Legge regionale n. 6 del 25 gennaio 1988  ( Versione vigente )
"Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione Regionale".
(B.U. 03 febbraio 1988, n. 5)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Ambito della legge)
1. 
La Regione, nel rispetto delle proprie competenze legislative ed amministrative, può avvalersi di consulenze, conferire incarichi e richiedere pareri a persone ed Enti estranei all'Amministrazione:
a) 
per lo studio e la ricerca in ordine a problemi di particolare rilievo scientifico, economico, tecnico, organizzativo e legislativo;
b) 
per la soluzione di problemi e l'apprestamento di progetti richiedenti specifiche competenze professionali;
c) 
per l'esplicazione a tempo limitato di funzioni ad alta specializzazione;

a condizione che la professionalità richiesta non consenta di utilizzare il personale regionale ovvero che l'urgenza dell'espletamento della collaborazione e l'assenza di personale in possesso dei requisiti di professionalità necessari all'espletamento della stessa non consenta l'assunzione di nuovo personale mediante pubblico concorso, ovvero ancora quando il personale regionale in possesso della professionalità richiesta sia impegnato in attività non altrimenti espletabili.
2. 
Fatte salve le incompatibilità stabilite da leggi nazionali, non possono essere affidati incarichi per le collaborazioni, di cui all'art. 2, ad ex dipendenti regionali che non siano stati collocati a riposo per raggiunti limiti di servizio o di età, prima che sia trascorso un anno dalla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Piemonte.
[1]
Art. 2.[2] 
(Forme della collaborazione)
1. 
Le modalità di espletamento della collaborazione richiesta a persone ed Enti estranei all'Amministrazione Regionale possono essere configurate esclusivamente in una delle seguenti forme:
 
1) "progettazioni";
 
2) "consulenze";
 
3) "ricerche";
 
4) "incarichi";
 
