Legge regionale n. 12 del 22 marzo 1990  ( Versione vigente )
"Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia)".
(B.U. 04 aprile 1990, n. 14)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
NORME GENERALI
Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e la valorizzazione delle attività agricole e delle altre economie locali, la Regione, in attuazione dell' articolo 5 dello Statuto , istituisce aree protette.
2. 
La Regione promuove e partecipa alla istituzione di aree protette interregionali. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Art. 2. 
(Piano regionale delle aree protette)
1. 
La Giunta Regionale predispone un Piano regionale delle aree protette, secondo la classificazione di cui al successivo articolo 5, per il conseguimento delle finalità indicate nell'articolo 1 ed in coerenza con gli obiettivi del Piano di sviluppo regionale e con le indicazioni e le prescrizioni dei Piani territoriali.
2. 
Il Piano regionale delle aree protette è redatto in armonia con le indicazioni della Comunità Economica Europea, con l'obiettivo di sottoporre a tutela una adeguata superficie del territorio regionale in relazione alle condizioni ambientali e naturali dello stesso.
3. 
Il Piano è predisposto tenendo conto delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni dello Stato interessate, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane nonchè dalle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e dalle altre categorie economiche e produttive interessate, dalle Istituzioni culturali e scientifiche, dagli Enti e dalle Associazioni naturalistiche e venatorie.
4. 
Il Piano deve contenere l'individuazione delle zone da sottoporre a tutela, con la relativa planimetria, e il tipo di classificazione proposta per ogni singola zona.
5. 
Il Piano è approvato dal Consiglio Regionale con propria deliberazione, previa consultazione dei soggetti indicati al comma 3, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6. 
Il Piano può essere oggetto di integrazione, revisione e reimpostazione in base alle indicazioni pervenute dai soggetti di cui al comma 3 e con l'osservanza della procedura di cui al presente articolo, tenendo conto degli obiettivi e delle indicazioni richiamati ai commi 1 e 2.
Art. 3. 
(Divieti transitori)
1. 
Nelle aree incluse nel Piano regionale delle aree protette e classificate come Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate, secondo le tipologie di cui all'articolo 5, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali o delle deliberazioni di cui all'articolo 6 e comunque per non più di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del Piano medesimo, è fatto divieto di:
a) 
aprire cave;
b) 
esercitare l'attività venatoria;
c) 
effettuare opere di movimento di terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
d) 
costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole, forestali e pastorali.
2. 
Gli interventi volti al riequilibrio faunistico all'interno delle Aree protette di cui al comma 1 sono disciplinati dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 .
3. 
Nelle aree incluse nel Piano regionale delle aree protette e classificate come Zone di preparco e Zone di salvaguardia, secondo le tipologie di cui all'articolo 5, nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano i divieti di cui alle lettere c) e d) del comma medesimo e le relative sanzioni. Nelle aree stesse l'attività estrattiva è regolata secondo le procedure di cui all' articolo 13 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 .
4. 
Su tutte le aree inserite nel Piano regionale delle aree protette, comunque classificate, nei limiti di cui al comma 1, si applicano inoltre le seguenti limitazioni:
a) 
il pascolo e l'agricoltura si esercitano nelle forme e nei terreni entro cui sono attualmente praticati oppure sono previsti dai Piani agricoli zonali, fatti comunque salvi gli avvicendamenti colturali normalmente praticati e l'uso di tecniche agricole che comportino una riduzione dell'impatto ambientale; l'impianto della coltura del pioppo e delle altre colture industriali da legno, in zone non utilizzate per colture agricole, è sottoposto ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale;
b) 
gli interventi sulle aree boscate ed i tagli boschivi sono regolati dalle norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 , e successive modificazioni;
c) 
l'attività edilizia per i Comuni dotati di strumento urbanistico ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , e successive modificazioni, è limitata agli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 3, dell'articolo 13 della legge regionale medesima;
d) 
l'attività edilizia per i Comuni privi di strumento urbanistico approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto dalle lettere a) e b), comma 1, dell'articolo 85 della legge regionale medesima, è limitata agli interventi di cui alle lettere a), b) e c), comma 3, dell'articolo 13 di tale legge.
5. 
Per le aree che siano già state incluse una volta nel Piano regionale delle aree protette e che non siano state istituite a norma dell'articolo 6, è ammesso il reinserimento nel Piano, nel rispetto delle procedure stabilite dall'articolo 2, per una sola volta: in caso di reinserimento i divieti transitori di cui al presente articolo si applicano per un periodo di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del Piano.
6. 
La vigilanza è affidata agli agenti di Polizia Locale, Urbana e Rurale, alle guardie di caccia e pesca, al Corpo Forestale dello Stato.
7. 
All'azione di vigilanza concorrono le guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 , e successive modificazioni, con l'incarico di segnalare le eventuali infrazioni rilevate ai soggetti di cui al comma 6.
Art. 4. 
(Sanzioni)
1. 
Le violazioni al divieto di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 comportano la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
2. 
Le violazioni al divieto di cui al comma 1, lettera b), del precedente articolo 3 comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia.
3. 
Le violazioni al divieto di cui al comma 1, lettera c), del precedente articolo 3 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 2.000.000 ad un massimo di L. 20.000.000.
4. 
Le violazioni al divieto di cui al comma 1, lettera d), ed alle limitazioni di cui al quarto comma, sub c) e d), del precedente articolo 3 comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
5. 
Le violazioni al divieto di cui al comma 4, lettera a), dell'articolo 3 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 300.000 ad un massimo di L. 3.000.000.
6. 
Le violazioni al divieto di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 3 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato il taglio boschivo.
7. 
Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), c), d), e di cui al comma 4 del medesimo articolo lettere a), b), c) e d) comportano, oltre alle sanzioni previste, l'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformità alle disposizioni che sono formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
8. 
La mancata esecuzione delle opere di ripristino di cui al comma 7 comporta:
a) 
nel caso di violazione al divieto di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 3, la sanzione amministrativa proporzionale pari al minimo del doppio ed al massimo del quadruplo del valore del materiale asportato;
b) 
nel caso di violazione al divieto di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 3, la sanzione amministrativa proporzionale pari al minimo del doppio ed al massimo del quadruplo del valore del materiale asportato o delle opere eseguite;
c) 
nel caso di violazione ai divieti ed alle limitazioni di cui alla lettera d), comma 1, alla seconda parte della lettera a) ed alle lettere c) e d), comma 4, dell'articolo 3, la sanzione amministrativa proporzionale pari al minimo del doppio ed al massimo del quadruplo del valore delle opere eseguite;
d) 
nel caso di violazione alle limitazioni di cui alla lettera b), comma 4, dell'articolo 3, la sanzione amministrativa proporzionale pari al minimo del doppio ed al massimo del quadruplo del valore delle piante tagliate e del materiale asportato.
9. 
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 25 novembre 1981, n. 689 .
10. 
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio della Regione.
Art. 5. 
(Classificazione)
1. 
I territori sottoposti a tutela sono classificati, in relazione alle diverse caratteristiche e destinazioni, secondo le seguenti tipologie:
a) 
Parchi naturali, per la conservazione di ambienti a prevalente valore naturalistico e per uso ricreativo;
b) 
Riserve naturali, per la protezione di uno o più valori ambientali. Le Riserve naturali si distinguono in:
1) 
Riserve naturali integrali, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, con l'ammissione di soli interventi a scopo scientifico;
2) 
Riserve naturali speciali, per particolari e delimitati compiti di conservazione (biologica, biologica-forestale, botanica, zoologica, geologica, archeologica, etnologica);
3) 
Riserve naturali orientate per la conservazione dell'ambiente naturale, nelle quali sono consentiti opportuni interventi colturali agricoli, pastorali e forestali e di recupero ambientale;
c) 
Aree attrezzate, con finalità di tutela e fruizione del patrimonio naturalistico, nelle quali sono previste attrezzature per il tempo libero e di carattere culturale;
d) 
Zone di preparco o Zone di salvaguardia, con finalità di graduale raccordo tra il regime d'uso e di tutela dei Parchi e delle Riserve naturali e le aree circostanti;
d bis) 
biotopi, porzioni di territorio che costituiscono entità ecologiche di rilevante interesse per la conservazione della natura, indipendentemente dal fatto che siano protette dalla legislazione vigente.
[1]
2. 
Le aree classificate come Aree attrezzate, Zone di preparco o Zone di salvaguardia possono essere individuate all'interno dei Parchi e delle Riserve naturali, ai loro confini ovvero anche isolate dagli stessi.
2 bis. 
le aree classificate come biotopi possono essere individuate anche all'interno delle aree protette di cui al comma 1.
[2]
Art. 6. 
(Istituzione delle aree protette)
1. 
I Parchi naturali e le Riserve naturali sono istituiti, in conformità ai principi generali enunciati nella presente legge, con legge regionale che stabilisce per ciascuno di essi:
a) 
i confini;
b) 
la classificazione secondo le tipologie previste all'articolo 5;
c) 
la gestione;
d) 
gli strumenti di pianificazione del territorio protetto;
e) 
il regime vincolistico ed autorizzativo, i divieti e le relative sanzioni e le forme di vigilanza;
f) 
i finanziamenti.
2. 
Le leggi istitutive debbono essere accompagnate da una relazione che evidenzi i costi di impianto e di gestione e le relative fonti di finanziamento previste.
3. 
Le Aree attrezzate, le Zone di preparco e le Zone di salvaguardia possono essere istituite con legge regionale ovvero con deliberazione del Consiglio Regionale: in quest'ultimo caso il regime normativo ed autorizzativo è disciplinato all'interno degli strumenti di pianificazione territoriale o di pianificazione urbanistica.
Capo II. 
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 7. 
(Enti di gestione delle aree protette esistenti. Riordino)
1. 
La gestione delle seguenti aree:
 
a) Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero;
[3]
 
b) Parco naturale delle Lame del Sesia e Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit e della Palude di Casalbeltrame;
 
c) Parco naturale dell'Alta Valle Pesio e Riserve naturali speciali dell'Oasi di Crava-Morozzo e dei Ciciu del Villar;
 
d) Riserva naturale della Garzaia di Valenza e Riserva naturale speciale del torrente Orba;
 
