Legge regionale n. 32 del 08 novembre 2004  ( Versione vigente )
"Istituzione del Parco naturale del Monte San Giorgio, del Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour, del Parco naturale di Conca Cialancia, del Parco naturale del Colle del Lys, della Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx".
(B.U. 11 novembre 2004, n. 45)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Istituzione)
1. 
Sono istituiti, ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette), e ai sensi dell' articolo 92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d.lgs. 112/1998 ), inserito dall' articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5 :
a) 
il Parco naturale del Monte San Giorgio;
b) 
il Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour;
c) 
il Parco naturale di Conca Cialancia;
d) 
il Parco naturale del Colle del Lys;
e) 
la Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx.
2. 
Le aree protette di cui al comma 1 sono classificate di rilievo provinciale ai sensi dell' articolo 93, comma 3, della l.r. 44/2000 , inserito dall' articolo 9 della l.r. 5/2001 .
Art. 2. 
(Confini)
1. 
I confini del Parco naturale del Monte San Giorgio incidenti sul Comune di Piossasco, del Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour incidenti sul Comune di Cumiana, del Parco naturale di Conca Cialancia incidenti sul Comune di Perrero, del Parco naturale del Colle del Lys incidenti sui Comuni di Rubiana e Viù sono individuati nelle rispettive cartografie in scala 1:25000 facenti parte integrante della presente legge. I confini della Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx incidenti sul Comune di Oulx sono individuati nella cartografia in scala 1:10000 facente parte integrante della presente legge.
2. 
Il territorio di ciascuna area protetta di cui al comma 1 è delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il perimetro e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, recanti la corrispondente scritta:
a) 
Regione Piemonte - Provincia di Torino - Parco naturale di rilievo provinciale del Monte San Giorgio;
b) 
Regione Piemonte - Provincia di Torino - Parco naturale di rilievo provinciale del Monte Tre Denti - Freidour;
c) 
Regione Piemonte - Provincia di Torino - Parco naturale di rilievo provinciale di Conca Cialancia;
d) 
Regione Piemonte - Provincia di Torino - Parco naturale di rilievo provinciale del Colle del Lys;
e) 
Regione Piemonte - Provincia di Torino - Riserva naturale speciale di rilievo provinciale dello Stagno di Oulx.
Art. 3. 
(Finalità)
1. 
Le finalità dell'istituzione del Parco naturale del Monte San Giorgio, del Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour, del Parco naturale di Conca Cialancia, del Parco naturale del Colle del Lys, della Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx, individuate nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell' articolo 1 della l.r. 12/1990 , e nell' articolo 92 della l.r. 44/2000 , inserito dall' articolo 9 della l.r. 5/2001 , sono così specificate:
a) 
tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche, storico-culturali, le tradizioni e le attività caratteristiche dell'area protetta;
b) 
promuovere e valorizzare le attività economiche tradizionali legate all'utilizzo ecosostenibile delle risorse;
c) 
garantire forme d'uso del territorio ed uno sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli aspetti ambientali, paesaggistici e le tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio;
d) 
promuovere, organizzare e sostenere la ricostruzione ed il ripristino di tali risorse e valori;
e) 
promuovere, organizzare e sostenere in tal senso attività di studio, di ricerca, didattiche e scientifiche;
f) 
garantire in particolare e secondo le disposizioni del regolamento emanato con decreto dal Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni, il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat presenti ed inseriti negli allegati delle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e successive modificazioni e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni;
g) 
sostenere iniziative di documentazione e promozione anche in termini di fruizione turistica, che abbiano come riferimento l'intero territorio delle aree protette e la loro complessità.
Art. 4. 
(Gestione e personale)
1. 
Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 sono esercitate dalla Provincia di Torino che si avvale di proprio personale.
2. 
La Provincia:
a) 
predispone, approva e trasmette alla Regione il programma annuale e pluriennale di qualificazione e di valorizzazione previsto dall' articolo 94, comma 2, della l.r. 44/2000 , inserito dall' articolo 9 della l.r. 5/2001 ;
b) 
predispone e trasmette alla Regione per l'approvazione il regolamento di utilizzo e di fruizione di cui all' articolo 28 della l.r. 12/1990 ;
c) 
adotta e trasmette alla Regione per l'approvazione il piano pluriennale economico e sociale per lo sviluppo delle attività compatibili di cui all' articolo 25, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
d) 
adotta e trasmette alla Regione per l'approvazione il piano d'area di cui all'articolo 9;
e) 
assume tutte le iniziative necessarie a coordinare e garantire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali e gestionali.
Art. 5. 
(Comunità del parco)
1. 
Al fine di garantire la partecipazione ed il coordinamento delle amministrazioni locali alla gestione delle aree protette di cui all'articolo 1, per ciascuna di esse è costituita la comunità del parco.
2. 
La comunità del parco è composta:
a) 
dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo delegato ;
b) 
dal Presidente della Provincia di Torino o da un suo delegato;
c) 
dal Presidente di ciascuna comunità montana sul cui territorio incide l'area protetta o da un suo delegato;
d) 
dal Sindaco di ciascun comune sul cui territorio incide l'area protetta o da un suo delegato.
3. 
La comunità del parco è organo consultivo e propositivo per la gestione dell'area protetta. In particolare essa predispone il piano pluriennale economico e sociale per lo sviluppo delle attività compatibili ed il suo parere è obbligatorio:
a) 
sul programma di attività annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione di cui all' articolo 94, comma 2, della l.r. 44/2000 ;
b) 
sul piano d'area di cui all'articolo 9;
c) 
sul regolamento di utilizzo e fruizione di cui all' articolo 28 della l.r. 12/1990 ;
d) 
su altre questioni a richiesta dell'ente di gestione.
