Art. 19.
(Durata, rinnovo, proroga e modifica dell'autorizzazione e della concessione)
1.
L'autorizzazione e la concessione non possono essere rilasciate per un periodo superiore a quindici anni e la durata è proporzionale alle dimensioni del giacimento e alle capacità tecniche e produttive della ditta istante. Il rinnovo avviene con l'osservanza delle norme previste per il rilascio.
2.
La durata dell'autorizzazione e della concessione di cui al comma 1 può essere incrementata di due anni nei seguenti casi:
b)
per le cave in cui le imprese esercenti, nell'ambito delle attività connesse all'attività estrattiva, svolgono attività di recupero di rifiuti inerti, autorizzata ai sensi dell'
articolo 208 del d.lgs. 152/2006
o in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del medesimo decreto legislativo, da utilizzare in sostituzione di materie prime di cava.
3.
Per le cave di pietre ornamentali ubicate in zone sottoposte a vincolo ambientale ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
) la conferenza di servizi di cui all'articolo 29, fatto salvo che la durata dell'autorizzazione non può superare il limite di validità dell'autorizzazione paesaggistica, può approvare progetti che prevedono un arco temporale di realizzazione superiore al limite di validità della suddetta autorizzazione paesaggistica, e comunque non superiore a quindici anni, definendo anche prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale. Analogamente, i pareri espressi ai sensi della
l.r. 45/1989
possono essere riferiti all'intera durata dei progetti all'esame della conferenza di servizi.
4.
Nel caso di cui al comma 3, a seguito della presentazione di domanda di rinnovo, la competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, accertato che la nuova domanda sia conforme al progetto già approvato ai sensi del medesimo comma e previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica di cui al
d.lgs. 42/2004
, può procedere al rilascio del nuovo atto autorizzativo.
5.
Decorso il termine di cui al comma 1, se il progetto approvato non ha subito alcuna modificazione, la competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, acquisita l'eventuale autorizzazione paesaggistica ai sensi del
d.lgs. 42/2004
, può prorogare l'autorizzazione stessa per una durata massima pari alla metà di quella originariamente prevista e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni.
6.
La proroga di cui al comma 5 non si applica:
a)
alle attività estrattive in regime di concessione;
b)
alle cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche con fabbisogno di materiali litoidi superiore a 900.000 metri cubi ai sensi dell'articolo 13.
7.
La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, fatta salva la presenza di usi civici, accertata la congruità dei lavori eseguiti e valutata la documentazione presentata, procede in merito alla proroga di cui al comma 5 senza acquisire il parere della conferenza di servizi di cui all'articolo 29.
8.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la documentazione tecnica semplificata e la relativa modulistica da allegare alla domanda di proroga.
9.
La proroga di cui al comma 5 è subordinata al preventivo ottenimento delle altre eventuali autorizzazioni relative a vincoli pubblicistici esistenti e alla presentazione, in sede di domanda, di una corrispondente proroga della garanzia finanziaria di cui all'articolo 33.
10.
Per le cave di pietre ornamentali, nell'ambito del perimetro di cava oggetto di autorizzazione e nel rispetto dei volumi autorizzati, le modifiche di modesta entità del progetto autorizzato non sono sottoposte alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29, fatta salva l'eventuale necessità dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del
d.lgs. 42/2004
, nel caso di modifica dello stato finale dei luoghi.
11.
La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente, i criteri per la definizione delle modifiche di modesta entità di cui al comma 10, nonché la documentazione da presentare per l'autorizzazione.
12.
Le domande di autorizzazione di cui al comma 10, corredate dalla relativa documentazione, sono presentate alla competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, la quale, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, procede in via alternativa:
a)
ad autorizzare la modifica, anche prescrivendo modalità esecutive;
b)
a negare l'autorizzazione con eventuale contestuale richiesta di un progetto di modifica da presentare ai sensi del comma 13.
13.
