Legge regionale n. 10 del 04 aprile 2024  ( Versione vigente )
Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024.
(B.U. 05 aprile 2024, 4° suppl. al n. 14)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

CAPO I. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE
Art. 1. 
(Modifiche alla legge regionale 32/1982 )
1. 
Il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) è sostituito dal seguente: "
5.
E' vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati. Il parcheggio del mezzo fianco strada ancorchè non interferente con attività di gestione territoriale e agrosilvopastorale in corso di conduzione è ammesso, per un massimo di quindici giorni all'anno, previo provvedimento dell'amministrazione comunale competente per territorio, sulla base di quanto definito nei regolamenti di cui ai punti precedenti alla voce gestione delle fasce di pertinenza della viabilità.
".
Art. 2. 
(Modifiche alla legge regionale 23/2002 )
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79) è aggiunto il seguente: "
1 bis.
Le unioni montane e i comuni, singoli o associati, anche avvalendosi del supporto della provincia o della Città metropolitana di Torino, rilasciano i provvedimenti autorizzativi all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia idroelettrica di potenza fino a 500 kw secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico), rimane in capo alla provincia o alla Città metropolitana di Torino il rilascio dei provvedimenti autorizzativi all'installazione e all'esercizio degli altri impianti di produzione di energia elettrica, non riservati alla competenza dello Stato.
".
Art. 3. 
(Modifiche alla legge regionale 19/2009 )
1. 
All' articolo 12, comma 1, lettera k), della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) le parole "
Valle Sesia
" sono sostituite dalla seguente: "
Valsesia
".
2. 
All' articolo 14, comma 6, della legge regionale del 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) la parola "
due
" è sostituita dalla seguente: "
tre
".
3. 
All' articolo 15, comma 2, primo periodo, della legge regionale 19/2009 dopo le parole "
aree protette
" sono inserite le seguenti "
,ad eccezione delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e delle associazioni agricole nazionali più rappresentative, che vengono indicati dalle associazioni stesse in base ad accordi territoriali tra le stesse
", prima delle parole "
i comuni
" è inserita la seguente "
tutti
" e il numero "
25
" è sostituito dal seguente "
20
".
4. 
All' articolo 58, comma 3, lettera k), della legge regionale 19/2009 le parole "
Valle Sesia
" sono sostituite dalla seguente: "
Valsesia
".
Art. 4. 
(Modifiche alla legge regionale 3/2015 )
1. 
All' articolo 41, comma 1 bis, della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) le parole "
ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2014, n. 13-381 (Disposizioni operative per la costituzione e gestione del catasto degli impianti termici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e smi e del d.p.r. 74/2013 . Approvazione nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di efficienza energetica)
" sono sostituite dalle seguenti: "
come stabilito con provvedimento adottato dalla Giunta regionale
".
2. 
All' articolo 41, comma 1 ter, della legge regionale 3/2015 , dopo le parole "
che non provvede ad inserire
" sono inserite le seguenti "
o ad aggiornare
" e le parole "
entro i termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13-381 del 2014
" sono sostituite dalle seguenti "
entro i termini previsti con provvedimento della Giunta regionale
".
3. 
All' articolo 41, comma 1 quater, della legge regionale 3/2015 dopo le parole "
che non esegue a regola d'arte
" sono inserite le seguenti "
, ivi compreso il corretto caricamento dei dati richiesti nel catasto degli impianti termici,
" e le parole "
entro i termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13-381 del 2014
" sono sostituite dalle seguenti "
entro i termini previsti con provvedimento della Giunta regionale
".
4. 
All' articolo 41, comma 2 bis, della legge regionale 3/2015 dopo le parole "
degli edifici
" sono inserite le seguenti "
ivi compresi i fornitori e i venditori di combustibili e di energia termica, nonché i fornitori e i venditori di combustibile solido con riferimento alle quantità minime stabilite con provvedimento della Giunta regionale
".
Art. 5. 
(Modifiche alla legge regionale 1/2018 )
1. 
Il comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7) è sostituito dal seguente: "
6.
All'accertamento delle violazioni, all'irrogazione della sanzione amministrativa all'ente, nonché alla riscossione dei relativi proventi provvedono la Città metropolitana di Torino e le province secondo le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ove compatibile. Resta comunque esclusa la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta prevista dall' articolo 16 della legge 689/1981 .
".
Art. 6. 
(Modifiche alla legge regionale 26/2020 )
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico) è inserito il seguente: "
2 bis.
Nel caso in cui la Giunta regionale ricorra alla procedura di assegnazione di cui al comma 1, lettera c), nel provvedimento motivato di cui al comma 2 è indicato il termine entro il quale possono essere presentate eventuali proposte di iniziativa privata ai sensi dell' articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici). In difetto di presentazione di proposte entro il termine stabilito, la Giunta regionale procede alla scelta di una nuova procedura a evidenza pubblica tra quelle indicate al comma 1.
".
2. 
All' articolo 23, comma 1 della legge regionale 26/2020 le parole "
31 luglio 2024
" sono sostituite dalle seguenti: "
31 dicembre 2024
".
CAPO II. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORESTE E GOVERNO DEL TERRITORIO
Art. 7. 
(Modifiche alla legge regionale 56/1977 )
1. 
All' articolo 27, comma 12, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) dopo le parole "
o sopraelevando,
" sono aggiunte le seguenti: "
o anche con ampliamento laterale per gli edifici all'interno di centri abitati
".
