Legge regionale n. 5 del 15 marzo 2001  ( Versione vigente )
"Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ')".
(B.U. 21 marzo 2001, n. 12)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' articolo 1 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 è sostituito dal seguente: "
Art. 1.
(Finalità)
1.
Nel quadro dei principi costituzionali relativi all'ordinamento regionale, ed in particolare a quelli di cui alla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), nonchè in attuazione dell' articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), la presente legge individua, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), le funzioni di competenza della Regione, degli Enti locali e delle Autonomie funzionali, attinenti alle materie di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) e, in particolare, ai seguenti ambiti:
a)
sviluppo economico ed attività produttive;
b)
ambiente, protezione civile ed infrastrutture;
c)
formazione professionale;
d)
polizia amministrativa;
e)
turismo e acque minerali e termali;
f)
urbanistica, edilizia, aree protette, trasporti e viabilità;
g)
servizi alla persona ed alla comunità.
".
Art. 2. 
(Modificazioni all' articolo 17 della l.r. 44/2000 )
1. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 dopo la parola: "
l'individuazione
" sono inserite le seguenti: "
dei sistemi locali del lavoro, dei sistemi economico-produttivi, dei sistemi produttivi locali
".
Art. 3. 
(Modificazioni all' articolo 24 della l.r. 44/2000 )
1. 
Il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 è sostituito dal seguente: "
4.
Per il reperimento, l'immissione in rete e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di assistenza alle imprese, la Regione stipula appositi protocolli d'intesa con i soggetti e le strutture che li detengono, ovvero costituisce appositi gruppi di lavoro o commissioni a cui possono partecipare esperti esterni.
".
Art. 4.[1] 
(...)
Art. 5.[2] 
(...)
Art. 6.[3] 
(...)
Art. 7. 
(Modificazioni all' articolo 74 della l.r. 44/2000 )
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 è aggiunto il seguente: "
1 bis.
Sono di competenza delle Province le funzioni amministrative di cui all' articolo 70, comma 1, lettera b) del d.lgs. 112/1998 .
".
Art. 8. 
(Integrazione alla l.r. 44/2000 . Inserimento del Titolo VI (artt. 81 - 86) relativo a Turismo,Acque minerali e termali)
1. 
Dopo il Titolo V della legge regionale 26 aprile 2000, n.44 è inserito il seguente: "
Titolo VI.
TURISMO, ACQUE MINERALI E TERMALI
Capo I.
TURISMO
Art. 81.
(Oggetto)
1.
Le disposizioni di cui al presente capo individuano, in riferimento alla materia ''Turismo '', le funzioni della Regione e quelle conferite agli Enti locali.
2.
La Regione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procede al riordino delle funzioni in materia di turismo con la legge di riforma della normativa di settore.
Art. 82.
(Funzioni della Regione)
1.
Nelle more dell'efficacia del disposto di cui all'articolo 81, comma 2, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:
a)
interventi di sostegno, indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività in materia di turismo;
b)
indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività e degli interventi per la promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine turistica istituzionale e dell'offerta turistica regionale;
c)
predisposizione di programmi e progetti per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica e relativa programmazione di interventi finanziari per il miglioramento, la diversificazione e la specializzazione dell'offerta turistica regionale;
d)
indirizzo e coordinamento dell'organizzazione turistica regionale e riconoscimento degli organismi di promozione e sviluppo dell'osservatorio del turismo regionale per l'elaborazione di statistiche turistiche regionali, per l'analisi dei mercati, della domanda e dell'offerta e per il monitoraggio dei risultati complessivi delle azioni di promozione e di gestione del sistema turistico regionale, anche attraverso il coordinamento dei sistemi informativi turistici provinciali;
e)
definizione dei criteri e delle modalità per la tenuta di albi ed elenchi, per la concessione di riconoscimenti, nulla-osta e autorizzazioni per l'accertamento del possesso di standard e requisiti tecnici e professionali;
f)
concorso all'elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali riguardanti il turismo.
Art. 83.
(Funzioni degli Enti locali)
1.
Nelle more dell'efficacia dei disposti di cui all'articolo 81, comma 2, sono di competenza degli Enti locali le funzioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
2.
Alla Provincia competono le funzioni relative a:
a)
elaborazione del programma turistico provinciale, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali;
b)
monitoraggio dello sviluppo del sistema di informazione e di accoglienza locale e della promozione turistica locale, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali;
c)
sviluppo e gestione del sistema informativo turistico provinciale, con la collaborazione dei Comuni, nell'ambito dell'osservatorio turistico regionale e la acquisizione, elaborazione e diffusione dei dati statistici e amministrativi sul movimento turistico, sulle strutture, le attività e i servizi turistici, compresa la tenuta di albi ed elenchi;
d)
nulla-osta all'istituzione di uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) e all'uso della relativa denominazione;
e)
riconoscimento dei corsi di formazione per le professioni turistiche e l'accertamento dell'idoneità professionale all'esercizio di attività turistiche, da individuare con specifica disciplina regionale;
f)
concorso all'elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie, nazionali e regionali riguardanti il turismo;
g)
individuazione dei Comuni rurali non montani ai fini delle deroghe alle attività agro-turistiche.
3.
Sono trasferite alle Comunità montane le funzioni relative a:
a)
individuazione dei Comuni rurali montani ai fini delle deroghe alle attività agro-turistiche;
b)
riconoscimento scuole di sci;
c)
riconoscimento scuole di alpinismo e sci alpinismo;
d)
accertamento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci;
e)
accertamento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina.
4.
Sono attribuite ai Comuni le funzioni relative a:
a)
valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio, anche attraverso le Comunità montane;
b)
classificazione delle strutture ricettive;
c)
autorizzazioni per l'esercizio dell'attività ricettiva;
d)
gestione, anche associata, degli interventi di sviluppo e qualificazione turistica.
5.
Sono conferite alle Camere di Commercio le funzioni relative all'accertamento di idoneità all'esercizio di impresa turistica.
Capo II.
ACQUE MINERALI E TERMALI
Art. 84.
(Oggetto)
1.
Le disposizioni di cui al presente capo individuano, in riferimento alla materia ''Acque minerali e termali '', le funzioni della Regione e quelle conferite agli Enti locali.
Art. 85.
(Funzioni della Regione)
1.
Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:
a)
attività promozionale volta al complessivo rilancio turistico del comparto idrotermale;
b)
attività di osservatorio;
c)
sorveglianza sullo sfruttamento del patrimonio minerario e relativo monitoraggio.
2.
Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate assicurando la partecipazione degli Enti locali.
Art. 86.
(Funzioni delle Province)
1.
Sono delegate alle Province le seguenti funzioni amministrative:
a)
il rilascio delle concessioni minerarie e dei permessi di ricerca di cui alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali);
b)
la vigilanza mineraria sui lavori di ricerca di cui agli articoli 34 e 35, comma 1 della l.r. 25/1994 ;
c)
l'applicazione delle sanzioni di cui all' articolo 37 della l.r. 25/1994 ;
d)
le funzioni di polizia mineraria in materia di acque minerali e termali così come stabilito dall'articolo 29.
".
Art. 9.[4] 
(Integrazioni alla l.r. 44/2000 . Inserimento del Titolo VII (artt. 87 - 104) relativo a Urbanistica, Edilizia, Aree protette, Trasporti e Viabilità )
1. 
Dopo il Titolo VI della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 è aggiunto il seguente: "
Titolo VII.
URBANISTICA, EDILIZIA, AREE PROTETTE, TRASPORTI E VIABILITÀ
Capo I.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 87.
(Oggetto)
1.
Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in tema di ''Urbanistica '', ''Edilizia '', ''Aree protette '', ''Trasporti '' e ''Viabilità ''.
Capo II.
URBANISTICA E TUTELA DEI BENI AMBIENTALI
Art. 88.
(Rinvio)
1.
La Regione, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, procede al riordino delle funzioni in materia di pianificazione territoriale, di approvazione degli strumenti urbanistici e di vigilanza urbanistica con la legge di riforma della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e successive modificazioni ed integrazioni.
2.
Fino alla data di approvazione della legge di riordino di cui al comma 1, le funzioni attribuite alla Regione ed agli Enti locali rimangono stabilite dalla l.r. 56/1977 .
3.
La Regione, entro i termini di cui al comma 1, provvede al riordino delle funzioni in materia di pianificazione paesistica e di tutela del paesaggio attraverso la riforma della l.r. 56/1977 e della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici).
Capo III.
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Art. 89.
(Funzioni della Regione)
1.
Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:
a)
la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti nel territorio regionale;
b)
la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi di settore, attraverso il programma regionale per l'edilizia residenziale;
c)
la predisposizione dei piani e dei programmi di intervento, inerenti il programma regionale per l'edilizia residenziale, sentite le Province;
d)
la definizione delle modalità e delle misure di incentivazione e di agevolazione;
e)
la determinazione delle tipologie di intervento, anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana, sentite le organizzazioni di rappresentanza e i soggetti pubblici e privati operanti nel settore;
f)
l'individuazione delle categorie degli operatori incaricati dell'attuazione dei programmi edilizi ammessi a finanziamento;
g)
l'indicazione dei criteri per la scelta degli operatori per ciascuna delle categorie di cui alla lettera f);
h)
l'adozione delle determinazioni relative alla gestione dei flussi finanziari;
i)
la verifica dell'efficacia dei programmi attuati e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse finanziarie;
j)
la definizione dei criteri in ordine ai massimali di costo e ai requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi e la determinazione dei limiti di costo;
k)
la verifica della congruità dei costi e dell'utilizzo delle risorse finanziarie relativamente all'approvazione dei programmi attuati;
l)
la determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti in conto interessi e delle quote di contributo in conto capitale;
m)
la determinazione dei limiti di reddito e dei requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici dell'edilizia residenziale pubblica;
n)
la fissazione delle norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, nonchè per la determinazione dei relativi canoni;
o)
l'individuazione delle modalità di utilizzo del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti, in conformità ai criteri di cui all' articolo 59, comma 1, lettera e), del d.lgs. 112/1998 ;
p)
la definizione, sentite le Province, dell'assetto istituzionale degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, nonchè dell'attività di controllo sugli stessi;
q)
l'indirizzo e la vigilanza sull'attuazione dei programmi regionali da parte dei soggetti incaricati della loro realizzazione, nonchè il controllo sul rispetto delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi.
Art. 90.
(Funzioni delle Province)
1.
Le Province predispongono e gestiscono, d'intesa con la Regione, un sistema informativo, articolato su base comunale, finalizzato all'individuazione del fabbisogno abitativo, nonchè alla programmazione ed al coordinamento degli interventi di manutenzione, recupero e nuova costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
2.
Sono trasferite, altresì, alle Province le funzioni relative:
a)
alla formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruenti di contributi pubblici e degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonchè dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
b)
alla vigilanza sulla gestione amministrativo-contabile delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici, anche attraverso l'acquisizione dei verbali redatti a seguito delle ispezioni e revisioni ai sensi del decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) e della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative).
Art. 91.
(Funzioni dei Comuni)
1.
Sono trasferite ai Comuni le funzioni relative a:
a)
rilevazione del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, in collaborazione con la Provincia, ai fini dell'elaborazione dei dati per il sistema informativo di cui all'articolo 90, comma 1;
b)
individuazione delle tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni rilevati;
c)
individuazione degli operatori privati incaricati della realizzazione degli interventi localizzati nel proprio territorio in linea con i criteri di cui all'articolo 89, comma 1, lettera g).
2.
Sono delegate ai Comuni le funzioni relative a:
a)
accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;
b)
accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi.
3.
Sono, altresì, delegate ai Comuni le funzioni relative a:
a)
autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;
b)
autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, prevista dalle norme vigenti in materia;
c)
la determinazione dei limiti di costo e dei requisiti oggettivi in ordine alla realizzazione di ogni singolo intervento.
4.
I Comuni esercitano le funzioni di cui ai commi 2 e 3 secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale. È fatta salva la facoltà, per i Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, di avvalersi dell'Amministrazione regionale per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 2, lettera a) e 3, lettere a) e b).
Capo IV.
AREE PROTETTE
Art. 92.
(Disposizioni generali)
1.
La Regione, nell'ambito dei principi degli articoli 9 e 32 della Costituzione, delle norme dell'Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle Aree protette), garantisce e promuove, in modo unitario ed in forma coordinata con lo Stato e gli Enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale che, assieme agli elementi antropici ad esso connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.
2.
La gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la tutela della biodiversità, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie della flora e della fauna selvatica, sono perseguiti dalla Regione attraverso gli strumenti di conoscenza, di programmazione e di gestione, nonchè attraverso la partecipazione, la promozione e l'istituzione di Aree protette.
3.
I territori sottoposti al regime di tutela, con specifici provvedimenti dello Stato e della Regione, costituiscono il Sistema regionale delle Aree protette del Piemonte.
Art. 93.
(Funzioni della Regione)
1.
Competono alla Regione le seguenti funzioni amministrative:
a)
gestione, attraverso enti strumentali di diritto pubblico, delle Aree protette di rilievo regionale;
b)
esercizio del potere di commissariamento in caso di inadempienze da parte dei soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale;
c)
attività di indirizzo, vigilanza e supporto agli Enti locali ed ai soggetti gestori;
d)
attività di supporto tecnico-scientifico agli Enti locali ed ai soggetti gestori anche attraverso il Comitato tecnico-scientifico di cui all' articolo 21 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di Aree protette ''Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia ''), come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1991, n. 19 ;
e)
promozione, predisposizione e coordinamento, attraverso il Centro di documentazione e ricerca sulle Aree protette di cui all' articolo 38 della l.r. 12/1990 , delle attività di ricerca scientifica, pubblicistiche, promozionali e di immagine;
f)
gestione dei procedimenti amministrativi relativi all'espressione dei pareri per il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie in sanatoria di cui all' articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);
g)
approvazione dei bilanci dei soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale;
h)
approvazione dello Statuto dei soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale;
i)
tutte le competenze in materia non riservate allo Stato dal d.lgs. 112/1998 e non delegate espressamente ad altri enti dalla presente legge.
2.
Sono, altresì, riservate alla Regione le seguenti funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:
a)
approvazione del Piano regionale delle Aree protette secondo le procedure di partecipazione previste dall' articolo 2 della l.r. 12/1990 e dall' articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di Aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 );
b)
istituzione delle Aree protette secondo le procedure dell' articolo 6 della l.r. 12/1990 e dell' articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 47 (Norme per la tutela dei biotopi);
c)
approvazione, contestualmente al bilancio annuale e pluriennale di previsione, del programma regionale di qualificazione e di valorizzazione del sistema regionale delle Aree protette. Il programma definisce gli obiettivi, le strategie, gli interventi e le risorse finanziarie necessarie con riferimento alle competenze dei settori regionali interessati;
d)
approvazione del Programma di attività annuale o pluriennale predisposto dai soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale e determinazione e coordinamento delle risorse finanziarie occorrenti per la loro attuazione;
e)
approvazione dei piani di gestione delle Aree protette;
f)
approvazione del regolamento di utilizzo e di fruizione delle Aree protette predisposto dai soggetti gestori;
g)
approvazione del piano pluriennale economico e sociale per lo sviluppo delle attività compatibili predisposto dalla Comunità del Parco, ove esistente, ed adottato dai soggetti gestori delle Aree protette;
h)
ordinamento e piante organiche del personale delle Aree protette di rilievo regionale, determinazioni e modificazioni delle medesime, provvedimenti da approvare con apposite deliberazioni adottate dalla Giunta regionale;
i)
determinazione, di intesa con i soggetti gestori e gli Enti locali, dei confini delle Aree contigue e definizione della loro disciplina;
l)
approvazione, con la legge regionale di bilancio dell'ammontare delle risorse da assegnare, nell'anno di riferimento e per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ai soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale, provinciale e locale.
3.
L'individuazione delle Aree protette di rilievo regionale, provinciale e locale è effettuata con l'approvazione del Piano regionale delle Aree protette di cui al comma 2, lettera a) oppure con i singoli provvedimenti istitutivi.
Art. 94.
(Funzioni delle Province)
1.
È attribuita alle Province la gestione delle Aree protette di rilievo provinciale che viene esercitata direttamente oppure attraverso enti strumentali di diritto pubblico.
2.
In tale ambito le Province provvedono all'organizzazione del personale e all'indirizzo, al coordinamento, al controllo e alla vigilanza delle attività dei soggetti gestori, all'approvazione ed alla trasmissione alla Regione del programma annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione delle Aree protette di rilievo provinciale.
3.
Sono, inoltre, delegate alle Province le funzioni amministrative relative ai seguenti procedimenti:
a)
il rilascio delle autorizzazioni per interventi di modificazione dello stato dei luoghi, ove previste dai singoli provvedimenti istitutivi delle Aree protette e fino alla data di approvazione del piano d'area;
b)
l'adozione dei provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi, ove previsti dai singoli provvedimenti istitutivi;
c)
il rilascio delle autorizzazioni di cui all' articolo 151 del d.lgs. 490/1999 ;
d)
l'adozione dei provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi di cui all' articolo 16, comma 7 della l.r. 20/1989 .
4.
Le autorizzazioni di cui al comma 3, lettere a) e c), riguardanti provvedimenti relativi ad Aree protette di rilievo regionale, sono rilasciate secondo le seguenti procedure:
a)
l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia è assunta previo parere del soggetto gestore dell'Area protetta;
b)
il parere è rilasciato dal soggetto gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale termine la Provincia può provvedere al rilascio dell'autorizzazione;
c)
il provvedimento assunto dalla Provincia e la documentazione relativa vengono trasmessi immediatamente alla Regione che può annullare o richiedere chiarimenti e modifiche, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione; trascorso tale termine il provvedimento si intende approvato;
d)
l'autorizzazione è rilasciata o negata dalla Provincia entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda; decorso inutilmente tale termine gli interessati possono richiedere l'autorizzazione alla Regione che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
5.
I provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 3, lettere b) e d), riguardanti provvedimenti relativi ad Aree protette di rilievo regionale, sono rilasciati secondo le seguenti procedure:
a)
il provvedimento di ripristino è assunto dalla Provincia previo parere del soggetto gestore dell'Area protetta. Ad integrazione di quanto stabilito dai provvedimenti istitutivi, le violazioni alla limitazione relativa all'autorizzazione prevista per interventi che determinino modificazione dello stato dei luoghi comportano sempre l'obbligo del ripristino; il ripristino può anche configurarsi come mantenimento delle opere realizzate qualora queste non siano in contrasto con gli strumenti di pianificazione o con le disposizioni dei provvedimenti istitutivi;
b)
ad integrazione di quanto stabilito dai provvedimenti istitutivi, l'obbligo del ripristino per interventi che comportino alterazione o deterioramento delle caratteristiche ambientali dei luoghi è stabilito per tutte le aree classificate come Aree protette;
c)
il provvedimento di ingiunzione di ripristino assunto dalla Provincia e la documentazione relativa sono trasmessi immediatamente alla Regione che può annullare o richiedere chiarimenti e modifiche, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione; trascorso tale termine il provvedimento si intende approvato;
d)
il provvedimento di ingiunzione di ripristino è rilasciato dalla Provincia entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale riportante l'oggetto della violazione.
Art. 95.
(Funzioni dei Comuni e delle Comunità montane)
1.
È attribuita ai Comuni e alle Comunità montane la gestione delle Aree protette di rilievo locale che viene esercitata direttamente oppure attraverso enti strumentali di diritto pubblico.
2.
I Comuni e le Comunità montane provvedono all'organizzazione del personale e all'indirizzo, coordinamento, controllo e vigilanza delle attività dei soggetti gestori, all'approvazione ed alla trasmissione alla Regione del programma annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione delle Aree protette di rilievo locale.
Capo V.
TRASPORTI E VIABILITÀ
Sezione I.
TRASPORTI
Art. 96.
(Funzioni della Regione)
1.
Competono alla Regione le funzioni amministrative relative:
a)
alla disciplina della navigazione interna lacuale e fluviale nonchè all'approvazione dei relativi progetti di intervento;
b)
all'individuazione dei porti di interesse turistico regionale o comunale, sulla base di criteri determinati con apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare;
c)
al rilascio di concessioni per l'utilizzo dei beni e delle aree del demanio della navigazione interna (lacuale e fluviale), in acqua ed a terra, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche, ricreative e commerciali di interesse regionale;
d)
alla definizione dei criteri ed alla predisposizione dello schema tipo di atto di concessione per la gestione di porti di interesse turistico regionale a imprese pubbliche, private o miste costituite in conformità alle norme del codice civile ed alle disposizioni previste dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), nonchè a consorzi pubblici, privati e misti e ad enti pubblici da affidare con gara ad evidenza pubblica;
e)
alla regolamentazione del sistema idroviario Padano-Veneto e dei servizi pubblici di linea per il lago Maggiore, da effettuarsi anche tramite consorzi o società cui possono partecipare gli enti locali interessati;
f)
alla regolamentazione dell'utilizzo del demanio lacuale e fluviale, sentiti i Comuni rivieraschi, stabilendo vincoli e limiti d'uso dei beni e delle aree ed indicando le vocazioni, le compatibilità ed i criteri di valutazione degli interventi;
g)
alla programmazione degli interporti e dell'intermodalità, con esclusione di quelli indicati all' articolo 104, comma 1, lettera g) del d.lgs. 112/1998 ;
h)
al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
i)
alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture ferroviarie;
l)
alla programmazione e finanziamento in materia di realizzazione di piste e percorsi ciclabili di interesse regionale, interregionale, interprovinciale, intercomunale;
m)
alla programmazione e finanziamento in materia di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e previsti dai piani urbani del traffico;
n)
agli interventi per assicurare il corretto esercizio delle vie navigabili ivi compresa la segnaletica;
o)
all'approvazione di progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti, nonchè all'approvazione del regolamento di esercizio e del piano di soccorso, all'assenso alla nomina del direttore e del responsabile di esercizio e al benestare per l'apertura al pubblico esercizio degli impianti funiviari stessi.
2.
Le funzioni di cui al comma 1, lettera o) sono esercitate dalla Regione fino alla approvazione di successiva deliberazione della Giunta regionale di trasferimento alle Comunità montane, da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 97.
(Funzioni delle Province)
1.
Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative relative:
a)
al rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni nautiche che interessano due o più Comuni, una o più Province, Regioni limitrofe o Stati esteri; nel caso in cui la manifestazione interessi più Province le funzioni sono svolte dalla Provincia ove si svolge il percorso prevalente;
b)
alla tenuta dei registri ed al rilascio delle licenze di abilitazione afferenti il servizio di trasporto pubblico di navigazione e ai relativi certificati di navigabilità;
c)
alla tenuta dei registri di costruzione delle navi e dei galleggianti;
d)
al rilascio di estratti cronologici, comprese tutte le funzioni amministrative collegate;
e)
al rilascio di giornali di bordo, comprese tutte le funzioni amministrative collegate;
f)
al rilascio del registro dei reclami, comprese tutte le funzioni amministrative collegate;
g)
al rilascio dell'inventario di bordo, comprese tutte le funzioni amministrative collegate;
h)
alla tenuta dei registri e al rilascio della licenza di abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni ad uso privato;
i)
al rilascio dell'autorizzazione al servizio di noleggio degli autobus destinati al servizio di linea relativamente alle linee di propria competenza;
l)
all'applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico ed economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) per quanto di loro competenza.
2.
Competono, altresì, alle Province le seguenti funzioni in materia di trasporto pubblico di navigazione non di linea, relative:
a)
alla predisposizione della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea;
b)
alla predisposizione di apposite norme atte a consentire l'esercizio sovra-comunale dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea, per quei raggruppamenti omogenei di Comuni individuati dalle stesse, in considerazione dei seguenti fattori :
1)
popolazione;
2)
estensione territoriale e relative caratteristiche;
3)
intensità dei movimenti turistici, di cura, di soggiorno e di lavoro;
4)
offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di persone;
5)
altri fattori ambientali salienti e caratterizzanti il settore del trasporto pubblico di persone;
6)
numero delle licenze e autorizzazioni precedentemente rilasciate a soggetti operanti sul territorio;
c)
alla predisposizione dei regolamenti tipo sull'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea, definiti nel rispetto di quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
d)
all'istituzione delle Commissioni consultive provinciali operanti in riferimento all'applicazione, da parte dei Comuni, dei regolamenti tipo sull'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea.
Art. 98.
(Funzioni dei Comuni e delle Comunità montane)
1.
Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative relative:
a)
al rilascio delle concessioni per l'utilizzo dei beni e delle aree del demanio della navigazione interna (lacuale e fluviale), in acqua ed a terra, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche, ricreative e commerciali di interesse comunale e di affidamento della gestione dei porti di interesse turistico regionale secondo le modalità di cui all'articolo 96, comma 1, lettera d);
b)
alla gestione dei porti turistici di interesse comunale; tale gestione è esercitata direttamente dai Comuni oppure affidata in concessione a imprese per il turismo nautico pubbliche, private o miste costituite in conformità alle norme del codice civile ed alle disposizioni previste dalla l. 217/1983 , nonchè a consorzi pubblici, privati e misti e ad enti pubblici. A seguito dell'individuazione di cui all'articolo 96, comma 1, lettera b), non trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 2 della l.r. 26/1995 ;
c)
al rilascio delle autorizzazioni per le manifestazioni nautiche di interesse comunale e per gli spettacoli pirotecnici ed analoghi, interessanti le aree demaniali lacuali e fluviali;
d)
alla progettazione ed esecuzione dei lavori afferenti alla costruzione di infrastrutture portuali, nonchè delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
e)
all'approvazione di progetti per la realizzazione di nuovi impianti relativi a tranvie, scale mobili e ascensori in servizio pubblico, per la modifica di quelli esistenti, nonchè all'autorizzazione per l'attivazione al pubblico esercizio degli stessi e per l'immissione di nuovo materiale rotabile;
f)
all'approvazione di progetti relativi a sottoservizi alle tranvie, funicolari e cremagliere;
g)
alla progettazione ed esecuzione dei lavori afferenti alla realizzazione di piste e percorsi ciclabili di interesse regionale;
h)
alla progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e previsti dai Piani urbani del traffico (PUT);
i)
all'applicazione del r.d. 148/1931 per quanto di loro competenza;
l)
alla manutenzione ed escavazione di porti turistici di interesse comunale.
