La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Le modifiche all'allegato A della presente legge introdotte dall'art. 4 comma 6, della l. r. 9/2007 decorrono dal 1 gennaio 2007
[2] Le modifiche all'allegato A della presente legge introdotte dall'art. 23 comma 1, lettere a) e d) della l. r. 5/2012 decorrono dal 1 gennaio 2012 e si applicano con efficacia retroattiva alle concessioni e agli utilizzi in corso.
[3] Nella lettera a del comma 2 dell'articolo 1 le parole "Possono essere individuate forme semplificate per il rilascio di concessioni ai gestori di servizi a rete nonché di concessioni per l'attraversamento di corsi d'acqua;" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 del 2007.
[4] Nella lettera b del comma 2 dell'articolo 1 le parole "salva l'ipotesi di esistenza del diritto d'insistenza sul bene ove concorra il precedente concessionario in sede di rinnovo;" sono state aggiunte ad opera del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 9 del 2007.
[5] La lettera c del comma 2 dell'articolo 1 è stata sostituita dal comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 9 del 2007.
[6] Nella lettera e del comma 2 dell'articolo 1 le parole "e degli investimenti effettuati;" sono state aggiunte ad opera del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 9 del 2007.
[7] Il comma 5 bis dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 9 del 2007.
[8] Il comma 1 dell'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 2 del 2008.
[9] Il comma 2 dell'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 2 del 2008.
[10] Il comma 3 dell'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 2 del 2008.
[11] Il comma 4 dell'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 2 del 2008.
[12] Il comma 5 dell'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 2 del 2008.
[13] Il comma 6 dell'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 2 del 2008.
[14] Il comma 7 dell'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 2 del 2008.
[15] Nel comma 10 dell'articolo 2 le parole "a far data da 1° gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2007," sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 22 del 2007.
[16] Il comma 1 dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 9 del 2007.
[17] Il comma 1 bis dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 9 del 2007.
[18] L'allegato A è stato modificato ad opera del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 9 del 2007.