comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente: "
5.
In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, i provvedimenti organizzativi definiscono i criteri e le modalità procedurali con i quali gli incarichi dirigenziali sono conferiti ed i termini della loro durata non superiore a cinque anni, fermo restando quanto indicato nei contratti collettivi di lavoro.
".
Art. 70. 
(Modifiche all' articolo 24 della l.r. 23/2008 )
2. 
Il comma 7 dell'articolo 24 della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente: "
7.
I provvedimenti di organizzazione disciplinano le modalità per l'individuazione dei soggetti a cui conferire l'incarico.
".
Art. 71. 
(Inserimento dell'articolo 24 bis nella l.r. 23/2008 )
1. 
Dopo l' articolo 24 della l.r. 23/2008 è inserito il seguente: "
Art. 24 bis.
(Regolamentazione del rapporto di lavoro)
1.
Gli incarichi regionali conferiti a dirigenti regionali ai sensi dell'articolo 22 e gli incarichi di cui all'articolo 24, commi 1, 3 e 3 bis sono regolati dalle disposizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, area separata dirigenza, del comparto.
".
Art. 72. 
(Modifiche all' articolo 25 della l.r. 23/2008 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 23/2008 le parole: "
e dei contratti di diritto privato
" sono soppresse.
Art. 73. 
(Modifiche all' articolo 33 della l.r. 23/2008 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente: "
1.
Nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche l'assegnazione del personale alle direzioni a seguito di riorganizzazione anche parziale delle strutture è effettuata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale, tenuto conto degli obiettivi affidati ai direttori.
".
Art. 74. 
(Disposizioni transitorie in merito alla l.r. 23/2008 )
1. 
In fase di prima applicazione degli articoli 18, 19, 22, 24, 24 bis, 25 e 33 della l.r. 23/2008 , come modificati o inseriti dalla presente legge, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per le strutture di rispettiva competenza, fatta salva la possibilità di revoca dell'incarico ai sensi dell' articolo 25 della l.r. 23/2008 , conferiscono gli incarichi di cui agli articoli 22 e 24 della l.r. 23/2008 ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ne sono già titolari e li attribuiscono fino alla data di scadenza individuata nei contratti di diritto privato già stipulati, assicurando lo stesso valore economico complessivo.
Art. 75. 
(Disposizioni abrogative in materia di personale)
1. 
L' articolo 23 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) è abrogato.
Capo VII. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE
Art. 76. 
(Modifiche all' articolo 3 della l.r. 3/2010 )
1. 
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) è sostituita dalla seguente: "
a)
essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea o cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolare di protezione internazionale di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).
".
2. 
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 3/2010 è sostituita dalla seguente: "
b)
avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale.
".
3. 
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 3/2010 è sostituita dalla seguente: "
c)
i componenti il nucleo non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell'esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale.
".
4. 
La lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 3/2010 è sostituita dalla seguente: "
i)
essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell' articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ) e di un patrimonio mobiliare non superiore ai limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2.
".
5. 
Il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 3/2010 è sostituito dal seguente: "
5.
Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, gli enti gestori procedono al censimento socioeconomico dei nuclei assegnatari nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2.
".
Art. 77. 
(Modifiche all' articolo 5 della l.r. 3/2010 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) le parole: "
è suddiviso negli ambiti di cui all'Allegato A
" sono sostituite dalle seguenti: "
è suddiviso negli ambiti definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, in coerenza con gli altri ambiti relativi alle politiche di welfare abitativo e socio-sanitario e alle politiche attive del lavoro
".
Art. 78. 
(Modifiche all' articolo 12 della l.r. 3/2010 )
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 3/2010 è inserito il seguente: "
4 bis.
