Legge regionale n. 16 del 24 marzo 1997  ( Versione vigente )
"Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1997 degli interventi previsti da leggi regionali nonchè disposizioni finanziarie per l'anno 1998".
(B.U. 26 marzo 1997, n. 12)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La presente legge costituisce provvedimento di rifinanziamento per l'anno 1997 degli interventi regionali nei Settori indicati nelle tabelle allegate, nei limiti complessivi di spesa corrente e di spesa in conto capitale ivi indicati.
Art. 2. 
(Opere urgenti di edilizia scolastica)
1. 
Per l'anno finanziario 1997 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 500 milioni per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica.
2. 
È autorizzata l'istituzione con atto amministrativo nello stato di previsione della spesa del bilancio 1997 di apposito capitolo con la seguente denominazione: "Concessione del concorso nel pagamento degli interessi su mutui decennali contratti da enti locali per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica", con la dotazione stabilita al comma uno.
3. 
Agli oneri si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15860.
Art. 3. 
(Disposizioni finanziarie per l'anno finanziario 1998)
1. 
Per l'anno finanziario 1998 è autorizzata la spesa di lire 109 miliardi e 169 milioni come risulta dalle tabelle di cui all'articolo 1.
2. 
Alla copertura degli oneri si provvede mediante l'utilizzazione di una disponibilità di pari ammontare degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 15910 e n. 27170 del bilancio pluriennale 1997-1999, "tranche" 1998.
Art. 4. 
(Schede guida F.I.P.)
1. 
Nelle more dell'approvazione del Piano Regionale di Sviluppo viene estesa all'anno finanziario 1997 la procedura prevista dall' articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 40 (Accelerazione delle procedure di attuazione del Fondo Investimenti Piemonte - F.I.P.).
2. 
Le schede guida di cui all'allegato A), per la presentazione dei progetti al Fondo Investimenti Piemonte F.I.P., sono approvate con la presente legge.
3. 
Le disponibilità accantonate sul capitolo n. 27160, pari a lire 74 miliardi, sono destinate come sotto specificato:
TURISMO
16.500.000.000
TERMALISMO
6.000.000.000
EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA
25.000.000.000
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI
13.500.000.000
COMMERCIO
5.000.000.000
PRESIDI SOCIO ASSISTENZIALI
8.000.000.000
COMPLESSIVAMENTE
74.000.000.000.
4. 
Le disponibilità per l'agricoltura e i presidi socio-assistenziali sono utilizzate per completare il finanziamento delle istanze pervenute nel corso dell'anno 1996, nei termini previsti dalle rispettive schede ma non finanziate per carenza di fondi.
5. 
Le disponibilità per il turismo e il termalismo sono utilizzabili anche per completare il finanziamento delle istanze pervenute in attuazione dell'analogo intervento previsto per l'anno 1996.
6. 
Il termine per la presentazione delle nuove domande, ove consentito dalle schede dei singoli settori, è fissato in novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 5. 
(Integrazione all'elenco n.1)
1. 
Nell'elenco n. 1, allegato al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997, è aggiunto il capitolo n. 11867.
Art. 6. 
(Integrazione all'elenco n. 2)
1. 
L'elenco n. 2 "Capitoli dello stato di previsione della spesa alla cui gestione si può provvedere mediante apertura di credito a favore di funzionari delegati della Regione", allegato al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997, approvato con legge regionale 20 gennaio 1997, n. 12 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997), è integrato dai seguenti capitoli :

11353 - 11355 - 11357 - 11390 - 11400 - 11430 - 11431 - 11440 - 11450 - 11490 - 11510 - 11530 - 11540 - 11550 - 11551 - 11555 - 11556 - 11560 - 11561 - 12880 - 12980 - 12990 - 15198 - 15223 - 15225 - 15250 - 15748 - 24079.
Art. 7. 
(Fondi globali)
1. 
L'elenco n. 5 approvato dalla L.R. 12/1997 è sostituito dal seguente:
ELENCO N. 5 CAPITOLO N. 27170
D.D.L. Funivia Stresa Mottarone
lire 3.000.000.000
D.D.L. T.U. Artigianato
lire 1.000.000.000
D.D.L. Interventi per la fame nel mondo
lire 1.800.000.000
D.D.L. Distretti industriali
lire 3.000.000.000
D.D.L. Interventi per strutture sanitarie
lire 12.000.000.000
D.D.L. Interventi per presidi socio-ass.li
lire 8.000.000.000
D.D.L. Aumenti di capitale
lire 1.696.377.041
COMPLESSIVAMENTE
lire 30.496.377.041
2. 
