Legge regionale n. 16 del 02 luglio 1999  ( Versione vigente )
"Testo unico delle leggi sulla montagna".
(B.U. 07 luglio 1999, n. 27)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
FINALITÀ. DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.[1] 
(...)
Art. 1 bis.[2] 
(...)
Art. 1 ter.[3] 
(...)
Art. 2.[4] 
(...)
Art. 3.[5] 
(...)
Art. 4.[6] 
(...)
Art. 5.[7] 
(...)
Art. 6.[8] 
(...)
Art. 7.[9] 
(...)
Art. 8.[10] 
(...)
Art. 9.[11] 
(...)
Art. 9 bis.[12] 
(...)
Art. 9 ter.[13] 
(...)
Art. 9 quater.[14] 
(...)
Art. 10.[15] 
(...)
Art. 11.[16] 
(...)
Art. 11 bis.[17] 
(...)
Art. 12.[18] 
(...)
Art. 13.[19] 
(...)
Capo II. 
ORGANI DELLA COMUNITÀ MONTANA
Art. 14.[20] 
(...)
Art. 15.[21] 
(...)
Art. 15 bis.[22] 
(...)
Art. 15 ter.[23] 
(...)
Art. 15 quater.[24] 
(...)
Art. 15 quinquies.[25] 
(...)
Art. 15 sexies.[26] 
(...)
Art. 15 septies.[27] 
(...)
Art. 15 octies.[28] 
(...)
Art. 16.[29] 
(...)
Art. 17.[30] 
(...)
Art. 18.[31] 
(...)
Art. 19.[32] 
(...)
Art. 20.[33] 
(...)
Art. 21.[34] 
(...)
Art. 22.[35] 
(...)
Art. 23.[36] 
(...)
Art. 24.[38] 
(...)
Art. 25.[39] 
(...)
Art. 25 bis.[40] 
(...)
Capo IV. 
PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO. PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI. PROGETTI INTEGRATI DI INTERVENTO SPECIALE PER LA MONTAGNA
Art. 26.[41] 
(...)
Art. 27.[42] 
(...)
Art. 27 bis.[43] 
(...)
Art. 28.[44] 
(...)
Art. 29.[45] 
(...)
Capo V.[46] 
RAPPORTI ISTITUZIONALI
Art. 30.[47] 
(...)
Art. 31.[48] 
(...)
Art. 32.[49] 
(...)
Art. 33.[50] 
(Servizi. Forme associative di cooperazione)
Art. 34.[51] 
(...)
Art. 35.[52] 
(...)
Art. 36.[53] 
(...)
Capo VI. 
PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE ZONE MONTANE
Art. 37. 
(Sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale)
1. 
Le Comunità montane, nell'esercizio delle funzioni di consorzi di bonifica montana ad esse trasferite dalla legge regionale 4 settembre 1975, n. 50 (Trasferimento alle Comunità montane delle funzioni in materia di bonifica montana), individuano gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale all'interno del bacino idrografico di competenza. Esse formano a tal fine un programma pluriennale; in tale programma sono compresi anche i territori montani limitrofi non ricadenti nella Comunità montana che costituiscono naturale completamento del bacino idrografico.
2. 
Le Comunità montane predispongono il programma di interventi di cui al comma 1 promuovendo conferenze di servizi ai sensi dell' articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, con la Regione e l'Autorità di bacino di cui all' articolo 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).
3. 
Alle Comunità montane è demandato il compito di gestire la realizzazione degli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale previsti dal programma pluriennale di cui al comma 1.
4. 
La sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale di cui al presente articolo contempla interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e può essere realizzata secondo le modalità previste all' articolo 17 della l. 97/1994 .
5. 
La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Art. 38. 
(Gestione del patrimonio forestale)
1. 
Le Comunità montane, nell'esercizio delle funzioni di consorzi di bonifica montana, promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato agendo attraverso:
a) 
apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati;
b) 
accordi di programma con enti pubblici;
c) 
eventuale costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva, qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, finalizzati al rimboschimento o alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi;
d) 
attuazione di quanto disposto dall' articolo 9, comma 3, della l. 97/1994 .
2. 
Le Comunità montane svolgono specifici compiti di tutela paesaggistica e di salvaguardia del territorio anche per favorirne l'utilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi. A tal fine svolgono le seguenti attività:
a) 
manutenzione delle zone a destinazione agro-silvo-pastorale;
b) 
mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale.
3. 
Le Comunità montane, su delega dei Comuni, gestiscono le proprietà silvo-pastorali dei Comuni stessi.
4. 
Le Comunità montane possono affidare la realizzazione delle attività di cui al comma 3 ai soggetti di cui all' articolo 17 della l. 97/1994 , nei limiti e con le modalità di cui al medesimo articolo.
5. 
La Regione promuove lo sviluppo dell'economia del legno attraverso la formazione dello specifico piano di settore con l'obiettivo di migliorare lo sfruttamento delle risorse forestali in un'ottica di filiera, anche tramite il conferimento della delega alle Comunità montane.
Art. 39. 
(Piccole opere di manutenzione ambientale)
1. 