Le modalità d'uso degli alloggi di edilizia sociale e delle parti comuni sono disciplinate da specifico regolamento regionale, predisposto dalla Giunta regionale, informati gli enti gestori, le organizzazioni sindacali e i comuni, acquisito il parere della commissione consiliare competente. Tale regolamento specifica altresì le modalità di controllo, di accertamento e di contestazione delle violazioni, di competenza degli enti gestori, nonché le specifiche sanzioni in caso di inadempienza, dalle sanzioni amministrative, al rimborso dei costi di ripristino dei beni danneggiati, fino all'applicabilità di procedure di decadenza o di risoluzione del contratto. Accanto al regime delle sanzioni e dell'accompagnamento attraverso la mediazione sociale, il regolamento può introdurre, anche in via sperimentale, un sistema sanzionatorio e premiale al tempo stesso, attraverso una dotazione di punti iniziale per ogni assegnatario, da diminuirsi in caso di accertamento di violazione e di comminata sanzione o da aumentarsi in caso di comportamento virtuoso.
".
Art. 79. 
(Modifiche all' articolo 19 della l.r. 3/2010 )
1. 
Dopo il comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 3/2010 è inserito il seguente: "
7 bis.
Agli assegnatari è riconosciuta una quota parte percentuale del risparmio economico ottenuto a seguito di interventi di efficientamento energetico fino al completo ammortamento dell'investimento. Tale quota parte è approvata in occasione delle assemblee condominiali degli utenti che devono deliberare l'intervento e le sue modalità sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale.
".
Art. 80. 
1. 
Al termine del comma 8 dell'articolo 22 bis della l.r. 3/2010 è aggiunto il seguente periodo: "
Per i soggetti assegnatari da oltre due anni il riconoscimento è pari al cento per cento.
".
Art. 81. 
(Modifiche all' articolo 23 della l.r. 3/2010 )
1. 
La rubrica dell' articolo 23 della l.r. 3/2010 è sostituita dalla seguente: "
Pagamento spese servizi
".
Art. 82. 
(Inserimento dell'articolo 54 bis nella l.r. 3/2010 )
1. 
Dopo l' articolo 54 della l.r. 3/2010 è inserito il seguente: "
Art. 54 bis
(Ulteriore norma transitoria)
1.
Fino all'individuazione degli ambiti previsti dall'articolo 5, comma 2, come modificato dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il _______ (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018), per l'emissione dei bandi e l'assegnazione degli alloggi trovano applicazione gli ambiti di cui all'Allegato A della presente legge. Dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale relativa ai nuovi ambiti sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, l'Allegato A della presente legge è abrogato.
".
Art. 83. 
(Disposizioni in materia di società partecipate delle Agenzie territoriali per la Casa)
1. 
A completamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate posto in essere dall'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte centrale, ai sensi dell' articolo 8, comma 4, della legge regionale 29 settembre 2014, n. 11 "Riordino delle Agenzie Territoriali per la Casa. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 ''Norme in materia di edilizia sociale)''", ed in conseguenza degli obblighi imposti dalla normativa statale in materia, i Consigli di amministrazione delle Agenzie territoriali per la Casa (ATC) pongono in essere le azioni finalizzate all'esistenza sul territorio regionale di un'unica società partecipata dalle tre ATC per l'esercizio unitario di attività e servizi, al fine di favorire economie di scala e riduzione dei costi di gestione, nelle forme ritenute più opportune tra quelle previste dalla vigente normativa in materia e nel rispetto dei principi contenuti nei rispettivi Statuti.
2. 
Le ATC danno comunicazione alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delle azioni intraprese e degli atti adottati ai sensi del comma 1.
Art. 84. 
1. 
L' articolo 2 della legge regionale n. 17 del 20 settembre 2011 (Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani) è sostituito dal seguente: "
Art. 2
(Soggetti legittimati all'acquisto)
1.
I profughi assegnatari degli alloggi di cui all'articolo 1 hanno titolo ad acquistarli alle condizioni di miglior favore di cui all'articolo 4.
2.
In caso di decesso dell'assegnatario originario, sono legittimati all'acquisto i familiari conviventi, purchè legalmente residenti nell'alloggio prima del decesso del profugo dante causa, documentando la qualità di profugo in capo al deceduto.
3.
Gli assegnatari o i familiari di cui ai commi 1 e 2 devono essere in regola, all'atto della presentazione della domanda di acquisto, con il pagamento dei canoni di locazione dell'alloggio assegnato e delle relative spese di conduzione.
