1) acquisire a titolo oneroso o gratuito scritti inediti o copie autografe di opere edite di scrittori piemontesi;
2) tenere in deposito a titolo gratuito materiali analoghi a quelli indicati al punto precedente di proprietà di enti pubblici o di privati che gliene affidino la custodia;
3) custodire e catalogare i materiali di cui ai punti precedenti;
4) mettere a disposizione di studenti e studiosi i materiali di cui ai punti precedenti per la consultazione nella sede stessa del Centro;
5) proporre l'istituzione di premi di studio, da attribuirsi a laureati in discipline letterarie ed umanistiche all'Università di Torino, per tesi e contributi scientifici relativi alla letteratura italiana in Piemonte, alla letteratura piemontese, alla storia del Piemonte, alla cultura popolare in Piemonte ed al teatro piemontese;
6) proporre iniziative tendenti alla divulgazione e all'approfondimento dei punti precedenti.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 3 dell'articolo 5 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19 del 2016.
[2] Il comma 3 bis dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 19 del 2016.
[3] Regolamento regionale 9/2017 entrato in vigore il 18 maggio 2017.
[4] La lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 8 è stata inserita dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 19 del 2016.
[5] L'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera i del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.
[6] Il comma 2 dell'articolo 21 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 19 del 2016.
[7] Il comma 2 bis dell'articolo 21 è stato inserito dal comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 19 del 2016.
[8] Il comma 2 bis dell'articolo 34 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 9 del 2015.
[9] L'articolo 36 è stato abrogato dalla lettera m del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.
[10] L'articolo 37 è stato abrogato dalla lettera m del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.
[11] L'articolo 38 è stato abrogato dalla lettera m del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.
[12] Nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 39 le parole "dei bollini relativi all'attestazione di prestazione energetica" sono state sostituite dalle parole "del bollino verde da apporre sul rapporto di controllo di efficienza energetica" ad opera del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 9 del 2015.
[13] Il comma 2 bis dell'articolo 41 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 9 del 2015.
[14] Il comma 2 ter dell'articolo 41 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 9 del 2015.
[15] Il comma 2 quater dell'articolo 41 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 9 del 2015.