La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino può, per motivi di pubblico interesse o per motivata richiesta del coltivatore, introdurre modifiche al provvedimento di autorizzazione seguendo le procedure di cui all'articolo 10.
14.
Sono fatti salvi i termini di validità dell'autorizzazione paesaggistica per le attività estrattive situate in aree sottoposte ai vincoli di cui al
d.lgs. 42/2004
, nonché l'eventuale necessità di espletamento delle procedure di VIA per le modifiche rientranti nelle categorie A1 n. 11, A2 n. 25, B1 n. 28 e B2 n. 65 degli allegati alla
l.r. 40/1998
.
15.
La Città metropolitana di Torino e le province, entro trenta giorni dalla data dei provvedimenti di cui al presente articolo, sono tenute a inviare gli atti autorizzativi alla Regione e ai comuni territorialmente interessati.
16.
I provvedimenti finalizzati alla sicurezza di cui agli articoli 674 e 675 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128
(Norme di polizia delle miniere e delle cave) prevalgono su ogni altra prescrizione organizzativa relativa alla coltivazione di cava. I medesimi sono contestualmente notificati al direttore responsabile della cava, al comune territorialmente interessato e alla competente struttura provinciale o della Città metropolitana di Torino che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione. Nel caso in cui i suddetti provvedimenti finalizzati alla sicurezza richiedano la preventiva presentazione di un piano di sicurezza, il medesimo è presentato, per conoscenza, anche al comune territorialmente interessato e alla competente struttura provinciale o della Città metropolitana di Torino.
Art. 20.
(Subingresso nella coltivazione)
1.
Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento per atto tra vivi o mortis causa a titolo particolare, l'avente causa chiede alla struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino che ha rilasciato l'autorizzazione, entro il termine di trenta giorni dall'atto di trasferimento, di subentrare nella titolarità della medesima.
2.
La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino provvede autonomamente, previo accertamento dei requisiti morali e delle capacità tecniche ed economiche del subentrante, verificando la documentazione allegata alla domanda e la garanzia finanziaria di cui all'articolo 33.
3.
Il subentrante per atto tra vivi, dal momento del trasferimento, è soggetto, in solido con il precedente titolare, sino all'emanazione del nuovo provvedimento di autorizzazione, a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento originario.
4.
Nel caso di successione nel diritto sul giacimento a titolo di eredità, l'autorizzazione è trasferita con provvedimento della competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino agli eredi che ne fanno domanda entro centottanta giorni dall'apertura della successione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni previste dalla presente legge e alla nomina, con la maggioranza indicata nell'
articolo 1105 del codice civile
, di un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con l'amministrazione e con i terzi.
Art. 22.
(Rinuncia)
1.
Il titolare dell'autorizzazione e il concessionario della cava, in caso di rinuncia all'autorizzazione o alla concessione, sono tenuti a darne comunicazione alla competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino nelle forme previste dall'
articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale).
2.
La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di rinuncia, con proprio provvedimento stabilisce le misure di sicurezza e di recupero funzionale, paesaggistico, ambientale e agricolo del sito estrattivo che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di attuare secondo i tempi prescritti.
3.
Per la concessione di cava, la rinuncia ha effetto dalla data di accettazione da parte della struttura regionale competente. Nel provvedimento di accettazione sono definite le misure di sicurezza e di recupero funzionale, paesaggistico, ambientale e agricolo del sito estrattivo che il titolare della concessione ha l'obbligo di attuare secondo i tempi prescritti.
4.
A decorrere dalla data di presentazione della rinuncia, è fatto divieto al titolare dell'autorizzazione e al concessionario della cava di eseguire lavori di coltivazione o di variare in qualsiasi modo lo stato del bene oggetto dell'autorizzazione o della concessione e delle sue pertinenze. Il titolare dell'autorizzazione e il concessionario della cava sono tenuti a custodire i beni e a provvedere alla loro manutenzione fino alla verifica dell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e di recupero ambientale.
5.