Art. 8. 
(Modifiche alla legge regionale 45/1989 )
1. 
All' articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 ) le parole "
cinquemila metri quadrati
" sono sostituite dalle seguenti "
diecimila metri quadrati
" e le parole "
duemilacinquecento metri cubi
" sono sostituite dalle seguenti "
cinquemila metri cubi
".
2. 
La lettera b) del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 45/1989 è sostituita dalla seguente: "
b)
è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti di interesse pubblico o di opere di pubblica utilità di cui all' articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);
".
Art. 9. 
(Modifiche all'allegato A alla legge regionale 12/2004 )
1. 
Al punto 1) della voce Esenzioni dell'allegato A, di cui all' articolo 1, comma 2, lettera d), della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) dopo la parola "
associative
" sono aggiunte le seguenti "
, dello Stato, anche in concessione, qualora il bene non produca reddito e sia di fruizione libera e gratuita
".
Art. 10. 
(Modifiche alla legge regionale 4/2009 )
1. 
All' articolo 3, comma 1, della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) dopo le parole "
di sviluppo
" sono inserite le seguenti "
ed evoluzione
".
4. 
Il comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale 4/2009 è sostituito dal seguente: "
6.
La compensazione può essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale, con miglioramenti boschivi, con versamento in denaro, oppure in modalità mista, secondo le modalità tecniche e le tempistiche stabilite con provvedimento della Giunta regionale.
".
6. 
All' articolo 23, comma 2, lettera a), della legge regionale 4/2009 le parole "
piani forestali aziendali
" sono sostituite dalle seguenti: "
PGF o strumenti equivalenti
".
7. 
All' articolo 31, comma 1, della legge regionale 4/2009 le parole " " sono sostituite dalle seguenti: " ".
Art. 11. 
(Modifiche alla legge regionale 3/2013 )
1. 
Il comma 4 dell'articolo 89 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ''Tutela ed uso del suolo'' e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia) è abrogato.
Art. 12. 
(Modifiche alla legge regionale 7/2022 )
1. 
All' articolo 35, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia):
a) 
le parole "
costituiscono riferimento per le nuove previsioni
" sono sostituite dalle seguenti: "
si applicano esclusivamente alle nuove previsioni
";
b) 
le parole "
esternamente alle aree già previste dalla
" sono sostituite dalle seguenti: "
in zona con destinazione agricola ai sensi della
";
c) 
le parole "
, ad esclusione delle
" sono sostituite dalle seguenti: "
. Sono comunque escluse dal conteggio di cui all'articolo 31 delle norme di attuazione del piano territoriale regionale (PTR) le previsioni o ampliamenti di ambiti urbanistici generati da rilocalizzazioni o stralci di previsioni vigenti, in aree libere localizzate in zone con destinazione agricola ai sensi della pianificazione vigente. Sono comunque escluse dal conteggio di cui sopra le
".
2. 
All' articolo 35, comma 2, della legge regionale 7/2022 le parole "
Le nuove previsioni di occupazione di superficie libera ammesse
" sono sostituite dalle seguenti: "
Per le sole nuove previsioni di occupazione di superficie libera localizzate in zone con destinazione agricola ai sensi della pianificazione previgente
".
CAPO III. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERATIVE SOCIALI
Art. 13. 
1. 
L' articolo 22 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali') è abrogato.
Art. 14. 
(Modifiche alla legge regionale 23/2004 )
1. 
Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione) è inserita la seguente: "
c bis)
esame delle questioni attinenti la cooperazione sociale con particolare riferimento ai piani e programmi di settore, all'andamento delle convenzioni e agli specifici interventi di sostegno e formulazione di proposte alla Giunta regionale in materia;
".
CAPO IV. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE
Art. 15. 
(Modifiche alla legge regionale 17/2007 )
1. 
Al titolo della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 (Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.) le parole "
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.
" sono sostituite dalle seguenti: "
Impresa Piemonte S.p.A.
".
2. 
All' articolo 1, comma 2, della legge regionale 17/2007 le parole "
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.
" sono sostituite dalle seguenti: "
Impresa Piemonte S.p.A.
".
3. 
Nella rubrica dell' articolo 3 della legge regionale 17/2007 le parole "
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.
" sono sostituite dalle seguenti: "
Impresa Piemonte S.p.A.
".
4. 
All'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5, 7 e 8, della legge regionale 17/2007 le parole "
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.
" sono sostituite dalle seguenti: "
Impresa Piemonte S.p.A.
".
5. 
All'articolo 4, commi 1 e 3, della legge regionale 17/2007 le parole "
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.
" sono sostituite dalle seguenti: "
Impresa Piemonte S.p.A.
".
6. 
All' articolo 5, comma 1, della legge regionale 17/2007 le parole "
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.
" sono sostituite dalle seguenti: "
Impresa Piemonte S.p.A.
".
7. 
All'articolo 6, commi 1 e 3, della legge regionale 17/2007 le parole "
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.
" sono sostituite dalle seguenti: "
Impresa Piemonte S.p.A.
".
8. 
All' articolo 7, comma 1, della legge regionale 17/2007 le parole "
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.
" sono sostituite dalle seguenti: "
Impresa Piemonte S.p.A.
".
9. 
All' articolo 9, comma 1, della legge regionale 17/2007 le parole "
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.
