Disegno di legge regionale n. 237 licenziato il 04 aprile 2017
"Bilancio di previsione finanziario 2017-2019"

Sommario:            

Capo I 
(Disposizioni finanziarie)
Art. 1. 
(Stati di previsione delle entrate e delle spese)
1. 
Per l'esercizio finanziario 2017 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), sono rispettivamente previste entrate di competenza per 20.303.163.766,75 euro e di cassa per 14.658.780.668,88 euro, e spese di competenza per 20.303.163.766,75 euro e di cassa per euro 14.658.780.668,88, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. 
Per l'esercizio finanziario 2018 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011 , sono rispettivamente previste entrate di competenza per 18.536.883.774,10 euro e spese di competenza per 18.536.883.774,10 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. 
Per l'esercizio finanziario 2019 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011 , sono rispettivamente previste entrate di competenza per 18.327.765.305,39 euro e spese di competenza per 18.327.765.305,39 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 2. 
(Allegati al bilancio)
1. 
Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) 
il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1) ;
b) 
il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2) ;
c) 
il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3) ;
d) 
i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4) ;
e) 
il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5) ;
f) 
la nota integrativa (allegato 6) ;
g) 
il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (allegato 7) ;
h) 
il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 8) ;
i) 
il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9) .
Art. 3. 
(Applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2016)
1. 
Nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono iscritti per l'esercizio 2017 i seguenti fondi, in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2016, ai sensi dell' articolo 42 del d.lgs. 118/2011 per un totale di euro 1.112.926.014,17:
a) 
fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2016 per un importo pari a euro 628.203.300,11;
b) 
fondo per l'iscrizione di residui perenti regionali al 31 dicembre 2016 per un importo pari a euro 112.233.741,08;
c) 
fondo vincolato per la copertura delle perdite delle società partecipate, ai sensi dell' articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge di stabilità 2014'), per un importo pari a euro 13.000.000,00;
d) 
fondo rischi contenzioso per un importo pari a euro 137.960.130,73, di cui euro 60.469.648,30 per sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012, euro 22.741.094,18 per sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 24 luglio 2015, euro 54.749.387,77 per eventuale riassunzione di oneri già trasferiti al Commissario straordinario ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2015");
e) 
altri accantonamenti per un importo pari a euro 221.528.842,73, di cui euro 49.378.886,55 per iscrizione spese relative al trasporto pubblico locale ai sensi della deliberazione della Corte dei Conti n. 92/2016/SCRPIE/PARI del 12 luglio 2016, euro 159.807.022,35 per recepimento nella competenza dell'esercizio 2016 di spese impegnate negli esercizi successivi in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, euro 12.342.933,83 per iscrizione di spese già finanziate dallo Stato o dall'Unione europea.
2. 
Nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono iscritti per l'esercizio 2017, in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2016, ai sensi dell' articolo 42 del d.lgs. 118/2011 , i seguenti fondi vincolati per anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e rifinanziamenti per un totale di euro 4.650.044.721,27:
a) 
fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del d.l. 35/2013 , per contratti stipulati dalla Regione Piemonte, come previsto dall' articolo 1, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge di stabilità 2016') per un importo pari a euro 2.670.004.225,62;
b) 
fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del d.l. 35/2013 per contratti stipulati dal Commissario straordinario ai sensi della legge 190/2014 , come previsto dall' articolo 1, comma 701 della legge 208/2015 per un importo pari a euro 1.761.731.110,35;
c) 
ripiano annuale 2017 del disavanzo per iscrizione fondi vincolati da anticipazioni di liquidità ai sensi del d.l. 35/2013 nonchè dell' articolo 1, comma 521, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) per un importo pari a euro 218.309.385,00.
3. 
Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.
Art. 4. 
(Accordi di programma)
1. 
Nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 è approvato il fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2. 
È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dal fondo di cui al comma 1 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma, sentita la commissione consiliare competente.
Art. 5. 
(Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati)
1. 
Nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono approvati i fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati.
2. 
La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, dispone il prelievo dai fondi di riserva di cui al comma 1 delle somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.
Art. 6. 
(Fondi speciali)
1. 
Nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono iscritti i seguenti fondi:
a) 
fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali;
b) 
fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo.
2. 
Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.
Art. 7. 
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. 
Nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 è iscritto un fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2017 sui singoli capitoli di spesa, con uno stanziamento pari a euro 213.755.523,06.
