Note:
[1] La legge è stata abrogata dal comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 16 del 1999.
L'art. 1 resta in vigore fino alla data in cui esplica la sua efficacia, ai sensi dell'articolo 60 della l.r. 16/1999, la delimitazione delle zone montane omogenee prevista dall'articolo 3 della l.r. 16/1999 ovvero fino al rinnovo dei Consigli delle Comunità montane.