Il titolare dell'autorizzazione e il concessionario della cava rinuncianti che apportano modifiche allo stato dei beni hanno l'obbligo di ripristinarne lo stato a proprie spese e in conformità delle prescrizioni impartite dalla competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino.
Art. 23.
(Decadenza e revoca)
1.
La struttura competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 e al rilascio della concessione ai sensi dell'articolo 17 dichiara con apposito provvedimento la decadenza dall'autorizzazione o dalla concessione, se il titolare:
a)
non ha adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni impartite con l'atto di autorizzazione o di concessione;
b)
non ha versato l'onere per il diritto di escavazione di cui all'articolo 26 per due anni consecutivi;
c)
non ha ottemperato al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'articolo 37.
2.
La decadenza è altresì dichiarata, con apposito provvedimento, se il titolare è stato condannato in via definitiva per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al
codice penale
, libro II, titolo II o per uno dei reati previsti dal
codice penale
, libro II, titolo VI bis o è stato sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui al
d.lgs. 159/2011
o è incorso nelle fattispecie di cui agli articoli 9 e 16 del
d.lgs. 231/2001
.
3.
La competente struttura regionale, con apposito provvedimento, dichiara inoltre la decadenza dalla concessione quando il concessionario:
a)
non ha dato inizio ai lavori nel termine previsto e comunque entro centottanta giorni dalla data di rilascio della concessione;
b)
ha sospeso i lavori per oltre centottanta giorni senza autorizzazione della struttura regionale competente, salvo il caso di forza maggiore.
4.
La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino dichiara la decadenza dall'autorizzazione e dalla concessione di cui ai commi 1 e 3 previo provvedimento di diffida a provvedere, entro il termine massimo di novanta giorni, agli adempimenti relativi all'eliminazione della causa di decadenza.
5.
Il provvedimento di diffida di cui al comma 4 prescrive l'eventuale sospensione dell'attività estrattiva, nonché le modalità ed i termini di adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e comma 3, lettere a) e b).
6.
Con separato provvedimento, la competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino applica le sanzioni di cui all'articolo 37.
7.
La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 29, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può disporre la revoca dell'autorizzazione o della concessione, provvedendo contemporaneamente alla determinazione e al riconoscimento dell'indennità dovuta ai soggetti revocati.
Art. 24.
(Disposizioni comuni a ogni ipotesi di estinzione dell'autorizzazione e della concessione)
1.
In ogni caso di estinzione dell'autorizzazione e della concessione, il titolare provvede al recupero ambientale previsto dal provvedimento di autorizzazione alla coltivazione della cava e dalla concessione e non è liberato dalle obbligazioni previste dal provvedimento di autorizzazione o di concessione sino all'accertamento dell'attuazione del recupero ambientale.
Art. 25.
(Attività di cava, permesso di costruire e impianti fissi)
1.
Le opere e gli impianti fissi destinati a servizio delle cave sono assoggettati alla normativa vigente.
2.
Lo sportello unico per le attività produttive interessato rilascia le necessarie autorizzazioni per le opere e gli impianti fissi di cui al presente articolo, connessi all'attività estrattiva e costituenti pertinenze della stessa, entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda, previa verifica della conformità alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni, ponendo a carico del coltivatore i contributi previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
3.
La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai progetti sottoposti alla fase di valutazione della procedura di VIA di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del
d.lgs. 152/2006
e di cui agli articoli 12 e 13 della
l.r. 40/1998
, in quanto il provvedimento contenente il giudizio di compatibilità ambientale assorbe o coordina tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, compresi gli atti autorizzativi urbanistico-edilizi, paesaggistici, ambientali e igienico-sanitari connessi o necessari allo svolgimento dell'attività.
Art. 26.
(Onere per il diritto di escavazione)
1.
I titolari delle autorizzazioni e delle concessioni delle cave e delle miniere versano un onere per il diritto di escavazione determinato secondo i parametri stabiliti al comma 3.
2.
