Legge regionale n. 16 del 09 aprile 2024  ( Versione vigente )
Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo.
(B.U. 11 aprile 2024, 3° suppl. al n. 15)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Titolo I 
(Disposizioni generali)
Art. 1. 
(Principi)
1. 
La Regione, in coerenza con gli obblighi internazionali ed europei, con i principi costituzionali, con lo Statuto regionale e in attuazione della normativa statale riferita agli animali d'affezione e alla prevenzione del randagismo, anche al fine di favorire la convivenza tra uomo e animale, promuove la tutela e la presenza nel proprio territorio degli animali in quanto esseri senzienti, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente e riconosce alle specie animali il diritto a una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
2. 
La Regione promuove, inoltre, la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela della salute e il benessere degli animali d'affezione a cui riconosce la dignità di esseri senzienti, nel rispetto delle loro esigenze, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono.
Art. 2. 
(Finalità)
1. 
La Regione tutela le condizioni di vita degli animali di affezione e promuove il possesso responsabile e comportamenti idonei a garantire una convivenza tra uomo e animale rispettosa delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.
2. 
La Regione, per le finalità di cui alla presente legge:
a) 
individua obblighi e divieti per i responsabili degli animali;
b) 
programma e favorisce interventi di contrasto al randagismo e all'abbandono;
c) 
sostiene il ruolo degli enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali, nonché valorizza l'operato delle guardie zoofile;
d) 
valorizza le competenze dei soggetti che svolgono professionalmente attività di assistenza degli animali d'affezione;
e) 
dispone le modalità della detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali d'affezione nonché le modalità per l'istituzione di cimiteri per animali d'affezione;
f) 
favorisce e supporta la gestione degli animali d'affezione detenuti da soggetti in carico ai servizi sociali territoriali;
g) 
disciplina la corretta convivenza e il rapporto di interazione degli animali d'affezione con l'uomo ai fini della salute pubblica e della tutela delle condizioni di vita degli animali e dell'incolumità loro e delle persone.
Art. 3. 
(Ambito di applicazione ed esclusioni)
1. 
Le disposizioni della presente legge si applicano agli animali appartenenti alle specie considerate d'affezione che vivono in contesti urbani ed extraurbani.
2. 
La presente legge non si applica alla detenzione, all'allevamento e al commercio di animali esotici, fauna ittica e animali selvatici per i quali si fa rinvio alle disposizioni di cui alle rispettive normative europee, nazionali e regionali vigenti.
Art. 4. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intendono per:
a) 
benessere animale: lo stato fisico e mentale di un animale in relazione alle condizioni di vita fino alla morte;
b) 
animale d'affezione: l'animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione, senza fini alimentari o produttivi, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come gli animali di assistenza. Gli animali selvatici non sono considerati animali d'affezione;
c) 
responsabile di animali d'affezione: il proprietario e chiunque accetta, anche temporaneamente, la detenzione di un animale d'affezione e ne risponde civilmente e penalmente;
d) 
animale randagio: l'animale d'affezione vagante sul territorio non identificato o non iscritto nella relativa anagrafe e comunque non riferibile a un proprietario o a un detentore privato;
e) 
allevamento di animali d'affezione per attività commerciali: la detenzione di animali d'affezione, in numero superiore a cinque fattrici o superiore a trenta cuccioli per anno, esclusivamente esercitato a fini di lucro;
f) 
allevamento di animali d'affezione amatoriale: la detenzione di animali d'affezione, in numero inferiore o uguale a cinque fattrici di cui al massimo tre adibite annualmente alla riproduzione e con un numero inferiore o uguale a trenta cuccioli per anno;
g) 
commercio di animali d'affezione: qualsiasi attività economica diretta al commercio, anche online, di animali d'affezione;
h) 
colonia felina: aggregazione di almeno quattrogatti liberi che convivono e frequentano abitualmente una determinata area;
i) 
cani da assistenza: tutti i cani, ivi compresi i cani guida per non vedenti e ipovedenti, che assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali, o persone con patologie che richiedono assistenza;
l) 
cane ad aggressività non controllata: il cane che lede o che inequivocabilmente attenta all'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal responsabile dell'animale;
m) 
operatori del settore cinofilo: soggetti in possesso dei requisiti essenziali delle competenze in termini di conoscenze e capacità accertate sulla base dei criteri minimi di riferimento relativi alle qualifiche di educatore cinofilo, istruttore cinofilo, addestratore e valutatore, riconosciuti da enti o federazioni nazionali sulla base delle norme tecniche UNI di riferimento.
Art. 5. 
(Obblighi e doveri del responsabile di un animale d'affezione)
1. 
Il responsabile di un animale d'affezione compreso chi ne fa commercio, in applicazione della normativa nazionale vigente, ai fini della registrazione nel sistema nazionale anagrafe animali da compagnia (Sinac) di cui all'articolo 24, provvede, entro sessanta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo, a far identificare l'animale tramite l'impiego del metodo elettronico, secondo il sistema previsto dalla normativa nazionale ed europea.
2. 
Il responsabile di animali d'affezione introdotti stabilmente da altre regioni o dall'estero provvede, entro quindici giorni dall'inizio della detenzione:
a) 
all'identificazione e registrazione dell'animale nel Sinac;
b) 
se già identificati, alla segnalazione dell'acquisizione al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale (Asl), competente nel territorio di residenza per la registrazione nel Sinac.
3. 
Il responsabile di un animale d'affezione è tenuto a:
a) 
segnalare al Sinac, entro quindici giorni, qualsiasi cambiamento anagrafico, cessione, decesso o cambio di residenza;
b) 
denunciare all'autorità territorialmente competente del comune ove è detenuto l'animale, entro tre giorni, la scomparsa per furto o per smarrimento;
c) 
provvedere nuovamente all'identificazione ove essa dovesse risultare illeggibile.
4. 
Il responsabile di un animale d'affezione è obbligato, in aggiunta a quanto espressamente disciplinato dalle leggi o da altre fonti normative:
a) 
a rispondere della salute e del benessere dell'animale e a garantirgli ambiente, cure, alimentazione e attenzioni adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisici ed etologici, secondo le caratteristiche di specie, razza, sesso ed età;
b) 
a fornire quantità adeguate di acqua e una alimentazione adeguata ai bisogni fisiologici dell'animale;
c) 
a procurargli adeguate possibilità di movimento e nel caso si rendessero necessarie, per esigenze di igiene, sanità o sicurezza, limitazioni della libertà da attuare in modo che l'animale non subisca sofferenze;
d) 
a garantire le cure sanitarie necessarie;
e) 
ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora;
f) 
a garantire l'adeguato controllo dell'animale d'affezione, al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità;
g) 
ad assicurare la custodia e prendere tutte le misure adeguate a evitare la fuga dell'animale;
h) 
a informare tempestivamente l'autorità territorialmente competente in caso di fuga di animali che possono avere, anche per caratteristiche fisiche, particolare aggressività o pericolosità verso persone o altri animali;
i) 
a vigilare sulla riproduzione dell'animale, nonché sulla salute e il benessere della prole;
l) 
a garantire, in caso di affidamento temporaneo a terzi, similari condizioni ambientali rispetto a quelle in cui solitamente l'animale si trova a vivere e comunque nel rispetto di quanto previsto alle lettere a) ed e);
m) 
ad adottare ogni accorgimento utile a evitare la riproduzione non pianificata;
n) 
a consentire, per i cani, un'adeguata attività motoria e favorire i contatti sociali tipici della specie;
o) 
ad assicurare, in caso di trasporto, un trattamento adeguato e comunque tale da non arrecargli danni o sofferenze nel corso del viaggio, secondo le indicazioni previste dall'articolo 15;
p) 
a garantire l'equilibrio comportamentale psicologico ed emotivo dell'animale evitando situazioni che possono costituire fonti di paura, di angoscia e di stress;
q) 
a condurre i cani, ad esclusione delle aree di cui all'articolo 12, sulle pubbliche vie e nei parchi pubblici al guinzaglio e con museruola al seguito, da applicare in caso di necessità o su richiesta dell'autorità vigilante;
r) 
a garantire una costante interazione con l'animale, evitando l'isolamento sociale inteso come l'abbandono fisico ed emotivo dello stesso nelle aree di pertinenza dell'abitazione.
