La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] In questa lettera dell'articolo 2 le parole "di cui all'articolo 9, comma 4" sono state sostituite dalle parole "a norma" ad opera del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 45 del 1994.
[2] L'articolo 3 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 45 del 1994.
[3] L'articolo 4 è stato abrogato dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.
[4] L'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.
[5] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.
[6] L'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 45 del 1994.
[7] L'articolo 8 è stato abrogato dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.
[8] L'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.
[9] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 110 del 23/03/1994 pubblicata sulla G.U. n. 15 del 06/04/1994 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, lettera a), della legge regionale del Piemonte 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di beni culturali, ambientali e paesistici), limitatamente all'inciso: "nelle zone assimilate alle zone "A" e "B" del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e cioè nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia residenziali che produttive a capacità insediativa esaurita o residua e in quelle di completamento così definiti nei Piani Regolatori approvati ai sensi del titolo III della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni".
[10] L'articolo 12 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 32 del 2008.
[11] L'articolo 13 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 32 del 2008.
[12] L'articolo 13 bis è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 32 del 2008.
[13] L'articolo 14 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 32 del 2008.
[14] Il comma 1 dell'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 26 del 2015.
[15] Il comma 1 bis dell'articolo 15 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 26 del 2015.
[16] Il comma 1 ter dell'articolo 15 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 26 del 2015.
[17] Il comma 2 dell'articolo 15 è stato abrogato dal comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 26 del 2015.
[18] Il comma 3 dell'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 32 del 2008.
[19] L'articolo 16 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 10 del 2024.
[20] L'allegato A è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 32 del 2008.