Art. 6. 
(Norme di salvaguardia)
1. 
Sull'intero territorio del Parco naturale del Monte San Giorgio, del Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour, del Parco naturale di Conca Cialancia, del Parco naturale del Colle del Lys, della Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è vietato:
a) 
aprire e coltivare cave;
b) 
aprire discariche;
c) 
esercitare l'attività venatoria; sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle Aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale ed Area attrezzata), da ultimo modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 .
2. 
La costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attività agricole e forestali e della fruibilità pubblica delle aree protette.
3. 
Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio forestale sono stabilite in apposito Piano di assestamento forestale redatto ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale), da ultimo modificata dalla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7 .
4. 
L'uso del suolo e l'edificabilità nel territorio delle aree protette sono consentiti qualora corrispondano ai fini di cui all'articolo 3 e sono disciplinati nel piano d'area di cui all'articolo 9.
5. 
Per le specie faunistiche presenti nelle aree protette ed elencate nell'allegato D, lettera a) del regolamento emanato con d.p.r. 357/1997 , si applicano i divieti e le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3 del medesimo regolamento.
6. 
Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale sono previste dal piano di cui all'articolo 9.
Art. 7. 
(Sanzioni)
1. 
Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro millecinquecento ad un massimo di euro tremila per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.
2. 
Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela della fauna.
3. 
Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, commi 2, 4 e 5 comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.
4. 
I tagli boschivi eseguiti senza la prescritta autorizzazione o in difformità dai piani di assestamento forestale, comportano le sanzioni amministrative previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale.
5. 
Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 3, e 4 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo di ripristino che deve essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia di Torino.
6. 
Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate), modificata dalla legge regionale 24 aprile 1985, n. 46 , per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni.
Art. 8. 
(Vigilanza)
1. 
La vigilanza del Parco naturale del Monte San Giorgio, del Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour, del Parco naturale di Conca Cialancia, del Parco naturale del Colle del Lys, della Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx, è affidata:
a) 
al personale di vigilanza dipendente della Provincia di Torino;
b) 
agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca, al Corpo forestale dello Stato;
c) 
alle guardie ecologiche volontarie di cui all' articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).
Art. 9. 
(Piano d'area)
1. 
Il Parco naturale del Monte San Giorgio, il Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour, il Parco naturale di Conca Cialancia, il Parco naturale del Colle del Lys, la Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx, sono soggetti a piano d'area di cui all' articolo 23 della l.r. 12/1990 , modificato dall' articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 .
2. 
Il piano d'area, predisposto in collaborazione tra i comuni e le comunità montane territorialmente interessate, la Provincia e la Regione attraverso conferenze entro un anno dalla istituzione dell'area protetta, è adottato dalla Provincia. La Provincia lo trasmette ai fini della pubblicizzazione ai comuni ed alle comunità montane interessate e ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque possa prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.
3. 
La Provincia esamina le osservazioni entro i successivi novanta giorni e trasmette gli elaborati definitivi alla Regione.
4. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico urbanistica e la Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il piano d'area al Consiglio regionale per l'approvazione.
5. 
Il piano d'area ha la validità, gli effetti, l'efficacia stabilite dall' articolo 23 della l.r. 12/1990 e può essere modificato secondo le modalità stabilite dallo stesso articolo.
Art. 10. 
(Norme transitorie)
1. 
Fino all'approvazione del piano di assestamento forestale di cui all'articolo 6, comma 3, i tagli boschivi sono soggetti alla disciplina stabilita dall' articolo 12 della l.r. 57/1979 .
2. 
Fino all'approvazione del piano d'area di cui all'articolo 9, ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) è sottoposto a preventiva autorizzazione della Provincia di Torino.
Art. 11. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Agli oneri per la gestione del Parco naturale del Monte San Giorgio, del Parco naturale del Monte Tre Denti-Freidour, del Parco naturale di Conca Cialancia, del Parco naturale del Colle del Lys, della Riserva naturale speciale dello stagno di Oulx, quantificati in euro 150.000,00, si provvede mediante finanziamenti stanziati nel bilancio della Provincia di Torino e, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2004, mediante stanziamenti regionali della spesa corrente, pari ad euro 50.000,00, iscritti nelle unità previsionale di base (UPB) n. 21061 (Turismo sport parchi Gestione aree protette Titolo I spese correnti), n. 21051 (Turismo sport parchi Pianificazione aree protette Titolo I spese correnti) e della spesa di investimento, pari ad euro 100.000,00, iscritti nelle unità previsionali di base (UPB) n. 21052 (Turismo sport parchi Pianificazione aree protette Titolo II spese di investimento), n. 21062 (Turismo sport parchi Gestione aree protette Titolo II spese di investimento) che presentano le necessarie disponibilità finanziarie.
2. 
Per gli oneri degli anni 2005 e 2006, rispettivamente stimati in euro 150.000,00, si fa fronte ai sensi dell' articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) e articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).
3. 
Le somme riscosse ai sensi dell'articolo 7 e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano di cui all'articolo 9 sono introitate nel bilancio della Provincia di Torino.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 novembre 2004
Enzo Ghigo

Allegato A 
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Allegato B 
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Allegato C 
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Allegato D 
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Allegato E 
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