5. 
Chiunque detiene un animale d'affezione o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.
6. 
Chiunque allevi animali d'affezione deve avere un'adeguata formazione zootecnica e conoscenza della normativa di settore.
7. 
La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento l'attuazione della prescrizione di cui al comma 6.
8. 
Chiunque seleziona animali d'affezione per l'allevamento deve considerare le caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che potrebbero mettere a rischio la salute e il benessere della prole e dei riproduttori.
Art. 6. 
(Obblighi del responsabile di un cane ad aggressività non controllata)
1. 
Il responsabile di un cane ad aggressività non controllata vigila sulla detenzione dello stesso al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone o animali e a tal fine ottempera alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 7, nonché a tutte le disposizioni specifiche di livello nazionale e locale per la gestione di cani a rischio di aggressività non controllata.
2. 
I cani ad aggressività non controllata sono sottoposti a una visita del medico veterinario comportamentalista, mirata a esprimere un giudizio sulla pericolosità del cane non oltre i quaranta giorni dall'aggressione a persone o animali.
3. 
I comuni, in collaborazione con le Asl, gli ordini professionali dei medici veterinari, i dipartimenti di scienze veterinarie, gli enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali, nonché gli operatori del settore cinofilo di comprovata esperienza nella gestione dei cani ad aggressività non controllata istituiscono e organizzano percorsi formativi per i proprietari dei suddetti cani con rilascio di specifica attestazione; le caratteristiche dei percorsi formativi devono rispettare i contenuti base di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009 (Percorsi formativi per i proprietari dei cani) e vengono specificate con apposito provvedimento della Giunta regionale.
4. 
Al termine dei percorsi formativi di cui al comma 3, il proprietario deve effettuare un test di verifica predisposto dal servizio veterinario pubblico in collaborazione con un medico veterinario comportamentalista, volto a valutare le conoscenze acquisite e la capacità di gestione del cane per il conseguente rilascio di un attestato che certifica il controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico del cane.
5. 
Se il responsabile del cane ad aggressività non controllata non supera l'esame valutativo o non si sottopone allo stesso e i servizi veterinari certificano l'incapacità di gestione del cane, il comune, su richiesta dell'Asl competente, adotta un provvedimento di sequestro del cane e, se ricorrono i presupposti, l'Asl ne certifica l'irrecuperabilità e lo affida in modo permanente a strutture dotate di personale e mezzi idonei al recupero psico-fisico del cane.
6. 
Per l'espletamento dei percorsi formativi di cui al comma 3 i soggetti organizzatori si avvalgono di una équipe composta da un medico veterinario comportamentalista,da un istruttore cinofilo e da un educatore cinofilo riconosciuti da enti e federazioni nazionali di comprovata esperienza.
7. 
Fino al superamento dell'esame valutativo di cui al comma 4 il responsabile di un cane ad aggressività non controllata è tenuto ai seguenti obblighi:
a) 
applicare il guinzaglio e la museruola al cane quando si trova in luoghi aperti al pubblico;
b) 
stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni a terzi causati dal cane.
8. 
Il responsabile del cane ad aggressività non controllata ha facoltà di rinunciare all'animale, ma è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e rieducazione sino a un nuovo affidamento.
9. 
Gli oneri economici connessi al mantenimento, alle visite veterinarie comportamentali e alla rieducazione dell'animale sono interamente a carico del responsabile dello stesso.
Titolo II 
(Benessere e contrasto al randagismo)
CAPO I 
(Dei divieti)
Art. 7. 
(Divieti)
1. 
Fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa nazionale o da altre fonti normative è vietato:
a) 
causare sofferenze o angosce a un animale d'affezione;
b) 
abbandonare gli animali d'affezione;
c) 
detenere animali che non si possono adattare alla cattività;
d) 
detenere animali d'affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico sanitaria ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi;
e) 
privare gli animali della quotidiana attività motoria, adeguata alla loro indole e alle loro caratteristiche etologiche;
f) 
trasportare animali nei vani portabagagli degli autoveicoli privi di osservazione e ventilazione, nonché in violazione di quanto previsto dall'articolo 15;
g) 
addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, in ambienti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, ovvero l'uso di collari a punte, elettronici o elettrici e ogni azione tesa a esaltare l'aggressività dell'animale, o causarne ferite o dolori, sofferenze e angosce per crudeltà;
h) 
organizzare, promuovere, dirigere o assistere a combattimenti tra animali;
i) 
promuovere qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
l) 
esercitare la pratica dell'accattonaggio con animali così come disposto dall'articolo 8;
m) 
donare, cedere, vendere, trasferire la proprietà a titolo oneroso di animali d'affezione non identificati o non registrati ai sensi dell'articolo 24;
n) 
destinare al commercio animali d'affezione non identificati, non registrati in anagrafe, privi di certificato di provenienza o genealogico, se dichiarati di razza e di buona salute;
o) 
condurre animali d'affezione privi di identificazione a mostre, gare ed esposizioni;
p) 
esporre animali d'affezione a ridosso delle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi;
q) 
donare, cedere, vendere, trasferire la proprietà a titolo oneroso animali d'affezione in attività ambulanti e occasionali;
r) 
consentire la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a quattro mesi;
s) 
maltrattare o allontanare dal loro habitat i gatti che vivono in stato di libertà;
t) 
offrire animali d'affezione in premio, in omaggio o in vincita di giochi nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche o pubblicitarie.
2. 
Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenimento similare, salvo che per ragioni sanitarie documentabili, per misure urgenti e temporanee di sicurezza, per ragioni cinotecniche ed è, in ogni caso, vietato agganciare la catena a collari a strozzo.
3. 
L'utilizzo temporaneo della catena o di altro strumento di contenzione, nelle aziende agricole o negli stabilimenti produttivi, è consentito per la sicurezza degli animali e delle persone secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 38.
4. 
I cani da guardia del bestiame, come definiti dalla normativa statale, possono essere tenuti liberi quando impegnati nelle attività di guardia e conduzione delle greggi ed è consentito l'utilizzo temporaneo della catena in caso di situazioni che possono mettere a rischio l'incolumità delle persone e del cane.
5. 
Non possono detenere, anche temporaneamente, né cedere o acquistare a qualsiasi titolo, animali da affezione coloro che hanno riportato condanne o che sono stati destinatari di provvedimenti amministrativi sanzionatori per violazione di norme poste a tutela degli animali.
