Legge regionale n. 16 del 02 luglio 1999  ( Versione vigente )
"Testo unico delle leggi sulla montagna".
(B.U. 07 luglio 1999, n. 27)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
FINALITÀ. DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.[1] 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nel quadro delle finalità di cui all' articolo 44, ultimo comma, della Costituzione , in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali ed in applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), promuove la salvaguardia del territorio con particolare attenzione all'ambiente naturale e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane.
2. 
(...)
[2]
3. 
(...)
[3]
Art. 1 bis.[4] 
(Natura giuridica delle comunità montane)
1. 
Ai sensi dell' articolo 27, comma 1, del d.lgs. 267/2000 , le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti tra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. 
In base alle disposizioni dell'articolo 27, commi 3 e 5 del d.lgs. 267/2000 , possono far parte delle comunità montane anche comuni non montani, fatto salvo quanto previsto all'articolo 1 ter, comma 2.
Art. 1 ter.[5] 
(Ambito di applicazione)
1. 
Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunità montane ridelimitate ai sensi dell'articolo 3 ed ai territori classificati montani pur non ricadenti in comunità montane a norma dell' articolo 27, comma 5 del d.lgs. 267/2000 .
2. 
I comuni di cui all'articolo 1 bis, comma 2 non sono destinatari degli interventi e dei finanziamenti previsti ai capi VI e VII.
Art. 2. 
(Territori montani)
1. 
I territori montani della Regione Piemonte, individuati per Comune di appartenenza, sono elencati nell'allegato A alla presente legge.
Art. 3.[6] 
(Delimitazione delle zone omogenee)
1. 
In attuazione dell' articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), la Regione dispone il riordino territoriale delle comunità montane, individuando nel numero massimo di ventitre le zone omogenee in cui includere i territori di cui all'articolo 2.
2. 
Il riordino territoriale è disposto con deliberazione del Consiglio regionale, sentita la Conferenza permanente Regione - autonomie locali, nel rispetto dei principi stabiliti dall' articolo 2, comma 18, lettera a) della l. 244/2007 e sulla base di quanto definito nel comma 3.
[7]
3. 
Per ciascuna provincia le zone omogenee non sono superiori rispettivamente al numero di:
a) 
due per Alessandria;
b) 
tre per Biella;
c) 
sei per Cuneo;
d) 
sei per Torino;
e) 
quattro complessivamente per Verbano Cusio Ossola e Novara, di cui una interprovinciale;
f) 
una per Vercelli;
g) 
una per Asti.
Art. 4.[8] 
(Classificazione per fasce)
1. 
Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi da parte della Regione e delle comunità montane, nell'ambito territoriale delle singole comunità montane, ai sensi dell' articolo 27, comma 7, del d.lgs. 267/2000 , i comuni montani e parzialmente montani inclusi nelle zone omogenee di cui all'articolo 3 sono classificati per fasce, sulla base della consistenza territoriale, dell'altimetria, dell'andamento demografico e della realtà socio-economica delle zone interessate.
2. 
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, determina con deliberazione il numero e i caratteri delle fasce di cui al comma 1 ed individua i comuni da sottoporre a classificazione, ripartendoli nelle relative fasce ed indicando contestualmente i comuni e le località di cui all'articolo 41, comma 3.
3. 
La classificazione prevista dal comma 2 é sottoposta a revisione periodica.
Art. 5.[9] 
(Costituzione della comunità montana)
1. 
Tra i comuni il cui territorio, o parte di esso, ricade in ciascuna delle zone omogenee di cui all'articolo 3, è costituita, in attuazione degli articoli 27 e 28 del d.lgs. 267/2000 , la comunità montana.
2. 
La costituzione della comunità montana avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale.
[10]
2 bis. 
Nel provvedimento di cui al comma 2 il Presidente della Giunta regionale:
[11]
a) 
fissa la data delle elezioni del presidente della comunità montana, nei termini di cui all'articolo 15 ter, comma 1;
b) 
comunica all'ente la rispettiva fascia di popolazione, ai fini della determinazione del numero dei componenti l'organo rappresentativo da eleggere;
c) 
indica le regole procedurali relative agli adempimenti di sua competenza.
Art. 6.[12] 
(Variazioni territoriali delle zone omogenee)
1. 
Le variazioni delle zone omogenee di cui all'articolo 3 sono disposte, sentite le Comunità montane ed i Comuni interessati, previa intesa con la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali di cui all' articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).
[13]
2. 
Le leggi regionali che, nell'ambito dei territori montani di cui all'articolo 2, comma 1, istituiscono nuovi comuni o modificano le circoscrizioni territoriali dei comuni esistenti ai sensi dell' articolo 15 del d.lgs. 267/2000 , dispongono altresì circa le conseguenti modifiche delle zone omogenee.
[14]
3. 
(...)
[15]
Art. 7.[16] 
(...)
Art. 8.[17] 
(...)
Art. 9.[18] 
(Finalità delle comunità montane)
1. 
Le comunità montane promuovono lo sviluppo socio-economico del proprio territorio e perseguono l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d'intesa con altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita e assicurando, in raccordo con gli altri livelli di governo, il mantenimento dei servizi essenziali sul proprio territorio e una più efficace erogazione dei servizi comunali.
2. 
Le comunità montane concorrono, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla difesa ambientale, tutelano e valorizzano la cultura locale e favoriscono l'elevazione culturale e professionale delle popolazioni montane anche attraverso un'adeguata formazione professionale che tenga conto, nei suoi moduli organizzativi, delle peculiarità delle realtà montane.
3. 
Le comunità montane realizzano le proprie finalità istituzionali di valorizzazione delle zone montane attraverso:
a) 
l'adozione degli strumenti di pianificazione e programmazione annuale e pluriennale previsti dagli articoli 26, 28 e 37 secondo le metodologie definite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 27, comma 2;
b) 
la realizzazione degli interventi previsti dagli strumenti di cui alla lettera a), anche con le modalità e secondo i criteri e le priorità di cui all'articolo 29, ricercando ogni sinergia con altri enti e soggetti e perseguendo la qualità, la coerenza e l'efficacia della progettazione;
c) 
lo svolgimento delle funzioni proprie di cui all'articolo 9 ter e delle altre funzioni finalizzate al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle zone montane, di tutela ambientale e di protezione dal rischio idrogeologico;
d) 
la gestione in forma associata di funzioni e dei servizi comunali, in particolare per i comuni di minore dimensione demografica;
e) 
l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.
Art. 9 bis.[19] 
(Funzioni delle comunità montane)
1. 
Le comunità montane sono titolari:
a) 
delle funzioni relative alla gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge nazionale e regionale;
b) 
delle funzioni proprie ad esse attribuite da leggi regionali o statali;
c) 
di ogni altra funzione conferita dalle province e dalla Regione;
d) 
delle funzioni e dei servizi propri dei comuni ad esse attribuiti per delega;
e) 
delle funzioni per le quali la legge regionale dispone l'esercizio obbligatorio in forma associata.
2. 
Oltre alle funzioni settoriali attribuite con i provvedimenti di cui al comma 1, lettere b) e c), le comunità montane esercitano, in particolare, le funzioni di consorzio di bonifica montana.
3. 
La Regione riconosce il ruolo delle comunità montane nell'ambito del governo del territorio al fine di attuare la pianificazione strategica a livello intercomunale.
4. 
Le comunità montane concorrono alla formazione del piano territoriale provinciale e del piano territoriale metropolitano, anche attraverso le indicazioni urbanistiche di cui all'articolo 27 bis.
Art. 9 ter.[20] 
(Funzioni proprie delle comunità montane)
1. 
In applicazione degli articoli 3, 8 e 97 dello Statuto , la Regione riconosce alle comunità montane il ruolo di agenzie di sviluppo del territorio montano.
2. 
Oltre a quanto stabilito dagli articoli 38, 43, 44 e 46, le comunità montane sono titolari di funzioni proprie in materia di:
[21]
a) 
artigianato artistico e tipico;
b) 
energia;
c) 
patrimonio forestale;
d) 
produzioni tipiche;
e) 
turismo;
f) 
usi civici.
3. 
Le funzioni di cui al comma 2 possono essere esercitate dalle comunità montane singole o associate.
Art. 9 quater.[22] 
(Gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali)
1. 
I comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui all'articolo 3 organizzano l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, attribuiti alla rispettiva competenza da disposizioni di legge regionale, a livello di comunità montana.
2. 
I comuni di cui al comma 1 organizzano altresì, a livello di comunità montana, l'esercizio associato di funzioni proprie o ad essi delegate da disposizioni di legge nazionale.
3. 
Sono individuate con apposita legge regionale le funzioni e i servizi comunali da esercitare obbligatoriamente in forma associata a livello di comunità montana.
4. 
Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, i consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla comunità montana d'intesa con i comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i comuni e la comunità montana.
5. 
Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superano l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la comunità montana, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente, può essere delegata da tutti o parte dei propri comuni a far parte di consorzi fra enti locali, costituiti ai sensi dell' articolo 31 del d.lgs. 267/2000 , assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli comuni aderenti. In tal caso il presidente della comunità montana, o suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio in rappresentanza dei comuni deleganti alla comunità montana.