La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, definisce con propria deliberazione le modalità di applicazione dell'onere per il diritto di escavazione, tenendo conto del diverso rapporto, in base alla tipologia dei materiali estratti, tra materiale estratto e materiale utilizzabile, nonché i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.
3.
L'onere per il diritto di escavazione è determinato secondo i seguenti parametri in relazione al tipo di materiale estraibile:
a)
sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie da sottoporre a frantumazione, euro 0,51 al metro cubo;
b)
pietre ornamentali, euro 0,85 al metro cubo;
c)
argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba, euro 0,57 al metro cubo;
d)
minerali di I categoria, ai sensi del
r.d. 1443/1927
, euro 0,57 al metro cubo;
e)
altri minerali di cava non compresi nelle lettere a), b), c) e d), euro 0,57 al metro cubo.
4.
L'onere per il diritto di escavazione, relativamente alle miniere, sostituisce la tassa regionale istituita dalla
legge 16 maggio 1970, n. 281
(Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario).
5.
L'onere per il diritto di escavazione è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie pubblicato dall'ISTAT.
6.
L'onere per il diritto di escavazione è dovuto ai comuni ove sono ubicate le attività, alla Regione, alla Città metropolitana di Torino o alle province competenti e agli enti di gestione delle aree protette secondo la seguente suddivisione:
a)
in caso di attività autorizzate dalla Città metropolitana di Torino o dalla provincia: 70 per cento al comune, 15 per cento alla Città metropolitana di Torino o alla provincia e 15 per cento alla Regione;
b)
in caso di attività ricadenti all'interno di aree protette e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia: 60 per cento al comune e 40 per cento all'ente di gestione dell'area protetta competente per territorio;
c)
in caso di attività finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche: 70 per cento al comune e 30 per centro alla Regione;
d)
in caso di minerali di I categoria, ai sensi del
r.d. 1443/1927
: 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione.
7.
Gli introiti spettanti alla Regione, ai comuni, alla Città metropolitana di Torino, alle province e agli enti di gestione delle aree protette ai sensi del comma 6 sono finalizzati, nella misura di almeno il 50 per cento, alla realizzazione di opere di recupero, alla riqualificazione ambientale e alle attività necessarie alla vigilanza.
8.
L'onere per il diritto di escavazione di cui al comma 3, dovuto ai comuni o agli enti di gestione delle aree protette, è ridotto in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni, in atto alla data del 26 aprile 2007, tra esercenti di cave autorizzate e comuni o enti di gestione delle aree protette, fino alla data di scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, fatta eccezione per i contributi comunque denominati previsti in favore dei comuni nel caso in cui la cava insista su proprietà comunali o su terreni gravati da uso civico o su terreni legittimati o affrancati in base alla
legge 16 giugno 1927, n. 1766
(Conversione in legge del
R.D. 22 maggio 1924, n. 751
, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del
R.D. 28 agosto 1924, n. 1484
, che modifica l'
art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751
, e del
R.D. 16 maggio 1926, n. 895
, che proroga i termini assegnati dall'
art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751
) relativamente ai quali i comuni si sono riservati pattiziamente diritti relativi allo sfruttamento dei giacimenti siti nel sottosuolo.
9.
Sono mantenuti a discapito della quota regionale e provinciale gli oneri attualmente percepiti dai comuni sulla base di convenzioni in atto alla data del 26 aprile 2007, se tali oneri risultano maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni ai sensi del comma 6.
10.
L'onere per il diritto di escavazione di cui al comma 3 è ridotto del 10 per cento nei seguenti casi:
b)
per le cave in cui le imprese esercenti, nell'ambito delle attività connesse all'attività estrattiva, svolgono attività di recupero di rifiuti inerti, autorizzata ai sensi dell'
articolo 208 del d.lgs. 152/2006
o in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del medesimo decreto legislativo, da utilizzare in sostituzione di materie prime di cava.
10 bis.
