La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'art. 5 della l.r. 25/2011 detta diposizioni integrative in materia.
[2] Il comma 1 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 del 2006.
[3] L'art. 3 della l.r. 39/2006 dispone norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali.
[4] Il comma 4 bis dell'articolo 5 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 del 2006.
[5] Nel comma 1 dell'articolo 8 le parole "per tutta la durata del mandato" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 del 2006.
[6] Il comma 5 dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 12 del 2006.
[7] Il comma 5 bis dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 12 del 2006.
[8] Il comma 5 ter dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 12 del 2006.
[9] In deroga a quanto previsto da questo articolo, con l'entrata in vigore della l.r. 14/2010, ai consiglieri regionali in carica nella IX legislatura è corrisposto l'ammontare dell'eventuale indennità di fine mandato maturato nelle legislature precedenti calcolato secondo la normativa vigente al termine dell'VIII legislatura, dedotto quanto già erogato a titolo di anticipazione
[10] L'indennità di fine mandato spettante ai consiglieri in carica nell'VIII legislatura e non rieletti nella IX legislatura è determinata secondo la normativa vigente al termine dell'VIII legislatura.
[11] Nel comma 1 dell'articolo 11 le parole "dell'ultima" sono state sostituite dalle parole "di due volte l'ultima" ad opera dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 21 del 2003.
[12] Nel comma 1 dell'articolo 13 le parole "la corresponsione anticipata dell'indennità di fine mandato" sono state sostituite dalle parole "la corresponsione di un acconto sull'indennità di fine mandato" ad opera del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 12 del 2004.
[13] Nel comma 2 dell'articolo 13 la parola "anticipazione" è stata sostituita dalla parola "acconto" ad opera del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 12 del 2004.
[14] Nel comma 3 dell'articolo 13 la parola "anticipazione" è stata sostituita dalla parola "acconto" ad opera del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 12 del 2004.
[15] Il comma 4 dell'articolo 13 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 12 del 2004.