Legge regionale n. 56 del 05 dicembre 1977  ( Versione vigente )
"Tutela ed uso del suolo."
(B.U. 24 dicembre 1977, n. 53)

Sommario:               

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
NORME GENERALI
Art. 1. 
(Finalità della legge)
 
La Regione esercita le proprie funzioni in materia di pianificazione del territorio disciplinando, con la presente legge la tutela ed il controllo dell'uso del suolo e gli interventi di conservazione e di trasformazione del territorio a scopi insediativi, residenziali e produttivi, con le seguenti finalità:
 
1) la crescita della sensibilità e della cultura urbanistica delle comunità locali;
 
2) la conoscenza del territorio e degli insediamenti in tutti gli aspetti, fisici, storici, sociali ed economici;
 
3) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale in genere e, in particolar modo, dei beni ambientali e culturali;
 
4) la piena e razionale utilizzazione delle risorse, con particolare riferimento alle aree agricole ed al patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente, evitando ogni immotivato consumo del suolo;
 
5) il superamento degli squilibri territoriali attraverso il controllo quantitativo e qualitativo: degli insediamenti abitativi e produttivi, della rete infrastrutturale e dei trasporti degli impianti e delle attrezzature di interesse pubblico;
 
6) una diffusa ed equilibrata dotazione e distribuzione dei servizi sociali pubblici sul territorio e negli insediamenti, anche per una efficace ed unitaria organizzazione e gestione;
 
7) il conseguimento dell'interesse pubblico generale, con la subordinazione ad esso di ogni interesse particolare e settoriale;
 
8) la partecipazione democratica al processo decisionale e gestionale dell'uso del suolo urbano ed extraurbano;
 
9) l'attuazione d'una responsabile gestione dei processi di trasformazione del territorio ai vari livelli del governo locale, nel quadro dei principi di autonomia che li reggono;
 
10) la programmazione degli investimenti e della spesa pubblica sul territorio, a livello locale e Regionale;
 
11) la periodica verifica e l'assestamento continuo dei piani e programmi pubblici ai vari livelli, per una efficace e coerente integrazione tra iniziative e decisioni locali specifiche ed indirizzi generali regionali.
Art. 2.[1] 
(Soggetti della pianificazione del territorio)
1. 
I soggetti della pianificazione del territorio sono:
a) 
la Regione, in forza delle competenze sancite dall' articolo 117 della Costituzione;
b) 
le Province e, ove istituita, la Città Metropolitana, per quanto attribuito dagli articoli 15 e 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
c) 
i Comuni, singoli o riuniti in consorzio, e le Comunità Montane.
Art. 3.[2] 
(Strumenti e livelli di pianificazione)
1. 
Sono strumenti di pianificazione per l'organizzazione e la disciplina d'uso del territorio:
a) 
a livello regionale: il Piano Territoriale Regionale formato dalla Regione che considera il territorio regionale, anche per parti, e ne esplica ed ordina gli indirizzi di pianificazione del territorio;
b) 
a livello provinciale e di area metropolitana: i Piani Territoriali Provinciali formati dalle Province ed il Piano Territoriale Metropolitano formato dalla Città Metropolitana che considerano il territorio della provincia o dell'area metropolitana, delineano l'assetto strutturale del territorio e fissano i criteri per la disciplina delle trasformazioni, in conformità con gli indirizzi di pianificazione regionale;
c) 
a livello sub regionale e sub provinciale, per particolari ambiti territoriali o per l'attuazione di progetti o politiche complesse: i Progetti Territoriali Operativi e i Piani Paesistici; i Progetti Territoriali Operativi considerano particolari ambiti sub-regionali o sub-provinciali aventi specifico interesse economico, ambientale o naturalistico ovvero interessati da progetti specifici o da iniziative di politica complessa, mentre i Piani Paesistici considerano, anch'essi, particolari ambiti territoriali aventi preminenti caratteristiche di rilevante valore ambientale-paesistico;
d) 
a livello comunale: i Piani Regolatori Generali, aventi per oggetto il territorio di un singolo Comune, o di più Comuni riuniti in forme associate, ed i relativi strumenti di attuazione.
Titolo II.[3] 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Art. 4.[4] 
(Processo di pianificazione del territorio)
1. 
Il processo di pianificazione del territorio è realizzato dai soggetti di cui all'articolo 2, nell'ambito delle rispettive competenze, tenendo conto dei Piani riguardanti l'ambito territoriale considerato o comunque interessato, ed assicurando il rispetto delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, formulate dallo Stato in attuazione dell' articolo 81, primo comma, lettera a), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 .
2. 
Gli strumenti di pianificazione territoriale considerano i contenuti e le prescrizioni dei piani e dei programmi settoriali che hanno incidenza territoriale e che sono redatti in applicazione di disposizioni normative nazionali e regionali e provvedono al loro coordinamento nel rispetto delle competenze degli organi statali interessati.
3. 
Il Piano Territoriale Regionale, i Piani Territoriali Provinciali, il Piano Territoriale Metropolitano ed i Progetti Territoriali Operativi, qualora contengano una specifica ed esauriente considerazione dei valori ambientali delle porzioni di territorio da tutelare e da valorizzare, hanno anche efficacia ai fini della tutela del paesaggio e ottemperano al disposto dell' articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 ; l'esistenza di detta condizione e l'efficacia dei Piani ai fini paesaggistici sono riconosciute e dichiarate espressamente in sede di adozione.
4. 
Gli strumenti di pianificazione territoriale costituiscono quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione degli strumenti urbanistici e per la redazione dei piani settoriali i quali devono dimostrare la congruenza con gli stessi.
5. 
Per quanto attiene ai contenuti ed agli elaborati dei Piani Paesistici si applicano le norme di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 .
6. 
Per quanto attiene ai Piani dei Parchi e delle altre aree protette naturali si applicano le norme previste dalle vigenti leggi di settore.
6 bis. 
Per quanto attiene il settore della distribuzione commerciale al dettaglio si applicano le norme previste dagli indirizzi e criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ).
[5]
7. 
Le previsioni e le normative di cui alla presente legge, concernenti il Piano Territoriale Metropolitano si applicano a far tempo dalla individuazione dell'area e dalla istituzione dell'autorità della Città Metropolitana.
8. 
I Piani Territoriali hanno valore di programmi, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo, per il coordinamento, di cui al comma 4 dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , per la predisposizione dei Piani di Bacino.
Art. 5.[6] 
(Contenuti del Piano Territoriale)
1. 
Il Piano Territoriale Regionale, in coordinamento con gli indirizzi di sviluppo economico e sociale del Piemonte, contenuti in atti di programmazione regionale, laddove questi ultimi siano vigenti, definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione del territorio della Regione e provvede al riordino organico dei piani, programmi e progetti regionali di settore, nonchè delle direttive e degli atti programmatici comunque formulati dal Consiglio Regionale aventi rilevanza territoriale.
2. 
Il Piano Territoriale Provinciale ed il Piano Territoriale Metropolitano, in conformità con le indicazioni contenute nel Piano Territoriale Regionale, configurano l'assetto del territorio tutelando e valorizzando l'ambiente naturale nella sua integrità, considerano la pianificazione comunale esistente e coordinano le politiche per la trasformazione e la gestione del territorio che risultano necessarie per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e naturali e la razionale organizzazione territoriale delle attività e degli insediamenti.
3. 
Per l'attuazione delle politiche individuate, il Piano Territoriale:
a) 
può definire direttamente i vincoli e gli interventi che si rendono necessari, valutando gli effetti ambientali e socio-economici che la realizzazione di tali interventi può complessivamente determinare;
b) 
fornisce indicazioni territoriali e normative da seguire, precisare e introdurre nella formazione e adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani e programmi di settore;
c) 
fornisce indicazioni per il coordinamento dei programmi, relativi ai più rilevanti interventi territoriali delle Amministrazioni e delle Aziende pubbliche, nel rispetto delle competenze statali definite dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 .
4. 
A tale scopo, e secondo le modalità di cui al comma 3, il Piano Territoriale definisce:
a) 
le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, della prevenzione e difesa dall'inquinamento, definendo, nel rispetto delle competenze statali, i criteri di salvaguardia;
b) 
le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni storico-artistici ed ambientali, dei parchi e delle riserve naturali e delle aree di interesse paesaggistico e turistico;
c) 
i criteri localizzativi per le reti infrastrutturali, i servizi, le attrezzature e gli impianti produttivi di interesse regionale; con particolare attenzione ai trasporti, alle reti telematiche ed alle attività produttive e commerciali di livello sovracomunale;
d) 
i criteri, gli indirizzi e le principali prescrizioni, che devono essere osservati nella formazione dei piani a livello comunale o di settore, precisando le eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;
e) 
i casi in cui la specificazione o l'attuazione del Piano Territoriale sono subordinate alla formazione di Progetto Territoriale Operativo, individuandone anche l'area relativa.
5. 
Il Piano Territoriale definisce inoltre i criteri, gli indirizzi e gli elementi territoriali per la formazione di programmi e provvedimenti di settore e può dettare particolari discipline e prescrizioni relative alle materie di competenza regionale; in particolare definisce le linee di indirizzo territoriale relative alle attività di cava, allo smaltimento dei rifiuti, alla tutela ed uso delle risorse idriche e dello smaltimento dei reflui, ai piani di qualità dell'aria e del rumore.
6. 
Il Piano Territoriale costituisce quadro di riferimento per l'attuazione programmata degli interventi pubblici e privati sul territorio.
Art. 6.[7] 
(Elaborati del Piano Territoriale)
 
Il Piano Territoriale è costituito dai seguenti elaborati:
 
1) la Relazione che contiene l'illustrazione dei criteri e delle scelte in riferimento alla situazione di fatto ed ai contenuti di cui all'articolo 5 della presente legge, con la precisazione dell'arco temporale assunto per gli interventi previsti dal piano;
[8]
 
2) le tavole di piano, che definiscono alla scala più appropriata, e comunque non inferiore a 1:250000, le scelte e le politiche di piano in riferimento alla situazione di fatto ed ai contenuti di cui al quarto comma dell'articolo 5.
[9]
 
3) le Norme di attuazione, contenenti anche i criteri, gli indirizzi, le direttive per la predisposizione e l'adeguamento dei piani di competenza comunale, con la specificazione delle eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;
 
4) gli allegati, tecnici e statistici, comprendenti le analisi e la rappresentazione cartografica dei caratteri fisici del territorio, della distribuzione della popolazione, dei posti di lavoro e degli insediamenti, dell'uso del suolo in generale e di quant'altro necessario a definire lo stato di fatto.
Art. 7.[10] 
(Formazione e approvazione dei Piani Territoriali)
1. 
La Giunta Regionale, sentite le Province e la Città Metropolitana, adotta il Piano Territoriale Regionale e lo trasmette alle Province ed alla Città Metropolitana. Entro i successivi quarantacinque giorni, le Province e la Città Metropolitana esprimono con deliberazione consiliare, e trasmettono alla Regione, il loro parere; contestualmente alla trasmissione alle Province ed alla Città Metropolitana, viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati al fine di far pervenire nei successivi quarantacinque giorni motivate osservazioni. Decorsi i termini predetti, la Giunta Regionale, esaminati i pareri e le osservazioni ed acquisito il parere della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, espresso in seduta congiunta e rassegnato entro trenta giorni dalla richiesta, assume le determinazioni al riguardo e procede, con provvedimento motivato, alla predisposizione degli elaborati definitivi; conseguentemente il Piano è sottoposto al Consiglio Regionale per l'approvazione.
2. 
La Giunta Provinciale o la Giunta Metropolitana predispone, con il concorso dei Comuni attuato secondo le modalità dell'articolo 9 ter, il Piano Territoriale Provinciale o il Piano Territoriale Metropolitano che viene trasmesso alle Comunità Montane ed ai Comuni interessati. Entro sessanta giorni dalla ricezione, le Comunità Montane ed i Comuni esprimono con deliberazione consiliare il loro parere e lo trasmettono alla Provincia od alla Città Metropolitana. Della redazione del Piano viene altresì data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati al fine di presentare, nei successivi sessanta giorni, eventuali motivate osservazioni. Decorsi i termini predetti, la Giunta Provinciale o la Giunta Metropolitana, esaminati i pareri e le osservazioni ed assunte le determinazioni al riguardo predispone, con provvedimento motivato, gli elaborati definitivi e li invia al Consiglio Provinciale o al Consiglio Metropolitano per l'adozione. Il Piano adottato è inviato, corredato dai pareri espressi dagli Enti locali, alla Giunta Regionale. La Giunta Regionale entro novanta giorni, e previo parere della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, espresso in seduta congiunta e rassegnato entro trenta giorni dalla richiesta, predispone una relazione sulla conformità del Piano al Piano Territoriale Regionale o, se non ancora approvato, con gli indirizzi di pianificazione regionale, generali o settoriali, già operanti ed esprime, con atto deliberativo, una propria proposta al Consiglio Regionale il quale, entro i successivi novanta giorni dall'invio, approva il Piano.
Art. 8.[11] 
(Efficacia del Piano Territoriale)
1. 
I Piani Territoriali sono pubblicati, a seguito della loro approvazione, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e da tale data entrano in vigore ed hanno efficacia a tempo indeterminato nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione.
2. 
Dalla data di adozione dei piani territoriali si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 esclusivamente alle norme specificatamente individuate, a pena di inefficacia delle stesse, dalla Giunta regionale, dal consiglio provinciale o dal consiglio metropolitano nell'atto di adozione.
[12]
3. 
Ove i Piani di cui al comma 1 comportino la revisione degli strumenti urbanistici generali di livello comunale, o l'introduzione di varianti agli stessi, si applicano le disposizioni del titolo III.
4. 
I Piani Territoriali possono contenere disposizioni cogenti per i Piani Regolatori Generali, nonchè disposizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente, e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati; l'esistenza delle prescrizioni e disposizioni predette deve essere espressamente evidenziata, a pena di inefficacia delle stesse, nell'atto di approvazione del Piano.
5. 
Nelle aree normate dai Piani Paesistici, redatti ai sensi della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 , e nelle aree protette normate dai Piani di area di cui all' articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 , così come modificato dall' articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 , a partire dalla data della loro adozione, è fatto divieto di rilasciare ogni concessione od autorizzazione concernente interventi in contrasto con le prescrizioni individuate dai Piani stessi come immediatamente prevalenti.
6. 
I Progetti Territoriali Operativi ed i Piani Paesistici approvati costituiscono, a tutti gli effetti, variante al Piano Territoriale Regionale e ai relativi Piani Territoriali Provinciali o Piano Territoriale Metropolitano.
Art. 8 bis[13] 
Attuazione del Piano Territoriale
1. 
I Piani Territoriali si attuano mediante l'adeguamento dei Piani Regolatori Generali, mediante i piani e i programmi di settore, i progetti di rilievo regionale o provinciale o metropolitano o attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione.
2. 
I Piani settoriali qualora contengano indicazioni di carattere territoriale, incidenti direttamente sull'uso del suolo, sono approvati secondo le procedure della presente legge e, di conseguenza, costituiscono variante ai Piani Territoriali.
3. 
I Piani Territoriali possono, altresì, essere attuati attraverso l'emanazione, da parte del Consiglio Regionale, di specifiche direttive di indirizzo - settoriali o per ambiti territoriali - rivolte alle Province ed ai Comuni ai fini della redazione o della gestione dei Piani di loro competenza.
Art. 8 ter.[14] 
Il Progetto Territoriale Operativo.
1. 
Il Progetto Territoriale Operativo è strumento di specificazione o di attuazione del Piano Territoriale Regionale, del Piano Territoriale Provinciale e del Piano Territoriale Metropolitano; può essere inteso anche come stralcio, eventualmente in variante, degli stessi e riguarda politiche o aree ad alta complessità.
2. 
Il Progetto Territoriale Operativo è formato nei casi e con riferimento alle aree o ai progetti indicati dal Piano Territoriale Regionale o dal Piano Territoriale Provinciale o dal Piano Territoriale Metropolitano.
3. 
Il Progetto Territoriale Operativo contiene di norma:
a) 
la specificazione e l'approfondimento delle definizioni ed individuazioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a), b), c), d), nonchè, ove necessario, dei criteri, indirizzi, discipline e prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 5;
b) 
l'individuazione anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere e delle infrastrutture di diretta competenza della Regione e di altri soggetti pubblici, con riferimento ai relativi progetti;
c) 
la verifica dei contenuti normativi, già definiti dal Piano Territoriale da osservarsi nella pianificazione comunale;
d) 
le prescrizioni e le norme immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;
e) 
la valutazione dei costi e dei tempi di realizzazione degli interventi; l'individuazione delle risorse pubbliche e private necessarie; l'indicazione dei soggetti, delle modalità e degli strumenti per la realizzazione, nonchè la disciplina per il coordinamento di programmi pubblici e privati.
4. 
I Progetti Territoriali Operativi valutano la compatibilità ambientale degli interventi previsti e delimitano gli ambiti di operatività diretta e di influenza indiretta.
Art. 8 quater.[15] 
Elaborati del Progetto Territoriale Operativo
 
Il Progetto Territoriale Operativo è costituito dai seguenti elaborati:
 
1) la Relazione, che contiene: l'illustrazione delle finalità dei criteri e delle scelte, in riferimento allo stato di fatto, al Programma Regionale di Sviluppo ed alle eventuali analisi socio-economiche disponibili, ai Piani Territoriali ed agli strumenti urbanistici locali; l'individuazione degli effetti indotti, del territorio di operatività diretta e dell'ambito di influenza indiretta ;
[16]
 
2) gli Allegati, tecnici e statistici, atti ad individuare lo stato di fatto nei suoi aspetti fisici ed urbanistici;
 
3) le Tavole di progetto, in scala non inferiore a 1:25000 per le parti soggette a prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati; le Tavole devono essere in scala non inferiore a 1:10000 e, per le opere di cui alla successiva lettera d), in scala 1:2000 o catastale. Le Tavole definiscono:
 
a) la struttura generale del territorio considerato;
 
b) i vincoli territoriali;
 
c) il sistema infrastrutturale;
 
d) le opere, con l'individuazione per ciascuna di esse delle principali caratteristiche dimensionali e tecniche;
 
e) la delimitazione del territorio di operatività diretta;
 
4) l'Analisi di Compatibilità Ambientale per la valutazione delle scelte proposte;
[17]
 
5) il Programma di fattibilità, illustrante i soggetti degli interventi, i costi, le risorse, le modalità ed i tempi di attuazione;
 
6) le Norme di Attuazione;
 
7) l'Elenco dei Comuni posti nell'ambito di influenza indiretta.
 
(...)
[18]
Art. 8 quinquies.[19] 
Formazione e approvazione del Progetto Territoriale Operativo e del Piano Paesistico.
1. 
I Progetti Territoriali Operativi ed i Piani Paesistici sono formati rispettivamente dalla Giunta Regionale o dalla Giunta Provinciale o dalla Giunta Metropolitana a seconda del Piano Territoriale approvato che li determina.
2. 
La Giunta Regionale, nei casi di propria competenza, adotta il Progetto Territoriale Operativo o il Piano Paesistico successivamente ai pareri, espressi dalle Province, dalla Città Metropolitana, dai Comuni e dalle Comunità Montane interessate. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta inviata dalla Giunta Regionale; trascorso tale termine, la Giunta Regionale può, in ogni caso, procedere all'adozione.
3. 
La Giunta Provinciale o la Giunta Metropolitana predispone, nei casi di propria competenza, il Progetto Territoriale Operativo o il Piano Paesistico e, acquisito il parere dei Comuni e delle Comunità Montane interessate, lo adotta. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta inviata dalla Giunta Provinciale o dalla Giunta Metropolitana; trascorso tale termine, la Giunta Provinciale o la Giunta Metropolitana può, in ogni caso, procedere all'adozione. Il Piano adottato è inviato alla Giunta Regionale.
4. 
La Giunta Regionale dà notizia dell'adozione dei Piani di cui ai commi 2 e 3 sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati; entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale chiunque può far pervenire alla Giunta Regionale, alla Giunta Provinciale o alla Giunta Metropolitana le proprie motivate osservazioni.
5. 
La Giunta Regionale, esaminate le osservazioni pervenute ed acquisito il parere della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, espresso in seduta congiunta e rassegnato nel termine di trenta giorni dalla richiesta, procede, per quanto riguarda i Piani da essa adottati, alla predisposizione, con motivato provvedimento, degli elaborati definitivi che vengono trasmessi al Consiglio Regionale per l'approvazione.
6. 
Per quanto attiene ai Piani adottati dalle Province o dalla Città Metropolitana le stesse provvedono, dopo l'esame delle osservazioni pervenute, alla redazione degli elaborati definitivi.
7. 
I Piani di competenza provinciale o metropolitana, acquisito il parere di conformità con il Piano Territoriale Regionale espresso dalla Giunta Regionale nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, sono trasmessi ai rispettivi Consigli per l'approvazione.
Art. 8 sexies.[20] 
Validità ed efficacia del Progetto Territoriale Operativo.
1. 
Il Progetto Territoriale Operativo ha la validità determinata dal Consiglio Regionale in relazione alla complessità e alle caratteristiche degli interventi previsti, nei limiti della legislazione statale.
2. 
Le norme e le altre prescrizioni del Progetto Territoriale Operativo, qualora dichiarate immediatamente prevalenti, hanno immediata applicazione anche in variante alla disciplina urbanistica comunale.
3. 
I Comuni interessati provvedono ai necessari adempimenti; qualora i Comuni non provvedano entro tre mesi, la Giunta Regionale esercita i poteri sostitutivi.
4. 
Le varianti agli strumenti urbanistici locali di cui al presente articolo, sono approvate con deliberazione della Giunta Regionale previo parere della Commissione Tecnica Urbanistica la quale si esprime nella prima seduta successiva al ricevimento degli atti e comunque non oltre trenta giorni.
Art. 9. 
(Provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell'ambiente e del paesaggio)
 
Gli elenchi delle cose e delle località di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 , possono essere integrati con deliberazione della Giunta Regionale, anche su proposta dei Comuni.
[21]
 
Per le cose di cui ai numeri 1 e 2 dell' art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , comprese in elenco, il Sindaco, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta deliberazione, provvede alla notificazione, in via amministrativa, della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili.
[22]
 
Per le località di cui ai numeri 3 e 4 dell' art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , l'elenco è pubblicato all'albo dei Comuni interessati per un periodo di 30 giorni. Dalla data dell'avvenuta notificazione, per le cose, o della pubblicazione, per le località, si applica il disposto dell' art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
[23]
 
La Regione, nell'esercizio delle funzioni amministrative de legate dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , art. 82, provvede alla redazione dei piani paesistici inoltre , per particolari e rilevanti esigenze di tutela ambientale, naturale, paesaggistica e di beni culturali immobili di interesse ambientale, nonché in attuazione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali di cui all' art. 2 della legge 4 giugno 1975, n. 4 , con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può adottare provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, atti a prevenire trasformazioni di destinazioni d'uso e la costruzione di opere pubbliche o private, o a sospendere opere in corso.
[24]
 
La deliberazione della Giunta Regionale deve essere motivata e contenere la identificazione dei beni e delle porzioni territoriali da tutelare, specificare la natura ed i criteri di tutela e prescrivere i relativi adempimenti comunali.
[25]
 
I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione hanno efficacia sino alla conclusione dell'istruttoria per l'inclusione del bene, ove occorra nei piani paesistici o, negli elenchi previsti dalla legge 26 settembre 1939, n. 1497 , e per le eventuali prescrizioni del Piano Territoriale, oppure del Piano Regolatore Generale, che adottino al riguardo i provvedimenti definitivi per la tutela del bene. Tali provvedimenti perdono in ogni caso efficacia decorsi i termini di cui all'art. 58.
[26]
Art. 9 bis[27] 
Dissesti e calamità naturali.
 
La Giunta Regionale, nel rispetto delle norme statali vigenti, può adottare i provvedimenti cautelari di cui al precedente art. 9, nelle aree colpite da calamità naturale riconosciute gravi ai sensi dell' art. 9 della L.R. 29 giugno 1978, n. 38 , e nelle aree soggette a dissesto, e pericolo di valanghe e di alluvioni o che, comunque, presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti, delimitata con deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta, anche sulla scorta delle indagini e degli studi del Servizio Geologico Regionale e sentito il Comune interessato. I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione hanno efficacia sino all'adozione del Piano Territoriale, oppure del Piano Regolatore Generale, elaborati o modificati tenendo conto della calamità naturale, del dissesto e del pericolo di valanghe o di alluvioni, comunque non oltre i termini dell'art. 58 ultimo comma.
[28]
Art. 9 ter.[29] 
(Concorso dei Comuni e delle Comunità Montane alla formazione dei Piani Territoriali di competenza provinciale e metropolitana)
1. 
La Provincia e la Città Metropolitana, rispetto alle finalità della presente legge, assicurano il concorso dei Comuni e delle Comunità Montane interessati nell'ambito dell'elaborazione del Piano Territoriale Provinciale, del Piano Territoriale Metropolitano, dei Progetti Territoriali Operativi e dei Piani Paesistici di loro competenza od a loro affidati.
2. 
Ai fini della realizzazione del concorso, di cui al comma 1, le Province e la Città Metropolitana, in sede di elaborazione dei Piani:
a) 
attivano periodiche riunioni di Sindaci e dei Presidenti delle Comunità Montane;
b) 
raccolgono gli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali esistenti, o in itinere, anche al fine di realizzare una eventuale mosaicatura di sintesi degli stessi;
c) 
prendono atto, laddove esistenti, delle indicazioni urbanistiche contenute nei piani pluriennali di sviluppo delle Comunità Montane.
3. 
Le Province e la Città Metropolitana predispongono obbligatoriamente, con atto consiliare, un regolamento relativo allo svolgimento delle riunioni di cui al punto a) del comma 2.
4. 
La Giunta Provinciale e la Giunta Metropolitana, nel predisporre il Piano, tengono conto delle risultanze emerse dalle azioni di cui al comma 2.
5. 
Dell'avvenuto concorso dei Comuni e delle Comunità Montane i Consigli Provinciali ed il Consiglio Metropolitano devono dare riscontro documentato in sede di adozione dei singoli Piani Territoriali.
Art. 10.[30] 
(Varianti ai Piani Territoriali)
1. 
I Piani Territoriali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), sono variati, anche per integrazioni od aggiornamenti, con le procedure previste dagli articoli 7 e 8 quinquies, anche in base alla verifica dello stato di attuazione della pianificazione territoriale, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.
2. 
I Piani Territoriali sono variati in conseguenza dell'approvazione dei piani di settore qualora questi ultimi siano stati approvati secondo le procedure dell'articolo 7 e possono altresì essere variati in conseguenza dell'approvazione di accordi di programma, di progetti di rilievo regionale, attuativi di normative speciali dello Stato del Programma Regionale di sviluppo, in quanto incidenti sull'assetto del territorio.
3. 
Le previsioni e le prescrizioni contenute nel Piano Territoriale Regionale, nei Piani Territoriali Provinciali e nel Piano Territoriale Metropolitano devono essere adeguate almeno ogni dieci anni e comunque in relazione al variare delle situazioni sociali ed economiche.
Art. 10 bis.[31] 
(Stato di attuazione del processo di pianificazione)
1. 
La Giunta Regionale, le Giunte Provinciali e la Giunta Metropolitana attivano iniziative per favorire la diffusa conoscenza degli strumenti di pianificazione territoriale, promuovono ed assicurano l'aggiornamento del processo di pianificazione del territorio predisponendo, a tal fine, relazioni biennali sullo stato di attuazione del processo di pianificazione.
Titolo III. 
PIANIFICAZIONE A LIVELLO COMUNALE
Art. 11. 
(Finalità del Piano Regolatore Generale comunale e intercomunale)
 
I Comuni, singoli od associati, esercitano le loro competenze in materia di pianificazione e gestione del territorio mediante la formazione e l'attuazione dei Piani Regolatori Generali, Comunali e intercomunali, finalizzati al soddisfacimento delle esigenze sociali delle comunità locali e aventi quali specifici obiettivi:
a) 
un equilibrato rapporto fra residenze e servizi, in relazione ai posti di lavoro individuati secondo le indicazioni del Piano Territoriale;
[32]
b) 
il recupero all'uso sociale del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente;
c) 
la difesa attiva del patrimonio agricolo, delle risorse naturali e del patrimonio storico-artistico ed ambientale;
d) 
la riqualificazione dei tessuti edilizi periferici e marginali e dei nuclei isolati di recente formazione;
e) 
l'equilibrata espansione dei centri abitati sulla base di previsioni demografiche ed occupazionali rapportate alle indicazioni del Piano Territoriale;
f) 
il soddisfacimento del fabbisogno pregresso e previsto di servizi sociali e di attrezzature pubbliche;
g) 
la programmata attuazione degli interventi pubblici e privati.
Art. 12. 
(Contenuti del Piano Regolatore Generale)
 
Il Piano Regolatore Generale si adegua alle previsioni del Piano Territoriale, che verifica e sviluppa, con riferimento alla organizzazione del territorio del Comune o dei Comuni interessati, per un arco temporale decennale.
 
Esso, pertanto, in questo quadro:
 
1) valuta le esigenze di sviluppo delle attività produttive, degli insediamenti residenziali dei servizi e delle attrezzature, indicando la quota che può essere soddisfatta con il recupero del patrimonio insediativo esistente ed individuando la quantità di aree necessarie per la realizzazione dei nuovi insediamenti; valuta altresì le esigenze relative agli insediamenti del settore commerciale applicando gli indirizzi ed i criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998 ;
[33]
 
2) precisa le aree da sottoporre a speciali norme ai fini della difesa del suolo e della tutela dell'ambiente, o da destinare alla realizzazione e alla tutela di impianti di interesse pubblico;
 
3) individua le aree atte ad ospitare l'incremento di popolazione ipotizzato, in coerenza con le previsioni del Piano Territoriale;
[34]
 
4) individua e regolamenta sulla base dei piani agricoli zonali ove operanti le aree destinate ad attività agricole e quelle destinate ad usi insediativi, residenziali, produttivi, commerciali e turistici, ai servizi e al tempo libero definendo le aree destinate agli standards, di cui agli articoli 21 e 22, oppure individuando gli strumenti esecutivi che devono provvedere a tale specificazione ;
[35]
 
5) determina per ogni parte del territorio comunale la disciplina di tutela e di utilizzazione del suolo, comprensiva delle destinazioni d'uso, dei tipi e dei modi di intervento di cui all'art. l3;
 
6) definisce l'organizzazione del territorio in relazione al sistema infrastrutturale e di trasporto e di traffico, alle attività produttive, articolate con riferimento ai caratteri dell'economia locale, agli insediamenti, alle attrezzature ed ai servizi;
[36]
 
7) individua gli edifici ed i complessi di importanza storico-artistica ed ambientale e delimita i centri storici, garantendo la loro tutela e la loro utilizzazione sociale, nonché la qualificazione dell'ambiente urbano nel suo complesso;
 
7 bis) individua le parti del territorio ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, risanamento e ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette parti del territorio possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature pubbliche.
[37]
 
8) può individuare nell'ambito degli insediamenti residenziali, nel caso in cui il Comune sia obbligato a formare il piano di cui al successivo art. 41, le aree per l'edilizia economica e popolare da realizzare in funzione delle reali esigenze locali per il decennio di validità del Piano Regolatore Generale;
[38]
 
9) indica gli indirizzi per una programmata Attuazione degli interventi pubblici e privati, nonché i criteri per le trasformazioni ammissibili rispetto alle dotazioni di opere di urbanizzazione, primarie e secondarie, effettivamente fruibili;
 
10) fissa le norme generali e specifiche per l'applicazione delle prescrizioni e per la gestione amministrativa del piano.
 
11) contiene ogni altra previsione idonea al conseguimento delle finalità desumibili dall'art. 11 della presente legge.
[39]
Art. 13. 
(Prescrizioni operative del Piano Regolatore Generale)
 
Il Piano Regolatore Generale disciplina l'uso del suolo mediante prescrizioni, topograficamente e normativamente definite, che comprendono sia la individuazione delle aree inedificabili, sia le norme operative che precisano, per le singole aree suscettibili di trasformazione urbanistica ed edilizia e per gli edifici esistenti e in progetto, le specifiche destinazioni ammesse per la loro utilizzazione, oltreché i tipi di intervento previsti, con i relativi parametri, e le modalità di attuazione.
 
