Legge regionale n. 72 del 28 novembre 1989  ( Versione vigente )
"Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".
(B.U. 06 dicembre 1989, n. 49)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Ambito di applicazione)
1. 
La presente legge recepisce quanto stabilito dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 , fatte salve le disposizioni contenute negli articoli successivi, nei casi in cui leggi regionali o norme statali, anche emanate anteriormente all'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, in materia di competenza propria o delegata, prevedono l'irrogazione, da parte della Regione stessa ovvero di Enti da essa individuati, delegati o subdelegati, di sanzioni amministrative pecuniarie.
2. 
Restano ferme le disposizioni sanzionatorie previste dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni.
Art. 1 bis.[1] 
(Accesso ai luoghi e diffida amministrativa)
1. 
Ai fini dell'accertamento delle violazioni di competenza regionale gli agenti accertatori possono procedere all'ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora. In tal caso redigono un verbale di ispezione.
2. 
Restano fermi i poteri di accertamento e di perquisizione attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
3. 
Fatta salva la disciplina prevista in normative di settore, ivi comprese quelle sulla sicurezza alimentare e sulla tutela e sicurezza del lavoro, al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio, è introdotta nei settori di cui al comma 4 la diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia sanabile. Per violazioni sanabili si intendono errori ed omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono materialmente eliminabili.
4. 
La diffida amministrativa è applicabile nell'ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali. L'applicazione della diffida amministrativa può essere estesa ad altri settori, non espressamente richiamati nel presente comma, da specifiche leggi regionali di settore.
5. 
La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all' articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa. Essa è contenuta nel verbale di ispezione di cui al comma 1, che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni.
6. 
In caso di ottemperanza alla diffida il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida.
7. 
La diffida amministrativa non è prorogabile né rinnovabile e non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento della stessa indole già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.
8. 
Gli enti competenti ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 1° luglio 2011, n. 9 (Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie) individuano, con proprio atto, nell'ambito dei settori indicati al comma 4, in quali procedimenti introdurre la diffida amministrativa. La Regione monitora l'applicazione dell'istituto della diffida amministrativa e può dettare specifiche linee guida in materia.
Art. 2. 
(Sequestro e confisca amministrativa. Rinvio)
1. 
Quando si procede al sequestro o alla confisca amministrativa, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 23 aprile 1985, n. 45 , eccettuati i casi in cui leggi regionali o statali prevedono procedure speciali.
Art. 3. 
(Casi di estinzione delle sanzioni accessorie)
1. 
Quando la sanzione principale è stata definita mediante pagamento in misura ridotta, rimangono altresì estinte di diritto le sanzioni accessorie, salvo i casi espressamente previsti da norme di legge.
Art. 3 bis.[2] 
(Pagamento in misura ridotta)
1. 
Quando un trasgressore residente o domiciliato all'estero viola disposizioni di legge rispetto alle quali sussista in capo alla Regione Piemonte una funzione amministrativa sanzionatoria, con riferimento alla violazione contestata, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui all' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. 
In caso di conferimento da parte della Regione delle funzioni amministrative sanzionatorie di cui alla l. 689/1981 , alle autonomie locali e funzionali, è comunque riconosciuta al trasgressore, residente o domiciliato all'estero, la facoltà di cui al comma 1.
Art. 4.[3] 
(...)
Art. 5. 
(Notificazione della violazione)
1. 
Salvo quanto diversamente stabilito dalla legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 e successive modificazioni, la violazione deve essere notificata entro il termine di novanta giorni dalla data dell'accertamento e della identificazione del trasgressore.
Art. 6. 
(Autorità competente)
1. 
L'Autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni di norme concernenti materie di competenza regionale, propria o delegata, è, salvo quanto diversamente stabilito da altre leggi regionali, il Presidente della Giunta Regionale.
Art. 7. 
(Riscossione ed esecuzione forzata)
1. 
Decorso inutilmente il termine per il pagamento della sanzione determinata con ordinanza-ingiunzione, alla riscossione degli importi relativi si procede mediante esecuzione forzata, ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
[4]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 novembre 1989
Vittorio Beltrami

Note:

[1] L'articolo 1 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 9 del 2015.

[2] L'articolo 3 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 del 2011.

[3] L'articolo 4 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 7 del 1997.

[4] Nel comma 1 dell'articolo 7 le parole "ai sensi degli artt. 5 e seguenti del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639" sono state sostituite dalle parole "ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)" ad opera del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 9 del 2011.