Art. 29.
(Modifica dell'
articolo 41 della l.r. 16/1999
)
1.
Il
comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente: "
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei comuni montani con meno di mille abitanti e alle località abitate non capoluogo con meno di cinquecento abitanti appartenenti alle fasce rispettivamente individuate a tal fine con il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2. ".
3.
Note:
[1] La legge è stata abrogata dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012. ad eccezione dell'art. 29.