6. 
Gli animali non possono essere portati al guinzaglio, quando il conduttore si muove in bicicletta o con altri mezzi di trasporto similari.
Art. 8. 
(Accattonaggio con animali)
1. 
È vietato, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti, è altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di animali di età inferiore ai centottanta giorni e gli animali non possono comunque essere soggetti attivi dell'accattonaggio.
2. 
Gli animali utilizzati per la pratica dell'accattonaggio, in contrasto ai divieti di cui al comma 1, possono essere sottoposti a sequestro preventivo a fini di confisca nel rispetto e nei limiti previsti dalla normativa statale in materia se è accertato che non sussiste un legame affettivo tra il detentore e l'animale.
3. 
Se risulta accertato un legame affettivo tra il detentore e l'animale, quest'ultimo è sottoposto a identificazione elettronica e a iscrizione nel Sinac a cura dei servizi veterinari delle Asl, ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025).
4. 
Ai sensi della normativa statale di riferimento gli animali sottoposti a sequestro preventivo, a fini di confisca, possono essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo a enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali a cui possono rivolgersi per l'affidamento i privati cittadini che danno garanzia di buon trattamento.
CAPO II 
(Del benessere degli animali)
Art. 9. 
(Programmi di informazione e di educazione)
1. 
La Regione e le Asl, attraverso i servizi veterinari, in collaborazione con i medici veterinari liberi professionisti del settore, nonché con gli enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali di cui all'articolo 35, promuovono e sostengono programmi di informazione, sensibilizzazione e di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge con riguardo alla detenzione, all'allevamento, all'addestramento, al commercio, al trasporto e alla custodia di animali d'affezione.
2. 
La Regione, d'intesa con le Asl, promuove e sostiene, in particolare:
a) 
programmi e campagne di sensibilizzazione sul contrasto al fenomeno dell'abbandono degli animali d'affezione;
b) 
l'affidamento e l'adozione consapevole degli animali d'affezione;
c) 
la cultura del possesso responsabile;
d) 
la pratica della sterilizzazione;
e) 
le campagne informative dirette a sensibilizzare e informare la cittadinanza sugli effetti dell'esplosione di petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere, nonché l'adozione da parte dei comuni di misure dirette a vietare la conduzione di animali d'affezione, nei luoghi nei quali si svolgono spettacoli pirotecnici.
3. 
Per favorire il rispetto e la tutela degli animali d'affezione, la Regione promuove:
a) 
i percorsi formativi organizzati dai comuni congiuntamente con il servizio veterinario dell'Asl territorialmente competente, diretti a fornire ai proprietari e ai detentori di cani conoscenze adeguate sulle esigenze fisiologiche, comportamentali e comunicative della specie, in modo da indirizzare il proprietario verso il possesso responsabile;
b) 
lo svolgimento di attività didattiche, previa intesa, presso le istituzioni scolastiche e formative, riconoscendo il ruolo fondamentale della scuola nella formazione della sensibilità e della consapevolezza dei giovani ai problemi connessi al rapporto fra l'uomo, gli animali e l'ambiente.
4. 
La Regione, attraverso le Asl, incentiva corsi di specifico aggiornamento sul benessere animale, nonché la formazione specialistica in materia di etologia e scienza del comportamento canino rivolti ai medici veterinari pubblici, al personale dei competenti uffici comunali e della polizia municipale.
5. 
La Regione promuove, altresì, campagne di informazione dirette alla sensibilizzazione sui rischi della manipolazione genetica degli animali d'affezione per l'acquisizione degli standard di razza, anche al fine di favorire il commercio, anche online, da parte di esercizi commerciali, allevamenti amatoriali o proprietari privati, di animali d'affezione che siano stati identificati in Sinac come meticci, incroci, o riportando l'indicazione della razza fenotipicamente prevalente a cui sono simili.
Art. 10. 
(Interventi chirurgici e soppressione eutanasica)
1. 
Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale d'affezione o finalizzati ad altri scopi non curativi sono vietati, in particolare riguardo a:
a) 
la recisione delle corde vocali;
b) 
il taglio delle orecchie;
c) 
asportazione delle unghie e dei denti;
d) 
il taglio della coda.
2. 
Sono fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno).
3. 
I divieti di cui al comma 1 operano nei confronti degli animali d'affezione, fatti salvi straordinari interventi non di natura estetica resi necessari da gravi situazioni di salute degli animali.
4. 
Le gravi condizioni di salute di cui al comma 3 e la caudotomia, ove consentita, sono attestate per iscritto dal medico veterinario che effettua l'operazione e copia di tale attestazione è inviata al servizio veterinario dell'Asl competente per territorio, ai fini dei relativi controlli e per l'annotazione in anagrafe degli animali d'affezione di cui all'articolo 24.
5. 
È vietata, altresì, la detenzione, vendita, cessione, ed esposizione di animali d'affezione che hanno subito le mutilazioni di cui al comma 1.
6. 
I divieti di cui al comma 5 non si applicano in caso di detenzione che deriva dalla cessione effettuata da canili ufficialmente autorizzati.
7. 
Gli animali d'affezione possono essere soppressi solo se gravemente malati e sofferenti con prognosi infausta certificata e documentata da un medico veterinario e la soppressione deve essere effettuata esclusivamente da un medico veterinario in modo eutanasico, tenuto conto del progresso scientifico e previa anestesia profonda.
8. 
Ciascun medico o struttura veterinaria tiene un registro degli animali soppressi in cui sono specificati la diagnosi e il motivo della soppressione.
Art. 11. 
(Accessibilità degli animali d'affezione)
1. 
La Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, con propria deliberazione definisce i criteri e le modalità per consentire l'accesso di animali al seguito del proprietario o detentore nelle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario regionale.
2. 
La Regione, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati interessati, promuove l'accoglienza degli animali d'affezione nelle strutture ricettive, comprese le case di prima accoglienza notturna, e nei luoghi pubblici.
3. 
Nei locali aperti al pubblico e sui mezzi pubblici di trasporto i cani devono essere condotti al guinzaglio e con museruola al seguito.
Art. 12. 
(Aree di sgambamento)
1. 
Nelle aree urbane destinate a parco pubblico i comuni individuano spazi destinati ai cani denominate aree di sgambamento, debitamente recintate, servite e manutenute, in cui i cani possono essere lasciati liberi dal guinzaglio in condizioni di sicurezza, dotandoli di adeguate attrezzature e garantendo i previsti controlli igienico sanitari.
2. 
Le modalità tecniche di realizzazione delle aree di sgambamento sono disposte dal regolamento di cui all'articolo 38.
Art. 13. 
(Cani da assistenza)
1. 
I cani d'assistenza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i) devono frequentare un corso di abilitazione tenuto da enti riconosciuti a livello nazionale per tale attività e al termine del percorso deve essere rilasciata la documentazione attestante l'idoneità del cane all'assistenza.
2. 
Al fine di facilitare l'accesso ovunque al seguito del detentore, i cani d'assistenza devono essere resi riconoscibili attraverso distintivi identificativi, come collari o un qualsiasi altro elemento di imbracatura.
3. 
Il detentore è tenuto a portare con sé la documentazione attestante l'idoneità del cane all'assistenza.
4. 
