La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 è stata abrogata dalla lettera g) dal comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 4 del 2009.
[2] La lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 è stata abrogata dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 4 del 2009.
[3] La lettera c del comma 2 dell'articolo 1 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 4 del 2009.
[4] Nel comma 6 dell'articolo 2 dopo le parole "scopi professionali" sono state aggiunte le parole "o accedere a strutture agrituristiche." ad opera del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 10 del 2011.
[5] Nel comma 1 dell'articolo 3 le parole "sentito il parere della Commissione comunale igienico-edilizia ed " sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20 del 2009.
[6] La lettera b del comma 1 dell'articolo 11 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 4 del 2009.