I principali tipi di intervento per tutte le destinazioni d'uso, anche non residenziali, oltreché quelli in attuazione dell' art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , riguardano le operazioni di:
[40]
 
- conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
 
- ristrutturazione edilizia;
 
- ristrutturazione urbanistica;
 
- completamento;
 
- nuovo impianto.
 
- restauro e risanamento conservativo del patrimoni edilizio esistente;
 
Gli interventi di cui al comma precedente sono precisati nelle norme di attuazione dei Piani Regolatori Generali nel rispetto delle seguenti definizioni:
a) 
manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture od all'organismo edilizio;
b) 
manutenzione straordinaria; le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
c) 
restauro e risanamento conservativo: gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso anche parzialmente o totalmente nuove con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
[41]
d) 
ristrutturazione edilizia: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
e) 
ristrutturazione urbanistica: gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
f) 
completamento: gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio già parzialmente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime nonché alla tipologia ed alle caratteristiche planovolumetriche degli edifici;
g) 
nuovo impianto: gli interventi rivolti alla utilizzazione delle aree inedificate, da disciplinare con appositi indici, parametri e indicazioni specifiche tipologiche.
 
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto sono realizzati a mezzo di strumenti urbanistici esecutivi, salvo che il Piano Regolatore Generale, per le specifiche aree interessate, non precisi i contenuti di cui ai punti 2, 3, 4 dell'art. 38 della presente legge.
[42]
 
Nei centri storici, delimitati ai sensi della presente legge; nelle zone di tipo A nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato posteriormente all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, o nelle parti del territorio da salvaguardare ai sensi dell'art. 24, comprese nei Piani Regolatori Generali redatti in conformità della presente legge, sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), f) del 2° comma, con le precisazioni contenute nel successivo articolo 24.
[43]
 
Le definizioni di cui al 3° comma prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, fatti salvi i disposti del successivo art. 85. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939. n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni.
[44]
 
Sono inedificabili:
a) 
le aree da salvaguardare per il loro pregio paesistico o naturalistico o di interesse storico, ambientale, etnologico ed archeologico;
b) 
le aree che, ai fini della pubblica incolumità, presentano caratteristiche negative dei terreni o incombenti o potenziali pericoli;
c) 
le fasce ed aree di rispetto relative alla viabilità urbana ed extra urbana, alle ferrovie, ai cimiteri, alle piste sciistiche, agli impianti di risalita, alle industrie ed agli impianti nocivi o inquinanti, salvo quanto previsto all'art. 27.
il Piano Regolatore Generale identifica e delimita le aree inedificabili di cui al presente comma.
Art. 14. 
(Elaborati del Piano Regolatore Generale)
 
Il Piano Regolatore Generale è costituito dai seguenti elaborati:
 
1) la Relazione illustrativa, nella quale sono contenuti:
 
a) gli obiettivi e i criteri adottati dal Consiglio Comunale nella deliberazione programmatica, di cui al successivo art. 15, e posti a base della elaborazione del piano, con la precisazione del relativo arco temporale di riferimento;
 
b) le analisi demografiche e socio-economiche retrospettive, riferite ad un periodo di almeno 20 anni, con indicazione delle ipotesi di sviluppo assunte nell'arco temporale di riferimento adottato;
 
c) i dati quantitativi, relativi alle previsioni di recupero del patrimonio edilizio esistente, di nuovi insediamenti ed al reperimento delle aree, per i servizi e le attrezzature, necessarie per soddisfare i fabbisogni pregressi e previsti in relazione agli standards fissati dalla presente legge;
[45]
 
d) i criteri per la strutturazione generale degli insediamenti esistenti e previsti;
 
d bis) i criteri per l'applicazione degli indirizzi e dei criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998 , ove sono contenute le motivazioni delle scelte operate nella definizione delle zone di insediamento commerciale;
[46]
 
2) gli Allegati tecnici, comprendenti:
 
a) le indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti le caratteristiche geomorfologiche ed idrologiche del territorio; l'uso del suolo in atto a fini agricoli forestali ed estrattivi; lo stato di fatto degli insediamenti esistenti e dei relativi vincoli, con particolare riferimento ai complessi ed agli immobili di valore storico-artistico ed ambientale; le condizioni abitative; le dotazioni di attrezzature e di servizi pubblici; la struttura insediativa degli impianti industriali, artigianali e Commerciali e delle relative necessità di intervento;
[47]
 
b) la relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza;
 
c) la scheda quantitativa dei dati urbani secondo il modello fornito dalla Regione;
 
3) le Tavole di piano, comprendenti:
 
a) una planimetria sintetica del piano alla scala 1:25.000. rappresentativa anche delle fasce marginali dei Comuni contermini, per le quali devono essere illustrate schematicamente le situazioni di fatto e le esistenti previsioni dei relativi Piani Regolatori Generali;
 
b) il Piano Regolatore Generale, in scala non inferiore a 1.10.000, comprendente l'intero territorio interessato dal piano;
 
c) gli sviluppi del Piano Regolatore Generale, in scala non inferiore a 1:2000, relativi ai territori urbanizzati ed urbanizzandi ed ai dintorni di pertinenza ambientale; per i territori urbanizzati dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti residenti gli sviluppi del P.R.G. in scala 1:2000 possono limitarsi alle parti modificate o sottoposte a particolare disciplina dal piano medesimo.
[48]
 
d) gli sviluppi del Piano Regolatore Generale, alla scala 1:1.000 o catastale, relativi ai centri storici;
 
4) le Norme di Attuazione, contenenti le definizioni e le prescrizioni generali e particolari relative alle classi di destinazione d'uso, ai tipi di intervento, ai modi di attuazione ed alla gestione del piano, ivi comprese quelle relative agli insediamenti commerciali al dettaglio.
[49]
 
I Comuni, utilizzando le tavole di cui al primo comma, numero 3) ed avvalendosi di quelle in scala idonea, rappresentano altresì le perimetrazioni con riferimento alle caratteristiche delle zone di insediamento commerciale ai sensi dell' articolo 6 del d.lgs. 114/1998 e degli indirizzi e dei criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo stesso.
[50]
 
Per i Comuni con più di 10.000 abitanti, negli allegati tecnici, di cui al precedente punto 2), è altresì compresa la individuazione delle linee di soglia dei costi differenziali per l'urbanizzazione delle aree di espansione, ricavati in riferimento al sistema infrastrutturale esistente e previsto ed alle caratteristiche del sito.
Art. 15.[51] 
(Formazione e approvazione del Piano Regolatore Generale Comunale)
 
Il Consiglio Comunale adotta preliminarmente una deliberazione programmatica che, sulla base dei contenuti del Piano Territoriale e di una prima indagine conoscitiva sulla situazione locale e sulle dinamiche in atto, individua gli obiettivi generali da conseguire e delinea i criteri di impostazione del Piano Regolatore Generale.
 
La deliberazione programmatica, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è immediatamente inviata alla Provincia, alla Comunità Montana e ad ogni altro soggetto individuato dagli Statuti e dai regolamenti comunali, ai fini dell'attuazione dell'art. 1, punto otto. Chiunque può presentare osservazioni e proposte con le modalità e i tempi indicati nella deliberazione stessa.
[52]
 
Sulla base degli elementi acquisiti il Comune elabora il progetto preliminare di Piano Regolatore e lo adotta entro 180 giorni dalla deliberazione programmatica.
 
Il progetto preliminare deve comprendere lo schema della relazione illustrativa di cui al n. 1), gli allegati tecnici di cui al n. 2), le tavole di piano di cui al n. 3), lettere a) e b), le norme di attuazione di cui al n. 4) del 1° comma dell'art. 14 della presente legge.
 
I Comuni che hanno una popolazione non superiore a 5.000 abitanti residenti possono adottare la deliberazione programmatica contemporaneamente alla adozione del Progetto preliminare di piano.
 
Il Progetto preliminare è depositato presso la Segreteria del Comune; è pubblicato per estratto all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione; è messo a disposizione degli Organi e degli Enti di cui al 2° comma. Nei successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.
 
Entro 180 giorni dall'avvenuto deposito, il Consiglio Comunale adotta il Piano Regolatore Generale motivando l'accoglimento e il rigetto delle osservazioni e delle proposte presentate. Non sono soggette a pubblicazione nè a nuove osservazioni le modifiche introdotte nel Piano Regolatore Generale a seguito di accoglimento di osservazioni.
 
Il Piano Regolatore adottato è depositato presso la Segreteria ed è contemporaneamente pubblicato all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi. Dell'avvenuto deposito è data notizia anche a mezzo stampa.
 
Il Piano Regolatore Generale è inviato alla Giunta Regionale per l'approvazione.
[53]
 
Il Piano Regolatore Generale è approvato con deliberazione della Giunta Regionale. Le determinazioni regionali sono assunte entro 180 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione integrativa richiesta oltre agli elaborati costitutivi del Piano, acquisito il parere espresso dalla Commissione Tecnica Urbanistica.
[54]
 
Con l'atto di approvazione la Giunta Regionale può apportare d'ufficio al Piano Regolatore Generale modifiche riguardanti correzioni di errori, chiarimenti su singole prescrizioni e adeguamenti a norme di legge.
[55]
 
Nell'ambito dell'attività istruttoria, il Presidente della Giunta Regionale, o l'Assessore delegato, acquisito ove del caso il parere della Commissione Tecnica Urbanistica, può richiedere al Comune modifiche che non mutino le caratteristiche essenziali quantitative e strutturali del Piano e i suoi criteri di impostazione, ed in particolare, nel rispetto di tali caratteristiche e criteri, modifiche che riguardino:
[56]
a) 
l'adeguamento alle disposizioni dei piani di settore, dei piani sovracomunali e delle loro varianti;
b) 
la razionale organizzazione e realizzazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato o della Regione, anche ai fini dell'eventuale coordinamento con i Comuni contermini;
c) 
la tutela dell'ambiente e del paesaggio, dei beni culturali ed ambientali nonchè di specifiche aree classificate come di elevata fertilità;
d) 
l'osservanza degli standards.
 
Le richieste di modifica di cui al precedente comma sono Comunicate, dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore delegato, al Comune che, entro 60 giorni, assume le proprie determinazioni con deliberazione del consiglio comunale, da trasmettersi alla Giunta Regionale entro 15 giorni dall'apposizione del visto di esecutività. Il ricevimento delle richieste di modifica vincola il comune alla immediata salvaguardia delle osservazioni formulate dalla Regione.
[57]
 
Ove il termine per l'assunzione della delibera comunale anzidetta decorra inutilmente, le modifiche sono introdotte d'ufficio nel Piano Regolatore dalla Giunta Regionale.
[58]
 
Le proposte di modifica che, su parere della Commissione Tecnica Urbanistica, mutino parzialmente le caratteristiche del Piano Regolatore sono comunicate dal Presidente della Giunta Regionale, o dall'Assessore delegato, al Comune che provvede entro 90 giorni dal ricevimento alla rielaborazione parziale del Piano.
[59]
 
Il Piano Regolatore così modificato è depositato presso la Segreteria ed è contemporaneamente pubblicato all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi. Dell'avvenuto deposito è data notizia anche a mezzo stampa.
 
Nei successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse limitatamente alle parti modificate. Entro 90 giorni dall'avvenuta pubblicazione, il Consiglio Comunale adotta il Piano Regolatore modificato, motivando l'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e delle proposte presentate. Il Piano è trasmesso alla Giunta Regionale per l'approvazione sentita, ove del caso, la Commissione Tecnica Urbanistica
[60]
 
Il Piano Regolatore Generale entra in vigore con la pubblicazione per estratto della deliberazione di approvazione della Giunta Regionale ed è esposto in pubblica e continua visione nella sede del Comune interessato, e della Comunità Montana di appartenenza.
[61]
 
La Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione Tecnica Urbanistica, delibera la restituzione al Comune, per la rielaborazione, dei Piani che richiedono sostanziali modifiche di carattere quantitativo, strutturale e distributivo.
[62]
 
In caso di mancata adozione del Piano Regolatore nei termini stabiliti, la Giunta Regionale può formare il progetto di piano secondo le procedure di cui ai commi 6°, 7°, 8° e 10° del presente articolo. In caso di mancato adeguamento entro il termine di centottanta giorni, del Piano Regolatore Generale agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998 , entrano in vigore, fino all'emanazione delle norme comunali, le norme sostitutive stabilite ai sensi dell'articolo 6, comma 6 del decreto legislativo stesso.
[63]
Art. 16.[64] 
(Piani Regolatori intercomunali di Comuni consorziati e di Comunità Montane)
 
Due o più Comuni contermini, costituiti in Consorzio volontario per la formazione congiunta del Piano Regolatore, possono adottare un Piano Regolatore Intercomunale sostitutivo, a tutti gli effetti, dei Piani Regolatori Comunali, con gli stessi contenuti di cui all'articolo 12.
 
Ai fini della formazione, adozione e pubblicazione dei Piani Regolatori Intercomunali si applicano le norme relative ai Piani Regolatori Generali, intendendosi sostituito il Consorzio ai singoli Comuni.
 
Lo Statuto del Consorzio stabilisce le modalità di partecipazione dei Comuni alla formazione del P.R.G.I.
 
(...)
[65]
 
La Comunità Montana, se delegata espressamente dai Comuni appartenenti ad essa o costituenti aree sub-comunitarie, procede alla formazione, adozione e pubblicazione del Piano Regolatore Intercomunale, sostituendosi ai singoli Comuni per tutti gli adempimenti relativi. I Comuni possono altresì delegare alla Comunità Montana l'attuazione del Piano Regolatore.
 
In mancanza di delega, la deliberazione programmatica, il progetto preliminare, il Piano Regolatore Intercomunale e le controdeduzioni di cui all'articolo 15 sono adottati dalla Comunità Montana e dai singoli Comuni per il territorio di propria competenza. Le osservazioni e le proposte previste dal 6° comma dell'art. 15 possono essere presentate al singolo Comune o alla Comunità Montana che provvede a trasmetterle ai Comuni.
 
I Consorzi di Comuni e le Comunità Montane che hanno popolazione non superiore a 5.000 abitanti residenti possono adottare la deliberazione programmatica contemporaneamente all'adozione del progetto preliminare di piano.
 
I Piani Intercomunali o di Comunità Montana sono trasmessi dal Consorzio o dalla Comunità Montana, anche se sprovvista di delega, alla Regione .
[66]
 
La Regione, in caso di particolari esigenze o su motivata richiesta di uno o più Comuni, stabilisce con deliberazione della Giunta Regionale, l'obbligo della redazione del Piano Regolatore Intercomunale, ne delimita il perimetro e fissa i termini per la sua adozione.
 
In caso di mancata adozione nei termini stabiliti dal precedente comma, la Giunta Regionale forma e adotta il progetto preliminare di Piano Regolatore Intercomunale, lo deposita presso la Segreteria dei Comuni interessati e lo fa pubblicare per estratto nei rispettivi albi pretori per 90 giorni consecutivi. Nei successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.
[67]
 
La Giunta Regionale, esaminate le osservazioni, provvede alla predisposizione del Piano Regolatore Intercomunale e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, lo approva con propria deliberazione.
 
La Regione promuove l'associazione dei Comuni non compresi nelle Comunità Montane per la formazione consortile dei relativi Piani Regolatori Generali Intercomunali.
Art. 17.[68] 
(Varianti e revisioni del Piano Regolatore Generale, comunale e intercomunale)
1. 
Il Piano Regolatore Generale è sottoposto a revisione periodica ogni dieci anni e comunque in occasione della revisione del Piano Territoriale. Esso mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive revisioni e varianti.
2. 
Le revisioni e le varianti del Piano Regolatore Generale non sono soggette ad autorizzazione preventiva e non richiedono la preliminare adozione della deliberazione programmatica.
3. 
Costituiscono varianti al Piano Regolatore Generale le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione, o di entrambi, quali definite ai commi 4, 6 e 7.
4. 
Sono varianti strutturali al Piano Regolatore Generale, da formare e approvare con le procedure di cui all'articolo 15, quelle che producono uno o più tra i seguenti effetti:
a) 
modifiche all'impianto strutturale del Piano Regolatore Generale vigente ed alla funzionalità delle infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale;
b) 
riducono la quantità globale delle aree a servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto, comunque, dei valori minimi, di cui alla presente legge;
c) 
aumentano, per più di 0,5 metri quadrati per abitante, la quantità globale delle aree a servizi, oltre i minimi previsti dalla presente legge;
d) 
incidono sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali indicati dal Piano Regolatore Generale vigente a tutela di emergenze storiche, artistiche, paesaggistiche, ambientali e idrogeologiche, fatte salve le correzioni di errori materiali di cui al comma 8, lettera a);
e) 
incrementano la capacità insediativa residenziale del Piano Regolatore Generale vigente, fatta eccezione per i Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti con capacità residenziale esaurita, per i quali valgono le norme di cui al comma 7;
f) 
incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità del Piano Regolatore Generale vigente, relativi alle attività economiche produttive, direzionali, turistico-ricettive, commerciali, anche di adeguamento della disciplina della rete distributiva agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998 , risultanti dagli atti del piano medesimo, in misura superiore al 6 per cento nei Comuni con popolazione non eccedente i diecimila abitanti, al 3 per cento nei Comuni con popolazione non eccedente i ventimila abitanti, al 2 per cento nei restanti Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti. Tali incrementi devono essere realizzati su aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore Generale vigente.
[69]
5. 
I limiti dimensionali di cui al comma 4 sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del Piano Regolatore Generale.
5 bis. 
La variante di adeguamento al Piano Regolatore Generale ai sensi del d.lgs. 114/1998 è approvata dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data del suo ricevimento esclusivamente nel caso in cui contenga degli interventi attuabili a seguito di avvio delle procedure previste dagli articoli 8 e 9 del decreto medesimo.
[70]
6. 
Costituiscono varianti obbligatorie gli interventi necessari ad adeguare il Piano Regolatore Generale ad atti e strumenti di pianificazione statale, regionale, provinciale o comunque sovraordinata a quella comunale in forza di leggi statali e regionali o di atti amministrativi statali e regionali adottati in applicazione di dette leggi. Il procedimento di formazione di tali varianti si attua attraverso apposite conferenze dei servizi, ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" , alla cui indizione provvede la Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dall'assunzione di efficacia dell'atto sovraordinato da cui derivi la necessità di adeguamento del Piano Regolatore Generale. All'atto dell'indizione della conferenza la Giunta regionale ne disciplina lo svolgimento ed il termine di completamento.
7. 
Sono varianti parziali al Piano Regolatore Generale, la cui adozione spetta al Consiglio comunale, quelle che non presentano i caratteri indicati nei commi 4 e 6, che individuano previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale con indicazione nella deliberazione da parte dei Comuni interessati della compatibilità con i piani sovracomunali, quelle che ammettono nuove destinazioni d'uso delle unità immobiliari di superficie pari o inferiore a duecento metri quadrati, site in fabbricati esistenti dotati di opere di urbanizzazione primaria, e quelle che consentono ai Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti che hanno Piani Regolatori Generali vigenti con capacità insediativa residenziale esaurita, di incrementare la capacità insediativa residenziale stessa non oltre il 4 per cento. Tali incrementi devono essere realizzati su aree contigue a quelle residenziali già esistenti o a quelle residenziali di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore Generale vigente, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. La delibera di adozione è depositata in visione presso la Segreteria comunale ed è pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi. La delibera di adozione deve essere inviata alla Provincia che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia con delibera di Giunta sulla compatibilità della variante con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati. Il pronunciamento si intende espresso in modo positivo se la Provincia non delibera entro il termine sopra indicato. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il Consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte ed approva definitivamente la variante. Qualora la Provincia abbia espresso parere di non compatibilità con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati, la delibera di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Provincia oppure essere corredata di definitivo parere favorevole della Giunta provinciale. Nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 4, la procedura di cui al presente comma non può più trovare applicazione. La deliberazione di approvazione è trasmessa alla Provincia e alla Regione, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del Piano Regolatore Generale.
[71]
8. 
Non costituiscono varianti del Piano Regolatore Generale:
a) 
le correzioni di errori materiali, nonchè gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio;
b) 
gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi ed alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;
c) 
gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;
d) 
le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal Piano Regolatore Generale, ove consentito dalla legge;
e) 
e determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;
f) 
le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il Piano Regolatore Generale abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal Piano Regolatore Generale fra i beni culturali ambientali di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa ed aree destinate ai pubblici servizi;
g) 
a destinazione ad opere pubbliche, alle quali non sia applicabile il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 , di aree che lo strumento urbanistico generale vigente destina ad altra categoria di servizi pubblici. Ai fini della presente disposizione, sono opere pubbliche quelle realizzate o aggiudicate dai Comuni, dalle Province e dalla Regione, dagli altri Enti pubblici anche economici e dagli organismi di diritto pubblico qualificati come tali dalla legislazione sui lavori pubblici, dalle loro associazioni e consorzi. Sono altresì opere pubbliche quelle realizzate o aggiudicate dai concessionari e dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101 , convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216 .
9. 
Le modificazioni del Piano Regolatore Generale di cui al comma 8 sono assunte dal Comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima è trasmessa alla Regione, unitamente all'aggiornamento delle cartografie del Piano Regolatore Generale comunale. La deliberazione, nel caso di cui al comma 8 lettera g), è assunta sulla base di atti progettuali, ancorchè non approvati ai sensi della legislazione sui lavori pubblici, idonei ad evidenziare univocamente i caratteri dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al progetto preliminare, nonchè il contenuto della modifica allo strumento urbanistico.
10. 
Le varianti ai Piani Regolatori Generali Intercomunali, ove riguardino il territorio di un solo Comune, sono formate, adottate e pubblicate dal Comune interessato previa informazione al consorzio o alla Comunità montana e per l'approvazione seguono le procedure del presente articolo.
Qualora le varianti siano strutturali, ai sensi del comma 4, dopo l'adozione, il Comune trasmette la variante al consorzio o alla Comunità montana che esprime il proprio parere con deliberazione nel termine di sessanta giorni; il parere è trasmesso dal Comune interessato alla Regione unitamente alla variante adottata, per gli adempimenti successivi così come stabiliti dall'articolo 15; allo scadere del termine di sessanta giorni la variante è comunque trasmessa dal Comune alla Regione che assume le proprie determinazioni. ".

10 bis. 
Qualora la variante parziale sia stata approvata con procedura non coerente con i suoi contenuti, chiunque vi abbia interesse può presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).
[72]
Art. 18. 
(Efficacia del Piano Regolatore Generale comunale e intercomunale)
 
Dalla data di adozione del progetto preliminare del Piano Regolatore Generale e successivamente da quella relativa al Piano Regolatore Generale definitivo si applicano le rispettive misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della presente legge.
 
Le prescrizioni del Piano Regolatore Generale sono vincolanti nei confronti dei soggetti pubblici e privati, proprietari o utenti degli immobili.
 
Successivamente alla pubblicazione del P.R.G. per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, il Comune interessato è tenuto all'affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi, di un avviso che attesti il deposito in continua visione degli elaborati del Piano stesso ai sensi dell'art. 15.
[73]
 
Chiunque può prendere visione di tali elaborati ed ottenerne copia per le parti di suo interesse previo deposito delle relative spese.
[74]
 
Dalla scadenza del periodo di affissione di cui al precedente 3° comma decorrono i termini per l'impugnazione del Piano.
[75]
Art. 19.[76] 
(Obbligo dei Comuni a dotarsi di un Piano Regolatore Generale)
 
Tutti i Comuni della Regione devono dotarsi di un Piano Regolatore Generale, redatto in conformità alla presente legge.
 
Qualora il Comune permanga nell'inadempienza, trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione può provvedere a far redigere il Piano e ad approvarlo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 15.
 
Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni non possono adottare Programmi di Fabbricazione.
Titolo IV. 
NORME PER LA FORMAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE O INTERCOMUNALE
Art. 20.[77] 
(Capacità insediativa residenziale)
 
La capacità insediativa residenziale ai fini del dimensionamento del Piano e della determinazione degli standards urbanistici di cui agli articoli 21 e 22, è data dal rapporto fra volumetria edificata ed edificabile in tutte le aree residenziali o a parziale destinazione residenziale prevista dal Piano Regolatore Generale e l'indice volumetrico abitativo di cui ai successivi commi.
 
Per quanto riguarda la stima della capacità insediativa, si procede secondo il criterio sintetico o il criterio analitico. Il criterio dovrà essere prescelto nel progetto preliminare ed adeguatamente motivato. Potranno essere prescelti anche entrambi i criteri purchè in aree di intervento differenziato.
 
Secondo il criterio sintetico l'indice volumetrico abitativo medio è pari a 120 mc. per ogni abitante nei Comuni nei quali la popolazione prevista dal Piano Regolatore Generale non superi i 2000 abitanti e a 90 mc. per ogni abitante in tutti gli altri Comuni. Per la destinazione d'uso esclusivamente residenziale tali valori sono pari rispettivamente a 100 mc. e 75 mc.
[78]
 
Il criterio analitico è sorretto da una relazione tecnica contenente dettagliate analisi. Per la sua applicazione si procede alla somma delle capacità insediative rispettivamente riferite:
a) 
al patrimonio edilizio residenziale esistente soggetto agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) senza mutamento della destinazione d'uso, del 3° comma dell'art. 13;
b) 
al patrimonio edilizio residenziale esistente soggetto agli interventi di cui alle lettere c), con mutamento di destinazione d'uso, d) ed e) del 3° comma dell'art. 13;
c) 
alla previsione di nuove edificazioni di cui alle lettere f) e g) del 3° comma dell'art. 13.
 
La capacità insediativa di cui alla lettera a) del precedente comma è uguale a numero di abitanti residenti rilevati più il numero di vani in abitazioni non occupate; la capacità insediativa di cui alle lettere b) e c) del precedente comma è pari al rapporto fra il volume previsto dal Piano Regolatore Generale e l'indice volumetrico abitativo da esso stabilito.
Art. 21.[79] 
(Standards urbanistici e servizi sociali ed attrezzature a livello comunale)
 
Nel Piano Regolatore Generale deve essere assicurata una dotazione complessiva di aree per servizi sociali, comprendenti attrezzature pubbliche e di uso pubblico, esistenti ed in progetto, commisurata all'entità degli insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistici, sulla base dei seguenti parametri:
 
1) Aree per attrezzature e servizi in insediamenti residenziali: la dotazione minima complessiva delle aree per servizi sociali è stabilita in 25 mq. e sino a 7 mq. per abitante può essere reperita in aree private assoggettate ad uso pubblico o da assoggettare ad uso pubblico mediante convenzione, secondo le norme del P.R.G. Tale dotazione è da intendersi, in linea di massima, così ripartita:
 
a) 5 mq. per abitante di aree per l'istruzione (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell'obbligo);
 
b) 5 mq per abitante di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per mercati su aree pubbliche e centri commerciali pubblici);
[80]
 
c) 12,50 mq. per abitante di aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport;
 
d) 2,50 mq. per abitante di aree per parcheggi pubblici. È altresì ammessa una dotazione diversa, comunque non inferiore a 18 mq. qualora il Piano Regolatore Generale determini una aggregazione di aree per servizi destinate ad attività poli-funzionali.
 
Nei Comuni nei quali la popolazione prevista dal P.R.G. non supera i 2000 abitanti la dotazione globale di aree per attrezzature e servizi può essere ridotta a 18 mq.
 
La verifica dello standard urbanistico residenziale dei piani comunali è effettuata con riferimento alla capacità insediativa residenziale, così come definita nel precedente art. 20.
 
I Piani Regolatori Generali dei Comuni con capacità ricettiva turistica superiore alla popolazione residente sono tenuti ad adeguare alla somma della popolazione residente e di quella turistica media annua prevista i valori di cui alle lettere c) e d) del 1. comma, elevando la dotazione minima di cui alla lettera c) a mq. 20 per abitante-vano, mentre i valori di cui alle lettere a) e b) del 1° comma vanno riferiti esclusivamente alla popolazione residente.
 
Nei casi di Piani Regolatori Generali Intercomunali la dotazione minima di aree è pari alla sommatoria delle dotazioni minime spettante a ciascun Comune, in conformità a quanto previsto nei commi precedenti. Il Piano Intercomunale provvede alla distribuzione fra i Comuni di tali quantità e determina le eventuali aggregazioni delle aree per servizi.
 
2) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi: la dotazione minima di aree per attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi, di nuovo impianto di cui alle lettere a) e d) del 1° comma dell'art. 26, per parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie, è stabilita nella misura del 20% della superficie territoriale a tale scopo destinata; per i Comuni siti in territorio montano la dotazione è stabilita nella misura del 10%.
[81]
 
Nei casi di cui alle lettere b) e c) del 1° comma dell'articolo 26, la dotazione minima è stabilita nella misura del 10% della superficie fondiaria.
 
3) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali al dettaglio non soggetti alle prescrizioni di cui al secondo comma: nei casi di intervento all'interno dei centri storici, individuati conformemente a quanto disposto dall'articolo 24, primo comma, numero 1) e di ristrutturazione urbanistica e di completamento di cui all'articolo 13, terzo comma, lettere e) ed f), la dotazione minima è stabilita nella misura dell'80 per cento della superficie lorda di pavimento. Nei casi di intervento di nuovo impianto, di cui all'articolo 13, terzo comma, lettera g), la dotazione minima è stabilita nella misura del 100 per cento della superficie lorda di pavimento. La dotazione minima di aree destinate a parcheggio pubblico è stabilita in misura non inferiore al 50 per cento delle menzionate dotazioni.
[82]
 
Per le attività commerciali al dettaglio di cui all' articolo 4 del d.lgs. 114/1998 , con superficie di vendita superiore a mq 400 devono anche essere osservati gli standard relativi al fabbisogno di parcheggi pubblici stabiliti dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998 , applicando il maggiore tra quelli previsti al numero 3) del primo comma e quelli previsti nel presente comma; nel caso di interventi nei centri storici, individuati conformemente a quanto disposto dall'articolo 24, primo comma, numero 1), la dotazione di parcheggi pubblici è stabilita nella misura dell'80 per cento degli standard previsti dai citati indirizzi e criteri, fatte salve ulteriori prescrizioni aggiuntive stabilite dai criteri stessi. I Comuni possono richiedere altre dotazioni di standard o di altre aree per attrezzature al servizio degli insediamenti non disciplinate dal presente comma e che sono da intendersi aggiuntive a quelle previste dallo stesso.
[83]
 
In tutti i casi di cui ai n. 1), 2), e 3), del presente articolo, negli interventi all'interno dei centri storici, di ristrutturazione Urbanistica e di completamento, la superficie da destinare a parcheggio potrà essere utilmente reperita in apposite attrezzature multipiano nonchè nella struttura degli edifici e loro copertura ed anche nel sottosuolo, purchè non pregiudichi le aree sovrastanti, se piantumate o destinate a piantumazione.
[84]
 
Ai fini degli standards, di cui al presente articolo, sono computabili, oltre alle superfici delle quali è prevista l'acquisizione da parte della pubblica amministrazione, anche quelle private per le quali è previsto l'assoggettamento ad uso pubblico disciplinato con convenzione, nelle proporzioni definite dai Piani Regolatori Generali o dai loro strumenti di attuazione.
[85][86]
Art. 22. 
(Standards urbanistici: servizi sociali ed attrezzature di interesse generale)
 
Nei Piani Regolatori intercomunali e comunali, con popolazione complessiva prevista superiore 20.000 abitanti, deve essere assicurata una dotazione aggiuntiva di aree per attrezzature pubbliche di interesse generale in misura complessiva non inferiore ai 17,5 mq. per abitante del territorio interessato dal piano, di norma così distribuita:
[87]
 
- 1,5 mq. per abitante, per le attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo, con esclusione delle sedi universitarie;
 
- 1 mq. per abitante, per le attrezzature sociali, sanitarie ed ospedaliere;
 
- 15 mq. per abitante, per i parchi pubblici urbani e comprensoriali.
 