2.
Competono, altresì, ai Comuni le seguenti funzioni in materia di servizi di trasporto di navigazione relative:
a)
all'adozione dei regolamenti comunali sull'esercizio del servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea, predisposti in conformità al regolamento tipo redatto dalla Provincia competente territorialmente. Il regolamento comunale definisce la composizione della Commissione consultiva comunale, prevista dall' articolo 4, comma 4, della l. 21/1992 , le modalità di designazione dei suoi membri, il funzionamento dell'organo ed i suoi compiti istituzionali. I regolamenti per la disciplina dei servizi pubblici non di linea sono adottati dai Comuni entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento tipo provinciale e previo parere della Commissione consultiva provinciale da formulare entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine il Comune approva il regolamento prescindendo dal parere medesimo;
b)
al rilascio della licenza e dell'autorizzazione per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea;
c)
alla determinazione del numero e del tipo dei natanti da adibire ai servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea, in relazione alla metodologia di calcolo di cui all'articolo 97, comma 2, lettera a);
d)
all'adozione di ogni altro atto connesso con l'esercizio delle funzioni sopra indicate.
3.
Alle Comunità montane, oltre alle funzioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:
a)
la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio di impianti a fune e tranviari;
b)
l'approvazione dei progetti relativi a sottoservizi agli impianti funiviari.
Art. 99.
(Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea)
1.
In attuazione delle norme di cui all' articolo 6 della l. 21/1992 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso ciascuna delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del Piemonte (CCIAA), il ruolo provinciale dei conducenti dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea.
2.
Le CCIAA provvedono, attraverso le rispettive organizzazioni e strutture, agli adempimenti occorrenti per l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento del ruolo provinciale di cui al comma 1, ivi compresi quelli concernenti lo svolgimento dell'esame di cui all' articolo 6, comma 3, della l. 21/1992 .
3.
L'iscrizione nel ruolo, formato per ciascuna Provincia, costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte di ciascuno dei Comuni compresi nel territorio di competenza della Provincia medesima, della licenza o autorizzazione per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea.
4.
Il ruolo provinciale è unico per i conducenti dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea, di taxi e di noleggio.
5 .
Con regolamento regionale sono emanate le disposizioni concernenti:
a)
le modalità ed i requisiti per l'iscrizione nel ruolo provinciale;
b)
la composizione, la nomina, la durata e la sede della Commissione regionale per l'esame dei requisiti per l'idoneità all'esercizio del servizio;
c)
le modalità, gli argomenti e le materie di esame, di cui all' articolo 6, comma 3, della l. 21/1992 , per l'accertamento del possesso del requisito di idoneità all'esercizio del servizio;
d)
le norme relative all'iscrizione e revisione del ruolo;
e)
le norme transitorie.
Art. 100.
(Vigilanza)
1.
La Regione, le Province ed i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono funzioni di vigilanza sulla regolarità ed il buon andamento dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea e sull'attività delle scuole nautiche tramite la redazione di appositi regolamenti sulla base delle leggi di riferimento di settore.
Sezione II.
VIABILITÀ
Art. 101.
(Funzioni della Regione)
1.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, acquisito il parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, con riferimento al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 (Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell' articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), individua le strade da trasferire al demanio delle singole Province e quelle da mantenere al demanio regionale.
2.
La Regione esercita, in materia di viabilità, le seguenti funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale:
a)
programmazione, coordinamento e finanziamento della rete viaria trasferita dallo Stato, in coerenza con il piano regionale della mobilità e dei trasporti attraverso la formazione, di concerto con le Amministrazioni provinciali, di un piano triennale di investimenti, da definirsi in base alle priorità regionali e provinciali, alle progettazioni e alle risorse finanziarie disponibili;
b)
programmazione e coordinamento della gestione della rete viaria demaniale regionale.
3.
Relativamente alle tratte autostradali, interamente comprese nel territorio regionale e non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, la Regione provvede alla:
a)
individuazione e approvazione delle concessioni di costruzione e di esercizio;
b)
determinazione delle modalità operative per la predisposizione e l'approvazione dei piani finanziari delle Società concessionarie;
c)
determinazione e adeguamento delle tariffe di pedaggio;
d)
progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione mediante concessione;
e)
verifica del rispetto delle convenzioni di costruzione e di esercizio da parte delle Società concessionarie;
f)
determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed alla esposizione della pubblicità.
Art. 102.
(Funzioni delle Province)
1.
Le strade, già appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale e regionale, sono trasferite al demanio delle Province territorialmente competenti secondo i tempi e le modalità di cui all'articolo 101, comma 1.
2.
Sono, altresì, trasferite alle Province le seguenti funzioni:
a)
progettazione e costruzione degli interventi di attuazione della programmazione sulla rete provinciale nonchè manutenzione ordinaria, straordinaria, programmata delle strade demaniali provinciali trasferite dallo Stato e relativa vigilanza;
b)
manutenzione ordinaria, straordinaria, programmata e vigilanza delle strade demaniali regionali trasferite dallo Stato, secondo le modalità previste dall'articolo 104;
c)
i poteri ed i compiti di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) anche sul demanio regionale; tali poteri e compiti possono essere delegati alle società a capitale misto;
d)
classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali in attuazione della legge regionale 21 novembre 1996, n. 86 (Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico. Delega alle Province ed ai Comuni);
e)
determinazione dei criteri per la fissazione e la riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed all'esposizione della pubblicità lungo le strade trasferite al demanio provinciale.
Art. 103.
(Potere sostitutivo)
1.
In caso di inadempienza rispetto al capitolato di prestazioni e costi standard, la Regione interviene con i poteri sostitutivi ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) con costi a carico della Provincia inadempiente.
2.
La Regione, in caso di accertata inadempienza, si riserva di presentare richiesta al Ministero dei lavori pubblici di sospensione e di trasferimento alla Regione delle risorse attribuite alle Province per la gestione del demanio stradale regionale.
Art. 104.
(Agenzia regionale delle Strade - ARES-PIEMONTE)
1.
La Regione, con apposito provvedimento legislativo da approvare entro il 31 marzo 2001, costituisce l'Agenzia regionale delle Strade del Piemonte (ARES-PIEMONTE), per esercitare le funzioni di attuazione della programmazione della rete stradale demaniale regionale.
2.
In fase transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, la Regione e le Province, per la gestione delle reti di interesse regionale e provinciale trasferite dallo Stato, possono avvalersi di quanto previsto dall' articolo 99, comma 2, del d.lgs. 112/1998 .
3.
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione determina:
a)
le procedure e le modalità per l'approvazione dei progetti sulla rete stradale demaniale regionale;
b)
le procedure e le modalità per la gestione amministrativa della rete stradale demaniale regionale.
".
Art. 10. 
(Integrazioni alla l.r. 44/2000 . Inserimento del Titolo VIII (artt. 105 - 135) relativo a Servizi alla persona e alla comunità )
1. 
Dopo il Titolo VII della legge regionale 26 aprile 2000, n.44 , è inserito il seguente: "
Titolo VIII.
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ
Capo I.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 105.
(Oggetto)
1.
Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi di competenza della Regione in tema di ''sanità veterinaria '' e ''salute umana '', ''servizi sociali '', ''istruzione ed edilizia scolastica '', ''beni, attività culturali e spettacolo '', ''politiche giovanili ''.
Capo II.
TUTELA DELLA SALUTE
Art. 106.
(Oggetto)
1.
Il presente capo individua le competenze della Regione e degli enti locali per la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi in tema di salute umana e di sanità veterinaria così come definiti dall' articolo 113 del d.lgs. 112/1998 .
Art. 107.
(Funzioni della Regione)
1.
Nell'ambito dei conferimenti di cui al Capo I ''Tutela della salute '' del Titolo IV del d.lgs. 112/1998 la Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione e controllo in tema di salute umana e sanità veterinaria in conformità con la normativa nazionale di settore.
2.
In particolare la Regione:
a)
adotta strumenti di programmazione e di pianificazione, definendo gli obiettivi di prevenzione e cura nel quadro del piano sanitario nazionale e dei piani nazionali di settore;
b)
organizza il sistema degli interventi e delle prestazioni sanitarie, assicurando in modo omogeneo sul territorio regionale il conseguimento di livelli essenziali di assistenza;
c)
definisce l'ordinamento sanitario regionale, stabilendo i criteri e le modalità operative per il coordinamento dell'offerta sanitaria di strutture pubbliche e accreditate;
d)
fissa gli obiettivi di offerta e gli standard di prestazione delle Aziende sanitarie locali (ASL) e delle Aziende sanitarie ospedaliere (ASO), all'interno dei vincoli economico-finanziari stabiliti in sede di approvazione del bilancio di previsione;
e)
emana norme per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle ASL e delle ASO, così come stabilito dall' articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale a norma dell' art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419 );
f)
adotta principi e criteri, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 229/1999 , relativi alle modalità di gestione e di funzionamento delle ASL e delle ASO con particolare riferimento all'efficienza e all'efficacia dei servizi sanitari;
g)
fissa i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle strutture sanitarie, nonchè i criteri per il loro accreditamento secondo quanto stabilito dall' articolo 8 quater del d.lgs. 229/1999 ;
h)
definisce i criteri mediante i quali i Comuni concorrono all'integrazione delle prestazioni socio-sanitarie;
i)
verifica la conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto dall' articolo 115, comma 3, del d.lgs. 112/1998 , nonchè esercita la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio;
l)
svolge, avvalendosi di personale appositamente individuato all'interno del Servizio sanitario regionale (SSR), le funzioni amministrative relative alla verifica di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici e caratteristiche terapeutiche delle acque minerali.