".
Capo VIII.. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art. 85. 
(Modifiche all' articolo 9 della l.r. 9/2015 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015) è sostituito con il seguente: "
1.
La Regione istituisce un programma di aiuti al fine di sostenere le attività agricole compatibili con la tutela dell'ambiente e per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati alle attività agricole dalla fauna selvatica.
".
2. 
I commi 2 e 3 dell' articolo 9 della l.r. 9/2015 sono abrogati.
3. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 9/2015 è inserito il seguente: "
4 bis.
Gli atti emanati in applicazione del presente articolo e che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato.
".
Art. 86. 
(Disposizioni abrogative in materia di agricoltura)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) 
legge regionale 3 aprile 1979, n. 16 (Norme provvisorie per l'esercizio, da parte della Regione Piemonte delle funzioni amministrative esercitate dalle Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura del Piemonte in materia di agricoltura e foreste);
b) 
legge regionale 22 aprile 1980, n. 27 (Norme regionali per l'attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunità Economiche Europee del 19-6-1978, n. 1360 e della legge 20-10-1978, n. 674 , riguardanti le Associazioni dei produttori agricoli e le relative Unioni);
c) 
legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44 (Applicazione in Piemonte del regolamento delle Comunità Economiche Europee n. 797 del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie);
d) 
legge regionale 14 agosto 1987, n. 40 (Interventi regionali straordinari per il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola di valorizzazione dei prodotti agricoli);
e) 
legge regionale 4 gennaio 1988, n. 1 (Concessione di contributo per l'immediato ripristino a seguito di gravi calamità atmosferiche di infrastrutture agricole);
f) 
legge regionale 8 agosto 1997, n. 49 (Abrogazione della legge regionale 12 maggio 1975, n. 27 'Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli' e successive modifiche ed integrazioni);
g) 
legge regionale 3 settembre 2001, n. 23 (Interventi straordinari per fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina -BSE- e modifica dell' articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 'Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari');
h) 
legge regionale 26 giugno 2003, n. 11 (Modifiche della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 'Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari');
i) 
articolo 34 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004);
l) 
articoli 11 e 12 della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005);
m) 
articolo 11 e comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l'anno 2006);
n) 
articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009);
o) 
articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 24 (Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 e 14 luglio 2009, n. 20 ed abrogazione della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 ).
2. 
I procedimenti amministrativi attivati nella vigenza delle norme abrogate ai sensi del comma 1, sono conclusi secondo le rispettive normative di settore.
Capo IX.. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA'
Art. 87. 
(Modifiche all' articolo 16 della l.r. 34/1993 )
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione) è aggiunto il seguente: "
1 bis.
La Giunta regionale, con proprio provvedimento e acquisito il parere vincolante della commissione consiliare competente, sottopone il regolamento di attuazione a revisione e aggiornamento con cadenza triennale.
".
Art. 88. 
(Modifiche all' articolo 11 della l.r. 6/2010 )
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6 (Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali) è aggiunto il seguente: "
4 bis.
La Regione, in collaborazione con i Comuni, si attiva al fine di agevolare la diffusione di attività circensi e di spettacoli viaggianti che non prevedano l'utilizzo di animali, allo scopo di promuovere il graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse.
".
Art. 89. 
(Modifiche all' articolo 13 della l.r. 9/2016 )
1. 
Dopo il comma 2 bis dell'articolo 13 della legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico) sono inseriti i seguenti: "
2 ter.
Gli esercenti di cui al comma 1, in regola con le disposizioni di cui all'articolo 5, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in contrasto per fatti sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro i quattro anni successivi al verificarsi di tale situazione.
2 quater.
I titolari di cui al comma 2, in regola con le disposizioni di cui all'articolo 5, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in contrasto per fatti sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro gli otto anni successivi al verificarsi di tale situazione.
2 quinquies.
I titolari di cui al comma 2 bis, in regola con le disposizioni di cui all'articolo 5, che successivamente alla data del 27 ottobre 2016, si trovano in contrasto per fatti sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro gli otto anni successivi al verificarsi di tale situazione.