6. 
La comunità montana non può partecipare a consorzi di cui fanno parte tutti i comuni che la costituiscono.
7. 
I comuni possono delegare alle comunità montane la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa depositi e prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovracomunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.
Art. 10.[23] 
(...)
Art. 11.[24] 
( Statuto )
1. 
La comunità montana adotta il proprio statuto nel rispetto della normativa vigente in materia di ordinamento degli enti locali.
2. 
Lo statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e definisce l'ordinamento dei propri uffici e dei servizi pubblici, in armonia con i principi dettati dagli articoli 88 e seguenti del d.lgs. 267/2000 .
3. 
Nel quadro delle disposizioni statali e di quelle dettate dal capo II, lo statuto stabilisce, in particolare, i principi che regolano il funzionamento degli organi e le rispettive competenze.
[25]
4. 
Lo statuto disciplina le forme della collaborazione fra la comunità montana e gli altri enti operanti sul territorio e le modalità della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
[26]
5. 
Lo statuto determina infine le forme e i modi di partecipazione e rappresentanza dei comuni non montani inclusi nella zona omogenea.
6. 
Lo statuto determina altresì la sede e la denominazione dell'ente.
Art. 11 bis.[27] 
(Assemblea dei sindaci)
1. 
Lo statuto della comunità montana prevede l'assemblea dei sindaci, quale organismo consultivo, di proposta e di raccordo, finalizzato a favorire la coesione dell'ente sulle scelte relative alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali e sulle strategie di sviluppo del territorio.
2. 
L'assemblea dei sindaci è composta dai sindaci, o loro delegati, di tutti i comuni che fanno parte della comunità montana.
3. 
L'assemblea dei sindaci esprime parere obbligatorio e vincolante in ordine alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali.
4. 
Lo statuto della comunità montana definisce le modalità di funzionamento e di partecipazione al governo dell'ente dell'assemblea dei sindaci.
Art. 12.[28] 
(Adozione dello Statuto )
1. 
Lo statuto è approvato dall'organo rappresentativo della comunità montana.
2. 
Nella predisposizione dello statuto la comunità montana valuta le relazioni funzionali con gli statuti dei comuni che la costituiscono.
3. 
Lo statuto é approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti l'organo rappresentativo. Se tale maggioranza non viene raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento é posto all'ordine del giorno, la votazione é ripetuta in due successive sedute da tenersi ad intervallo non minore di trenta giorni e lo statuto é approvato se ottiene in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'organo rappresentativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche od integrazioni dello statuto .
[29]
4. 
Lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 13.[30] 
(...)
Capo II. 
ORGANI DELLA COMUNITÀ MONTANA
Art. 14.[31] 
(Organi della Comunità montana)
1. 
La comunità montana è dotata di un organo rappresentativo, di un organo esecutivo e di un presidente.
Art. 15.[32] 
(Composizione dell'organo rappresentativo)
1. 
L'organo rappresentativo è composto:
a) 
da trentasei membri nelle comunità montane con popolazione complessiva uguale o superiore a trentamila abitanti;
b) 
da ventiquattro membri nelle comunità montane con popolazione complessiva uguale o superiore a diecimila abitanti e inferiore a trentamila;
c) 
da dodici membri nelle comunità montane con popolazione complessiva inferiore a diecimila abitanti.
2. 
Il numero dei consiglieri assegnati alla comunità montana non deve essere inferiore al numero dei comuni che ne fanno parte, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 1.
3. 
La popolazione di ciascuna comunità montana è determinata sulla base degli ultimi dati ufficiali disponibili.
Art. 15 bis.[33] 
(Sistema elettorale)
1. 
Il presidente della comunità montana è eletto dall'assemblea congiunta dei consigli dei comuni che ne fanno parte, contestualmente all'elezione dell'organo rappresentativo.
2. 
Possono candidarsi alla carica di presidente della comunità montana e di componente l'organo rappresentativo i consiglieri e i sindaci dei comuni che ne fanno parte, se non sussistono cause di ineleggibilità previste dalla legislazione vigente in materia di enti locali.
3. 
Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di presidente non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
4. 
È proclamato eletto alla carica di presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti validi.
5. 
Alla lista collegata al candidato alla carica di presidente che ha riportato il maggior numero di voti validi è attribuito il sessanta per cento dei seggi dell'organo rappresentativo, con arrotondamento all'unità superiore se il numero dei componenti da assegnare alla lista contiene una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono attribuiti proporzionalmente tra le altre liste.
6. 
Le liste per l'elezione dell'organo rappresentativo comprendono un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere e non inferiore ai tre quarti e rappresentano almeno i due terzi dei comuni che compongono la comunità montana.
7. 
Nessun amministratore può accettare la candidatura in più liste.
8. 
Con la lista di candidati viene anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della comunità montana e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio della stessa.
9. 
Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata.
10. 
La Giunta regionale, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 25 bis, comma 1, definisce con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo, previa informativa alla commissione consiliare competente.
Art. 15 ter.[34] 
(Organo rappresentativo)
1. 
L'organo rappresentativo della comunità montana svolge un ruolo di indirizzo e di controllo. Le sue attribuzioni sono definite dallo statuto .
2. 
L'organo rappresentativo dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la data di comunicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 2, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
3. 
L'elezione del nuovo organo rappresentativo viene disposta a seguito della scadenza contestuale del mandato amministrativo della maggioranza dei comuni facenti parte della comunità montana e, comunque, decorsi cinque anni dall'elezione.
4. 
La prima seduta del nuovo organo rappresentativo è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione per la discussione del programma amministrativo.
5. 
La convocazione della prima seduta del nuovo organo rappresentativo è disposta dal presidente neo eletto ed è presieduta dallo stesso.
Art. 15 quater.[35] 
(Composizione e nomina dell'organo esecutivo)
1. 
L'organo esecutivo della comunità montana è composto dal presidente della comunità montana, che lo presiede, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, non superiore a quattro per le comunità montane con popolazione complessiva inferiore ai trentamila abitanti, e a sei per le comunità montane con popolazione complessiva uguale o superiore a trentamila.
2. 
Il presidente della comunità montana nomina tra i componenti l'organo rappresentativo i componenti dell'organo esecutivo, designando tra essi un vicepresidente e ne dà comunicazione all'organo rappresentativo nella seduta di cui all'articolo 15 ter, comma 4.
3. 
Il presidente della comunità montana può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione all'organo rappresentativo della comunità montana.
Art. 15 quinquies.[36] 
(Organo esecutivo)
1. 
L'organo esecutivo collabora con il presidente della comunità montana nel governo dell'ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. 
L'organo esecutivo compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non sono riservati dalla legge o dallo statuto all'organo rappresentativo o al presidente.
Art. 15 sexies.[37] 
(Surrogazione)
1. 
Il seggio dell'organo rappresentativo che durante il mandato rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
Art. 15 septies.[38] 
(Decadenza)
1. 
In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del presidente della comunità montana, l'organo esecutivo decade e si procede allo scioglimento dell'organo rappresentativo.
2. 
L'organo rappresentativo e l'organo esecutivo rimangono in carica sino alla elezione del nuovo organo rappresentativo e del nuovo presidente. Sino alle elezioni, le funzioni del presidente della comunità montana sono svolte dal vicepresidente.
3. 
In caso di scioglimento dei consigli comunali i consiglieri della comunità montana decadono se non eletti al successivo turno elettorale.
4. 
Il presidente eletto che nel corso del suo mandato perde il requisito di amministratore comunale, rimane in carica fino allo scadere del mandato se ottiene entro dieci giorni la fiducia dell'organo rappresentativo della comunità montana.
5. 
Lo scioglimento dell'organo rappresentativo determina in ogni caso la decadenza del presidente della comunità montana e dell'organo esecutivo.
Art. 15 octies.[39] 
(Indennità)
1. 
In armonia con i principi stabiliti dall' articolo 2, comma 18, lettera c) della l. 244/2007 , le indennità del presidente e dei componenti l'organo esecutivo della comunità montana sono rapportate a quelle degli amministratori dei comuni con popolazione da cinquemilauno fino a diecimila abitanti, indipendentemente dalla popolazione montana complessiva dell'ente.
Art. 16.[40] 
(...)
Art. 17.[41] 
(...)
Art. 18.[42] 
(...)
Art. 19.[43] 
(...)
Art. 20.[44] 
(...)
Art. 21.[45] 
(...)
Art. 22.[46] 
(...)
Art. 23.[47] 
(...)
Art. 24.[49] 
(...)
Art. 25. 
(Ufficio di Statistica)
1. 