Le Comunità montane, anche in applicazione dell' articolo 7 della l. 97/1994 , possono concedere contributi fino ad un massimo del settantacinque per cento dell'importo ritenuto ammissibile per piccole opere di manutenzione ambientale concernenti le proprietà agro-silvo-pastorali.
2. 
Possono beneficiare del contributo imprenditori agricoli singoli od associati, anche non a titolo principale.
3. 
La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e gli ambiti applicativi del presente articolo.
39 bis.[54] 
(...)
Art. 40. 
(Difesa dalle valanghe)
1. 
Le Comunità montane costituiscono, ai sensi dell'articolo 33, Commissioni locali valanghe per l'esercizio dell'attività di controllo dei fenomeni nivologici ed al fine di segnalare il pericolo di valanghe su centri o nuclei abitati, opere pubbliche ed impianti o infrastrutture di interesse pubblico.
2. 
Le Commissioni di cui al comma 1 devono svolgere l'attività di controllo sulla base della metodologia indicata dal competente Settore regionale.
3. 
La Regione Piemonte, con apposito regolamento, fornisce le modalità di costituzione e gestione delle Commissioni.
Art. 41. 
(Incentivi per l'insediamento nelle zone montane)
1. 
Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, le Comunità montane possono concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attività economica in Comuni montani aventi le caratteristiche di cui al comma 3.
2. 
Il beneficiario dei contributi di cui al comma 1 deve impegnarsi per un decennio a non modificare residenza e dimora abituale e a non trasferire l'attività economica, pena la revoca del beneficio concesso ed il recupero del contributo ricevuto maggiorato degli interessi legali.
3. 
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei comuni montani con meno di mille abitanti e alle località abitate non capoluogo con meno di cinquecento abitanti appartenenti alle fasce rispettivamente individuate a tal fine con il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2.
[55]
4. 
Le Comunità montane, a valere sul finanziamento loro concesso ai fini dell'attuazione della presente legge, possono erogare contributi al fine di favorire i collegamenti telefonici di case sparse ed agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori quali aree a prevalente destinazione residenziale.
5. 
La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di concessione e la misura massima del contributo per ogni tipo di intervento; tale determinazione è soggetta a revisione biennale. Le Comunità montane stabiliscono di conseguenza l'entità del contributo. Tale entità può essere diversificata per sub aree in relazione alle loro caratteristiche.
Art. 42. 
(Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori)
1. 
Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell' articolo 13, comma 4, della l. 97/1994 , la Regione e la Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 (Provvedimenti a favore di varie Regioni d'Italia meridionale e delle isole), accordano la preferenza del finanziamento dell'acquisto dei terreni, sino alla concorrenza del trenta per cento delle disponibilità finanziarie per la formazione della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:
a) 
coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto ed i quarant'anni, residenti nelle zone montane;
b) 
eredi considerati affittuari, ai sensi dell' articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendano acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della l. 97/1994 ;
c) 
cooperative agricole con sede in territori montani nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il trenta per cento, da giovani di età compresa tra i diciotto ed i quarant'anni residenti in Comuni montani.
2. 
Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunità montane possono concedere, ai soggetti di cui al comma 1, contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta di terreni.
Art. 42 bis.[56] 
(...)
Art. 42 ter.[57] 
(...)
Art. 43. 
(Turismo rurale in ambiente montano)
1. 
Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, le Comunità montane promuovono lo sviluppo del turismo rurale, mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate e concorrano alla tutela dell'ambiente rurale e naturale.
2. 
Le Comunità montane promuovono progetti ed iniziative di salvaguardia ambientale e tutela della fauna selvatica in collaborazione con gli Enti di gestione delle aree protette.
3. 
A tal fine la Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale, individua le caratteristiche del turismo rurale nella montagna piemontese.
4. 
Le Comunità montane possono concedere incentivi per l'attuazione dei progetti di cui al comma 1, per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare valore storico paesaggistico e architettonico, nonchè per il restauro dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali, valorizzando tipologie edilizie tradizionali.