".
Capo X.. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 90. 
(Modifiche all' articolo 8 della l.r. 34/2008 )
1. 
All' ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), dopo le parole "
e ne garantisce la relativa stabilizzazione
" vengono aggiunte, infine, le seguenti: "
ai sensi e secondo la disciplina richiamata all' articolo 1, comma 796 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)
".
Art. 91. 
(Modifiche all' articolo 34 della l.r. 34/2008 )
1. 
Dopo il comma 1 bis dell'articolo 34 della l.r. 34/2008 sono inseriti i seguenti commi: "
1. ter.
La Regione promuove e incentiva il ricorso alle convenzioni quadro finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone disabili di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 .
1. quater.
Le convenzioni di cui al comma 1 ter, garantiscono l'inserimento prioritario delle persone con disabilità sia fisica che psichica, che si trovano in condizione di gravità, ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ( Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
1. quinquies.
La Giunta regionale riferisce, con cadenza annuale, alla Commissione consiliare competente su quanto stabilito ai commi 1 ter e 1 quater.
".
Art. 92. 
(Modifiche all' articolo 35 della l.r. 34/2008 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 34/2008 dopo le parole: "
La Giunta regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento
" sono inseriti le seguenti: "
, entro il mese di settembre di ogni anno, compatibilmente con la programmazione di bilancio
".
Capo XI.. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' VENATORIE
Art. 93. 
(Modifiche all' articolo 6 della l.r. 5/2018 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 19 giugno 2018 . N. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria) è sostituito dal seguente: "
1.
Il territorio agro-silvo-pastorale regionale e il territorio delle Alpi sono soggetti a pianificazione faunistica finalizzata, nel rispetto delle proprie peculiarità, al più generale obiettivo di mantenimento della biodiversità ed in particolare, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni delle varie specie, alla interazione tra di loro con gli ambiti agricoli e con l'ambiente, al conseguimento ed al mantenimento della densità ottimale e della conservazione delle stesse, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
".
2. 
Il comma 7 dell'articolo 6 della l.r.5/2018 è sostituito dal seguente: "
7.
Il proprietario o il conduttore di un fondo che intende vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria inoltra al Presidente della provincia e al Sindaco della Città metropolitana di Torino e, per conoscenza all'ATC o CA di competenza, una richiesta motivata che deve essere esaminata dall'amministrazione nel rispetto dei termini di cui all' articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità di esercizio del presente divieto, compresa l'apposizione, a cura del proprietario o del conduttore del fondo ove insiste il divieto di caccia, di tabelle esenti da tasse, che delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.
".
Art. 94. 
(Modifiche all' articolo 20 della l.r. 5/2018 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 5/2018 , dopo le parole "
al controllo delle specie selvatiche
" sono abrogate le parole: "
e alloctone presenti
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 5/2018 è sostituito dal seguente: "
2.
Le province e la Città metropolitana di Torino, sentiti i comitati di gestione degli ATC e dei CA, i concessionari delle AFV e delle AATV e le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, provvedono all'attuazione delle linee guida di cui al comma 1 ed esercitano il coordinamento ed il controllo sull'attuazione dei piani di contenimento attuati dai soggetti competenti.
".
4. 
Il comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 5/2018 è sostituito dal seguente: "
5.
Per l'attuazione dei piani di controllo le province e la Città metropolitana di Torino si avvalgono dei soggetti individuati dalle disposizioni normative statali vigenti.
".
5. 
Il comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 5/2018 è sostituito dal seguente: "
6.
Per le azioni di controllo all'interno della AFV e delle AATV, le province e la Città metropolitana di Torino autorizzano i soggetti individuati dalle disposizioni vigenti.
".
6. 
I commi 7, 8, 10, 11 e 12 dell' articolo 20 della l.r. 5/2018 sono abrogati.
Art. 95. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 5/2018 è sostituito dal seguente: "
2.
