altezza minima dei locali secondo le previsioni del regolamento edilizio con un minimo di m. 2,40 per i Comuni montani al di sopra dei 700 metri sul livello del mare e di m. 2,70 per le altre zone.
Per gli immobili esistenti, ove non vi sia la necessaria superficie è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura pari a quella derivante dal rapporto tra le superfici e le altezze sopra indicate.
Per le camere ricavate in sottotetto abitabili delimitati, anche parzialmente, dalla falda del tetto avente un'inclinazione minima del 35% è consentita un'altezza media ponderale di m. 2,20 per gli immobili siti in Comuni montani e di m. 2,50 per gli altri, fermo restando il rispetto delle superfici minime.
Qualora il tipo di utenza della struttura lo consenta, a ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto senza dover incrementare superfici e cubature delle camere; per il rispetto degli altri rapporti si computano invece i posti letto effettivi;
Note:
[1] Le disposizioni contenute nella presente legge, in contrasto con quanto disposto dalla legge regionale 16 luglio 1988, n. 34, sono abrogate.
[2] L'articolo 1 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.
[3] La rubrica del Titolo II è stata sostituita ad opera del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 4 del 2003.
[4] Nel comma 1 dell'articolo 2 le parole ", al di fuori di normali canali commerciali, da Enti pubblici, Associazioni o Enti religiosi operanti senza scopo di lucro" e le parole " , nonché da Enti o Aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari " sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 38 del 2009.
[5] Il comma 2 dell'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.
[6] Nel comma 4 dell'articolo 2 le parole "Centri di vacanza per minori" sono state soppresse ad opera dal comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 3 del 2015.
[7] L'articolo 3 bis è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.
[8] L'articolo 4 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.
[9] L'articolo 5 bis è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 38 del 2009.
[10] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 8 del 2010.
[11] L'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.
[12] L'articolo 8 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 8 del 2010.
[13] L'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 8 del 2010.
[14] L'articolo 10 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 50 del 1989.
[15] L'articolo 11 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 50 del 1989.
[16] L'articolo 12 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 50 del 1989.
[17] Nel comma 3 dell'articolo 13 le parole "- avvalendosi della normale organizzazione familiare - " sono state soppresse ad opera del comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 38 del 2009.
[18] L'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.
[19] L'articolo 15 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 20 del 2000.
[20] Il comma 1 dell'art.1 della l.r.3/2006, al fine di incrementare l'offerta turistica in occasione dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006 " e considerata l'eccezionalità dell'evento, ha sospeso dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 l'applicazione dell'alinea del comma 4 dell'articolo 15 bis inerente al periodo complessivo di apertura delle strutture ricettive denominate "bed and breakfast ".
[21] La rubrica di questo titolo è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 22 del 2002.
[22] Il comma 1 bis dell'articolo 16 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 3 del 2015.
[23] L'articolo 18 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.
[24] L'articolo 18 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 del 2002.
[25] Nel comma 1 dell'articolo 18 bis le parole "compresa tra un minimo di trenta ed un massimo di sessanta metri quadrati" sono state sostituite dalle parole "minima di trenta metri quadrati " ad opera del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 5 del 2012.
[26] L'articolo 18 ter è stato sostituito dal comma 9 dell'articolo 3 della legge regionale 38 del 2009.
[27] L'articolo 18 quater è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.
[28] L'articolo 18 quinquies è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.
[29] L'articolo 18 sexies è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.
[30] L'articolo 18 septies è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.
[31] L'articolo 18 octies è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.
[32] L'articolo 19 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.
[33] L'articolo 20 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.
[34] L'articolo 21 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.
[35] L'articolo 22 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.
[36] L'articolo 23 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 22 del 1995.
[37] L'articolo 24 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.
[38] L'articolo 25 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.
[39] L'articolo 26 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.
[40] L'articolo 27 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.
[41] L'articolo 27 bis è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.
[42] L'articolo 28 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.
[43] L'articolo 29 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.
[44] L'allegato A è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.
[45] L'allegato B è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 8 del 2010. Tale abrogazione entra in vigore il 31/03/2011 data di entrata in vigore del r.r. 1/2011