5. 
La concessione degli incentivi di cui al comma 4 è subordinata al rispetto del principio comunitario del ''de minimis ''.
Art. 44. 
(Artigianato e mestieri tradizionali nelle zone montane)
1. 
La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina i settori artigianali ed i mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della montagna piemontese.
2. 
Le Comunità montane definiscono, nell'ambito del proprio programma operativo annuale, gli interventi e le azioni da realizzare in armonia con le linee generali espresse dalla Giunta regionale e individuano i soggetti pubblici e privati interessati da tali interventi.
3. 
L'erogazione di eventuali contributi nell'ambito degli interventi e delle azioni previste dal comma 2 è subordinata al rispetto del principio comunitario del "de minimis".
Art. 45.[58] 
(...)
Art. 46.[59] 
(...)
Art. 47. 
(Informatizzazione)
1. 
Al fine di ovviare agli svantaggi ed alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali, le Comunità montane operano quali sportelli del cittadino mediante un adeguato sistema informatico ai sensi dell' articolo 24 della l. 97/1994 , in collaborazione con le Province, i Comuni e gli uffici periferici dell'amministrazione pubblica.
2. 
La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana direttive per la progettazione del predetto sistema informatico e per determinare i relativi finanziamenti.
3. 
La Giunta regionale, conformemente a quanto stabilito dal Comitato interministeriale per la programmazione econonomica (CIPE), definisce direttive per il decentramento, nei Comuni montani, di attività e servizi ai sensi dell' articolo 14 della l. 97/1994 .
Art. 47 bis.[60] 
(Servizio scolastico)
1. 
Gli enti locali in territorio montano e le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano con l'amministrazione statale, la Regione e le province nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territorio, mediante convenzioni stipulate a livello territoriale, previa intesa con l'autorità scolastica competente.
2. 
La Giunta regionale, annualmente e nei limiti delle disponibilità di bilancio, prevede il finanziamento di progetti volti al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici in territorio montano.
Art. 48.[61] 
(...)
Art. 48 bis.[62] 
(...)
Art. 49.[63] 
(...)
Capo VII. 
FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 50.[64] 
(Fondo regionale per la montagna)
1. 
Per lo svolgimento delle funzioni delle forme associative montane è istituito un fondo regionale, denominato Fondo regionale per la montagna, alla cui copertura finanziaria si provvede attraverso:
a) 
una quota di quanto accertato dalla Regione a titolo di IRAP nell'esercizio precedente all'imposta versata dai soggetti obbligati presenti nei comuni appartenenti alle preesistenti comunità montane;
[65]
b) 
una quota dei proventi del diritto di escavazione per esercenti di cave e di miniere, rideterminando le percentuali delle tariffe del diritto di escavazione stabilite dall' articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006);
c) 
una quota dei proventi derivanti dai canoni per l'uso delle acque pubbliche;
d) 
una quota dei proventi derivanti dai canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento;
e) 
una quota di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale sul consumo di gas metano nell'esercizio precedente.
Art. 51.[66] 
(Utilizzo del fondo regionale per la montagna)
1. 
Le risorse costituenti il Fondo regionale per la montagna sono ripartite:
a) 
in proporzione a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 50;
b) 
in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona montana con riferimento ai dati del penultimo anno precedente;
c) 
in proporzione diretta alla superficie delle zone montane;
d) 
secondo criteri premianti la montanità e marginalità socio-economica dei singoli comuni.
[67]
2. 
Una quota non superiore al dieci per cento è destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, mediante spese e contributi ad enti e privati.
3. 
Il programma delle iniziative di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.
Art. 52.[68] 
(...)
Art. 53.[69] 
(...)
Capo VIII.[70] 
ATTIVITÀ PERMANENTE DI ANALISI E DI STUDIO DEL TERRITORIO MONTANO PIEMONTESE
Art. 54.[71] 
(...)
Art. 55.[72] 
(...)
Art. 56.[73] 
(...)
Art. 57.[74] 
(...)
Capo VIII bis.[75] 
DISCIPLINA CONSEGUENTE AL RIORDINO TERRITORIALE DELLE COMUNITÀ MONTANE
Art. 57 bis.[76] 
(...)
Art. 57 ter.[77] 
(...)
Art. 57 quater.[78] 
(...)
Art. 57 quinquies.[79] 
(...)
Capo IX. 
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 58.[80] 
(...)
Art. 59.[81] 
(...)
Art. 60.[82] 
(...)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 luglio 1999
Enzo Ghigo

