"Determinazione dei compensi spettanti ai componenti della Commissione di cui alla legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 - Titolo II. 'Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum ' ".
(B.U. 18 giugno 1997, n. 24)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
Il
comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 , come modificato dall'
articolo 1 della legge regionale 23 aprile 1992, n. 25 è sostituito dal seguente: "
Ai componenti della Commissione sono dovuti i compensi stabiliti per i componenti del Comitato regionale per la comunicazione e l'informazione dall'articolo 13, commi 2 e 4, della
legge regionale 2 gennaio 1997, n. 1 . ".
1.
Art. 2.
1.
Il
comma 2 dell'articolo 11 della l. r. 55/1990 è sostituito dal seguente: "
Agli oneri relativi si provvede con gli stanziamenti iscritti al capitolo 10220 del bilancio regionale di previsione per l'anno finanziario 1997 e con gli stanziamenti nei corrispettivi capitoli per gli esercizi successivi. ".
2.
Art. 3.
1.
La presente legge ha effetto alla data di entrata in vigore della
legge regionale 2 gennaio 1997, n. 1
.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 9 giugno 1997
Enzo Ghigo