2. 
Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.
Art. 8. 
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. 
In applicazione di quanto previsto dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.
2. 
Le disposizioni delle leggi regionali abrogate citate nell' allegato A di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall' articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).
Art. 9. 
(Passività pregressa per i soggetti gestori degli Ecomusei del Piemonte)
1. 
La quota di passività pregressa, pari ad euro 140.000,00 a favore dei soggetti gestori degli Ecomusei del Piemonte istituiti ai sensi della legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 (Istituzione di Ecomusei del Piemonte), per le attività svolte nell'anno 2016, trova copertura negli stanziamenti iscritti alla missione 5, programma 05.02 del bilancio di previsione finanziario 2017- 2019.
Art. 10. 
1. 
L' articolo 10 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali)) è sostituito dal seguente: "
Art. 10
(Rimborsi spese)
1.
Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di divieto di cumulo, in caso di non utilizzo dell'autovettura di servizio, ai componenti del CAL è corrisposto, per la partecipazione alle sedute dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza, se non convocate nella stessa giornata, il rimborso per ogni chilometro percorso dalla residenza o dal domicilio, qualora più vantaggioso per l'amministrazione, alla sede di svolgimento delle sedute, andata e ritorno, pari a un quinto del costo di un litro di benzina verde praticato dalla compagnia AGIP nell'importo vigente all'inizio di ogni mese, secondo le modalità attuative definite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2.
Il rimborso di cui al comma 1 non è corrisposto se il componente ha la residenza o il domicilio nel Comune di Torino.
"
Art. 11. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie) la parola: "
sessanta
" è sostituita dalla seguente: "
centoventi
".
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della 1.r. 24/2016, è inserito il seguente: "
1 bis.
I contribuenti che si trovano nella situazione di cui al comma 1 ed ai quali non è ancora stato notificato l'avviso di accertamento possono altresì regolarizzare la propria posizione eseguendo entro il 30 giugno 2017, e senza ulteriori formalità, il pagamento della sola tassa dovuta, senza l'applicazione della sanzione e degli interessi.
".
Capo II 
(Disposizioni in materia di enti locali)
Art. 12. 
(Fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti locali)
1. 
A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, nella missione 20, programma 20.03 del bilancio regionale, è istituito un fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti locali.
2. 
Il fondo di cui al comma 1 è alimentato su base volontaria da comuni, unioni di comuni, province e città metropolitane con risorse proprie attinte dall'avanzo di amministrazione, nel quadro delle intese di cui all' articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell' articolo 81, sesto comma, della Costituzione ).
3. 
Al riparto del fondo di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di criteri condivisi con il Consiglio delle autonomie locali.
Art. 13. 
(Attuazione dell'intesa Governo-Regioni concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l'anno 2017)
1. 
In attuazione dell'intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 1, commi 680 e 682, della legge 208/2015 , concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2017, la Regione é tenuta a garantire investimenti, anche indiretti, nuovi e aggiuntivi rispetto a quelli effettuati nell'esercizio 2016 per complessivi euro 25.292.177,20, assicurando l'esigibilità dei relativi impegni nel medesimo anno 2017.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, nella missione 20 del bilancio regionale è costituito un accantonamento di importo pari a quello indicato al comma 1. La Giunta regionale privilegia i contributi agli enti locali finalizzati all'attuazione della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici), nonché ad interventi di edilizia scolastica ed in ambito culturale e turistico, di recupero a fini locativi di unità immobiliari da parte delle agenzie territoriali per la casa (ATC), di recupero di immobili di proprietà di enti locali o loro consorzi con utilizzo socio-assistenziale, di bonifica ambientale finalizzata alla rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici, ovvero di recupero del dissesto idrogeologico.
3. 
I beneficiari dei contributi di cui al comma 2 certificano la liquidabilità delle relative spese entro il 15 dicembre 2017, con modalità definite dalle delibere della Giunta regionale di assegnazione delle risorse. In caso contrario, la Regione provvede a revocare i relativi impegni.
4. 
I contributi di cui al comma 2 sono erogati in unica soluzione successivamente alla presentazione della certificazione di cui al comma 3.
5. 
Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 2 si provvede mediante provvedimento amministrativo.
Capo III 
(Disposizioni per l'istituzione del registro informatico regionale dei contrassegni disabili)
Art. 14. 