Oltre alle sanzioni amministrative previste dal comma 1, se ricorrono i presupposti dell' articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ( Modifiche al sistema penale), si applicano da parte dei soggetti di cui all' articolo 27 della l. 157/1992 il sequestro dell'arma e della fauna selvatica nonché delle reti e delle trappole nei casi indicati al comma 1, lettere c), d), e), i), o), q), t), ll) ed oo). Le armi sequestrate e la fauna selvatica sequestrata, nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell' articolo 16 della legge 689/1981 , a meno che non si proceda a confisca obbligatoria, sono restituite ai legittimi proprietari previa istanza degli interessati supportata dalla prova dell'avvenuto adempimento.
"
Art. 96. 
1. 
La lettera b), comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 5/2018 è sostituita dal seguente: "
b) alle guardie zoofile volontarie.
".
Art. 97. 
(Disposizioni abrogative in materia di attività venatoria)
1. 
Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria) è abrogato.
2. 
Capo XII.. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
Art. 98. 
(Modifiche all' articolo 29 della l.r. 25/2016 )
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 25 ("
Disposizioni relative agli indirizzi per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa
") è inserito il seguente: "
1 bis.
Fino all'approvazione del provvedimento previsto dal comma 2, l'erogazione delle risorse a favore della Città metropolitana di Torino e delle province per la gestione delle funzioni loro attribuite con la l.r. 28/2007 avviene sulla base dei criteri di riparto definiti dal piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014.
".
Art. 99. 
(Modifiche all' articolo 1 della l.r. 2/2018 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 2 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo), le parole: "
promuove e sostiene interventi e azioni di prevenzione, gestione e contrasto
" sono sostituite dalle seguenti: "
promuove e sostiene la prevenzione ed il contrasto
".
Art. 100. 
(Modifiche all' articolo 2 della l.r. 2/2018 )
1. 
Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 2/2018 , le parole: "
gli interventi necessari
" sono sostituite dalle seguenti: "
le azioni regionali utili
".
2. 
Alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 2/2018 , le parole: "
nonché con il coinvolgimento delle forze dell'ordine
" sono soppresse.
Art. 101. 
(Modifiche all' articolo 9 della l.r. 2/2018 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 2/2018 , le parole: "
, dalle aziende sanitarie regionali e da ogni altro soggetto coinvolto nell'attuazione della presente legge
" sono sostituite dalle seguenti: "
e dalle aziende sanitarie regionali
".
Capo XIII.. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ULTERIORI COMPETENZE ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
Art. 102. 
(Modifiche all' articolo 13 della l.r. 58/1987 )
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di Polizia locale) è inserito il seguente: "
2 bis.
Il personale in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni presso un Corpo o Servizio di Polizia locale piemontese come addetto di Polizia locale, alla data del 31 marzo 2018, che non ha frequentato il corso regionale di formazione di cui al comma 1 del presente articolo, è esentato dal dovervi partecipare.
".
Art. 103. 
(Modifiche all' articolo 12 della l.r. 5/2016 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale), la parola: "
previo
" è sostituita dalla seguente: "
in
".
Art. 104. 
(Modifiche all' articolo 13 della l.r. 5/2016 )
1. 
Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 5/2016 , la parola: "
previo
" è sostituita dalla seguente: "
in
".
Art. 105. 
(Modifiche all' articolo 2 della l.r. 8/2017 )
1. 
Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 2017, n. 8 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento) è sostituito dal seguente: "
5.
La seconda quota del Fondo è destinata alla realizzazione dei seguenti interventi:
a)
contributi integrativi a favore dei fondi speciali antiusura costituiti dai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) delle associazioni di categoria imprenditoriali e degli ordini professionali, dalle fondazioni ed associazioni antiusura di cui all' articolo 15 della legge 108/1996 entro un massimo del 20 per cento delle erogazioni effettuate dallo Stato mediante il Fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell'usura, con le modalità di cui all'articolo 7 e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11;
b)
contributi a favore dei soggetti sovra indebitati in possesso di un accordo omologato dal giudice ai sensi dell' articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento), secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 1 bis.
".
2. 
I commi 6, 7 e 8 dell'articolo 2 della 1.r. 8/2017 sono abrogati.
Art. 106. 
(Modifiche all' articolo 4 della l.r. 8/2017 )
1. 
