Legge regionale n. 46 del 30 dicembre 1998  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 3 giugno 1993, n. 21 'Istituzione della Riserva naturale speciale della Val Sarmassa ' e all' articolo 9 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 'Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia)', da ultimo modificato dall' articolo 29 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 65 ".
(B.U. 05 gennaio 1999, n. 1)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1993, n. 21 è sostituito dal seguente: "
Art. 2.
Confini
1.
I confini della Riserva naturale speciale della Val Sarmassa, incidente sui Comuni di Vaglio Serra, Incisa Scapaccino e di Vinchio sono individuati sull'allegata planimetria catastale in scala 1:2000 facente parte integrante della presente legge.
2.
I confini della Riserva naturale speciale sono delimitati da tabelle, portanti la scritta 'Regione Piemonte - Riserva naturale speciale della Val Sarmassa ', da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.
".
Art. 2. 
1. 
Dopo la lettera d) del comma 18, dell'articolo 9, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 , è inserita la seguente: "
d) bis. un rappresentante del Comune di Vinchio;.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 dicembre 1998
Enzo Ghigo

Allegato A 
OMISSIS