Lo Statuto della Comunità montana prevede l'istituzione di un ufficio di statistica, ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' articolo 24, legge 23 agosto 1988, n. 400 ), anche per le finalità di cui all'articolo 47, comma 1.
Art. 25 bis.[50] 
(Norma di rinvio)
1. 
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente capo, si fa rinvio alla disciplina nazionale vigente in materia di enti locali e alle norme di legge statale relative all'elezione degli organi dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, in quanto compatibili.
2. 
Trova applicazione, in particolare, l' articolo 52 del d.lgs. 267/2000.
Capo IV. 
PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO. PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI. PROGETTI INTEGRATI DI INTERVENTO SPECIALE PER LA MONTAGNA
Art. 26. 
(Formazione, adozione ed approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico)
1. 
Entro un anno dall'approvazione dello Statuto, la Comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui all' articolo 28 del d.lgs. 267/2000. .
[51]
2. 
Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.
3. 
L'organo esecutivo della Comunità montana predispone il piano pluriennale di sviluppo socio-economico tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonchè delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati.
[52]
4. 
L'organo rappresentativo della Comunità montana adotta il piano e lo trasmette, corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia che lo approva con deliberazione consiliare entro novanta giorni dal suo ricevimento. Trascorso tale termine, il piano si intende approvato salvo che pervengano alla Comunità montana richieste di chiarimenti od elementi integrativi di giudizio anche attraverso procedure di audizioni. In tal caso il termine di novanta giorni si intende a decorrere dalla conclusione della procedura di richiesta di chiarimenti. Entro dieci giorni dalla definitiva approvazione, copia del piano approvato è trasmessa dalla Comunità montana alla Giunta regionale .
[53]
5. 
La procedura di cui al comma 4 si applica anche per le variazioni e gli aggiornamenti del piano.
Art. 27.[54] 
(Contenuti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico)
1. 
Il piano di sviluppo socio-economico è il principale strumento di programmazione della comunità montana e viene redatto a seguito dell'analisi del contesto e tenendo conto degli interventi speciali per la montagna previsti dalla normativa dell'Unione europea e da quella statale e regionale e affidati alla competenza della comunità montana. Il piano di sviluppo socio-economico:
a) 
individua gli obiettivi di sviluppo;
b) 
definisce le strategie con le quali perseguire gli obiettivi di sviluppo;
c) 
specifica conseguentemente, con le relative priorità e le risorse occorrenti, tutti gli interventi nei settori produttivi, economici, infrastrutturali, sociali e dei servizi che la comunità montana, nel periodo di pianificazione, intende realizzare.
2. 
La Giunta regionale definisce le metodologie uniformi per la predisposizione e la trasmissione dei piani di cui al comma 1, indicando altresì gli elementi per la redazione dei programmi previsti dall'articolo 28.
Art. 27 bis.[55] 
(Raccordo con gli altri strumenti di programmazione)
1. 
Il piano di sviluppo socio-economico si raccorda con gli altri strumenti di programmazione della comunità montana e con quelli omologhi dei diversi livelli di governo.
2. 
L'individuazione e la collocazione cartografica delle opere e degli interventi previsti nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico costituiscono le indicazioni urbanistiche di cui all' articolo 28, comma 4 del d.lgs. 267/2000 , le quali concorrono alla formazione del piano territoriale provinciale o del piano territoriale metropolitano. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici a tali indicazioni, ai sensi dell' articolo 20, comma 6 del d.lgs. 267/2000 e della legge urbanistica regionale vigente.
3. 
Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è corredato da una tavola denominata Carta di destinazione d'uso del suolo contenente gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale nell'area di propria competenza, che ne costituisce parte integrante.
4. 
La Carta di destinazione d'uso del suolo, elaborata in scala 1:25000, individua le aree di prevalente interesse agro-silvo-forestale, le linee di uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture aventi rilevanza territoriale.
5. 
La Carta di destinazione d'uso del suolo concorre alla formazione del piano territoriale provinciale o del piano territoriale metropolitano ai sensi dell' articolo 9 ter, comma 2, lettera c) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), da ultimo modificata dalla legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1.
Art. 28. 
(Programmi annuali operativi)
1. 
Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità montana ed indica l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.
2. 
Il programma annuale operativo è redatto secondo le modalità definite con il provvedimento di cui all'articolo 27, comma 2 ed è trasmesso alla provincia e alla Giunta regionale
[56]
3. 
Per l'attuazione dei programmi annuali operativi la Comunità montana ricerca ogni possibile collaborazione con gli altri enti operanti sul territorio di competenza, anche attraverso accordi di programma di cui all' articolo 34 del d.lgs. 267/2000.
[57]
Art. 29.[58] 
(Progetti integrati)
1. 
La Regione finanzia o concorre a finanziare progetti integrati elaborati dalle comunità montane singolarmente o d'intesa fra loro, coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed attuativi del programma operativo annuale, idonei a promuovere lo sviluppo economico-sociale, demografico ed occupazionale, il miglioramento e l'implementazione dei servizi gestiti a livello sovracomunale, nonché la tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale.
2. 
Alla realizzazione dei progetti integrati possono concorrere altri enti e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.
3. 
Se più soggetti concorrono al finanziamento dei progetti integrati, i relativi rapporti e impegni sono regolati da apposita convenzione con la comunità montana. Se concorrono al finanziamento soltanto altri enti pubblici, la convenzione è sostituita dalle deliberazioni degli organi competenti degli enti stessi, comprovanti la copertura finanziaria del relativo impegno.
4. 
Entro il 30 novembre di ogni anno, la Giunta regionale definisce:
a) 
i criteri di ammissibilità, la documentazione necessaria a corredo del progetto, ivi compresa quella di cui al comma 3, nonché il livello progettuale richiesto, in rapporto all'oggetto e alle finalità delle diverse tipologie di intervento;
b) 
le priorità rispetto al finanziamento o al cofinanziamento, in base agli indirizzi di politica regionale per la montagna definiti con lo stesso provvedimento;
c) 
la misura massima del finanziamento o cofinanziamento e le relative modalità di concessione, tenendo conto della ricaduta economica ed occupazionale dell'intervento, della localizzazione rispetto alla classificazione di cui all'articolo 4, dei benefici ambientali che ne derivano, del miglioramento atteso nei servizi erogati e della rilevanza dei servizi di nuova erogazione.
5. 
Non sono ammissibili progetti integrati non coerenti rispetto al piano di sviluppo socio-economico o al programma annuale operativo adottato entro il 15 gennaio o che sono attuativi di variazioni e aggiornamenti del piano, deliberati nell'anno di riferimento e non motivati da eventi non precedentemente programmabili.
6. 
I progetti integrati sono presentati alla Giunta regionale.
7. 
La relativa graduatoria, predisposta sulla base dei criteri di cui al comma 4, è approvata dalla Giunta regionale su proposta di uno specifico nucleo di valutazione tecnica costituito con atto amministrativo, che può disporre a tal fine l'audizione delle comunità montane proponenti.
Capo V.[59] 
RAPPORTI ISTITUZIONALI
Art. 30.[60] 
(Convenzioni)
1. 
La Regione promuove i rapporti convenzionali tra la comunità montana ed il comune parzialmente montano escluso dalla medesima in attuazione dell' articolo 27, comma 5 del d.lgs. 267/2000 , per la realizzazione, da parte della comunità montana, degli interventi speciali per la montagna, in forza di normative dell'Unione europea e di leggi statali o regionali, nella parte di territorio classificata montana del comune interessato.
2. 
La convenzione regola espressamente i rapporti finanziari, conseguenti alla sua attuazione, tra la comunità montana ed il comune interessato.
Art. 31.[61] 
(...)
Art. 32.[62] 
(...)
Art. 33. 
(Servizi. Forme associative di cooperazione)
1. 
La Comunità montana costituisce, per l'esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni, aziende speciali, istituzioni e consorzi nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione vigente. Può altresì partecipare a società per azioni in relazione alla natura del servizio da erogare.
[63]
2. 
Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 30, 31 e 114 del d.lgs. 267/2000 .
[64]
Art. 34.[65] 
(...)
Art. 35.[66] 
(...)
Art. 36. 
(Conferenza dei Presidenti delle Comunità montane)
1. 
È costituita la Conferenza dei Presidenti delle Comunità montane quale organo consultivo della Giunta regionale. Della Conferenza fanno parte i Presidenti delle Comunità montane, la Giunta esecutiva della Delegazione regionale dell'Unione nazionale Comuni, Comunità, enti montani (UNCEM) e due rappresentanti dell'Unione Province piemontesi (UPP).
2. 
La Conferenza è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente della Giunta regionale.
Capo VI. 
PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE ZONE MONTANE
Art. 37. 
(Sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale)
1. 