Il detentore è tenuto ad assicurare che il cane mantenga un comportamento adeguato e compatibile con la sua permanenza nel mezzo di trasporto o nel luogo in cui si trova.
Art. 14. 
(Attività circensi)
1. 
La Regione, in collaborazione con i comuni, favorisce la diffusione di attività circensi e di spettacoli viaggianti che non prevedono l'utilizzo di animali, allo scopo di promuovere il graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse.
Art. 15. 
(Trasporto degli animali d'affezione)
1. 
Il trasporto di animali d'affezione senza finalità economiche, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), deve avvenire in condizioni di sicurezza e con mezzi tali da non procurare loro sofferenze o danni fisici.
2. 
Il regolamento di cui all'articolo 38 disciplina le modalità del trasporto degli animali d'affezione nel rispetto dei seguenti principi:
a) 
assicurare una ventilazione e uno spazio adeguato alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata;
b) 
utilizzare contenitori idonei e adeguati alla dimensione dell'animale;
c) 
prevedere idonee soste in base alla durata del viaggio;
d) 
non lasciare chiusi gli animali all'interno dei mezzi di trasporto senza un'adeguata aerazione e in condizioni climatiche che possono metterne in pericolo la loro salute.
CAPO III 
(Del commercio, addestramento, toelettatura e allevamento degli animali d'affezione)
Art. 16. 
(Commercio, addestramento, toelettatura di animali d'affezione)
1. 
Al fine di garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie, la detenzione per la vendita, il commercio, l'attività di addestramento e la toelettatura di animali d'affezione è soggetta a vigilanza veterinaria, esercitata dal servizio veterinario dell'Asl competente.
2. 
Chiunque vende un animale d'affezione deve fornire al responsabile adeguate istruzioni scritte per il mantenimento e garantisce la certificazione di provenienza degli animali posti in vendita, nonché l'identificazione degli stessi.
3. 
L'esercizio dell'attività di commercio di animali d'affezione e toelettatura sono soggette a segnalazione certificata d'inizio attività al comune, in base ai requisiti definiti con provvedimento della Giunta regionale, fatti salvi i divieti fissati per il commercio e l'allevamento di animali esotici.
4. 
Chi esercita il commercio di animali d'affezione è tenuto ad accertare l'età dell'acquirente, verificando la sussistenza del consenso all'acquisto da parte delle persone che esercitano la responsabilità genitoriale nel caso di acquirenti di età inferiore a diciotto anni.
5. 
Chi esercita il commercio di animali d'affezione garantisce che i cuccioli posti in vendita siano registrati nel Sinac, presentino certificato genealogico per le specie previste e siano in condizioni di sviluppo fisico e di autonomia comportamentale adeguate alle caratteristiche della specie di appartenenza.
6. 
È vietata la cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti di età inferiore a quella fissata dalla normativa nazionale vigente.
7. 
Gli operatori del settore cinofilo che effettuano attività di addestramento dei cani, a titolo professionale o privato, sono soggette alla presentazione della segnalazione certificata d'inizio attività al comune dove si svolge l'addestramento e all'Asl di riferimento, che provvede a vidimare il registro delle attività predisposto dall'operatore in cui sono riportati i dati identificativi degli animali soggetti ad addestramento.
8. 
I comuni e i servizi veterinari delle Asl vigilano sulla attuazione del presente articolo e provvedono alle necessarie verifiche sulle effettive condizioni di detenzione, ricovero, alimentazione e cura degli animali d'affezione, sul rispetto della normativa vigente e delle esigenze fisiologiche ed etologiche delle diverse specie.
Art. 17. 
(Criteri per il corretto addestramento degli animali d'affezione)
1. 
Fermo restando il divieto di addestramento degli animali d'affezione ricorrendo a violenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g), nessun animale deve essere sottoposto ad attività di addestramento dannose per la sua salute o essere obbligato a superare le proprie capacità o forze naturali.
2. 
L'addestramento deve essere impartito esclusivamente con metodi che rispettano la naturale capacità di apprendimento della specie e non può imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale, fatti salvi gli interventi terapeutici e correttivi prescritti da medici veterinari ai fini della cura e correzione dei disturbi del comportamento diagnosticati.
Art. 18. 
(Allevamento di animali d'affezione per attività commerciali)
1. 
I titolari degli allevamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), iscritti come tali in Sinac devono:
a) 
individuare un medico veterinario di riferimento quale direttore sanitario dell'attività, responsabile per i trattamenti sanitari, per le condizioni di detenzione degli animali e per il rispetto delle loro caratteristiche etologiche, che ha l'onere di verificare, periodicamente e almeno con cadenza settimanale, le condizioni di salute degli animali presenti nella struttura, rilasciando la relativa certificazione da consegnare all'acquirente al momento dell'acquisto;
b) 
essere provvisti di un registro di carico e scarico vidimato dal servizio veterinario dell'Asl, i cui contenuti minimi sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 38 e nel quale devono essere iscritti gli animali acquisiti, venduti e quelli deceduti;
c) 
predisporre un piano di gestione e affidamento degli animali invenduti che sia rispettoso delle caratteristiche etologiche degli animali stessi e che ne privilegi l'adozione gratuita e l'inserimento in famiglia;
d) 
possedere le cognizioni necessarie per la gestione degli animali acquisite attraverso la partecipazione ai corsi di formazione professionale riconosciuti da federazioni o enti nazionali;
e) 
non detenere specie o esemplari incompatibili nel medesimo locale o in un medesimo contenitore animali che, per loro natura, vivono solitari;
f) 
comunicare la cessazione dell'attività allo sportello unico delle attività produttive del comune e al servizio veterinario competente territorialmente, unitamente all'elenco degli animali invenduti con l'indicazione della loro destinazione, entro quindici giorni prima dell'effettiva cessazione.
2. 
Contestualmente alla cessione di ogni animale, deve essere rilasciato all'acquirente un certificato veterinario di buona salute e materiale informativo sulle necessità etologiche della specie in questione e sugli obblighi di legge e regolamenti.
3. 
È vietata la vendita di animali vivi da utilizzare per l'alimentazione di altri animali a meno di presentazione, da parte dell'acquirente, di un certificato medico veterinario che ne indichi la necessità per esigenze sanitarie o per l'impossibilità dell'animale di abituarsi a prede morte.
CAPO IV 
(Dell'istituzione dell'elenco regionale dei pet-sitter)
Art. 19. 
(Elenco regionale dei pet-sitter)
1. 
La Regione, per le finalità di cui all'articolo 2, istituisce l'elenco regionale dei pet-sitter divisi per tipologia di animale e tale elenco ha funzione esclusivamente ricognitiva.
2. 
Possono presentare istanza di inserimento nell'elenco di cui al comma 1:
a) 
le imprese e le ditte individuali regolarmente iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) 
i liberi professionisti.
3. 
I soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso del codice Ateco 96.09.04 e svolgere attività prevalente di pet-sitter.
4. 
Costituiscono requisito per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 l'assenza di precedenti penali per delitti contro gli animali e il conseguimento presso strutture accreditate di attestati di idonei corsi di formazione non inferiori a sessanta ore, comprensive della parte teorica e del tirocinio o, alternativamente, la qualifica di educatore cinofilo, di istruttore cinofilo e di addestratore riconosciuti da federazioni o enti nazionali.
