Legge regionale n. 36 del 21 luglio 1992  ( Versione vigente )
"Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 , ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 ."
(B.U. 29 luglio 1992, n. 31)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Piano regionale delle aree protette)
1. 
Il Piano regionale delle aree protette è predisposto ed approvato secondo le procedure di cui all' articolo 2 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 .
2. 
Le indicazioni delle Province, della Città Metropolitana, delle Comunità Montane e dei Comuni di cui all' articolo 2, comma 3 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 , sono acquisite attraverso conferenze finalizzate, altresì, alla redazione di documenti di indirizzo fondati sull'analisi territoriale delle aree da destinarsi a protezione.
3. 
Il Piano regionale delle aree protette costituisce allegato al Piano Territoriale regionale e si configura come parte integrante dello stesso.
4. 
Le previsioni del Piano regionale delle aree protette sono recepite integralmente, attraverso la descrizione cartografica puntuale e le relative norme, negli strumenti di pianificazione territoriale delle Province e della Città Metropolitana.
5. 
In ottemperanza ed a specificazione del dettato dell' articolo 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , nelle aree incluse nel Piano regionale di cui al presente articolo si applicano le misure di salvaguardia di cui all' articolo 3 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 , e le relative sanzioni previste dall'articolo 4 della legge medesima, ivi compreso il ripristino dei luoghi e fatto salvo quanto previsto al comma 1 dell'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 .
Art. 2. 
(Istituzione e gestione delle aree protette)
1. 
Le aree protette, ivi comprese quelle di interesse provinciale, metropolitano o locale, sono istituite così come previsto dall' articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 , con la classificazione di cui all'articolo 5 della stessa legge regionale.
2. 
La gestione delle aree protette è di norma affidata ad appositi Enti strumentali di diritto pubblico.
3. 
La gestione delle aree protette di interesse provinciale, metropolitano o locale è affidata ad Enti di diritto pubblico a prevalente partecipazione provinciale o metropolitana: in tali aree le Province e la Città Metropolitana provvedono a garantire i finanziamenti per il conseguimento dei fini istitutivi e la Regione contribuisce agli oneri gestionali sulla base dei programmi di gestione delle aree stesse utilizzando anche le risorse finanziarie trasferite dallo Stato in attuazione del programma di cui all' articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 .
4. 
Per la gestione dei servizi delle aree protette, in ottemperanza al disposto di cui all' articolo 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , fatta esclusione del servizio di vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con Enti pubblici e/o con soggetti privati.
5. 
Gli Enti cui è affidata la gestione delle aree protette sono soggetti a commissariamento da parte della Giunta Regionale, qualora ne ricorrano gli estremi, secondo il dettato dell' articolo 20 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 . Qualora il commissariamento riguardi aree protette di interesse provinciale, metropolitano o locale, il Commissario è nominato dalla Giunta Regionale d'intesa con la Provincia competente o con la Città Metropolitana.
Art. 3. 
(Coordinamento Regione-Province-Città Metropolitana)
1. 
Il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore delegato in materia di parchi convoca periodicamente i Presidenti delle Province ed il Sindaco della Città Metropolitana o loro delegati al fine di garantire forme di coordinamento delle politiche per le aree protette.
Art. 4. 
(Collegio dei Revisori dei Conti)
1. 
Nella legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 , dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente articolo: "
Art. 14 bis.
Collegio dei revisori dei Conti.
1.
Per tutti gli Enti di gestione delle aree protette è istituito un unico Collegio dei Revisori dei Conti nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e formato da tre componenti di cui due scelti tra funzionari regionali esperti in materia ovvero tra iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei Conti ed uno designato dal Ministro del Tesoro
".
2. 
Dopo il comma due dell' articolo 15 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 , è aggiunto il seguente comma: "
2 bis.
Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è corrisposta un'indennità annua pari ad una mensilità dell'indennità globale spettante ai Consiglieri regionali. L'indennità è corrisposta dai singoli Enti di gestione sulla base di riparto effettuato con deliberazione della Giunta Regionale.
"
Art. 5. 
(Comunità del Parco)
1. 
Nella legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 , dopo l'articolo 14 bis è aggiunto il seguente articolo: "
Articolo 14 ter.
Comunità del Parco
1.
Gli Statuti, di cui al successivo articolo 16, degli Enti di gestione di aree protette classificate parchi naturali debbono prevedere, tra le forme di partecipazione, la costituzione della Comunità del Parco composta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco della Città Metropolitana, dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Comunità Montane, ove presenti, nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco.
"
Art. 6. 
(Partecipazione delle Province e della Città Metropolitana alla gestione delle aree protette)
1. 
È assicurata la partecipazione delle Province e della Città Metropolitana alla gestione delle aree protette mediante la nomina di propri rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo degli Enti di gestione.
2. 
I membri nominati in seno ai Consigli Direttivi dalle Province e dalla Città Metropolitana possono essere scelti tra persone che non facciano parte dei Consigli Provinciali e del Consiglio Metropolitano.
3. 
I Consigli Direttivi dei seguenti Enti di gestione:
a) 
(...)
[1]
b) 
Ente di gestione del Parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea;
c) 
Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta;
d) 
Ente di gestione del Parco naturale della Val Troncea;
e) 
Ente di gestione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana;
f) 
(...)
[2]
g) 
(...)
[3]
h) 
Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina Felice Piacenza;
i) 
Ente di gestione delle aree protette della Collina torinese;
l) 
Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo;
m) 
Ente di gestione del Parco naturale della Rocca di Cavour;
n) 
Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa;
o) 
Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte;
p) 
Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola, sono integrati con un rappresentante delle Province interessate territorialmente.
4. 
I Consigli Direttivi dei seguenti Enti di gestione:
[4]
a) 
(...)
[5]
b) 
Ente di gestione del Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro e delle Riserve Naturali speciali dell'Oasi di Crava Morozzo e dei Ciciu del Villar;
c) 
(...)
[6]
d) 
(...)
[7]
e) 
(...)
[8]
f) 
(...)
[9]
g) 
(...)
[10]
h) 
Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino;
i) 
Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore;
l) 
Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;
m) 
Ente di gestione del Parco naturale Alta Valsesia;
n) 
(...)
[11]
5. 
I Consigli Direttivi dei seguenti Enti di gestione:
a) 
Ente di gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit, della Palude di Casalbeltrame e della Garzaia di Carisio;
b) 
Ente di gestione del Parco naturale del Monte Fenera, sono integrati con un rappresentante della Provincia di Novara e con un rappresentante della Provincia di Vercelli.
6. 
(...)
[12]
Art. 7. 
(Strumenti di attuazione)
1. 
Sono strumenti di attuazione delle finalità delle aree protette il Piano per il parco e il Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, di cui al comma 1 dell'articolo 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , e gli strumenti di pianificazione e gestione del territorio di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 .
2. 
Il Piano per il parco è strumento proprio delle aree istituite a Parco naturale e coincide, per queste aree, con il Piano di cui all' articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 .
3. 
Il Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili è strumento proprio delle aree istituite a Parco naturale ed è predisposto ed approvato secondo le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 .
4. 
L' articolo 23, comma 1, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 , è così sostituito: "
1.
Per le aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale, Area attrezzata, Zona di preparco o Zona di salvaguardia secondo le norme dell'articolo 6, ove sia espressamente previsto dal provvedimento istitutivo, viene redatto un Piano di area: il Piano di area è obbligatorio per le aree istituite a Parco naturale e costituisce, in questo caso, il Piano per il parco di cui all' articolo 25, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394
".
5. 
L' articolo 23, comma 2, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 , è così sostituito: "
2.
I Piani di area sono predisposti in collaborazione tra Enti di gestione, Province o Città Metropolitana, Comunità Montane, Comuni e Regione attraverso conferenze estese ai rappresentanti degli Enti predetti territorialmente interessati: i Piani di area sono adottati dagli Enti di gestione nei tempi stabiliti nei singoli provvedimenti istitutivi e per gli stessi è, comunque, prevista, a seguito dell'adozione:
a)
la trasmissione agli Enti territoriali interessati al fine della loro pubblicizzazione mediante notizia sui rispettivi Albi pretori;
b)
la notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta adozione con l'individuazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati;
c)
l'esame delle osservazioni che possono essere formulate da chiunque lo ritenga opportuno
".
6. 
L' articolo 23, comma 3, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 , è così sostituito: "
3.
Il soggetto adottante, esaminate le osservazioni nei termini di tempo previsti dalle leggi istitutive, provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per l'elaborazione del Piano di area definitivo. Sentite la Commissione tecnica urbanistica e la Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, la Giunta Regionale sottopone il Piano di Area definifivo al Consiglio Regionale per l'approvazione
".
7. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 , è aggiunto il seguente comma: "
3 bis.
Trascorsi i termini temporali previsti per l'adozione e per l'esame delle osservazioni, la Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti dell'Ente di gestione inadempiente
".
8. 
L' articolo 23, comma 5, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 , è così sostituito: "
5.
Le indicazioni contenute nei Piani di area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore delle deliberazioni del Consiglio Regionale di approvazione dei Piani, che sostituiscono la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello
".
9. 
Sono fatti salvi gli strumenti di pianificazione vigenti e le procedure di approvazione dei Piani di area in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8.[13] 
(Controllo atti)
1. 
Per l'esercizio delle attività regionali di programmazione, coordinamento e vigilanza giuridica, finanziaria e strategica, gli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali trasmettono alla Regione gli atti di seguito indicati entro trenta giorni dall'adozione, salvo quanto diversamente disposto alla lettera d):
a) 
gli atti di programmazione economico-sociale;
b) 
i bilanci di previsione, le variazioni e l'assestamento di bilancio, il conto consuntivo;
c) 
il programma operativo recante gli obiettivi, le strategie di azione, gli interventi, le risorse finanziarie;
d) 
la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente di cui all' articolo 41 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette ''Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia '') da inviare entro il 30 marzo dell'anno successivo;
e) 
le convenzioni quadro e gli atti di straordinaria amministrazione;
f) 
i pareri rilasciati nell'ambito dei procedimenti amministrativi relativi alla realizzazione di opere o interventi nell'area protetta.
2. 
La Regione può chiedere la trasmissione di ulteriori atti necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali. A tal fine gli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali trasmettono alla Regione l'elenco mensile delle deliberazioni degli organi e delle determinazioni dirigenziali.
3. 
Sono sottoposti al controllo di legittimità, quando, entro dieci giorni dall'affissione all'albo gli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali, ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate almeno un quarto dei membri del consiglio direttivo:
a) 
gli atti relativi ad acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti, nei limiti delle illegittimità denunciate;
b) 
gli atti ritenuti viziati di incompetenza o assunti in contrasto con gli atti fondamentali del consiglio direttivo.
4. 
La richiesta di controllo di cui al comma 3 sospende l'esecutività degli atti trasmessi.
5. 