(...)
[88]
 
Nei casi di P.R.G.I. per la distribuzione nei diversi Comuni della dotazione aggiuntiva di aree si applicano le disposizioni di cui al 1° comma dell'art. 21.
[89]
 
Il Piano Territoriale verifica la consistenza qualitativa degli standards nelle aree interessate e determina le esigenze di eventuali aree da garantire nell'ambito di aree sub-comprensoriali.
[90]
Art. 23. 
(Densità territoriali e densità fondiarie minime e massime nelle zone residenziali)
 
La media delle densità territoriali, calcolata per tutte le destinazioni residenziali nelle aree di completamento, di ristrutturazione urbanistica, nonché di espansione, previste dal Piano Regolatore Generale comunale per l'intero territorio comunale ed in quelli intercomunali per ogni singolo territorio comunale, non deve essere inferiore di norma a 10.000 mc. per ha e a 8.000 mc. per ha nei Comuni di interesse turistico e in quelli inferiori a 1.000 abitanti, ma non deve complessivamente superare i 20.000 mc. per ha. Dal computo delle superfici sono escluse le aree edificate non soggette a ristrutturazione urbanistica e quelle di cui all'art. 22, ma sono comprese quelle di cui all'art. 21, 1° comma, punto 1.
[91]
 
La densità fondiaria relativa ai singoli lotti liberi, di completamento, di ristrutturazione e di espansione residenziale, non deve superare:
a) 
nei Comuni fino a 10.000 abitanti: i 3 mc. su mq., pari a 1,0 mq. su mq;
b) 
nei Comuni compresi fra 10.000 e 20.000 abitanti: i 4 mc. su mq., pari a 1,35 mq. su mq;
c) 
nei Comuni oltre i 20.000 abitanti: i 5 mc. su mq., pari a 1,7 mq. su mq.
 
Eventuali prescrizioni di Piano Regolatore Generale, che si discostino dai suddetti valori, devono essere specificamente motivate, sia sotto il profilo dei costi insediativi e di urbanizzazione, sia sotto il profilo della qualità del paesaggio urbano risultante.
Art. 24. 
(Norme generali per i beni culturali ambientali)
 
Il Piano Regolatore Generale individua, sull'intero territorio comunale, i beni culturali ambientali da salvaguardare, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti, comprendendo fra questi:
 
1) gli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico e/o ambientale e le aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti;
 
2) i nuclei minori, i monumenti isolati e i singoli edifici civili o rurali ed i manufatti, con le relative aree di pertinenza, aventi valore storico-artistico e/o ambientale o documentario;
 
3) le aree di interesse paesistico ambientale, di cui all'art. 13, 3° comma, lettera a) della presente legge.
 
Sulle carte di piano devono essere evidenziati, in particolare, gli edifici, gli spazi pubblici, i manufatti, gli agglomerati ed i nuclei di rilevante interesse, oltreché le aree esterne che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale.
 
Negli ambiti individuati ai sensi dei precedenti commi è fatto divieto di modificare, di norma, i caratteri ambientali della trama viaria ed edilizia ed i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale.
[92]
 
Gli interventi necessari alla migliore utilizzazione funzionale e sociale ed alla tutela del patrimonio edilizio esistente, sono disciplinati dal Piano Regolatore e dagli strumenti urbanistici esecutivi di cui agli artt. 38, 39, 41, 41/bis e 43 della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi:
[93]
a) 
gli edifici di interesse storico-artistico, compresi negli elenchi di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 , e 1° giugno 1939, n. 1089 e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, sono soggetti esclusivamente a restauro e risanamento conservativo, secondo le prescrizioni di cui al successivo 8° comma;
[94]
b) 
in assenza di strumenti urbanistici esecutivi ed in attesa della loro approvazione, le parti di tessuto urbano di più recente edificazione e gli edifici privi di carattere storico, artistico e/o documentario sono disciplinati da specifiche norme, anche ai fini dell'eliminazione degli elementi deturpanti ed atte a migliorare la qualità del prodotto edilizio;
[95]
c) 
le aree libere di elevato valore ambientale devono restare inedificate con la sola eccezione della loro utilizzazione per usi sociali pubblici definiti dal Piano Regolatore;
d) 
non sono ammessi, di norma, interventi di ristrutturazione urbanistica, salvo casi eccezionali e motivati, semprechè disciplinati da strumenti urbanistici esecutivi formati ed approvati ai sensi dell'art. 40.
[96]
 
Il Piano Regolatore individua, fra gli interventi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, quelli che sono ammissibili a concessione singola.
[97]
 
All'interno degli insediamenti di cui ai commi precedenti sono garantiti il riuso degli immobili idonei per i servizi sociali carenti e l'organizzazione della viabilità interna, al fine di favorire la mobilità pedonale ed il trasporto pubblico.
[98]
 
Le operazioni di manutenzione straordinaria per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici devono essere eseguite con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli esistenti, senza modificare le quote, la posizione, la forma delle strutture stesse e delle scale.
[99]
 
Le operazioni di restauro conservativo hanno per obiettivo:
a) 
l'integrale recupero degli spazi urbani e del sistema viario storico, con adeguate sistemazioni del suolo pubblico, dell'arredo urbano e del verde e con la individuazione di parcheggi marginali;
b) 
il rigoroso restauro e risanamento statico ed architettonico degli edifici antichi ed il loro adattamento interno per il recupero igienico e funzionale, da attuare nel pieno rispetto delle strutture originarie esterne ed interne, con eliminazione delle successive aggiunte deturpanti e la sostituzione degli elementi strutturali degradati, interni ed esterni, con elementi aventi gli stessi requisiti strutturali di quelli precedenti, senza alcuna modifica né volumetrica né del tipo di copertura;
[100]
c) 
la preservazione del tessuto sociale preesistente: a tale fine il Piano Regolatore Generale, nell'ambito dell'insediamento storico, non può prevedere, di norma, rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare residenziali, artigianali e di commercio al minuto, evitando la localizzazione di nuovi complessi direzionali.
 
Per favorire un'ordinata esecuzione delle opere di restauro conservativo, da attuare anche a mezzo delle leggi 18 aprile 1962, n 167, 22 ottobre 1971, n 865, e successive modificazioni e integrazioni e della legge 5 agosto 1978, n. 457, il Piano Regolatore Generale fissa i modi per la programmazione degli interventi e per il prioritario allestimento di alloggi di rotazione, al fine di garantire il rialloggiamento agli abitanti preesistenti, soprattutto a coloro che svolgono attività economiche nell'agglomerato storico.
[101]
 
Il Piano Regolatore Generale indica i modi per la progettazione esecutiva con l'individuazione delle zone di recupero di cui al precedente art. 12, nonché delle porzioni di tessuto in cui è obbligatorio il ricorso preventivo ai piani particolareggiati e di quelle in cui è ammesso l'intervento singolo di cui al successivo articolo 48.
[102]
 
Spetta altresì al Piano Regolatore Generale individuare, nel rispetto delle competenze statali, le aree di interesse archeologico e fissare norme per la loro tutela preventiva; qualsiasi mutamento allo stato dei luoghi di queste aree deve essere previsto in sede di piano particolareggiato.
 
L'individuazione degli agglomerati, dei nuclei, degli edifici singoli e dei manufatti di interesse storico-artistico e/o ambientale, nonché delle aree di interesse archeologico, è svolta in sede di elaborazione di Piano Regolatore Generale e concorre alla formazione dell'inventario dei beni culturali ambientali, promosso dalla Regione, cui spettano le operazioni di verifica e di continuo aggiornamento.
[103]
 
Il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre l'esecuzione delle opere necessarie per il rispetto dei valori ambientali compromessi da trascuratezza o da incauti interventi, anche per quanto concerne l'illuminazione pubblica e privata in aree pubbliche o di uso pubblico.
[104]
Art. 25.[105] 
(Norme per le aree destinate ad attività agricole)
 
Nelle aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive, ottenute anche a mezzo del loro accorpamento ed ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli.
 
Il Piano Regolatore, in aderenza agli obiettivi di cui al precedente comma e sulla base dei piani zonali di sviluppo agricolo, ha lo specifico compito di:
a) 
individuare il territorio produttivo ai fini agricoli e silvo-pastorali e la sua ripartizione nelle grandi classi di: terreni messi a coltura (seminativi, prati, colture legnose specializzate, orticole e floricole), pascoli e prati-pascoli permanenti, boschi, incolti (produttivi e abbandonati);
b) 
attribuire gli indici di edificabilità per le residenze rurali, nei limiti fissati dal presente articolo;
c) 
individuare gli interventi diretti al recupero, alla conservazione ed al riuso del patrimonio edilizio esistente, nonchè fissare norme atte al potenziamento e all'ammodernamento degli edifici esistenti a servizio delle aziende agricole.
d) 
individuare sul territorio agricolo le aree per eventuali annucleamenti rurali e fissarne i limiti e le relative prescrizioni, anche al fine dell'insediamento di servizi e di infrastrutture di supporto agli insediamenti agricoli e con essi compatibili;
e) 
individuare gli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole e regolarne la possibile riutilizzazione anche per altre destinazioni comprese quelle di carattere agrituristico;
f) 
individuare gli edifici rurali e le attrezzature agricole ubicati in zone improprie, o comunque in contrasto con le destinazioni di Piano Regolatore, da normare con particolari prescrizioni per il loro mantenimento ed eventuale ampliamento o per il loro trasferimento ai sensi dell'art. 53 della presente legge;
g) 
disciplinare la costruzione delle infrastrutture, delle strutture, delle attrezzature per la produzione, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, con dimensionamento proporzionale alle esigenze delle aziende agricole singole e associate interessate e comunque configurabili come attività agricola ai sensi dell' art. 2135 del Codice Civile;
h) 
individuare apposite aree destinate alle infrastrutture, strutture ed attrezzature per allevamenti di animali di aziende non configurabili come attività agricola ai sensi dell' art. 2135 del Codice Civile e disciplinare la costruzione delle opere garantendo comunque una quota di superficie libera almeno pari ai due terzi dell'intero lotto;
i) 
stabilire le norme per gli interventi ammissibili per le aziende agricole esistenti, localizzate nelle fasce di rispetto e di salvaguardia di cui agli articoli 27, 29 e 30;
l) 
individuare gli edifici sorti in aree agricole ed adibiti ad usi non agricoli, dettando le relative prescrizioni ai fini del miglioramento igienico-sanitario e funzionale;
m) 
stabilire le norme operative per la ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici rurali esistenti degli imprenditori non a titolo principale, riconosciuti ai sensi del penultimo e ultimo comma dell'articolo 2 della L.R. 63/78 e successive modificazioni e integrazioni;
[106]
n) 
individuare e normare, ove se ne ravvisi l'esigenza, aree di proprietà pubblica all'interno o ai margini dei centri abitati, per la coltivazione di orti urbani, da assegnare in uso convenzionato a privati che nel facciano richiesta.
 
Le concessioni per la edificazione delle residenze rurali sono rilasciate:
a) 
agli imprenditori agricoli ai sensi delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 e delle L.R. 12 maggio 1975, n. 27 e 23 agosto 1982, n. 18, anche quali soci di cooperative;
b) 
ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a ) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;
c) 
agli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo e ultimo comma dell'articolo 2 della L.R. 63/78 e successive modificazioni e integrazioni e della lettera m) del secondo comma del presente articolo, che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata.
[107]
 
Tutte le altre concessioni previste dal presente articolo sono rilasciate ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo.
 
Il Piano Regolatore non può destinare ad usi extra-gricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue e quelli ad elevata produttività, o dotati di infrastrutture e di impianti a supporto dell'attività agricola, e quelli inclusi in piani di riordino fondiario ed irriguo di iniziativa pubblica in corso di attuazione e in piani aziendali o interaziendali di sviluppo o comunque componenti azienda accorpata, se non in via eccezionale, quando manchino le possibilità di localizzazione alternative, per interventi strettamente necessari alla realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici e di edilizia residenziale pubblica, nonchè alla riqualificazione edilizia, di cui alla lettera d) dell'art. 11, e per gli interventi di completamento di cui alla lettera f) del 3° comma dell'art. 13 della presente legge; ulteriori eventuali eccezioni devono essere circostanziatamente motivate.
 
La Regione con deliberazione della Giunta Regionale, può adottare provvedimenti cautelari di cui al precedente art. 9, nelle aree di particolare fertilità. I provvedimenti cautelari di inibizione o sospensione hanno efficacia sino alla approvazione del Piano Regolatore generale elaborato o modificato tenendo conto della particolare fertilità delle aree comprese nel provvedimento cautelare e comunque non oltre i termini di cui all'art. 58.
 
Il rilascio della concessione per gli interventi edificatori nelle zone agricole è subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda:
a) 
il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola;
b) 
le classi di colture in atto e in progetto documentate a norma del 18° comma del presente articolo;
c) 
il vincolo del trasferimento di cubatura di cui al 17° comma;
d) 
le sanzioni, oltre a quelle del successivo art. 69, per l'inosservanza degli impegni assunti.
 
L'atto è trascritto a cura dell'Amministrazione Comunale e a spese del concessionario su registri della proprietà immobiliare.
 
Non sono soggetti all'obbligo della trascrizione di cui ai due commi precedenti gli interventi previsti dalle lettere d), e), f) dell' art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .
 
È consentito il mutamento di destinazione d'uso, previa domanda e con il pagamento degli oneri relativi nei casi di morte, di invalidità e di cessazione per cause di forza maggiore, accertate dalla Commissione Comunale per l'agricoltura di cui alla legge regionale 63/78 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Nei casi di cui al comma precedente non costituisce mutamento di destinazione la prosecuzione della utilizzazione dell'abitazione da parte del concessionario, suoi eredi o familiari, i quali conseguentemente non hanno l'obbligo di richiedere alcuna concessione.
 
Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni rurali nelle zone agricole non possono superare i seguenti limiti:
a) 
terreni a colture protette in serre fisse: mc. 0,06 per mq.
b) 
terreni a colture orticole o floricole specializzate: mc. 0,05 per mq.
c) 
terreni a colture legnose specializzate: mc. 0,03 per mq.
d) 
terreni a seminativo ed a prato: mc. 0,02 per mq.
e) 
terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: mc. 0,01 per mq. in misura non superiore a 5 ettari per azienda:
f) 
terreni a pascolo e prato-pascolo di aziende silvo-pastorali: mc. 0,001 per mq. per abitazioni non superiori a 500 mc. per ogni azienda. In ogni caso le cubature per la residenza al servizio dell'azienda non devono nel complesso superare un volume di 1500 mc.
 
Entro i limiti stabiliti dal comma precedente sono consentiti gli interventi di cui alla lettera c) dell'articolo 2 della L.R. 31 luglio 1984, n. 35 .
 
Il Piano Regolatore in casi eccezionali e motivati può, in deroga ai limiti di densità fondiaria stabiliti dal 12° comma del presente articolo, determinare le cubature massime ammissibili per l'ampliamento delle residenze rurali di imprenditori agricoli a titolo principale per le quali sia stato accertato il particolare disagio abitativo e la contemporanea insufficiente dotazione aziendale di superfici coltivate.
 
Il volume edificabile per le abitazioni rurali di cui al 12° comma del presente articolo è computato, per ogni azienda agricola, al netto dei terreni incolti ed abbandonati e al lordo degli edifici esistenti.
 
Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le strutture e le attrezzature di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolo, anche se comprese nel corpo dell'abitazione.
 
È ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui ed in Comuni diversi, entro la distanza dal centro aziendale ritenuta congrua dalle Norme di Attuazione del Piano Regolatore.
 
Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto. Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal Comune in sede di rilascio di concessione, senza che costituiscano variante al Piano Regolatore.
 
Il trasferimento della cubatura edilizia ai fini edificatori, ai sensi del comma 17 del presente articolo non è ammesso tra aziende diverse. Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori sono destinate a 'non aedificandì e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.
 
Analogamente, non sono ulteriormente utilizzabili per servire nuove strutture e attrezzature, di cui alla lettera g) del 2° comma del presente articolo, i terreni la cui capacità produttiva è già stata impegnata per dimensionare strutture ed attrezzature rurali.
Art. 26.[108] 
(Norme generali per la localizzazione ed il riuso di aree ed impianti industriali artigianali commerciali e terziari.)
 
Il Piano Regolatore individua:
a) 
le aree attrezzate di nuovo impianto, destinate a insediamenti artigianali ed industriali la cui estensione, ubicazione ed organizzazione deve garantire:
1) 
la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di eventuali impianti tecnici di uso comune, atti al conseguimento di idonee condizioni di lavoro, all'efficienza dei processi produttivi, alla salvaguardia ambientale ed alle misure antinquinamento;
2) 
idonei collegamenti e trasporti ed adeguata disponibilità idrica e di energia elettrica;
b) 
le aree di riordino e di completamento infrastrutturale da attrezzare, dove siano compresi insediamenti industriali esistenti da mantenere, ristrutturare in loco o ampliare, previa adeguata organizzazione dell'intera area di pertinenza e di quella circostante, della viabilità interna ed esterna, delle infrastrutture ed attrezzature, e nelle quali possono essere ricavati ulteriori lotti per insediamenti industriali o artigianali aggiuntivi;
[109]
c) 
gli impianti industriali esistenti che si confermano nella loro ubicazione, fissando le norme per la manutenzione straordinaria e gli ampliamenti ammessi, nonché per la eventuale dotazione di infrastrutture carenti;
d) 
le aree per impianti industriali o artigianali o tecnologici isolati, che debbano sorgere al di fuori delle aree attrezzate o di riordino, per esigenze tecniche o perché inquinanti, e le relative misure di salvaguardia;
e) 
gli impianti per i quali sono applicabili le norme di cui al successivo 3° comma;
[110]
f) 
le aree e gli edifici da riservare alle attività commerciali al dettaglio, con riferimento a quanto previsto dal d.lgs. 114/1998 e nel rispetto delle norme previste dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998 , nonchè gli impianti di commercializzazione all'ingrosso.
[111]
 
Per ciascuna di dette aree il Piano Regolatore Generale fissa le modalità di intervento, individuando quelle per le quali è prescritta la preventiva formazione dello strumento urbanistico esecutivo e quelle in cui è ammesso l'intervento diretto con singola concessione. In questo secondo caso il piano dovrà chiaramente specificare:
a) 
la viabilità di transito e di penetrazione interna, nonché le aree destinate ad attrezzature di servizio, in adempimento agli standards stabiliti dalla presente legge;
b) 
le caratteristiche e la localizzazione degli impianti di smaltimento e/o allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi;
c) 
le fasce di protezione antinquinamento;
d) 
le norme e le condizioni atte a garantire l'attuazione delle opere necessarie per attrezzare le aree industriali e artigianali, nonché le aree per attrezzature funzionali relative agli impianti commerciali.
 
Per le aree e per gli edifici con insediamenti produttivi, attivi od inattivi, per i quali si rendano opportuni interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, ivi compresi il trasferimento delle attività produttive in aree attrezzate o da attrezzare, di riordino o di nuovo impianto, a destinazione industriale od artigianale, nel territorio dello stesso Comune o di altri Comuni, oltreché il riutilizzo per altre destinazioni d'uso delle aree dismesse, il Piano Regolatore definisce quali interventi siano da assoggettare a convenzionamento.
[112]
 
Gli interventi rivolti all'utilizzo di aree ed immobili abbandonati e impianti inattivi possono essere disciplinati con prescrizioni di durata anche limitata, sia per quanto concerne le destinazioni d'uso sia per le trasformazioni edilizie temporaneamente necessarie.
[113]
 
(...)
[114]
 
Il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie relative all'insediamento delle attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita fino a mq 1.500 nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti e a mq 2.500 negli altri Comuni è contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale ai sensi del d.lgs. 114/1998 , purchè la superficie lorda di pavimento non sia superiore a mq 4.000. Negli altri casi il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie è subordinato alle norme e prescrizioni di cui ai commi seguenti.
[115]
 
Nel caso di insediamenti di attività commerciali al dettaglio con superficie lorda di pavimento compresa tra mq 4.000 e mq 8.000, il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è subordinato alla stipula di una convenzione o atto di impegno unilaterale, ai sensi dell'articolo 49, quinto comma, ed a preventiva autorizzazione regionale. Tale autorizzazione è rilasciata in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998 .
[116]
 
Nel caso di insediamenti di attività commerciali al dettaglio con superficie lorda di pavimento superiore a mq 8.000, il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è subordinato a preventiva approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo ed a preventiva autorizzazione regionale. Tale autorizzazione è rilasciata in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998 .
[117]
 
Nei casi previsti dai commi sesto, settimo e ottavo, nella concessione o autorizzazione edilizia, nella convenzione o atto di impegno unilaterale che disciplinano l'intervento, sono precisate:
[118]
a) 
la superficie utile lorda e la superficie lorda di pavimento dell'insediamento commerciale;
b) 
la superficie di vendita ripartita per tipologia di strutture distributive limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita;
c) 
le superfici a magazzino e deposito;
d) 
le superfici destinate alle attività accessorie;
e) 
le superfici destinate ad altre attività, ad esempio artigianali, di servizio;
f) 
le superfici destinate ai servizi pubblici (parcheggi e verde pubblici) a norma dell'articolo 21;
g) 
le superfici destinate a soddisfare il fabbisogno di parcheggi previsti dai citati indirizzi e criteri;
h) 
i parcheggi privati ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonchè modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale), le superfici destinate a carico e scarico merci, nonchè ogni altro ulteriore elemento previsto dai citati indirizzi e criteri.
 
Nei casi di superficie lorda di pavimento superiore a mq. 4.000, nella convenzione devono essere adeguatamente dettagliate le soluzioni che risolvono i problemi di impatto con la viabilità e deve essere definita l'attribuzione dei relativi costi di realizzazione.
[119]
 
L'ampliamento della superficie lorda di pavimento originaria o la modifica delle destinazioni d'uso, tipizzate al nono comma, comporta l'acquisizione dell'autorizzazione regionale, la revisione della convenzione o dell'atto di impegno unilaterale e dello strumento urbanistico esecutivo solo quando le variazioni superino il 10 per cento della superficie utile lorda di pavimento originaria, salvo che, per via di successivi ampliamenti, si superino i limiti di cui ai commi settimo e ottavo.
[120]
Art. 27. 
(Fasce e zone di rispetto)
 
A protezione dei nastri e degli incroci stradali, attrezzati e non, all'esterno dei centri edificati deve essere prevista una adeguata fascia di rispetto, comunque non inferiore a quella disposta dal D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, che garantisca la visibilità, gli ampliamenti delle corsie e l'inserimento di ulteriori eventuali allacciamenti.
 
Nelle aree di espansione degli abitati la distanza fra gli edifici ed il ciglio delle strade principali non deve essere inferiore a mt. 10,00; in particolari situazioni orografiche e di impianto urbanistico questa può essere ridotta a mt. 6,00.
 
Nelle fasce di rispetto, di cui ai commi precedenti, è fatto divieto di nuove costruzioni ad uso residenziale e per usi produttivi, industriali, artigianali e commerciali; sono unicamente ammesse destinazioni a: percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici. La normativa del Piano Regolatore Generale può prevedere che in dette fasce, a titolo precario, possa essere concessa la costruzione di impianti per la distribuzione del carburante opportunamente intervallati.
 
Nelle fasce di rispetto delle ferrovie previste nei Piani Regolatori, fermi restando i divieti e le eccezioni previsti dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 , non sono ammesse nuove costruzioni destinate ad abitazione o ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico.
[121]
 
Nelle zone di rispetto dei cimiteri, definite dal Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni, che devono avere profondità non inferiore a metri 150, non sono ammesse nuove costruzioni né l'ampliamento di quelle esistenti; sono tuttavia ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento di volume, degli edifici esistenti, oltreché la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici, anche attrezzati, o di colture arboree industriali.
 
Ove la situazione orografica, o l'assetto degli abitati e gli edifici esistenti, non consentano - anche ai fini dell'ampliamento degli impianti cimiteriali esistenti - fasce di rispetto della profondità di metri 150, il Piano Regolatore Generale, sulla base di adeguata documentazione, può prevedere con specifiche prescrizioni la parziale riduzione di tali profondità.
[122]
 
Il Piano Regolatore Generale determina le fasce di rispetto attorno agli edifici industriali, ai depositi di materiali insalubri e pericolosi, alle pubbliche discariche, alle opere di presa degli acquedotti, agli impianti di depurazione delle acque di rifiuto e le caratteristiche delle colture arboree da piantare in dette fasce. Il Piano Regolatore determina altresì, in sede di norme di attuazione, le distanze delle stalle dalle abitazioni del proprietario ed altrui, e dalle altre zone abitabili.
[123]
 
Le fasce di rispetto dei sistemi di piste sciistiche, degli impianti di risalita e delle attrezzature complementari, individuate nel Piano Regolatore Generale, devono avere una profondità non inferiore a mt. 50 dal confine delle aree asservite.
 
Le aree comprese nelle fasce o aree di rispetto e di protezione di cui ai commi precedenti possono essere computate, ai fini della edificabilità nelle aree limitrofe, in quanto ammesso dal Piano Regolatore Generale e nei limiti da esso prescritti.
[124]
 
Nel caso di esproprio di edificio di abitazione per la realizzazione di strade o loro ampliamenti e di opere pubbliche in genere e nei casi di demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici o di tutela della pubblica incolumità, può essere consentita la ricostruzione di uguale volume su area agricola adiacente, quand'anche questa risulti inferiore alle norme di edificabilità su dette aree e purchè non in contrasto con la legge 19 giugno 1939, n. 1497 e non si tratti di aree di particolare pregio ambientale
[125]
 
I Piani Regolatori prevedono le zone di rispetto per gli impianti aeroportuali nell'osservanza delle norme vigenti: in esse sono ammessi esclusivamente edifici al servizio diretto o indiretto dell'attività aeroportuale, con assoluta esclusione della residenza.
 
Gli edifici rurali, ad uso residenziale e non, esistenti nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti, possono essere autorizzati, in sede di normativa di Piano Regolatore Generale, ad aumenti di volume non superiori al 20% del volume preesistente, per sistemazioni igieniche e tecniche; gli ampliamenti dovranno avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura viaria o ferroviaria da salvaguardare.
[126]
 
Nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti possono essere ubicati impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia, nonché le attrezzature di rete per la erogazione di pubblici servizi.
Art. 28. 
(Accessi a strade statali e provinciali)
 
I Comuni non possono autorizzare, di norma, opere relative ad accessi veicolari diretti sulle strade statali e provinciali, per tratti lungo i quali queste attraversano parti di territorio esterne al perimetro degli abitati. Tali accessi possono avvenire solo a mezzo di derivazioni, adeguatamente attrezzate, dagli assi stradali statali e provinciali, di strade pubbliche, organicamente inserite nella rete viabilistica dei Piani Comunali ed opportunamente distanziate, a seconda delle caratteristiche dimensionali e di visibilità dell'arteria.
Art. 29. 
(Sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti e dei canali)
 
Lungo le sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, nonché dei canali, dei laghi artificiali e delle zone umide di maggiore importanza, individuati nei Piani Regolatori Generali, è vietata ogni nuova edificazione, oltreché le relative opere di urbanizzazione, per una fascia di profondità, dal limite del demanio o, in caso di canali privati, dal limite della fascia direttamente asservita, di almeno:
a) 
metri 15 per fiumi, torrenti e canali nei territori compresi nelle Comunità Montane;
b) 
metri 100 per fiumi, torrenti e canali non arginati nei restanti territori;
c) 
metri 25 dal piede esterno degli argini maestri, per i fiumi, torrenti e canali arginati;
d) 
metri 200 per i laghi naturali e artificiali e per le zone umide.
 
Qualora in sede di formazione del progetto preliminare di Piano Regolatore sia accertata, in relazione alle particolari caratteristiche oro-idrografiche ed insediative, la opportunità di ridurre le fasce di rispetto entro un massimo del 50% rispetto alle misure di cui al precedente comma, la relativa deliberazione del Consiglio Comunale è motivata con l'adozione di idonei elaborati tecnici contenenti i risultati delle necessarie indagini morfologiche ed idrogeologiche. Ulteriori riduzioni alle misure di cui alle lettere b) ed d) del precedente comma, possono essere ammesse con motivata giustificazione ed autorizzazione della Giunta Regionale.
[127]
 
Nelle fasce di rispetto di cui al primo comma sono consentite le utilizzazioni di cui al 3° comma dell'art 27, nonché attrezzature sportive collegate con i corsi e specchi d'acqua principali.
 
Le norme suddette non si applicano negli abitati esistenti, e comunque nell'ambito della loro perimetrazione, se difesi da adeguate opere di protezione.
 
Il Piano territoriale può stabilire dimensioni diverse da quelle di cui al primo comma, in relazione alle caratteristiche oroidrografiche ed insediative esistenti.
[128]
Art. 30.[129] 
(Zone a vincolo idrogeologico e zone boscate)
 
Il Piano Territoriale dispone i vincoli idrogeologici ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 , ed ai sensi dell' art 5 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 , specificando la relativa disciplina di intervento e di uso del suolo.
 
Nelle more di formazione del Piano Territoriale i vincoli idrogeologici sono disposti o modificati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previo parere del dei Servizi regionali competenti e del Comitato Urbanistico Regionale. Qualora le suddette modificazioni siano proposte in sede di formazione del Piano Regolatore, sulla base di adeguate indagini morfologiche ed idrogeologiche, la deliberazione di approvazione del Piano Regolatore sostituisce il decreto del Presidente della Giunta.
[130]
 
Nelle porzioni di territorio soggette a vincolo idrogeologico non sono ammessi interventi di trasformazione del suolo che possano alterarne l'equilibrio idrogeologico: ogni intervento, ivi compresi quelli di cui all' articolo 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 , è condizionato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, al rilascio di autorizzazione da parte del Presidente della Giunta Regionale.
 