5. 
L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 non costituisce requisito per l'esercizio dell'attività, restando a tal fine ferma l'applicazione delle disposizioni statali vigenti.
6. 
Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, informata la commissione consiliare competente, la Giunta regionale adotta un provvedimento che definisce:
a) 
le modalità di redazione, gestione e aggiornamento annuale dell'elenco di cui al presente articolo;
b) 
le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco;
c) 
le modalità di controllo e le cause di cancellazione.
CAPO V 
(Dei Cimiteri per animali d'affezione)
Art. 20. 
(Autorizzazione dei cimiteri)
1. 
L'istituzione dei cimiteri per animali d'affezione è soggetta ad autorizzazione del comune, secondo le procedure definite dal regolamento di cui all'articolo 38.
Art. 21. 
(Sepoltura e tumulazione)
1. 
Fatto salvo quando previsto dalla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri"), la tumulazione, nella tomba o nel loculo del padrone o di altro soggetto o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di affezione, è possibile, previa cremazione e in urna separata, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi.
2. 
L'attività di cui al comma 1 è svolta nei limiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia igienico sanitaria, applicabile ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e agli animali di affezione.
3. 
Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell'animale di affezione sono a carico di chi la dispone e il loro costo è definito dal comune del cimitero di tumulazione.
Art. 22. 
(Inumazione, raccolta e trasporto spoglie)
1. 
Le spoglie di animali possono essere inumate tenuto conto delle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali destinate agli animali d'affezione, in conformità al regolamento di cui all'articolo 38, ovvero in siti individuati in zona agricola o comunque giudicati idonei dall'autorità competente.
2. 
Le aziende agricole possono dedicare parte del loro terreno per la sepoltura di spoglie di animali d'affezione a sistema di inumazione, nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie, nonché nell'ambito degli strumenti e regolamenti edilizi e urbanistici comunali e nel rispetto delle indicazioni delle Asl.
3. 
Il trasporto e il seppellimento delle spoglie di animali che vengono conferite nei cimiteri per animali d'affezione sono consentiti previo rilascio di apposito certificato veterinario che esclude la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili, ai sensi delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria.
4. 
La raccolta, il trasporto e lo smaltimento delle spoglie animali non destinate ai siti cimiteriali sono disciplinati dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, n. 1069 (Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 ) e dal regolamento della Commissione europea del 25 febbraio 2011, n. 142 (Disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera) e della direttiva 18 dicembre 1997, n. 97/78/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.
5. 
Le presenti norme non si applicano alle spoglie destinate all'incenerimento in impianti autorizzati.
Art. 23. 
(Tenuta del registro delle presenze)
1. 
Il gestore del cimitero per animali d'affezione compila un apposito registro delle presenze secondo le modalità tecniche, operative e di previsione, individuate nel regolamento di cui all'articolo 38.
CAPO VI 
(Del contrasto al randagismo)
Art. 24. 
(Sistema anagrafe nazionale animali da compagnia)
1. 
La Regione adotta il sistema anagrafe nazionale animali da compagnia (SINAC), ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 (Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 ) e secondo quanto definito dalle disposizioni nazionali di dettaglio.
2. 
Il Sinac è il sistema presso cui il responsabile di un animale d'affezione, compreso chi ne fa commercio, provvede alla identificazione e alla registrazione.
3. 
Il sistema è gestito dai servizi veterinari della Asl e della struttura regionale competente in collaborazione con i medici veterinari liberi professionisti, i comuni, singoli o in forma associata, anche tramite appositi accordi secondo le disposizioni della presente legge e gli indirizzi di coordinamento emanati dalla direzione regionale competente in materia di sanità.
4. 
L'impiego di mezzi di identificazione elettronica certificati costituisce l'unico sistema di identificazione degli animali d'affezione.
5. 
All'atto dell'identificazione, che prevede la registrazione delle generalità del proprietario responsabile, della sede di detenzione dell'animale d'affezione e dell'eventuale detentore responsabile, nonché la segnalazione dell'animale e la contestuale identificazione elettronica, il veterinario identificatore compila un'apposita scheda secondo un modello predisposto dalla Giunta regionale.
6. 
La copia della scheda di cui al comma 5 è consegnata al proprietario responsabile e la matrice è depositata agli atti del servizio veterinario dopo la registrazione nell'anagrafe.
7. 
È a carico del proprietario responsabile la corresponsione della tariffa stabilita dalla Regione a titolo di rimborso delle spese per l'identificazione elettronica.
8. 
I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti a informare periodicamente i cittadini sulle modalità di svolgimento delle operazioni di identificazione e registrazione.
9. 
Sono fatte salve le registrazioni all'anagrafe già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. 
Per gli animali d'affezione, esclusi i cani, già in possesso di privati cittadini alla data di entrata in vigore della presente legge, la richiesta di iscrizione nel Sinac e l'identificazione elettronica dell'animale avviene su base volontaria, fatti salvi i casi di cessione dell'animale o di richiesta di rilascio del passaporto individuale europeo.
Art. 25. 
(Compiti delle Asl, dei comuni e dei veterinari liberi professionisti in materia di anagrafe)
1. 
Le Asl, in collaborazione con i comuni, singoli o in forma associata, definiscono la rete delle sedi di identificazione sulla base delle necessità territoriali e delle condizioni topografiche, in modo tale da garantire adeguata copertura del territorio di competenza.
2. 
La cadenza degli interventi di identificazione eseguiti nelle sedi di cui al comma 1 non può essere superiore a trenta giorni.
3. 
I comuni, singoli o in forma associata, mettono a disposizione delle Asl, per la realizzazione della rete dei servizi e l'attuazione delle operazioni di identificazione, locali idonei e personale tecnico ausiliario sufficiente.
4. 
Le operazioni di identificazione presso la rete territoriale sono effettuate dal servizio veterinario delle Asl.
5. 
È facoltà del proprietario responsabile dell'animale ricorrere, per l'intervento di identificazione, alla prestazione di un medico veterinario libero professionista autorizzato che provvede alla registrazione informatizzata al Sinac e, in caso di redazione di documento cartaceo, trasmette l'attestazione di identificazione e registrazione al competente servizio veterinario entro cinque giorni successivi, trattenendone una copia agli atti e fornendone un'altra al proprietario.
6. 
L'inserimento dei dati nel Sinac e il suo continuo aggiornamento sono a carico del servizio veterinario delle Asl e dei medici veterinari autorizzati e registrati al sistema stesso, anche attraverso censimenti straordinari.
7. 
È compito del servizio veterinario delle Asl promuovere una capillare informazione alla cittadinanza, prioritariamente attraverso campagne di comunicazione digitale, in ordine alle modalità di identificazione e registrazione degli animali d'affezione.
8. 
I comuni possono accedere al Sinac per consultazione, registrazione dei casi di smarrimento, di decesso e per conoscere i dati di ritorno aggiornati relativi agli animali d'affezione sottoposti all'obbligo di identificazione detenuti nel territorio comunale.
9. 
Il Sinac è consultabile dalle forze dell'ordine e dalle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile, riconosciute ai sensi dell' articolo 6, comma 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate).
10. 
I dati necessari per il rintraccio degli animali d'affezione smarriti e rinvenuti sono messi a disposizione degli interessati, nel rispetto dei criteri di cui alla legislazione statale.