Allegato A 

(TERRITORI MONTANI DELLA REGIONE PIEMONTE, INDIVIDUATI PER COMUNE DI APPARTENENZA (ARTICOLO 2).) I Comuni il cui territorio è interamente montano vengono elencati senza alcuna specificazione.

Per i Comuni il cui territorio è parzialmente montano vengono indicati i fogli di mappa corrispondenti, anche in parte (p), al territorio montano, ovvero i fogli di mappa corrispondenti, anche in parte (p), al territorio non montano; in quest'ultimo caso il territorio montano è individuato per differenza.

Provincia di Alessandria:

Albera Ligure Arquata Scrivia (territori montani: 6p; 7; 8; 12p; 13p; 14; 15; 16p; dal 17 al 27) Avolasca Borghetto Borbera Bosio Brignano Frascata Cabella Ligure Cantalupo Ligure Carrega Ligure Carrosio Cartosio Casaleggio Boiro Casasco Cassinelle Castellania Castelletto d'Erro Cavatore Costa Vescovato Denice Dernice Fabbrica Curone Fraconalto Garbagna Gremiasco Grondona Lerma Malvicino Merana Molare Momperone Mongiardino Ligure Monleale Montacuto Montechiaro d'Acqui Montegioco Montemarzino Morbello Mornese Pareto Ponzone Pozzol Groppo Roccaforte Ligure Rocchetta Ligure San Sebastiano Curone Serravalle Scrivia (territori montani: 13; 16p) Spigno Monferrato Stazzano Tagliolo Monferrato Vignole Borbera Voltaggio

Provincia di Asti:

Bubbio Cassinasco Cessole Loazzolo Mombaldone Monastero Bormida Olmo Gentile Roccaverano San Giorgio Scarampi Serole Sessame Vesime

Provincia di Biella:

Ailoche Andorno Micca Biella (territori montani: 1; 2; 3; 4; 5; 6p; dal 12 al 19; 20p; 21p; 33p; 35; 36; 37p; 39p; dal 68 al 75) Bioglio Callabiana Camandona Camburzano Campiglia Cervo Caprile Casapinta Cerreto Castello Coggiola Cossato (territori montani: dall'1 al 15; 16p; dal 17 al 21; 22p; 23p; 24p) Crevacuore Crosa Curino Donato Graglia Lessona (territori montani: 1; 3p; 4; 5; 7) Magnano Mezzana Mortigliengo Miagliano Mongrando Mosso Muzzano Netro Occhieppo Inferiore Occhieppo Superiore Pettinengo Piatto Piedicavallo Pollone Portula Pralungo Pray Biellese Quaregna Quittengo Ronco Biellese Rosazza Sagliano Micca Sala Biellese San Paolo Cervo Selve Marcone Soprana Sordevolo Sostegno Strona Tavigliano Ternengo Tollegno Torrazzo Trivero Valdengo Vallanzengo Valle Mosso Valle S.Nicolao Veglio Vigliano Biellese (territori montani: dall'1 all'8) Zimone Zubiena Zumaglia

Provincia di Cuneo:

Acceglio Aisone Albaretto della Torre Alto Argentera Arguello Bagnasco Bagnolo Piemonte (territori non montani: dal 4 al 17; 18p; 19; dal 33 al 35) Barge (territori non montani: dall'1 al 46; 47p; 52p; dal 53 al 59) Battifollo Bellino Belvedere Langhe Benevello Bergolo Bernezzo Bonvicino Borgo San Dalmazzo (territori non montani: dall'1 al 9; 14p; dal 15 al 18) Borgomale Bosia Bossolasco Boves (territori non montani: dall'1 al 12; 16p; 17p; dal 20 al 22) Briaglia Briga Alta Brondello Brossasco Busca (territori non montani: dall'1 al 62; dal 67 al 71) Camerana Canosio Caprauna Caraglio (territori non montani: dall'1 al 32; 50) Cartignano Casteldelfino Castellar Castelletto Uzzone Castellino Tanaro Castelmagno Castelnuovo di Ceva Castino Celle di Macra Cerreto Langhe Cervasca Ceva (territori non montani: dall'1 al 32) Chiusa Pesio Cigliè

Cissone Cortemilia Costigliole Saluzzo (territori non montani: dall'1 all'8; dal 19 al 21) Cravanzana Crissolo Demonte Dronero Elva Entracque Envie (territori non montani: dal 4 al 12; dal 19 al 21) Feisoglio Frabosa Soprana Frabosa Sottana Frassino Gaiola Gambasca Garessio Gorzegno Gottasecca Igliano Isasca Lequio Berria Lesegno (territori non montani: dall'1 al 7; 12; 13) Levice Limone Piemonte Lisio Macra Magliano Alpi (territori montani: dal 29 al 32) Marmora Marsaglia Martiniana Po Melle Moiola Mombarcaro Mombasiglio Monastero Vasco Monasterolo Casotto Monesiglio Montaldo Mondovì

Montemale di Cuneo Monterosso Grana Montezemolo Murazzano Niella Belbo Nucetto Oncino Ormea Ostana Paesana Pagno Pamparato Paroldo Perletto Perlo Peveragno (territori non montani: dall'1 al 4; 6p; dal 7 al 13; 14p; 15; 16; 17p; dal 18 al 21) Pezzolo Valle Uzzone Pianfei (territori montani: dal 16 al 20) Piasco Pietraporzio Pontechianale Pradleves Prazzo Priero Priola Prunetto Revello (territori montani: dal 44 al 52) Rifreddo Rittana Roaschia Roascio Robilante Roburent Rocca Cigliè

Roccabruna Roccaforte Mondovì

Roccasparvera Roccavione Rocchetta Belbo Rossana Sale delle Langhe Sale San Giovanni Saliceto Sambuco Sampeyre San Benedetto Belbo San Damiano Macra San Michele Mondovì

Sanfront Scagnello Serravalle Langhe Somano Stroppo Torre Bormida Torre Mondovì

Torresina Valdieri Valgrana Valloriate Valmala Venasca Vernante Verzuolo (territori non montani: 3p; dal 4 all'11; dal 21 al 26. Comune censuario di Villanovetta: 1p; 2; 3; 4) Vicoforte Mondovì

