"Disposizioni in materia di aggregazione di gruppi consiliari. Integrazioni all' articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), all' articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali".
(B.U. 04 gennaio 2006, n. 1)
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Integrazioni all'
articolo 3 della l.r. 12/1972
)
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 3 della l.r.12/1972 , da ultimo modificato dalla
legge regionale 29 agosto 2000 n. 50 , è aggiunto il seguente: "
In caso di aggregazione di gruppi consiliari, già costituiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio regionale, l'importo delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è determinato dalla somma delle risorse finanziarie attribuite ai singoli gruppi. È comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 2 relativamente all'incremento delle risorse finanziarie della quota variabile e della quota fissa per ogni successivo Consigliere aderente al gruppo. ".
1 bis.
Art. 2.
(Integrazioni all'
articolo 1 della l.r. 20/1981
)
1.
Dopo il
comma 4 bis dell'articolo 1 della l.r. 20/1981 , da ultimo modificato dall'
articolo 4 della l.r. 50/2000 , è aggiunto il seguente: "
In caso di aggregazione di gruppi consiliari, già costituiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio regionale, l'importo delle risorse finanziarie di cui al comma 4 è determinato dalla somma delle risorse finanziarie attribuite ai singoli gruppi. È comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 4 relativamente all'incremento delle risorse finanziarie di una unità di categoria D, ex VII qualifica, per ogni successivo Consigliere aderente al gruppo. ".
4 ter.
Art. 3.
(Norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali)
1.
In deroga ai commi 2 e 4 bis dell'
articolo 5 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24
(Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), i Consiglieri rieletti che hanno chiesto la restituzione dei contributi a qualunque titolo in data antecedente all'ottava legislatura, hanno facoltà di riversarli, per ricostruire la posizione pregressa, integrati degli interessi legali maturati al momento della domanda. L'istanza, a pena di decadenza, è inoltrata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e l'importo è versato in una unica soluzione entro novanta giorni dalla data della domanda.
2.
Il disposto, i limiti e le procedure di cui al comma 1 si applicano anche agli Assessori in carica nell'ottava legislatura.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 29 dicembre 2006
p. Mercedes Bresso Il Vicepresidente Paolo Peveraro