Art. 26. 
(Banca dati regionale)
1. 
La Regione, per adempiere alle finalità informative della presente legge e per razionalizzare la registrazione, lo scambio e l'uso delle informazioni del Sinac, istituisce, senza oneri aggiuntivi, uno specifico sistema informatizzato di rete per gestire telematicamente i dati e metterli a disposizione di autorità ed enti interessati.
2. 
La Regione invia i dati identificativi dell'animale al Sinac.
3. 
Unitamente ai dati identificativi dell'animale d'affezione e del loro responsabile, sono registrati nel sistema il rilascio del passaporto individuale e le avvenute vaccinazioni per la profilassi della rabbia e, per quanto riguarda i cani, sono altresì registrati gli episodi di morsicature e di aggressioni nei confronti di persone o animali.
Art. 27. 
(Prevenzione e contrasto al randagismo)
1. 
I comuni, ricevuta segnalazione della presenza di cani vaganti senza dimora o che si trovano fuori dei limiti del domicilio del detentore senza controllo o sorveglianza diretta, provvedono alla loro cattura con metodi appropriati e nel rispetto dei principi e delle finalità della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 38.
2. 
Nei casi di particolare complessità, o rischio sanitario, i presidi multizonali di profilassi e polizia veterinaria delle Asl concorrono alle operazioni di cattura degli animali vaganti.
3. 
I cani vaganti senza proprietario responsabile sono identificati e registrati intestandone la proprietà al comune ove è avvenuto il ritrovamento.
4. 
Sono a carico del responsabile, ove identificabile, le spese di cattura e custodia del cane e le eventuali cure necessarie durante il periodo di custodia, secondo le tariffe stabilite dal comune territorialmente competente.
5. 
La Regione promuove il contrasto al randagismo attraverso il sostegno di progetti volti alla profilazione genetica degli animali d'affezione.
Art. 28. 
(Tutela delle colonie feline, controllo e prevenzione del randagismo felino)
1. 
I gatti che vivono in libertà sono protetti.
2. 
È vietato a chiunque maltrattare o spostare dal loro habitat i gatti che vivono in libertà o le colonie feline.
3. 
Le colonie feline sono composte da un minimo di quattro gattie sono censite e monitorate dal comune che redige e aggiorna la mappatura e la trasmette annualmente al servizio veterinario dell'Asl.
4. 
La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione e per le cure sanitarie necessarie al loro benessere.
5. 
La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al comune competente, che dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario dell'Asl.
6. 
Qualora si renda necessario, il comune in accordo con il servizio veterinario dell'Asl, organizza interventi di controllo della popolazione felina secondo quanto definito dal regolamento di cui all'articolo 38.
7. 
Le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata solo per gravi e documentate necessità e lo spostamento ad altro sito idoneo all'accoglienza dei gatti è autorizzato dal comune, previo parere del servizio veterinario dell'Asl.
8. 
I comuni singoli o associati dedicano aree all'accoglienza dei gatti liberi che non possono essere reintegrati nelle colonie di appartenenza per accertati problemi fisici.
9. 
I gatti che vivono in libertà, anche se non appartenenti a colonie dichiarate, sono sterilizzati dal servizio veterinario dell'Asl, anche con la collaborazione di medici veterinari convenzionati.
10. 
I gatti liberi o appartenenti a colonie, una volta sterilizzati, sono identificati elettronicamente, iscritti al Sinac e intestati al comune di cattura.
11. 
I gatti in libertà possono essere soppressi solo nei casi previsti dalla normativa vigente.
12. 
Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina, anche con il sostegno regionale, sono a carico dei comuni, singoli o associati.
Art. 29. 
(Canili pubblici)
1. 
I comuni, singoli o associati, istituiscono e mantengono in esercizio, anche in collaborazione con enti del terzo settore qualificati in materia e iscritti al registro unico nazionale del terzo settore (Runts), un servizio pubblico di cattura e un apposito canile per la temporanea custodia e osservazione sanitaria degli animali catturati.
2. 
I comuni provvedono alla stesura e all'attuazione di programmi per l'istituzione o il risanamento dei canili pubblici, in modo da garantire il servizio di cattura e custodia temporanea su tutto il territorio regionale, secondo le effettive necessità.
3. 
I canili pubblici sono realizzati e attrezzati in modo da assicurare il benessere animale, il rispetto delle norme igieniche e sanitarie previste per i concentramenti di animali, nonché per consentire l'espletamento di tutti gli adempimenti sanitari e i criteri per la realizzazione dei canili e per la gestione del pubblico servizio di accalappiamento e di custodia sono stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 38.
4. 
La Regione, valutati preliminarmente i progetti, con particolare riferimento al territorio servito, alla rispondenza degli impianti e all'efficienza del servizio previsto, può erogare ai comuni contributi parziali per la realizzazione degli interventi di loro competenza, avvalendosi sia dei finanziamenti previsti dalla normativa nazionale di riferimento, sia delle risorse regionali di cui all'articolo 42.
5. 
La gestione sanitaria dei canili municipali è affidata ai servizi veterinari delle Asl, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 38.
6. 
I canili pubblici riservano una quota di posti come definito dal regolamento di cui all'articolo 38 per ospitare, per il tempo necessario, gli animali detenuti da persone definite temporaneamente non idonee alla custodia, in quanto ospiti di presidi sanitari e socio sanitari, presidi di recupero ed istituti di pena.
7. 
I canili pubblici devono disporre di un'apposita area idonea destinata alla detenzione di cani ad aggressività non controllata nelle more dell'espletamento delle procedure di cui all'articolo 6.
8. 
Il comune, l'ente del terzo settore o il gestore del canile garantiscono la sterilizzazione obbligatoria dei cani ospiti del canile entro trenta giorni dall'ingresso.
9. 
Nei canili pubblici sono consentiti gli accessi alle guardie zoofile di cui all'articolo 37, comma 4.
Art. 30. 
(Affidamento e rifugi per il ricovero di animali randagi)
1. 
Gli animali randagi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, non possono essere soppressi e non possono essere destinati a sperimentazioni.
2. 
La Regione e i comuni promuovono e sostengono le iniziative per l'affidamento a nuovo proprietario dei cani randagi, che hanno superato favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria presso il canile pubblico e la cui proprietà non è stata reclamata, nonché dei gatti custoditi in gattili pubblici o in convenzione.
3. 
Per incentivare l'adozione di animali d'affezione tenuti nei servizi appositamente dedicati, i comuni, anche con le risorse messe a disposizione dalla Regione, prevedono la corresponsione di agevolazioni a rimborso delle spese medico veterinarie eventualmente sostenute.
4. 
La Regione favorisce gli enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali iscritti al Runts per la realizzazione di attività finalizzate al ricovero degli animali randagi, come definite dal regolamento di cui all'articolo 38.
5. 
I rifugi per il ricovero degli animali in attesa di affidamento sono soggetti alle norme indicate nel regolamento di cui all'articolo 38, volte a garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie.
6. 
La Regione concede, avvalendosi degli enti locali, contributi per l'attività di gestione di rifugi e di ricovero di cani e gatti, senza proprietario e in attesa di affidamento, agli enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali, iscritti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato o al Runts.
Art. 31. 
(Santuari per animali)
1. 