La rubrica dell'articolo 4 della 1.r. 8/2017 è sostituita dalla seguente: "
Indennizzi e contributi per il sostegno delle vittime dell'usura, dell'estorsione e del sovra indebitamento.
".
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della 1.r. 8/2017 sono aggiunti i seguenti: "
1 bis.
La Regione concede ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 5, lettera b), un contributo a fondo perduto a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovra indebitamento di importo variabile compreso tra un minimo di 1.500,00 euro e un massimo di 4.000,00 euro.
1 ter.
Nei casi in cui i beni e i redditi dei debitore non sono sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore e non è possibile dare attuazione all'articolo 8, comma 2, della 1.r. 3/2012 per mancanza di terzi sottoscrittori della proposta di accordo o di piano, anche in garanzia, la Regione concede un finanziamento agevolato a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovra indebitamento, se l'organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento (OCC) accerta che tale contributo è sufficiente al raggiungimento dell'accordo. L'importo di tale finanziamento è compreso tra un minimo di 5.000,00 euro e un massimo di 15.000,00 euro.
1 quater.
Le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1 bis e del finanziamento agevolato di cui al comma 1 ter sono definite con deliberazione della Giunta regionale sulla base di intese con tribunali a cui fanno riferimento gli OCC o attraverso protocolli di intesa di cui al comma 1 dell'articolo 8 bis.
1 quinquies.
Il contributo del comma 1 bis ed il finanziamento del comma 1 ter sono cumulabili tra loro a favore del medesimo soggetto, nonché con l'eventuale intervento di fondazioni e associazioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3.
".
Art. 107. 
(Modifiche all' articolo 8 della l.r. 8/2017 )
1. 
Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 8/2017 è sostituito dal seguente: "
2.
La Regione, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 2, promuove e sostiene la nascita sul territorio regionale di una rete estesa di organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento, ne coordina e ne armonizza l'azione, attraverso appositi protocolli di intesa, favorendo la collaborazione tra i suddetti organismi e il sistema dei Confidi di cui all'articolo 3, comma l, lettera a), al fine di assicurare maggiore efficacia alle misure di contrasto al sovra indebitamento.
".
Art. 108. 
(Inserimento dell' articolo 8 bis della l.r. 8/2017 )
1. 
Dopo l' articolo 8 della l.r. 8/2017 è inserito il seguente: "
8 bis.
(Protocolli d'intesa) 1. La Regione concorre a prevenire e contrastare il fenomeno del sovra indebitamento anche attraverso la stipula di eventuali protocolli di intesa con i tribunali, con gli organismi di conciliazione della crisi e con le fondazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).
".
2. 
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della 1.r. 8/2017 è soppressa.
3. 
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 della 1.r. 8/2017 è sostituita dalla seguente: "
d)
fissare le modalità e i criteri per la concessione degli indennizzi nonché dei contributi e dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 4, comma 1.
".
Art. 109. 
(Modifiche all' articolo 11 della l.r. 8/2017 )
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 8/2017 è aggiunto il seguente: "
1 bis.
La Giunta regionale affida la gestione dei contributi e dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 4, commi l bis e 1 ter a Finpiemonte S.p.A. che stabilisce criteri e procedure di concessione degli stessi.
".
Art. 110. 
(Lavori in amministrazione diretta)
1. 
La Regione, nella concessione dei finanziamenti previsti dalle proprie leggi o da finanziamenti comunitari, autorizza i soggetti beneficiari a svolgere lavori e servizi in amministrazione diretta così come disciplinato dall'articolo 3, comma 1 lettera gggg) del decreto legislativo 50/2016 (Codice degli Appalti).
2. 
La Giunta regionale con propria delibera, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità finalizzati a verificare l'economicità di tali prestazioni rispetto alle condizioni di mercato e a garantire un adeguato controllo delle attività oggetto di finanziamento.
Art. 111. 
(Disposizioni abrogative in materia finanziaria)
1. 
La legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni in materia di riduzione dei prezzi dei carburanti per autotrazione in territori regionali di confine) è abrogata.