3.
La Regione disciplina con legge di attuazione del d.lgs. 229/1999 l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 108.
(Istituzione della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale)
1.
In attuazione dell' articolo 2, comma 2 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) è istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale per l'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge.
2.
La Conferenza è costituita da:
a)
il Sindaco del Comune nel caso in cui l'ambito territoriale dell'ASL coincida con quello del Comune;
b)
il Presidente della Conferenza dei Sindaci ovvero i Presidenti di circoscrizione nei casi in cui l'ambito territoriale dell'ASL sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del Comune;
c)
il Presidente della Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - Piemonte;
d)
il Presidente dell'Unione Province Piemontesi (UPP);
e)
il Presidente dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) - Delegazione Regionale Piemontese;
f)
il Presidente della Lega delle Autonomie locali del Piemonte;
g)
il Presidente della Consulta unitaria dei piccoli Comuni del Piemonte.
3.
La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale alla Sanità, su delega del Presidente della Giunta regionale. Alle sedute della Conferenza partecipano il componente della Giunta regionale competente in materia socio-sanitaria e il Presidente dell'Amministrazione provinciale interessata.
4.
Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui all'articolo 3 bis, commi 6 e 7 del d.lgs. 502/1992 riguardano i direttori generali di ASO, la Conferenza è integrata con il Sindaco del Comune capoluogo della Provincia in cui è situata l'Azienda.
5.
La designazione del componente del collegio sindacale di ASO spettante all'organismo di rappresentanza dei Comuni viene effettuata dalla Conferenza integrata con il Sindaco del Comune capoluogo della Provincia in cui è situata l'Azienda.
6.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con apposita deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di costituzione e funzionamento della Conferenza e di raccordo della stessa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui all' articolo 6 della l.r. 34/1998 .
Art. 109.
(Funzioni delle ASL)
1.
Le funzioni amministrative concernenti il rilascio del certificato di idoneità e la patente di abilitazione all'impiego di gas tossici, di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici), per gli operatori che eseguono operazioni relative al predetto impiego, nonchè la revisione, la revoca e la sospensione della patente di abilitazione all'uso di gas tossici, la tenuta del registro delle matricole delle persone abilitate, sono subdelegate all'ASL n. 1 di Torino per tutto il territorio regionale.
2.
Sono altresì subdelegate all'ASL n. 1 le funzioni amministrative relative alla composizione, modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione di cui all' articolo 32 del r.d. 147/1927 .
3.
Sono delegate alle ASL le funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene e sanità pubblica, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene degli alimenti e nutrizione, veterinaria e le funzioni amministrative di cui agli articoli 228, limitatamente a quanto attiene alla costruzione dei cimiteri ed ai relativi obblighi, 338 e 345 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie).
4.
Ferme restando le funzioni, già di competenza delle ASL, di accertamento sanitario inerente la concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all' articolo 130, comma 2 del d.lgs. 112/1998 , sono trasferite alla ASL le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusione e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) e successive modificazioni e integrazioni, nonchè di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria di cui all' articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria). Le modalità degli accertamenti sanitari sono disciplinate con apposito provvedimento della Giunta regionale. Restano di competenza della Regione le funzioni relative all'esame delle domande di indennizzo di seconda istanza.
Art. 110.
(Modificazione alla l.r. 30/1982 )
1.
La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30 (Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari) è abrogata.
Art. 111.
(Funzioni in materia di interventi di urgenza)
1.
Spettano alla Regione ed ai Comuni le funzioni in materia di interventi di urgenza di cui all' articolo 117 del d. lgs. 112/1998 .
Art. 112.
(Funzioni in materia di pubblicità sanitaria)
1.
L'autorizzazione alla pubblicità sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie), riguardo a case di cura private, ambulatori veterinari, gabinetti medici e ambulatori mono o polispecialistici, inclusi i laboratori delle analisi cliniche e gli stabilimenti di cure fisiche di recupero e di rieducazione funzionale è delegata al Comune sul territorio del quale insiste la struttura che, avvalendosi della ASL competente per territorio, provvede alla vigilanza e all'adozione dei provvedimenti di competenza nei confronti dei contravventori. Dell'avvenuto accertamento di violazioni e dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori, il Sindaco dà comunicazione all'Assessore alla Sanità della Regione entro otto giorni.
Capo III.
SERVIZI SOCIALI
Art. 113.
(Oggetto)
1.
Il presente capo individua le funzioni di competenza della Regione e degli Enti locali nel sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, così come definito dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
Art. 114.
(Funzioni della Regione)
1.
Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:
a)
l'adozione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali provvedendo, in particolare, all'integrazione socio-sanitaria e al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;
b)
la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi socio-assistenziali, realizzando il sistema informativo regionale dei servizi sociali, in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale;
c)
la definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi, nonchè gli strumenti e le modalità di intervento per la creazione dei sistemi locali dei servizi sociali;
d)
la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica o privata;
e)
l'istituzione del registro dei soggetti autorizzati all'erogazione di interventi e servizi sociali;
f)
la definizione dei requisiti di qualità per gli interventi e le prestazioni sociali;
g)
la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli per l'acquisto di servizi sociali e per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;
h)
la promozione di forme di assistenza tecnica per gli enti gestori dei servizi sociali, predisponendo strumenti di controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;
i)
la promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi;
j)
la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali, fatta salva quella oggetto di specifico trasferimento o delega;
k)
la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento delle attività formative per il personale dei servizi sociali, nonchè la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attività;
l)
la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell'ambito dei requisiti generali definiti dallo Stato;
m)
la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i Comuni corrispondono ai soggetti accreditati;
n)
la concessione, in regime di convenzione con l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), ai sensi dell' articolo 80, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001) dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all' articolo 130, comma 2 del d.lgs. 112/1998 e la relativa legittimazione passiva nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, nonchè la determinazione e la concessione di eventuali benefici aggiuntivi, rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, a favore degli invalidi civili;
o)
l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 della l. 328/2000 ;
p)
in via transitoria, fino all'entrata in vigore della legge regionale di recepimento dei provvedimenti nazionali attuativa dell' articolo 9, comma 1, lettera c) della l. 328/2000 , l'autorizzazione e la vigilanza relative alle residenze sanitarie assistenziali (RSA) gestite direttamente dalle ASL;
q)
la tenuta e la pubblicazione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, nonchè dell'albo regionale delle cooperative sociali, quali aggregazioni delle sezioni provinciali degli stessi;
r)
in via transitoria, fino all'emanazione della legge regionale attuativa del decreto legislativo sulla disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB):
1)
il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato delle IPAB;
2)
l'esercizio di tutte le funzioni concernenti le IPAB previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) fatte salve quelle oggetto di delega di cui all'articolo 115;
3)
l'approvazione di modifiche statutarie e istituzionali, comprese le estinzioni, delle ex IPAB privatizzate.
Art. 115.
(Funzioni delle Province)
1.
Sono di competenza delle Province le seguenti funzioni amministrative:
a)
il concorso alla programmazione regionale mediante la presentazione di proposte, concordate con gli enti gestori dei servizi sociali, contenenti l'indicazione delle attività da svolgersi sul territorio di competenza nel periodo di riferimento della programmazione stessa e individuate sulla base dei bisogni rilevati sul territorio medesimo;
b)
la promozione del coordinamento dei servizi sociali locali, affinchè si realizzi un'equilibrata distribuzione di servizi sul proprio territorio, mediante l'istituzione di apposite conferenze con gli enti gestori dei servizi sociali e con gli altri soggetti del proprio territorio coinvolti nella realizzazione dei servizi;
c)
la raccolta ed elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi del territorio di competenza, anche con analisi mirate su fenomeni rilevanti in ambito provinciale, in raccordo con i sistemi informativi dei servizi sociali regionali e locali;
d)
la diffusione, di concerto con gli enti gestori precitati, dell'informazione in materia di servizi sociali sul proprio territorio;
e)
l'istituzione dell'ufficio provinciale di pubblica tutela per l'esercizio di funzioni di tutore ad esse deferite dalle competenti autorità giudiziarie e per la consulenza a favore di altri soggetti individuati come tutori dalle autorità stesse.
2.