Vignolo Villanova Mondovì (territori montani: 26p; 27; 28p; 31p; dal 32 al 43) Villar San Costanzo Vinadio Viola

Provincia di Novara:

Armeno Massino Visconti Nebbiuno

Provincia di Torino:

Ala di Stura Alice Superiore Almese Alpette Andrate Angrogna Avigliana (territori montani: dal 14 al 16) Balangero Balme Bardonecchia Bibiana Bobbio Pellice Borgiallo Borgone di Susa Bricherasio Brosso Bruzolo Bussoleno Cafasse Canischio Cantalupa Cantoira Caprie Carema Caselette Castellamonte Castelnuovo Nigra Ceres Ceresole Reale Cesana Torinese Chialamberto Chianocco Chiesanuova Chiomonte Chiusa S. Michele Cintano Claviere Coassolo Torinese Coazze Colleretto Castelnuovo Condove Corio Cumiana (territori montani: dall'1 al 23; 34; dal 36 al 39; Tavernette 1,7) Cuorgnè

Exilles Fenestrelle Forno Canavese Frassinetto Frossasco Germagnano Giaglione Giaveno Givoletto Gravere Groscavallo Ingria Inverso Pinasca Issiglio La Cassa Lanzo Torinese Lemie Levone Locana Lugnacco Luserna S. Giovanni Lusernetta Massello Mattie Meana di Susa Meugliano Mezzenile Mompantero Monastero di Lanzo Moncenisio Noasca Nomaglio Novalesa Oulx Pecco Perosa Argentina Perrero Pertusio Pessinetto Pinasca Pinerolo (territori montani: dall'1 al 7; Abbadia A. 1; 2) Piossasco (territori montani: dal 5 al 9; 13; 14; 28; 29; 31; 32; 33; 36) Pomaretto Pont Canavese Porte Pragelato Prali Pramollo Prarostino Prascorsano Pratiglione Quassolo Quincinetto Reano Ribordone Rivara Roletto Ronco Canavese Rorà

Roure Rubiana Rueglio S .Didero S. Ambrogio di Torino S.Antonino di Susa S.Colombano Belmonte S.Germano Chisone S.Giorio di Susa S.Pietro Val Lemina S.Secondo di Pinerolo Salbertrand Salza di Pinerolo Sangano Sauze d'Oulx Sauze di Cesana Sestriere Settimo Vittone Sparone Susa Tavagnasco Torre Pellice Trana Trausella Traversella Traves Usseaux Usseglio Vaie Val della Torre Valgioie Vallo Torinese Valperga Valprato Soana Varisella Venaus Vico Canavese Vidracco Villar Dora Villar Focchiardo Villar Pellice Villar Perosa Vistrorio Viù

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:

Antrona Schieranco Anzola d'Ossola Arizzano Arola Aurano Baceno Bannio Anzino Baveno Bee Beura Cardezza Bognanco Brovello Carpugnino Calasca Castiglione Cambiasca Cannero Riviera Cannobio Caprezzo Casale Corte Cerro Cavaglio Spoccia Ceppo Morelli Cesara Cossogno Craveggia Crevoladossola Crodo Cursolo Orasso Domodossola Druogno Falmenta Formazza Germagno Ghiffa Gignese Gravellona Toce Gurro Intragna Loreglia Macugnaga Madonna del Sasso Malesco Masera Massiola Mergozzo Miazzina Montecrestese Montescheno Nonio Oggebbio Omegna Ornavasso Pallanzeno Piedimulera Pieve Vergonte Premeno Premia Premosello Chiovenda Quarna Sopra Quarna Sotto Re San Bernardino Verbano Santa Maria Maggiore Seppiana Stresa (territori non montani: 6p; 7p; 11p; 12p; dal 13 al 17; 19p; dal 20 al 38) Toceno Trarego Viggiona Trasquera Trontano Valstrona Vanzone con San Carlo Varzo Viganella Vignone Villadossola Villette Vogogna

Provincia di Vercelli:

Alagna Valsesia Balmuccia Boccioleto Borgosesia Breia Campertogno Carcoforo Cellio Cervatto Civiasco Cravagliana Fobello Guardabosone Mollia Pila Piode Postua Quarona Rassa Rima S. Giuseppe Rimasco Rimella Riva Valdobbia Rossa Sabbia Scopa Scopello Valduggia Varallo Vocca.