" sono sostituite dalle seguenti: "
Impresa Piemonte S.p.A.
".
10. 
All'articolo 10, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 17/2007 le parole "
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.
" sono sostituite dalle seguenti: "
Impresa Piemonte S.p.A.
".
Art. 16. 
(Disposizioni finali, attuative e finanziarie in materia di società partecipate)
1. 
La denominazione "Impresa Piemonte S.p.A." sostituisce a ogni effetto e, laddove presente, in qualsiasi ulteriore disposizione normativa regionale, la denominazione "Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.".
2. 
"Impresa Piemonte S.p.A." adegua il proprio statuto alla variazione di cui al comma 1, in conformità alle procedure previste dalla legge regionale 17/2007 , entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 17. 
1. 
L' articolo 11 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale) è abrogato.
CAPO V. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
Art. 18. 
(Modifiche alla legge regionale 24/1995 )
1. 
All' articolo 10, comma 6, della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada) la parola "
sessanta
" è sostituita dalla seguente: "
ottanta
".
2. 
All' articolo 12, comma 2, della legge regionale 24/1995 le parole "
almeno ogni una volta ogni sei mesi
" sono sostituite dalle seguenti: "
con cadenza almeno mensile
".
3. 
Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 24/1995 è sostituito dal seguente: "
5.
La comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata, è pubblicata a cura delle CCIAA, della Città metropolitana di Torino e delle province sui propri siti web istituzionali, almeno quindici giorni prima della data di esame.
".
4. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 14 bis della legge regionale 24/1995 è aggiunto il seguente: "
2 bis.
Per consentire il monitoraggio previsto dal comma 1, la Città metropolitana di Torino e le province forniscono alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati relativi alle licenze e autorizzazioni in capo agli operatori dei servizi di trasporto pubblico non di linea su strada riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.
".
CAPO VI. 
DISPOSIZIONI IN MATERA DI CACCIA E PESCA
Art. 19. 
(Modifiche alla legge regionale 37/2006 )
1. 
L'alinea del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) è sostituito dal seguente: "
1.
Le organizzazioni piscatorie possono richiedere di essere riconosciute nel territorio regionale purché non perseguano fini di lucro e siano istituite con atto pubblico o scrittura privata registrata. Tali organizzazioni sono suddivise in funzione delle loro caratteristiche:
".
2. 
La lettera a) del comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 37/2006 è sostituita dalla seguente: "
a)
essere iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore, come previsto dalla normativa vigente.
".
3. 
La lettera b) del comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 37/2006 è sostituita dalla seguente: "
b)
essere iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, ai sensi della normativa vigente.
".
CAPO VII. 
ALTRE DISPOSIZIONI
Sezione I. 
Sanità
Art. 20. 
(Istituzione della Giornata regionale della terapia affettiva infantile)
1. 
La Regione istituisce, nella data del 12 giugno di ogni anno, la Giornata regionale della terapia affettiva infantile nel corso della quale le istituzioni e in particolare le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali piemontesi promuovono iniziative per sensibilizzare alla terapia affettiva, in particolare nei reparti di terapia intensiva neonatale.
2. 
La Giornata regionale della terapia affettiva infantile è realizzata sul territorio regionale.
3. 
La Giunta regionale, con successivo provvedimento, definisce le modalità relative allo svolgimento e all'organizzazione della Giornata.
Art. 21. 
(Istituzione del registro regionale dei centri per uomini autori o potenziali autori di violenza)
1. 
Al fine di garantire un'adeguata e aggiornata conoscenza dei centri per uomini autori o potenziali autori di violenza (Cuav), rispondenti ai criteri definiti dall'Intesa n. 184/CSR del 14 settembre 2022, esistenti e operanti sul territorio regionale, è istituito il registro regionale Cuav.
2. 
Per l'iscrizione al registro regionale, i Cuav sono tenuti, in modo cumulativo a:
a) 
avere sede in Piemonte;
b) 
essere istituiti dagli enti e organizzazioni previsti dall'Intesa di cui al comma 1;
c) 
essere in possesso dei requisiti previsti dall'Intesa di cui al comma 1.
3. 
La perdita di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 comporta la cancellazione dal registro regionale.
4. 
Nel registro regionale devono risultare l'ente o l'organizzazione titolare del Cuav, la sede e l'ambito territoriale di attività.
5. 
L'iscrizione al registro regionale è condizione per accedere, da parte dei soggetti titolari dei Cuav, all'assegnazione dei contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore.
6. 
Il registro regionale è pubblicato a cadenza annuale sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
7. 
L'attivazione, la tenuta e il periodico aggiornamento del registro sono realizzati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Art. 22. 
(Modifiche alla legge regionale 30/1982 )
1. 
All' articolo 6, primo comma, della legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30 (Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari) le parole "
l'Unità Sanitaria Locale si avvale del proprio personale tecnico
" sono sostituite dalle seguenti: "
l'azienda sanitaria locale (ASL) si avvale del proprio personale tecnico e sanitario
" e le parole "
rilasciata dal Presidente del Comitato di Gestione della Unità Sanitaria Locale medesima
" sono sostituite dalle seguenti: "
rilasciata dal Direttore generale dell'ASL medesima
".
2. 
All' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 30/1982 le parole "
il Comitato di Gestione della Unità Sanitaria Locale
" sono sostituite dalle seguenti: "
il Direttore generale dell'ASL
" e le parole "
e ne trasmette l'elenco al Presidente della Giunta regionale
" sono soppresse.