Ove, a seguito dell'attività di controllo di cui al comma 3, siano riscontrati vizi di legittimità gli atti sono annullati con motivato provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.
6. 
Ai fini dello snellimento e dell'economicità nella gestione dei flussi documentali sono definite procedure per la trasmissione e la verifica degli atti in formato digitale.
7. 
La mancata osservanza dei provvedimenti di indirizzo e delle direttive emanate e il mancato recepimento dei rilievi formulati in sede di vigilanza in ordine ai provvedimenti adottati dagli enti di gestione possono essere valutati ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 20 della l.r. 12/1990.
Art. 9.[14] 
(Bilanci degli Enti di gestione)
1. 
I bilanci preventivi, le relative variazioni, gli assestamenti ed i conti consuntivi degli Enti di gestione delle aree protette sono predisposti, approvati e gestiti nel rispetto, in quanto applicabili, delle normative di cui alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 , che regolano i corrispondenti documenti della Regione.
2. 
Le deliberazioni di approvazione dei documenti di cui al comma 1 sono sottoposte al preventivo controllo di legittimità, previsto dall'articolo 8, con le modalità di cui all'articolo 46, commi 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e di cui all' articolo 20, comma 2, della legge regionale 10 luglio 1991, n. 30 , e diventano esecutive nel termine di venti giorni ai sensi dell' articolo 46, comma 1, della medesima legge n. 142/90 ; i citati documenti, costituenti allegato alle deliberazioni, non sono sottoposti a controllo e sono approvati con legge regionale ai sensi di quanto disposto al comma 1.
3. 
La Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva, con propria deliberazione un Piano dei conti unico per tutti gli Enti di gestione delle aree protette che gli stessi sono tenuti ad utilizzare.
4. 
Gli Enti di gestione delle aree protette sono autorizzati ad apportare variazioni al proprio bilancio mediante provvedimento amministrativo, unicamente in caso di trasferimenti da Enti pubblici.
5. 
Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 è istituito il seguente capitolo di spesa: "Assegnazioni per le spese di gestione delle aree protette regionali".
6. 
La denominazione del capitolo 15180 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 è così modificata: "Oneri per il personale delle aree protette regionali".
7. 
La denominazione del capitolo 26860 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 è così modificata: "Assegnazioni per le spese di investimento nelle aree protette regionali e per gli interventi urgenti di conservazione, valorizzazione ed acquisizione di aree di interesse naturalistico".
8. 
Il riparto delle risorse finanziarie iscritte nei capitoli di spesa di cui ai commi 5, 6 e 7 è attuato con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, tenendo conto delle risultanze delle verifiche di merito sulla gestione degli Enti.
9. 
I capitoli dal 15320 al 15600, il capitolo 15690 ed il capitolo 15710 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 sono soppressi ed i relativi fondi sono iscritti sul capitolo denominato: "Assegnazioni per le spese di gestione delle aree protette regionali" istituito ai sensi del comma 5.
10. 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con proprio decreto.
Art. 10. 
(Vincolo di destinazione sulle assegnazioni regionali)
1. 
La Giunta Regionale, nell'assegnare i fondi relativi alla gestione delle aree protette, può provvedere a vincolare la destinazione degli stessi, in tutto o in parte, sulla base di piani, programmi o progetti.
Art. 11. 
(Commissariamento)
1. 
L'Organo di controllo, qualora riscontri ritardi od omissioni ovvero inadempienze gestionali da parte degli Organi di gestione delle aree protette, provvede ad apposita segnalazione alla Giunta regionale.
2. 
La Giunta regionale provvede al commissariamento o allo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione in applicazione dell' articolo 20 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 .
Art. 12. 
(Responsabilità)
1. 
La responsabilità degli amministratori, dei dipendenti e dei tesorieri degli Enti di gestione delle aree protette sono riconducibili alle norme di cui al Capo X della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 , per quanto applicabili.
2. 
Ai Direttori degli Enti di gestione delle aree protette si applicano le norme previste per i Segretari comunali o provinciali di cui all' articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , in quanto Segretari degli Organi degli Enti medesimi a norma dell'articolo 9, comma 28, e dell' articolo 11, comma 2, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 .
3. 
Le norme di cui all' articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , si applicano anche ai dipendenti degli Enti di gestione delle aree protette cui siano attribuite formalmente funzioni di responsabilità tecnica e contabile.
Art. 13. 
(Attività di controllo faunistico)
1. 
Gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, previsti dall' articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , e dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 , avvengono in conformità ai principi di tali leggi ed in applicazione dei regolamenti degli Enti di gestione dei Parchi naturali, delle Riserve naturali o delle Aree attrezzate.
2. 
In attuazione del disposto di cui all' articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 , dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera c): "
c)
da persone all'uopo autorizzate con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione, dando priorità ai residenti nei Comuni dell'area naturale protetta. Tali soggetti intervengono sotto il diretto controllo dell'Ente e possono effettuare gli abbattimenti soltanto in presenza del personale di vigilanza delle Aree protette o di personale di vigilanza delle Amministrazioni Provinciali interessate.
"
Art. 14. 
(Sorveglianza)
1. 
Ai fini del coordinamento dell'attività di sorveglianza delle aree protette la Regione ha facoltà di stipulare convenzioni con le Province e la Città Metropolitana, con le Comunità Montane e con i Comuni.
2. 
La Regione ha altresì la facoltà di stipulare specifiche convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, così come previsto dal comma 2 dell'articolo 27 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 .
3. 
I singoli Enti di gestione possono stipulare convenzioni per l'utilizzo delle guardie ecologiche volontarie di cui all' articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 .
Art. 15. 
(Abrogazione di norme)
2. 
Sono abrogati gli articoli 18 e 19 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 luglio 1992
Gian Paolo Brizio