Note:

[1] L'articolo 1 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[2] L'articolo 1 bis è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[3] L'articolo 1 ter è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[4] L'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[5] L'articolo 3 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[6] L'articolo 4 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[7] L'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[8] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[9] L'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[10] L'articolo 8 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[11] L'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[12] L'articolo 9 bis è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[13] L'articolo 9 ter è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[14] L'articolo 9 quater è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[15] L'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 19 del 2008.

[16] L'articolo 11 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[17] L'articolo 11 bis è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[18] L'articolo 12 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[19] L'articolo 13 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[20] L'articolo 14 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[21] L'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[22] L'articolo 15 bis è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[23] L'articolo 15 ter è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[24] L'articolo 15 quater è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[25] L'articolo 15 quinquies è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[26] L'articolo 15 sexies è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[27] L'articolo 15 septies è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[28] L'articolo 15 octies è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[29] L'articolo 16 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[30] L'articolo 17 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 19 del 2008.

[31] L'articolo 18 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[32] L'articolo 19 è stato abrogato dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 19 del 2008.

[33] L'articolo 20 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[34] L'articolo 21 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[35] L'articolo 22 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[36] L'articolo 23 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[37] Le parole "Capo III. Uffici e personale della Comunità montana " sono state soppresse ad opera del comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[38] L'articolo 24 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[39] L'articolo 25 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[40] L'articolo 25 bis è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[41] L'articolo 26 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[42] L'articolo 27 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[43] L'articolo 27 bis è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[44] L'articolo 28 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[45] L'articolo 29 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[46] Nella rubrica del Capo V la parola "Controlli" è stata soppressa ad opera del comma 6 dell'articolo 40 della legge regionale 19 del 2008.

[47] L'articolo 30 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[48] L'articolo 31 è stato abrogato dalla lettera d del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 19 del 2008.

[49] L'articolo 32 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[50] L'articolo 33 è stato sostituito dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[51] L'articolo 34 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[52] L'articolo 35 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[53] L'articolo 36 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[54] L'articolo 39 bis è stato abrogato dalla lettera b del comma 2) dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[55] Il comma 3 dell'articolo 41 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 19 del 2008.

[56] L'articolo 42 bis è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[57] L'articolo 42 ter è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[58] L'articolo 45 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[59] L'articolo 46 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[60] L'articolo 47 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 17 del 2013.

[61] L'articolo 48 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[62] L'articolo 48 bis è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[63] L'articolo 49 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[64] L'articolo 50 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 11 del 2012.

[65] Nella lettera a del comma 1 dell'articolo 50 le parole "dalle imprese" sono state sostituite dalle parole "dai soggetti obbligati" ad opera del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 14 del 2012.

[66] L'articolo 51 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 11 del 2012.

[67] Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 51 dopo la parola "montanità" sono state aggiunte le parole "e marginalità socio-economica" ad opera dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 18 del 2012.

[68] L'articolo 52 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[69] L'articolo 53 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[70] La rubrica del Capo VIII è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 19 del 2008.

[71] L'articolo 54 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[72] L'articolo 55 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[73] L'articolo 56 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[74] L'articolo 57 è stato abrogato dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 del 2007.

[75] Questo Capo è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 19 del 2003.

[76] L'articolo 57 bis è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[77] L'articolo 57 ter è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[78] L'articolo 57 quater è stato abrogato dalla lettera f del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 19 del 2008.

[79] L'articolo 57 quinquies è stato abrogato dalla lettera g del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 19 del 2008.

[80] L'articolo 58 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[81] L'articolo 59 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.

[82] L'articolo 60 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 11 del 2012.