La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 3 dell'articolo 16 è stato sostituito dall'articolo 27 della legge regionale 22 del 2009.
[2] Il comma 3 bis dell'articolo 16 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 22 del 2009.
[3] Il comma 3 ter dell'articolo 16 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 22 del 2009.
[4] Il comma 3 dell'articolo 19 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 30 del 2009.
[5] Nel comma 4 dell'articolo 19 le parole "Per i boschi gravati da vincolo idrogeologico, tale compensazione assolve anche alle finalità previste dall' articolo 9 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - abrogazione della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 )" sono state soppresse ad opera del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 22 del 2009.
[6] Il comma 4 bis dell'articolo 19 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 22 del 2009.
[7] La lettera e) del comma 3 dell'articolo 33 è stata sostituita dal comma 5 dell'articolo 27 della legge regionale 22 del 2009.
[8] L'articolo 39 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 42 della legge regionale 30 del 2009.
[9] L'articolo 40 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 42 della legge regionale 30 del 2009.
[10] Il comma 2 bis dell'articolo 46 è stato inserito dal comma 7 dell'articolo 27 della legge regionale 22 del 2009.
[11] Il comma 2 ter dell'articolo 46 è stato inserito dal comma 7 dell'articolo 27 della legge regionale 22 del 2009.