Il rilascio della concessione o della autorizzazione da parte del Sindaco è subordinata alla presentazione del provvedimento autorizzativo di cui al comma precedente.
[131]
 
In ogni caso nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione sono vietate:
a) 
(...)
[132]
b) 
in tutte le aree soggette a dissesto, a pericolo di valanghe o di alluvioni o che comunque presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti.
Art. 31. 
(Opere di interesse pubblico nelle zone soggette a vincolo)
 
Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e sulle sponde di cui al 1° comma dell'art. 29 possono essere realizzate, su autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, previa verifica di compatibilità con la tutela dei valori ambientali e con i caratteri geomorfologici delle aree, le sole opere previste da Piano Territoriale quelle che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità e quelle attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua o ad impianti di depurazione ad elettrodotti, ad impianti di telecomunicazione e ad altre attrezzature per la erogazione di pubblici servizi, nel rispetto delle leggi nazionali vigenti.
[133]
Titolo IV bis.[134] 
CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
Art. 31 bis. 
(Conferenza di pianificazione)
1. 
Il sindaco convoca una conferenza di pianificazione per la formazione della variante strutturale al piano regolatore generale.
2. 
La conferenza di pianificazione è composta dal comune, dalla provincia competente per territorio e dalla Regione, che si esprimono, con diritto di voto, per le proprie competenze. La comunità montana, ove presente, è invitata, senza diritto di voto, alla conferenza di pianificazione. La comunità montana partecipa, con diritto di voto, alla conferenza di pianificazione nel solo caso in cui la variante strutturale riguardi un piano regolatore intercomunale di comunità montana approvato ai sensi dell'articolo 16.
3. 
Il sindaco o suo delegato presiede la conferenza di pianificazione e, ai fini dell'articolo 31 ter, comma 6, può invitare, senza diritto di voto, amministrazioni o enti pubblici o erogatori di servizi pubblici competenti, a qualunque titolo, ad intervenire sul territorio per realizzare infrastrutture o tutelare vincoli.
4. 
Responsabile della conferenza di pianificazione è il legale rappresentante del comune o suo delegato.
5. 
Ferma restando la competenza dei rispettivi organi collegiali ad esprimere il parere richiesto, ogni ente è rappresentato in conferenza di pianificazione da un solo partecipante.
6. 
Qualora il parere di un ente comprenda più discipline o competenze, è onere del suo rappresentante raccogliere all'interno del proprio ente, anche con conferenze di servizio, i pareri necessari e ricondurli ad unitarietà nell'ambito della conferenza di pianificazione.
7. 
Il parere espresso dalla conferenza di pianificazione è positivo se condiviso dalla maggioranza dei partecipanti aventi diritto di voto.
8. 
Sono vincolanti, ancorché minoritari all'interno della conferenza di pianificazione, i pareri espressi dalla Regione, con deliberazione della Giunta regionale e riferiti ad atti formalizzati, a tutela di rilevanti interessi pubblici in materia di paesaggio, ambiente, beni culturali, pericolosità e rischio geologico, aree di elevata fertilità, infrastrutture o, comunque, per assicurare il coordinamento di politiche territoriali o garantire la fattibilità di politiche comunitarie, nazionali e regionali, nonché per violazione della presente legge.
9. 
Il funzionamento della conferenza di pianificazione è disciplinato da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
10. 
Il comune può richiedere, alla comunità montana o alla provincia competenti o alla Regione, l'assistenza tecnica all'organizzazione ed allo svolgimento della conferenza di pianificazione.
11. 
Per quanto non disposto dalla presente legge o dal regolamento di cui al comma 9, valgono le disposizioni di cui agli articoli 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Art. 31 ter. 
(Procedure di formazione ed approvazione delle varianti strutturali al piano regolatore generale)
1. 
La disposizione si applica alle varianti strutturali ai piani regolatori generali di cui all'articolo 17, comma 4, che non hanno caratteristiche di nuovi piani o di varianti generali. Sono tali le varianti strutturali che non riguardano l'intero territorio comunale o che non modificano l'intero impianto strutturale del piano, urbanistico o normativo, o di esclusivo adeguamento al piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po, di seguito denominato PAI, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001 o quelle direttamente conseguenti all'attuazione del PAI.
2. 
Il consiglio comunale approva un documento programmatico che esplicita le finalità e gli oggetti generali della variante strutturale.
3. 
Il documento programmatico indica se il comune intende aggiornare e modificare il quadro dei dissesti contenuto nel PAI.
4. 
Il documento programmatico è reso pubblico dal comune nei modi che ritiene più efficaci per assicurare l'attuazione dell'articolo 1, primo comma, numero 8). Chiunque può presentare osservazioni e proposte con le modalità e i tempi, che non possono essere inferiori a quindici giorni, indicati nel documento programmatico.
5. 
Il sindaco o suo delegato, contestualmente alla pubblicazione del documento programmatico, convoca la conferenza di pianificazione, nella quale la Regione, la provincia e la comunità montana, nel caso in cui la variante strutturale riguardi un piano regolatore intercomunale di comunità montana approvato ai sensi dell'articolo 16, visto il documento programmatico, entro trenta giorni dalla prima riunione della conferenza, possono formulare rilievi e proposte. Decorso inutilmente il termine, salvo che sia prorogato con decisione unanime dei partecipanti aventi diritto di voto, la procedura di formazione ed approvazione della variante strutturale prosegue.
6. 
Il sindaco o suo delegato può invitare alla conferenza di pianificazione di cui al comma 5 la comunità collinare, i comuni confinanti, l'ente gestore di eventuali aree protette, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), le amministrazioni statali preposte alla tutela di vincoli presenti nel territorio comunale e qualunque altro soggetto ritenga necessario al fine di verificare la compatibilità della variante con il complesso degli interessi pubblici e dei progetti di cui tali amministrazioni sono portatrici.
7. 
Sulla base degli elementi acquisiti, il comune elabora il progetto preliminare della variante strutturale al piano regolatore generale e lo adotta.
8. 
Il progetto preliminare comprende lo schema della relazione illustrativa, gli allegati tecnici, le tavole di piano e le norme di attuazione di cui all'articolo 14, primo comma, numeri 1), 2), 3) lettere a) e b), e 4), la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico), nonché la rappresentazione su scala 1:2.000 delle parti interessate dalla variante. Nella relazione che accompagna il progetto preliminare sono rappresentate in sintesi le osservazioni presentate sul documento programmatico e le conseguenti determinazioni del comune.
9. 
Le analisi e gli elaborati di carattere geologico a corredo del piano regolatore generale, richiesti al punto 4 della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996, inclusa la carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, devono essere favorevolmente valutate in linea tecnica dall'ARPA prima dell'adozione del progetto preliminare. A tal fine il comune invia i documenti richiesti dalla circolare n. 7/LAP del 1996 all'ARPA, che si esprime sugli stessi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine senza che l'ARPA si sia espressa, il comune procede all'adozione del progetto preliminare sulla base delle analisi e degli elaborati predisposti e sottoscritti dal geologo incaricato.
10. 
Il progetto preliminare è depositato presso la segreteria del comune; è pubblicato per estratto all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.
11. 
Il sindaco, dopo che il consiglio comunale ha controdedotto alle osservazioni presentate, motivandone l'accoglimento o il rigetto, riconvoca la conferenza di pianificazione con la Regione, la provincia e la comunità montana, nel caso in cui la variante strutturale riguardi un piano regolatore intercomunale di comunità montana approvato ai sensi dell'articolo 16. La conferenza di pianificazione, entro novanta giorni dalla prima riunione della nuova convocazione, esprime parere e formula eventuali osservazioni. Decorso inutilmente il termine, salvo che sia prorogato con decisione unanime dei partecipanti aventi diritto di voto, la procedura di approvazione della variante strutturale prosegue.
12. 
Il consiglio comunale approva la variante strutturale al piano regolatore generale tenendo conto delle osservazioni accolte in seguito alla pubblicazione e dando atto di aver accettato integralmente parere e osservazioni formulate dalla conferenza di pianificazione.
13. 
Il consiglio comunale, se non intende accettare integralmente il parere della conferenza di pianificazione, può, dandone adeguata motivazione, riproporre le parti da cui intende discostarsi alla conferenza di pianificazione che, riconvocata dal sindaco, entro trenta giorni dalla prima riunione, esprime un definitivo parere di compatibilità con la pianificazione e programmazione sovralocale.
14. 
Il consiglio comunale approva la variante strutturale al piano regolatore generale adeguandosi al parere di compatibilità di cui al comma 13.
15. 
La variante strutturale entra in vigore con la pubblicazione, a cura del comune, della deliberazione di approvazione, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed è esposta in pubblica e continua visione nella sede del comune interessato.
Titolo V. 
ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
Art. 32. 
(Strumenti urbanistici ed amministrativi per l'attuazione del Piano Regolatore Generale)
 
Gli interventi relativi alla trasformazione degli immobili, aree ed edifici previsti o ammessi dal Piano Regolatore Generale, nonché delle loro destinazioni d'uso, sono subordinati a concessione od autorizzazione da parte del Sindaco, secondo le norme della presente legge.
 
Il Piano Regolatore Generale può definire le porzioni di territorio in cui è ammesso l'intervento diretto e quello in cui la concessione è subordinata alla formazione e all'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi. Ove non definite dal Piano Regolatore Generale, le porzioni di territorio da assoggettare alla preventiva formazione di strumenti urbanistici esecutivi sono delimitate in sede di formazione del programma di attuazione, ai sensi dell'articolo 34, 1° comma, punto 1, e, per i Comuni non obbligati alla formazione del predetto programma, con specifiche deliberazioni consiliari motivate. Le suddette delimitazioni non costituiscono variante al Piano Regolatore Generale.
[135]
 
Gli strumenti urbanistici esecutivi sono esclusivamente:
 
1) i piani particolareggiati, di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e successive modificazioni e all' articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ;
 
2) i piani per l'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni;
 
3) I piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 ;
[136]
 
4) i piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata;
 
5) i piani tecnici di opere ed attrezzature di iniziativa pubblica di cui all'articolo 47 della presente legge.
 
6) i Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell' articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
[137]
 
Ai fini del superamento delle barriere architettoniche ai sensi del D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978 , i Comuni promuovono l'introduzione di idonei elementi progettuali, in particolare per quanto attiene l'arredo urbano e l'accessibilità ai pubblici servizi.
[138]
 
In particolare l'attuazione degli interventi edilizi pubblici e privati previsti dal Piano Regolatore Generale Comunale compresa la realizzazione dei percorsi esterni pedonali, abbinati e non alle sedi veicolari, è subordinata al rispetto dei disposti della legge 9 gennaio 1989, n. 13 , del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, della legge 30 marzo 1971, n. 118 , del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 e di ogni altra disposizione in materia di barriere architettoniche. La realizzazione di nuovi tracciati di infrastruttura a rete, o la manutenzione di quelli esistenti sui sedimi stradali che comportano il ripristino di marciapiedi, devono prevedere il collegamento con la sede viaria mediante adeguate rampe di raccordo.
[139]
 
L'operatività nel tempo e nello spazio dei Piani Regolatori Generali, nonché dei loro strumenti urbanistici esecutivi è definita dai programmi pluriennali di attuazione.
Art. 33. 
(Programma di attuazione comunale o intercomunale)
 
I Comuni, singoli o riuniti in Consorzio, obbligati ai sensi dell'articolo 36, sono tenuti ad approvare un programma pluriennale di attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale vigente, della durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, in cui sono comprese, in un unico atto amministrativo, le aree e le zone - incluse o meno in strumenti urbanistici esecutivi - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni.
[140]
 
Il programma di attuazione è formato dal Comune, o dal Consorzio di Comuni o dalla Comunità Montana, in riferimento al fabbisogno di infrastrutture, di attrezzature sociali, di insediamenti produttivi, di residenze, tenendo conto della presumibile disponibilità di risorse pubbliche e private.
 
Nel formulare i programmi pluriennali di attuazione, i Comuni, singoli o riuniti in Consorzio, sono tenuti a stimare la quota presumibile degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e valutarne l'incidenza ai fini della determinazione delle nuove costruzioni previste nei programmi stessi.
[141]
 
Nei Comuni obbligati, ai sensi del successivo articolo 36, la inclusione nel programma di attuazione degli interventi di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, per i quali si richiede un contributo regionale, è vincolante ai fini della concessione del contributo stesso; l'approvazione del programma è altresì vincolante per l'autorizzazione alle spese destinate dai Comuni alla esecuzione di interventi per il risanamento di immobili di cui ai punti 1) e 2) del primo comma del precedente articolo 24, nonché all'acquisizione delle aree da espropriare, attingendo ai fondi di cui all' articolo 12 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10.
[142]
 
Fanno eccezione agli obblighi di cui al comma precedente le spese relative alle modeste opere di completamento o di manutenzione straordinaria delle infrastrutture e dei servizi esistenti ed alle spese relative all'esecuzione di opere od impianti tecnologici di interesse sovracomunale, nonché quelle relative agli interventi previsti dall' articolo 9, lettera b), della Legge 28 gennaio 1979, n. 10 .
[143]
 
(...)
[144]
 
Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione da parte del Sindaco, è subordinato all'approvazione del programma di attuazione, ad eccezione dei casi di cui all' articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e nel rispetto delle norme della presente legge, salvo ulteriori limitazioni prescritte dai Piani Regolatori Generali.
[145]
 
Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione non è subordinato all'inclusione dell'intervento nel programma pluriennale di attuazione nè all'approvazione dello stesso, semprechè non in contrasto con le prescrizioni del P.R.G..e previo versamento dei contributi di cui all' art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , se dovuti, nei casi previsti dall' art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e nei seguenti casi:
[146]
a) 
interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 13 - 3° comma, lettera c).
b) 
modifiche interne necessarie per l'efficienza degli impianti produttivi, industriali, artigianali ed agricoli;
c) 
ampliamenti, fino al 50% della superficie coperta e comunque non superiore a 1.000 metri quadrati di solaio utile lordo, di edifici destinati ad attività produttive, purchè non nocive e moleste;
d) 
variazioni delle destinazioni d'uso di edifici esistenti consentite dal P.R.G.
e) 
modesti ampliamenti delle abitazioni, necessari al miglioramento degli impianti igienicosanitari o al miglioramento funzionale delle stesse, non eccedenti il 20% della superficie utile esistente; 25 mq. sono consentiti anche se eccedono tale percentuale.
f) 
interventi urgenti da realizzare a tutela della pubblica incolumità
 
Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione non è inoltre subordinato all'inclusione dell'intervento nel programma pluriennale di attuazione nei casi e nei limiti temporali previsti dall'art. 91/quinquies della presente legge.
[147]
 
La Regione promuove la formazione di Programmi di Attuazione consortili.
Art. 34. 
(Contenuto del programma di Attuazione)
 
Il programma di Attuazione, sulla base della valutazione dei fabbisogni pregressi e previsti da soddisfare e delle risorse disponibili, accertati anche mediante consultazione con le parti interessate, indica:
 
1) le aree e le zone in cui si intende procedere all'Attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale, sia mediante strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata da formare, o già formati e vigenti, in tutto o in parte ancora da attuare, sia mediante il rilascio di singola concessione;
 
2) le infrastrutture di carattere urbano ed intercomunale e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare;
 
3) gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione nei tessuti urbani esistenti, con particolare riguardo ai centri storici, che non rispondano ai requisiti richiesti per la concessione gratuita ai sensi dell' articolo 9, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e che siano compresi nel perimetro di un piano di recupero o, più in generale, di uno strumento urbanistico esecutivo;
[148]
 
4) la previsione degli investimenti, con il loro riparto fra pubblici e privati;
 
5) i termini entro cui i proprietari, o aventi titolo, singolarmente o riuniti in consorzio, devono presentare la domanda di concessione, fatto salvo il disposto di cui al successivo articolo 43.
 
In particolare, per quanto concerne il numero 1) del precedente comma, il programma di Attuazione evidenzia:
[149]
a) 
le aree comprese o da comprendere nel piano di zona per l'edilizia economica e popolare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modifiche e integrazioni, ai fini del rispetto delle proporzioni, stabilite ai sensi dell' articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 con le precisazioni di cui all'art. 41 della presente legge , in rapporto all'attività edilizia privata;gli interventi di edilizia convenzionata ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 , ricadenti su aree individuate dal Piano Regolatore Generale per interventi di completamento di cui alla lettera f) del 3° comma dell'art. 13 della presente legge, possono essere computati ai fini delle proporzioni di cui al comma precedente in misura non superiore al 10% del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato, purché le relative convenzioni prescrivano una congrua quota, preliminarmente determinata dal Comune; di alloggi in locazione per un periodo non inferiore ai 20 anni. Nei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti detta percentuale può essere aumentata fino al 20%
[150]
b) 
le aree destinate ad impianti produttivi, da espropriare e da urbanizzare ai sensi dell' articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ;
c) 
le parti di territorio, oggetto di piani esecutivi di iniziativa pubblica o privata già formati e vigenti, ma non ancora del tutto attuati, di cui il programma di Attuazione prevede la realizzazione nel periodo di validità del programma stesso, e quelle da sottoporre a piani esecutivi, con indicata la porzione da attuare nel periodo di validità del programma;
d) 
le eventuali aree con insediamenti produttivi da sottoporre alla disciplina di cui all'art. 53 della presente legge indicando le aree, interne ed esterne al Comune, di possibile rilocalizzazione;
[151]
e) 
le aree destinate ad attrezzature commerciali da attuare nel periodo di validità del programma
[152]
f) 
la eventuale delimitazione dei comparti di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia ai sensi del successivo articolo 46;
[153]
g) 
le aree, gli edifici e le opere per cui è ammesso lo intervento diretto con singola concessione;
h) 
le aree destinate alle attrezzature commerciali e gli interventi da attuare sulla rete commerciale esistente.
 
Nel caso di Programmi di Attuazione intercomunali, formati da più Comuni riuniti in consorzio, le aree, gli interventi e le infrastrutture, di cui ai commi precedenti, sono determinati considerando globalmente fabbisogni e risorse dei Comuni che fanno parte del Consorzio. In particolare, nella formazione del programma di Attuazione intercomunale, deve essere complessivamente osservata la proporzione tra aree destinate ad edilizia economica e popolare e aree riservate ad attività edilizia privata, stabilita ai sensi dell' articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 con le precisazioni di cui all'art. 41 della presente legge. Non è obbligatorio il rispetto della proporzione suddetta per i singoli Comuni.
[154]
Art. 35. 
(Elaborati del programma di Attuazione)
 
Il programma di Attuazione è costituito dai seguenti elaborati:
 
1) relazione illustrativa dello stato di fatto e dei criteri assunti per la determinazione dei fabbisogni e per l'individuazione delle aree di intervento, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi precedenti e degli strumenti urbanistici di attuazione vigenti;
 
2) elaborati grafici, redatti sulle planimetrie di Piano Regolatore Generale o di strumenti urbanistici esecutivi vigenti, che consentano una chiara individuazione delle scelte effettuate con la delimitazione delle aree interessate dal programma , specificando quelle utilizzabili per interventi di iniziativa privata, i cui proprietari o aventi titolo sono tenuti a presentare domanda di concessione a norma e con gli effetti di cui all' articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ;
[155]
 
3) elenco delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui si prevede la realizzazione;
 
4) progetti di massima delle opere di urbanizzazione primaria, ove queste non siano comprese in progetti già approvati;
 
5) quantificazione analitica degli oneri conseguenti all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare, con il riparto tra operatori pubblici e privati;
 
6) stima disaggregata e complessiva degli investimenti occorrenti alla realizzazione del programma;
[156]
 
7) indicazione qualitativa e quantitativa degli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione compresi nel programma di Attuazione e di quanto può essere realizzato al di fuori di esso.
 
il Programma pluriennale di attuazione viene redatto utilizzando i modelli operativi approvati dalla Giunta Regionale
[157]
Art. 36.[158] 
(Obbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione (P.P.A.)
 
I Comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti sono esonerati dall'obbligo di dotarsi dei programmi pluriennali di attuazione, di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 , articolo 13.
 
I Piani Territoriali individuano i Comuni aventi popolazione pari o inferiore a diecimila abitanti ai quali, per motivate ragioni di carattere ambientale, insediativo, turistico ed industriale, è fatto obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione, nel termine fissato dagli stessi Piani Territoriali.
 
I Comuni non obbligati possono comunque dotarsi di programma pluriennale di attuazione secondo le norme della presente legge.
Art. 37.[159] 
(Approvazione ed efficacia del programma di attuazione)
 
Il programma pluriennale di attuazione è approvato dal Consiglio Comunale, previa consultazione degli Enti Pubblici, delle aziende e dei privati interessati, alla scadenza del precedente programma; se redatto da più Comuni riuniti in consorzio o dalla Comunità Montana, è approvato dall'Assemblea del consorzio o della Comunità, oltrechè dai singoli Comuni per la parte relativa al territorio di propria competenza.
 
Il programma pluriennale di attuazione, redatto secondo i modelli operativi approvati dalla Giunta Regionale e completo degli atti, è trasmesso in copia alla Regione unitamente alla deliberazione comunale di approvazione, non appena questa sia divenuta esecutiva.
[160]
 
Il programma pluriennale di attuazione può, entro i suoi termini di validità, essere modificato e integrato nei contenuti, di norma in occasione dell'approvazione del bilancio comunale e comunque non più di una volta all'anno. In occasione di tale modificazione il programma di attuazione dovrà essere aggiornato in relazione a tutte le eventuali modificazioni di previsione di opere e di interventi oggetto di finanziamenti regionali o statali o di altri Enti pubblici. Sono ammesse in qualunque momento le modificazioni che si rendono necessarie per l'attuazione degli interventi di edilizia pubblica residenziale, e a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo strumento urbanistico generale o di varianti, nel qual caso le modificazioni riguardano esclusivamente le parti interessate dalle varianti stesse. Possono inoltre essere consentite eventuali modifiche determinate dalla realizzazione di impianti industriali ed artigianali, purchè originate da esigenze straordinarie e di particolare urgenza e adeguatamente motivate dai Consigli Comunali con riferimento alle situazioni economiche e sociali del territorio di influenza. Le modificazioni del programma vengono trasmesse con le stesse modalità di cui al comma precedente.
[161]
 
Ove il Comune non provveda alla approvazione del nuovo programma pluriennale di attuazione alla scadenza del precedente, il Presidente della Giunta Regionale invita il Sindaco a provvedervi entro 90 giorni; trascorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta Regionale nomina, con proprio decreto, immediatamente esecutivo, un commissario per la predisposizione del programma pluriennale di attuazione e la convocazione del Consiglio Comunale per la relativa approvazione.
 
Scaduto il programma pluriennale di attuazione e fino alla approvazione del successivo sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 13 e al settimo comma dell'art. 33 della presente legge semprechè non siano in contrasto con prescrizioni più restrittive degli strumenti urbanistici vigenti.
[162]
 
Qualora siano inseriti nel programma pluriennale di attuazione interventi edilizi sottoposti a strumento urbanistico esecutivo le disposizioni di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 28-1-1977, n. 10 si applicano solo a seguito dell'approvazione dello strumento urbanistico esecutivo; per i piani esecutivi convenzionati di cui all'art. 43, il sesto comma dell'art. 13 della legge 28-1-1977, n. 10 si applica qualora i proprietari interessati non abbiano presentato al Sindaco gli elaborati e lo schema di convenzione di cui all'art. 39 entro i termini fissati dal Programma Pluriennale di Attuazione.
Art. 37 bis[163] 
(Deliberazione sul Programma operativo delle opere e degli interventi pubblici)
 
Al fine di consentire l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per la formazione di programmi pluriennali di spesa della Regione , nonchè per il coordinamento degli interventi di competenza regionale con quelli dello Stato e degli Enti locali, in armonia con l' art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , tutti i Comuni debbono approvare congiuntamente al bilancio e con atto separato, il Programma operativo delle opere e degli interventi pubblici, di iniziativa comunale o consortile o di società a partecipazione comunale, con previsione pluriennale di tre o cinque anni.
[164]
 
Il Programma operativo deve contenere: la localizzazione e i caratteri tecnici, di massima, delle opere e degli interventi; la localizzazione e la dimensione delle aree da acquisire; l'entità degli investimenti e l'indicazione dei relativi mezzi finanziari.
 
Il Programma operativo è redatto secondo i modelli approvati dalla Giunta Regionale.
 
Per i Comuni obbligati alla redazione del programma pluriennale di attuazione, il Programma operativo costituisce stralcio del programma pluriennale di attuazione, limitatamente alle opere e agli interventi pubblici di cui al primo comma.
 
L'inclusione nel Programma operativo delle opere e degli interventi per i quali si richiede un contributo regionale, è vincolante ai fini della concessione del contributo stesso e sostitutiva della domanda di contributo.
 
Il Programma operativo dovrà essere trasmesso alla Regione non appena la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva e comunque non oltre il 31 luglio.
[165]
 
Il Programma operativo può essere modificato, congiuntamente all'approvazione del bilancio, in funzione dello stato di attuazione dei programmi di realizzazione delle opere e degli interventi pubblici. La modificazione viene trasmessa con le stesse modalità di cui al comma precedente.
Art. 38. 
(Contenuto del piano particolareggiato)
 
Il piano particolareggiato contiene:
 
1) la delimitazione del perimetro del territorio interessato;
 
2) l'individuazione degli immobili già espropriati o da espropriare al fine di realizzare gli interventi pubblici con particolare riguardo alle attrezzature, infrastrutture, opere ed impianti di interesse generale;
 
3) la precisazione delle destinazioni d'uso delle singole aree e l'individuazione delle unità di intervento con l'indicazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 
4) la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare negli interventi attuativi con le relative precisazioni planovolumetriche;
 
5) l'individuazione degli immobili, o di parte dei medesimi, da espropriare, o da sottoporre a occupazione temporanea, al fine di realizzare interventi di risanamento o di consolidamento;
 
6) i termini di attuazione del piano ed i tempi di attuazione degli interventi previsti, con l'indicazione delle relative priorità.
Art. 39. 
(Elaborati del piano particolareggiato)
 
Il piano particolareggiato è costituito dai seguenti elaborati:
 
1) la relazione illustrativa che precisa le prescrizioni e le previsioni del Piano Regolatore Generale, con riferimento all'area interessata dal piano particolareggiato, corredata dai seguenti allegati:
 
- le analisi e le ricerche svolte;
 
- la specificazione delle aree da acquisire per destinazioni pubbliche e di uso pubblico;
 
- la relazione finanziaria, con la stima sommaria degli oneri derivanti dalla acquisizione ed urbanizzazione delle aree e la loro ripartizione tra il Comune ed i privati;
 
- i tempi previsti per l'attuazione, con indicazione delle relative priorità;
 
- la scheda quantitativa dei dati del piano, secondo il modello fornito dalla Regione.
[166]
 
2) la planimetria delle previsioni del Piano Regolatore Generale relative al territorio oggetto del piano particolareggiato, estese anche ai tratti adiacenti, in modo che risultino le connessioni con le altre parti del Piano stesso;
 
3) la planimetria del piano particolareggiato, disegnata sulla mappa catastale aggiornata e dotata delle principali quote planoaltimetriche, contenenti i seguenti elementi:
 
- le strade e gli altri spazi riservati alla viabilità e parcheggi, con precisazione delle caratteristiche tecniche delle sedi stradali, con le relative quote altimetriche, oltreché delle fasce di rispetto e dei distacchi degli edifici esistenti dalle sedi stradali;
 
- gli edifici e gli impianti pubblici esistenti ed in progetto;
 
- le aree destinate all'edificazione o alla riqualificazione dell'edilizia esistente con l'indicazione delle densità edilizie, degli eventuali allineamenti, delle altezze massime, dei distacchi fra gli edifici, della utilizzazione e della sistemazione delle aree libere e di quelle non edificabili;
 
- l'eventuale delimitazione di comparti edificatori;
 
4) il progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti;
 
5) l'eventuale progetto plano-volumetrico degli interventi previsti, con profili e sezioni in scala adeguata e con indicazione delle tipologie edilizie;
 
6) gli elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel territorio interessato dal piano particolareggiato, con indicazione di quelle soggette ad esproprio;
 
7) le norme specifiche di attuazione del piano particolareggiato;
 
8) la planimetria del piano particolareggiato ridotta alla scala delle tavole di Piano Regolatore Generale, al fine di verificarne l'inserimento e di garantire l'aggiornamento dello stesso.
 
Gli elaborati di cui ai punti 3) e 4) del precedente comma debbono inoltre contenere specifiche prescrizioni in ordine ai requisiti dell'arredo urbano anche ai fini del superamento delle barriere architettoniche, in applicazione del penultimo comma dell'art. 32 della presente legge.
[167]
Art. 40.[168] 
(Formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato)
 
Il piano particolareggiato, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, è depositato presso la Segreteria e pubblicato per estratto all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare, entro i successivi 30 giorni, osservazioni nel pubblico interesse.
[169]
 
Il Consiglio Comunale, decorsi i termini di cui al comma precedente, controdeduce alle osservazioni con la deliberazione di approvazione del piano, apportando eventuali modifiche. Qualora non vengano presentate osservazioni la deliberazione di approvazione del piano dovrà farne espressa menzione.
 
Il piano particolareggiato assume efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge. Il piano è depositato presso la Segreteria del Comune e una copia della deliberazione del Consiglio Comunale, completa degli elaborati costituenti il piano particolareggiato, è trasmessa per conoscenza alla Regione.
 
La deliberazione di approvazione conferisce carattere di pubblica utilità alle opere previste nel piano particolareggiato.
 
Le varianti al piano particolareggiato sono approvate con il procedimento previsto per il piano particolareggiato.
 
Il piano particolareggiato, che richieda per la formazione una variante al Piano Regolatore, è adottato dal Consiglio comunale contestualmente alla variante del Piano Regolatore, con la procedura del primo comma. Qualora la variante contestuale sia strutturale ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, il piano, eventualmente modificato dalla deliberazione con la quale si controdeduce alle osservazioni, viene inviato dal Comune alla Regione unitamente alla deliberazione di variante al Piano Regolatore.
[170]
 
Il piano particolareggiato è approvato contestualmente alla variante con deliberazione della Giunta Regionale entro entro 120 giorni giorni dalla data di ricevimento. Con la deliberazione di approvazione possono essere apportate modifiche d'ufficio con la stessa procedura prevista per il Piano Regolatore Generale all'art. 15, anche in relazione alle osservazioni presentate. Qualora la Giunta Regionale non esprima provvedimenti nel termine perentorio indicato nel presente comma, il piano particolareggiato e la relativa variante contestuale si intendono approvati.
[171]
 
Il piano particolareggiato che comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 24 della presente legge, è trasmesso subito dopo l'adozione alla Commissione Regionale per la tutela dei beni culturali ed ambientali la quale entro 60 giorni dal ricevimento, esprime il proprio parere vincolante ai fini della tutela dei beni culturali e ambientali. Il Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione adegua il piano particolareggiato al parere della Commissione Regionale. Avverso tale parere, il Comune può ricorrere alla Giunta Regionale che si deve esprimere nel termine di 60 giorni dal ricevimento del ricorso.
[172]
Art. 41. 
(Il Piano per l'edilizia economica e popolare)
 
Tutti gli immobili, aree ed edifici, compresi nel territorio comunale possono essere soggetti al Piano per l'edilizia economica e popolare, ai fini della legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto del dimensionamento fissato dall' articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .
 
Nell'ambito dei Comuni che abbiano adottato il Piano Regolatore Intercomunale con popolazione complessiva superiore a 20.000 abitanti è obbligatoria la formazione del Piano di cui al presente articolo. Sono altresì tenuti a formare il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare i Comuni che nello strumento urbanistico adottato o vigente prevedano almeno una delle seguenti condizioni:
[173]
 
- la realizzazione di nuove stanze con interventi di cui alle lettere f) e g) del 3° comma dell'art. 13, in misura superiore al 20% delle stanze esistenti, sempre che il volume relativo sia superiore a 60.000 mc., con esclusione delle residenze temporanee, e comunque ove sia prevista la realizzazione di più di 90.000 mc. per residenza temporanea o permanente;
 
- aree di nuovo impianto destinate ad insediamenti artigianali, industriali e commerciali, complessivamente superiori a 5 ettari. Sono inoltre tenuti alla formazione del PEEP i Comuni per i quali il Piano Territoriale o lo Schema o i Progetti Territoriali Operativi lo prevedano
 
(...)
[174]
 
I Comuni non obbligati, che si avvalgono della facoltà di formare il Piano, possono individuare le aree, nella misura necessaria, anche prescindendo dai limiti di cui all' art. 2, 3° comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10
[175]
 
La Regione, su proposta o su richiesta di uno o più Comuni interessati, promuove la costituzione di consorzi volontari tra Comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili. I Comuni facenti parte di Comunità Montane o di Consorzi per la formazione del P.R.G.I. e quelli che intendono approvare il Programma Intercomunale di Attuazione possono formare il Piano di Zona consortile. In tal caso il Piano di Zona è dimensionato applicando le percentuali minime e massime di cui all' art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , al fabbisogno complessivo di edilizia abitativa dei Comuni consorziati. Qualora nessuno dei Comuni consorziati sia obbligato a dotarsi di Piano e questi non superino complessivamente i 20.000 abitanti, per la definizione del dimensionamento globale degli interventi di edilizia economica e popolare, si applica il disposto specifico di cui al precedente 3° comma
[176]
 
Per il contenuto, gli elaborati ed il procedimento di formazione e di approvazione del Piano si applicano le norme di cui agli articoli 38 39 e 40 della presente legge. Le varianti a piani di edilizia economica e popolare vigenti, che incidano sul dimensionamento globale di essi, assumono la validità temporale di un nuovo Piano di zona.
[177]
 
Valgono le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 51 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e delle relative successive modificazioni ed integrazioni.
[178]
 
Nei Comuni caratterizzati da notevole decremento demografico il Piano di zona dovrà prioritariamente considerare il risanamento ed il riuso del patrimonio edilizio esistente.
[179]
Art. 41 bis.[180] 
(Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente)
 
Nelle zone di recupero individuate ai sensi dell'art. 12, ovvero, per i Comuni dotati di strumenti urbanistici, nelle zone di recupero individuate con deliberazione del Consiglio Comunale, i Comuni possono formare piani di recupero ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457.
[181]
 
Nella individuazione delle zone di recupero o successivamente con le stesse modalità di approvazione della deliberazione di cui al comma precedente, il Comune definisce gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati, le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione del piano di recupero.
 