Sono trasferite alle Province le seguenti funzioni amministrative:
a)
l'istituzione della sezione provinciale dell'albo delle cooperative sociali, l'iscrizione e la cancellazione dall'albo stesso, nonchè i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;
b)
l'istituzione della sezione provinciale del registro delle organizzazioni di volontariato, l'iscrizione e la cancellazione dal registro stesso, nonchè i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;
c)
il rilascio delle autorizzazioni all'attivazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, la nomina delle commissioni esaminatrici e il rilascio degli attestati su moduli predisposti dalla Regione;
d)
l'autorizzazione agli svincoli di destinazione degli asili-nido comunali realizzati con i piani di finanziamento regionale.
3.
Sono delegate alle Province le seguenti funzioni amministrative:
a)
in via transitoria, fino all'emanazione della legge regionale attuativa del decreto legislativo sulla disciplina delle IPAB:
1)
la vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle IPAB;
2)
la nomina dei membri dei consigli di amministrazione delle IPAB, quando questa sia di competenza regionale e la dichiarazione di decadenza dei membri dei Consigli di Amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge;
b)
le funzioni di controllo pubblico, previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile , sull'amministrazione delle persone giuridiche private di cui all' articolo 12 del codice civile , operanti in materia di servizi sociali;
c)
la concessione di contributi previsti dalle specifiche leggi regionali di settore alle organizzazioni di volontariato e alle cooperative sociali, ad eccezione di quelli previsti dagli articoli 16 e 17 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 ''Disciplina delle cooperative sociali ''), sulla base di criteri e modalità definiti dalla Regione, d'intesa con le Province;
d)
la concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d'intesa con le Province;
e)
la concessione di contributi per la gestione degli asili-nido comunali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d'intesa con le Province;
f)
la predisposizione dei piani territoriali provinciali di intervento ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e il relativo controllo gestionale dei progetti e dei contributi.
Art. 116.
(Funzioni dei Comuni)
1.
I Comuni, in forma singola o associata, mediante gestione diretta o delegata, secondo quanto stabilito dalla legge regionale sull'ordinamento dei servizi sociali:
a)
programmano e realizzano il sistema locale degli interventi sociali a rete , stabilendone le forme di organizzazione, i principi di coordinamento, i criteri gestionali e le modalità operative ed erogano i relativi servizi;
b)
esercitano le funzioni in materia di servizi sociali già di competenza delle Province, ai sensi dell' articolo 8, comma 5, della l. 328/2000 e secondo quanto sarà previsto da specifica legge regionale in materia;
c)
sono titolari delle funzioni amministrative relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale, fatto salvo quanto previsto, in via transitoria, al comma 2;
d)
elaborano ed adottano, mediante un accordo di programma i piani di zona relativi agli ambiti territoriali individuati in sede di programmazione regionale, al fine di garantire l'integrazione del sistema dei servizi sociali con la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che possano concorrere alla gestione e allo sviluppo;
e)
promuovono forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra i cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
f)
coordinano programmi, attività, progetti degli enti che operano nell'ambito di competenza tramite operatività tra i servizi che realizzano attività, volte all'integrazione sociale, ed intese con le ASL per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;
g)
adottano la carta dei servizi di cui all' articolo 13 della l. 328/2000 e garantiscono ai cittadini il diritto di partecipare alla verifica della qualità dei servizi.
2.
In via transitoria, fino all'entrata in vigore della legge regionale di recepimento dei provvedimenti nazionali attuativi dell' articolo 9, comma 1, lettera c) della l. 328/2000 , sono delegate alle ASL le seguenti funzioni amministrative:
a)
autorizzazioni e vigilanza relative alle RSA non gestite direttamente dalle ASL;
b)
autorizzazioni e vigilanza relative ai presidi socio-assistenziali, ad esclusione dei presidi ubicati nel Comune di Torino, per i quali le attività suddette vengono svolte dal Comune stesso.
Art. 117.
(Funzioni delle ASL)
1.
È trasferita alle ASL l'assegnazione delle indennità spettanti ai cittadini affetti da tubercolosi (TBC) non assistiti dall'INPS, ai sensi della legge 4 marzo 1987, n. 88 (Provvedimenti a favore dei tubercolitici).
Art. 118.
(Modificazioni ed abrogazioni alle ll. rr. 18/1994 e 62/1995)
1.
Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 ''Disciplina delle cooperative sociali '') è aggiunta la seguente: ''d bis) un rappresentante designato da ciascuna Amministrazione provinciale'' .
2.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali) è abrogata.
Capo IV.
ISTRUZIONE, EDILIZIA SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Art. 119.
(Oggetto)
1.
Il presente capo individua le funzioni di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni in materia di istruzione, edilizia scolastica e diritto allo studio universitario.
Art. 120.
(Funzioni della Regione)
1.
Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti la determinazione degli indirizzi, modalità ed attuazione degli interventi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale in materia di:
a)
interventi ordinari e straordinari per il diritto allo studio, questi ultimi con particolare riguardo all'integrazione scolastica degli allievi portatori di handicap, nonchè attuazione di interventi di diritto allo studio di preminente interesse regionale rivolti alla qualificazione del processo educativo;
b)
osservatorio sulla scolarità e anagrafe dell'edilizia scolastica;
c)
piano di riparto dei fondi statali per il programma di edilizia scolastica ed approvazione delle norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi.
2.
La Regione esercita, altresì, le funzioni amministrative delegate ai sensi dell' articolo 138 del d.lgs. 112/1998 .
Art. 121.
(Funzioni delle Province)
1.
Sono di competenza delle Province le funzioni riguardanti l'istruzione secondaria superiore, di cui all' articolo 139 del d.lgs. 112/1998 .
2.
Sono trasferite alle Province le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi, in favore di Comuni, loro forme associative e Comunità montane, per mirati limitati interventi di edilizia scolastica e per gli interventi su palestre e impianti ginnico-sportivi, nonchè per gli interventi urgenti per esigenze di sicurezza ed igiene.
Art. 122.
(Funzioni dei Comuni)
1.
Sono di competenza dei Comuni le funzioni relative al diritto allo studio di cui agli articoli 42 e 45 del decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all' articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ), nonchè quelle relative all'edilizia scolastica riguardanti le scuole materne, elementari e medie inferiori, aventi interesse locale; sono altresì posti in capo ai Comuni i compiti e le funzioni riguardanti l'istruzione fino alla secondaria inferiore, indicati nell' articolo 139 del d.lgs. 112/1998 .
Art. 123.
(Diritto allo studio e programmazione dello sviluppo universitario)
1.
In materia di diritto allo studio universitario e di programmazione dello sviluppo universitario sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:
a)
programmare e sostenere finanziariamente, d'intesa con gli Atenei nell'ambito del Comitato regionale di coordinamento di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonchè ai comitati regionali di coordinamento a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), lo sviluppo e la qualificazione degli insediamenti universitari e l'attivazione di nuove facoltà;
b)
programmare e sostenere la realizzazione delle residenze universitarie per gli studenti fuori sede e per la mobilità internazionale nonchè i servizi di supporto all'attività formativa degli studenti universitari;
c)
definire i criteri ed erogare i benefici agli studenti capaci e meritevoli che siano privi di mezzi;
d)
erogare i benefici straordinari per gli studenti in particolari condizioni di disagio.
2.
Le Province ed i Comuni concorrono all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) secondo il principio di sussidiarietà e nell'ambito della programmazione.
Capo V.
BENI, ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO
Art. 124.
(Funzioni della Regione)
1.