3. 
Dopo il secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 30/1982 è aggiunto il seguente: "
2 bis.
Le funzioni amministrative di competenza regionale che riguardano, ai sensi dell' articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), la proposta al Prefetto dell'elenco degli addetti ai servizi di ciascuna azienda sanitaria locale che, ai sensi delle leggi vigenti, assumono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per le funzioni previste agli articoli 21 e 22 della legge medesima, sono delegate alle ASL competenti per territorio.
".
Art. 23. 
(Abrogazione della legge regionale 47/1985 )
1. 
La legge regionale 24 aprile 1985, n. 47 (Norme relative all'estensione delle competenze del Difensore Civico alle strutture Amministrative del Servizio Sanitario e delle UU.SS.SS.LL. operanti nel territorio regionale) è abrogata.
Art. 24. 
(Modifiche alla legge regionale 15/2011 )
1. 
All' articolo 8, comma 6 bis, della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 'Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri') le parole "
autopsia giudiziaria o riscontro diagnostico
" sono sostituite dalle seguenti: "
autopsia giudiziaria, riscontro diagnostico o con salma a disposizione dell'autorità giudiziaria
".
Art. 25. 
(Modifiche alla legge regionale 33/2023 )
1. 
Alla rubrica dell' articolo 6 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025) dopo le parole "
ambulatori sociali di oculistica
" sono inserite le seguenti: "
e di odontoiatria
".
2. 
All' articolo 6, comma 1, della legge regionale 33/2023 dopo le parole "
ambulatori sociali di oculistica
" sono inserite le seguenti: "
e di odontoiatria
".
3. 
All' articolo 6, comma 2, della legge regionale 33/2023 dopo le parole "
in ambito oculistico
" sono inserite le seguenti: "
e odontoiatrico
".
Sezione II. 
Commercio
Art. 26. 
(Modifiche alla legge regionale 28/1999 )
1. 
All' articolo 11 bis, comma 1, della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ) dopo la parola "
varia
" sono inserite le seguenti: "
anche nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale
".
Sezione III. 
Enti locali
Art. 27. 
1. 
L' articolo 80 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ''Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) è sostituito dal seguente: "
Art. 80.
(Competizioni sportive su strada)
1.
Il rilascio delle autorizzazioni per competizioni sportive su strada, di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) con o senza veicoli a motore, è attribuito alla competenza dei seguenti enti:
a)
al comune, quando la competizione si svolge interamente sul suo territorio;
b)
alla provincia o alla Città metropolitana di Torino, qualora la competizione sportiva interessi il territorio di due o più comuni;
c)
alla provincia o alla Città metropolitana di Torino nella quale la gara parte o transita per prima, qualora la competizione sportiva interessi il territorio di due o più province;
d)
alla provincia o alla città metropolitana del luogo di partenza, qualora la competizione abbia inizio nel territorio piemontese e interessi anche quello di altre regioni. In tal caso l'autorizzazione è rilasciata d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di cui all' articolo 9, comma 1, quarto periodo del decreto legislativo 285/1992 . La presente disposizione non si applica alle gare con veicoli a motore.
2.
Del provvedimento di cui al comma 1 è data tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.
3.
Se la competizione ha inizio in un'altra regione, il nulla osta di cui all' articolo 9, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo 285/1992 , è rilasciato dalla provincia o città metropolitana nella quale la gara transita per prima e, se dovuto, ha altresì la valenza di quello previsto dall' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 285/1992 . La presente disposizione non si applica alle gare con veicoli a motore.
4.
L'autorizzazione è rilasciata previo nulla osta degli enti proprietari delle strade e aree pubbliche interessate dalla competizione sportiva.
5.
Salvo il caso di cui al comma 1, lettera d), gli enti proprietari delle strade rispondono alla richiesta di nulla osta di cui all' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 285/1992 entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. In caso contrario il nulla osta si intende espresso.
6.
Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 285/1992 .
".
Art. 28. 
(Modifiche alla legge regionale 11/2012 )
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) è inserito il seguente: "
3 bis.
La Regione concede deroghe ai criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), con le modalità di cui all'articolo 8, su richiesta motivata dei comuni proponenti.
".
Sezione IV. 
Turismo
Art. 29. 
(Modifiche alla legge regionale 14/2016 )
1. 
Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) è abrogato.
Sezione V. 
Attività estrattive
Art. 30. 
(Modifiche alla legge regionale 23/2016 )
1. 
All' articolo 34, comma 3, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) dopo le parole "
nel rispetto delle norme di sicurezza
" è inserita la seguente: "
mineraria
".
Sezione VI. 
Istruzione
Art. 31. 
(Modifica alla legge regionale 9/2023 )
1. 
All' articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 giugno 2023, n. 9 (Istituzione del servizio di psicologia scolastica) le parole "
di bullismo e di disagio giovanile
" sono sostituite dalle seguenti: "
di bullismo, di disagio giovanile e il rischio suicidario
".
2. 
All' articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 9/2023 dopo le parole "
situazioni di emergenza
" sono aggiunte le seguenti: "
e a prevenire il rischio suicidario
".
3. 
La lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 9/2023 è sostituita dalla seguente: "
e)
un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale;
".
Sezione VII. 
Cultura
Art. 32. 
(Passione di Sordevolo)
1. 