Il piano di recupero disciplina gli interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica, necessari per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati, delle aree compresi nelle zone di recupero.
[182]
 
Il piano di recupero contiene:
[183]
 
1) la delimitazione del perimetro del territorio interessato;
 
2) la precisazione delle destinazioni d'uso degli immobili, aree ed edifici, con l'indicazione delle opere di urbanizzazione esistenti e da realizzare secondo le prescrizioni del Piano Regolatore Generale;
 
3) l'analisi dello stato di consistenza e di degrado degli immobili e delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie con l'indicazione degli interventi di recupero proposti;
 
4) la definizione progettuale degli interventi suddetti con la valutazione sommaria dei relativi costi;
 
5) la individuazione degli immobili da espropriare per la realizzazione di attrezzature pubbliche o comunque di opere di competenza comunale;
 
6) i tempi previsti per l'attuazione del piano, con l'indicazione delle relative priorità.
 
Gli elaborati del piano di recupero sono quelli stabiliti dall'art. 39 per il piano particolareggiato. In particolare nell'ambito degli insediamenti urbani e dei nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1 e 2 del 1° comma dell'art. 24:
[184]
 
- le analisi debbono documentare i valori storico-ambientali, le condizioni igienico-sanitarie e la consistenza statica degli edifici e delle loro strutture;
 
- il progetto deve documentare gli interventi edilizi previsti con indicazione delle tipologie edilizie e delle destinazioni d'uso con piante, profili e sanzioni nella scala adeguata a definire le caratteristiche degli interventi e dimostrare la loro fattibilità.
 
Il piano di recupero è approvato e attuato con le procedure stabilite agli artt. 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed assume efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione comunale di approvazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge; ove il piano di recupero comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 24 della presente legge, ovvero immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 , o soggetti a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , si applica l'ultimo comma dell'art. 40 della presente legge. Qualora il Piano di Recupero preveda interventi da finanziare per mezzo delle leggi vigenti in materia di edilizia pubblica residenziale o di altre leggi regionali, le procedure sopra indicate sono completate con l'inoltro, da parte del Comune, degli elaborati tecnici ed amministrativi alla Regione
[185]
 
Ove il piano di recupero non sia approvato entro 3 anni dalla deliberazione del Consiglio Comunale di cui al 2° comma ovvero la deliberazione di approvazione del piano di recupero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, la individuazione stessa decade ad ogni effetto.
[186]
 
Per gli immobili, aree ed edifici ricadenti nell'ambito delle zone di recupero di cui all' art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e non assoggettati al piano di recupero o per quelli per i quali siano trascorsi i termini di cui al precedente comma, sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e ristrutturazione edilizia come stabilito al secondo comma del precedente articolo 13 alle lettere a), b), c), d), e), fatte salve norme più restrittive relative a singoli immobili e complessi, stabilite dal Piano Regolatore Generale. Gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia ammessi, qualora riguardino globalmente edifici costituiti da più alloggi, sono consentiti, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali, purché siano disciplinati da convenzione o da atti d'obbligo unilaterali, trascritti a cura del Comune e a spese dell'interessato, mediante i quali il concessionario si impegna a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e degli artt. 51 e 52 della presente legge.
[187]
 
Gli interventi di cui al precedente comma sono consentiti anche su immobili e complessi ricadenti in zone di recupero per i quali è prescritta dal Piano Regolatore Generale la formazione del piano particolareggiato, nel solo caso in cui le norme di attuazione subordinano ogni intervento edilizio alla formazione del piano particolareggiato stesso.
 
(...)
[188]
Art. 42.[189] 
(Piano delle aree per insediamenti produttivi)
 
Il piano da destinare ad insediamenti produttivi, formato ai sensi dell' art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ha per oggetto porzioni di territorio destinate ad insediamenti produttivi del Piano Regolatore con le finalità specificate all'art. 26, sub a) e b) del 1° comma.
 
Per il contenuto, gli elaborati ed il procedimento di formazione del piano si applicano gli artt. 38, 39 e 40 della presente legge.
 
I piani di insediamenti produttivi riferiti ad aree di riordino e di completamento infrastrutturale nonchè di nuovo impianto, qualora gli stessi piani siano gestiti da apposite società di intervento ai sensi delle leggi regionali possono comprendere al loro interno anche aree non assoggettabili a regime d'uso pubblico, purchè assoggettate ad uno dei regimi di cui ai successivi periodi del presente comma. Il Comune, qualora non intenda procedere alla formazione del comparto a norma dell'art. 46 della presente legge, prima di procedere all'espropriazione può, con deliberazione del Consiglio, invitare i proprietari degli immobili a realizzare direttamente le opere previste dal piano. Con la predetta deliberazione sono stabiliti i termini entro cui debbono essere presentati i progetti nonchè quelli per l'inizio e l'ultimazione delle opere. Il rilascio delle concessioni è subordinato alla stipulazione di una convenzione il cui contenuto è determinato a norma dell'art. 45. La convenzione deve prevedere altresì la destinazione degli immobili da costruire o da recuperare.
[190]
 
Il Comune può, nell'ambito delle zone di recupero formare piani di recupero anche su immobili a destinazione produttiva secondo le procedure di cui all'art. 41 bis.
 
I proprietari di immobili destinati ad insediamenti produttivi compresi in zone di recupero possono presentare proposte con progetti di piani di recupero a norma dell'ultimo comma dell'art. 43. I piani di recupero, qualora il Comune accolga la proposta, sono formati ai sensi dell'art. 41 bis e l'approvazione è subordinata alla stipulazione della convenzione di cui al 3° comma.
 
Le convenzioni, le concessioni ed autorizzazioni previste dal presente articolo vanno trascritte nei registri della proprietà immobiliare. Alle predette concessioni ed autorizzazioni non si applicano le norme di cui al 5° comma del successivo art. 56 e dal primo al quinto comma e dell' ottavo comma dell'art. 8 della legge 25 marzo 1982, n. 94 .
Art. 43.[191] 
(Piano esecutivo convenzionato e piano di recupero di libera iniziativa)
 
Nelle porzioni di territorio, non ancora dotate in tutto o in parte di opere di urbanizzazione, in cui, ai sensi del 2° comma dell'articolo 32, il Piano Regolatore Generale ammetta la realizzazione delle previsioni di Piano per intervento di iniziativa privata, i proprietari, singoli o riuniti in consorzio, possono presentare al Sindaco progetti di piani esecutivi convenzionati, con l'impegno di attuarli, anche per parti, nel rispetto di quanto per essi fissato dai Programmi di Attuazione ai sensi della lettera c) dell'articolo 34 della presente legge.
 
Il progetto di Piano esecutivo comprende gli elaborati di cui all'articolo 39 ed è presentato al Sindaco unitamente allo schema della convenzione da stipulare con il Comune.
 
Entro 90 giorni dalla presentazione del progetto di Piano esecutivo e dello schema di convenzione, il Sindaco decide l'accoglimento o il motivato rigetto. Il progetto di Piano esecutivo accolto ed il relativo schema di convenzione sono dal Comune messi a disposizione degli organi di decentramento amministrativo, affinché esprimano le proprie osservazioni e proposte entro 30 giorni dal ricevimento; sono depositati presso la Segreteria e pubblicati per estratto all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione.
[192]
 
Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del deposito del Piano possono essere presentate osservazioni e proposte scritte.
 
Il progetto di Piano esecutivo e il relativo schema di convenzione sono approvati dal Consiglio Comunale.
 
La deliberazione di approvazione diviene esecutiva ai sensi di legge. .
[193]
 
Le destinazioni d'uso fissate nel Piano esecutivo approvato hanno efficacia nei confronti di chiunque.
 
I proprietari di immobili compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte con progetti di piani di recupero. I piani di recupero, qualora il Comune accolga la proposta, sono formati ed approvati a norma del precedente articolo 41 bis.
[194]
Art. 44. 
(Piano esecutivo convenzionato obbligatorio)
 
Nelle porzioni di territorio per le quali il programma di Attuazione preveda la formazione di Piano esecutivo convenzionato, i proprietari di immobili, singoli o riuniti in consorzio, ove non abbiano già provveduto alla presentazione di un progetto di Piano esecutivo, ai sensi del precedente articolo 43, sono tenuti a presentare al Comune il progetto di Piano esecutivo convenzionato entro 60 giorni dall'approvazione del programma di Attuazione.
 
Il progetto comprende gli elaborati, di cui all'articolo 39, con l'indicazione delle opere comprese nel programma di Attuazione e lo schema di convenzione da stipulare con il Comune, con l'eventuale concorso dei privati imprenditori interessati alla realizzazione degli interventi previsti.
 
Il progetto di Piano esecutivo ed il relativo schema di convenzione sono dal Comune messi a disposizione degli organi di decentramento amministrativo, affinché esprimano le proprie osservazioni e proposte entro 30 giorni dal ricevimento; sono depositati presso la segreteria e pubblicati per estratto all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione.
[195]
 
Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del deposito del Piano possono essere presentate osservazioni e proposte scritte.
 
Il progetto di Piano esecutivo e il relativo schema di convenzione sono approvati dal Consiglio Comunale.
 
La deliberazione di approvazione diviene esecutiva ai sensi dell' articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530 . Le destinazioni d'uso fissate nel Piano esecutivo approvato hanno efficacia nei confronti di chiunque.
 
Decorso inutilmente il termine, di cui al primo comma del presente articolo, il Comune invita i proprietari di immobili alla formazione del Piano entro il termine di 30 giorni.
 
Ove i proprietari degli immobili non aderiscano all'invito, il Sindaco provvede alla compilazione d'ufficio del Piano.
 
Il progetto di Piano esecutivo e lo schema di convenzione sono notificati, secondo le norme del codice di procedura civile , ai proprietari degli immobili con invito di dichiarare la propria accettazione entro 30 giorni dalla data della notifica. In difetto di accettazione o su richiesta dei proprietari il Sindaco ha facoltà di variare il progetto e lo schema di convenzione.
 
Esperite le procedure di cui ai precedenti commi 7°, 8° e 9°, il Piano esecutivo viene approvato nei modi e nelle forme stabilite al 3°, 4°, 5° e 6° comma.
 
Ad approvazione avvenuta, il Comune procede alla espropriazione degli immobili dei proprietari che non abbiano accettato il progetto di Piano esecutivo convenzionato.
 
In tal caso il Comune cede in proprietà o in diritto di superficie gli immobili di cui sopra a soggetti privati, con diritto di prelazione agli originari proprietari previa approvazione degli interventi da realizzare e previa stipula della convenzione di cui all' articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .
 
La convenzione dovrà prevedere il rimborso al Comune delle spese sostenute per la compilazione d'ufficio del Piano esecutivo.
Art. 45. 
(Contenuto delle convenzioni relative ai piani esecutivi)
 
La convenzione prevede essenzialmente:
 
1 ) La cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 
2) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del Comune, secondo quanto disposto dall' articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , ed i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito; qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie, le modalità di controllo sulla esecuzione delle opere, nonché i criteri per lo scomputo totale o parziale della quota dovuta a norma dell' articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e le modalità per il trasferimento delle opere al Comune;
 
3) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione, in accordo con i Programmi di Attuazione;
[196]
 
4) le sanzioni convenzionali, a carico dei privati stipulanti, per la inosservanza delle destinazioni di uso fissate nel Piano di intervento.
[197]
 
Qualora il Piano esecutivo preveda interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici destinati ad usi abitativi, con particolare riguardo ai centri storici, la convenzione, ove fissato dal programma pluriennale di Attuazione, può stabilire i criteri per la determinazione e la revisione dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione degli edifici oggetto di intervento. In tal caso si applica il disposto del primo comma dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e, ove del caso, gli esoneri di cui all'articolo 9, lettera b), della predetta legge.
 
La Regione provvede alla formazione ed al periodico aggiornamento della convenzione-tipo alla quale devono uniformarsi le convenzioni comunali di cui ai precedenti commi.
Art. 46. 
(Comparti di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia. Esproprio ed utilizzazione degli immobili espropriati)
 
In sede di attuazione del Piano Regolatore e dei relativi strumenti urbanistici esecutivi e del programma di Attuazione, il Comune può procedere con propria deliberazione alla delimitazione di comparti costituenti unità di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, comprendenti immobili da trasformare ed eventuali aree libere da utilizzare secondo le prescrizioni dei piani vigenti e del programma di Attuazione, anche al fine di un equo riparto di oneri e benefici tra i proprietari interessati. La delimitazione dei comparti può avvenire anche su aree non soggette a disciplina di piano particolareggiato vigente.
 
Entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione, di cui al comma precedente, il Sindaco notifica ai proprietari delle aree e degli edifici ricadenti nel comparto lo schema di convenzione per la realizzazione degli interventi previsti dal programma di Attuazione con l'invito a stipulare, riuniti in consorzio, la convenzione entro i termini fissati nell'atto di notifica. La notifica è eseguita a norma degli artt. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
[198]
 
Trascorso il suddetto termine si costituisce un Consorzio obbligatorio quando vi sia la sottoscrizione dell'atto costitutivo e della convenzione relativa all'intero comparto da parte degli aventi titolo alla concessione, che rappresentino almeno i tre quarti del valore degli immobili del comparto in base all'imponibile catastale, l'intervenuta costituzione costituisce titolo per il Sindaco per procedere all'occupazione temporanea degli immobili degli aventi titolo dissenzienti e mandarli al Consorzio per l'esecuzione degli interventi previsti con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo oppure per procedere all'espropriazione degli stessi immobili da cedere al Consorzio obbligatorio ai prezzi corrispondenti all'indennità di esproprio.
[199]
 
Decorso inutilmente il termine suddetto senza che sia intervenuta la costituzione del Consorzio obbligatorio, il Comune procede a norma del titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , alla espropriazione degli immobili degli aventi titolo che non abbiano stipulato la convenzione.
[200]
 
Le aree e gli edifici espropriati sono acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune e sono utilizzati, secondo le prescrizioni del Piano Regolatore Generale e i contenuti del Programma di Attuazione, direttamente dal Comune per le opere di sua competenza o cedute in diritto di superficie o in concessione convenzionata sulla base del prezzo di esproprio
[201]
 
(...)
[202]
 
(...)
[203]
 
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei casi di espropriazione effettuata a norma dell' art. 13 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 .
[204]
Art. 47. 
(Piani tecnici esecutivi di opere pubbliche)
 
La progettazione esecutiva di opere, attrezzature o infrastrutture pubbliche, previste dai Piani Regolatori Generali approvati, può avvenire a mezzo di piani tecnici esecutivi, quando, si tratti di un complesso di opere, di varia natura e funzione, integrate fra loro, la cui progettazione unitaria comporti vantaggi economici e funzionali.
 
In tal caso il Comune, o il consorzio di Comuni, d'intesa con gli Enti Pubblici cui compete istituzionalmente la progettazione e l'esecuzione delle singole opere, forma un Piano d'insieme, contenente i progetti di massima delle varie opere, e ne redige il programma esecutivo, anche al fine di una ordinata attuazione.
 
Il Piano tecnico, comprensivo delle opere e delle aree di pertinenza, è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale ed è vincolante nei confronti degli Enti di cui al precedente comma, fatte salve le competenze delle Amministrazioni statali. La sua approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.
[205]
 
Il Piano tecnico esecutivo ha effetto di variante delle localizzazioni e delle destinazioni previste in qualsiasi strumento urbanistico di livello comunale, purché tale variante operi su aree destinate a servizi pubblici o collettivi dal Piano Regolatore Generale e sia assicurato il mantenimento degli standards di cui agli articoli 21 e 22 della presente legge.
[206]
Titolo VI. 
CONTROLLO DELLE MODIFICAZIONI DELL'USO DEL SUOLO
Art. 48. 
(Disciplina delle attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia, mantenimento degli immobili, modifica delle destinazioni di uso e utilizzazione delle risorse naturali)
 
Il proprietario, il titolare di diritto reale, e colui che - per qualsiasi altro valido titolo - abbiano l'uso o il godimento di entità immobiliari, devono richiedere al Sindaco, documentando le loro rispettive qualità, la concessione o l'autorizzazione a norma dei successivi articoli, per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio comunale, per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, per utilizzazione delle risorse naturali e per la manutenzione degli immobili. Non sono necessarie nè la concessione nè l'autorizzazione:
[207]
a) 
per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 mc. che siano compatibili con le norme di attuazione del P.R.G. e/o degli strumenti esecutivi;
b) 
per l'esercizio delle attività estrattive, fatte salve le prescrizioni delle leggi di settore che le disciplinano;
c) 
per l'impianto, la scelta o le modificazioni delle colture agricole;
d) 
per gli interventi di manutenzione ordinaria
 
Ogni Comune deve tenere in pubblica visione i registri delle domande e delle concessioni ed autorizzazioni rilasciate.
 
La domanda di concessione o di autorizzazione deve essere corredata da un adeguato numero di copie della documentazione da tenere a disposizione del pubblico per la visione e per il rilascio di copie.
 
(...)
[208]
 
Le domande di concessione relative ad insediamenti industriali e di attività produttive comprese negli elenchi formati a norma dell'art. 216 T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 , nonché quelle previste dagli artt. 54 e 55 della presente legge, debbono essere preventivamente sottoposte dall'interessato all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, perché provveda alla verifica di compatibilità di cui alla lettera f) dell'art. 20 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 , entro un termine di sessanta giorni dalla presentazione. Il parere dell'Unità Sanitaria Locale sostituisce ad ogni effetto il nulla-osta di cui all'art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. l parere dell'Unità Sanitaria Locale è altresì obbligatorio nei casi di trasformazione dell'attività industriale o produttiva esistente in una di quelle comprese negli elenchi formati a norma dell'art. 216 T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
[209]
 
(...)
[210]
 
(...)
[211]
 
La convenzione o l'atto di impegno unilaterale, di cui agli articoli 25 e 49 della presente legge, debbono essere trascritti nei registri immobiliari.
 
(...)
[212]
 
(...)
[213]
Art. 48 bis.[214] 
(...)
Art. 49. 
(Caratteristiche e validità della concessione)
 
Fatti salvi i casi previsti dall' articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , per la concessione gratuita e quelli di cui all'articolo 7 per l'edilizia convenzionata, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché al costo di costruzione.
 
Qualora la concessione non venga utilizzata in conseguenza di annullamento d'ufficio o giurisdizionale il Comune, che abbia percepito il contributo previsto dal 1° comma del presente articolo, è tenuto a farne restituzione all'avente diritto.
[215]
 
Il Comune deve effettuare il rimborso, senza interessi, entro 60 giorni da quando gliene viene fatta richiesta mediante lettera raccomandata o notificazione; trascorso inutilmente il termine predetto, decorrono a favore dell'avente diritto gli interessi di mora, al tasso legale
[216]
 
In ogni caso le condizioni apposte alle concessioni devono essere accettate dal proprietario del suolo o dell'edificio con atto di impegno unilaterale accettato dal Comune.
 
La concessione, in casi di particolare complessità degli interventi previsti, e che richiedano opere infrastrutturali eccedenti al semplice allacciamento ai pubblici servizi o il coordinamento tra operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, può essere subordinata alla stipula di una convenzione, o di un atto di impegno unilaterale da parte del richiedente, che disciplini modalità, requisiti e tempi di realizzazione degli interventi
[217]
 
La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa che abbiano titolo sul bene oggetto della concessione stessa. La voltura della concessione deve essere richiesta al Sindaco. Si applicano alla voltura le prescrizioni del 2°, 3°, 5° comma dell'articolo 48.
[218]
 
Ai fini dell'applicazione dell' articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , la Giunta Regionale, entro 4 mesi dall'approvazione della presente legge, predispone una convenzione-tipo, alla quale dovranno uniformarsi le convenzioni comunali e gli atti di impegno unilaterale sostitutivo della convenzione che dovranno essere sottoscritti dal concessionario e dal proprietario qualora la concessione venga rilasciata a persona diversa dal proprietario, contenente essenzialmente:
[219]
a) 
gli elementi progettuali delle opere da eseguire;
b) 
l'indicazione delle destinazioni d'uso vincolanti delle opere da eseguire e le loro caratteristiche tipologiche e costruttive;
c) 
il termine di inizio e di ultimazione delle opere;
d) 
la descrizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per cui è previsto l'impegno alla diretta esecuzione da parte del proprietario, con le relative garanzie finanziarie per l'importo pari al costo dell'opera maggiorato dei prevedibili aumenti nel periodo di realizzazione;
e) 
la determinazione del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, dedotta la eventuale aliquota corrispondente alle opere di cui alla lettera d);
f) 
i prezzi di vendita ed i canoni di locazione;
g) 
norme a tutela dei diritti e della salute dei lavoratori;
[220]
h) 
le sanzioni convenzionali a carico dei privati stipulanti per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, nonché le modalità per la esecuzione in danno del proprietario in caso di suo inadempimento.
[221]
 
Le concessioni relative a singoli edifici non possono avere durata complessiva superiore a tre anni dall'inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati entro un anno dal rilascio della concessione.
 
Un periodo più lungo per ultimazione dei lavori può essere consentito dal Sindaco esclusivamente in considerazione della mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive.
 
Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova concessione.
 
Per inizio dei lavori si intende la realizzazione di consistenti opere, che non si riducano all'impianto di cantiere, alla esecuzione di scavi e di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione.
 
Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto, confermata con la presentazione della domanda per l'autorizzazione di abitabilità o di usabilità.
 
E' ammessa la proroga del termine per la ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano soppravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.
 
La proroga può sempre essere prevista nel provvedimento di concessione del Sindaco, quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia preventivato in più esercizi finanziari.
 
Il rilascio della concessione relativa alle aree e agli immobili che nelle prescrizioni di Piano Regolatore Generale sono definiti di interesse storico-artistico, è subordinato al parere vincolante della Commissione Regionale per i beni culturali ambientali che si esprime entro 60 giorni ove non sussistano vincoli che richiedano autorizzazione ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
[222]
Art. 50.[223] 
(Poteri sostitutivi in caso di mancato rilascio di concessione)
1. 
Scaduti i termini previsti dall'articolo 4, commi 4 e 5, della legge 4 dicembre 1993, n. 493 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 , recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), come modificato dall' articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , per il rilascio della concessione senza che l'autorità comunale si sia pronunciata, l'interessato può inoltrare istanza al Presidente della Giunta regionale per la nomina di un commissario ad acta.
2. 
L'istanza va inoltrata entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui all' articolo 4, comma 5, della l. 493/1993 .
3. 
Nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, invita l'autorità comunale a trasmettere entro il termine perentorio di quindici giorni gli atti istruttori compiuti dall'amministrazione comunale ed a comunicare osservazioni e decisioni eventualmente assunte, anche tardivamente, sulla domanda di concessione.
4. 
Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, persistendo il silenzio, provvede con decreto, immediatamente esecutivo, alla nomina di un commissario che deve pronunciare la propria motivata decisione sulla domanda di concessione nel termine di trenta giorni dalla data della pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 51. 
(Opere di urbanizzazione primaria e secondaria)
 
Ai fini della determinazione e della destinazione del contributo di cui all' articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e della applicazione dei provvedimenti espropriativi, di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 , le opere di urbanizzazione sono le seguenti:
[224]
 
1) Opere di urbanizzazione primaria:
 
a) opere di risanamento e di sistemazione del suolo eventualmente necessarie per rendere il terreno idoneo all'insediamento;
 
b) sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento e per l'accesso agli edifici residenziali e non; spazi di sosta e di parcheggio a livello di quartiere; sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti residenziali e non; attrezzature per il traffico; impianti a fune di arroccamento, riconosciuti di pubblica utilità.
[225]
 
c) opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica;
 
d) rete ed impianti per lo smaltimento e per la depurazione dei rifiuti liquidi;
 
e) sistema di distribuzione dell'energia elettrica e canalizzazioni per gas e telefono;
 
f) spazi attrezzati a verde pubblico di nucleo residenziale o di quartiere;
 
g) reti ed impianti di pubblica illuminazione per gli spazi di cui alla lettera b);
 
2) Opere di urbanizzazione secondaria:
[226]
 
h) asili nido e scuole materne;
 
i) scuole dell'obbligo e attrezzature relative;
 
l) scuole secondarie superiori e attrezzature relative;
 
m) edifici per il culto;
 
n) centri sociali, civili, attrezzature pubbliche, culturali, sanitarie, annonarie, sportive;
 
o) giardini, parchi pubblici e spazi attrezzati per la sosta e lo svago;
Con apposito atto il Consiglio Regionale definisce i criteri di utilizzazione delle somme relative a opere di urbanizzazione secondaria che facciano carico a soggetti diversi dal Comune. Fino all'entrata in vigore di tale atto, i Comuni, in via provvisoria, possono determinare l'uso delle somme medesime, con deliberazione del Consiglio Comunale assunta sulla base delle proposte formulate dai soggetti interessati.
 
3) Opere di urbanizzazione indotta:
 
p) parcheggi in superficie, in soprasuolo e sottosuolo, soprapassi e sottopassi pedonali e veicolari;
 
q) impianti di trasporto collettivo di interesse comunale e intercomunale;
 
r) mense pluriaziendali a servizio di insediamenti industriali o artigianali;
 
s) impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunale;
 
t) impianti di smaltimento dei rifiuti solidi;
 
u) sistemazione a verde delle fasce di protezione stradale, cimiteriale, di impianti produttivi e di sponde di fiumi e laghi;
 
v) manufatti occorrenti per arginature e terrazzamenti e per opere di consolidamento del terreno.
 
v bis) reti di comunicazione telematiche.
[227]
Art. 52. 
(Definizione degli oneri di urbanizzazione e delle aliquote dei costi di costruzione. Adempimenti comunali)
 
In attuazione dei disposti degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , modificata ed integrata con la legge 25 marzo 1982, n. 94 , la Regione, con deliberazioni di Consiglio, periodicamente aggiornate, stabilisce le tabelle parametriche con le relative norme di applicazione e le aliquote che i Comuni, nei successivi 90 giorni, sono tenuti a rispettare nelle proprie deliberazioni consiliari, per la determinazione del contributo commisurato alle spese di urbanizzazione ed al costo di costruzione da applicare alle concessioni onerose rilasciate per trasformazioni urbanistiche ed edilizie .
[228]
 
Le deliberazioni regionali, di cui al comma precedente, sono fondate sui seguenti criteri generali di metodo:
a) 
per la valutazione dei costi-base delle opere di urbanizzazione è da assumere prioritariamente il metodo della stima analitica diretta, ricavata, per ogni singolo Comune, dalle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e dei Programmi di Attuazione, mediante computi metrici estimativi eseguiti sull'insieme dei progetti di massima delle opere effettivamente occorrenti per soddisfare i fabbisogni pregressi e previsti. Solo in carenza di elementi che consentano la stima analitica diretta possono essere effettuate stime indirette o sintetiche, secondo le indicazioni metodologiche fornite dalla Regione;
b) 
nei piani esecutivi convenzionati i contributi per le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, o le relative garanzie in caso di costruzione diretta, sono computati sulla base di stime effettuate sui progetti delle opere, se trattasi di un complesso residenziale o industriale autosufficiente per quanto riguarda infrastrutture e servizi. Nel caso di realizzazione diretta da parte del concessionario di complessi residenziali o industriali incompleti, per motivi dimensionali, per quanto riguarda le opere di urbanizzazione secondaria e indotta, la convenzione con il Comune comprende la stima dei contributi integrativi corrispondenti alle infrastrutture ed ai servizi non realizzati direttamente dal concessionario, la cui realizzazione occorre in altra parte del territorio per garantire agli utenti del complesso gli standards della presente legge;
c) 
i contributi per le opere di urbanizzazione da versare per la concessione relativa ad edifici singoli, non soggetti a Piano esecutivo convenzionato, sono valutati in ogni Comune in base ai parametri delle deliberazioni regionali relative alle classi di Comuni ed alle classi di destinazioni d'uso e ai tipi di intervento;
d) 
i parametri regionali relativi agli oneri di urbanizzazione stabiliscono, per le varie classi di Comuni, nonché per le destinazioni d'uso e per i tipi di intervento, i coefficienti di equivalenza, maggiorazione o diminuzione, rispetto al valore-base delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta stimato secondo i metodi analitici o sintetici di cui alla lettera a). Nel caso dei Comuni che applicano coefficienti riduttivi, sulla base delle tabelle parametriche regionali, la Regione può intervenire a compensare i mancati introiti in sede di erogazione dei contributi per il finanziamento delle opere infrastrutturali;
[229]
e) 
nell'applicazione dei coefficienti riduttivi dei costi-base, là dove applicabili, i Comuni dovranno, in ogni caso, verificare che il contributo complessivo, richiesto per le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, per singoli edifici da costruire in aree di espansione, non scenda al di sotto del valore effettivo pro quota del costo delle opere di urbanizzazione primaria pertinente a ciascuno di essi, al fine di garantire per queste opere l'equivalenza tra monetizzazione ed esecuzione diretta da parte del concessionario.
 
Con l'istituzione dei consorzi, di cui agli articoli 16 e 33, il corrispettivo delle opere di urbanizzazione secondaria di interesse sovracomunale è impiegato dai Comuni per la realizzazione delle relative opere previste dai Programmi di Attuazione consortili.
 
Qualora il Comune non provveda a fissare con propria deliberazione i contributi da corrispondere in base alle tabelle parametriche, contenute nella deliberazione del Consiglio regionale, di cui al primo comma, entro i termini in esso stabiliti, il Presidente della Giunta Regionale fissa al Comune un congruo termine, comunque non superiore a 60 giorni, per l'assunzione della propria deliberazione. Scaduto infruttuosamente tale termine, nomina, con proprio decreto, un commissario per la predisposizione della deliberazione e per la convocazione del Consiglio Comunale per l'adozione della stessa.
 
L'adozione non potrà avvenire oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del decreto di nomina del commissario.
 
I proventi delle concessioni possono essere destinati, oltrechè agli interventi di cui all' art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , ad opere dirette al superamento delle barriere architettoniche, ai sensi del D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978 .
[230]
 
I Comuni, con la deliberazione di cui al primo comma possono stabilire agevolazioni dirette alla conservazione e ripristino di elementi costruttivi e materiali d'opera ritenuti essenziali per la tutela ambientale e paesaggistica degli abitati e ritenuti particolarmente onerosi, nonchè agevolazioni per gli interventi edilizi diretti al superamento delle barriere architettoniche.
[231]
Art. 53.[232] 
(Convenzione-quadro regionale per la rilocalizzazione e la ristrutturazione di impianti produttivi di insediamenti commerciali e direzionali e per il riuso delle aree rese libere)
 
Le modalità operative per la ristrutturazione e per il trasferimento, anche in altri Comuni, di stabilimenti produttivi industriali o artigianali e di insediamenti commerciali e direzionali, obsoleti o inattivi, o la cui ubicazione sia in contrasto con le prescrizioni dei piani, e per il conseguente riuso ad altra destinazione dei relativi immobili dismessi, di cui al 3° comma dell'articolo 26, sono definite da uno schema di convenzione-quadro regionale di indirizzo per le singole convenzioni da stipulare tra i Comuni e le imprese interessate.
[233]
 
Lo schema di convenzione-quadro regionale, oltre ai contenuti di cui all'articolo 45, fissa:
a) 
le modalità per la definizione del valore delle singole proprietà immobiliari interessate.La definizione di tale valore deve essere indipendente dalle destinazioni che deriveranno dalle operazioni di riuso, e garantire condizioni di globale equilibrio economico delle operazioni stesse;
[234]
b) 
le modalità per l'attuazione dei trasferimenti e gli impegni e le garanzie assunti dalle imprese;
c) 
le modalità e i tempi per il passaggio al demanio comunale degli immobili dismessi, se destinati a servizi sociali pubblici;
d) 
i criteri e le modalità volte a garantire, in ognuna delle operazioni, se singolarmente progettate, o nel complesso di esse, se formano oggetto di una progettazione unitaria, l'equilibrato rapporto fra posti di lavoro e disponibilità di alloggi e di servizi sociali pubblici, con particolare riguardo ai trasporti pubblici.
 
Il primo schema di convenzione-quadro regionale è deliberato dal Consiglio regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e periodicamente aggiornato.
 
Le aree interessate dagli interventi per le finalità di cui al presente articolo devono essere inserite nei programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 34.
 
Ove le operazioni di rilocalizzazione di impianti industriali ed artigianali e di connesso riuso degli immobili dismessi siano conformi al Piano Regolatore Generale vigente, la progettazione urbanistica esecutiva delle aree interessate può avvenire a mezzo di piani esecutivi di cui all'articolo 43 della presente legge.
 