Le Comunità montane, nell'esercizio delle funzioni di consorzi di bonifica montana ad esse trasferite dalla legge regionale 4 settembre 1975, n. 50 (Trasferimento alle Comunità montane delle funzioni in materia di bonifica montana), individuano gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale all'interno del bacino idrografico di competenza. Esse formano a tal fine un programma pluriennale; in tale programma sono compresi anche i territori montani limitrofi non ricadenti nella Comunità montana che costituiscono naturale completamento del bacino idrografico.
2. 
Le Comunità montane predispongono il programma di interventi di cui al comma 1 promuovendo conferenze di servizi ai sensi dell' articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, con la Regione e l'Autorità di bacino di cui all' articolo 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).
3. 
Alle Comunità montane è demandato il compito di gestire la realizzazione degli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale previsti dal programma pluriennale di cui al comma 1.
4. 
La sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale di cui al presente articolo contempla interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e può essere realizzata secondo le modalità previste all' articolo 17 della l. 97/1994 .
5. 
La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Art. 38. 
(Gestione del patrimonio forestale)
1. 
Le Comunità montane, nell'esercizio delle funzioni di consorzi di bonifica montana, promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato agendo attraverso:
a) 
apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati;
b) 
accordi di programma con enti pubblici;
c) 
eventuale costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva, qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, finalizzati al rimboschimento o alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi;
d) 
attuazione di quanto disposto dall' articolo 9, comma 3, della l. 97/1994 .
2. 
Le Comunità montane svolgono specifici compiti di tutela paesaggistica e di salvaguardia del territorio anche per favorirne l'utilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi. A tal fine svolgono le seguenti attività:
a) 
manutenzione delle zone a destinazione agro-silvo-pastorale;
b) 
mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale.
3. 
Le Comunità montane, su delega dei Comuni, gestiscono le proprietà silvo-pastorali dei Comuni stessi.
4. 
Le Comunità montane possono affidare la realizzazione delle attività di cui al comma 3 ai soggetti di cui all' articolo 17 della l. 97/1994 , nei limiti e con le modalità di cui al medesimo articolo.
5. 
La Regione promuove lo sviluppo dell'economia del legno attraverso la formazione dello specifico piano di settore con l'obiettivo di migliorare lo sfruttamento delle risorse forestali in un'ottica di filiera, anche tramite il conferimento della delega alle Comunità montane.
Art. 39. 
(Piccole opere di manutenzione ambientale)
1. 
Le Comunità montane, anche in applicazione dell' articolo 7 della l. 97/1994 , possono concedere contributi fino ad un massimo del settantacinque per cento dell'importo ritenuto ammissibile per piccole opere di manutenzione ambientale concernenti le proprietà agro-silvo-pastorali.
2. 
Possono beneficiare del contributo imprenditori agricoli singoli od associati, anche non a titolo principale.
3. 
La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e gli ambiti applicativi del presente articolo.
39 bis.[67] 
(Agevolazioni tributarie per determinati usi di beni demaniali regionali in zone ricadenti nel territorio delle comunità montane)
1. 
A partire dall'anno 2004 gli impianti funicolari aerei, i palorci, i fili a sbalzo, i telefori, comunque denominati, esistenti in zone ricadenti nel territorio di una comunità montana, sono esentati dal pagamento di canoni di concessione in relazione all'attraversamento o utilizzo di aree o altri beni demaniali regionali.
2. 
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli impianti destinati al trasporto di cose, funzionanti con la forza di gravità ovvero muniti di forza motrice.
Art. 40. 
(Difesa dalle valanghe)
1. 
Le Comunità montane costituiscono, ai sensi dell'articolo 33, Commissioni locali valanghe per l'esercizio dell'attività di controllo dei fenomeni nivologici ed al fine di segnalare il pericolo di valanghe su centri o nuclei abitati, opere pubbliche ed impianti o infrastrutture di interesse pubblico.
2. 
Le Commissioni di cui al comma 1 devono svolgere l'attività di controllo sulla base della metodologia indicata dal competente Settore regionale.
3. 
La Regione Piemonte, con apposito regolamento, fornisce le modalità di costituzione e gestione delle Commissioni.
Art. 41. 
(Incentivi per l'insediamento nelle zone montane)
1. 
Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, le Comunità montane possono concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attività economica in Comuni montani aventi le caratteristiche di cui al comma 3.
2. 
Il beneficiario dei contributi di cui al comma 1 deve impegnarsi per un decennio a non modificare residenza e dimora abituale e a non trasferire l'attività economica, pena la revoca del beneficio concesso ed il recupero del contributo ricevuto maggiorato degli interessi legali.
3. 
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei comuni montani con meno di mille abitanti e alle località abitate non capoluogo con meno di cinquecento abitanti appartenenti alle fasce rispettivamente individuate a tal fine con il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2.
[68]
4. 
Le Comunità montane, a valere sul finanziamento loro concesso ai fini dell'attuazione della presente legge, possono erogare contributi al fine di favorire i collegamenti telefonici di case sparse ed agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori quali aree a prevalente destinazione residenziale.
5. 
La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di concessione e la misura massima del contributo per ogni tipo di intervento; tale determinazione è soggetta a revisione biennale. Le Comunità montane stabiliscono di conseguenza l'entità del contributo. Tale entità può essere diversificata per sub aree in relazione alle loro caratteristiche.
Art. 42. 
(Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori)
1. 
Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell' articolo 13, comma 4, della l. 97/1994 , la Regione e la Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 (Provvedimenti a favore di varie Regioni d'Italia meridionale e delle isole), accordano la preferenza del finanziamento dell'acquisto dei terreni, sino alla concorrenza del trenta per cento delle disponibilità finanziarie per la formazione della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:
a) 
coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto ed i quarant'anni, residenti nelle zone montane;
b) 
eredi considerati affittuari, ai sensi dell' articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendano acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della l. 97/1994 ;
c) 
cooperative agricole con sede in territori montani nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il trenta per cento, da giovani di età compresa tra i diciotto ed i quarant'anni residenti in Comuni montani.
2. 
Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunità montane possono concedere, ai soggetti di cui al comma 1, contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta di terreni.
Art. 42 bis.[69] 
(Compendio unico agricolo di montagna)
1. 
Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 5 bis della l. 97/1994 , il compendio unico è costituito dai terreni agricoli e dalle relative pertinenze, compresi i fabbricati, anche non confinanti tra loro, purchè destinati in modo unitario all'esercizio dell'impresa agricola, siti nei territori delle comunità montane, acquisiti a qualunque titolo, anche con atti successivi, da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, i quali si impegnino:
a) 
a coltivare o a condurre i terreni costituiti in compendio unico per un periodo di almeno dieci anni dall'acquisto;
b) 
a non frazionare il compendio, al di sotto dei limiti della superficie minima indivisibile di cui all'articolo 42 ter, per un periodo di quindici anni dall'acquisto.
Art. 42 ter.[70] 
(Superficie minima indivisibile)
1. 
La superficie minima indivisibile di cui all'articolo 5 bis, commi 1 e 6, della l. 97/1994 , rappresenta l'estensione di terreno necessaria e sufficiente a garantire l'esercizio di una conveniente coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria. Essa costituisce il limite territoriale al di sotto del quale non è consentito procedere, per quindici anni dall'acquisto, al frazionamento dei terreni costituiti in compendio unico ai sensi dell'articolo 42 bis.
2. 
Al fine di garantire le condizioni idonee all'esercizio delle attività agricole montane, avuto riguardo all'ordinamento produttivo ed alla situazione demografica locale, l'estensione della superficie minima indivisibile è determinata nella misura di cinque ettari.
Art. 43. 
(Turismo rurale in ambiente montano)
1. 
Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, le Comunità montane promuovono lo sviluppo del turismo rurale, mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate e concorrano alla tutela dell'ambiente rurale e naturale.
2. 
Le Comunità montane promuovono progetti ed iniziative di salvaguardia ambientale e tutela della fauna selvatica in collaborazione con gli Enti di gestione delle aree protette.
3. 
A tal fine la Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale, individua le caratteristiche del turismo rurale nella montagna piemontese.
4. 
Le Comunità montane possono concedere incentivi per l'attuazione dei progetti di cui al comma 1, per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare valore storico paesaggistico e architettonico, nonchè per il restauro dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali, valorizzando tipologie edilizie tradizionali.
