Legge regionale n. 18 del 23 giugno 2021  ( Abrogata )
(...)[2] [1]
(B.U. 23 giugno 2021, 3° suppl. al n. 25)


Note:

[1]

[2] Il comma 2 dell'art. 40 della l.r. 16/2024 dispone che fino all'approvazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 38, si continuano ad applicare, compatibilmente con le norme della l.r. 16/2024, le disposizioni della l.r. 18/2021 e il comma 3 dispone che sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti già assunti ai sensi della legge regionale 18/2021.