Se le operazioni comportano modifiche alle prescrizioni dei Piani Regolatori Generali o degli strumenti urbanistici di attuazione vigenti, la progettazione esecutiva avviene esclusivamente a mezzo di Piani particolareggiati, secondo le modalità di cui agli articoli 17 e 40 della presente legge.
 
(...)
[235]
 
Le operazioni definite secondo i commi precedenti assumono efficacia dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione e, a quella stessa data, entrano a far parte integrante dei Programmi di Attuazione dei Comuni interessati, ove non in essi previste.
 
Con analoga convenzione-quadro, che definisce le specifiche agevolazioni, saranno regolati i trasferimenti in aree idonee di fabbricati, attrezzature ed impianti di aziende agricole ubicati in contrasto con le prescrizioni di Piani Regolatori Generali e le connesse riutilizzazioni delle aree rese libere.
 
Ai fini della tempestiva applicazione della convenzione-quadro di cui al presente articolo la Giunta Regionale ha la facoltà di provvedere, d'intesa con i Comuni interessati e nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti, alla formazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, ai sensi del precedente articolo 42 e all'eventuale variante del Piano Regolatore Generale. In tal caso per il procedimento di formazione e approvazione si applicano le norme di cui agli articoli 40 e 17, intendendosi sostituito il Consiglio Comunale con la Giunta Regionale, e per l'attuazione si applicano le norme del 3°, 4° e 5° comma dell'art. 42.
[236]
Art. 54. 
(Concessioni per costruzioni temporanee e campeggi)
 
Non è ammessa la realizzazione di costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione e di campeggio o la predisposizione di aree per l'impiego continuativo di mezzi di qualsiasi genere, roulottes e case mobili, se non nelle aree destinate dai Piani Regolatori Generali a tale scopo, con le norme in esso espressamente previste, e previa concessione con la corresponsione di un contributo adeguato all'incidenza delle opere di urbanizzazione dirette e indotte, da computare in base ai disposti della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .
Art. 55.[237] 
(Attività estrattive discariche, reinterri)
 
L'esercizio delle attività estrattive è consentito nel rispetto delle leggi statali e regionali che regolano il settore.
[238]
 
(...)
[239]
 
(...)
[240]
Art. 56.[241] 
(...)
Art. 57.[242] 
(...)
Art. 58. 
(Misure di salvaguardia)
 
Dalla data di adozione dei Piani Territoriali e dei Progetti Territoriali Operativi, e fino alla loro approvazione, i Sindaci dei Comuni interessati sospendono ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione che siano in contrasto con le norme specificatamente contenute negli stessi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8
[243]
 
A decorrere dalla data della deliberazione di adozione, degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi per la pianificazione comunale previsti dalla legge, compresi i progetti preliminari, fino alla emanazione del relativo atto di approvazione e comunque non oltre i termini previsti dall'ultimo comma il Sindaco, con motivata ordinanza notificata agli interessati, sospende ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione nei confronti di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che sia in contrasto con detti progetti e piani. Parimenti il Sindaco sospende ogni determinazione sulle istanze in contrasto con gli strumenti urbanistici intercomunali adottati dal Consorzio o dalla Comunità Montana ai sensi del 2° e 5° comma dell'art. 16.
[244]
 
(...)
[245]
 
Entro i dieci giorni successivi alla deliberazione di adozione di cui al 2° comma del presente articolo il Sindaco notifica agli aventi titolo la sospensione delle concessioni e autorizzazioni in contrasto, salvo che sia già stato comunicato nei modi e forme di legge, l'inizio dei lavori come definito all'10° comma del precedente art. 49.
[246]
 
Ove il Comune non provveda all'adozione del Piano Regolatore Generale nei tempi previsti dal 7° comma dell'articolo 15, la Giunta Regionale applica i poteri sostitutivi di cui l'ultimo comma dello stesso articolo. In tal caso la salvaguardia sul progetto preliminare si intende vigente fino alla emanazione del relativo atto di approvazione e comunque non oltre i termini previsti dall'ultimo comma.
[247]
 
La Giunta Regionale, su richiesta del Comune o per iniziativa diretta, può, con provvedimento motivato da notificare all'interessato a norma del codice di procedura civile , ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione di proprietà private, autorizzati prima dell'adozione degli strumenti urbanistici, che siano in contrasto con le destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici adottati, ove ravvisi gravi impedimenti all'attuazione delle previsioni degli strumenti stessi
[248]
 
I provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, di cui all'articolo 9 della presente legge, e le sospensioni di cui al comma precedente non possono dispiegare la loro efficacia oltre i 36 mesi.
 
I provvedimenti sospensivi del primo, secondo e quinto comma si applicano fino alla data di approvazione degli strumenti urbanistici. Le sospensioni non potranno comunque essere protratte oltre i tre anni dalla data di adozione dei Piani Territoriali o del Progetto Territoriale Operativo, nonchè degli strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e dei progetti preliminari.
[249]
Titolo VII. 
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 59. 
(Vigilanza sulle costruzioni e sulle opere di modificazione del suolo e del sottosuolo)
 
Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni, sulle opere di modificazione del suolo e del sottosuolo, sulle modifiche di destinazione degli immobili e sulle attività per le quali, a norma della presente legge, è necessaria la concessione o l'autorizzazione, per assicurarne la rispondenza alle leggi e ai regolamenti, alle previsioni e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ai contenuti e agli ambiti delle concessioni e delle autorizzazioni, alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle opere e delle costruzioni.
 
A tal fine il Sindaco si avvale dei funzionari ed agenti comunali ed organizza le forme di controllo ritenute più efficienti.
 
I funzionari, agenti o incaricati dei controlli, per esercitare le funzioni di vigilanza e verifica possono accedere ai cantieri, alle costruzioni ed ai fondi muniti di mandato del Sindaco.
Art. 60. 
(Controllo partecipativo)
 
Chiunque può prendere visione, presso gli uffici comunali, dei registri di cui all'articolo 48, nonché di tutti gli atti delle pratiche edilizie, comprese domande e progetti, ed ottenerne copia integrale, previo deposito delle relative spese.
 
Ogni cittadino singolarmente, o quale rappresentante di una associazione o di un'organizzazione sociale, può presentare ricorso al Presidente della Giunta Regionale, agli effetti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 , sul rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni alle modificazioni del suolo, del sottosuolo e delle destinazioni d'uso, che ritenga in contrasto con le disposizioni di legge o di regolamenti; può inoltre sollecitare gli interventi di vigilanza dei competenti uffici regionali e comunali.
[250]
Art. 61. 
(Sospensione di attività compiute con inosservanza di norme e prescrizioni)
 
Qualora sia constatata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di prescrizioni di strumenti urbanistici e dei loro Programmi di Attuazione, il Sindaco emette ordinanza con ingiunzione per l'immediata cessazione di ogni attività che risulti o possa risultare in violazione delle norme e delle prescrizioni suddette.
 
L'ordinanza viene notificata al proprietario e al titolare della concessione o dell'autorizzazione, qualora sia persona diversa dal proprietario, all'assuntore ed al direttore dei lavori, che risultano dalla domanda di concessione o di autorizzazione o dai documenti in possesso del Comune. La notifica è effettuata a norma dell' articolo 137 e seguenti del Codice di procedura civile , affissa all'albo pretorio, nonché in corrispondenza dei luoghi di svolgimento dell'attività vietata; è annotata nel registro delle concessioni e delle autorizzazioni di cui all'articolo 48 e comunicata, ai sensi dell' articolo 15, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , agli uffici competenti per la cessazione delle forniture o dei servizi pubblici, che siano stati ottenuti o che siano erogati in funzione della regolarità della posizione del titolare della concessione o dell' autorizzazione.
[251]
 
Allo scopo di attivare i provvedimenti di competenza, la ordinanza viene anche comunicata all'Intendenza di Finanza, agli enti, agli uffici ed alle aziende di credito competenti per la erogazione di contributi o di altre provvidenze e, nelle zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , anche alla Giunta Regionale.
[252]
Art. 62. 
(Attuazione del divieto di opere)
 
Effettuata la notificazione dell'ordinanza per la cessazione delle attività di cui all'articolo precedente, il Sindaco, qualora si verifichi inosservanza dell'ordine di cessazione delle opere, può disporre la apposizione di sigilli agli accessi ai luoghi di svolgimento delle attività abusive, al macchinario impiegato o alle cose e ai luoghi indispensabili per lo svolgimento dei lavori. Di tale operazione viene redatto apposito verbale da notificare ai soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 61, non presenti alle operazioni.
 
I sigilli sono sottoposti a periodiche verifiche, anche a cura del custode, da nominare fra persone estranee alle attività abusive. Le spese per le misure cautelari e per la custodia sono addebitate in solido ai soggetti responsabili, cui sia stata notificata l'ordinanza. La somma viene riscossa a norma del R.D. 1° aprile 1910, n. 639 .
 
L'ordinanza ha efficacia sino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 63 e seguenti.
 
Ai fini della tutela dei terzi, il Sindaco dispone la trascrizione dell'ordinanza nei registri immobiliari. Ove il provvedimento venga revocato o perda comunque la sua efficacia il Sindaco adotta le misure necessarie per ottenere la cancellazione.
Art. 63. 
(Sanzioni amministrative per mancato o ritardato pagamento del contributo per la concessione)
 
Il mancato versamento del contributo per la concessione nei termini di cui al precedente articolo 52 comporta:
a) 
la corresponsione degli interessi legali di mora, se il versamento avviene nei successivi 30 giorni;
b) 
la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali, qualora il versamento avvenga negli ulteriori 30 giorni;
c) 
l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).
Art. 64. 
(Sanzioni amministrative per opere eseguite in totale difformità o assenza della concessione)
 
Le opere eseguite in totale difformità, o in assenza di concessione, debbono essere demolite a cura e a spese del proprietario entro il termine fissato dal Sindaco con ordinanza motivata. Il tempo non può essere superiore a 60 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza. Ove, per obiettive ragioni tecniche, occorra un maggior tempo, il Sindaco può emettere un provvedimento motivato di proroga.
 
L'ordinanza è notificata al proprietario, nonché ai soggetti di cui al 2° comma dell'articolo 61, con le formalità in esso previste.
 
Decorso tale termine le predette opere sono acquisite gratuitamente, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del Comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica. L'esecuzione si effettua a norma dell'art. 15, 4°, 5°, 6° comma della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .
 
Per area, su cui insiste l'opera abusiva, si intende l'area da essa coperta e le sue immediate pertinenze, valutate anche ai fini dell'accesso e tenuto conto del rapporto di copertura previsto dal Piano Regolatore Generale.
 
Il provvedimento di acquisizione non è ammesso qualora l'opera eseguita in totale difformità o in assenza della concessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali, oppure non sia suscettibile di utilizzazione a fini pubblici.
 
In questo caso, ove i soggetti, ai quali è stato notificata l'ordinanza di demolizione, non abbiano provveduto nei termini fissati, il Sindaco provvede alla demolizione o alla rimessione in pristino, fissando con ordinanza la data di inizio della esecuzione, comunque entro e non oltre il novantesimo giorno da quello della scadenza del termine di cui al 1° comma, ed attua la demolizione avvalendosi degli uffici comunali o mediante affidamento ad imprese private o ad aziende pubbliche.
 
Le spese sono a carico solidale dei soggetti responsabili, cui sia stata notificata l'ordinanza ed alla loro riscossione si provvede a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 .
 
Il provvedimento del Sindaco, di cui al 1° comma del presente articolo, viene emesso senza necessità di alcun parere di altri organi.
 
Si effettuano, in quanto applicabili, le comunicazioni di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 61.
Art. 65.[253] 
(...)
Art. 66. 
(Sanzioni amministrative conseguenti all'annullamento della concessione)
 
In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione di vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il Sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o delle parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio Tecnico Erariale.
 
La valutazione dell'Ufficio Tecnico Erariale è notificata dal Sindaco a norma dell' articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
Art. 67. 
(Poteri sostitutivi e relativi oneri)
 
Qualora il Sindaco non provveda agli adempimenti previsti dagli articoli 61 e seguenti, il Presidente della Giunta Regionale d'ufficio, gli notifica l'invito ad emettere, entro 60 giorni dal ricevimento, i provvedimenti di competenza. Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta Regionale provvede direttamente.
[254]
 
Gli oneri relativi all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni, disciplinati dalla presente legge, sono iscritti d'ufficio nel bilancio comunale, secondo le norme della legislazione statale e regionale.
Art. 68. 
(Annullamento di concessione e di autorizzazione)
 
Entro 10 anni dalla loro adozione, le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi alle norme ed alle prescrizioni delle leggi urbanistiche, dei regolamenti o degli strumenti urbanistici, o che costituiscono violazione delle norme e prescrizioni predette, possono essere annullati con deliberazione della Giunta Regionale.
[255]
 
Il provvedimento di annullamento è emesso entro 18 mesi dalla notifica dell'accertamento delle violazioni di cui al primo comma. La notifica dell'accertamento deve essere effettuata a norma dell' articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile al titolare della concessione o della autorizzazione, al proprietario della costruzione, al progettista e al Comune interessato, con invito a presentare controdeduzioni nel termine di 60 giorni.
 
La Giunta Regionale può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare al direttore dei lavori e alle persone di cui al precedente comma e con le formalità ivi indicate. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia, se entro 6 mesi dalla sua notificazione non sia stato disposto l'annullamento della concessione o della autorizzazione.
 
Entro 30 giorni dalla notificazione dell'annullamento il Comune deve provvedere a norma degli articoli 61 e seguenti; ove non provveda si applica l'articolo 67.
Art. 69. 
(Altre sanzioni amministrative)
 
Salvo quanto stabilito dalle leggi statali e dalle leggi regionali di settore e senza pregiudizio delle sanzioni penali e della sanzione prevista dall' articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , le violazioni delle prescrizioni e dei divieti della presente legge comportano le seguenti sanzioni amministrative:
a) 
per le opere soggette ad autorizzazione, qualora esse siano eseguite senza autorizzazione o in difformità, il pagamento da lire duecentomila a lire trenta milioni;
b) 
per il mutamento della destinazione d'uso, di edifici esistenti o di aree, prevista negli strumenti urbanistici, per il quale non sia stata conseguita la concessione a norma dell'articolo 48, il pagamento da lire cinquecentomila a lire un miliardo, non irrogabile qualora sia stata disposta l'acquisizione a norma del precedente articolo 64;
c) 
per l'apertura di strade senza concessione, il pagamento da lire un milione a lire cinquanta milioni;
d) 
per il taglio non autorizzato o per l'indebolimento o abbattimento di alberi di pregio ambientale o paesaggistico, il pagamento da lire centomila a lire cinquanta milioni;
[256]
e) 
per l'apertura di pozzi, senza autorizzazione, per le discariche abusive e/o inquinanti e per i prelievi da falde acquifere dannosi al razionale utilizzo delle falde, il pagamento da lire centomila a lire cento milioni. Nei casi di particolare gravità, sia per dimensione che per l'entità del danno, previo parere della Giunta Regionale, la sanzione può essere elevata fino a lire 2 miliardi;
[257]
f) 
per la mancata richiesta di autorizzazione alla abitabilità o usabilità delle costruzioni, di cui al precedente articolo 57, o per l'uso delle costruzioni anteriormente al rilascio della relativa autorizzazione, il pagamento da lire il pagamento da lire diecimila a lire centomila;
[258]
g) 
per chi si sottrae agli obblighi di consentire l'accesso, di cui all'articolo 59, il pagamento da lire centomila a lire cinque milioni;
h) 
a chi rimuove i sigilli, apposti a norma dell'articolo 62 a seguito di violazione dell'ingiunzione di cessazione dei lavori, il pagamento da lire cinquecentomila a lire dieci milioni.
 
Le sanzioni di cui al comma precedente, tra il minimo ed il massimo, sono commisurate:
[259]
 
- per la lettera a) ad una somma pari al 50% delle opere eseguite;
 
- per la lettera b) ad una somma pari al 50% del maggior valore conseguente la modifica della destinazione d'uso;
 
- per la lettera c) ad una somma pari all'80% del valore delle strade realizzate;
 
- per la lettera d) ad una somma pari all'80% del valore delle unità abbattute;
 
- per la lettera e) ad una somma pari al valore delle opere attuali o al valore del danno causato;
 
- per la lettera g) ad una somma pari al 10% del valore dell'edificio su cui è impedita la vigilanza;
 
- per la lettera h) ad una somma pari al 50% del valore dell'opera a cui sono stati apposti i sigilli.
 
La stima del valore corrente dei beni suddetti, necessaria per la determinazione della sanzione da parte del Presidente della Giunta Regionale, viene effettuata dall'Amministrazione Comunale interessata.
[260]
 
E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessioni e per quelle per cui sia stata notificata l'ordinanza di cui all'art. 61 della presente legge, ovvero di quelle di cui agli artt. 64, 65, 67.
[261]
Art. 70. 
(Procedimento per le sanzioni amministrative)
 
Qualora non sia differentemente disposto dalla presente legge, le infrazioni punite con sanzioni amministrative sono contestate a mezzo di verbale, compilato da funzionari e agenti comunali di cui al 2° comma dell'articolo 59, e notificato a norma del codice di procedura civile al trasgressore unitamente alla contestazione dell'infrazione, con l'invito a presentare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica.
 
La sanzione viene irrogata dal Presidente della Giunta Regionale con decreto contenente l'ingiunzione al pagamento entro 30 giorni dalla data della notifica.
 
La riscossione della somma prevista nell'ingiunzione di pagamento avviene a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 .
 
Le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa sono destinate al fondo di cui all' articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .
Titolo VIII. 
DELEGA DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Art. 71.[262] 
(Delega delle funzioni espropriative)
 
L'esercizio delle funzioni espropriative per quanto attiene alle opere di pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , art. 106, è delegato, per le opere di loro acquisizione e competenza ai Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, alle Province, alle Comunità Montane, ai Consorzi dei Comuni istituiti ai sensi dei precedenti artt. 8, 16 e 34.
 
I provvedimenti espropriativi previsti dal presente articolo sono comunicati alla Regione e pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 72. 
(Funzioni espropriative non delegate)
 
Restano riservate alla Regione ed esercitate dal Presidente della Giunta Regionale le funzioni espropriative non delegate ai sensi del precedente articolo 71, nonché quelle attinenti alle opere regionali e quelle dello Stato, ove esse siano delegate alle Regioni, compresi in questo caso i provvedimenti di accesso e di occupazione temporanea ed urgente.
 
Dette funzioni amministrative possono essere delegate dal Presidente ad un componente della Giunta Regionale.
Art. 73. 
(Poteri sostitutivi)
 
In caso di inerzia degli organi delegati, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente, invita gli stessi a provvedere entro 30 giorni, decorsi i quali la Giunta adotta in via sostitutiva i singoli atti.
Titolo IX. 
ORGANI TECNICI E CONSULTIVI
Art. 74.[263] 
(Individuazione e organizzazione delle funzioni. )
 
Ai fini dell'applicazione della presente legge l'organizzazione degli uffici e dei servizi è individuata sulla base delle seguenti funzioni:
a) 
verifica formale e istruttoria degli strumenti urbanistici generali sottoposti all'approvazione della Regione e parere sugli strumenti urbanistici attuativi sottoposti ad approvazione decentrata qualora richiesto dai Comuni;
b) 
verifica sostanziale degli strumenti urbanistici generali, dei Piani territoriali, dei Progetti territoriali operativi e dei Piani di settore;
c) 
raccolta sistematica delle informazioni e dei documenti sull'uso del suolo per la formazione della banca dei dati urbani e territoriali;
d) 
formazione delle cartografie di base e tematiche e loro aggiornamento in relazione alle trasformazioni d'uso del territorio e all'attuazione dei piani;
e) 
predisposizione degli strumenti urbanistici nell'esercizio del potere sostitutivo;
f) 
predisposizione degli atti tecnici e dei provvedimenti di competenza regionale per la definizione e l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione, dell'aliquota del costo di costruzione, dell'elenco dei Comuni obbligati alla formazione del Programma pluriennale di attuazione, raccolta e memorizzazione dei dati tecnici e finanziari per la gestione;
g) 
memorizzazione delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione realizzate e di quelle ammesse a contributo;
h) 
vigilanza e predisposizione delle misure di salvaguardia e di controllo di competenza regionale;
i) 
consulenza tecnica e legale agli Enti locali per la pianificazione e la gestione urbanistica e per la promozione del processo di pianificazione a livello locale;
l) 
segreteria del Comitato Regionale Urbanistico, predisposizione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, esecuzione dei provvedimenti in materia urbanistica.
 
La struttura del Servizio Urbanistico Regionale è definita con legge regionale entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
 
(...)
[264]
Art. 75.[265] 
(Uffici comunali e intercomunali di programmazione, di pianificazione e di gestione urbanistica)
 
In attuazione di quanto previsto dall' art. 43 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e della vigente legislazione regionale, i Comuni singoli o associati possono istituire uffici di programmazione, di pianificazione e di gestione del territorio.
 
La Regione può concedere, con propri provvedimenti legislativi, contributi per l'impianto e il funzionamento degli uffici di cui al precedente comma.
Art. 76.[266] 
(Commissione Tecnica Urbanistica (C.T.U.) )
 
È istituita la Commissione Tecnica Urbanistica.
 
La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale, rimane in carica fino al termine della legislatura ed ha sede nel capoluogo della Regione; essa esercita peraltro, anche dopo la scadenza, le funzioni che le sono attribuite dalla presente legge, fino al suo rinnovo.
 
La Commissione Tecnica Urbanistica è composta da:
a) 
l'Assessore Regionale all'Urbanistica, che la presiede o, in sua assenza, altro Assessore designato dal Presidente della Giunta Regionale;
b) 
otto esperti, di cui sei devono garantire la specifica e comprovata competenza nelle discipline che interessano la pianificazione territoriale ed Urbanistica, la viabilità e i trasporti, la geologia, l'ambiente e l'agricoltura, designati dal Consiglio Regionale, con voto limitato a cinque nominativi;
c) 
tre esperti designati rispettivamente dalla Sezione regionale della Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (A.N.C.I.), dalla Sezione regionale dell'Unione Nazionale Province Italiane (U.R.P.P.), dalla Delegazione Regionale della Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani (U.N.C.E.M.);
d) 
sette esperti designati rispettivamente dall'Ordine degli Architetti, dall'Ordine degli Ingegneri, dall'Ordine regionale dei Geologi, dall'Università degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino, dall'Istituto Nazionale di Urbanistica, dall'Associazione Nazionale Centri Storici Artistici.
[267]
 
Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della metà dei membri di cui al terzo comma; i pareri sono espressi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, a norma della legge 3 gennaio 1978, n. 1 , articolo 9, secondo comma. È facoltà dei membri aventi diritto al voto di esprimere pareri di minoranza.
 
I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del terzo comma sono scelti fra esperti qualificati con specifica e provata competenza nelle discipline della pianificazione territoriale ed Urbanistica maturata in non meno di dieci anni, non possono essere rinnovati e sono tenuti ad astenersi dal partecipare all'esame, alla discussione e al voto degli atti alla cui redazione hanno partecipato direttamente o tramite Uffici a cui sono associati o con cui hanno in atto rapporti di collaborazione.
 
I singoli atti sono sottoposti all'esame della Commissione su relazione di un funzionario dirigente dell'Assessorato all'Urbanistica, designato dall'Assessore.
 
I rappresentanti degli Enti locali possono partecipare alla sedute in cui si discutono atti ai quali sono direttamente interessati con facoltà di essere coadiuvati da esperti; alle sedute sono altresì invitati i rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate.
 
Il Presidente della Commissione può invitare, senza diritto di voto, alle adunanze, con possibilità di richiedere loro contributi conoscitivi, esperti in rappresentanza e su designazione delle Organizzazioni regionali delle Categorie produttive e delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, studiosi e tecnici particolarmente esperti in particolari problemi, nonchè dirigenti regionali dei settori interessati. Possono inoltre assistere alle sedute i Consiglieri regionali.
 
I pareri della Commissione sono espressi in presenza dei soli componenti elencati al terzo comma.
 
La nomina dei membri della Commissione Tecnica Urbanistica di cui alle lettere b), c) e d) del terzo comma del presente articolo può essere revocata con decreto del Presidente della Giunta Regionale per gravi e ripetute inadempienze, su proposta motivata degli organi o degli Enti che hanno formulato la designazione.
 
Alle spese di funzionamento della Commissione Tecnica Urbanistica si provvede con apposito stanziamento.
Art. 77.[268] 
(Compiti della Commissione Tecnica Urbanistica )
 
La Commissione Tecnica Urbanistica è organo consultivo della Giunta Regionale; essa esprime parere sui seguenti atti:
a) 
disegni di legge, regolamenti, programmi o piani della Regione ed altri atti regionali, sui quali la Giunta Regionale intenda acquisire il parere della Commissione;
b) 
Piani Regolatori Generali di ogni Comune formati e adottati ai sensi del titolo III della presente legge;
c) 
revisioni e varianti, di cui al comma 4 dell'articolo 17, degli strumenti urbanistici generali dei Comuni aventi popolazione residente superiore a diecimila abitanti, nonchè degli strumenti urbanistici generali intercomunali quando la popolazione residente complessiva dei Comuni interessati superi i ventimila abitanti.
[269]
d) 
revisioni e varianti degli strumenti urbanistici generali delle quali l'esame regionale abbia richiesto la rielaborazione di cui al penultimo comma dell'art. 15;
e) 
strumenti urbanistici sui quali, anche sulla scorta dei rilievi a questo proposito formulati dal Consiglio comunale o sue minoranze a riportarsi nella delibera di adozione, la Giunta Regionale o l'Assessore all'Urbanistica intendano comunque acquisire il parere della Commissione;
f) 
strumenti urbanistici generali o esecutivi e Piani Regolatori generali intercomunali, per i quali, rispettivamente, il Comune o la Comunità Montana o il Consorzio, abbiano richiesto alla Regione, con la deliberazione di adozione, l'espressione del parere della Commissione Tecnica Urbanistica.
 
Il parere della Commissione Tecnica Urbanistica sulle materie di cui alle lettere b), c) e d) è obbligatorio, non vincolante.
Art. 77 bis.[270] 
(Compiti della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riuniti in seduta congiunta)
 
La Commissione Tecnica Urbanistica e la Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali sono convocate in seduta congiunta dal Presidente della Commissione Tecnica Urbanistica per esprimere un unico parere obbligatorio, non vincolante, su:
[271]
a) 
il Piano Territoriale Regionale;
b) 
i Piani Territoriali Provinciali ed il Piano Territoriale Metropolitano;
c) 
i Progetti Territoriali Operativi;
d) 
i Piani Paesistici;
e) 
i Piani di Area dei Parchi e delle altre aree protette.
 
Le riunioni congiunte delle due Commissioni sono valide con la presenza di un terzo dei componenti l'assemblea con diritto di voto e i pareri espressi sono approvati quando vengono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, a norma dell' art. 9, 2° comma della legge 3 gennaio 1978, n. 1 .
[272]
 
Le riunioni sono presiedute dal Presidente di una delle due Commissioni.
[273]
 
Le due Commissioni sono altresì riuniti con le modalità e le procedure dei commi precedenti per esprimere in modo coordinato e contestuale i pareri di loro competenza sugli strumenti urbanistici esecutivi, quando questi ultimi richiedano il parere della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e siano collegati ad una variante dello strumento urbanistico generale, ai sensi del quarto comma dell'art. 17.
[274]
Art. 78.[275] 
(Efficacia dei pareri della Commissione Tecnica Urbanistica)
 
(...)
[276]
 
La comunicazione al Comune del parere della Commissione Tecnica Urbanistica per la formulazione delle controdeduzioni di cui all'art. 15 della presente legge, vincola il Comune alla immediata salvaguardia per quanto attiene le osservazioni contenute nel parere.
[277]
Art. 79.[278] 
(Progettazione degli Strumenti Urbanistici)
 
Gli incarichi esterni per la progettazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi sono conferiti dai Comuni ad esperti laureati in urbanistica, in architettura ed in ingegneria, con specifica competenza nella disciplina urbanistica.
 
Per l'intera durata dell'incarico di progettazione dei piani generali e fino alla loro approvazione i progettisti non possono assumere incarichi di progettazione da parte di privati nell'ambito dei Comuni interessati.
 
Per la redazione degli allegati tecnici di cui all'art. 14, punti 2a e 2b e per gli accertamenti di cui al 2° comma dell'art. 29, gli incarichi debbono essere conferiti a laureati in urbanistica e ad esperti con specifica competenza iscritti ai rispettivi albi professionali, ed in particolare per gli allegati di cui al punto 2b di cui all'art. 14, a laureati in geologia o ingegneria.
Titolo X. 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 80.[279] 
(...)
Art. 80 bis[280] 
(...)
Art. 81. 
(Perimetrazione degli abitati)
 
Ai fini della presente legge le perimetrazioni, di cui all' articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 , e all' articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , coincidono in una unica perimetrazione, che, su mappe catastali aggiornate, delimita per ciascun centro o nucleo abitato le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, con esclusione delle aree libere di frangia, anche se già urbanizzate. Non possono essere compresi nella perimetrazione gli insediamenti sparsi.
 
La perimetrazione dei centri abitati e la delimitazione dei centri storici, ai fini e per gli effetti della presente legge e dell' articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , adottate dal Comune, sono approvate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento, con deliberazione della Giunta Regionale resa immediatamente esecutiva.
[281]
 
Trascorso tale termine senza che siano intervenute osservazioni, la perimetrazione si intende approvata.
 
Con il provvedimento di approvazione la Giunta Regionale può apportare modifiche alle perimetrazioni adottate dal Comune, per l'osservanza del disposto del primo comma e per la tutela delle preesistenze storico-artistiche e ambientali.
 
(...)
[282]
Art. 82.[283] 
(...)
Art. 83.[284] 
(Programmi pluriennali di attuazione nei Comuni non dotati di Piano Regolatore ai sensi del Titolo III. Limitazioni all'attività costruttiva per i Comuni privi di strumento urbanistico adeguato alle prescrizioni del Titolo III)
 
I Comuni dotati di Piano Regolatore Generale o di Programma di Fabbricazione approvato precedentemente al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono approvare il programma pluriennale di attuazione. Dopo la scadenza o la revoca del programma eventualmente in corso il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie è assoggettato esclusivamente al regime del successivo articolo 85.
 
I Comuni dotati di Programma di Fabbricazione approvato in data posteriore all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, dopo l'entrata in vigore della presente legge, non possono più adottare varianti. Dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano trasmesso alla Regione il Piano Regolatore, possono rilasciare concessioni o autorizzazioni edilizie solo per interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art. 13, sempre che non siano in contrasto con il Programma di Fabbricazione vigente. Le stesse limitazioni si applicano dopo la scadenza delle misure di salvaguardia del Piano Regolatore.
 
I Comuni dotati di Piano Regolatore approvato in data posteriore all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, ivi inclusi quelli approvati con le procedure di cui all'art. 90, possono adottare varianti al Piano Regolatore vigente aventi ad oggetto progetti di rilievo urbano che richiedono accelerata attuazione, solo nel caso in cui abbiano adottato il progetto preliminare del Piano Regolatore Generale a norma dell'art. 15, terzo comma, e a condizione che dette varianti siano conformi al progetto preliminare. Dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano trasmesso alla Regione il Piano Regolatore, possono rilasciare concessioni o autorizzazioni solo per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 13, e per gli interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di edilizia residenziale pubblica.
 