(...)
[4]
 
f) Parco naturale ed Area attrezzata del Sacro Monte di Crea;
 
g) Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta;
 
h) Parco naturale della Val Troncea;
 
i) Parco naturale dei Laghi di Avigliana;
 
l) Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand;
 
m) Parco naturale delle Alpi Marittime;
[5]
 
n) Parco naturale del Monte Fenera,
 
(...)
[6]
 
p) Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto Pian del Re-Casalgrasso;
[7]
 
q) Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto Casalgrasso-Crescentino;
[8]
 
r) Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto Crescentino-confine Piemonte-Lombardia;
[9]
 
è rispettivamente affidata:
 
a1) all'Ente di diritto pubblico di cui all'articolo 1 della legge regionale istitutiva del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero;
[10]
 
b1) all'Ente di diritto pubblico di cui all' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1978, n. 55 , così come modificata dalla legge regionale 4 dicembre 1978, n. 72 ;
 
c1 ) all'Ente di diritto pubblico di cui all' articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84 ;
 
d1 ) all'Ente di diritto pubblico di cui all' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 51 ;
 
(...)
[11]
 
f1 ) all'Ente di diritto pubblico di cui all' articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5 ;
 
g1) all'Ente di diritto pubblico di cui all' articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1980, n. 32 ;
 
h1) all'Ente di diritto pubblico di cui all' articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 45 ;
 
i1) all'Ente di diritto pubblico di cui all' articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 46 ;
 
l1) all'Ente di diritto pubblico di cui all' articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 51 ;
 
m1) all'Ente di diritto pubblico di cui all'articolo 1 della legge regionale istitutiva del Parco naturale delle Alpi Marittime;
[12]
 
n1) all'Ente di diritto pubblico di cui all' articolo 1 della legge regionale 30 maggio 1987, n. 22 .
 
(...)
[13]
 
p1) All'Ente di diritto pubblico di cui all' articolo 5, comma 2, lettera a) della L.R. 28/1990 ;
[14]
 
q1) All'Ente di diritto pubblico di cui all' articolo 5, comma 2, lettera b) della L.R. 28/1990 ;
[15]
 