I rifugi permanenti, cosiddetti santuari per animali, sono definiti dalla normativa nazionale come attività di ricovero di bovini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi, pollame, conigli, api, animali delle specie di acquacoltura identificati e registrati con orientamento rifugio permanente.
2. 
I santuari per animali danno rifugio e ospitano animali vittime di maltrattamenti, anche all'interno di allevamenti o di traffico illegale, ovvero provenienti da circhi e zoo in dismissione.
3. 
La Regione, avvalendosi degli enti locali in cui hanno sede i santuari per animali, sostiene e riconosce tali strutture, garantendo la tutela delle stesse, nel rispetto delle disposizioni normative nazionali vigenti.
4. 
I santuari per animali sono gestiti da enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali iscritti al Runts.
5. 
I santuari per animali:
a) 
devono essere registrati nel Sinac, ai sensi della normativa nazionale vigente;
b) 
devono essere conformi alle norme vigenti in materia di biosicurezza e garantire la profilassi per la specie specifica degli animali ospiti;
c) 
non possono allevare, acquistare e commercializzare animali;
d) 
non devono incoraggiare la riproduzione degli animali ospiti, promuovendone la sterilizzazione;
e) 
devono garantire la registrazione e l'iscrizione al Sinac degli animali ospiti, secondo quanto previsto dall'articolo 24;
f) 
possono effettuare attività di divulgazione allo scopo di diffondere la conoscenza e il rispetto per gli animali da loro ospitati;
g) 
possono trasferire gli animali ospiti solo in altre strutture con analoghe caratteristiche o con migliori situazioni di benessere e di rispetto dell'etologia dell'animale.
Art. 32. 
(Interventi per soggetti in carico ai servizi sociali)
1. 
La Regione assicura l'erogazione di prestazioni veterinarie gratuite, compresa l'identificazione elettronica e la sterilizzazione, agli animali d'affezione detenuti da soggetti in carico al sistema dei servizi sociali, secondo le normative regionali vigenti.
2. 
Le verifiche sanitarie e le prestazioni di cui al comma 1 sono garantite dagli ambulatori veterinari sociali delle Asl.
3. 
Le verifiche di cui al comma 2 sono estese, previa l'assunzione di apposito provvedimento della Giunta regionale, agli animali d'affezione impiegati negli interventi assistiti con gli animali.
Art. 33. 
(Canili e gattili privati, pensioni e asili per cani e per gatti)
1. 
I canili e gattili privati, le pensioni e gli asili per cani e per gatti sono soggetti alle norme indicate nella presente legge volte a garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie.
2. 
Le norme di cui alla presente legge sono estese alle strutture in cui si detengono animali da affezione e il regolamento di cui all'articolo 38 definisce i criteri per la detenzione di animali di proprietà, detenuti in luogo diverso da un'abitazione.
3. 
Indicazioni particolari, in relazione alle caratteristiche delle specie allevate, vengono fornite ove necessarie dal Comitato di cui all'articolo 36.
4. 
Nei presidi di cui al presente articolo sono consentiti gli accessi ai soggetti di cui all'articolo 37, commi 4 e 6.
Art. 34. 
(Soccorso degli animali)
1. 
Chiunque rinviene animali feriti o vaganti che necessitano di soccorso deve dare tempestiva segnalazione alle autorità competenti, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa nazionale riferita al nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 285/1992 .
2. 
I comuni garantiscono, direttamente o in collaborazione con gli enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali, la cattura, il trasporto, la custodia e le eventuali cure degli animali d'affezione senza proprietario o feriti e rinvenuti sulle strade di propria competenza.
Titolo III 
(Organismi di consultazione e controllo)
Art. 35. 
(Riconoscimento dell'apporto degli enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali)
1. 
La Regione promuove e sostiene le attività svolte dagli enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali e, avvalendosi delle risorse nazionali trasferite e regionali di cui all'articolo 42, può erogare contribuiti agli enti locali singoli e associati, che in collaborazione con tali enti realizzano progetti specifici di tutela degli animali e prevenzione del randagismo.
2. 
La Giunta regionale identifica i criteri attraverso i quali la direzione regionale competente provvede a selezionare enti del terzo settore qualificati in materia e iscritti al Runts, da coinvolgere nella realizzazione d'iniziative di rilevanza regionale per l'assolvimento delle finalità della presente legge, nei programmi d'informazione ed educazione di cui all'articolo 9, nonché per la partecipazione al Comitato di cui all'articolo 36.
Art. 36. 
(Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali)
1. 
Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito, con funzioni consultive per la tutela degli animali d'affezione e per la valutazione e controllo sull'aggressività canina, il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali, composto da:
a) 
il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;
b) 
un medico veterinario o, come suo delegato, un funzionario con competenze veterinarie della struttura regionale competente in materia di prevenzione, sanità pubblica e veterinaria;
c) 
un funzionario della struttura regionale competente sul benessere animale nel contesto sociale o un suo delegato;
d) 
un funzionario della struttura regionale competente sull'educazione ambientale o un suo delegato;
e) 
un medico veterinario libero professionista designato dagli ordini provinciali dei medici veterinari;
f) 
tre esperti qualificati, espressione degli enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali e iscritti al Runts, scelti secondo quanto definito dall'articolo 35, comma 2;
g) 
il garante per i diritti degli animali, h) un rappresentante designato dalle associazioni dei comuni.
2. 
Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno e, in ogni caso, su richiesta della maggioranza dei componenti.
3. 
Il Comitato è consultato in merito alle proposte di provvedimenti concernenti il benessere degli animali e ai programmi annuali di informazione ed educazione di cui all'articolo 9, nonché relativamente alle modalità di valutazione e controllo sull'aggressività canina.
4. 
I componenti del Comitato durano in carica l'intera legislatura e svolgono il loro ruolo fino al suo rinnovo.
5. 
La partecipazione alle attività del Comitato avviene a titolo gratuito e ai componenti non competono compensi, gettoni di presenza o altre indennità comunque denominate.
Titolo IV 
(Vigilanza e sanzioni)
Art. 37. 
(Vigilanza e sanzioni)
1. 
In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 16, gli animali maltrattati o detenuti in condizioni inidonee sono posti sotto osservazione sanitaria dal servizio veterinario della Asl per assicurare il ripristino delle condizioni di benessere e i costi relativi sono a carico del detentore dell'animale.
2. 
