La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
REQUISITI E CRITERI TECNICI
PUNTO 1 - REQUISITI TECNICI MINIMI PER GLI IMPIANTI INSTALLATI O MODIFICATI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE IL 1° FEBBRAIO 2018
Gli impianti installati o modificati dopo l'entrata in vigore della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 1° febbraio 2018 (Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche) osservano contemporaneamente i seguenti requisiti tecnici minimi:
a) sono costituiti da apparecchi illuminanti aventi, nella posizione di installazione, un'intensità luminosa massima compresa fra 0 e 0.49 candele (cd) per 1000 lumen (lm) di flusso luminoso totale emesso per angoli gamma maggiori o uguali a 90 gradi;
b) sono equipaggiati con sorgenti luminose ad elevata tecnologia quali, al sodio ad alta pressione o analoghe, ma con efficienza delle sorgenti, per le lampade tradizionali, o dei moduli di sorgenti, per sorgenti a led, superiore ai 90 lumen su watt (lm/W) e una temperatura di colore uguale o inferiore a 3500 Kelvin (K);
c) mantengono una luminanza media delle superfici da illuminare o illuminamenti non superiori ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza con le relative tolleranze di misura;
d) hanno l'efficienza minima prescritta dai presenti criteri, ed in particolare:
1) impiegano, nei nuovi impianti di illuminazione di percorsi, quali strade e percorsi pedonali e ciclabili, rapporti fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose superiore al valore di 3,7, fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di percorso ed alla sua classificazione illuminotecnica; sono comunque consentite:
- soluzioni alternative, solo in presenza di ostacoli quali alberi, incroci principali e tornanti;
- soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada, bilaterali frontali, solo se necessarie, e solamente per carreggiate con larghezza superiore a 10 metri;
2) sono realizzati con apparecchi che garantiscono, a parità di luminanza o illuminamento, impegni ridotti di potenza elettrica, e ridotti costi manutentivi, con indice parametrizzato di efficienza dell'apparecchio illuminante (IPEA) uguale o superiore a quello minimo prescritto dai criteri minimi ambientali ministeriali (CAM);
3) perseguono un indice parametrizzato di efficienza dell'impianto di illuminazione (IPEI) uguale o superiore a quello minimo prescritto nei CAM; per le riqualificazioni che prevedono la sola sostituzione o retrofitting a led degli apparecchi, in cui non cambia la configurazione dell'impianto esistente, possono essere adottati indici IPEI inferiori se si dimostra di aver fatto il possibile per massimizzarli;
e) sono provvisti di sistemi in grado di ridurre e controllare il flusso luminoso in misura uguale o superiore al 30 per cento rispetto al pieno regime di operatività entro le ore 24, oppure ne prevedono lo spegnimento entro le ore 24 o la gestione per tutta la notte con sensore di movimento; tali prescrizioni non si applicano se gli impianti sono dotati di sistemi di illuminazione adattiva, funzionanti secondo le prescrizioni delle norme tecniche e di sicurezza;
f) per quanto non espressamente indicato e disposto dalla l.r. 31/2000 si applicano i CAM.
PUNTO 2 - CRITERI TECNICI MINIMI PER IMPIANTI SPECIFICI
A) Impianti sportivi di oltre cinquemila posti a sedere.
Per questa tipologia di impianti non si applicano le disposizioni di cui al PUNTO 1. Resta comunque necessario lo spegnimento dell'impianto di illuminazione ad ultimazione delle attività e la dimostrazione di avere adottato in fase progettuale adeguate tecnologie e soluzioni per minimizzare l'impatto ambientale.
B) Impianti d'illuminazione degli edifici e dei monumenti di rilievo storico o artistico.
Per gli impianti d'illuminazione degli edifici e dei monumenti di rilievo storico o artistico è consentita l'illuminazione dal basso verso l'alto nei seguenti casi:
1) se ne è previsto lo spegnimento entro le ore 24;
2) se la luminanza media mantenuta sulla superficie interessata è inferiore a 2 candele al metro quadrato (cd/m2), oppure, in alternativa, se l'illuminamento medio mantenuto della superficie da illuminare non è superiore a 15 lux (lx);
3) se il flusso verso l'alto, non intercettato dalla sagoma, non supera il 10 per cento di quello nominale che fuoriesce dall'impianto nel suo complesso.
C) Impianti di modesta entità, pubblici o privati anche residenziali.
Per gli impianti di modesta entità, come definiti dall' articolo 2, comma 3 bis, della l.r. 31/2000 non è previsto l'obbligo del progetto illuminotecnico, ma la sola dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice.
[19]Note:
[1] La deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 1° febbraio 2018 citata nell'allegato di questa legge è stata promulgata come legge regionale n. 3 del 9 febbraio 2018 ed è entrata in vigore il 2 marzo 2018.
[2] La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 del 2018.
[3] La lettera fbis) del comma 1 dell'articolo 1 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 3 del 2018.
[4] Il comma 3 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 del 2018.
[5] Il comma 3 bis dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 3 del 2018.
[6] Il comma 3 ter dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 3 del 2018.
[7] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 del 2018.
[8] Il comma 2 bis dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 3 del 2018.
[9] L'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 3 del 2018.
[10] L'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 3 del 2018.
[11] L'articolo 6 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 3 del 2018.
[12] L'articolo 7 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 3 del 2018.
[13] La lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 3 del 2018.
[14] La lettera b bis) del comma 2 dell'articolo 8 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 3 del 2018.
[15] La lettera c bis) del comma 2 dell'articolo 8 è stata inserita dal comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 3 del 2018.
[16] L'articolo 8 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 3 del 2018.
[17] L'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 3 del 2018.
[18] L'articolo 10 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 3 del 2018.
[19] L'allegato A è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 3 del 2018. La deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 1° febbraio 2018 citata in questo allegato è stata promulgata come legge regionale n. 3 del 9 febbraio 2018 ed è entrata in vigore il 2 marzo 2018.