r1) All'Ente di diritto pubblico di cui all' articolo 5, comma 2, lettera c) della L.R. 28/1990 .
[16]
2. 
È istituito l' "Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, della Riserva naturale speciale dell'Orrido e Stazione di leccio di Chianocco e della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano" , Ente di diritto pubblico, a cui sono affidati i compiti di direzione e di amministrazione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè e della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco. L'Ente di diritto pubblico di cui all' articolo 1 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 66 , è sciolto a far data dall'insediamento degli Organi dell'Ente che subentra ed è sostituito dall'Ente medesimo: fino a tale data le funzioni gestionali della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco sono esercitate in delega dal Comune di Chianocco a norma dell' articolo 5 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 34 .
[17]
3. 
È istituito l'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina-Felice Piacenza, Ente di diritto pubblico, a cui sono affidati i compiti di direzione ed amministrazione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina-Felice Piacenza. Fino alla data di insediamento degli Organi dell'Ente di cui al presente comma le funzioni gestionali della Riserva sono esercitate in delega dal Comune di Biella a norma dell' articolo 5 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29 , così come modificata dalla legge regionale 28 marzo 1985, n. 27 .
[18]
3 bis. 
È istituito l'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè, Ente di diritto pubblico, al quale sono affidati i compiti di direzione e di amministrazione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè.
[19]
4. 
È istituito l' ''Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj'', Ente di diritto pubblico, a cui sono affidati i compiti di direzione e di amministrazione della Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj. Fino alla data di insediamento degli Organi dell'Ente di cui al presente comma le funzioni gestionali della Riserva sono esercitate in delega dal Comune di Castagneto Po a norma dell' articolo 5 della legge regionale 2 giugno 1978, n. 29 .
5. 
È istituito l' '' Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo '', Ente di diritto pubblico, a cui sono affidati i compiti di direzione e di amministrazione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo. Fino alla data di insediamento degli Organi dell'Ente di cui al presente comma le funzioni gestionali della Riserva sono esercitate in delega dal Comune di Varallo a norma dell' articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1980, n. 30 , così come modificata dalla legge regionale 12 marzo 1985, n. 18 .
6. 
È istituito l' ''Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani'', Ente di diritto pubblico, a cui sono affidati i compiti di direzione e di amministrazione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro e della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto. Fino alla data di insediamento degli Organi dell'Ente di cui al presente comma le funzioni gestionali del Parco naturale di Rocchetta Tanaro sono esercitate in delega dal Comune di Rocchetta Tanaro a norma dell' articolo 5 della legge regionale 2 aprile 1980, n. 31 , e quelle della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto sono esercitate in delega dal Comune di Asti a norma dell' articolo 5 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 .
7. 
(...)
[20]
8. 
È istituito l' '' Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa'', Ente di diritto pubblico a cui sono affidati i compiti di direzione e di amministrazione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa. Fino alla data di insediamento degli Organi dell'Ente di cui al presente comma le funzioni gestionali della Riserva sono esercitate in delega dal Comune di Ghiffa a norma dell' articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 51 .
9. 
È istituito l' ''Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino'', Ente di diritto pubblico, a cui sono affidati i compiti di direzione e di amministrazione del Parco naturale della Valle del Ticino. Fino alla data di insediamento degli Organi dell'Ente di cui al presente comma le funzioni gestionali del parco sono esercitate dal Consorzio di cui all' articolo 5 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 .
[21]
9 bis. 
È istituito l' ''Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore'', Ente di diritto pubblico, a cui sono affidati i compiti di direzione e di amministrazione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago e della Riserva naturale speciale del Fondo Toce. Fino alla data di insediamento degli Organi dell'Ente di cui al presente comma le funzioni gestionali del parco e della riserva sono esercitate dal Consorzio di cui all' articolo 5 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 47
[22]
10. 
È istituito l' ''Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo'', Ente di diritto pubblico, a cui sono affidati i compiti di direzione e di amministrazione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo. Fino alla data di insediamento degli Organi dell'Ente di cui al presente comma le funzioni gestionali sono esercitate dal Consorzio di cui all' articolo 5 della legge regionale 31 agosto 1979, n. 52 , così come modificata dalla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 13 .
11. 
È istituito l' ''Ente di gestione del Parco naturale Alta Valsesia'', l'Ente di diritto pubblico, a cui sono affidati i compiti di direzione e di amministrazione del Parco naturale Alta Valsesia. Fino alla data di insediamento degli Organi dell'Ente di cui al presente comma le funzioni gestionali sono esercitate in delega dalla Comunità Montana Valsesia a norma dell' articolo 5 della legge regionale 19 aprile 1979, n. 18 , così come modificata dalla legge regionale 18 aprile 1985, n. 42 .
11 bis. 
È istituito ''l'Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo '', Ente di diritto pubblico, a cui sono affidati i compiti di direzione e di amministrazione del Parco regionale La Mandria e della Riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera.
[23]
12. 
Gli Enti di cui ai commi precedenti sono Enti strumentali della Regione Piemonte dotati di personalità giuridica di diritto pubblico ed istituiti a norma dell' articolo 72 dello Statuto regionale .
13. 
(...)
[24]
13. 
Agli Enti di cui al presente articolo possono essere affidati in gestione altre aree protette con i provvedimenti legislativi o amministrativi di cui all'articolo 6.
[25]
14. 
(...)
[26]
Art. 8. 
(Organi degli Enti di gestione)
1. 
Sono Organi degli Enti strumentali di diritto pubblico a cui è affidata la gestione delle aree protette:
a) 
il Consiglio Direttivo;
b) 
la Giunta esecutiva;
c) 
il Presidente.
2. 
(...)
[27]
Art. 9. 
(Consigli Direttivi degli Enti di gestione delle aree protette)
1. 
I Consigli Direttivi degli Enti strumentali di diritto pubblico di cui all'articolo 7 sono composti così come stabilito dal presente articolo.
2. 
Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero è così composto:
[28]
a) 
dieci rappresentanti della Comunità del Parco costituita ai sensi dell'articolo 14 ter;
b) 
tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza;
c) 
due membri nominati dalla Provincia interessata, di cui uno designato dalle Organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalle Associazioni ambientaliste.
3. 
Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit e della Palude di Casalbeltrame, a modificazione di quanto stabilito dall' articolo 5 della legge regionale 23 agosto 1978, n. 55 , così come modificato dall' articolo 7 della legge regionale 21 maggio 1984, n. 26 , è così composto:
a) 
quattro rappresentanti, di cui almeno uno espresso dalla minoranza, del Comune di Albano Vercellese;
b) 
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Casalbeltrame, Greggio, Oldenico, San Nazzaro Sesia e Villata;
c) 
un rappresentante del Comune di Villarboit;
d) 
tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia forestale, ornitologica e idrobiologica;
e) 
due membri nominati dalla Provincia di Vercelli su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
f) 
due membri nominati dalla Provincia di Vercelli su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.
4. 
Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio e delle Riserve naturali speciali dell'Oasi di Crava-Morozzo e dei Ciciu del Villar, a modificazione di quanto stabilito dall' articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84 , così come modificata dall' articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1986, n. 33 , dall' articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 49 , e dall' articolo 5 della legge regionale 31 agosto 1989, n. 54 , è così composto:
a) 
cinque rappresentanti, di cui due espressi dalla minoranza, del Comune di Chiusa Pesio;
b) 
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, del Comune di Villar San Costanzo;
c) 
un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Briga Alta, Mondovì, Morozzo e Rocca dè Baldi;
d) 
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, della Comunità Montana Valli Gesso-Vermenagna-Pesio;
e) 
un rappresentante per ciascuna delle Comunità Montane Alta Val Tanaro-Mongia-Cevetta e Valle Maira;
f) 
quattro membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui almeno uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia geologica, forestale, storica e turistica;
g) 
due membri nominati dalla Comunità Montana Valli Gesso-Vermenagna-Pesio su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
h) 
due membri nominati dalla Comunità Montana Valli Gesso-Vermenagna-Pesio su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.
5. 
Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto Pian del Re-Casalgrasso è così composto:
[29]
a) 
cinque membri nominati, con voto limitato, dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni di: Barge, Cardè, Casalgrasso, Crissolo, Faule, Gambasca, Lombriasco, Martiniana Po, Moretta, Oncino, Ostana, Paesana, Pancalieri, Revello, Rifreddo, Saluzzo, Sanfront, Villafranca Piemonte;
b) 
un rappresentante del Comune di Cavour;
c) 
tre rappresentanti della Provincia di Cuneo, di cui uno espresso dalla minoranza;
d) 
quattro membri nominati dalla Provincia di Cuneo, di cui due designati dalle Organizzazioni professionali agricole e due designati dalle Associazioni ambientaliste;
e) 
tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza.
5 bis. 
Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto Casalgrasso-Crescentino è così composto:
[30]
a) 
sei membri nominati, con voto limitato, dall'Assemblea dei Sindaci dei comuni di Beinasco, Brandizzo, Bruino, Brusasco, Carignano, Carmagnola, Casalgrasso, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cigliano, Crescentino, Gassino Torinese, La Loggia, Lauriano, Lombriasco, Mazzè, Moncalieri, Monteu da Po, Nichelino, Orbassano, Rivalta di Torino, Rondissone, Saluggia, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano Po, Settimo Torinese, Torino, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia, Villareggia, Villastellone;
b) 
tre rappresentanti della Provincia di Torino, di cui uno espresso dalla minoranza;
c) 
quattro membri nominati dalla Provincia di Torino, di cui due designati dalle Organizzazioni professionali agricole e due designati dalle Associazioni ambientaliste;
d) 
tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza.
5 ter. 
Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto Crescentino-confine Piemonte-Lombardia è così composto:
[31]
a) 
cinque membri nominati, con voto limitato, dalla Assemblea dei Sindaci dei comuni di Alluvioni Cambiò, Bassignana, Bozzole, Camino, Casale Monferrato, Coniolo, Crescentino, Fontanetto Po, Frassineto Po, Gabiano, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti, Moncestino, Morano sul Po, Palazzolo Vercellese, Pecetto di Valenza, Pomaro Monferrato, Pontestura, Trino, Valenza, Valmacca, Verrua Savoia;