Il termine di cui al comma precedente può essere, su motivata richiesta dei Comuni stessi e con provvedimento motivato della Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, prorogato sino ad anni tre.
Art. 84.[285] 
(Limitazioni della capacità insediativa nel primo e nel secondo programma di attuazione)
 
Il primo programma di attuazione e il secondo, se approvato ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 83, sono formati tenendo conto delle seguenti limitazioni:
[286]
a) 
la capacità insediativa teorica complessiva delle aree residenziali di ristrutturazione, di completamento e di espansione dovrà essere rapportata alle effettive necessità insediative per il periodo di validità del programma ;
[287]
b) 
nelle aree di espansione devono essere rispettati i parametri, di cui all'articolo 21 della presente legge;
[288]
c) 
non è ammessa l'utilizzazione a scopo edificatorio delle aree libere all'interno dei centri storici, se non per servizi pubblici;
d) 
gli interventi relativi agli insediamenti industriali ed artigianali hanno per oggetto il riordino e la riqualificazione degli impianti esistenti, nonché l'attrezzatura di nuove aree in misura strettamente proporzionata al fabbisogno accertato. Qualora il Comune sia dotato di Piano degli insediamenti produttivi, ai sensi dell' articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , o di Piani Particolareggiati vigenti, nel programma di attuazione è inserita una aliquota dei piani suddetti, determinata sulla base delle effettive richieste;
[289]
e) 
nei Comuni con interessi turistici, di cui all'articolo 82, 2° comma, punto 3, in aggiunta alla capacità residenziale teorica di cui alla precedente lettera a) è ammessa l'inclusione nel programma di attuazione di aree destinate ad attrezzature alberghiere ed a residenza temporanea per vacanze, in misura non eccedente il 5% della capacità ricettiva esistente comprendendo in tale percentuale tutte le concessioni rilasciate dopo il 31 dicembre 1978, per le quali non sia stata rilasciata la licenza di abitabilità alla data di adozione del primo programma di attuazione.
[290]
 
Eventuali scostamenti dai parametri limitativi del precedente comma, richiesti da particolari esigenze locali, dovranno essere motivati nella deliberazione comunale di adozione del programma .
Art. 85.[291] 
(Disciplina transitoria dell'attività costruttiva)
 
Nei Comuni che all'entrata in vigore della presente legge siano sprovvisti di strumenti urbanistici generali vigenti o dotati di strumenti urbanistici generali approvati anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, sono consentiti:
a) 
nell'ambito dei perimetri dei centri storici; gli interventi di cui alle lettere a), b), c), dell'art. 13 e quelli di consolidamento statico; non sono comunque consentite maggiorazioni delle volumetrie preesistenti ed alterazioni degli orizzontamenti; è fatto divieto di apportare modifiche allo stato dei luoghi;
b) 
nell'ambito del perimetro degli abitati; gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 13 e quelli di consolidamento statico, oltrechè le opere di risanamento igienico anche se queste comportano modifiche alle destinazioni d'uso;
c) 
fuori dal perimetro degli abitati:
 
c1) l'edificazione a scopo abitativo entro un limite massimo pari a 0,03 mc. su metro quadrato dell'area interessata; le relative concessioni possono essere rilasciate solo ai soggetti di cui agli artt. 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153 ed all' articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 352 ;
 
c2) modesti ampliamenti delle abitazioni necessari al miglioramento funzionale delle stesse non eccedenti il 20% della superficie utile esistente; 25 mq sono consentiti anche se eccedono tale percentuale;
 
c3) l'ampliamento di impianti industriali ed artigianali esistenti, non superiore a 2000 metri quadrati di solaio utile lordo; la concessione è rilasciata con le procedure e nei limiti temporali di cui all'art. 88 e non può essere concessa più di una volta per lo stesso impianto;
[292]
 
c4) la costruzione di attrezzature strettamente necessarie all'attività di aziende agricole come: stalle, silos, serre, magazzini, complessivamente non superiore a 1/3 dell'area ad esse strettamente asservite;
 
c5) gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del 3° comma dell'art. 13, nonchè le modifiche interne necessarie per l'efficienza degli impianti produttivi, industriali, artigianali ed agricoli;
 
c6) le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.
 
Nei Comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, gli interventi di cui al 1° comma possono essere concessi purchè non siano in contrasto con prescrizioni più restrittive degli strumenti urbanistici vigenti.
 
Nelle zone classificate sismiche in caso di ristrutturazione sono consentiti gli interventi volti ad adeguare gli edifici esistenti alle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64 , nel rispetto dell'art. 16 della legge suddetta.
 
Le limitazioni di cui al 1° comma, non si applicano:
a) 
per gli impianti tecnici di interesse generale per la erogazione di pubblici servizi e di servizi di interesse pubblico e per gli interventi relativi alle opere pubbliche realizzate dai Comuni e dagli Enti istituzionalmente competenti, quando esse siano conseguenti a pubbliche calamità o servano a soddisfare fabbisogni pregressi degli abitati esistenti e siano finanziati con mezzi propri dagli Enti suddetti;
b) 
all'interno dei piani per l'edilizia economica e popolare, formati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni e integrazioni, o nelle aree predisposte ai sensi dell' art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni e integrazioni.
 
Decorsi 120 giorni dalla data di trasmissione alla Regione dei Piani Regolatori Generali e delle loro revisioni e varianti, adottati ai sensi del Titolo III della presente legge, senza che sia intervenuta l'approvazione o la restituzione per rielaborazione totale o parziale, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 13, nonchè alla lett. f) dello stesso articolo in aree dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, come definite dall'art. 91 quinquies, primo comma, lett. b) per destinazioni anche non residenziali, nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico generale adottato, ancorchè in contrasto con quelle dello strumento urbanistico approvato.
[293]
 
In ogni caso, i Comuni obbligati alla formazione del Programma di Attuazione, non possono approvare piani esecutivi convenzionati, formati ai sensi del precedente art. 43, fino all'approvazione del primo Programma di Attuazione.
Art. 86.[294] 
(Adeguamento dei Piani particolareggiati vigenti)
 
(...)
[295]
 
I Piani particolareggiati vigenti sono adeguati alle norme della presente legge entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore. La loro realizzazione nel tempo è disciplinata dai Programmi di Attuazione di cui agli articoli 34 e seguenti.
[296]
 
Sono fatte salve le lottizzazioni convenzionate approvate dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 , e conformi ad essa. La loro attuazione è distribuita nel tempo all'interno dei Programmi di Attuazione comunali.
[297]
 
Nei Comuni obbligati alla formazione dei Programmi di Attuazione e fino all'approvazione degli stessi non è ammesso il rilascio di concessioni in attuazione di lottizzazioni convenzionate vigenti, se non per le aree che all'entrata in vigore della presente legge risultino dotate di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria o per le quali esista l'impegno della realizzazione.
[298]
 
Nell'attesa della formazione del primo programma di attuazione, i Comuni dotati di Piano Regolatore Generale vigente e conforme al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, possono formare e adottare piani particolareggiati relativi a aree attrezzate o da attrezzare di nuovo impianto o di riordino per insediamenti produttivi, nonché alle aree interessate per l'attuazione delle operazioni di rilocalizzazione, previste dall'art. 53.
[299]
Art. 87.[300] 
(...)
Art. 88. 
(Impianti produttivi ubicati in zone improprie)
 
Agli edifici a destinazione industriale sorti in zona agricola di strumento urbanistico generale vigente ed approvato dopo l'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, eseguiti con licenza non successivamente annullata e non in contrasto con essa, che non siano nocivi o molesti e che ospitino attività produttive funzionanti, possono, per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, essere concessi ampliamenti in misura non superiore al 50% della superficie di calpestio, per impianti fino a 1.000 mq., ed a 500 mq. nel caso in cui la superficie complessiva superi i 1.000 mq., anche se gli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge prevedano diversa normativa; in ogni caso la superficie coperta non dovrà eccedere il 50% dell'area di proprietà.
[301]
 
Nello stesso periodo di 5 anni possono essere concesse sistemazioni interne ed ampliamenti, in misura non superiore al 30% della superficie complessiva coperta, e comunque non superiore a 1.000 mq., di aziende agricole esistenti negli abitati e in zona impropria, in attesa di definitiva sistemazione anche se gli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge prevedono diversa normativa.
[302]
 
Per le opere realizzate in applicazione dei precedenti commi, la concessione viene data dal Consiglio Comunale, su parere conforme del Comitato Comprensoriale.
 
Le norme relative agli ampliamenti di cui ai commi precedenti non si applicano dopo l'adozione del progetto preliminare di P.R.G. formato ai sensi della presente legge.
[303]
Art. 89.[304] 
(...)
Art. 90. 
(Approvazione degli strumenti urbanistici generali adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge)
 
I Piani Regolatori, adottati e posti in pubblicazione prima della data di entrata in vigore della presente legge e trasmessi alla Regione entro e non oltre 120 giorni dalla predetta data, sono verificati e approvati con le procedure della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Con le modalità di cui al comma precedente sono verificati e approvati i Programmi di Fabbricazione adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge e trasmessi alla Regione entro 30 giorni dalla data di cui sopra.
 
I Comuni, i cui Piani Regolatori sono approvati ai sensi del 1° comma, debbono provvedere all'adeguamento del Piano Regolatore alla presente legge entro il termine di 12 mesi dalla sua avvenuta approvazione.
 
(...)
[305]
 
In caso di inosservanza dei termini stabiliti dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 15.
[306]
Art. 91. 
(Approvazione degli Statuti dei consorzi)
 
Gli Statuti dei consorzi di Comuni per la formazione dei Piani Regolatori Generali e dei loro strumenti di attuazione sono approvati con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Il decreto di approvazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 91 bis.[307][308] 
(Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali)
 
È istituita la Commissione Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali la quale è investita della competenza e delle attribuzioni delle Commissioni Provinciali di cui all' art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , modificato dall' art. 31 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805
 
La Commissione svolge attività di consulenza a favore del Consiglio e della Giunta Regionali in materia di beni culturali e ambientali; fornisce indirizzi alle Sezioni Provinciali di cui al successivo 8° comma promuovendone il coordinamento e l'armonizzazione dei criteri operativi. La Commissione inoltre formula i pareri previsti agli articoli 40, 41 bis e 49 della presente legge. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica tre anni ed ha sede nel capoluogo della Regione. I componenti sono rieleggibili.
 
La Commissione è composta da:
a) 
l'Assessore regionale competente per delega nella materia, con funzioni di Presidente;
b) 
il Presidente del C.U.R. o suo delegato;
c) 
tre esperti nella materia di competenza nominati dal Consiglio Regionale, di comprovata specifica esperienza scientifica e professionale;
d) 
il responsabile del Settore regionale competente in materia;
e) 
tre funzionari regionali, designati dalla Giunta Regionale tenendo conto della specifica competenza, di cui uno nella materia urbanistica;
f) 
il Soprintendente per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte o suo delegato;
g) 
il Soprintendente Archeologico del Piemonte o suo delegato.
 
La partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni statali è subordinata al consenso e alla designazione degli stessi.
 
Devono essere convocati ad esprimere un parere consultivo, i Sindaci dei Comuni sul cui territorio si intenda apporre nuovi vincoli.
 
Il Presidente può fare intervenire di volta in volta alle riunioni, senza diritto di voto, studiosi e tecnici, esperti in specifici problemi, nonchè rappresentanti designati da associazioni ambientalistiche ed agricole e da Associazioni e sodalizi culturali.
 
Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto; le deliberazioni sono valide quando sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
 
Sono Sezioni decentrate della Commissione Regionale le Sezioni provinciali per la tutela dei beni culturali ed ambientali costituite in numero di almeno una per ogni ambito provinciale: esse hanno sede di norma nel capoluogo di Provincia.
 
La Sezione provinciale promuove il censimento dei beni ambientali e culturali nel territorio di propria competenza; formula il parere vincolante, di cui all art. 49 della presente legge, in merito alle concessioni relative ad aree ed immobili che nelle prescrizioni del Piano Regolatore Generale sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale.
[309]
 
Ad essa può essere dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione regionale, di cui al presente articolo, attribuita la formulazione dei pareri previsti agli artt. 40 e 41 bis della presente legge, limitatamente ai casi in cui non siano richieste contestuali varianti urbanistiche, sulla base degli indirizzi e dei criteri forniti ai sensi del 2° comma del presente articolo.
 
La Sezione provinciale dura in carica tre anni. Essa è eletta dal Consiglio Regionale ed è composta da:
 
- cinque esperti, due dei quali, di norma, scelti in terne proposte dalle associazioni più rappresentative a livello provinciale, in materia urbanistica ed ambientale, ivi compreso un esperto con particolare competenza nel settore agricolo-forestale; la qualifica di esperto nella materia deve essere comprovata da specifica esperienza scientifica e professionale;
 
- due rappresentanti segnalati dall'Amministrazione Provinciale.
 
Tra i sette membri della Sezione provinciale il Consiglio Regionale designa il Presidente.
 
Per lo svolgimento dell'attività delle Sezioni provinciali valgono le norme di cui ai precedenti 4°, 5°, 6° e 7° commi.
 
Alle spese di funzionamento della Commissione Regionale e delle Sezioni provinciali si provvede a norma della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.
 
Le modalità di funzionamento della Commissione Regionale e delle Sezioni provinciali saranno previste da apposito regolamento.
Art. 91 ter.[310] 
(Proroga dei termini)
 
Trascorsi i termini previsti dall'articolo 19 della presente legge, su richiesta motivata del Comune, la Regione, con decreto del Presidente, può concedere una proroga non superiore a 18 mesi.
Art. 91 quater.[311] 
(Tutela dello strato attivo del suolo coltivato)
 
Al fine di preservare o ricostituire le risorse del suolo coltivabile ed in particolare i terreni agricoli distrutti per effetto delle espansioni urbane, delle attività edificatorie e della costruzione di infrastrutture, i piani di tutti i livelli previsti dalla presente legge dettano norme:
a) 
per l'individuazione di aree incolte, a bassa o nulla fertilità, o comunque suscettibili di bonifica e miglioramento;
b) 
per il conseguente trasferimento sulle stesse aree, agli indicati fini di recupero e bonifica, dello strato di terreno agricolo asportabile dalle aree investite con interventi edificatori, infrastrutturali o di urbanizzazione inaridente.
 
A tali effetti il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni può essere condizionato all'assunzione degli impegni e all'adempimento delle prescrizioni relative.
Art. 91 quinquies[312] 
(Interventi ammessi in aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione in regime transitorio.)
 
In conformità al penultimo comma dell'art. 6 del D.L. 23-1-1982, n. 9 così come modificato dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e nei limiti temporali ivi prescritti sono rilasciate, purchè conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, concessioni o autorizzazioni anche in aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione nei seguenti casi:
[313]
a) 
interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 13, terzo comma, lettere b), c), d), della presente legge; gli interventi di cui alla lettera d) possono essere assentiti solo qualora siano definiti normativamente dagli strumenti urbanistici generali o esecutivi;
b) 
interventi da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. Per interventi da realizzare su aree di completamento si intendono: interventi residenziali compresi nelle parti del territorio parzialmente edificato, di cui all'articolo 2, lettera b), del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, indicate come territoriali omogenee di tipo 'B' negli strumenti urbanistici approvati dopo l'entrata in vigore del citato Decreto Ministeriale; interventi residenziali di completamento, di cui all'articolo 13, terzo comma, lettera f), della presente legge, definiti normativamente e/o individuati cartograficamente nei Piani Regolatori Generali approvati ai sensi del Titolo III. Tali interventi residenziali possono comprendere attività di servizio alla residenza, in misura ordinaria. Nei Comuni dotati di strumenti urbanistici approvati prima dell'entrata in vigore del suddetto Decreto Ministeriale e dotati di variante specifica approvata ai sensi dell'articolo 83, tali interventi devono essere compresi in zone territoriali omogenee di tipo 'B', se individuati nella variante, o, qualora queste non siano individuate, devono essere compresi all'interno della perimetrazione del centro abitato approvata ai sensi dell'articolo 81, con esclusione comunque delle aree comprese nel centro storico. Per aree dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, si devono intendere quelle in cui sia riscontrata l'esistenza di tutte le seguenti infrastrutture: idoneo sistema viario pedonale e veicolare; idonea rete di distribuzione idrica; idonea rete per lo smaltimento dei rifiuti liquidi; reti ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica e della pubblica illuminazione;
[314]
c) 
da realizzare su aree comprese nei piani di zona. Fino al 31 dicembre 1984, in conformità con il 3° comma dell'articolo 6 del D.L. 23-1-1982, n. 9 , così come modificato dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 , i contenuti dell'articolo 34 della presente legge, del primo comma numero 3), del secondo comma lett. a) e il rispetto della proporzione tra aree destinate ad edilizia economica popolare ed aree riservate ad attività edilizia privata di cui al terzo comma, non sono obbligatori.
 
In conformità con il 3° comma dell'articolo 6 del D.L. 23-1-1982, n. 9 , così come modificato dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 e nei limiti temporali ivi prescritti, i contenuti dell'articolo 34 della presente legge, del primo comma numero 3), del secondo comma lett. a) e il rispetto della proporzione tra aree destinate ad edilizia economica popolare ed aree riservate ad attività edilizia privata di cui al terzo comma, non sono obbligatori.
[315]
Art. 91 sexies[316] 
(...)
Art. 91 septies[317] 
(...)
Art. 91 octies[318] 
(Eliminazione delle barriere architettoniche)
 
L'eliminazione delle barriere architettoniche rientra tra le finalità della presente legge.
 
La Giunta Regionale accerta che le disposizioni contenute nei Regolamenti Edilizi, Piani Regolatori o loro varianti, sottoposti ad approvazione Regionale ai sensi degli articoli precedenti, rispondano alla finalità dell'eliminazione delle barriere architettoniche e adotta i provvedimenti necessari per garantire il rispetto della normativa vigente in materia.
 
I Sindaci, nella realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche, oltre che nel rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie, accertano che sia garantito il rispetto e l'osservanza della normativa vigente sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
Art. 92. 
(Disposizioni finali)
 
Dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l' articolo 4 della legge 1° giugno 1971, n 291 .
 
Le prescrizioni di precedenti leggi regionali in contrasto con la presente sono abrogate.
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entre in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 5 dicembre 1977
Aldo Viglione

Note:

[1] L'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 45 del 1994.

[2] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 45 del 1994.

[3] Questo titolo è stato sostituito ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 45 del 1994.

[4] L'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 45 del 1994.

[5] Il comma 6 bis dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 28 del 1999.

[6] L'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 45 del 1994.

[7] L'articolo 6 è stato sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 61 del 1984.

[8] In questo punto dell'articolo 6 le parole "e del relativo programma pluriennale di intervento e di spesa secondo quanto previsto al punto d) dell' articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43" sono state abrogate ad opera dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 45 del 1994.

[9] Questo punto dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 45 del 1994.

[10] L'articolo 7 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 45 del 1994.

[11] L'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 45 del 1994.

[12] Il comma 2 dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 1 del 2007.

[13] L'articolo 8 bis è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 45 del 1994.

[14] L'articolo 8 ter è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 45 del 1994.

[15] L'articolo 8 quater è stato inserito dal primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 61 del 1984.

[16] Questo punto del comma 1 dell'articolo 8 quater è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 45 del 1994.

[17] Questo punto del comma 1 dell'articolo 8 quater è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 45 del 1994.

[18] Questo comma dell'articolo 8 quater è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 45 del 1994.

[19] L'articolo 8 quinquies è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 45 del 1994.

[20] L'articolo 8 sexies è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 45 del 1994.

[21] In questo comma dell'articolo 9 le parole " e dei Comitati Comprensoriali" sono state soppresse ad opera del comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 70 del 1991.

[22] Il quinto comma del presente articolo è stato rinumerato come secondo ad opera del primo comma del'art. 12 della l.r. 61/1984

[23] Il sesto comma del presente articolo è stato rinumerato come terzo ad opera del primo comma dell'art. 12 della l.r. 61/1984

[24] Il primo comma del presente articolo è stato rinumerato come quarto ad opera del primo comma del'art. 12 della l.r. 61/1984, sostituendo le parole "lettera e)" con le parole "provvede alla redazione dei piani paesistici inoltre " e le parole "sentito il Consiglio o, in caso di urgenza, la competente Commissione Consigliare"con le parole "e per le". E' stato inoltre aggiunto alla fine del comma il testo "Tali provvedimenti perdono in ogni caso efficacia decorsi i termini di cui all'art. 58."

[25] Il secondo comma del presente articolo è stato rinumerato come quinto ad opera del primo comma dell'art. 12 della l.r. 61/1984

[26] Il terzo comma del presente articolo è stato rinumerato come sesto ad opera del primo comma dell'art. 12 della l.r. 61/1984, che ha inoltre aggiunto dopo le parole "ove occorra" le parole "nei piani paesistici o ", sostituito le parole " e alle " con le parole "e per le" e aggiunto al fondo le parole "Tali provvedimenti perdono in ogni caso efficacia decorsi i termini di cui all'art. 58."

[27] L'articolo 9 bis è stato inserito dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 50 del 1980.

[28] In questo comma dell'articolo 9 bis la parola "Regione" è stata sostituita dalle parole "Giunta Regionale", le parole "della Giunta Regionale" sono state sostituite dalle parole "del Consiglio Regionale su proposta della Giunta", sono state aggiunte le parole " e sentito il Comune interessato", le parole: "all'approvazione" sono state sostituite dalle parole: "all'adozione" e alla fine sono state aggiunte le parole "ultimo comma." ad opera del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 61 del 1984.

[29] L'articolo 9 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 45 del 1994.

[30] L'articolo 10 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 45 del 1994.

[31] L'articolo 10 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 45 del 1994.

[32] In questa lettera dell'articolo 11 le parole "e delle sue articolazioni sub-comprensoriali ed intercomunali" sono state abrogate ad opera del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 45 del 1994.

[33] Questo punto del comma 2 dell'articolo 12 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 28 del 1999.

[34] In questo comma dell'articolo 12 le parole "distribuisce sul territorio" sono state sostituite dalla parola "individua" ad opera del primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 61 del 1984.

[35] In questo comma dell'articolo 12 dopo le parole "individua e regolamenta" sono state aggiunte le parole "sulla base dei piani agricoli zonali ove operanti" e dopo le parole "tempo libero" sono state aggiunte le parole "definendo le aree destinate agli standards, di cui agli articoli 21 e 22, oppure individuando gli strumenti esecutivi che devono provvedere a tale specificazione" ad opera del primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 61 del 1984.

[36] In questo comma dell'articolo 12 dopo le parole "di trasporto" sono state aggiunte le parole "e di traffico" e le parole "primarie, secondarie e terziarie" sono state sostituite dalle parole "articolate con riferimento ai caratteri dell'economia locale" ad opera del primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 61 del 1984.

[37] Questo punto del secondo comma dell'articolo 12 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 50 del 1980.

[38] In questo punto dell'articolo 12 il testo è stato sostituito dalle parole "può individuare nell'ambito degli insediamenti residenziali, nel caso in cui il Comune sia obbligato a formare il piano di cui al successivo art. 41, le aree per l'edilizia economica e popolare da realizzare in funzione delle reali esigenze locali per il decennio di validità del Piano Regolatore Generale" ad opera del primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 61 del 1984.

[39] In questo comma dell'articolo 12 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 61 del 1984.

[40] Questo comma dell'articolo 13 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 50 del 1980.

[41] In questo comma dell'articolo 13 dopo le parole "destinazioni d'uso" sono state aggiunte le parole "anche parzialmente o totalmente nuove" ad opera del primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 61 del 1984.

[42] Questo comma dell'articolo 13 è stato scorporato dal comma precedente ad opera del rpimo comma dell'articolo 16 della legge regionale 61 del 1984.

[43] Questo comma è stato rinumerato dal primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 61 del 1984.. Lo stesso ha inoltre disposto la soppressione delle parole "dell'art. 19" e la sostituzione della parola "soltanto" con la parola "gli" dopo le parole "sono ammessi".

[44] Queuto comma è stato rinumerato e le parole "2° comma" sono state sostituite dalle parole "3° comma" ad opera del primo comma dell'art. 16 della l.r. 61 del 1984.

[45] In questo comma dell'articolo 14 dopo le parole "i dati quantitativi, relativi alle previsioni" sono state aggiunte le parole "di recupero del patrimonio edilizio esistente" ad opera dell'articolo 7 della legge regionale 50 del 1980.

[46] Questo punto della lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 28 del 1999.

[47] In questo comma dell'articolo 14 le parole "la struttura insediativa degli impianti industriali, artigianali e Commerciali e delle relative necessita' di intervento." sono state aggiunte ad opera dell'articolo 7 della legge regionale 50 del 1980.

[48] Questo punto del primo comma dell'articolo 14 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 61 del 1984.

[49] Questo punto del comma 1 dell'articolo 14 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 28 del 1999.

[50] Questo comma dell'articolo 14 è stato inserito dal comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 28 del 1999.

[51] Questo articolo è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 61 del 1984.

[52] Questo comma dell'articolo 15 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 70 del 1991.

[53] Questo comma dell'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 70 del 1991.

[54] Questo comma dell'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 70 del 1991.

[55] Questo comma dell'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 70 del 1991.

[56] Questo comma dell'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 70 del 1991.

[57] Questo comma dell'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 70 del 1991.

[58] Questo comma dell'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 70 del 1991.

[59] In questo comma dell'articolo 15 le parole "su parere del Comitato Urbanistico Regionale" sono state sostituite dalle parole "su parere della Commissione Tecnica Urbanistica" e le parole "sono Comunicate dalla Giunta Regionale al Comune" sono state sostituite dalle parole "sono Comunicate dal Presidente della Giunta Regionale, o dall'Assessore delegato, al Comune" ad opera dei commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge regionale 70 del 1991.

[60] In questo comma dell'articolo 15 le parole dell'ultimo periodo "Il Piano è trasmesso alla Giunta Regionale che lo approva sentito il parere del Comitato Urbanistico Regionale" sono state sostituite dalle parole "Il Piano è trasmesso alla Giunta Regionale per l'approvazione sentita, ove del caso, la Commissione Tecnica Urbanistica" ad opera del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 70 del 1991.

[61] In questo comma dell'articolo 15 le parole "del Comprensorio" sono state soppresse ad opera del comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 70 del 1991.

[62] In questo comma dell'articolo 15 le parole "sentito il parere del Comitato Urbanistico Regionale" sono state sostituite dalle parole "sentito il parere della Commissione Tecnica Urbanistica" ad opera del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 70 del 1991.

[63] Nel comma 20 dell'articolo 15 le parole " In caso di mancato adeguamento entro il termine di centottanta giorni, del Piano Regolatore Generale agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998 , entrano in vigore, fino all'emanazione delle norme comunali, le norme sostitutive stabilite ai sensi dell'articolo 6, comma 6 del decreto legislativo stesso. " sono state aggiunte ad opera dal comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 28 del 1999.

[64] L'articolo 16 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 19 della legge regionale 61 del 1984.

[65] Questo comma dell'articolo 16 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 28 del 1992.

[66] In questo comma dell'articolo 16 le parole "e al Comprensorio" sono state soppresse ad opera del comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 70 del 1991.

[67] Nel comma 10 dell'articolo 16 le parole "nonchè presso la sede del Comprensorio" sono state soppresse ad opera del comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 70 del 1991.

[68] L'articolo 17 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 41 del 1997.

[69] La lettera f) del comma 4 dell'articolo 17 è stata sostituita dal comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale 28 del 1999.

[70] Il comma 5 bis dell'articolo 17 è stato inserito dal comma 9 dell'articolo 7 della legge regionale 28 del 1999.

[71] Nel comma 7 dell'articolo 17 dopo le parole "è trasmessa alla provincia e alla Regione, " sono state aggiunte le parole " entro dieci giorni dalla sua adozione," ad opera del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1 del 2007.

[72] Il comma 10 bis dell'articolo 17 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 1 del 2007.

[73] Questo comma dell'articolo 18 è stato inserito del primo comma dell'articolo 21 della legge regionale 61 del 1984.

[74] Questo comma dell'articolo 18 è stato inserito del primo comma dell'articolo 21 della legge regionale 61 del 1984.

[75] Questo comma dell'articolo 18 è stato inserito del primo comma dell'articolo 21 della legge regionale 61 del 1984.

[76] L'articolo 19 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 22 della legge regionale 61 del 1984.

[77] L'articolo 20 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 23 della legge regionale 61 del 1984.

[78] Nel comma 3 dell'articolo 20 le parole "di cui al 3° comma dell'art. 21" sono state sostituite dalle parole "nei quali la popolazione prevista dal Piano Regolatore Generale non superi i 2000 abitanti" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[79] L'articolo 21 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 61 del 1984.

[80] Questo punto del comma 1 dell'articolo 21 è stato sostituito dal comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale 28 del 1999.

[81] In questo commma dell'articolo 21 la lettera "b)" è stata sostituita dalla lettera "d)" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[82] Questo punto dell'articolo 21 è stato sostituito dal comma 11 dell'articolo 7 della legge regionale 28 del 1999.

[83] Questo comma dell'articolo 21 è stato sostituito dal comma 12 dell'articolo 7 della legge regionale 28 del 1999.

[84] Questo comma dell'articolo 21 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 70 del 1991.

[85] Questo comma dell'articolo 21 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 70 del 1991.

[86] L'art. 1 della l.r.43/1995 dispone l'interpretazione autentica di questo comma dell art. 21

[87] Nel comma 1 dell'articolo 22 dopo le parole "superiore a" la cifra "10.000" è stata sostituita dalla cifra "20.000" ad opera del primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 61 del 1984.

[88] Questo comma dell'articolo 22 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 61 del 1984.

[89] Questo comma dell'articolo 22 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 61 del 1984.

[90] Questo comma dell'articolo 22 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 61 del 1984.

[91] In questo comma dell'articolo 23 le parole "totale con modifiche dei volumi preesistenti" sono state sostituite dalle parole "urbanistica", dopo le parole "non deve essere inferiore" sono state aggiunte le parole "di norma" e dopo le parole "le aree edificate non soggette a ristrutturazione" è stata inserita la parola "urbanistica" ad opera del primo comma dell'articolo 13 della legge regionale 50 del 1980.

[92] Questo comma dell'articolo 24 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 14 della legge regionale 50 del 1980.

[93] Questo comma dell'articolo 24 è stato sostituito dal secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 50 del 1980.

[94] In questo punto del comma 4 dell'articolo 24 le parole "e di cui all'art. 9 della presente legge" sono state abrogate ad opera del primo comma dell'articolo 26 della legge regionale 61 del 1984.

[95] In questo punto del comma 4 dell'articolo 24 dopo le parole " e/o documentario sono" il testo è stato sostituito da "disciplinati da specifiche norme, anche ai fini dell'eliminazione degli elementi deturpanti ed atte a migliorare la qualità del prodotto edilizio" ad opera del primo comma dell'articolo 26 della legge regionale 61 del 1984.

[96] In questo punto del comma 4 dell'articolo 24 il testo è stato sostituito ad opera dell'enumerazione 3 della lettera a del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 61 del 1984.

[97] Questo comma dell'articolo 24 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 50 del 1980.

[98] In questo comma dell'articolo 24 dopo le parole "insediamenti" sono state aggiunte le parole "di cui ai commi precedenti" ad opera del terzo comma dell'articolo 14 della legge regionale 50 del 1980.

[99] Questo comma dell'articolo 24 è stato inserito dal quarto comma dell'articolo 14 della legge regionale 50 del 1980.

[100] In questo comma dell'articolo 24 le parole "e risanamento" sono state aggiunte dopo la parola "restauro" ad opera del quinto comma dell'articolo 14 della legge regionale 50 del 1980.

[101] In questo comma dell'articolo 24 dopo le parole "successive modificazioni e integrazioni" sono state aggiunte le parole "e della legge 5 agosto 1978, n. 457 " ad opera del sesto comma dell'articolo 14 della legge regionale 50 del 1980.

[102] In questo comma dell'articolo 24 dopo le parole "con l'individuazione" sono state aggiunte le parole "delle zone di recupero di cui al precedente art. 12, nonche'" ad opera del settimo comma dell'articolo 14 della legge regionale 50 del 1980.

[103] In questo comma dell'articolo 24 le parole "con apposito ufficio facente parte del Servizio Urbanistico Regionale." sono state abrogate ad opera del primo comma dell'articolo 26 della legge regionale 61 del 1984.

[104] Questo comma dell'articolo 24 è stato inserito dal'ottavo comma dell'articolo 14 della legge regionale 50 del 1980.

[105] L'articolo 25 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 27 della legge regionale 61 del 1984.

[106] In questo punto dell'articolo 25 dopo le parole "penultimo ed ultimo comma" sono state inserite le parole " dell'articolo 2" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[107] In questo punto dell'articolo 25 dopo le parole "penultimo ed ultimo comma" sono state inserite le parole "dell'articolo 2" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[108] La rubrica dell'articolo è stata sostituita con "Norme generali per la localizzazione ed il riuso di aree ed impianti industriali artigianali commerciali e terziari." ad opera del primo comma dell'articolo 28 della legge regionale 61 del 1984.