(Istituzione del registro informatico regionale dei contrassegni disabili)
1. 
La Regione, in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nonché nell'ottica di perseguire i principi di semplificazione, efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione, istituisce il registro informatico regionale dei contrassegni disabili, di seguito registro regionale, quale patrimonio informativo regionale finalizzato, attraverso una rapida registrazione e condivisione dei dati ivi contenuti, a favorire la più ampia mobilità delle persone diversamente abili sul territorio regionale.
2. 
I1 registro regionale è gestito dalla struttura regionale competente, che ne favorisce, anche tramite eventuali incentivi, l'implementazione da parte dei comuni piemontesi mediante la sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa, singolarmente oppure attraverso le associazioni degli enti locali.
3. 
L'implementazione del registro regionale avviene mediante il riutilizzo dei dati già in possesso di ciascun comune per il rilascio dei titoli autorizzativi emessi ai sensi dell' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).
4. 
Il registro regionale è utilizzato dai comuni firmatari dei protocolli d'intesa per l'accesso diretto ai dati di cui al comma 3, allo scopo di svolgere un più rapido controllo sulla legittimità della circolazione e delle soste dei veicoli al servizio di persone detentrici del contrassegno disabili nelle zone a traffico limitato nonché nelle aree pedonali urbane.
5. 
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, disciplina, sulla base dei principi di cui al comma 1, le modalità per l'istituzione, l'implementazione e l'utilizzo del registro regionale che contiene, in particolare, i seguenti elementi:
a) 
numero contrassegno disabile;
b) 
cognome e nome del titolare del contrassegno;
c) 
data di nascita del titolare del contrassegno;
d) 
data di decorrenza del contrassegno;
e) 
data di scadenza del contrassegno;
f) 
data di emissione del contrassegno;
g) 
targa e tipo di veicolo.
Art. 15. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione dell'articolo 14 e dei risultati ottenuti in termini di miglioramento della mobilità delle persone diversamente abili sul territorio regionale.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta al Consiglio una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) 
le modalità organizzative e procedurali adottate per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 14 ;
b) 
la descrizione delle fasi relative all'istituzione del registro regionale, comprese le eventuai criticità;
c) 
il numero e i contenuti dei protocolli di intesa sottoscritti con i comuni piemontesi singolarmente o attraverso le associazioni degli enti locali;
d) 
l'entità, i beneficiari e l'utilizzo degli eventuali incentivi erogati;
e) 
l'eventuale contributo attribuito all'implementazione del registro regionale;
f) 
gli effetti in termini di semplificazione e rapidità del controllo sulla legittimità della circolazione di cui al comma 4 dell'articolo 14;
g) 
una sintesi delle valutazioni dei comuni che utilizzano il Registro regionale e delle associazioni attive a supporto delle persone diversamente abili sul territorio regionale.
Art. 16. 
(Norma finanziaria)
1. 
Alla spesa corrente per l'istituzione del registro regionale di cui all'articolo 14, quantificata nel biennio 2017-2018 rispettivamente in 36.058,00 euro e in 46.482,00 euro, iscritta nell'ambito della missione 1, programma 01.08 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, si fa fronte con le risorse finanziarie della missione 20, programma 20.01 del medesimo bilancio.
Capo IV 
(Disposizioni relative al censimento ed utilizzo delle aree industriali pubbliche)
Art. 17. 
(Modifica alla legge regionale 27 gennaio 2015 , n. l )
1. 
Al termine del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale), sono aggiunte le seguenti parole: "
nonché agevolazioni per il recupero delle medesime aree di cui è mantenuta la destinazione d'uso iniziale.
".
Capo V 
(Disposizioni in materia di rifiuti e di incidenti connessi con sostanze pericolose)
Art. 18. 
(Rinvio rideterminazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2016, n. 16 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 16 le parole: "
A decorrere dal 1° gennaio 2017
", sono sostituite dalle seguenti: "
A decorrere dal 1° gennaio 2018
".
Art. 19. 
(Incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)
1. 