La Regione, in attuazione degli articoli 5 e 7 dello Statuto regionale , al fine di riconoscere iniziative di carattere culturale e sociale sul territorio piemontese, in particolare a favore delle nuove generazioni, riconosce l'importante iniziativa culturale e sociale della Passione di Sordevolo, forma di teatro popolare che viene allestita, fin dal diciottesimo secolo, con cadenza quinquennale, dalla popolazione del Comune piemontese di Sordevolo, a cura dell'Associazione Teatro popolare di Sordevolo.
Art. 33. 
1. 
L' articolo 16 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici) è sostituito dal seguente: "
Art. 16.
(Delega ai comuni)
1.
La competenza di cui all' articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) è delegata ai comuni.
".
Art. 34. 
(Modifiche alla legge regionale 11/2018 )
1. 
All' articolo 31, comma 4, della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) dopo le parole "
sistema regionale dello spettacolo
" sono inserite le seguenti: "
, anche attraverso la valorizzazione e la promozione delle produzioni di soggetti professionali piemontesi,
".
2. 
Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 11/2018 è aggiunta la seguente: "
c bis)
favorire l'alfabetizzazione, la pratica e l'educazione musicale e la sua integrazione con la programmazione dell'offerta di istruzione e formazione.
".
Sezione VIII. 
Organizzazione regionale e affari istituzionali
Art. 35. 
(Modifiche alla legge regionale 20/1981 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) è sostituito dal seguente: "
1.
Il Presidente del gruppo consiliare o il singolo componente del gruppo misto, nel rispetto dei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, e delle modalità e delle procedure definite con apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, possono stipulare, per una durata comunque non superiore alla legislatura e fermo restando quanto previsto dal comma 5, contratti di diritto privato di natura fiduciaria di lavoro subordinato a tempo determinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 3 ter.
".
2. 
L' articolo 3 ter della legge regionale 20/1981 è sostituito dal seguente: "
Art. 3 ter.
(Contratti di lavoro autonomo)
1.
I contratti di lavoro autonomo di cui all'articolo 3, comma 1, sono stipulati, nel rispetto dei requisiti e dei presupposti di legittimità previsti dall'articolo 7, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in quanto compatibili e non possono avere per oggetto l'affidamento di incarichi di studio e consulenza. Il trattamento economico è stabilito in relazione alle prestazioni richieste.
".
Art. 36. 
(Modifiche alla legge regionale 50/1981 )
1. 
L' articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico) è sostituito dal seguente: "
Art. 2.
(Compiti del Difensore Civico)
1.
Il Difensore Civico, ai sensi dell' articolo 90 dello Statuto , ha il compito di rafforzare il sistema di tutela e di garanzia dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione, nonché di assicurare e promuovere il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
2.
Il Difensore Civico può intervenire nei confronti degli uffici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali e di tutte le amministrazioni pubbliche che esercitano deleghe regionali, limitatamente al contenuto delle stesse.
3.
Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando anche legittimità e merito degli atti amministrativi inerenti ai problemi a lui sottoposti e suggerendo mezzi e rimedi per la risoluzione delle disfunzioni rilevate.
4.
Il Difensore Civico svolge le funzioni espressamente conferitegli da leggi statali. In particolare, esercita:
a)
nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia, le medesime funzioni attribuitegli nei confronti delle strutture regionali, fino all'istituzione del Difensore Civico nazionale, in attuazione di quanto stabilito dall' articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);
b)
la funzione di riesame nei casi di diniego o differimento in materia di accesso, su richiesta dell'interessato, ai sensi dell' articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
c)
la funzione di riesame nei casi di diniego, differimento o mancata risposta a istanze di accesso civico generalizzato ai sensi dell' articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
5.
In applicazione di quanto stabilito all' articolo 2 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), è inoltre affidata al Difensore Civico la funzione di Garante per il diritto alla salute, nell'esercizio della quale è chiamato a verificare che venga soddisfatto dall'Amministrazione l'interesse alla qualità, all'efficienza e al buon funzionamento dei servizi apprestati dal sistema sanitario regionale, ivi compresi quelli erogati da privati in regime di convenzione. Il Difensore Civico può altresì intervenire, con le modalità e i poteri disciplinati dalla legge, a tutela di diritti, di aspettative o di interessi legittimi in materia sanitaria o socio sanitaria qualora un atto o un provvedimento dell'Amministrazione neghi o limiti la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria o socio sanitaria.
6.
Il Difensore Civico svolge altresì i compiti di cui all' articolo 14 della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale).
7.
Il Difensore Civico non può interferire direttamente nell'espletamento dei compiti amministrativi, partecipando all'elaborazione di atti e provvedimenti.
".
2. 
Il quarto comma dell'articolo 4 della legge regionale 50/1981 è sostituito dal seguente: "
4.
Il funzionario coordinatore o responsabile del servizio cui la pratica pertiene è tenuto a fornire riscontro motivato al Difensore Civico in esito alla richiesta entro congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento.
".
3. 
All' articolo 8, primo comma, della legge regionale 50/1981 le parole "
31 gennaio
" sono sostituite dalle seguenti: "
31 marzo
".
4. 
All' articolo 15, primo comma, della legge regionale 50/1981 le parole "
tre anni
" sono sostituite dalle seguenti: "
cinque anni
".
Art. 37. 
(Modifiche alla legge regionale 57/1981 )
1. 