Note:

[1] La lettera a del comma 3 dell'articolo 6 è stata abrogata dalla lettera f del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 33 del 1995.

[2] La lettera f del comma 3 dell'articolo 6 è stata abrogata dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 del 1995.

[3] La lettera g del comma 3 dell'articolo 6 è stata abrogata dal comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 61 del 1995.

[4] Il comma 2 dell'art. 4 della l.r. 21/1993 integra la lettera g).

[5] La lettera a del comma 4 dell'articolo 6 è stata abrogata dal comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 32 del 1995.

[6] La lettera c del comma 4 dell'articolo 6 è stata abrogata dalla lettera l del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 65 del 1995.

[7] La lettera d del comma 4 dell'articolo 6 è stata abrogata dalla lettera l del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 65 del 1995.

[8] La lettera e del comma 4 dell'articolo 6 è stata abrogata dalla lettera g del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 33 del 1995.

[9] La lettera f del comma 4 dell'articolo 6 è stata abrogata dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 12 del 1998.

[10] La lettera g del comma 4 dell'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 35 del 2003.

[11] La lettera n del comma 4 dell'articolo 6 è stata abrogata dal comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 61 del 1995.

[12] Il comma 6 dell'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera l del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 65 del 1995.

[13] L'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 3 del 2009.

[14] L'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 31 del 1993.