Ferme restando le competenze riservate allo Stato ai sensi del d.lgs. 490/1999 ed ai sensi degli articoli 149, 150, 152 e 153 del d.lgs. 112/1998 , sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:
a)
in materia di beni culturali:
1)
favorire e sostenere, anche con il concorso dello Stato e degli Enti locali, la conservazione, la manutenzione, la sicurezza, il restauro, la gestione, la valorizzazione e la promozione dei beni culturali;
2)
definire, di concerto con gli Enti locali, le modalità e gli standard per il riconoscimento dei soggetti pubblici e privati cui sono affidati la gestione, la valorizzazione e la promozione di musei, biblioteche, archivi, complessi monumentali ed aree archeologiche, favorendo la creazione di sistemi integrati;
3)
definire, di concerto con lo Stato e con gli Enti locali, le modalità e gli standard di funzionamento di musei, biblioteche, archivi, complessi monumentali, aree archeologiche e loro sistemi;
4)
vigilare sulla gestione di musei, biblioteche, complessi monumentali ed aree archeologiche di competenza regionale;
5)
assumere l'iniziativa ai fini dell'esercizio da parte dello Stato della funzione di apposizione del vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico ai sensi dell' articolo 149, comma 3, lettera a) del d. lgs. 112/1998 e del d. lgs. 490/1999 ;
6)
incrementare il patrimonio pubblico di beni culturali sia mediante acquisto diretto, sia mediante l'esercizio del diritto di prelazione o di esproprio con le modalità previste dagli articoli 60, 61 e 91 del d.lgs. 490/1999 , sia con il sostegno agli Enti locali nell'esercizio delle medesime funzioni;
7)
promuovere e coordinare il censimento, inventariazione, riordino e catalogazione dei beni culturali, in concorso con gli enti pubblici e privati interessati, secondo metodologie e standard definiti ai sensi dell' articolo 149, comma 4, lettera e) del d.lgs. 112/1998 , utilizzando tecnologie informatiche ed istituendo il Centro regionale di documentazione dei beni culturali;
8)
promuovere studi, ricerche e sperimentazioni ed istituire, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, secondo i criteri generali definiti dallo Stato ai sensi dell' articolo 149, comma 4, lettera d) del d.lgs. 112/1998 con gli Atenei e con altri istituti di ricerca, laboratori e scuole in materia di conservazione, sicurezza e restauro dei beni culturali;
9)
progettare, realizzare e coordinare gli interventi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale concernenti la conservazione, la sicurezza, il restauro, la gestione, la valorizzazione e la promozione dei beni culturali;
10)
promuovere l'istituzione o partecipare alla costituzione di associazioni, fondazioni, consorzi o società o stipulare convenzioni con terzi per la gestione di beni o l'erogazione di sevizi culturali;
11)
sostenere e realizzare studi, incontri, mostre, pubblicazioni, eventi ed altre iniziative volte a favorire la conoscenza e la fruizione dei beni culturali anche a fini educativi e turistici promuovendo la conoscenza della Regione in Italia e all'estero;
12)
stipulare atti di concertazione con le autorità religiose per la salvaguardia, la conservazione e la fruizione del loro patrimonio culturale;
13)
sostenere l'attività degli istituti culturali che raccolgono, conservano e rendono di pubblica fruizione collezioni bibliografiche, archivistiche o documentali così come previsto dalla legge regionale 3 settembre 1984, n. 49 (Norme per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni ed associazioni di rilievo regionale);
14)
promuovere lo studio, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, associativo e musicale regionale;
15)
individuare i profili professionali del personale addetto alla gestione e valorizzazione dei beni culturali, promuovendone la formazione;
16)
sostenere l'editoria e favorire le iniziative volte alla promozione dei prodotti editoriali e della lettura;
b)
in materia di attività culturali e spettacolo:
1)
promuovere le attività espositive e le arti visive;
2)
tutelare, valorizzare e promuovere l'originale patrimonio linguistico del Piemonte come indicato all' articolo 1 della legge regionale 17 giugno 1997, n. 37 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 26 ''Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte '');
3)
promuovere le attività musicali, teatrali, di danza, cinematografiche, circensi e dello spettacolo viaggiante, rassegne e festival, diffondere le attività di spettacolo sul territorio regionale, promuovere il recupero e l'ammodernamento delle sedi culturali e di spettacolo;
4)
promuovere le attività formative di scuole e istituti musicali, tenere e aggiornare l'albo regionale degli insegnanti per i corsi di orientamento musicale e bandistico, promuovere l'istituzione e sostenere le università popolari e della terza età e, più in generale, la promozione delle attività di educazione permanente.
2.
Sono da considerarsi inoltre di competenza regionale:
a)
le iniziative organizzate da enti, associazioni e istituzioni, la cui costituzione sia stata promossa dalla Regione o a cui la Regione partecipi, o quelli i cui rapporti con la Regione siano regolati da convenzione o da atti di concertazione;
b)
le iniziative il cui svolgimento coinvolga più Province o comunque un territorio molto ampio.
3.
La Regione si riserva altresì la promozione ovvero l'organizzazione di iniziative e manifestazioni di particolare rilievo culturale o turistico.
4.
La Regione adotta il piano triennale degli interventi in materia di beni e attività culturali e spettacolo, sentita la Conferenza Permanente Regione Autonomie-locali di cui alla l.r. 34/1998 .
5.
Il Consiglio regionale, anche su iniziativa e proposta delle Province, sentita la competente commissione consiliare, approva gli obiettivi, i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, privilegiando la stipulazione di accordi, convenzioni e intese.
6.
La Regione opera al fine di favorire la gestione integrata dei servizi culturali a livello di sistemi territoriali o tematici rendendosi garante della autonomia scientifica e amministrativa.
7.
Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e dell'articolo 125, gli uffici regionali si avvalgono dei servizi culturali delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni, secondo il principio di sussidiarietà.
Art. 125.
(Funzioni della Regione in materia di tutela dei beni librari)
1.
Ai sensi degli articoli 7, 8, 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici) e del Titolo I, Capo I e Titolo IV, Capo V del d.lgs. 112/1998 e dell' articolo 11 del d.lgs. 490/1999 , compete alla Regione:
a)
vigilare sulla conservazione e sulla riproduzione dei codici, degli antichi manoscritti, degli incunaboli, dei libri, delle stampe e delle incisioni rare e di pregio non appartenenti allo Stato e curare la compilazione del catalogo generale e dell'elenco indicativo di tali beni;
b)
notificare l'importante interesse storico, artistico o bibliografico ai sensi dell' articolo 6 del d.lgs. 490/1999 ai proprietari o possessori degli oggetti di cui all' articolo 2, comma 2, lettera c) del d.lgs. 490/1999 ;
c)
emanare autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire la conservazione, l'integrità, la sicurezza, la corretta manutenzione, la prevenzione dei danni e il restauro dei beni di cui alle lettere a) e b), anche in occasione di esposizioni bibliografiche, nel rispetto comunque di quanto previsto dall' articolo 9, lettera e) del d.p.r. 3/1972 e dell' articolo 39 del d.lgs. 490/1999 ;
d)
vigilare sull'osservanza delle disposizioni del d.lgs. 490/1999 per quel che concerne le alienazioni e le permute delle raccolte di importante interesse possedute da enti e da privati;
e)
proporre allo Stato gli espropri del materiale prezioso e raro che presenti pericolo di deterioramento e di cui il proprietario non provveda ai necessari restauri nei termini assegnatigli ai sensi delle norme vigenti in materia;
f)
esercitare le funzioni di ufficio per l'esportazione ai sensi del Titolo I, Capo IV, del d.lgs. 490/1999 ;
g)
operare le ricognizioni delle raccolte private.
Art. 126.
(Funzioni delle Province)
1.
Ferme restando le competenze e le funzioni assegnate allo Stato dal d.lgs. 490/1999 e dagli articoli 149, 150, 152 e 153 del d.lgs. 112/1998 , le Province esercitano tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo culturale delle Comunità di riferimento, nonchè tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativamente agli interventi che riguardino zone intercomunali o l'intero territorio provinciale.
2.
In particolare alle Province sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:
a)
in materia di beni culturali:
1)
la promozione ed il coordinamento delle reti provinciali di servizi culturali in materia di musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche e complessi monumentali e degli altri beni culturali del proprio territorio, a carattere provinciale o sovracomunale in accordo con i Comuni e gli enti interessati;
2)
la promozione ed il coordinamento delle iniziative di formazione ed aggiornamento del personale del settore;
3)
il coordinamento dell'attività di censimento, inventariazione, riordino e catalogazione dei beni culturali del proprio territorio, collaborando alla formazione del sistema informativo regionale;
4)
il sostegno, anche in concorso con Stato e Regione, alla conservazione, manutenzione, sicurezza, restauro, gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali;
5)
l'incremento del patrimonio pubblico di beni culturali mediante acquisto diretto o esercizio del diritto di prelazione e di esproprio, con le modalità previste dagli articoli 60, 61 e 91 del d.lgs. 490/1999 , ai sensi dell' articolo 149 comma 5 del d.lgs. 112/1998 ;
b)
in materia di attività culturali e spettacolo:
1)
la promozione delle attività espositive e delle arti visive;
2)
la tutela, la valorizzazione e la promozione dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte come indicato all' articolo 1 della l.r. 37/1997 ;
3)
la promozione delle attività musicali, teatrali, di danza, cinematografiche, di rassegne e festival;
4)
la promozione dell'orientamento musicale e più in generale dell'educazione permanente.
3.
Sono trasferite alle Province le funzioni amministrative concernenti la programmazione degli interventi di interesse locale, in materia di attività culturali e spettacolo, secondo gli indirizzi generali definiti. Tale programmazione è integrata nella programmazione generale della Provincia ed è volta all'equilibrato sviluppo del territorio.
Art. 127.
(Funzioni dei Comuni)
1.
Ferme restando le competenze e le funzioni assegnate allo Stato dal d.lgs. 490/1999 e dagli articoli 149, 150, 152 e 153 del d.lgs. 112/1998 , i Comuni esercitano tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo culturale delle Comunità di riferimento.
2.