Il titolo della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali) è sostituito dal seguente: "
Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri e degli Assessori regionali
".
2. 
L' articolo 2 della legge regionale 57/1981 è sostituito dal seguente: "
Art. 2.
(Disposizioni attuative)
1.
L'Ufficio di Presidenza verifica che la richiesta d'indennizzo assicurativo dei Consiglieri regionali rientri in quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, e definisce con propria deliberazione norme di attuazione dell'articolo 1 e, in particolare, l'iter procedurale in caso di eventuale infortunio e i criteri per procedere alla verifica di ammissibilità della richiesta.
2.
Gli uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla stipula della convenzione con istituti assicurativi di comprovata solidità e alla decurtazione dell'onere dell'assicurazione di cui all'articolo 1, comma 4, sul trattamento economico del Consigliere regionale e dell'Assessore regionale, previsto dalla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali).
".
Art. 38. 
(Modifiche alla legge regionale 39/1998 )
1. 
Il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) è sostituito dal seguente: "
5.
Fermo restando il limite di spesa di cui ai commi 3 e 3 bis, gli uffici di comunicazione possono avvalersi anche di personale esterno all'Amministrazione regionale con contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato oppure di lavoro autonomo. I contratti di cui al presente comma hanno natura temporanea, non superiore alla durata del mandato del conferente l'incarico. Il trattamento economico è stabilito in relazione alle prestazioni richieste.
".
2. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 39/1998 è inserito il seguente: "
5.1.
I contratti di lavoro autonomo di cui al comma 5 sono stipulati nel rispetto dei requisiti e dei presupposti di legittimità previsti dall'articolo 7, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in quanto compatibili, e secondo le modalità stabilite in apposite deliberazioni della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, e non possono avere per oggetto l'affidamento di incarichi di studio e consulenza.
".
Art. 39. 
(Modifiche alla legge regionale 15/2004 )
1. 
Il titolo della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36) è sostituito dal seguente: "
Disciplina dello stemma, del gonfalone, dell'inno, del sigillo, della bandiera e della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36.
".
2. 
All' articolo 1, comma 1, della legge regionale 15/2004 le parole "
dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia
" sono sostituite dalle seguenti: "
dello stemma, del gonfalone, dell'inno, del sigillo, della bandiera e della fascia
".
3. 
Dopo l' articolo 3 della legge regionale 15/2004 è inserito il seguente: "
Art. 3 bis.
(Inno della Regione Piemonte)
1.
La Regione riconosce il proprio inno con legge regionale.
".
Art. 40. 
(Modifiche alla legge regionale 23/2008 )
1. 
II primo periodo del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) è sostituito dal seguente: "
Le strutture di supporto di cui al comma 1 si avvalgono di personale assunto con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato o di collaboratori con contratto di lavoro autonomo.
".
Art. 41. 
(Disposizioni transitorie)
1. 
In fase di prima applicazione, la disposizione di cui all'articolo 36, comma 4, si applica al Difensore Civico in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
2. 
In fase di prima applicazione e nelle more dell'approvazione della legge regionale di cui all'articolo 39, comma 3, l'Ufficio di Presidenza, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari, individua il testo e la musica dell'inno regionale e ne definisce le modalità di esecuzione.
3. 
Le disposizioni di cui agli articoli 35, 38 e 40 si applicano a decorrere dalla XII legislatura.
Sezione IX. 
Politiche giovanili
Art. 42. 
(Modifiche alla legge regionale 6/2019 )
1. 
All' articolo 2, comma 1, della legge regionale 1° marzo 2019, n. 6 (Nuove norme in materia di politiche giovanili) la parola "
ventinove
" è sostituita dalla seguente: "
trentaquattro
".
2. 
L' articolo 9 della legge regionale 6/2019 è sostituito dal seguente: "
Art. 9.
(Registro delle associazioni giovanili e registro delle consulte e forum giovani locali)
1.
È istituito il registro regionale delle associazioni giovanili, presso la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili che ne cura la tenuta.
2.
Al registro di cui al comma 1 sono iscritte, previa domanda, le associazioni che hanno sede e svolgono l'attività nella Regione, in possesso dei requisiti di cui al comma 3.
3.
I requisiti per l'iscrizione al registro sono:
a)
l'assenza dello scopo di lucro;
b)
l'ordinamento interno ispirato ai principi della Costituzione italiana;
c)
l'elettività e gratuità delle cariche associative;
d)
il coinvolgimento prevalente di giovani nelle attività.
4.
L'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'ottenimento di contributi, finanziamenti e ogni altro incentivo regionale previsto dalla presente legge.
5.
E' istituito il registro regionale delle consulte e forum giovani locali presso la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili che ne cura la tenuta.
6.
Al registro di cui al comma 5 sono iscritte, previa domanda, le consulte e i forum giovani locali istituiti nella Regione da apposita deliberazione dei rispettivi consigli comunali.
7.
Le modalità di iscrizione, cancellazione, aggiornamento, conservazione e pubblicazione dei registri di cui al presente articolo sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 18.
".
3. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 6/2019 è inserito il seguente: "
2 bis.
In attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la Regione, le province, la Città metropolitana di Torino e i comuni riconoscono il valore di strumenti di certificazione delle competenze trasversali già esistenti e utilizzati in Europa, validando tali esperienze ai fini del conseguimento di crediti formativi o di percorsi di sviluppo di competenze trasversali e orientamento.
".
Sezione X. 
