Legge regionale n. 55 del 20 dicembre 1990  ( Versione vigente )
"Modificazione della L.R. 16 gennaio 1973, n. 4 , in materia di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum".[1][2]
(B.U. 27 dicembre 1990, n. 52)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
Art. 1. 
1. 
Nel titolo II, capo II, della L.R. 16 gennaio 1973, n. 4 , dopo l'art. 12, è inserito il seguente art. 12 bis: "
Art. 12 bis.
1.
I cittadini che intendono promuovere il referendum presentano, in numero non inferiore a 600, istanza scritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale. Un funzionario delegato dall'Ufficio di Presidenza dà atto dell'avvenuto deposito dell'istanza mediante processo verbale del quale viene rilasciata copia al primo firmatario.
2.
I promotori debbono essere iscritti nelle liste elettorali di uno o più Comuni della Regione. L'iscrizione può essere comprovata con dichiarazione, anche contestuale all'istanza, sottoscritta dagli interessati e autenticata nei modi previsti per l'autenticazione delle firme relative alla richiesta di referendum.
3.
L'istanza deve riportare il testo del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, formulato come prescritto all'art. 12.
4.
L'Ufficio di Presidenza informa tempestivamente della presentazione dell'istanza il Consiglio Regionale e il Presidente della Giunta che ne dà notizia mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, accerta la ricevibilità della istanza di referendum di cui ai commi 1, 2 e 3, nonchè se il quesito referendario è formulato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 della presente legge. Accerta altresì l'inesistenza di effetti di incostituzionalità conseguenti all'eventuale abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum.
6.
A tal fine, l'Ufficio di Presidenza chiede il parere della Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum. Tale parere è reso noto al Consiglio Regionale e al primo firmatario dell'istanza.
7.
L'Ufficio di Presidenza, nell'ipotesi di non ricevibilità dell'istanza di referendum ovvero di non conformità del quesito referendario alle disposizioni di cui all'art. 11 o di effetti di incostituzionalità conseguenti all'eventuale abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum, dispone la reiezione dell'istanza.
8.
Se la decisione dell'Ufficio di Presidenza è positiva, si procede con gli adempimenti di cui agli articoli successivi.
9.
L'Ufficio di Presidenza delibera all'unanimità. Se non si raggiunge l'unanimità, delibera il Consiglio Regionale a maggioranza assoluta dei componenti entro 15 giorni dalla riunione dell'Ufficio di Presidenza
".
Art. 2. 
1. 
a) 
al comma 2 sono soppresse le parole: "
e ammissibilità
";
b) 
al comma 4 sono soppresse le parole: "
per le proposte giudicate ammissibili in relazione all'art. 11, ma viziate da eventuali irregolarità nella presentazione della documentazione, l'Ufficio di Presidenza
"; e sostituite con le seguenti: "
Se l'Ufficio di Presidenza riscontra irregolarità nella procedura di formazione o di presentazione della richiesta e della documentazione prescritta
".
Art. 3. 
1. 
Nel Titolo II, Capo IV, della L.R. 16 gennaio 1973, n. 4 l'intero testo dell'art. 32 è sostituito con il seguente testo: "
1.
Se, prima della emanazione del decreto di indizione o, comunque, prima della data del suo svolgimento, la legge, il regolamento, il provvedimento amministrativo, o le singole disposizioni di essi, cui il referendum si riferisce, sono stati abrogati, le operazioni relative non hanno più corso.
2.
Se l'abrograzione degli atti, o delle singole disposizioni, è stata accompagnata da altra disciplina della medesima materia, senza modificazioni nè dei principi ispiratori della disciplina preesistente, nè dei contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si svolge sulle nuove disposizioni entro i termini prestabiliti.
3.
L'annullamento della procedura referendaria o la sua prosecuzione, secondo quanto disposto dai commi 1 e 2, sono stabiliti dal Presidente della Giunta con proprio decreto motivato, previo parere conforme della Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum. La decisione di annullamento, fatte salve le impugnative previste dalle leggi nazionali, costituisce provvedimento definitivo e preclusivo per l'ulteriore corso della iniziativa referendaria
".
Titolo II.[3] 
COMMISSIONE CONSULTIVA REGIONALE PER I PROCEDIMENTI DI INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE E DEGLI ENTI LOCALI E DI REFERENDUM
Art. 4. 
(Commissione consultiva)
1. 
È istituita la Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum.
2. 
La Commissione è organo consultivo della Regione sulle questioni tecnico-giuridiche che concernono la interpretazione e l'applicazione al caso concreto delle norme dello Statuto e delle leggi regionali in materia di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum, nonchè delle altre leggi nazionali e regionali di cui si renda necessaria l'interpretazione o l'applicazione nel corso dei predetti procedimenti.
3. 
Gli organi regionali che intervengono nei procedimenti previsti dalla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 e successive modificazioni, sono tenuti a sentire il parere della Commissione.
Art. 5. 
(Termini per i pareri della Commissione)
1. 
La Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.
2. 
I termini assegnati dalla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nei procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum sono sospesi durante il periodo compreso fra la data di invio alla Commissione della richiesta di parere e la data del deposito dello stesso presso la segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