5. 
La concessione degli incentivi di cui al comma 4 è subordinata al rispetto del principio comunitario del ''de minimis ''.
Art. 44. 
(Artigianato e mestieri tradizionali nelle zone montane)
1. 
La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina i settori artigianali ed i mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della montagna piemontese.
2. 
Le Comunità montane definiscono, nell'ambito del proprio programma operativo annuale, gli interventi e le azioni da realizzare in armonia con le linee generali espresse dalla Giunta regionale e individuano i soggetti pubblici e privati interessati da tali interventi.
3. 
L'erogazione di eventuali contributi nell'ambito degli interventi e delle azioni previste dal comma 2 è subordinata al rispetto del principio comunitario del "de minimis".
Art. 45. 
(Trasporti)
1. 
Per i Comuni montani con meno di cinquemila abitanti nonchè per le località abitate con meno di cinquecento abitanti comprese in Comuni montani aventi più di cinquemila abitanti nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non sia adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, le Comunità montane, su delega dei Comuni, provvedono ad organizzare e gestire il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con i servizi di linea già istituiti.
2. 
Il trasporto pubblico di cui al comma 1, è attivato garantendo condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, agli invalidi ed agli anziani.
3. 
Le Comunità montane delegate possono stipulare convenzioni con i Comuni interessati per estendere il servizio suddetto anche a territori limitrofi, anche se non compresi nelle Comunità montane.
4. 
L'organizzazione del servizio è definita da un apposito regolamento approvato dal Consiglio della Comunità montana a norma dell' articolo 23 della l. 97/1994 .
5. 
La Giunta regionale assegna annualmente alle Comunità montane delegate, nell'ambito degli interventi di settore, i fondi necessari per l'espletamento del servizio.
6. 
Le Comunità montane delegate possono concedere contributi a compensazione di maggiori oneri di trasporto relativi a persone e merci sul proprio territorio.
7. 
I compiti di cui all' articolo 23 della l. 97/1994 , attribuiti alla Regione, sono delegati alle Comunità montane competenti per territorio. Il rilascio delle autorizzazioni da parte delle Comunità montane è subordinato al nullaosta preventivo della Provincia competente per territorio.
Art. 46. 
(Valorizzazione della cultura della montagna piemontese)
1. 
La Regione riconosce nei valori affermati dalla cultura tradizionale piemontese e dalle culture delle minoranze etniche, linguistiche e religiose il mezzo fondamentale per rendere la gente di montagna consapevole delle proprie origini e della propria identità e protagonista attiva dello sviluppo socio-economico.
2. 
La Regione, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Comunità montane, provvede ad istituire e sostenere centri per la documentazione, la tutela e la valorizzazione delle espressioni della cultura dell'area montana piemontese.
Art. 47. 
(Informatizzazione)
1. 
Al fine di ovviare agli svantaggi ed alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali, le Comunità montane operano quali sportelli del cittadino mediante un adeguato sistema informatico ai sensi dell' articolo 24 della l. 97/1994 , in collaborazione con le Province, i Comuni e gli uffici periferici dell'amministrazione pubblica.
2. 
La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana direttive per la progettazione del predetto sistema informatico e per determinare i relativi finanziamenti.
3. 
La Giunta regionale, conformemente a quanto stabilito dal Comitato interministeriale per la programmazione econonomica (CIPE), definisce direttive per il decentramento, nei Comuni montani, di attività e servizi ai sensi dell' articolo 14 della l. 97/1994 .
Art. 48. 
(Servizio scolastico)
1. 
I Comuni e le Comunità montane, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano con l'amministrazione statale, la Regione e le Province nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territorio, mediante convenzioni stipulate a livello provinciale, previa intesa con l'autorità scolastica provinciale.
2. 
Le Comunità montane possono concedere borse di studio ai giovani di età compresa fra i quattordici e i venticinque anni residenti nei Comuni montani che frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore o universitari.
3. 
Le Comunità montane possono concedere contributi per il mantenimento delle strutture scolastiche materne, elementari e medie sul loro territorio.
Art. 48 bis.[71] 
(Principi per la determinazione dell'ammontare dei costi e dei finanziamenti per interventi in zone montane)
1. 
Nella determinazione dell'ammontare dei finanziamenti per opere pubbliche o di interesse pubblico, o comunque realizzate con l'apporto di fondi di origine pubblica, si tiene conto delle particolari condizioni e delle peculiarità delle zone montane interessate da dette opere.
2. 
In particolare, la quantificazione dei costi, a misura o complessivi, per la realizzazione di opere infrastrutturali nelle zone montane e la commisurazione dei relativi limiti massimi di finanziamento, sono adeguatamente differenziate rispetto alle analoghe grandezze riferite alle zone montane.
Art. 49. 
(Individuazione delle località abitate)
1. 
L'individuazione dei comuni montani con meno di mille abitanti e delle località abitate aventi meno di cinquecento abitanti ricomprese negli altri comuni montani, deliberata ai fini dell'applicazione dell' articolo 16 della l. 97/1994 è sottoposta a verifica ed aggiornamento quinquennale da parte della Giunta regionale.
Capo VII. 
FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 50. 
(Fondo regionale per la montagna)
1. 
È istituito il fondo regionale per la montagna. Alla copertura finanziaria di tale fondo si provvede, destinando a tal fine:
a) 
una quota del venti per cento di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale sul consumo di gas metano nell'esercizio precedente ed eventuali altri stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati annualmente con la legge di bilancio;
b) 
la quota di competenza regionale del fondo nazionale per la montagna di cui all' articolo 2 della l. 97/1994 ed eventuali altre risorse specificatamente destinate allo sviluppo della montagna derivanti da trasferimenti dello Stato;
c) 
il cinquanta per cento dei proventi dell'addizionale regionale sui canoni per le utenze di acqua pubblica, ai sensi dell' articolo 14, comma 4, della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche);
d) 
i finanziamenti comunitari volti a sostenere programmi regionali per lo sviluppo delle zone montane.
d bis) 
(...)
[72]
2. 
In attuazione di quanto previsto dal comma 1, nello stato di previsione della spesa vengono istituiti appositi capitoli, per i quali è possibile lo storno compensativo con atto amministrativo, con le seguenti denominazioni:
a) 
''Fondo regionale per la montagna: risorse regionali '';
b) 
''Fondo regionale per la montagna: risorse regionali spese '';
c) 
''Fondo regionale per la montagna: risorse statali vincolate '';
d) 
''Fondo regionale per la montagna: risorse comunitarie ''.
Art. 51. 
(Utilizzo del fondo regionale per la montagna)
1. 
Le risorse costituenti il fondo regionale per la montagna sono utilizzate nel modo seguente:
a) 
il settanta per cento è ripartito tra le Comunità montane secondo i seguenti criteri:
1) 
il trenta per cento in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona montana con riferimento ai dati del penultimo anno precedente;
2) 
il 70 per cento in proporzione alla superficie delle zone montane, all'altimetria delle stesse e alla classificazione di cui all'articolo 4; la Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, stabilisce annualmente le percentuali da assegnare ai parametri di ripartizione e le modalità per la loro individuazione.
[73]
b) 
una quota non superiore al dieci per cento è destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, mediante spese o contributi ad enti e privati, per le finalità di cui all'articolo 1 nonché per interventi finalizzati al mantenimento dei servizi essenziali nelle zone montane;
[74]
c) 
la restante parte viene utilizzata per il finanziamento dei progetti integrati di cui all'articolo 29.
2. 
Per la copertura delle spese correnti di funzionamento, le Comunità montane possono destinare una quota non superiore al dieci per cento delle risorse ripartite ai sensi del comma 1, lettera a).
2 bis. 
Le comunità montane che includono comuni collinari e parzialmente collinari sono destinatarie dei finanziamenti previsti dall' articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare). Le relative spettanze sono utilizzate prioritariamente a copertura delle spese relative alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi dei comuni di collina, oltre che per gli altri interventi di tutela e sviluppo della collina previsti dalla legge, anche in deroga all'articolo 2 della stessa.
[75]
3. 
Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il programma delle iniziative di cui al comma 1, lettera b) che intende attuare nell'anno.
Art. 52. 
(Riparto dei fondi statali della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modifiche e integrazioni)
1. 
I fondi assegnati alla Regione ai fini della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), così come successivamente modificata ed integrata, sono ripartiti tra le Comunità montane per la redazione e l'attuazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico, secondo i seguenti criteri:
a) 
cinque decimi in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona montana con riferimento ai dati del penultimo anno precedente;
b) 
cinque decimi in proporzione diretta alla superficie delle zone montane.
2. 
