La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 1 dell'articolo 19 è stato abrogato dalla lettera f del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.
[2] L'articolo 21 è stato abrogato dalla lettera f del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.
[3] Il comma 1 dell'articolo 23 è stato abrogato dalla lettera f del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.
[4] La lettera a) del comma 2 dell'articolo 23 è stato abrogato dalla lettera f del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.
[5] La lettera b) del comma 2 dell'articolo 23 è stato abrogato dalla lettera f del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.