La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 2 bis dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 30 del 2009.
[2] Il comma 2 dell'articolo 31 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 18 del 2010.
[3] L'articolo 48 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 10 del 2011.
[4] L'articolo 50 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 10 del 2011.
[5] Il comma 7 bis dell'articolo 61 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 25 del 2010.