L'onere per il diritto di escavazione di cui al presente articolo ed i relativi introiti sono da computarsi a partire dal 1° gennaio 2017. Fino al 31 dicembre 2016 essi devono essere computati e versati secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2008, n. 7-8070 (Tariffe del diritto di escavazione, applicazione dell' art. 14 della l.r. 5 dicembre 2007 n. 22 . Approvazione del documento di applicazione).
[3]
Art. 27.
(Diritti di segreteria)
1.
I diritti di segreteria per l'istruttoria delle domande di autorizzazione alla coltivazione delle cave, nonché di concessione delle cave sono a carico del richiedente.
2.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce l'ammontare dei diritti di segreteria di cui al comma 1, in relazione alla tipologia delle domande previste dalla presente legge e lo aggiorna ogni due anni sulla base dell'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie pubblicato dall'ISTAT.
Art. 28.
(Obblighi informativi)
1.
I titolari delle autorizzazioni e delle concessioni sono tenuti a fornire alla Regione i dati statistici e quelli necessari all'implementazione della banca dati delle attività estrattive di cui all'articolo 9, anche in relazione alle funzioni di pianificazione, con modalità informatica attraverso il servizio esercenti minerari del sistema Piemonte. La mancata presentazione dei dati statistici entro il 30 aprile dell'anno successivo al quale i dati stessi sono riferiti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 37, comma 4.
2.
La Regione, la Città metropolitana di Torino e le province possono acquisire direttamente dai soggetti di cui al comma 1 ulteriori dati necessari per la pianificazione del settore estrattivo.
3.
La Regione cura l'elaborazione dei dati di cui al comma 1 e rende disponibili le elaborazioni statistiche relative alle industrie minerarie ai fini della definizione di indicatori di sviluppo sostenibile, in conformità della normativa comunitaria, per la redazione degli strumenti di pianificazione previsti dall'articolo 3.
Art. 29.
(Conferenza di servizi)
1.
Per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 e della concessione di cui all'articolo 17, le strutture delle amministrazioni competenti indicono la conferenza di servizi ai sensi dell'
articolo 14 della l. 241/1990
.
2.
Alla conferenza di servizi indetta per i procedimenti di competenza della Città metropolitana di Torino e delle province partecipano:
a)
un rappresentante dell'amministrazione responsabile del procedimento;
b)
un rappresentante per ogni comune interessato;
c)
un rappresentante dell'unione montana, qualora siano interessati comuni montani;
d)
un rappresentante della Regione.
3.
Alla conferenza di servizi indetta per i procedimenti di competenza della Regione partecipano, oltre ai rappresentanti di cui al comma 1, anche un rappresentante della Città metropolitana di Torino o della provincia interessata e un rappresentante dell'ente di gestione dell'area protetta a gestione regionale se il progetto interessa anche solo parzialmente l'area protetta, le relative aree contigue o le zone naturali di salvaguardia.
4.
Alla conferenza di servizi indetta dallo sportello unico per le attività produttive partecipano i soggetti di cui ai commi 2 e 3, a seconda della competenza al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 1.
5.
Se sussistono vincoli di natura pubblicistica, alla conferenza di servizi, in relazione al tipo di vincolo, partecipano:
b)
un rappresentante dell'ente competente in merito all'autorizzazione ai sensi della
l.r. 45/1989
;
c)
un rappresentante per ciascuno degli enti o dei soggetti gestori di pubblici servizi competenti per la formulazione di specifici pareri o autorizzazioni.
6.
Se il responsabile del procedimento lo ritiene opportuno, in relazione all'interesse pubblico di cui risultano portatori, alla conferenza di servizi sono ammessi anche i soggetti pubblici interessati al progetto e i privati portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.
7.
Fermo restando quanto previsto in ordine alla composizione della conferenza di servizi dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, per i progetti sottoposti alla fase di valutazione della procedura di VIA di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del
d.lgs. 152/2006
e agli articoli 12 e 13 della
l.r. 40/1998
, alla conferenza di servizi partecipano i soggetti interessati di cui all'
articolo 9 della l.r. 40/1998
.
8.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla
l. 241/1990
.