b) 
un rappresentante nominato d'intesa tra i Comuni di Bosco Marengo, Casalcermelli e Predosa;
c) 
un rappresentante della Provincia di Vercelli e due rappresentanti della Provincia di Alessandria;
d) 
quattro membri nominati dalla Provincia di Alessandria, di cui due designati dalle Organizzazioni professionali agricole e due designati dalle Associazioni ambientaliste;
e) 
tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza.
6. 
(...)
[32]
7. 
Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale ed Area attrezzata del Sacro Monte di Crea, a modificazione di quanto stabilito dall' articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5 , è così composto:
a) 
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Serralunga di Crea e di Ponzano;
b) 
tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia storico-artistica e architettonica.
8. 
Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione delle Riserve naturali speciali del Sacro Monte di Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione è così composto:
[33]
a) 
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, del Comune di Orta S. Giulio;
b) 
due rappresentanti del Comune di Ameno;
c) 
un rappresentante del Comune di Gozzano;
d) 
un rappresentante della Provincia di Novara;
e) 
un rappresentante per ciascuna delle Comunità religiose del Sacro Monte di Orta e del Monte Mesma;
f) 
tre membri nominati dal Consiglio Regionale di cui uno espresso dalla minoranza;
g) 
un membro nominato dalla Giunta Regionale.
9. 
Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale della Val Troncea, a modificazione di quanto previsto dall' articolo 5 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 45 , è così composto:
a) 
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, del Comune di Pragelato;
b) 
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, della Comunità Montana Val Chisone e Germanasca;
c) 
tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza con esperienza in materia forestale, agronomica e turistica;
d) 
due membri nominati dalla Comunità Montana Val Chisone e Germanasca su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) 
due membri nominati dalla Comunità Montana Val Chisone e Germanasca su designazione delle Associazioni ambientaliste a livello regionale.
10. 
Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana a modificazione di quanto previsto dall' articolo 5 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 46 , è così composto:
a) 
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, del Comune di Avigliana;
b) 
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, della Comunità Montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia;
c) 
tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia zoologica, botanica e idrobiologica;
d) 
due membri nominati dalla Comunità Montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) 
due membri nominati dalla Comunità Montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.
11. 
Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand è così composto:
[34]
a) 
otto rappresentanti della Comunità del Parco costituita ai sensi dell'articolo 14 ter;
b) 
tre membri nominati dal Consiglio Regionale di cui uno espresso dalla minoranza;
c) 
due membri nominati dalla Provincia di Torino;
d) 
due membri nominati dalla Provincia di Torino, di cui uno designato dalle Organizzazioni professionali agricole e uno designato dalle Associazioni ambientaliste.
12. 
Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime è così composto:
[35]
a) 
nove rappresentanti della Comunità del Parco costituita ai sensi dell'articolo 14 ter di cui uno del Comune di Aisone, tre del Comune di Entracque, tre del Comune di Valdieri, due del Comune di Vernante;
b) 
tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza;
c) 
tre membri nominati dalla Provincia di Cuneo, di cui uno designato dalle organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalle associazioni ambientaliste.
13. 
Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale del Monte Fenera, a modificazione di quanto previsto dall' articolo 5 della legge regionale 30 marzo 1987, n. 22 , è così composto:
a) 
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Boca, Borgosesia, Cavallirio, Grignasco, Prato Sesia e Valduggia;
b) 
tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia geologica, paleontologica e naturalistica;
c) 
due membri nominati dalla Provincia di Vercelli e un membro nominato dalla Provincia di Novara su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) 
due membri nominati dalla Provincia di Vercelli e un membro nominato dalla Provincia di Novara su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.
14. 
Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, della Riserva naturale speciale dell'Orrido e Stazione di leccio di Chianocco e della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano è così composto:
[36]
a) 
cinque membri nominati dalla Comunità del Parco, costituita ai sensi dell'articolo 14 ter;
b) 
due membri nominati d'intesa tra i sindaci dei Comuni di Susa, Chianocco e Bussoleno;
c) 
tre rappresentanti della Provincia di Torino;
d) 
due membri nominati dalla Provincia di Torino, di cui uno designato dalle organizzazioni professionali ed agricole ed uno designato dalle associazioni ambientaliste;
e) 
tre membri nominati dal Consiglio regionale, di cui uno espresso dalla minoranza.
15. 
Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè è così composto:
[37]
a) 
cinque membri nominati d'intesa tra i Sindaci dei Comuni posti entro il perimetro della Riserva naturale orientata delle Baragge;
b) 
due membri nominati d'intesa tra i Sindaci dei Comuni posti entro il perimetro della Riserva naturale speciale della Bessa;
c) 
un membro nominato d'intesa tra i Sindaci di Ronco Biellese e Zumaglia;
d) 
un membro nominato dalla Comunità montana Bassa Valle Cervo e Oropa;
e) 
un membro nominato dal Consiglio regionale;
f) 
tre membri nominati dalle Province interessate, uno per Provincia;
g) 
due membri nominati dalla Provincia di Biella, di cui uno designato dalle organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalle associazioni ambientaliste.
15 bis. 
l Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina-Felice Piacenza è così composto:
[38]
a) 
cinque rappresentanti, di cui due espressi dalla minoranza, del Comune di Biella;
b) 
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, del Comune di Pollone;
c) 
tre membri, nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia botanica ed agronomica;
d) 
due membri nominati dalla Provincia di Vercelli su designazione delle Organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello regionale;
e) 
due membri nominati dalla provincia di Vercelli su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.
16. 
Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj è così composto:
a) 
cinque rappresentanti, di cui almeno uno espresso dalla minoranza, del Comune di Castagneto Po;
b) 
tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia forestale e botanica;
c) 
due membri nominati dalla Provincia di Torino su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) 
due membri nominati dalla Provincia di Torino su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.
17. 
Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo è così composto:
a) 
cinque rappresentanti, di cui almeno uno espresso dalla minoranza, del Comune di Varallo;
b) 
tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia storico-artistica e architettonica.
18. 
Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani è così composto:
[39]
a) 
un rappresentante del Comune di Asti;
b) 
un rappresentante del Comune di Rocchetta Tanaro;
c) 
un rappresentante del Comune di Vaglio Serra;
d) 
un rappresentante del Comune di Incisa Scapaccino;
d bis) 
un rappresentante del Comune di Vinchio;
[40]
e) 
due rappresentanti della Provincia di Asti;
f) 
due membri nominati dalla Provincia di Asti, di cui uno designato dalle Organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalle Associazioni ambientaliste;
g) 
tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza.
19. 
(...)
[41]
20. 
Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa è così composto:
a) 
cinque rappresentanti, di cui almeno uno espresso dalla minoranza, del Comune di Ghiffa;
b) 
tre membri, nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia storico-artistica e architettonica.
21. 
l Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino è così composto:
[42]
a) 
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Bellinzago Novarese, Cameri, Castelletto Ticino, Cerano, Galliate, Marano Ticino, Oleggio, Pombia, Romentino, Trecate e Varallo Pombia;
b) 
tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia forestale, zoologica e idrobiologica;
c) 
tre membri nominati dalla Provincia di Novara su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) 
tre membri nominati dalla Provincia di Novara su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.
21 bis. 
Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore è così composto:
[43]
a) 
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Arona, Comignago, Dormelletto e Oleggio Castello;
b) 
un rappresentante del Comune di Verbania;
c) 
tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia forestale, zoologica e archeologica;
d) 
due membri nominati dalla Provincia di Novara su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) 
due membri nominati dalla Provincia di Novara su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.
22. 
Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo è così composto:
a) 
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Bosio, Casaleggio Boiro, Lerma, Mornese, Tagliolo Monferrato e Voltaggio;
b) 
due rappresentanti della frazione Capanne di Marcarolo, nominati dal Comune di Bosio;
c) 
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, della Comunità Montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese;
d) 
quattro membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui almeno uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia forestale, agronomica, zoologica e turistica;
e) 
due membri nominati dalla Comunità Montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
f) 
due membri nominati dalla Comunità Montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.
23. 
Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale Alta Val Sesia è così composto:
a) 
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Alagna, Carcoforo, Fobello, Rima, Rimasco e Rimella;
b) 
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, della Comunità Montana Valsesia;
c) 
tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia zoologica, botanica e turistica;
d) 
due membri nominati dalla Comunità Montana Valsesia su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) 
due membri nominati dalla Comunità Montana Valsesia su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.
23 bis. 
Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo è così composto:
[44]
a) 
cinque membri nominati dalla Comunità del Parco;
b) 
un rappresentante della Provincia di Torino;
c) 
due membri nominati dalla Provincia di Torino, di cui uno designato dalle Organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalle Associazioni ambientaliste;
c) 
dieci membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui tre espressi dalla minoranza.
24. 
I Consigli Direttivi degli Enti di gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7 restano in carica fino alla data di insediamento dei Consigli Direttivi di cui ai precedenti commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15.
[45]
25. 
I membri designati dalle Organizzazioni professionali agricole e dalle Associazioni ambientaliste previsti nei Consigli Direttivi di cui ai commi precedenti debbono essere residenti nei Comuni interessati alle aree protette.
