La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 4 è stato abrogato dalla lettera h del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.
[2] L'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera h del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.
[3] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera h del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.
[4] L'entrata in vigore del punto 3) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 19/2009 è stata differita inizialmente dall'articolo 65 della l.r. 19/2009, nuovamente differita dall'articolo 10 della l.r. 14/2010 e infine stabilita all'1/1/2012 dall'articolo 1 della l.r. 2/2011. Tale punto 3) è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 11 del 2013. L'abrogazione ha efficacia dal 1° gennaio 2012 e resta pertanto in vigore senza interruzioni l' articolo 9 della legge regionale 1 marzo 2001, n. 5 , di modifica e integrazione della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 .