3. 
Il termine, di cui al comma 1, è perentorio e, qualora il parere non venga trasmesso alla Segreteria dell'Ufficio di Presidenza entro i successivi cinque giorni dalla scadenza, cessa la sospensione dei termini, di cui al comma 2, e l'Ufficio di Presidenza assume ogni sua decisione assegnatagli dalla l. r. 16 gennaio 1973, n. 4 , omesso il parere, di cui al comma 1.
Art. 6. 
(Sede della Commissione)
1. 
La Commissione ha sede presso il Difensore Civico della Regione Piemonte. Il personale assegnato al relativo Servizio collabora al funzionamento della Commissione, su disposizione del Difensore Civico.
Art. 7. 
(Composizione)
1. 
La Commissione è composta da:
a) 
cinque professori di ruolo di materie giuridiche presso gli Atenei del Piemonte;
b) 
quattro avvocati iscritti nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giuris dizioni superiori.
2. 
Al fine di procedere alla composizione della Commissione, il Difensore Civico richiede:
a) 
ai Rettori degli Atenei del Piemonte con insegnamenti giuridici di designare complessivamente quindici professori di ruolo di materie giuridiche presso tali Atenei;
b) 
ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati e Procuratori del Piemonte di designare ciascuno due avvocati iscritti nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.
3. 
Il Difensore Civico sorteggia cinque componenti la Commissione fra quelli designati dai Rettori degli Atenei e quattro fra quelli designati dai Presidenti degli Ordini degli Avvocati e Procuratori. In caso di cessazione dalla carica di un componente prima della fine del mandato della Commissione, il Difensore Civico provvede ad integrare la Commissione mediante ulteriore sorteggio.
4. 
Il Difensore Civico comunica i risultati del sorteggio al Presidente del Consiglio Regionale. Il Consiglio provvede con propria deliberazione alla nomina della Commissione.
Art. 8. 
(Insediamento della Commissione)
1. 
Il Presidente del Consiglio Regionale insedia la Commissione che, quale primo atto, elegge nel proprio seno il Presidente a maggioranza assoluta dei componenti.
2. 
Se il Presidente cessa dalla carica prima della scadenza del mandato, il commissario più anziano di età assume la presidenza provvisoria.
3. 
Il Presidente può, in caso di suo temporaneo impedimento, delegare le proprie funzioni a uno dei Commissari.
Art. 9. 
(Durata in carica)
1. 
La nomina della Commissione da parte del Consiglio Regionale avviene entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio dopo le elezioni.
2. 
A tal fine, nel semestre antecedente la scadenza della legislatura regionale, il Difensore Civico provvede agli adempimenti previsti dall'art. 7.
3. 
La Commissione dura in carica fino al termine della legislatura.
4. 
La Commissione uscente continua ad esercitare i propri compiti fino all'insediamento della nuova Commissione.
5. 
In caso di cessazione anticipata della legislatura, il Difensore Civico provvede agli adempimenti previsti non appena decretato lo scioglimento del Consiglio.
6. 
Nella fase di prima attuazione della presente legge agli adempimenti previsti all'art. 7 e alla nomina della Commissione da parte del Consiglio Regionale si provvede entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.
Art. 10. 
(Regolamento)
1. 
La Commissione, all'atto del suo insediamento, approva, a maggioranza dei suoi componenti, il proprio regolamento di funzionamento e ne dà comunicazione al Consiglio Regionale.
2. 
La Commissione, salvo che per le elezioni del Presidente e l'approvazione del regolamento, delibera a maggioranza assoluta dei presenti e con la presenza di almeno sei componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. 
Per ogni parere richiesto alla Commissione, il Presidente nomina un relatore.
Art. 11.[4] 
1. 
Ai componenti della Commissione è dovuto un compenso, a far data dal 1° gennaio 2002, per ogni seduta, pari all'80 per cento dell'indennità di presenza corrisposta ai Consiglieri regionali, così come indicato dall' articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazioni delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale) e successive modificazioni.
2. 
Al Presidente della Commissione il compenso dovuto è stabilito nella misura del 90 per cento dell'indennità di presenza corrisposta ai Consiglieri regionali.
3. 
A tutti i componenti è altresì corrisposto un rimborso chilometrico forfettario calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra il domicilio e la sede della Commissione per un quinto del prezzo di un litro di benzina verde individuato secondo le modalità di attuazione del contratto nazionale dei dipendenti pubblici area dirigenza. I componenti con domicilio nel comune in cui ha luogo la riunione della Commissione non ricevono il rimborso chilometrico.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 20 dicembre 1990
Gian Paolo Brizio

Note:

[1] La Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di re ferendum di cui alla presente legge esercita le proprie funzioni sino all'insediamento della Commissione di garanzia. Da tale data la Commissione consultiva è soppressa.

[2] Le disposizioni di cui all'articolo 15 della l.r. 25/2006 si applicano a decorrere dalla data di insediamento della Commissione di garanzia.

[3] L'art. 15 della l.r. 25/2006 ha abrogato il Titolo II della l.r. 55/1990 , fatto salvo il disposto dell'articolo 5, comma 2.

[4] L'articolo 11 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 del 2002.