26. 
Qualora, a seguito dell'istituzione di nuove aree protette, siano istituiti altri Enti strumentali di diritto pubblico, nei relativi Consigli Direttivi debbono essere previsti, oltre ai rappresentanti degli Enti locali, membri nominati dal Consiglio Regionale con esperienza nelle materie relative agli scopi istitutivi dell'area protetta e membri designati dalle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e dalle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale, fatte salve motivate esclusioni: i membri di designazione delle Organizzazioni agricole e delle Associazioni ambientaliste debbono essere residenti nei Comuni interessati alle aree protette.
27. 
In caso di inadempienza da parte degli Enti preposti alle nomine si applicano le disposizioni della legge regionale 16 dicembre 1987, n. 61 .
28. 
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Ente. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vicepresidente dell'Ente. Funge da Segretario il Direttore dell'Ente.
29. 
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e possono essere rinominati. I membri del Consiglio Direttivo eletti in rappresentanza dei Comuni e delle Comunità Montane possono essere scelti tra persone che non facciano parte dei Consigli degli Enti medesimi. In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito. I poteri dei Consigli Direttivi scaduti sono prorogati nei termini stabiliti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.
[46]
30. 
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, comunque almeno ogni quattro mesi o entro quindici giorni qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti, mediante avviso contenente l'ordine del giorno trasmesso ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di motivata urgenza.
31. 
Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
32. 
Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche.
33. 
Dalla data di insediamento dei Consigli Direttivi di cui al presente articolo, dal comma 2 al comma 23, sono abrogate le norme, ove previste nelle leggi istitutive, relative alla partecipazione ai Consigli di un funzionario regionale con funzioni consultive, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale: ove il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno può richiedere alla Giunta Regionale la partecipazione alle sedute di un funzionario regionale a scopo consultivo.
Art. 10. 
(Funzioni del Consiglio Direttivo degli Enti strumentali di diritto pubblico)
1. 
Il Consiglio Direttivo:
a) 
individua il Comune sede legale dell'Ente scegliendolo tra i Comuni ricadenti nelle aree protette affidate in gestione all'Ente;
b) 
delibera il programma annuale di gestione dell'Ente articolato per aree protette;
c) 
delibera i bilanci annuali e pluriennali, le loro variazioni ed il conto consuntivo;
d) 
delibera i provvedimenti relativi alla regolamentazione del personale;
e) 
esprime i pareri richiesti dalla legge;
f) 
esprime il proprio parere sui piani relativi alle aree protette;
g) 
ratifica le deliberazioni di sua competenza assunte in via d'urgenza dalla Giunta esecutiva;
h) 
assume gli altri provvedimenti ad esso demandati dalla presente legge.
Art. 11. 
(Giunta esecutiva degli Enti strumentali di diritto pubblico)
1. 
La Giunta esecutiva degli Enti strumentali di diritto pubblico è composta da:
a) 
il Presidente dell'Ente che la presiede;
b) 
il Vicepresidente dell'Ente che ne fa parte di diritto;
c) 
un membro eletto dal Consiglio Direttivo ove il Consiglio sia composto da 8 Consiglieri; due membri eletti dal Consiglio Direttivo ove il Consiglio sia composto da 9 a 14 Consiglieri; tre membri eletti dal Consiglio Direttivo ove il Consiglio sia composto da 15 a 21 Consiglieri; cinque membri eletti dal Consiglio Direttivo ove il Consiglio sia composto da 22 a 38 Consiglieri; sette membri eletti dal Consiglio Direttivo ove il Consiglio sia composto da più di 38 Consiglieri.
[47]
1 bis. 
In seno alla Giunta esecutiva degli Enti che gestiscono più aree protette deve essere garantita la rappresentanza di ognuna di esse. A questo fine, non sono considerabili, comunque siano classificate, le aree protette ricomprese all'interno dei confini di altre aree protette.
[48]
2. 
Funge da segretario della Giunta esecutiva il Direttore dell'Ente.
3. 
I membri della Giunta esecutiva debbono essere Consiglieri e durano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo che, nella sua prima seduta, deve provvedere alla nomina della nuova Giunta esecutiva.
4. 
I membri della Giunta esecutiva non possono rivestire la carica di Parlamentare, di Consigliere Regionale, di Consigliere Provinciale, di Presidente o Assessore di Comunità Montana, di Sindaco.
5. 
La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, comunque almeno ogni tre mesi o entro quindici giorni qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti, mediante avviso contenente l'ordine del giorno trasmesso ai membri della Giunta almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza.
6. 
Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno tre componenti in carica. La Giunta esecutiva delibera a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. 
Le sedute della Giunta esecutiva non sono pubbliche.
8. 
Dalla data di insediamento dei Consigli Direttivi di cui al precedente articolo 9, dal comma 2 al comma 23, sono abrogate le norme, ove previste dalle leggi istitutive, relative alla partecipazione alle Giunte di un funzionario regionale con funzioni consultive, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale: ove la Giunta esecutiva lo ritenga opportuno può richiedere alla Giunta Regionale la partecipazione alle sedute di un funzionario regionale a scopo consultivo.
Art. 12. 
(Funzioni della Giunta esecutiva degli Enti strumentali di diritto pubblico)
1. 
La Giunta esecutiva:
a) 
predispone le proposte di deliberazione relative agli atti di competenza del Consiglio Direttivo;
b) 
assume i provvedimenti relativi all'attuazione del programma annuale di gestione, deliberando le relative spese, i contratti, gli incarichi e le eventuali consulenze professionali;
c) 
provvede al prelievo dai fondi di riserva;
d) 
emana ogni altro provvedimento relativo alla gestione delle aree protette non riservato espressamente alla competenza di altri Organi.
Art. 13. 
(Il Presidente degli Enti strumentali di diritto pubblico)
1. 
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
2. 
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo, purchè permanga nel Consiglio stesso.
3. 
Il Presidente decade dal suo incarico automaticamente in caso di mancata convocazione del Consiglio Direttivo o della Giunta esecutiva nel numero minimo annuo di sedute previste od in caso di più di tre assenze non giustificate consecutive al Consiglio Direttivo od alla Giunta esecutiva.
4. 
La carica di Presidente è incompatibile con quelle di Parlamentare, di Consigliere Regionale, di Consigliere Provinciale, di Presidente o di Assessore di Comunità Montana, di Sindaco o di Assessore Comunale.
Art. 14. 
(Il Vicepresidente dell'Ente)
1. 
Il Vicepresidente dell'Ente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
2. 
Il Vicepresidente non è Organo dell'Ente ed ha l'esclusiva funzione di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
3. 
Il Vicepresidente fa parte di diritto della Giunta esecutiva con le medesime funzioni di cui al comma 2.
4. 
La carica di Vicepresidente dell'Ente è incompatibile con quelle di Parlamentare, di Consigliere Regionale, di Consigliere Provinciale di Presidente o di Assessore di Comunità Montana di Sindaco.
Art. 14 bis.[49] 
(Collegio dei revisori dei Conti)
1. 
Per tutti gli Enti di gestione delle aree protette è istituito un unico Collegio dei Revisori dei Conti nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e formato da tre componenti di cui due scelti tra funzionari regionali esperti in materia ovvero tra iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei Conti ed uno designato dal Ministro del Tesoro.
Art. 14 ter.[50] 
(Comunità del Parco)
1. 
Gli Statuti, di cui al successivo articolo 16, degli Enti di gestione di aree protette classificate parchi naturali debbono prevedere, tra le forme di partecipazione, la costituzione della Comunità del Parco composta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco della Città Metropolitana, dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Comunità Montane, ove presenti, nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco.
Art. 15. 
(Indennità, compensi e rimborsi)
1. 
Al Presidente di ogni Ente strumentale di diritto pubblico spetta un'indennità di carica nella misura stabilita con deliberazione della Giunta Regionale: l'indennità di carica mensile lorda può variare da un minimo di 1/13 ad un massimo di 1/4 dell'indennità mensile globale lorda spettante ai Consiglieri regionali ai sensi dell' articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 , e successive modificazioni.
2. 
Agli altri componenti del Consiglio Direttivo e della Giunta esecutiva sono corrisposti i gettoni di presenza nella misura stabilita dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 , oltre ai rimborsi previsti dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge.
2 bis. 
Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è corrisposta un'indennità annua pari ad una mensilità dell'indennità globale spettante ai Consiglieri regionali. L'indennità è corrisposta dai singoli Enti di gestione sulla base di riparto effettuato con deliberazione della Giunta Regionale.
[51]
3. 
(...)
[52]
3. 
Indennità, compensi e rimborsi di cui al presente articolo sono corrisposti a carico dei bilanci degli Enti di gestione delle aree protette.
[53]
Art. 16. 
( Statuto )
1. 
Entro 90 giorni dalla data di insediamento dei Consigli Direttivi degli Enti strumentali di diritto pubblico previsti dalla presente legge, i Consigli Direttivi medesimi debbono provvedere ad approvare lo Statuto dell'Ente: lo Statuto è approvato e reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
2. 
Gli Statuti degli Enti strumentali di diritto pubblico ai quali sono affidate in gestione più aree protette debbono garantire la presenza nella Giunta esecutiva dei rappresentanti di ogni area protetta. Gli Statuti debbono altresì prevedere le forme di pubblicizzazione degli atti e di partecipazione delle popolazioni locali.
3. 
Dalla data di insediamento dei Consigli Direttivi sono abrogati i rispettivi Statuti vigenti, ove previsti dalle leggi istitutive.
Art. 17. 
(Personale)
1. 
Gli Enti di gestione delle aree protette di cui all'articolo 7 della presente legge si avvalgono, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di personale proprio.
2. 
L'ordinamento e la pianta organica del personale sono disciplinati con legge regionale.
3. 
La dotazione organica dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani è quella prevista all' articolo 2, comma 3, della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14 .
4. 
Gli Enti di gestione di di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 bis, 10 e 11 dell'articolo 7 dispongono delle piante organiche previste per le aree protette affidate alla loro gestione così come individuate dalla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14 , tenendo conto delle eventuali successive integrazioni definite da leggi istitutive di altre aree protette.
[54]
5. 
Le piante organiche degli altri Enti strumentali di diritto pubblico previsti dalla presente legge sono così rispettivamente stabilite:
a) 
Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, della Riserva naturale speciale dell'Orrido e Stazione di leccio di Chianocco e della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano, n. 27 dipendenti così ripartiti per qualifica: IV: n. 1 V: n. 16 VI: n. 6 VII: n. 2 VIII: n. 1 1° dir.: n. 1;
[55]
b) 
(...)
[56]
c) 
Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani, n. 13 dipendenti così ripartiti per qualifica:
 