In particolare i Comuni esercitano le funzioni amministrative relative a:
a)
in materia di beni culturali:
1)
l'istituzione e la gestione di musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche e complessi monumentali e degli altri beni culturali di propria competenza, nonchè dei relativi sistemi;
2)
il coordinamento ed il sostegno dell'attività di censimento, inventariazione, riordino e catalogazione dei beni culturali del proprio territorio, cooperando alla formazione del sistema informativo regionale;
3)
il sostegno, anche in concorso con Stato e Regione, alla conservazione, manutenzione, sicurezza, restauro, gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali;
4)
l'incremento del patrimonio pubblico di beni culturali mediante acquisto diretto o esercizio del diritto di prelazione e di esproprio, con le modalità previste dagli articoli 60, 61 e 91 del d.lgs. 490/1999 , ai sensi dell' articolo 149, comma 5 del d.lgs. 112/1998 ;
b)
in materia di attività culturali e spettacolo:
1)
la promozione delle attività espositive e delle arti visive;
2)
la tutela, la valorizzazione e la promozione dell'originale patrimonio linguistico come indicato dall' articolo 1 della l.r. 37/1997 ;
3)
la promozione delle attività musicali, teatrali, di danza, cinematografiche, di rassegne e festival;
4)
la promozione dell'orientamento musicale e più in generale dell'educazione permanente.
3.
I Comuni esercitano altresì tutte le funzioni ed i compiti amministrativi che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale o provinciale.
Art. 128.
(Funzioni delle Comunità montane)
1.
Ferme restando le competenze e le funzioni assegnate allo Stato dal d.lgs. 490/1999 e dagli articoli 149, 150, 152 e 153 del d.lgs. 112/1998 , le Comunità montane esercitano le funzioni conferite ai Comuni , nell'ambito dei territori di propria competenza.
Art. 129.
(Gestione di musei, biblioteche, archivi e beni culturali o di loro sistemi)
1.
La Regione Piemonte favorisce e sostiene la costituzione ed il funzionamento di istituti, nonchè la stipulazione di convenzioni per la gestione, valorizzazione e fruizione di musei, biblioteche, archivi e beni culturali o di loro sistemi.
2.
Gli istituti possono assumere le forme previste agli articoli 112, 113 e 114 del d.lgs. 267/2000 , oppure configurarsi come consorzi, associazioni, fondazioni, fondazioni di partecipazione e società, prevedendo la partecipazione di Province, Comuni ed altri enti pubblici e privati.
3.
Il Consiglio regionale stabilisce i requisiti per il riconoscimento degli organismi di cui al comma 2.
Art. 130.
(Commissione regionale per i beni e le attività culturali)
1.
La Giunta regionale, d'intesa con il Ministero per i Beni e le attività culturali in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali), è autorizzata ad assumere tutti gli atti di sua competenza necessari per l'istituzione ed il funzionamento della Commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui agli articoli 154 e 155 del d.lgs. 112/1998 .
Capo VI.
POLITICHE GIOVANILI
Art. 131.
(Principi generali)
1.
Nei diversi campi di applicazione della normativa regionale relativa agli interventi di cui al presente articolo, la popolazione giovanile è definita secondo i criteri stabiliti dalla Unione Europea e recepiti dalla legislazione regionale.
2.
La Regione, le Province ed i Comuni concorrono, ciascuno per le rispettive competenze, alla realizzazione del Programma regionale degli interventi e servizi per i giovani:
a)
nella programmazione delle politiche giovanili, la Regione definisce gli indirizzi e le tipologie d'intervento finalizzate ad incentivare la libera iniziativa dei giovani, singoli o associati in organizzazioni, istituzioni, cooperative e aziende a prevalente composizione giovanile;
b)
nel coordinamento e nella promozione delle politiche giovanili, le Province ripartiscono ai Comuni le risorse ed i finanziamenti regionali, finalizzandone l'utilizzo al conseguimento degli obiettivi della programmazione regionale;
c)
nella realizzazione delle politiche giovanili, gli Enti locali sono titolari della gestione, in forma diretta o delegata degli interventi dei servizi in favore della popolazione giovanile e dispongono di autonomia organizzativa, funzionale e operativa nel quadro della programmazione regionale e nel rispetto del principio di sussidiarietà.
Art. 132.
(Funzioni della Regione)
1.
La Regione definisce ogni tre anni il programma regionale e gli obiettivi prioritari degli interventi, attivando a tal fine forme di concertazione con gli enti locali e sentito il parere della Consulta regionale dei giovani.
2.
La Regione ripartisce i fondi regionali alle Province sulla base di un'analisi dei fabbisogni fondata su indicatori oggettivi di carattere demografico, socio-economico e territoriale e tenuto conto delle innovazioni espresse dalle stesse Province.
3.
La Regione definisce forme ed attribuzioni della Consulta regionale dei giovani, al fine di garantire la piena rappresentanza della popolazione giovanile.
4.
In attuazione degli indirizzi di cui al comma 5, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di Programma triennale degli interventi regionali per i giovani. Il programma è approvato dal Consiglio regionale, assunto previamente il parere della Consulta regionale dei giovani.
5.
Il Programma indica gli indirizzi e gli obiettivi dell'azione regionale, individua inoltre i progetti obiettivo ed i progetti pilota di competenza regionale e definisce i criteri per i relativi finanziamenti.
6.
La Regione assicura funzioni di sostegno ed assistenza tecnica, sia di carattere gestionale, sia di carattere progettuale, per le iniziative realizzate dagli enti locali nel campo delle politiche giovanili.
7.
La Giunta regionale, in collaborazione con la Consulta regionale dei giovani e valorizzandone l'apporto operativo e progettuale, istituisce l'Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani.
Art. 133.
(Funzioni delle Province)
1.
Alle Province sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:
a)
la presentazione di proposte per l'elaborazione del Programma triennale di cui all'articolo 132, comma 1;
b)
la predisposizione annuale dei rispettivi piani di interventi per i giovani, al fine di favorire una politica coordinata sul territorio in attuazione del programma regionale;
c)
la collaborazione con l'Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani anche tramite eventuali convenzioni.
2.
Le funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono svolte d'intesa con gli Enti locali.
3.
Le Province, nel rispetto del programma triennale e dei rispettivi piani annuali gestiscono sul proprio territorio, d'intesa con gli Enti locali, gli interventi di politica giovanile, secondo quanto previsto dalla normativa regionale.
Art. 134.
(Funzioni dei Comuni e degli Enti locali)
1.
Ai Comuni, anche in forma associata, e alle Comunità montane, è attribuita, in conformità all' articolo 132 comma 1 del d.lgs. 112/1998 la realizzazione di interventi e progetti in favore dei giovani, favorendone la capacità progettuale e gestionale.
2.
A tal fine ogni anno i Comuni, anche in forma associata, e le Comunità montane presentano alla rispettiva Provincia i progetti che intendono realizzare in ambito locale.
Art. 135.
(Rappresentanze giovanili)
1.
Al fine di incentivare forme e rappresentanze giovanili le Province, i Comuni, singoli o associati possono istituire forme di rappresentanza o Forum di associazioni ed aggregazioni di giovani definendone la composizione e le attribuzioni.
2.
Le rappresentanze o i Forum di giovani costituiti a livello locale nominano, sulla base di un proprio regolamento e nell'ambito della disciplina emanata dalla Regione, i propri rappresentanti all'interno della Consulta regionale dei giovani.
".
Art. 11. 
(Modificazioni alla l.r. 44/2000 )
1. 
Il titolo VI della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni finanziarie e finali" assume la numerazione: "titolo IX" e gli articoli 81, 82, 83 e 84 assumono la numerazione: "136, 137, 138 e 139".
Art. 12. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività della Commissione d'esame di cui all' articolo 99, comma 5, lettera b), della l.r. 44/2000 , introdotto dall'articolo 9 della presente legge, previsti in lire 3 milioni, si fa fronte con la disponibilità del capitolo 10590 dell'esercizio finanziario 2001.
2. 
All'individuazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni conferite, si provvede con le modalità di cui all' articolo 16, comma 4 della l.r. 34/1998 .
Art. 13. 
(Personale)
1. 
Alla dotazione organica del ruolo della Giunta regionale è aggiunto, per le rispettive categorie, un numero di posti pari al numero delle unità di personale che transitano alla Regione direttamente o attraverso i finanziamenti sostitutivi.
2. 
L'esatta quantificazione è definita con provvedimento della Giunta regionale a seguito della emanazione dei relativi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 14. 
(Urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 marzo 2001
Enzo Ghigo.

Note:

[1] L'articolo 4 è stato abrogato dalla lettera h del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[2] L'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera h del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[3] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera h del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[4] L'entrata in vigore del punto 3) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 19/2009 è stata differita inizialmente dall'articolo 65 della l.r. 19/2009, nuovamente differita dall'articolo 10 della l.r. 14/2010 e infine stabilita all'1/1/2012 dall'articolo 1 della l.r. 2/2011. Tale punto 3) è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 11 del 2013. L'abrogazione ha efficacia dal 1° gennaio 2012 e resta pertanto in vigore senza interruzioni l' articolo 9 della legge regionale 1 marzo 2001, n. 5 , di modifica e integrazione della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 .