Agricoltura
Art. 43. 
(Modifiche alla legge regionale 24/2007 )
1. 
Dopo il comma 2 bis dell'articolo 3 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei) è inserito il seguente: "
2 ter.
Le unioni montane di comuni di cui all' articolo 12 della legge regionale 11/2012 possono individuare aree di raccolta accessibili a un numero limitato di persone e previo pagamento di un titolo aggiuntivo per la raccolta nelle modalità descritte dall'articolo 6 bis.
".
2. 
All' articolo 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 24/2007 dopo la parola "
segnalazione
" sono inserite le seguenti "
e alla manutenzione;
" e dopo la parola "
pedonale
" sono inserite le seguenti "
e ciclabile;
".
3. 
All' articolo 3, comma 6, lettera c), della legge regionale 24/2007 dopo la parola "
vigilanza
" sono inserite le seguenti: "
, anche mediante l'attività
".
4. 
Dopo l' articolo 6 della legge regionale 24/2007 è inserito il seguente: "
Art. 6 bis.
(Aree montane a raccolta limitata)
1.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 ter, le unioni montane di comuni, al fine di regolamentare la raccolta in rapporto alle caratteristiche dell'economia locale e per il mantenimento dell'equilibrio dell'ecosistema, possono individuare aree di raccolta accessibili a un numero limitato di persone e previo pagamento di un titolo aggiuntivo per la raccolta.
2.
L'individuazione delle aree a raccolta limitata avviene previo accordo tra l'unione montana e i comuni competenti per territorio e mediante apposito regolamento.
3.
L'accesso per la raccolta dei funghi ipogei nelle aree di cui al comma 1 è soggetta al rispetto del regolamento predisposto dall'unione montana, in accordo con i comuni territorialmente competenti e coerentemente con il piano di gestione e fruizione che deve essere appositamente redatto per ciascuna area.
4.
La raccolta all'interno delle aree di cui al comma 1 è limitata a un numero di persone individuato dall'unione montana sulla base delle indicazioni ambientali definite dal piano di gestione e fruizione di cui al comma 3, al fine di garantire una pressione antropica congrua alle caratteristiche territoriali e per limitare gli effetti dannosi per l'ambiente e gli ecosistemi coinvolti.
5.
L'accesso alle aree di cui al comma 1 per lo svolgimento dell'attività di raccolta è consentito previa verifica del rispetto delle limitazioni numeriche di accesso e mediante l'acquisizione di apposito titolo oneroso per la raccolta, aggiuntivo al titolo di cui all'articolo 3.
6.
Il titolo oneroso per la raccolta può essere di valore giornaliero o settimanale e gli introiti derivanti devono essere investiti dall'unione montana nel territorio del comune su cui le aree di cui al comma 1 insistono, in accordo con i comuni stessi.
7.
Il costo dei titoli di raccolta per le aree di cui al comma 1 sono definiti annualmente dall'unione montana e possono essere acquisiti solo previo possesso del titolo di cui all'articolo 3, di durata non inferiore.
8.
Le unioni montane, in accordo con i comuni territorialmente competenti, possono prevedere il rilascio di titoli a prezzo ridotto, ovvero garantire l'accesso senza costi aggiuntivi rispetto al titolo di cui all'articolo 3 alle seguenti categorie:
a)
residenti, proprietari di immobili e terreni all'interno dei comuni in cui gravitano le aree oggetto di acquisto del titolo;
b)
residenti nell'unione montana;
c)
fasce giovanili della popolazione.
".
Art. 44. 
(Modifiche alla legge regionale 1/2019 )
1. 
Il comma 1 bis dell'articolo 16 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) è sostituito dal seguente: "
1 bis.
Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all' articolo 10, comma 2, della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 'Legge quadro in materia di incendi boschivi'), può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni classificati come montani, collinari e come collina depressa e, per un massimo di quindici giorni anche non continuativi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai sindaci, con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all' articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
".
Sezione XI. 
Sport e tempo libero
Art. 45. 
(Modifiche alla legge regionale 23/2020 )
1. 
L' articolo 9 della legge regionale del 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva) è sostituito dal seguente: "
Art. 9.
(Tutela del praticante sportivo)
1.
I corsi di attività motorie e sportive offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina, in possesso di una equipollente abilitazione professionale, o che abbia frequentato, con superamento della prova finale di qualificazione, il corso integrativo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 1997, n. 28-16867, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità.
2.
Il chinesiologo deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica) o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell' articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ) oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano.
3.
L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti abilitanti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva anche paralimpici riconosciuti dal CONI e dal CIP.
4.
Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:
a)
le attività sportive disciplinate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva anche paralimpici riconosciuti dal CONI e dal CIP;
b)
le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, nonché le attività relative a discipline riferibili a espressioni filosofiche dell'individuo che comportano attività motorie.
5.
In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai trasgressori viene applicata, da parte del comune territorialmente competente, una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 10.000,00. I rapporti di accertata violazione sono presentati al comune, a cui sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative.
6.
Nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente, e, ai fini di adeguata prevenzione, di almeno un operatore in possesso del certificato Basic life support and defibrillation.
7.
Per i cittadini dell'Unione europea si applicano le disposizioni comunitarie riguardanti il riconoscimento dei titoli di formazione professionale.
".
Art. 46. 
(Modifiche alla legge regionale 22/2022 )
1. 
Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 2022, n. 22 (Iniziative finalizzate al benessere sociale attraverso l'esercizio fisico strutturato e adattato. Istituzione dei Percorsi e delle Palestre della salute) è sostituito dal seguente: "
2.
La Cabina di regia è composta:
a)
dall'assessore alla sanità o suo delegato con funzione di presidente;
b)
dall'assessore alle politiche sociali o suo delegato;
c)
dal direttore regionale competente in materia di sanità o suo delegato;
d)
dal direttore regionale competente in materia di welfare o suo delegato;
e)
dal responsabile in materia sanitaria dell'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte (IRES Piemonte);
f)
da due direttori generali delle aziende sanitarie locali del Piemonte o loro delegati nominati dall'assessore alla sanità.
".
CAPO VIII. 
DISPOSIZIONI RELATIVE A IMPEGNI ISTITUZIONALI
Art. 47. 
(Modifiche alla legge regionale 19/2014 )
1. 
All' articolo 8, comma 4, della legge regionale 1° dicembre 2014, n. 19 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie) dopo la parola "
stabilisce
" sono inserite le seguenti: "
, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,
".
Art. 48. 
1. 
L' articolo 5 della legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27 (Disposizioni per la promozione e la valorizzazione della filiera regionale del legno) è sostituito dal seguente: "
Art. 5.
(Marchio collettivo del mobile piemontese)
1.
La Regione, nel rispetto della normativa europea e delle disposizioni statali in materia, al fine di valorizzare la filiera del mobile regionale, promuove la creazione di un marchio collettivo del mobile piemontese, con logo grafico comune su tutto il territorio della Regione.
2.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e i requisiti di qualità delle materie prime e del processo produttivo per la concessione del marchio alle imprese, i soggetti competenti a effettuare le verifiche nonché le forme di marketing territoriale per la sua promozione, anche con riferimento alle nuove forme di comunicazione multimediale e telematica e alle tecnologie digitali.
".
Art. 49. 
(Modifiche alla legge regionale 30/2023 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 3 novembre 2023, n. 30 (Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni) è sostituito dal seguente: "
1.
La Regione convoca, con cadenza almeno annuale, una Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni con la partecipazione dei rappresentanti dei soggetti pubblici e privati gestori dei servizi, delle organizzazioni dei lavoratori, dei referenti e, qualora presenti, dei coordinatori pedagogici dei coordinamenti pedagogici territoriali, degli atenei piemontesi, delle fondazioni di origine bancaria e di associazioni ed enti di rappresentanza dei minori con disabilità e delle loro famiglie.
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 30/2023 è sostituito dal seguente: "
2.
I comuni, per i servizi di propria titolarità, nei limiti delle risorse disponibili, hanno la facoltà di prevedere agevolazioni tariffarie, da realizzarsi sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ''ISEE''), della numerosità dei figli a carico dei genitori che lavorano, nonché l'esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico rilevato dall'ISEE, o sociale rilevato dai servizi territoriali.
".
Art. 50. 
(Modifiche alla legge regionale 32/2023 )
1. 
Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 24 novembre 2023, n. 32 (Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro) è inserita la seguente: "
e bis)
un rappresentante designato dall'Unione province d'Italia (UPI Piemonte);
".
2. 
Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 32/2023 è aggiunta la seguente: "
f bis)
fino a due componenti effettivi e fino a due componenti supplenti designati dalle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie,
".
3. 
Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 32/2023 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "
, nonché delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
".
4. 
L'alinea del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 32/2023 è sostituito dal seguente: "
Il sistema della formazione tecnica superiore comprende:
".
5. 
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 32/2023 è sostituita dalla seguente: "
a)
i percorsi di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy);
".
6. 
Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 32/2023 è sostituito dal seguente: "
4.
I percorsi ITS Academy sono realizzati dalle fondazioni di cui alla legge 99/2022 e danno luogo al riconoscimento di crediti universitari.
".
7. 
Il comma 3 dell'articolo 42 della legge regionale 32/2023 è sostituito dal seguente: "
3.
La Giunta regionale, nell'applicazione delle misure per l'autoimpiego e la creazione di impresa di cui all'articolo 40, dà priorità alle domande presentate dal genere meno rappresentato nella categoria di riferimento.
".
8. 
Il comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale 32/2023 è sostituito dal seguente: "
4.
Per le finalità di cui al comma 3, nell'ipotesi di società di persone o di società cooperativa, deve essere assicurato un equilibrio tra i generi e il genere meno rappresentato deve costituire almeno il 60 per cento dei soci e, nell'ipotesi di società di capitali, i due terzi delle quote di capitale devono essere detenute dal genere meno rappresentato e l'organo di amministrazione deve essere composto per almeno due terzi dal genere meno rappresentato.
".
Art. 51. 
(Modifiche alla legge regionale 1/2024 )
1. 
All' articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 febbraio 2024, n. 1 (Disposizioni per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche) dopo le parole "
degli ostacoli
" sono aggiunte le seguenti: "
all'accessibilità
".
2. 
Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1/2024 è inserita la seguente: "
a bis)
ostacolo all'accessibilità: ostacolo all'accesso e alla fruibilità, su base di uguaglianza con gli altri, dell'ambiente fisico, dei servizi pubblici, compresi i servizi digitali;
".
CAPO IX. 
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 52. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dall'attuazione dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 53. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 aprile 2024
p. Alberto Cirio il Vice Presidente Fabio Carosso