[109] In questa lettera dell'articolo 26 dopo le parole "le aree di riordino" sono state inserite le parole "e di completamento infrastrutturale" e dopo le parole "possono essere " è stata soppressa la parola "eventualmente" ad opera del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 61 del 1984.

[110] La lettera e) del primo comma dell'articolo 26 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 28 della legge regionale 61 del 1984.

[111] La lettera f) del comma 1 dell'articolo 26 è stato sostituito dal comma 13 dell'articolo 7 della legge regionale 28 del 1999.

[112] In questo comma dell'articolo 26 dopo le parole "Il Piano Regolatore" il testo è stato sostituito con "definisce quali interventi siano da assoggettare a convenzionamento" ad opera del primo comma dell'articolo 28 della legge regionale 61 del 1984.

[113] Questo comma dell'articolo 26 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 28 della legge regionale 61 del 1984.

[114] Questo comma dell'articolo 26 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 20 del 2009.

[115] Questo comma dell'articolo 26 è stato sostituito dal comma 14 dell'articolo 7 della legge regionale 28 del 1999.

[116] Questo comma dell'articolo 26 è stato sostituito dal comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 28 del 1999.

[117] Questo comma dell'articolo 26 è stato sostituito dal comma 16 dell'articolo 7 della legge regionale 28 del 1999.

[118] Questo comma dell'articolo 26 è stato sostituito dal comma 17 dell'articolo 7 della legge regionale 28 del 1999.

[119] Questo comma dell'articolo 26 è stato inserito dal comma 18 dell'articolo 7 della legge regionale 28 del 1999.

[120] Questo comma dell'articolo 26 è stato sostituito dal comma 19 dell'articolo 7 della legge regionale 28 del 1999.

[121] Questo comma dell'articolo 27 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 29 della legge regionale 61 del 1984.

[122] Comma separato dal precedente e sostituito ad opera del primo comma dell'art. 29 della l.r. 61/1984.

[123] In questo comma dell'articolo 27 dopo le parole "dette fasce " sono state soppresse le parole "Le aree di dette fasce di rispetto devono essere asservite alle proprietà degli impianti protetti." ad opera del primo comma dell'articolo 29 della legge regionale 61 del 1984.

[124] Questo comma dell'articolo 27 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 29 della legge regionale 61 del 1984.

[125] Questo comma dell'articolo 27 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 29 della legge regionale 61 del 1984.

[126] In questo comma dell'articolo 27 dopo le parole "ad uso residenziale" sono state soppresse le parole "e non" e le parole "igieniche e tecniche" sno state sostituite dalle parole "igieniche o tecniche" ad opera del primo comma dell'articolo 29 della legge regionale 61 del 1984.

[127] In questo comma dell'articolo 29 le parole " sottoposta al parere del Comitato Comprensoriale, che si esprime motivatamente entro 30 giorni " sono state sostituite dalle parole "motivata con l'adozione di idonei elaborati tecnici contenenti i risultati delle necessarie indagini morfologiche ed idrogeologiche" ad opera dalla lettera e del comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 70 del 1991.

[128] Questo comma dell'articolo 29 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 30 della legge regionale 61 del 1984.

[129] L'articolo 30 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 50 del 1980.

[130] In questo comma dell'articolo 30 le parole "del Servizio Regionale delle foreste" sono state sostituite dalle parole "dei Servizi regionali competenti" ad opera del primo comma dell'articolo 31 della legge regionale 61 del 1984.

[131] Questo comma dell'articolo 30 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 31 della legge regionale 61 del 1984.

[132] La lettera a del comma 4 dell'articolo 30 è stata abrogata dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 4 del 2009.

[133] In questo articolo dell'articolo 31 dopo la parola "sponde" sono state aggiunte le parole "di cui al 1° comma dell'art. 29", soppresse le parole "dei laghi e dei fiumi", dopo le parole "Piano Territoriale sono state aggiunte le parole "quelle" e dopo le parole "impianti di depurazione" son state inserite le parole "ad elettrodotti, ad impianti di telecomunicazione e ad altre attrezzature per la erogazione di pubblici servizi, nel rispetto delle leggi nazionali vigenti" ad opera dell'articolo 19 della legge regionale 50 del 1980.

[134] Il titolo IV bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 del 2007.

[135] In questo comma dell'articolo 32 le parole "o con specifiche deliberazioni consiliari..." fino a fine comma sono state sostituite dalle parole "e, per i Comuni non obbligati alla formazione del predetto programma, con specifiche deliberazioni consiliari motivate. Le suddette delimitazioni non costituiscono variante al Piano Regolatore Generale" ad opera del primo comma dell'articolo 32 della legge regionale 61 del 1984.

[136] Il punto 3) del terzo comma dell'articolo 32 è stato inserito e i punti precedentemente definiti come 3 e 4 sono stati rinominati rispettivamente in 4) e 5) ad opera e dell'articolo 20 della legge regionale 50 del 1980.

[137] Questo punto dell'articolo 32 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 18 del 1996.

[138] Il comma 3 bis dell'articolo 32 è stato inserito dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 61 del 1984.

[139] Questo comma dell'articolo 32 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 70 del 1991.

[140] Nel comma 1 dell'articolo 33 le parole "salvo i casi di esonero previsti dall'art. 36" sono state sostituite dalle parole "obbligati ai sensi dell'articolo 36," e la parola °adottare° è stata sostituita dalla parola "approvare" ad opera dal secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 17 del 1982.

[141] Questo comma dell'articolo 33 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 21 della legge regionale 50 del 1980.

[142] In questo comma dell'articolo 33 la parola "adozione" è stata sostituita dalla parola dalle parole "approvazione" ad opera del terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 17 del 1982.

[143] Questo comma dell'articolo 33 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 21 della legge regionale 50 del 1980.

[144] Questo comma dell'articolo 33 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 33 della legge regionale 61 del 1984.

[145] In questo comma dell'articolo 33 le parole ", ad eccezione dei casi di cui all' art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e" sono state soppresse ad opera del quarto comma dell'articolo 1 della legge regionale 17 del 1982.

[146] Questo comma dell'articolo 33 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 33 della legge regionale 61 del 1984.

[147] Questo comma dell'articolo 33 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 33 della legge regionale 61 del 1984.

[148] In questo punto dell'articolo 34 le parole "o che, in ogni caso, siano" sono state sostituite dalle parole "e che siano" e le parole "di uno strumento urbanistico esecutivo necessario al fine di un ordinato assetto urbanistico" sono state sostituite dalle parole "di un piano di recupero o, piu' in generale, di uno strumento urbanistico esecutivo" ad opera del primo comma dell'articolo 22 della legge regionale 50 del 1980.

[149] In questo comma dell'articolo 34 la parola "presente" è stata sostituita dalla parola "precedente" ad opera dal secondo comma dell'articolo 22 della legge regionale 50 del 1980.

[150] In questo punto dell'articolo 34 le parole "2° comma" sono state sostituite dalle parole "3° comma" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[151] La lettera d) del secondo comma dell'articolo 34 è stata sostituita dal quarto comma dell'articolo 22 della legge regionale 50 del 1980.

[152] La lettera e) del secondo comma dell'articolo 34 è stato inserita dal quarto comma dell'articolo 22 della legge regionale 50 del 1980.

[153] Le lettere e) f) g) del secondo comma dell' art. 34 sono state rinominate rispettivamente in f), g) e h) dall' art. 22 della l.r. 50 del 1980

[154] In questo comma dell'articolo 34 dopo le parole "legge 28 gennaio 1977, n. 10 " sono state aggiunte le parole "con le precisazioni di cui all'art. 41 della presente legge." ad opera del primo comma dell'articolo 34 della legge regionale 61 del 1984.

[155] In questo punto del primo comma dell'articolo 35 dopo le parole "i cui proprietari" sono state inserite le parole "o aventi titolo" ad opera del primo comma dell'articolo 23 della legge regionale 50 del 1980.

[156] In questo punto del primo comma dell'articolo 35 dopo la parola "stima" sono state aggiunte le parole "disaggregata e" ad opera dal comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 50 del 1980.

[157] Questo comma dell'articolo 35 è stato inserito dal settimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 17 del 1982.

[158] L'articolo 36 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 70 del 1991.

[159] L'articolo 37 è stato sostituito dal nono comma dell'articolo 1 della legge regionale 17 del 1982.

[160] In questo comma dell'articolo 37 le parole "e al Comprensorio" sono state abrogate ad opera del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 45 del 1994.

[161] In questo comma dell'articolo 37 le parole "finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 " sono state sostituite dalle parole "di edilizia pubblica residenziale" ad opera del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 70 del 1991.

[162] In questo comma dell'articolo 37 dopo le parole "dell'art. 13 " sono state aggiunte le parole "e al settimo comma dell'art. 33" ad opera del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 70 del 1991.

[163] L'articolo 37 bis è stato inserito dal decimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 17 del 1982.

[164] Nel comma 1 dell'articolo 37 bis le parole "e dei bilanci consolidati dei Comprensori" sono state soppresse ad opera del comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 70 del 1991.

[165] Nel comma 6 dell'articolo 37 bis le parole "al Comprensorio e" sono state soppresse ad opera del comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 70 del 1991.

[166] Questo punto del primo comma dell'articolo 39 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 26 della legge regionale 50 del 1980.

[167] Questo comma dell'articolo 39 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 35 della legge regionale 61 del 1984.

[168] L'articolo 40 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 36 della legge regionale 61 del 1984.

[169] In questo comma dell'articolo 40 le parole "Il piano particolareggiato è inoltrato contemporaneamente al Comprensorio affinchè esprima le proprie eventuali osservazioni entro 60 giorni dall'avvenuto deposito. " sono state soppresse ad opera del comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 70 del 1991.

[170] Questo comma dell'articolo 40 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 41 del 1997.

[171] In questo comma dell'articolo 40 le parole "entro 90 giorni" sono state sostituite dalle parole "entro 120 giorni ", sono state soppresse le parole "sentito il parere del Comitato Urbanistico Regionale" e a fine comma è stato aggiunto il periodo "Qualora la Giunta Regionale non esprima provvedimenti nel termine perentorio indicato nel presente comma, il piano particolareggiato e la relativa variante contestuale si intendono approvati." ad opera del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 70 del 1991. Inoltre il settimo comma dell'art. 20 della l.r. 70/1991 sopprime le parole "ed alle proposte del Comitato Comprensoriale".

[172] Nel comma 8 dell'articolo 40 le parole " sentito il Comitato Comprensoriale " sono state soppresse ad opera del comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 70 del 1991.

[173] Questo comma dell'articolo 41 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 37 della legge regionale 61 del 1984.

[174] Il comma 2 bis dell'articolo 41 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 61 del 1984.

[175] Questo comma dell'articolo 41 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 37 della legge regionale 61 del 1984.

[176] In questo comma dell'articolo 41 le parole "dei Comitati Comprensoriali " sono state abrogate ad opera del comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 45 del 1994.

[177] In questo comma dell'articolo 41 dopo la parola "contenuto" sono state aggiunte le parole ", gli elaborati" e dopo la parola "articoli" è stato aggiunto il numero "38" ad opera del primo comma dell'articolo 37 della legge regionale 61 del 1984.

[178] Questo comma dell'articolo 41 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 28 della legge regionale 50 del 1980.

[179] Questo comma dell'articolo 41 è stato abrogato e sostituito dal primo comma dell'articolo 37 della legge regionale 61 del 1984.

[180] L'articolo 41 bis è stato inserito dal primo comma dell'articolo 29 della legge regionale 50 del 1980.

[181] In questo comma dell'articolo 41 bis le parole "sottoposta al controllo di cui all' art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62" sono state soppresse e sono state aggiunte a fine comma le parole "ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457" ad opera del primo comma dell'articolo 38 della legge regionale 61 del 1984.

[182] In questo comma dell'articolo 41 bis il testo è stato sostituito dal testo del quarto comma dello stesso articolo ad opera del primo comma dell'articolo 38 della legge regionale 61 del 1984.

[183] In questo comma dell'articolo 41 bis il testo è stato sostituito dal testo del sesto comma dello stesso articolo ad opera del primo comma dell'articolo 38 della legge regionale 61 del 1984.

[184] In questo comma dell'articolo 41 bis il testo è stato sostituito dal testo del settimo comma dello stesso articolo ad opera del primo comma dell'articolo 38 della legge regionale 61 del 1984.

[185] Nel comma 6 dell'articolo 41 bis le parole "al Comitato Comprensoriale ed" sono state soppresse ad opera del comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 70 del 1991.

[186] In questo comma dell'articolo 41 bis il testo è stato sostituito dal testo del terzo comma dello stesso articolo e dopo le parole "di cui" le parole "al precedene comma" sono state sostituite dalle parole "al 2° comma" ad opera del primo comma dell'articolo 38 della legge regionale 61 del 1984.

[187] In questo comma dell'articolo 41 bis dopo le parole "Per gli immobili, aree ed edifici" sono state aggiune le parole "ricadenti nell'ambito delle zone di recupero di cui all' art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e " e dopo le parole "al precedente" è stata soppressa la parola "terzo" ad opera del primo comma dell'articolo 38 della legge regionale 61 del 1984.

[188] Questo comma dell'articolo 41 bis è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 38 della legge regionale 61 del 1984.

[189] L'articolo 42 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 39 della legge regionale 61 del 1984.

[190] In questo comma dell'articolo 42 dopo la parola "infrastrutturale" sono state aggiunte le parole "nonchè di nuovo impianto, qualora gli stessi piani siano gestiti da apposite società di intervento ai sensi delle leggi regionali" ad opera del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 70 del 1991.

[191] Nella rubrica dell'articolo 43 sono state aggiunte le parole "e piano di recupero" ad opera del primo comma dell'articolo 31 della legge regionale 50 del 1980.

[192] Nel comma 3 dell'articolo 43 le parole "ed inviati al Comitato Comprensoriale" sono state soppresse ad opera del comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 70 del 1991.

[193] In questo comma dell'articolo 43 le parole "dell' articolo 3 della legge 7 giugno 1947, n. 530" sono state sostituite dalle parole "di legge" ad opera dal primo comma dell'articolo 40 della legge regionale 61 del 1984.

[194] Questo comma dell'articolo 43 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 31 della legge regionale 50 del 1980.

[195] Nel comma 3 dell'articolo 44 le parole "ed inviati al Comitato Comprensoriale" sono state soppresse ad opera del comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 70 del 1991.

[196] Questo punto dell'art. 45 è stato spostato da 4) a 3) ad opera del primo comma dell'articolo 41 della legge regionale 61 del 1984.

[197] Questo punto dell'art. 45 è stato spostato da 5) a 4) ad opera del primo comma dell'articolo 41 della legge regionale 61 del 1984.

[198] In questo comma dell'articolo 46 sono state aggiunte le parole "La notifica e' eseguita a norma degli artt. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile " ad opera del primo comma dell'articolo 32 della legge regionale 50 del 1980.

[199] Questo comma dell'articolo 46 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 42 della legge regionale 61 del 1984.

[200] Questo comma dell'articolo 46 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 42 della legge regionale 61 del 1984.

[201] Questo comma dell'articolo 46 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 42 della legge regionale 61 del 1984.

[202] Questo comma dell'articolo 46 è stato abrogato dal secondo comma dell'articolo 42 della legge regionale 61 del 1984.

[203] Questo comma dell'articolo 46 è stato abrogato dal secondo comma dell'articolo 42 della legge regionale 61 del 1984.

[204] Questo comma dell'articolo 46 è stato inserito dal terzo comma dell'articolo 32 della legge regionale 50 del 1980.

[205] In questo comma dell'articolo 47 le parole "delle pubbliche amministrazioni interessate" sono state sostituite dalle parole " degli Enti di cui al precedente comma" ad opera del primo comma dell'articolo 43 della legge regionale 61 del 1984.

[206] In questo comma dell'articolo 47 le parole "e sia assicurato il mantenimento degli standards di cui agli articoli 21 e 22 della presente legge" sono state aggiunte ad opera del primo comma dell'articolo 43 della legge regionale 61 del 1984.

[207] Questo comma dell'articolo 48 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 44 della legge regionale 61 del 1984.

[208] Questo comma dell'articolo 48 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 44 della legge regionale 61 del 1984.

[209] Questo comma dell'articolo 48 è stato spostato dal primo comma dell'articolo 44 della legge regionale 61 del 1984. Dopo le parole "preventivamente sottoposte" sono inoltre state inserite le parole "dall'interessato", dopo le paole "termine di" la parola "novanta" è stata sostituita dalla parola "sessanta" e a;;a fine del comma stesso è stato aggiunto il periodo "Il parere dell'Unità Sanitaria Locale è altresì obbligatorio nei casi di trasformazione dell'attività industriale o produttiva esistente in una di quelle comprese negli elenchi formati a norma dell'art. 216 T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265" sempre ad opera dello stesso comma.

[210] Questo comma dell'articolo 48 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 44 della legge regionale 61 del 1984.

[211] Questo comma dell'articolo 48 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 44 della legge regionale 61 del 1984.

[212] Questo comma dell'articolo 48 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 44 della legge regionale 61 del 1984.

[213] Questo comma dell'articolo 48 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 50 del 1980.

[214] L'articolo 48 bis è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 19 del 1999.

[215] Questo comma dell'articolo 49 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 46 della legge regionale 61 del 1984.

[216] Questo comma dell'articolo 49 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 46 della legge regionale 61 del 1984.

[217] Questo comma dell'articolo 49 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 46 della legge regionale 61 del 1984.

[218] In questo comma dell'articolo 49 sono state aggiunte le parole "La voltura della concessione deve essere richiesta al Sindaco. Si applicano alla voltura le prescrizioni del 2°, 3°, 5° comma dell'articolo 48." ad opera del primo comma dell'articolo 34 della legge regionale 50 del 1980.

[219] In questo comma dell'articolo 49 le parole "che dovranno essere sottoscritti dal concessionario e dal proprietario qualora la concessione venga rilasciata a persona diversa dal proprietario" sono state aggiunte dopo le parole "sostitutivo della convenzione" ad opera dal secondo comma dell'articolo 34 della legge regionale 50 del 1980.

[220] La lettera g) del quarto comma dell'articolo 49 è stata inserita dal terzo comma dell'articolo 34 della legge regionale 50 del 1980.

[221] Questa lettera dell' art. 49 è stata rinominata da g) in h) ad oepra dell' art. 34 della l.r. 50 del 1980.

[222] Nel comma 12 dell'articolo 49 le parole "sentito il Comitato Comprensoriale" sono state soppresse ad opera del comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 70 del 1991.

[223] L'articolo 50 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 19 del 1999.

[224] In questo comma dell'articolo 51 dopo la parola "determinazione" sono state aggiunte le parole "e della destinazione" ad opera del primo comma dell'articolo 48 della legge regionale 61 del 1984.

[225] Questa lettera dell'articolo 51 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 del 2000.

[226] In questo punto dell'articolo 51 le parole "Con apposito atto il Consiglio Regionale definisce i criteri di utilizzazione delle somme relative a opere di urbanizzazione secondaria che facciano carico a soggetti diversi dal Comune. Fino all'entrata in vigore di tale atto, i Comuni, in via provvisoria, possono determinare l'uso delle somme medesime, con deliberazione del Consiglio Comunale assunta sulla base delle proposte formulate dai soggetti interessati. " sono state aggiunte ad opera del primo comma dell'articolo 48 della legge regionale 61 del 1984.

[227] Questo punto dell'articolo 51 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 72 del 1996.

[228] Questo comma dell'articolo 52 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 49 della legge regionale 61 del 1984.

[229] In questo punto dell'articolo 52 le parole "di cui al 6° comma dell'art. 33" sono state abrogate ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[230] Questo comma dell'articolo 52 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 49 della legge regionale 61 del 1984.

[231] Questo comma dell'articolo 52 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 61 del 1984.

[232] Nella rubrica dell'articolo 53 dopo le parole "impianti produttivi" sono state inserite le parole "di insediamenti commerciali e direzionali" ad opera del primo comma dell'articolo 50 della legge regionale 61 del 1984.

[233] In questo comma dell'articolo 53 dopo le parole "o artigianali" sono state aggiunte le parole "e di insediamenti commerciali e direzionali" ad opera del primo comma dell'articolo 50 della legge regionale 61 del 1984.

[234] La lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 è stata sostituita dal primo comma dell'articolo 50 della legge regionale 61 del 1984.

[235] Questo comma dell'articolo 53 è stato abrogato dall'undicesimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 17 del 1982.

[236] In questo comma dell'articolo 53 dopo le parole "precedente art. 42" sono state aggiunte le parole "e all'eventuale variante del Piano Regolatore Generale. In tal caso per il procedimento di formazione e approvazione si applicano le norme di cui agli articoli 40 e 17, intendendosi sostituito il Consiglio Comunale con la Giunta Regionale, e per l'attuazione si applicano le norme del 3°, 4° e 5° comma dell'art. 42." ad opera del primo comma dell'articolo 50 della legge regionale 61 del 1984.

[237] In questo articolo la rubrica è stata sostituita ad opera del primo comma dell'articolo 51 della legge regionale 61 del 1984.

[238] In questo comma dell'articolo 55 le parole "La concessione del Sindaco, previa verifica di compatibilità con le prescrizioni del Piano Territoriale, è rilasciato solo all'avente titolo munito dell'autorizzazione prevista dalla legge regionale del settore" sono state abrogate ad opera del primo comma dell'articolo 51 della legge regionale 61 del 1984.

[239] Questo comma dell'articolo 55 è stato abrogato dal quarto comma dell'articolo 17 della legge regionale 18 del 1986.

[240] Questo comma dell'articolo 55 è stato abrogato dal quarto comma dell'articolo 17 della legge regionale 18 del 1986.

[241] L'articolo 56 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 20 del 2009.

[242] L'articolo 57 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 19 del 1999.

[243] Questo comma dell'articolo 58 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 45 del 1994.

[244] Nel comma 2 dell'articolo 58 le parole "e fino alla emanazione del relativo atto di approvazione," sono state sostituite dalle parole "fino alla emanazione del relativo atto di approvazione e comunque non oltre i termini previsti dall'ultimo comma" ad opera del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 70 del 1991.

[245] Questo comma dell'articolo 58 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 53 della legge regionale 61 del 1984.

[246] In questo comma 58 le parole "anche nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al precedente comma" sono state abrogate e le parole "8° comma" sono state sostituite dalle parole "10° comma" ad opera del primo comma dell'articolo 53 della legge regionale 61 del 1984.

[247] Nel comma 4 dell'articolo 58 le parole "si intende prorogata fino alla adozione del Piano Regolatore Generale deliberata dal commissario" sono state sostituite dalle parole "si intende vigente fino alla emanazione del relativo atto di approvazione e comunque non oltre i termini previsti dall'ultimo comma." ad opera del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 70 del 1991.

[248] Al termine di questo comma dell'articolo 58 sono state aggiunte le parole ", ove ravvisi gravi impedimenti all'attuazione delle previsioni degli strumenti stessi " ad opera del primo comma dell'articolo 53 della legge regionale 61 del 1984.

[249] Il comma 7 dell'articolo 58 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 45 del 1994.

[250] In questo comma dell'articolo 60 le parole "della presente legge" sono state sostituite dalle parole "di legge o di regolamenti" ad opera del primo comma dell'articolo 54 della legge regionale 61 del 1984.

[251] In questo comma dell'articolo 61 dopo le parole "nel registro delle concessioni" sono state aggiunte le parole "e delle autorizzazioni" e dopo le parole "del titolare della concessione" sono state aggiunte le parole "o dell'autorizzazione" ad opera dall'articolo 39 della legge regionale 50 del 1980.

[252] In questo comma dell'articolo 61 le parole "sopraintendenza compentente" sono state sostituite dalle parole " Giunta Regionale" ad opera del primo commma dell'articolo 55 della legge regionale 61 del 1984.

[253] L'articolo 65 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 19 del 1999.

[254] In questo comma dell'articolo 67 le parole "o su proposta del Comitato Comprensoriale competente per territorio" sono state abrogate ad opera del comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 45 del 1994.

[255] Questo comma dell'articolo 68 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 40 della legge regionale 50 del 1980.

[256] Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 69 le parole "di boschi" sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 4 del 2009.

[257] In questa lettera del primo comma dell'articolo 69 le parole "del Comitato Comprensoriale" sono state sostituite dalle parole "della Giunta Regionale" ad opera del comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 70 del 1991.

[258] Nella lettera f) del primo comma dell'articolo 69 le parole "il pagamento da lire centomila a lire dieci milioni" sono state sostituite dalle parole "il pagamento da lire diecimila a lire centomila" ad opera del primo comma dell'articolo 41 della legge regionale 50 del 1980.

[259] Questo comma dell'articolo 69 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 41 della legge regionale 50 del 1980.

[260] Questocomma dell'articolo 69 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 41 della legge regionale 50 del 1980.

[261] Questo comma dell'articolo 69 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 41 della legge regionale 50 del 1980.

[262] L'articolo 71 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 56 della legge regionale 61 del 1984.

[263] L'articolo 74 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 57 della legge regionale 61 del 1984.

[264] Questo comma dell'articolo 74 è stato abrogato dal comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 45 del 1994.

[265] L'articolo 75 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 58 della legge regionale 61 del 1984.

[266] L'articolo 76 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 70 del 1991.

[267] La lettera d) di questo comma dell'articolo 76 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 del 1996.

[268] L'articolo 77 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 70 del 1991.

[269] La lettera c) del comma 1 dell'articolo 77 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 41 del 1997.

[270] Nell'articolo 77 bis le parole "del Comitato Urbanistico Regionale" della rubrica sono state sostituite dalle parole "della Commissione Tecnica Urbanistica" ad opera d1l comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 70 del 1991.

[271] Questo comma dell'articolo 77 bis è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 45 del 1994.

[272] In questo comma dell'articolo 77 bis le parole "del Comitato e della Commissione" sono state sostituite dalle parole "delle due Commissioni" ad opera del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 70 del 1991.

[273] In questo comma dell'articolo 77 bis le parole "del Comitato o del Presidente della Commissione" sono state sostituite dalle parole "di una delle due Commissioni" ad opera dal comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 70 del 1991.

[274] In questo comma dell'articolo 77 bis le parole " Il Comitato e la Commissione" sono state sostituite dalle parole " Le due Commissioni", le parole "parere della Commissione" sono state sostituite dalle parole "parere della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali" e le parole "ai sensi del quinto comma dell'art. 17" sono state sostituite dalle parole "ai sensi del quarto comma dell'art. 17." ad opera del comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 70 del 1991.

[275] Nell'articolo 78 la rubrica è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 70 del 1991.

[276] Questo comma dell'articolo 78 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 70 del 1991.

[277] In questo comma dell'articolo 78 le parole "da parte della Giunta Regionale del parere del Comitato Urbanistico Regionale" sono state sostituite dalle parole "del parere della Commissione Tecnica Urbanistica." ad opera del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 70 del 1991.

[278] L'articolo 79 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 62 della legge regionale 61 del 1984.

[279] L'articolo 80 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 45 del 1994.

[280] L'articolo 80 bis è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 45 del 1994.

[281] In questo comma dell'articolo 81 dopo le parole " adottate dal Comune " sono state soppresse le parole "nei termini stabiliti al precedente art. 19" ad opera del primo comma dell'articolo 64 della legge regionale 61 del 1984.

[282] Questo comma dell'articolo 81 è stato abrogato del primo comma dell'articolo 64 della legge regionale 61 del 1984.

[283] L'articolo 82 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 45 del 1994.

[284] L'articolo 83 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 70 del 1991.

[285] Nell'articolo 84 le parole della rubrica sono state sostituite dalle parole "Limitazioni della capacità insediativa nel primo e nel secondo programma di attuazione " ad opera del quindicesimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 17 del 1982.

[286] In questo comma dell'articolo 84 le parole "secondo e del terzo comma" sono state sostituite dalle parole "primo e del secondo comma" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[287] In questo punto dell'articolo 84 le parole "del triennio" sono state sostituite dalle parole "per il periodo" ad opera del primo comma dell'articolo 67 della legge regionale 61 del 1984.

[288] Questo punto del primo comma è stato sostituito ad opera del primo comma dell'art. 1 della l.r. 4/1978.

[289] Nella lettera d) dell'articolo 84 la parola "primo" sè stata soppressa ad opera del diciassettesimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 17 del 1982.

[290] Nel punto e) del primo comma dell'articolo 84 le parole "comprendendo in tale percentuale tutte le concessioni rilasciate dopo il 31 dicembre 1978, per le quali non sia stata rilasciata la licenza di abitabilita' alla data di adozione del primo programma di attuazione." sono state aggiunte ad opera del primo comma dell'articolo 48 della legge regionale 50 del 1980.

[291] L'articolo 85 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 62 del 1984.

[292] Nella lettera c3 del primo comma dell'articolo 85 le parole "è rilasciata con le procedure e nei limiti temporali di cui all'art. 88 e" sono state soppresse ad opera del comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 70 del 1991.

[293] Questo comma dell'articolo 85 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 70 del 1991.

[294] Nell'articolo 86 la rubrica è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 70 del 1991.

[295] Questo comma dell'articolo 86 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 70 del 1991.

[296] Questo comma dell'articolo 86 è stato spostato ad opera del primo comma dell'art. 69 della l.r. 61/1984.

[297] Questo comma dell'articolo 86 è stato spostato ad opera del primo comma dell'art. 69 della l.r. 61/1984.

[298] Questo comma dell'articolo 86 è stato spostato ad opera del primo comma dell'art. 69 della l.r. 61/1984.

[299] Questo comma dell'articolo 86 è stato spostato e modificato ad opera del primo comma dell'art. 69 della l.r. 61/1984.

[300] L'articolo 87 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 19 del 1999.

[301] In questo comma dell'articolo 88 dopo le parole "in zona agricola" sono state aggiunte le parole "di strumento urbanistico generale vigente ed approvato dopo l'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444" ad opera del primo comma dell'articolo 51 della legge regionale 50 del 1980.

[302] In questo comma dell'articolo 88 sono state aggiunte le parole "anche se gli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge prevedono diversa normativa" ad opera del secondo comma dell'articolo 51 della legge regionale 50 del 1980.

[303] Questo comma dell'articolo 88 è stato inserito dal terzo comma dell'articolo 51 della legge regionale 50 del 1980.

[304] L'articolo 89 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 28 del 1992.

[305] Questo comma dell'articolo 90 è stato abrogato dal secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[306] In questo comma dell'articolo 90 le parole "del 15° comma" sono state sostituite dalle parole "dell'ultimo comma" ad opera del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[307] L'articolo 91 bis è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 20 del 1989.

[308] L'art. 7 della l.r. 32/2008 dispone la soppressione delle sezioni provinciali della commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

[309] Nel comma 9 dell'articolo 91 bis le parole "propone l'istituzione di vincoli e forme diverse di tutela su specifici beni o parti del territorio;" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 32 del 2008.

[310] L'articolo 91 ter è stato inserito dal primo comma dell'articolo 53 della legge regionale 50 del 1980.

[311] L'articolo 91 quater è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 50 del 1980.

[312] L'articolo 91 quinquies è stato inserito dal ventiduesimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 17 del 1982.

[313] In questo comma dell'articolo 91 quinquies le parole "Fino al 31 dicembre 1984" sono state soppresse e dopo le parole "25 marzo 1982, n. 94," sono state aggiune le parole "e nei limiti temporali ivi prescritti"ad opera del primo comma dell'articolo 73 della legge regionale 61 del 1984.

[314] In questo comma dell'articolo 91 quinquies le parole "degli articoli 19 e 81" sono state sostituite dalle parole "dell'articolo 81" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[315] In questo comma dell'articolo 91 quinquies le parole "Fino al 31 dicembre 1984," sono state soppresse e dopo le parole "25 marzo 1982, n. 94" sono state inserite le parole "e nei limiti temporali ivi prescritti" ad opera dal primo comma dell'articolo 73 della legge regionale 61 del 1984.

[316] L'articolo 91 sexies è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 19 del 1999.

[317] L'articolo 91 septies è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6 del 1989.

[318] L'articolo 91 octies è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 70 del 1991.