Il fondo globale iscritto al capitolo n. 15910 del bilancio pluriennale 1997-1999, tranche 1998, è destinato come segue:
ELENCO N. 4 CAPITOLO N. 15910
D.D.L. Interventi per la famiglia
lire 5.000.000.000
COMPLESSIVAMENTE
lire 5.000.000.000
3. 
Il fondo globale iscritto al capitolo n. 27170 del bilancio pluriennale 1997-1999, tranche 1998, è destinato come segue:
ELENCO N. 5 CAPITOLO N. 27170
D.D.L. Distretti industriali
lire 9.000.000.000
D.D.L. Interventi per l'occupazione
lire 4.500.000.000
D.D.L. Interventi per i territori collinari
lire 3.000.000.000
D.D.L. Interventi per strutture sanitarie
lire 20.000.000.000
COMPLESSIVAMENTE
lire 36.500.000.000
Art. 8. 
(Disposizioni particolari)
1. 
Le sanzioni di cui all' articolo 8 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Delega alle Province), non si applicano nei confronti dei gestori di discariche o di impianti di incenerimento che abbiano provveduto, alle scadenze previste dall' articolo 3, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modifiche, a versare il tributo, previsto per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, nella misura minima di lire 2 al chilogrammo, qualora gli stessi abbiano provveduto a saldare la differenza dovuta ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Ministero dell'Ambiente 18 luglio 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24/10/1996, entro e non oltre il 31 gennaio 1997.
Art. 9. 
1. 
L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 23 dicembre 1996, n. 92 (Interventi straordinari della Regione a seguito del disastro aereo dell'8 ottobre 1996 in San Francesco al Campo), è trasferita all'anno 1997.
Art. 10. 
(Deroga per consulenze)
1. 
In deroga a quanto disposto dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione Regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente all'anno 1997, sui capitoli di spesa 10872, 15230 e 15236 sono autorizzati impegni che riguardino attività disciplinate dalla legge citata.
Art. 11. 
(Variazioni compensative)
1. 
Fra le seguenti coppie di capitoli: 23710 e 24080; 23640 e 23980 sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1997, variazioni fra loro compensative mediante provvedimenti amministrativi.
Art. 12. 
(Approvazione del Piano di Attività del Museo regionale di Scienze Naturali)
1. 
È approvato ai sensi e per gli effetti derivanti dall'applicazione dell' articolo 5, ultimo comma, della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 (Istituzione del Museo regionale di Scienze Naturali) il piano di attività per l'anno 1997 del Museo regionale di Scienze Naturali, allegato B) alla presente legge.
Art. 13. 
(Cofinanziamenti)
1. 
È autorizzata la costituzione del fondo di cui al capitolo n. 27165 per consentire il cofinanziamento del DOCUP 2081/93, periodo 1997-1999, dei programmi comunitari 2052/88 e 2082/93.
2. 
È autorizzata, sulla base dei programmi di cui al comma 1, il prelievo dal fondo, con provvedimento amministrativo, delle somme occorrenti per istituire capitoli di spesa o integrare le dotazioni di capitoli già istituiti per consentire il cofinanziamento regionale integrativo delle quote nazionali e di quelle comunitarie.
Art. 14. 
(Accordi di Programma)
1. 
È autorizzata la costituzione del fondo di cui al capitolo n. 27167 per la partecipazione finanziaria ad Accordi di Programma di interesse delle Province, scelti tra le proposte pervenute alla Regione entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Gli accordi sono finalizzati alla sperimentazione di procedure di programmazione e di raccordo con gli enti locali, con riferimento all' articolo 9 della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 (Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali) e all' articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1996, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18 ottobre 1994, n. 43: Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali e 1 marzo 1996, n. 10: Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1996 degli interventi previsti da leggi regionali nonchè disposizioni finanziarie per l'anno 1997). Le proposte sono selezionate con criteri di rapida fattibilità e di sostegno all'occupazione.
2. 
È autorizzato il prelievo dal fondo, con provvedimento amministrativo, delle somme occorrenti per istituire gli appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi.
Art. 15. 
(Psichiatria)
1. 
Le aziende sanitarie locali sono tenute, per gli esercizi finanziari 1997, 1998, 1999 a destinare almeno il 2 per cento delle assegnazioni regionali alla psichiatria.
2. 
L'assessorato regionale alla sanità rendiconta annualmente al Consiglio regionale sui fondi spesi per la psichiatria.
3. 
Il Consiglio regionale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, prende atto dei modelli di rendicontazione della spesa sanitaria per la psichiatria predisposti dalla Giunta regionale.
Art. 16. 
(Urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 marzo 1997
Enzo Ghigo.

Allegato A 
OMISSIS
Allegato B 
OMISSIS
Allegato C 
OMISSIS