Per quanto non già disposto dalla normativa nazionale e fatte salve ipotesi di responsabilità penale, in caso di violazione della presente legge si applicano, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), le seguenti sanzioni amministrative proporzionate all'illecito:
a) 
per le violazioni delle norme riferite alle condotte di malgoverno, di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a), b), c), e) ed f), da euro 300,00 a euro 1.500,00;
b) 
per le violazioni delle norme riferite alla riproduzione non pianificata, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera m), da euro 300,00 a euro 1.500,00;
c) 
per le violazioni delle norme riferite agli obblighi di detenzione di un cane ad aggressività non controllata di cui all'articolo 6, da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;
d) 
per le violazioni delle norme riferite alla detenzione di animali di affezione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), da euro 300,00 a euro 1.500,00;
e) 
per le violazioni delle norme riferite ai divieti di cessione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere l), m), q), r) e t) e di cui all'articolo 16, comma 6, nonché per le violazioni delle norme riferite al divieto di accattonaggio con animali di cui all'articolo 8, da euro 500,00 a euro 2.500,00;
f) 
per le violazioni delle norme riferite al divieto di maltrattamento o allontanamento dal loro habitat dei gatti, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera s), da euro 300,00 a euro 1.500,00;
g) 
per le violazioni delle norme riferite al divieto di tenuta del cane alla catena, di cui all'articolo 7, comma 2, da euro 150,00 a euro 450,00;
h) 
per le violazioni del divieto di tenuta a catena con collari a strozzo di cui all'articolo 7, comma 2, da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;
i) 
per le violazioni delle norme riferite al divieto di cui all'articolo 7, comma 6, da euro 150,00 a euro 450,00;
l) 
per le violazioni delle norme riferite al divieto di detenzione, vendita ed esposizione di animali mutilati, di cui all'articolo 10, comma 5 e per le violazioni dei divieti di cui all'articolo 10, comma 1, da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;
m) 
per l'esercizio dell'attività senza la prevista segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 16, commi 3 e 7, da euro 500,00 a euro 2.500,00.
3. 
In caso di recidiva la pena è triplicata.
4. 
I servizi veterinari delle Asl e le guardie zoofile riconosciute con decreto prefettizio concorrono con le altre autorità pubbliche preposte all'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché all'accertamento delle violazioni relative.
5. 
Le sanzioni sono introitate dal comune e sono utilizzate per tutti gli interventi e azioni connesse agli animali d'affezione di cui alla presente legge.
6. 
Il Presidente della Giunta regionale, gli assessori e i consiglieri regionali, nell'esercizio delle funzioni istituzionali, hanno diritto di accesso, di concerto con i soggetti di cui al comma 4 e senza alcuna necessità di preavviso, ai canili, ai gattili o ai rifugi pubblici o privati.
7. 
L'entità delle sanzioni di cui al comma 2 sono rivalutate in applicazione dell' articolo 19 della legge regionale 8 agosto 2023, n. 17 (Nuova disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
Titolo V 
(Disposizioni attuative finali e finanziarie)
Art. 38. 
(Regolamento di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento attuativo, che definisce in particolare:
a) 
le modalità tecniche di utilizzo temporaneo della catena o di altro strumento di contenzione di cui all'articolo 7;
b) 
le modalità tecniche di realizzazione delle aree di sgambamento di cui all'articolo 12;
c) 
le modalità di trasporto degli animali d'affezione secondo i principi di cui all'articolo 15;
d) 
i contenuti minimi del registro di carico e scarico di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
e) 
le procedure di autorizzazione dei cimiteri di cui all'articolo 20;
f) 
le procedure di inumazione di cui all'articolo 22;
g) 
il registro delle presenze del cimitero per animali d'affezione di cui all'articolo 23;
h) 
gli interventi di controllo del randagismo felino di cui all'articolo 28;
i) 
i criteri per la realizzazione dei canili e per la gestione del pubblico servizio di accalappiamento e di custodia, le modalità di gestione sanitaria dei canili municipali, nonché i criteri di riserva di posti nei canili pubblici di cui all'articolo 29;
l) 
la definizione delle attività con cui la Regione favorisce gli enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali nel territorio regionale e la disciplina dei rifugi per il ricovero di animali randagi di cui all'articolo 30;
m) 
i criteri per la detenzione di animali di proprietà in luoghi diversi da un'abitazione di cui all'articolo 33.
Art. 39. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello statuto regionale , rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in relazione alla prevenzione del randagismo, nonché alla protezione e alla tutela della salute e del benessere degli animali d'affezione.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità triennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche che documenta e descrive, in particolare:
a) 
un quadro dei servizi dedicati agli animali d'affezione;
b) 
lo stato di attuazione della legge, le disposizioni delle eventuali criticità emerse, nonché dei correttivi messi in atto;
c) 
il contributo dato dagli adempimenti e attività previste dalla legge al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.
3. 
Nelle relazioni è inserita una apposita sezione contenente i dati e gli elementi idonei a una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.
4. 
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5. 
I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3.
Art. 40. 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Sono fatti salvi, fino alla conclusione degli stessi, i procedimenti di finanziamento attivati ai sensi della legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione) e del regolamento regionale 11 novembre 1993, n. 2 (Regolamento per la Tutela e controllo degli animali da affezione).
2. 
Fino all'approvazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 38, si continuano ad applicare, compatibilmente con le norme della presente legge, le disposizioni del:
b) 
regolamento regionale 22 maggio 2001, n. 5 (Regolamento di attuazione di cui all' articolo 3 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 'Cimiteri per animali d'affezione');
c) 
la legge regionale 23 giugno 2021, n. 18 (Disposizioni concernenti l'istituzione dell'elenco regionale dei dog sitter).
3. 
Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti già assunti ai sensi della legge regionale 18/2021 .
Art. 41. 
(Abrogazioni)
1. 
Ferma restando la previsione di cui all'articolo 40, alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) 
legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione) e il regolamento regionale 11 novembre 1993, n. 2 (Regolamento per la tutela e controllo degli animali da affezione);
b) 
legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 (Cimiteri per animali d'affezione);
c) 
legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 (Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 'Istituzione dell'anagrafe canina');
d) 
legge regionale 4 luglio 2005, n. 9 (Modifica alla legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 'Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 ');
e) 
legge regionale 23 giugno 2021, n. 18 (Disposizioni concernenti l'istituzione dell'elenco regionale dei dog sitter);
f) 
articolo 41 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);
g) 
legge regionale 4 novembre 2009, n. 27 (Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale);
h) 
articoli 100, 101 e 102 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017);
i) 
articoli 13 e 14 della legge regionale del 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020);
l) 
articolo 21 della legge regionale del 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).
Art. 42. 
(Norma finanziaria)
1. 
In fase di prima applicazione, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 1.505.000,00 complessivi per gli anni 2024, 2025 e 2026, di cui 750.000,00 euro in spesa corrente e 755.000,00 euro in spesa in conto capitale, si fa fronte mediante risorse già iscritte e con l'istituzione di nuovi capitoli nella missione 13 (Tutela della salute), programma 13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), nel modo seguente:
a) 
per l'anno 2024 agli oneri pari a euro 170.000,00 si provvede nell'ambito degli stanziamenti già iscritti nella missione 13, programma 13.07, titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
b) 
per l'anno 2024 agli oneri pari a euro 335.000,00 si provvede nell'ambito degli stanziamenti già iscritti nella missione 13, programma 13.07, titolo 2 (Spese in conto capitale), del bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
c) 
per l'anno 2025 agli oneri pari a euro 290.000,00 si provvede nell'ambito degli stanziamenti già iscritti nella missione 13, programma 13.07, titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
d) 
per l'anno 2025 agli oneri pari a euro 210.000,00 si provvede nell'ambito degli stanziamenti già iscritti nella missione 13, programma 13.07, titolo 2, del bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
e) 
per l'anno 2026 agli oneri pari a euro 290.000,00 si provvede nell'ambito degli stanziamenti già iscritti nella missione 13, programma 13.07, titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
f) 
per l'anno 2026 agli oneri pari a euro 210.000,00 si provvede nell'ambito degli stanziamenti già iscritti nella missione 13, programma 13.07, titolo 2, del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.
2. 
Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 aprile 2024
Alberto Cirio