Note:
[1] La legge è stata abrogata dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 16 del 2024.
[2] Il comma 2 dell'art. 40 della l.r. 16/2024 dispone che fino all'approvazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 38, si continuano ad applicare, compatibilmente con le norme della l.r. 16/2024, le disposizioni della l.r. 18/2021 e il comma 3 dispone che sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti già assunti ai sensi della legge regionale 18/2021.