La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di re ferendum di cui alla presente legge esercita le proprie funzioni sino all'insediamento della Commissione di garanzia. Da tale data la Commissione consultiva è soppressa.
[2] Le disposizioni di cui all'articolo 15 della l.r. 25/2006 si applicano a decorrere dalla data di insediamento della Commissione di garanzia.
[3] L'art. 15 della l.r. 25/2006 ha abrogato il Titolo II della l.r. 55/1990 , fatto salvo il disposto dell'articolo 5, comma 2.
[4] L'articolo 11 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 del 2002.