Legge regionale n. 19 del 01 luglio 2008  ( Abrogata )
(...) [1]
(B.U. 03 luglio 2008, n. 27)

Art. 29. 
(Modifica dell' articolo 41 della l.r. 16/1999 )
1. 
Il comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente: "
3.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei comuni montani con meno di mille abitanti e alle località abitate non capoluogo con meno di cinquecento abitanti appartenenti alle fasce rispettivamente individuate a tal fine con il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2.
".

Note:

[1]

La legge è stata abrogata dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012. ad eccezione dell'art. 29.