IV: n. 2
 
V: n. 5
 
VI: n. 2
 
VII: n. 2
 
VIII: n. 1
 
1° dir.: n. 1;
d) 
Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino, n. 29 dipendenti così ripartiti per qualifica:
[57]
 
4a: n. 8;
 
5a: n. 11
 
6a: n. 5;
 
7a: n. 3;
 
8a: n. 1;
 
1a dir: n. 1.
6. 
A modificazione di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14 , i posti relativi alla VIII qualifica ed alla prima qualifica dirigenziale di cui al precedente comma 5 sono computati come posti tra loro distinti.
7. 
L'organizzazione della struttura di ogni Ente è demandata al Consiglio Direttivo che può articolare il personale in base alle esigenze di funzionamento.
8. 
I dipendenti di 1a qualifica dirigenziale svolgono le funzioni di Direttore di cui ai commi 2 e 3 dell' articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14 .
9. 
Applicandosi al personale delle aree protette, a norma dell' articolo 1 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 28 , e successive modificazioni, lo stato giuridico ed economico previsto per il personale regionale, gli Enti di gestione delle aree protette istituiscono, ove necessario e possibile, il servizio di mensa per il proprio personale, in applicazione di quanto stabilito all' articolo 48 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 , e successive modificazioni.
10. 
Agli oneri conseguenti all'istituzione del servizio di mensa di cui al comma 9 gli Enti di gestione provvedono con gli stanziamenti agli stessi erogati dalla Regione mediante l'utilizzo del capitolo 7910 del bilancio di previsione per l'anno 1990 - e dei corrispondenti capitoli dei bilanci successivi - avente la denominazione "Oneri per il personale dei Parchi e delle Riserve naturali regionali".
Art. 18.[58] 
(...)
Art. 19.[59] 
(...)
Art. 20. 
(Commissariamento degli Enti di gestione)
1. 
In caso di ritardi od omissioni da parte degli Organi degli Enti ai quali è affidata la gestione delle aree protette, previamente invitati a provvedere, la Giunta Regionale invia apposito Commissario per compiere gli atti obbligatori per legge o eseguire gli impegni validamente assunti.
2. 
La Giunta Regionale provvede allo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione per gravi violazioni di legge o per gravi inadempienze attuative dei piani di gestione delle aree protette ovvero in caso di persistente inattività o di impossibilità di funzionamento.
3. 
Con il provvedimento di scioglimento la Giunta Regionale nomina contestualmente un Commissario straordinario con pieni poteri che rimane in carica fino alla ricostituzione degli Organi degli Enti di gestione.
Art. 21. 
(Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette)
1. 
La Giunta Regionale, il Consiglio Regionale e gli Enti di gestione si avvalgono del Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette, avente funzioni consultive.
2. 
Il Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette in particolare esprime pareri in merito:
a) 
al Piano regionale delle aree protette di cui all'articolo 2;
b) 
alle proposte di legge, ai disegni di legge ed ai provvedimenti amministrativi relativi all'istituzione di aree protette di cui all'articolo 6;
c) 
agli strumenti di pianificazione territoriale, naturalistica e forestale relativi alle aree protette;
d) 
alle proposte ed ai disegni di legge contenenti norme che siano riferite ad aree protette istituite o inserite nel Piano regionale delle aree protette.
3. 
Il Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette è nominato dal Consiglio Regionale su proposta delle Facoltà di seguito riportate, proposte che possono indicare anche esperti non docenti universitari. Il Comitato è così composto:
[60]
a) 
n. 2 veterinari proposti dalla Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Torino;
b) 
n. 2 zoologi, n. 2 botanici e n. 2 geologi proposti dalla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università di Torino;
c) 
n. 2 forestali e n. 2 agronomi proposti dalla Facoltà di Scienze Agrarie e Forestali dell'Università di Torino;
d) 
n. 2 architetti proposti dalla Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino;
e) 
n. 1 storico, n. 1 geografo e n. 1 archeologo proposti dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Torino;
f) 
n. 5 esperti nelle materie e nelle specializzazioni sopra richiamate scelti direttamente dal Consiglio Regionale, di cui due espressi dalla minoranza.
4. 
Il Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette nomina tra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente.
5. 
Funge da Segretario del Comitato un funzionario del Settore Parchi naturali della Regione, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
6. 
Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce ogni qualvolta sia convocato dal suo Presidente, su richiesta dell'Assessore regionale ai Parchi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, entro 10 giorni dalla richiesta stessa.
7. 
Le riunioni del Comitato tecnico-scientifico sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei membri in carica: in seconda convocazione le riunioni sono valide con la partecipazione di almeno 7 membri.
8. 
Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica cinque anni e scade con lo scioglimento del Consiglio Regionale. Esso svolge la sua attività finchè non siano insediati i nuovi componenti.
9. 
Il Comitato tecnico-scientifico in carica all'entrata in vigore della presente legge continua a svolgere la sua attività in base alle previsioni di cui al presente articolo fino all'insediamento del nuovo Comitato.
10. 
Ai membri del Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette spettano, per ogni riunione, i gettoni di presenza e le eventuali indennità di rimborso spese previsti dalle vigenti leggi regionali in materia.
Art. 22. 
(Patrimonio, beni mobili ed immobili, contratti ed altri oneri, bilanci)
1. 
Gli Enti di cui all'articolo 7 della presente legge così come riordinati subentrano agli Enti di gestione disciolti o che sostituiscono assumendosi il patrimonio, i beni mobili ed immobili, i contratti e gli altri oneri; passano in proprietà dei nuovi Enti di gestione tutti i beni che sono stati acquistati dagli Enti disciolti o sostituiti utilizzando gli stanziamenti assegnati dalla Regione per la gestione delle aree protette.
2. 
Per la formazione dei bilanci dei nuovi Enti si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nei bilanci degli Enti disciolti o sostituiti, facendo salvi gli avanzi finanziari ed i residui attivi e passivi in essi previsti.
Capo III. 
GESTIONE TERRITORIALE
Art. 23. 
(Piani di area)
1. 
Per le aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale, Area attrezzata, Zona di preparco o Zona di salvaguardia secondo le norme dell'articolo 6, ove sia espressamente previsto dal provvedimento istitutivo, viene redatto un Piano di area: il Piano di area è obbligatorio per le aree istituite a Parco naturale e costituisce, in questo caso, il Piano per il parco di cui all' articolo 25, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
[61]
2. 
I Piani di area sono predisposti in collaborazione tra Enti di gestione, Province o Città Metropolitana, Comunità Montane, Comuni e Regione attraverso conferenze estese ai rappresentanti degli Enti predetti territorialmente interessati: i Piani di area sono adottati dagli Enti di gestione nei tempi stabiliti nei singoli provvedimenti istitutivi e per gli stessi è, comunque, prevista, a seguito dell'adozione:
[62]
a) 
la trasmissione agli Enti territoriali interessati al fine della loro pubblicizzazione mediante notizia sui rispettivi Albi pretori;
b) 
la notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta adozione con l'individuazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati;
c) 
l'esame delle osservazioni che possono essere formulate da chiunque lo ritenga opportuno.
3. 
Il soggetto adottante, esaminate le osservazioni nei termini di tempo previsti dalle leggi istitutive, provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per l'elaborazione del Piano di area definitivo. Sentite la Commissione tecnica urbanistica e la Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, la Giunta Regionale sottopone il Piano di Area definifivo al Consiglio Regionale per l'approvazione.
[63]
3 bis. 
Trascorsi i termini temporali previsti per l'adozione e per l'esame delle osservazioni, la Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti dell'Ente di gestione inadempiente.
[64]
4. 
I Piani di area hanno validità a tempo indeterminato e ad essi possono essere apportate modificazioni seguendo le procedure di cui ai commi 2 e 3.
5. 
Le indicazioni contenute nei Piani di area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore delle deliberazioni del Consiglio Regionale di approvazione dei Piani, che sostituiscono la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello.
[65]
6. 
Dalla data di adozione dei Piani di area si applicano le misure di salvaguardia previste per il Piano Territoriale dalla normativa urbanistica regionale.
7. 
L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni dei Piani di area avviene nei termini e nei modi previsti all' articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , e successive modificazioni ed integrazioni.
8. 
I Piani di area sono approvati ed esplicano i loro effetti anche a norma dell' articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 , e della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 .
9. 
Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all' articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , relative agli interventi previsti nei Piani di area approvati nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono subdelegate ai Comuni medesimi a norma dell'articolo 13, comma 1, sub h), della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 .
10. 
I Piani di area sono strumenti di previsione guida ed indirizzo per la gestione delle aree oggetto di pianificazione e gli Enti di gestione hanno l'obbligo di rendere operative e di fare rispettare le indicazioni di piano.
11. 
In caso di ritardi od omissioni da parte degli Enti di gestione nell'attuazione di previsioni contenute nei Piani di area, la Giunta Regionale, previo invito a provvedere, interviene a norma del comma 1 dell'articolo 20.
12. 
In caso di gravi inadempienze da parte degli Enti di gestione relative alle previsioni contenute nei Piani di area, la Giunta Regionale interviene a norma dei commi 2 e 3 dell'articolo 20 con lo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione e con il relativo commissariamento.
Art. 24. 
(Piani di assestamento forestale)
1. 
Per la redazione, l'approvazione e l'attuazione dei Piani di assestamento forestale si applicano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge ,regionale 4 settembre 1979, n. 57 , e successive modificazioni ed integrazioni.
2. 
I Piani di assestamento forestale delle aree protette sono redatti, entro 3 anni dall'istituzione, per ogni area protetta per la quale tale strumento è espressamente previsto dal rispettivo provvedimento istitutivo.
3. 
I Piani di assestamento forestale delle aree protette sono attuati dagli Enti di gestione di norma su finanziamento regionale ovvero su finanziamenti derivanti da stanziamenti nazionali o comunitari.
4. 
Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all' articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , relative agli interventi previsti nei Piani di assestamento forestale approvati, nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , e successive modificazioni ed integrazioni sono subdelegate ai Comuni medesimi a norma dell'articolo 13, comma 1, sub h), della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 .
5. 
In caso di ritardi od omissioni da parte degli Enti di gestione nell'attuazione di previsioni contenute nei Piani di assestamento forestale, la Giunta Regionale, previo invito a provvedere, interviene a norma del comma 1 dell'articolo 20.
6. 
In caso di gravi inadempienze da parte degli Enti di gestione relative alle previsioni contenute nei Piani di assestamento forestale, la Giunta Regionale interviene a norma dei commi 2 e 3 dell'articolo 20 con lo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione e con il relativo commissariamento.
Art. 25. 
(Piani naturalistici)
1. 
Per la redazione, l'approvazione e l'attuazione dei Piani naturalistici si applicano le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 , e successive modificazioni ed integrazioni.
2. 
I Piani naturalistici delle aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale o Area attrezzata sono obbligatori a norma dell' articolo 8, comma 2, della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 , e successive modificazioni ed integrazioni.
3. 
I Piani naturalistici predisposti secondo le procedure di legge sono approvati ed esplicano i loro effetti anche a norma dell' articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 .
4. 
Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all' articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , relative agli interventi previsti nei Piani naturalistici approvati, nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono subdelegate ai Comuni medesimi a norma dell'articolo 13, comma 1, sub h), della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 .
5. 
I Piani naturalistici sono strumenti di previsione, guida ed indirizzo per la gestione delle aree oggetto di pianificazione e gli Enti di gestione hanno l'obbligo di rendere operative e fare rispettare le indicazioni di piano.
6. 
In caso di ritardi od omissioni da parte degli Enti di gestione nell'attuazione di previsioni contenute nei Piani naturalistici, la Giunta Regionale, previo invito a procedere, interviene a norma del comma I dell'articolo 20.
7. 
In caso di gravi inadempienze da parte degli Enti di gestione relative alle previsioni contenute nei Piani naturalistici, la Giunta Regionale interviene a norma dei commi 2 e 3 dell'articolo 20 con lo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione e con il relativo commissariamento.
Art. 26. 
(Piani di intervento)
1. 
I Piani di intervento sono redatti per le aree protette per le quali tale strumento è espressamente previsto dal rispettivo provvedimento istitutivo e sono approvati secondo le procedure previste dal provvedimento medesimo.
2. 
Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all' articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , relative agli interventi previsti nei Piani di intervento approvati, nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono subdelegate ai Comuni medesimi a norma dell'articolo 13, comma 1 sub h), della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 .
3. 
I Piani di intervento sono strumenti attuativi e gli Enti di gestione hanno l'obbligo di rendere operative le previsioni contenute nei piani medesimi.
4. 
In caso di ritardi od omissioni da parte degli Enti di gestione nell'attuazione di previsioni contenute nei Piani di intervento, la Giunta Regionale, previo invito a procedere, interviene a norma del comma 1 dell'articolo 20.
5. 
In caso di gravi inadempienze da parte degli Enti di gestione relative alle previsioni contenute nei Piani di intervento, la Giunta Regionale interviene a norma dei commi 2 e 3 dell'articolo 20 con lo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione e con il relativo commissariamento.
Art. 27. 
(Gestione faunistica)
1. 
La gestione faunistica nelle aree protette regionali è effettuata in base alle norme di cui alla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 .
Art. 28. 
(Utilizzo e fruizione)
1. 
L'utilizzo e la fruizione delle aree protette regionali sono regolati con leggi regionali predisposte tenendo conto delle indicazioni fornite dai singoli Enti di gestione.
2. 
Le leggi di cui al comma 1 debbono anche prevedere le relative sanzioni amministrative per le violazioni alle norme comportamentali previste dalle leggi medesime.
3. 
Le leggi regionali che stabiliscono le forme di utilizzo e di fruizione delle aree protette regionali debbono contenere norme finalizzate a salvaguardare anche attraverso segnaletica e tabellazione apposite, le produzioni agricole e le attività silvo-pastorali, nonchè a garantire l'accessibilità a soggetti disabili.
4. 
Le aree di proprietà privata appositamente destinate alla fruizione attraverso la posa di attrezzature o strutture sono soggette a locazione o acquisizione a qualsiasi titolo.
Art. 29. 
(Attività agricole)
1. 
Le attività agricole rientrano tra le economie locali da qualificare e da valorizzare nelle aree protette di cui all'articolo 1.
2. 
I Piani di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 debbono tenere in conto prioritario, al fine di consentire la continuità delle attività agricole:
a) 
le colture e gli allevamenti esercitati al momento dell'istituzione delle aree protette, per i quali deve essere garantita l'economicità aziendale;
b) 
la coltura del pioppo e delle altre coltivazioni industriali da legno a rapido accrescimento, che sono considerate a tutti gli effetti colture agrarie, per le quali deve comunque essere valutata la compatibilità con l'ambiente nel quale sono effettuate;
c) 
la possibilità di aprire od ampliare le strade finalizzate alle attività agricole;
d) 
la possibilità di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino ed il restauro conservativo e per la nuova costruzione di fabbricati rurali e delle relative pertinenze, nel rispetto delle vigenti normative in materia urbanistica.
3. 
Le aree protette, ove sia presente l'attività agricola, sono zone sensibili dal punto di vista ambientale ai sensi delle disposizioni comunitarie e sono soggette a priorità di finanziamento a favore delle aziende agricole in esse presenti per le attività, gli interventi e le opere conformi alle previsioni degli strumenti di pianificazione: a tal fine si utilizzano le leggi ed i regolamenti di settore regionali, nazionali e comunitari concernenti aiuti agli investimenti agricoli.
4. 
Ai fini della valorizzazione delle attività agricole, la Giunta Regionale propone piani e programmi pilota per lo sviluppo della lotta biologica ed integrata.
Art. 30. 
(Attività silvo-pastorali)
1. 
Le attività silvo-pastorali rientrano tra le economie locali da qualificare e da valorizzare nelle aree protette di cui all'articolo 1.
2. 
I Piani di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 debbono tenere in conto prioritario, al fine di consentire la continuità delle attività silvo-pastorali:
a) 
le zone destinate al pascolo e le zone forestate al momento dell'istituzione delle aree protette;
b) 
la gestione dei pascoli e dei boschi, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia;
c) 
la possibilità di aprire od ampliare le strade finalizzate alle attività silvo-pastorali;
d) 
la possibilità di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino ed il restauro conservativo e per la nuova costruzione di fabbricati rurali e delle relative pertinenze, nel rispetto delle vigenti normative in materia urbanistica.
3. 
La qualificazione e la valorizzazione delle attività silvo-pastorali avviene anche attraverso l'applicazione dei Piani di assestamento forestale di cui all'articolo 24.
4. 
La Giunta Regionale approva programmi di intervento finanziario annuale stabilendo i relativi stanziamenti.
Art. 31. 
(Attività scientifiche, didattiche, culturali, ricreative e turistiche)
1. 
La Giunta Regionale approva annualmente, in concomitanza con il bilancio regionale, un programma di interventi per lo sviluppo delle attività scientifiche, didattiche, culturali, ricreative e turistiche nelle aree protette, sviluppo che deve essere compatibile con l'ambiente naturale e con le attività agricole e silvo-pastorali.
2. 
Il programma di cui al comma precedente deve individuare le leggi di settore da cui attingere i relativi finanziamenti.
Art. 32. 
(Predisposizione dei programmi)
1. 
I programmi di qualificazione e di valorizzazione delle aree protette richiamati al comma 4 dell'articolo 29, al comma 4 dell'articolo 30 e al comma 1 dell'articolo 31, sono predisposti dalla Giunta Regionale che provvede al coordinamento per l'accesso alle risorse pubbliche e private.
2. 
I programmi di cui al presente articolo sono predisposti tramite il Settore Parchi naturali che opera d'intesa con gli altri Settori competenti.
Art. 33. 
(Contributi per il mantenimento ed il ripristino delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche)
1. 
Gli Enti di gestione delle aree protette prevedono nei propri bilanci appositi capitoli per l'erogazione di contributi a favore di soggetti pubblici o privati che svolgano attività produttive agricole o silvo-pastorali o artigianali, per il mantenimento ed il ripristino delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi tutelati, ivi compresi il mantenimento, la conservazione e il ripristino delle tipologie edilizie, sia per le nuove costruzioni, sia per i fabbricati esistenti.
2. 
I contributi di cui al comma 1 sono destinati a coprire la differenza tra il costo effettivo delle opere imposte ed il costo del medesimo intervento eseguito secondo le tecniche attuali ed utilizzando i materiali disponibili sul mercato.
3. 
I criteri di assegnazione dei contributi di cui al presente articolo sono stabiliti in apposito regolamento deliberato dagli Enti di gestione delle aree protette.
Art. 34. 
(Promozione della cooperazione socio-economica)
1. 
La Regione promuove, tra i residenti nei Comuni i cui territori siano compresi in aree protette, forme di associazionismo cooperativo di impresa nell'esercizio di attività legate alle funzioni di promozione e valorizzazione delle economie locali.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1 viene riservata una quota di finanziamento sulla base dei criteri e delle procedure della legge regionale 16 novembre 1988, n. 44 , eccezion fatta per la clausola sociale di composizione delle cooperative di cui all'articolo 2 della legge medesima.
3. 
Possono essere destinatarie delle agevolazioni le cooperative esercenti:
a) 
manutenzione e servizio delle aree protette: fra queste attività sono ricomprese quelle di manutenzione relative alla ricezione, assistenza e guida dei visitatori;
b) 
commercializzazione al dettaglio di prodotti locali, con precedenza nelle agevolazioni e nei finanziamenti alle aziende che si impegnano a commercializzare, prevalentemente, prodotti con garanzia di elevata qualità e genuinità;
c) 
servizi turistico-ricettivi, servizi a carattere agrituristico e di animazione culturale e sportiva.
Art. 35. 
(Risarcimenti per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole ed ai pascoli)
1. 
I risarcimenti dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole ed ai pascoli sono erogati secondo le procedure e le norme di cui all' articolo 10 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 .
2. 
Sono esclusi i risarcimenti dei danni alle foreste e comunque alle aree boscate.
Art. 36. 
(Indennizzi per danni economici)
1. 
Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili nelle aree protette sono erogati direttamente dagli Enti di gestione delle aree medesime facendo fronte con i propri bilanci.
2. 
Al fine della liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, deve essere accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con legge o con i piani di gestione delle aree protette che impedisca in tutto o in parte l'esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all'indennizzo:
a) 
la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di monticazione;
b) 
le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.
3. 
Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale fatta salva la possibilità da parte della Regione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione di aree.
4. 
Non sono dovuti indennizzi per i vincoli derivanti dall'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , così come espressamente previsto dall'articolo 16 della legge medesima.
5. 
A seguito dell'accertamento del danno da parte degli Enti di gestione delle aree protette, gli Enti medesimi debbono procedere alla liquidazione del danno medesimo entro 120 giorni dalla data della denuncia.
Capo IV. 
DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI
Art. 37. 
(Amici delle aree protette)
1. 
La Regione favorisce la costituzione di Associazioni private di Amici delle aree protette e ne indirizza l'attività al fine di conseguire i seguenti obiettivi:
a) 
acquisizione di terreni inclusi nelle aree protette al fine di una loro valorizzazione naturalistica ed ambientale;
b) 
finanziamento di attività di tutela, di salvaguardia e di promozione delle aree protette.
2. 
I finanziamenti erogati dalle Associazioni di Amici delle aree protette, necessari al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, sono direttamente introitati dagli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali previa autorizzazione della Giunta Regionale ai sensi dell' articolo 15 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 .
Art. 38. 
(Centro di documentazione e ricerca sulle aree protette)
1. 
Ai fini di una migliore conoscenza del patrimonio naturale tutelato e di un corretto utilizzo della conoscenza medesima a fini didattici e della diffusione della cultura e dell'informazione naturalistica, la Regione promuove la costituzione di un Centro di documentazione e ricerca sulle aree protette.
2. 
Il Centro di documentazione e ricerca è finalizzato:
a) 
alla promozione, al coordinamento ed all'indirizzo scientifico della ricerca condotta nell'ambito delle aree protette;
b) 
alla formazione e gestione di una Banca dati naturalistico-ambientale della Regione Piemonte;
c) 
alla predisposizione di collane di pubblicazioni scientifiche, didattiche e informative;
d) 
alla promozione di mostre, a tema naturalistico e ambientale, di carattere permanente e/o temporaneo;
e) 
alla promozione di forme di utilizzo didattico e culturale delle aree protette.
Art. 39. 
(Acquisizione e affitto di beni mobili e immobili)
1. 
La Regione promuove iniziative di acquisizione e/o di affitto di beni mobili e immobili che siano di particolare interesse per la gestione delle aree protette mediante l'utilizzo degli stanziamenti previsti sui capitoli 7930 e 7932 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1990 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
Art. 40. 
(Tabellazione e segnaletica)
1. 
Le aree protette debbono essere tabellate così come previsto dalle singole leggi istitutive di ogni area.
2. 
Le aree incluse nel Piano regionale delle aree protette e non ancora istituite non necessitano di tabellazione: la pubblicità relativa ai confini è data mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e mediante affissione agli Albi Pretori dei Comuni interessati.
3. 
Gli Enti di gestione hanno l'obbligo di utilizzare la segnaletica relativa alle aree protette regionali approvata con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 41. 
(Relazioni annuali)
1. 
Gli enti di gestione delle aree protette redigono entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sulle attività dell'anno precedente che evidenzi lo stato di attuazione delle iniziative gestionali, dei piani di gestione di cui al Capo III, delle attività del personale e della spesa.
2. 
Le relazioni di cui al precedente comma sono inviate al Presidente della Giunta Regionale, all'Assessore regionale ai Parchi naturali, al Presidente del Consiglio Regionale, al Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette, ai Presidenti delle Province interessate, ai Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio dell'area protetta.
3. 
La Giunta Regionale, sulla base delle relazioni degli Enti di gestione, redige una relazione generale riassuntiva che illustri l'attività regionale complessiva in materia di aree protette e ne riferisce al Consiglio Regionale.
4. 
La relazione di cui al comma 3 è inviata agli Enti di gestione delle aree protette regionali ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 42. 
(Abrogazione e modificazione di norme)
1. 
La legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.
2. 
a) 
il secondo comma è sostituito dal seguente: "
Il Comitato degli Amministratori esprime il proprio parere in merito a programmi e piani di particolare rilevanza e avanza proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività aziendali
";
b) 
al terzo comma sono soppresse le parole "
almeno due volte all'anno per la discussione sul piano di attività dell'Azienda e sui bilanci ed
".
3. 
Sono abrogate le norme contenute nelle leggi istitutive delle aree protette regionali che siano difformi da quanto stabilito dalla presente legge.
Data a Torino, addì 22 marzo 1990
Vittorio Beltrami