Il riparto di cui al comma 1 è determinato con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 53. 
(Contributi nelle spese di funzionamento delle Comunità montane)
1. 
Alle Comunità montane, per le spese di funzionamento dei loro uffici, è concesso un contributo nella misura annua di lire 6 milioni.
2. 
È concesso inoltre un contributo aggiuntivo di lire 500 per ogni ettaro di superficie delle zone classificate montane ai sensi di legge e di lire 500 per ogni abitante residente nelle stesse zone montane in base agli ultimi dati disponibili sulla consistenza della popolazione montana.
[76]
3. 
Al fine dell'applicazione dei commi 1 e 2, il corrispondente stanziamento di spesa è determinato con la legge di approvazione del bilancio regionale.
Capo VIII.[77] 
ATTIVITÀ PERMANENTE DI ANALISI E DI STUDIO DEL TERRITORIO MONTANO PIEMONTESE
Art. 54. 
(Finalità)
1. 
La Regione, al fine di realizzare gli obiettivi della presente legge, promuove un'attività permanente di analisi e di studio del territorio montano piemontese.
[78]
2. 
A tal fine la Giunta regionale provvede all'acquisizione di tutti gli elementi informativi necessari per la conoscenza delle caratteristiche socio-economiche, ambientali e territoriali del territorio montano nonchè quelli relativi all'attuazione dei piani, programmi e interventi indirizzati alla tutela delle risorse territoriali e allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione.
Art. 55.[79] 
(Attività di analisi e di studio del territorio montano piemontese)
1. 
Le attività di analisi e di studio del territorio montano previste dall'articolo 54, sono realizzate tenendo conto delle politiche comunitarie, nazionali, regionali e locali per la montagna.
2. 
Le attività di cui al comma 1 concorrono, in particolare:
a) 
alla programmazione regionale;
b) 
alla redazione della relazione annuale sullo stato della montagna prevista dall' articolo 24 della l. 97/1994 ;
c) 
alla valutazione dell'efficacia degli interventi comunitari, nazionali, regionali e locali interessanti la montagna piemontese;
d) 
alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati relativi alla situazione economico-finanziaria delle comunità montane;
e) 
alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati relativi alla situazione e alle problematiche del territorio montano piemontese, allo scopo di migliorarne la conoscenza.
3. 
La Regione persegue le finalità di cui al comma 2 sulla base di criteri e modalità definiti con apposito atto della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
Art. 56.[80][81] 
(Sistema informativo regionale sulla montagna)
1. 
Le basi dati e le elaborazioni necessarie alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 55 sono assicurate dal sistema informativo regionale sulla montagna, (di seguito denominato sistema) gestito dalla competente struttura regionale.
2. 
Il sistema persegue i seguenti obiettivi:
a) 
promozione del coordinamento dei sistemi informativi già istituiti nella Regione Piemonte, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 54;
b) 
acquisizione sistematica dei dati raccolti dai sistemi informativi già istituiti dalla Regione Piemonte e da strutture regionali, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie attraverso la creazione e la gestione di un apposito centro di documentazione;
c) 
aggiornamento ed elaborazione dei dati disponibili per la realizzazione degli strumenti di informazione periodica di cui all'articolo 55, comma 3, lettera c).
Art. 57.[82] 
(...)
Capo VIII bis.[83] 
DISCIPLINA CONSEGUENTE AL RIORDINO TERRITORIALE DELLE COMUNITÀ MONTANE
Art. 57 bis.[84][85] 
(Provvedimenti conseguenti al riordino territoriale delle comunità montane)
1. 
Il Presidente della Giunta regionale, se intervengono disposizioni di riordino territoriale adottate ai sensi dell'articolo 6, nel decreto di cui all'articolo 5, comma 2, indica altresì la segreteria della comunità montana o gli altri uffici competenti alla ricezione delle candidature, individuati nel regolamento di cui all'articolo 38, comma 2 della deliberazione legislativa di modifica della presente legge approvata in data 27 giugno 2008.
2. 
Se le disposizioni di riordino territoriale prevedono la costituzione di nuove comunità montane che derivano dall'aggregazione o dalla scissione di comunità montane preesistenti, nel decreto di cui all'articolo 5, comma 2, il Presidente della Giunta regionale affida le funzioni di commissario ai presidenti uscenti per ciascuna delle comunità preesistenti. In tal caso, il decreto viene notificato anche al commissario, che cura direttamente gli adempimenti, previsti nel regolamento di cui all'articolo 38, comma 2 della deliberazione legislativa di modifica della presente legge approvata in data 27 giugno 2008, entro quarantotto ore dalla notifica.
3. 
Il Presidente della Giunta regionale può adottare ogni atto necessario alla successione delle nuove comunità montane nei rapporti giuridici facenti capo a quelle preesistenti, tenendo conto, ai fini dell'eventuale suddivisione delle risorse, dei criteri previsti dall'articolo 51 per il riparto del fondo regionale per la montagna.
Art. 57 ter.[86] 
(Adeguamenti statutari e degli strumenti di programmazione)
1. 
Le comunità montane ridelimitate per effetto di disposizioni di riordino territoriale adottate ai sensi dell'articolo 6, adeguano i propri statuti entro sei mesi dalla loro costituzione.
2. 
Le comunità montane di cui al comma 1 provvedono inoltre all'adeguamento del piano pluriennale di sviluppo socio-economico previsto dall'articolo 26 e dello strumento di programmazione disciplinato dall'articolo 37 entro un anno dalla costituzione.
Art. 57 quater.[87] 
(...)
Art. 57 quinquies.[88] 
(...)
Capo IX. 
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 58. 
(Norme abrogative)
1. 
Sono abrogati:
a) 
l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50 (Aggiornamento ed integrazione della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17 avente per oggetto: ''Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunità montane ''), a partire dalla data in cui esplica la sua efficacia, ai sensi dell'articolo 60, la delimitazione delle zone montane omogenee prevista dall'articolo 3 della presente legge;
c) 
la legge regionale 22 giugno 1981, n. 22 (Aggiornamento dell' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50 . Modificazione della zona montana omogenea n. 11 dei Comuni delle Valli Monregalesi (Provincia di Cuneo), a partire dalla data di cui alla lettera a), n. 1);
d) 
la legge regionale 15 gennaio 1982, n. 1 (Integrazione agli articoli 5 e 6 della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17 , concernente ''Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunità montane '');
e) 
la legge regionale 30 marzo 1982, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1973, n. 17 concernente: "Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunità montane");
f) 
la legge regionale 11 gennaio 1983, n. 2 (Modifica dell' articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1973 n. 17 , concernente: ''Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunità montane '');
g) 
la legge regionale 3 settembre 1986, n. 40 (Comunità montane. Integrazioni delle norme in materia di garanzia fidejussoria di cui alla l.r. n. 50/79 , articolo 3);
h) 
la legge regionale 19 dicembre 1991, n. 60 (Contributo straordinario alle Comunità montane);
i) 
la legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 (Ordinamento delle Comunità montane);
l) 
la legge regionale 18 giugno 1992, n. 29 (Modificazioni alla legge ''Ordinamento delle Comunità montane '' approvata dal Consiglio regionale in data 12 maggio 1992);
m) 
la legge regionale 11 aprile 1995, n. 54 (Individuazione delle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica nell'ambito delle Comunità montane. Modificazioni alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 ), a partire dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 4, comma 3;
n) 
la legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 (Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 , già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29 );
o) 
la legge regionale 6 agosto 1996, n. 58 (Sostituzione dell'articolo 11 e del comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 ''Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 '' già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29 );
p) 
la legge regionale 3 gennaio 1997, n. 2 (Modifiche della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 ''Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29 , '' così come modificata dalla legge regionale 6 agosto 1996, n. 58 );
q) 
la legge regionale 21 gennaio 1998, n. 4 (Modificazioni alla legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 ''Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29 '', così come modificata dalla legge regionale 3 gennaio 1997, n. 2 );
r) 
la legge regionale 28 luglio 1998, n. 19 (Modifica dell' articolo 38 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 ''Ordinamento delle Comunità montane ''. Sostituzione del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 ''Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29 '', così come modificata dalla legge regionale 21 gennaio 1998, n. 4 ).
2. 
È inoltre abrogata ogni altra norma o disposizione regionale in contrasto con la presente legge.
Art. 59. 
(Oneri finanziari)
1. 
Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione.
Art. 60. 
(Norma transitoria)
1. 
Le disposizioni di cui all'articolo 3 che modificano la delimitazione delle zone omogenee vigente alla data di entrata in vigore della presente legge esplicano la loro efficacia dopo la scadenza dell'attuale mandato amministrativo ovvero con il rinnovo dei Consigli delle Comunità montane. Fino a tale data resta operante la delimitazione in atto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 luglio 1999
Enzo Ghigo

