Legge regionale n. 32 del 09 giugno 1997  ( Versione vigente )
"Determinazione dei compensi spettanti ai componenti della Commissione di cui alla legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 - Titolo II. 'Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum ' ".
(B.U. 18 giugno 1997, n. 24)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 , come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 23 aprile 1992, n. 25 è sostituito dal seguente: "
1.
Ai componenti della Commissione sono dovuti i compensi stabiliti per i componenti del Comitato regionale per la comunicazione e l'informazione dall'articolo 13, commi 2 e 4, della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 1 .
".
Art. 2. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 11 della l. r. 55/1990 è sostituito dal seguente: "
2.
Agli oneri relativi si provvede con gli stanziamenti iscritti al capitolo 10220 del bilancio regionale di previsione per l'anno finanziario 1997 e con gli stanziamenti nei corrispettivi capitoli per gli esercizi successivi.
".
Art. 3. 
1. 
La presente legge ha effetto alla data di entrata in vigore della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 1 .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 giugno 1997
Enzo Ghigo