Note:

[1] La lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 5 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 47 del 1995.

[2] Il comma 2 bis dell'articolo 5 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 47 del 1995.

[3] La lettera a del comma 1 dell'articolo 7 è stata sostituita dal comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 32 del 1995.

[4] Questa lettera del comma 1 dell'articolo 7 è stata abrogata dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 33 del 1995.

[5] La lettera m del comma 1 dell'articolo 7 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 33 del 1995.

[6] La lettera o) del comma 1 dell'articolo 7 è stata abrogata dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 61 del 1995.

[7] La lettera p) del comma 1 dell'articolo 7 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 65 del 1995.

[8] La lettera q) del comma 1 dell'articolo 7 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 65 del 1995.

[9] La lettera r) del comma 1 dell'articolo 7 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 65 del 1995.

[10] Questo punto del comma 1 dell'articolo 7 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 32 del 1995.

[11] Questa lettera del comma 1 dell'articolo 7 è stata abrogata dalla lettera d del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 33 del 1995.

[12] Questa lettera del comma 1 dell'articolo 7 è stata sostituita dal comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 33 del 1995.

[13] La lettera o1) del comma 1 dell'articolo 7 è stata abrogata dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 61 del 1995.

[14] La lettera p1) del comma 1 dell'articolo 7 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 65 del 1995.

[15] La lettera q1) del comma 1 dell'articolo 7 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 65 del 1995.

[16] La lettera r1) del comma 1 dell'articolo 7 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 65 del 1995.

[17] Nel comma 2 dell'articolo 7 le parole " Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè e Riserva naturale speciale dell'Orrido e Stazione di leccio di Chianocco" sono state sostituite dalle parole "Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, della Riserva naturale speciale dell'Orrido e Stazione di leccio di Chianocco e della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano" ad opera del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 12 del 1998.

[18] Il comma 3 dell'articolo 7 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 35 del 1991.

[19] Il comma 3 bis dell'articolo 7 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 61 del 1995.

[20] Il comma 7 dell'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera g del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 65 del 1995.

[21] Il comma 9 dell'articolo 7 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 del 1992.

[22] Il comma 9 bis dell'articolo 7 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 del 1992.

[23] Il comma 11 bis dell'articolo 7 è stato inserito dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 del 1993.

[24] Il comma 13 dell'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 24 del 1993.

[25] In questo comma dell'articolo 7 le parole "ed all'Azienda" sono state soppresse ad opera dal comma 4. dell'articolo 9 della legge regionale 24 del 1993. Questo comma è stato rinumerato da 15. a 13. ad opera della lettera a) del comma 4. dell'art. 9 della l.r. 24/1993.

[26] Il comma 14 dell'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 24 del 1993.

[27] Il comma 2 dell'articolo 8 è stato abrogato dalla lettera b del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 24 del 1993.

[28] Il comma 2 dell'articolo 9 è stato sostituito dal comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 32 del 1995.

[29] Il comma 5 dell'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 65 del 1995.

[30] Il comma 5 bis dell'articolo 9 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 65 del 1995.

[31] Il comma 5 ter dell'articolo 9 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 65 del 1995.

[32] Il comma 6 dell'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera e del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 33 del 1995.

[33] Il comma 8 dell'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 15 del 1993.

[34] Il comma 11 dell'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 del 1995.

[35] Il comma 12 dell'articolo 9 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 33 del 1995.

[36] Il comma 14 dell'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 12 del 1998.

[37] Il comma 15 dell'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 61 del 1995.

[38] Il comma 15 bis dell'articolo 9 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 35 del 1991.

[39] Il comma 18 dell'articolo 9 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 21 del 1993.

[40] La lettera d bis del comma 18 dell'articolo 9 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 46 del 1998.

[41] Il comma 19 dell'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera g del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 65 del 1995.

[42] Il comma 21 dell'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 del 1992.

[43] Il comma 21 bis dell'articolo 9 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 del 1992.

[44] Il comma 23 bis dell'articolo 9 è stato inserito dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 del 1993.

[45] Nel comma 24 dell'articolo 9 le parole "di cui ai precedenti commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13" sono state sostituite dalle parole "di cui ai precedenti commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15" ad opera del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 35 del 1991.

[46] Il comma 29 dell'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 20 del 1994.

[47] La lettera c del comma 1 dell'articolo 11 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 del 1994.

[48] Il comma 1 bis dell'articolo 11 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 del 1994.

[49] L'articolo 14 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 36 del 1992.

[50] L'articolo 14 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 36 del 1992.

[51] Il comma 2 bis dell'articolo 15 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 36 del 1992.

[52] Il comma 3 dell'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera c del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 24 del 1993.

[53] Questo comma è stato rinumerato da 4. a 3. ad opera della lettera c) del comma 4. dell'art. 9 della l.r. 24/1993.

[54] Nel comma 4 dell'articolo 17 le parole "di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 e 11" sono state sostituite dalle parole "di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 bis, 10 e 11" ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 del 1992.

[55] Nella lettera a del comma 5 dell'articolo 17 le parole "Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè e Riserva naturale speciale dell'Orrido e Stazione di leccio di Chianocco " sono state sostituite dalle parole "Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, della Riserva naturale speciale dell'Orrido e Stazione di leccio di Chianocco e della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano" ad opera del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 12 del 1998.

[56] La lettera b del comma 5 dell'articolo 17 è stata abrogata dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 35 del 1991.

[57] La lettera d del comma 5 dell'articolo 17 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 4 del 1992.

[58] L'articolo 18 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 36 del 1992.

[59] L'articolo 19 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 36 del 1992.

[60] Nel comma 3 dell'articolo 21 le parole "su terne proposte dalle" sono state sostituite dalle parole "su proposta delle" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 19 del 1991.

[61] Il comma 1 dell'articolo 23 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 36 del 1992.

[62] Il comma 2 dell'articolo 23 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 36 del 1992.

[63] Il comma 3 dell'articolo 23 è stato sostituito dal comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 36 del 1992.

[64] Il comma 3 bis dell'articolo 23 è stato inserito dal comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 36 del 1992.

[65] Il comma 5 dell'articolo 23 è stato sostituito dal comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale 36 del 1992.