A decorrere dall'anno 2017, per dare attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), è istituito, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, titolo 2, tipologia 103, (conto finanziario E. 2.01.03.02.000), un nuovo capitolo con la seguente denominazione "Introiti dovuti dai gestori degli stabilimenti soggetti alle attività ispettive ordinarie e straordinarie ai sensi del d.lgs 105/2015 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" sul quale si provvede ad iscrivere le risorse corrispondenti alle somme introitate e vincolate ai seguenti capitoli di spesa di nuova istituzione nell'ambito della missione 9, Programma 09.08:
a) 
trasferimento alla direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte di quota parte degli introiti dovuti dai gestori degli stabilimenti soggetti alle attività ispettive ordinarie e straordinarie ai sensi del d. lgs 105/2015 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (conto finanziario U. 1.04.01.00.001);
b) 
trasferimento all'Arpa Piemonte di quota parte degli introiti dovuti dai gestori degli stabilimenti soggetti alle attività ispettive ordinarie e straordinarie ai sensi del d.lgs 105/2015 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (conto finanziario U. 1.04.01.02.017);
c) 
altre spese per acquisto di servizi per formazione e addestramento in relazione all'applicazione del d.lgs 105/2015 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (conto finanziario U. 1.03.02.04.999).
2. 
Gli stanziamenti in spesa per l'anno 2017 e seguenti sono da utilizzare nei limiti delle somme effettivamente introitate.
Capo VI 
(Disposizioni in materia di partecipazioni pubbliche)
Art. 20. 
(Acquisizione della partecipazione in Villa Melano S.p.A. detenuta da SCR Piemonte S.p.A.)
1. 
La Giunta regionale, nell'ambito di una razionale organizzazione delle partecipazioni regionali, è autorizzata a disporre il trasferimento alla Regione, per il corrispettivo di 10,00 euro, della partecipazione in Villa Melano S.p.A. detenuta da SCR Piemonte S.p.A. e già finanziata ai sensi della legge regionale 21 luglio 2016, n. 15 (Ricapitalizzazione SCR Piemonte SpA.).
2. 
Ad avvenuta cessione, la Regione subentra nel debito, pari a euro 1.035.450,00, di SCR Piemonte S.p.A. verso Villa Melano S.p.A. per il versamento a questa delle quote di aumento di capitale sociale sottoscritte da SCR Piemonte S.p.A. e non versate ed iscrive un credito di pari importo verso SCR Piemonte S.p.A..
3. 
Gli importi di cui al comma 2 sono iscritti nello stato di previsione dell'entrata, titolo 3, tipologia 500, categoria 02, e nello stato di previsione della spesa, missione 1, programma 01.03.
Capo VII 
(Disposizioni in materia di Agricoltura)
Art. 21. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015) è sostituito dal seguente: "
1.
La Regione, nel rispetto del Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, istituisce un programma di aiuti in regime de minimis al fine di sostenere attività agricole compatibili con la tutela dell'ambiente, nella transizione fra gli impegni agroambientali assunti nel quadro del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 e l'eventuale assunzione di analoghi impegni nell'ambito del PSR 2014-2020.
2.
Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 9/2015 è sostituito dal seguente:
"2. Possono beneficiare degli aiuti le imprese agricole che hanno concluso o intrapreso impegni relativi alle azioni 214.1 o 214.2 del PSR 2007-2013 o alle misure 10, operazione 10.11, e 11 del PSR 2014-2020." "eventuale spesa"
, sono inserite le seguenti:
"massima di 7.000.000,00 di euro"
.

4. Il comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 9/2015 , è sostituito con il seguente:

"6. I fondi già trasferiti ad Arpea destinati al finanziamento degli aiuti di Stato aggiuntivi per il PSR 2007-2013 e non utilizzati sono versati alla Regione per una somma massima pari a 7.000.000,00 di euro ed introitati nello stato di previsione dell'entrata, titolo 3, tipologia 500, dell'annualità 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, su apposito capitolo di entrata di nuova istituzione denominato "
Restituzione fondi trasferiti ad Arpea per il finanziamento di leggi regionali
". 5. Al comma 7 dell'articolo 9 della l.r. 9/2015 le parole: "UPBA17102", sono sostituite dalle seguenti: "missione 16, programma 16.01" e le parole: "del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015" sono sostituite dalle seguenti: "dell'annualità 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019". 6. Al comma 8 dell'articolo 9 della l.r. 9/2015 le parole: "UPBA17102", sono sostituite dalle seguenti: "missione 16, programma 16.01" e le parole: "del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015" sono sostituite dalle seguenti: "dell'annualità 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019".
Capo VIII 
(Disposizioni abrogative e finali)
Art. 22. 
1. 
L' articolo 19 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie), è abrogato.
Art. 23. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.