Art. 4.
1.
Competono alla Regione le seguenti funzioni amministrative:
a)
la programmazione di settore e la definizione degli indirizzi in materia di conservazione e valorizzazione dei beni e delle opere della navigazione interna;
b)
l'indirizzo, il coordinamento, la verifica ed il monitoraggio dei compiti e delle funzioni conferite agli enti locali in materia di navigazione interna e del relativo demanio idrico ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio;
c)
la disciplina della navigazione sulle acque interne, compresa l'emanazione di ordinanze e l'approvazione dei regolamenti in materia di disciplina della navigazione e di segnalazione delle vie di navigazione;
d)
l'approvazione di provvedimenti di interdizione o limitazione permanente alla navigazione;
e)
l'individuazione di idrosuperfici sulle acque del demanio della navigazione interna;
f)
l'erogazione di contributi ed il finanziamento a favore degli enti locali, anche in forma associata, per interventi sulle opere e vie di navigazione, nonchè sul relativo demanio idrico;
g)
l'autorizzazione ad eseguire gli interventi di cui all'articolo 12, che interferiscono con la navigazione e che riguardano occupazioni demaniali con opere in acqua di superficie superiore a 100 metri quadri;
h)
la regolamentazione del sistema idroviario padano-veneto ed idrovie collegate;
i)
la programmazione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di linea sul lago Maggiore, ai sensi della
legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1
(Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422
). La Giunta regionale è autorizzata, anche sulla base degli indirizzi del comitato interregionale di cui all'
articolo 29, comma 3, della l.r. 1/2000
e sentita la Commissione consiliare competente, alla costituzione di società per azioni aventi ad oggetto il compito di provvedere alla gestione dei servizi di trasporto lacuale di cui all'
articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422
(Conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'
articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
);
j)
la regolamentazione dell'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna, ivi compresa l'apposizione di vincoli e limiti d'uso dei beni e delle aree, tenuto conto delle vocazioni territoriali e delle compatibilità degli interventi, nonché la regolamentazione per il rilascio delle concessioni e la determinazione degli importi relativi all'occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna, in acqua ed a terra, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità pubbliche, turistiche, ricreative, sportive e commerciali. A tal fine la Giunta regionale approva appositi regolamenti;
k)
il rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), al gestore del servizio di trasporto pubblico di linea sui bacini demaniali di cui all'articolo 3, commi 6 e 7;
l)
l'attività di osservatorio per l'organizzazione e la gestione del sistema informativo regionale dei beni del demanio della navigazione interna, per la raccolta dei flussi informativi provenienti dagli enti locali delegati, per la formazione e l'aggiornamento di un'anagrafe regionale delle utilizzazioni dei beni, delle infrastrutture e delle attività presenti;
n)
il rilascio di autorizzazioni o nulla osta in materia di circolazione nautica e di uso di unità di navigazione;
o)
le attività di promozione e miglioramento della sicurezza in materia di navigazione interna, ivi compreso il soccorso alle unità di navigazione in difficoltà, da attuarsi di concerto con le istituzioni e con il coinvolgimento delle associazioni interessate, nonché attraverso iniziative di informazione, formazione e cooperazione tra soggetti pubblici e privati;
p)
la rimozione del materiale pericoloso per la navigazione, anche derivante da eventi calamitosi o straordinari, relativamente ai bacini demaniali di cui all'articolo 3, commi 6 e 7;
q)
la valutazione in ordine alla compatibilità delle manifestazioni nautiche con il regolamento di cui alla lettera j) e con la disciplina della navigazione, quando l'autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a).
2.
Le funzioni amministrative di cui al comma 1, lettere n), o), p), q), sono trasferite alle gestioni associate di cui all'articolo 7, nel termine di sei mesi dalla loro costituzione.