Allegato A 

(TERRITORI MONTANI DELLA REGIONE PIEMONTE, INDIVIDUATI PER COMUNE DI APPARTENENZA (ARTICOLO 2).) I Comuni il cui territorio è interamente montano vengono elencati senza alcuna specificazione.

Per i Comuni il cui territorio è parzialmente montano vengono indicati i fogli di mappa corrispondenti, anche in parte (p), al territorio montano, ovvero i fogli di mappa corrispondenti, anche in parte (p), al territorio non montano; in quest'ultimo caso il territorio montano è individuato per differenza.

Provincia di Alessandria:

Albera Ligure Arquata Scrivia (territori montani: 6p; 7; 8; 12p; 13p; 14; 15; 16p; dal 17 al 27) Avolasca Borghetto Borbera Bosio Brignano Frascata Cabella Ligure Cantalupo Ligure Carrega Ligure Carrosio Cartosio Casaleggio Boiro Casasco Cassinelle Castellania Castelletto d'Erro Cavatore Costa Vescovato Denice Dernice Fabbrica Curone Fraconalto Garbagna Gremiasco Grondona Lerma Malvicino Merana Molare Momperone Mongiardino Ligure Monleale Montacuto Montechiaro d'Acqui Montegioco Montemarzino Morbello Mornese Pareto Ponzone Pozzol Groppo Roccaforte Ligure Rocchetta Ligure San Sebastiano Curone Serravalle Scrivia (territori montani: 13; 16p) Spigno Monferrato Stazzano Tagliolo Monferrato Vignole Borbera Voltaggio

Provincia di Asti:

Bubbio Cassinasco Cessole Loazzolo Mombaldone Monastero Bormida Olmo Gentile Roccaverano San Giorgio Scarampi Serole Sessame Vesime

Provincia di Biella:

Ailoche Andorno Micca Biella (territori montani: 1; 2; 3; 4; 5; 6p; dal 12 al 19; 20p; 21p; 33p; 35; 36; 37p; 39p; dal 68 al 75) Bioglio Callabiana Camandona Camburzano Campiglia Cervo Caprile Casapinta Cerreto Castello Coggiola Cossato (territori montani: dall'1 al 15; 16p; dal 17 al 21; 22p; 23p; 24p) Crevacuore Crosa Curino Donato Graglia Lessona (territori montani: 1; 3p; 4; 5; 7) Magnano Mezzana Mortigliengo Miagliano Mongrando Mosso Muzzano Netro Occhieppo Inferiore Occhieppo Superiore Pettinengo Piatto Piedicavallo Pollone Portula Pralungo Pray Biellese Quaregna Quittengo Ronco Biellese Rosazza Sagliano Micca Sala Biellese San Paolo Cervo Selve Marcone Soprana Sordevolo Sostegno Strona Tavigliano Ternengo Tollegno Torrazzo Trivero Valdengo Vallanzengo Valle Mosso Valle S.Nicolao Veglio Vigliano Biellese (territori montani: dall'1 all'8) Zimone Zubiena Zumaglia

Provincia di Cuneo:

Acceglio Aisone Albaretto della Torre Alto Argentera Arguello Bagnasco Bagnolo Piemonte (territori non montani: dal 4 al 17; 18p; 19; dal 33 al 35) Barge (territori non montani: dall'1 al 46; 47p; 52p; dal 53 al 59) Battifollo Bellino Belvedere Langhe Benevello Bergolo Bernezzo Bonvicino Borgo San Dalmazzo (territori non montani: dall'1 al 9; 14p; dal 15 al 18) Borgomale Bosia Bossolasco Boves (territori non montani: dall'1 al 12; 16p; 17p; dal 20 al 22) Briaglia Briga Alta Brondello Brossasco Busca (territori non montani: dall'1 al 62; dal 67 al 71) Camerana Canosio Caprauna Caraglio (territori non montani: dall'1 al 32; 50) Cartignano Casteldelfino Castellar Castelletto Uzzone Castellino Tanaro Castelmagno Castelnuovo di Ceva Castino Celle di Macra Cerreto Langhe Cervasca Ceva (territori non montani: dall'1 al 32) Chiusa Pesio Cigliè

Cissone Cortemilia Costigliole Saluzzo (territori non montani: dall'1 all'8; dal 19 al 21) Cravanzana Crissolo Demonte Dronero Elva Entracque Envie (territori non montani: dal 4 al 12; dal 19 al 21) Feisoglio Frabosa Soprana Frabosa Sottana Frassino Gaiola Gambasca Garessio Gorzegno Gottasecca Igliano Isasca Lequio Berria Lesegno (territori non montani: dall'1 al 7; 12; 13) Levice Limone Piemonte Lisio Macra Magliano Alpi (territori montani: dal 29 al 32) Marmora Marsaglia Martiniana Po Melle Moiola Mombarcaro Mombasiglio Monastero Vasco Monasterolo Casotto Monesiglio Montaldo Mondovì

Montemale di Cuneo Monterosso Grana Montezemolo Murazzano Niella Belbo Nucetto Oncino Ormea Ostana Paesana Pagno Pamparato Paroldo Perletto Perlo Peveragno (territori non montani: dall'1 al 4; 6p; dal 7 al 13; 14p; 15; 16; 17p; dal 18 al 21) Pezzolo Valle Uzzone Pianfei (territori montani: dal 16 al 20) Piasco Pietraporzio Pontechianale Pradleves Prazzo Priero Priola Prunetto Revello (territori montani: dal 44 al 52) Rifreddo Rittana Roaschia Roascio Robilante Roburent Rocca Cigliè

Roccabruna Roccaforte Mondovì

Roccasparvera Roccavione Rocchetta Belbo Rossana Sale delle Langhe Sale San Giovanni Saliceto Sambuco Sampeyre San Benedetto Belbo San Damiano Macra San Michele Mondovì

Sanfront Scagnello Serravalle Langhe Somano Stroppo Torre Bormida Torre Mondovì

Torresina Valdieri Valgrana Valloriate Valmala Venasca Vernante Verzuolo (territori non montani: 3p; dal 4 all'11; dal 21 al 26. Comune censuario di Villanovetta: 1p; 2; 3; 4) Vicoforte Mondovì

Vignolo Villanova Mondovì (territori montani: 26p; 27; 28p; 31p; dal 32 al 43) Villar San Costanzo Vinadio Viola

Provincia di Novara:

Armeno Massino Visconti Nebbiuno

Provincia di Torino:

Ala di Stura Alice Superiore Almese Alpette Andrate Angrogna Avigliana (territori montani: dal 14 al 16) Balangero Balme Bardonecchia Bibiana Bobbio Pellice Borgiallo Borgone di Susa Bricherasio Brosso Bruzolo Bussoleno Cafasse Canischio Cantalupa Cantoira Caprie Carema Caselette Castellamonte Castelnuovo Nigra Ceres Ceresole Reale Cesana Torinese Chialamberto Chianocco Chiesanuova Chiomonte Chiusa S. Michele Cintano Claviere Coassolo Torinese Coazze Colleretto Castelnuovo Condove Corio Cumiana (territori montani: dall'1 al 23; 34; dal 36 al 39; Tavernette 1,7) Cuorgnè

Exilles Fenestrelle Forno Canavese Frassinetto Frossasco Germagnano Giaglione Giaveno Givoletto Gravere Groscavallo Ingria Inverso Pinasca Issiglio La Cassa Lanzo Torinese Lemie Levone Locana Lugnacco Luserna S. Giovanni Lusernetta Massello Mattie Meana di Susa Meugliano Mezzenile Mompantero Monastero di Lanzo Moncenisio Noasca Nomaglio Novalesa Oulx Pecco Perosa Argentina Perrero Pertusio Pessinetto Pinasca Pinerolo (territori montani: dall'1 al 7; Abbadia A. 1; 2) Piossasco (territori montani: dal 5 al 9; 13; 14; 28; 29; 31; 32; 33; 36) Pomaretto Pont Canavese Porte Pragelato Prali Pramollo Prarostino Prascorsano Pratiglione Quassolo Quincinetto Reano Ribordone Rivara Roletto Ronco Canavese Rorà

Roure Rubiana Rueglio S .Didero S. Ambrogio di Torino S.Antonino di Susa S.Colombano Belmonte S.Germano Chisone S.Giorio di Susa S.Pietro Val Lemina S.Secondo di Pinerolo Salbertrand Salza di Pinerolo Sangano Sauze d'Oulx Sauze di Cesana Sestriere Settimo Vittone Sparone Susa Tavagnasco Torre Pellice Trana Trausella Traversella Traves Usseaux Usseglio Vaie Val della Torre Valgioie Vallo Torinese Valperga Valprato Soana Varisella Venaus Vico Canavese Vidracco Villar Dora Villar Focchiardo Villar Pellice Villar Perosa Vistrorio Viù

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:

Antrona Schieranco Anzola d'Ossola Arizzano Arola Aurano Baceno Bannio Anzino Baveno Bee Beura Cardezza Bognanco Brovello Carpugnino Calasca Castiglione Cambiasca Cannero Riviera Cannobio Caprezzo Casale Corte Cerro Cavaglio Spoccia Ceppo Morelli Cesara Cossogno Craveggia Crevoladossola Crodo Cursolo Orasso Domodossola Druogno Falmenta Formazza Germagno Ghiffa Gignese Gravellona Toce Gurro Intragna Loreglia Macugnaga Madonna del Sasso Malesco Masera Massiola Mergozzo Miazzina Montecrestese Montescheno Nonio Oggebbio Omegna Ornavasso Pallanzeno Piedimulera Pieve Vergonte Premeno Premia Premosello Chiovenda Quarna Sopra Quarna Sotto Re San Bernardino Verbano Santa Maria Maggiore Seppiana Stresa (territori non montani: 6p; 7p; 11p; 12p; dal 13 al 17; 19p; dal 20 al 38) Toceno Trarego Viggiona Trasquera Trontano Valstrona Vanzone con San Carlo Varzo Viganella Vignone Villadossola Villette Vogogna

Provincia di Vercelli:

Alagna Valsesia Balmuccia Boccioleto Borgosesia Breia Campertogno Carcoforo Cellio Cervatto Civiasco Cravagliana Fobello Guardabosone Mollia Pila Piode Postua Quarona Rassa Rima S. Giuseppe Rimasco Rimella Riva Valdobbia Rossa Sabbia Scopa Scopello Valduggia Varallo Vocca.


Note:

[1] Nella rubrica dell'articolo 1 le parole "ed ambito di applicazione" sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[2] Il comma 2 dell'articolo 1 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[3] Il comma 3 dell'articolo 1 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[4] L'articolo 1 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 del 2003.

[5] L'articolo 1 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19 del 2003.

[6] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 del 2008.

[7] In fase di prima applicazione la deliberazione del Consiglio regionale prevista al comma 2 è assunta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della l.r. 19/2008 come disposto dall'art. 34 della stessa legge.

[8] L'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 19 del 2008.

[9] L'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 19 del 2003.

[10] Il comma 2 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 19 del 2008.

[11] Il comma 2 bis dell'articolo 5 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 19 del 2008.

[12] Nell'articolo 6 la rubrica è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 19 del 2003.

[13] Nel comma 1 dell'articolo 6 le parole "con legge regionale" sono state soppresse ad opera del comma 3 dell'articolo 40 della legge regionale 19 del 2008.

[14] Il comma 2 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 19 del 2003.

[15] Il comma 3 dell'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[16] L'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[17] L'articolo 8 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[18] L'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19 del 2008.

[19] L'articolo 9 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 19 del 2008.

[20] L'articolo 9 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19 del 2008.

[21] Entro sei mesi dall'entrata in vigore della l.r. 19/2008, la Regione provvede al riordino delle funzioni amministrative conferite agli enti locali nelle materie individuate al comma 2 dell'articolo 9 ter al fine di conseguire una più efficace allocazione delle competenze e di evitare la sovrapposizione di livelli istituzionali, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, individuando contestualmente le funzioni e i servizi comunali da gestire obbligatoriamente in forma associata, anche a livello di comunità montana.

[22] L'articolo 9 quater è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 19 del 2008.

[23] L'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 19 del 2008.

[24] L'articolo 11 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 19 del 2003.

[25] Il comma 3 dell'articolo 11 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 19 del 2008.

[26] Nel comma 4 dell'articolo 11 le parole "i comuni" sono state soppresse ad opera del comma 4 dell'articolo 40 della legge regionale 19 del 2008.

[27] L'articolo 11 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 19 del 2008.

[28] L'articolo 12 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 19 del 2003.

[29] Il comma 3 dell'articolo 12 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 19 del 2008.

[30] L'articolo 13 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[31] L'articolo 14 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 19 del 2003.

[32] L'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 19 del 2008.

[33] L'articolo 15 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 19 del 2008.

[34] L'articolo 15 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 19 del 2008.

[35] L'articolo 15 quater è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 19 del 2008.

[36] L'articolo 15 quinquies è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 19 del 2008.

[37] L'articolo 15 sexies è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 19 del 2008.

[38] L'articolo 15 septies è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 19 del 2008.

[39] L'articolo 15 octies è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 19 del 2008.

[40] L'articolo 16 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[41] L'articolo 17 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 19 del 2008.

[42] L'articolo 18 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[43] L'articolo 19 è stato abrogato dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 19 del 2008.

[44] L'articolo 20 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[45] L'articolo 21 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[46] L'articolo 22 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[47] L'articolo 23 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[48] Le parole "Capo III. Uffici e personale della Comunità montana " sono state soppresse ad opera del comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[49] L'articolo 24 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[50] L'articolo 25 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 19 del 2008.

[51] Nel comma 1 dell'articolo 26 le parole "di cui all' articolo 29 della l. 142/1990" sono state sostituite dalle parole "di cui all' articolo 28 del d.lgs. 267/2000" ad opera del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 19 del 2003.

[52] Nel comma 3 dell'articolo 26 le parole "La Giunta" sono state sostituite dalle parole "L'organo esecutivo" ad opera del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 19 del 2003.

[53] Nel comma 4 dell'articolo 26 le parole "alla Presidenza della Giunta regionale " sono state sostituite dalle parole "alla Giunta regionale" ad opera del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 19 del 2008.

[54] L'articolo 27 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 19 del 2008.

[55] L'articolo 27 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 19 del 2008.

[56] Nel comma 2 dell'articolo 28 le parole "è trasmesso alla Provincia ed alla Regione" sono state sostituite dalle parole "è redatto secondo le modalità definite con il provvedimento di cui all'articolo 27, comma 2 ed è trasmesso alla provincia e alla Giunta regionale" ad opera del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 19 del 2008.

[57] Nel comma 3 dell'articolo 28 le parole "di cui all' articolo 27 della l. 142/1990 " sono state sostituite dalle parole "di cui all' articolo 34 del d.lgs. 267/2000" ad opera del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 19 del 2003.

[58] L'articolo 29 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 19 del 2008.

[59] Nella rubrica del Capo V la parola "Controlli" è stata soppressa ad opera del comma 6 dell'articolo 40 della legge regionale 19 del 2008.

[60] L'articolo 30 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 19 del 2003.

[61] L'articolo 31 è stato abrogato dalla lettera d del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 19 del 2008.

[62] L'articolo 32 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[63] Nel comma 1 dell'articolo 33 le parole "nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione vigente." sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 19 del 2008.

[64] Nel comma 2 dell'articolo 33 le parole "di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della l. 142/1990 " sono state sostituite dalle parole " di cui agli articoli 30, 31 e 114 del d.lgs. 267/2000 " ad opera del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 19 del 2003.

[65] L'articolo 34 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[66] L'articolo 35 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[67] L'articolo 39 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 19 del 2003.

[68] Il comma 3 dell'articolo 41 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 19 del 2008.

[69] L'articolo 42 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 19 del 2003.

[70] L'articolo 42 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 19 del 2003.

[71] L'articolo 48 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 19 del 2003.

[72] La lettera d bis del comma 1 dell'articolo 50 è stata abrogata dalla lettera e del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 19 del 2008. L'abrogazione decorre dal 30/06/2009

[73] Il punto 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 51 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 22 del 2009 previo inserimento del comma 01 dell'articolo 30 della l.r. 19/2008.

[74] Nella lettera b del comma 1 dell'articolo 51 le parole "nonché per interventi finalizzati al mantenimento dei servizi essenziali nelle zone montane" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19 del 2008.

[75] Il comma 2 bis dell'articolo 51 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 19 del 2008.

[76] Nel comma 2 dell'articolo 53 le parole "in base ai dati dell'ultimo censimento della popolazione" sono state sostituite dalle parole "in base agli ultimi dati disponibili sulla consistenza della popolazione montana" ad opera del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 19 del 2008.

[77] La rubrica del Capo VIII è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 19 del 2008.

[78] Nel comma 1 dell'articolo 54 le parole "delle problematiche" sono state soppresse ad opera del comma 5 dell'articolo 40 della legge regionale 19 del 2008.

[79] L'articolo 55 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 19 del 2008.

[80] L'articolo 56 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 7 del 2007.

[81] L'art. 29 della l.r. 28/2008 conferma l'articolo 56 della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 6 della l.r. 7/2007.

[82] L'articolo 57 è stato abrogato dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 del 2007.

[83] Questo Capo è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 19 del 2003.

[84] L'articolo 57 bis è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 19 del 2008.

[85] La "deliberazione legislativa di modifica della presente legge approvata in data 27 giugno 2008" citata nell' articolo 57 bis è la l.r. 19/2008.

[86] L'articolo 57 ter è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2008.

[87] L'articolo 57 quater è stato abrogato dalla lettera f del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 19 del 2008.

[88] L'articolo 57 quinquies è stato abrogato dalla lettera g del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 19 del 2008.