5) "commissioni di studio".
Art. 3.[3] 
(Disposizioni generali)
1. 
Le collaborazioni, di cui alla presente legge, sono disposte nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo previsti, sulla base di indirizzi annualmente definiti dalla Giunta Regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nell'ambito della propria autonomia ed illustrati in occasione del dibattito consiliare sul bilancio preventivo dell'esercizio.
2. 
Gli indirizzi medesimi sono preventivamente discussi con le Organizzazioni sindacali del personale regionale.
3. 
Nell'affidamento delle collaborazioni, di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale, in relazione al tipo di prestazione richiesta, alla professionalità necessaria ed all'eventuale urgenza di conseguire i risultati, può avvalersi di:
a) 
Enti strumentali e Società a prevalente partecipazione regionale;
b) 
Università e Politecnico;
c) 
Enti ed Istituti scientifici di natura pubblica;
d) 
Enti ed organismi, anche privati, di ricerca o di progettazione specializzati;
e) 
esperti o professionisti di notoria esperienza ed elevata capacità professionale, iscritti in albi professionali laddove necessario per lo svolgimento della collaborazione, da incaricarsi individualmente o collegialmente.
Art. 4. 
(Progettazioni)
1. 
Le progettazioni possono riguardare sia la redazione di progetti di opere pubbliche di competenza della Regione, o per le quali la Regione assuma le vesti di stazione appaltante per conto di altri Enti pubblici, sia la stesura di perizie tecniche, sia la definizione di programmi e progetti di natura economico-finanziaria, organizzativa, paesaggistica, urbanistica e più in generale di riassetto territoriale, comunque di competenza regionale.
2. 
Gli incarichi per lo svolgimento delle progettazioni di cui al precedente comma saranno affidati ad esperti iscritti in Albi Professionali o in possesso di peculiari e notorie competenze professionali ovvero a Società o Enti in possesso di specifica competenza in materia.
Art. 5. 
(Consulenze)
1. 
Le consulenze sono lo strumento di cui la Regione si avvale per lo studio di singoli e specifici problemi di interesse regionale, la cui complessità presupponga la necessità di avvalersi di esperti particolarmente qualificati e specializzati, nonchè in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze professionali non riscontrabili tra il personale regionale.
Art. 6. 
(Ricerche)
1. 
La ricerca è affidata dall'Amministrazione ad Enti, Istituti ed esperti, aventi particolari ed elevate conoscenze tecniche, ogni qualvolta occorra procedere allo studio approfondito di tematiche o di settori di attività per i quali sia necessario disporre di dati tecnici, di analisi specialistiche, di informazioni, di riscontri puntuali, di verifiche e controlli o di altri elementi non utilmente ottenibili con altro mezzo.
2. 
Nella deliberazione di affidamento della ricerca e nella relativa convenzione, oltre alla definizione dei rapporti fra il ricercatore e l'Amministrazione committente in ordine alla utilizzazione dei risultati della ricerca stessa, anche sotto il profilo dei diritti di autore, dovranno essere specificatamente disciplinate le modalità di coordinamento fra l'attività del ricercatore e quella delle strutture regionali cui tale forma di collaborazione è di supporto o connessa.
Art. 7. 
(Incarichi)
1. 
Per lo svolgimento di funzioni che richiedono elevata qualificazione e per l'esplicazione straordinaria o a tempo limitato di mansioni specializzate, è ammesso, ai sensi dell' art. 81, 5° comma, dello Statuto della Regione Piemonte , il conferimento di incarichi a persone estranee all'Amministrazione in possesso di peculiari, notorie e comprovate esperienze e competenze professionali, la cui durata non può eccedere i tre esercizi finanziari.
2. 
Il provvedimento di conferimento dell'incarico viene adottato dalla Giunta Regionale.
[4]
3. 
L'espletamento delle funzioni oggetto dell'incarico dovrà consentire, oltre che il raggiungimento degli specifici obiettivi individuati nell'atto deliberativo di cui al comma precedente, anche l'aggiornamento professionale ed un maggiore arricchimento delle capacità professionali del personale regionale.
4. 
A tale fine il destinatario dell'incarico dovrà svolgere il medesimo in stretto raccordo con le strutture regionali alle cui attribuzioni sono connesse le materie oggetto dell'incarico e garantire una presenza presso le medesime la cui entità e le cui modalità saranno stabilite nella deliberazione di affidamento e nella relativa convenzione.
Art. 7 bis.[5] 
1. 
Quando altre forme di collaborazione non siano possibili o sia ritenuto opportuno per la specificità dei problemi da esaminare, possono essere costituite Commissioni di studio composte anche da professionisti o esperti esterni all'Amministrazione.
2. 
Ai componenti esterni delle suddette Commissioni spettano i compensi di cui alla L.R. 2 luglio 1976, n. 33 e sue modifiche ed aggiornamenti.
Art. 8. 
(Compensi)
1. 
I compensi per le collaborazioni di cui alla presente legge devono essere stabiliti sulla base delle tariffe professionali vigenti per le attività oggetto dell'incarico o per quelle più affini oppure sulla base delle tariffe normalmente praticate da Enti, Istituti ed Organismi di cui all'8° comma del precedente art. 3; in mancanza delle predette tariffe i compensi sono commisurati all'oggettiva entità della prestazione.
Art. 9.[6] 
(Informazione)
1. 
La Giunta Regionale, preventivamente alla loro adozione, dà informazione alle Organizzazioni sindacali delle deliberazioni relative alle collaborazioni previste dalla presente legge.
2. 
La Giunta Regionale presenta entro il 31 marzo al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione delle collaborazioni, con un elenco delle consulenze attribuite nell'anno precedente, e con l'indicazione dei dati essenziali per la comprensione della natura, oggetto e corrispettivo di ciascuna collaborazione.
3. 
Entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno è pubblicato, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle consulenze affidate dallo stesso Ufficio di Presidenza con l'indicazione dei dati essenziali relativi.
Art. 10. 
(Collaborazioni istituzionali)
1. 
La Regione, nel quadro dei rapporti istituzionali con gli altri Enti o Istituti pubblici, soprattutto scientifici e di ricerca, con gli Enti strumentali regionali e con le Società a prevalente partecipazione regionale, può attuare collaborazioni anche poliennali a fini di studio, ricerca, progettazione e consulenza, sia con il conferimento di specifici incarichi su problemi particolari, sia con la stipula di apposite convenzioni per la disciplina dello svolgimento in comune di attività ed iniziative di promozione scientifica ed applicativa in settori di rispettiva competenza, sia partecipando alla costituzione di entità giuridiche apposite volte a realizzare forme di intervento nuove nei settori della ricerca e delle sue applicazioni operative.
2. 
I piani di collaborazione fra l'Amministrazione e tali Enti sono adottati dalla Giunta Regionale nel rispetto degli obiettivi con il Piano Regionale di Sviluppo.
3. 
Nei provvedimenti di attribuzione degli incarichi o di approvazione delle collaborazioni verranno definite le modalità di partecipazione della Regione ai costi delle ricerche ed iniziative, in relazione sia agli obiettivi finalizzati delle stesse sia ai benefici indotti che ciascun Ente partecipante potrà trarre dalla collaborazione da realizzare.
Art. 11.[7] 
(Oneri finanziari)
1. 
Le spese relative alle collaborazioni, di cui alla presente legge, sono imputate esclusivamente all'apposito capitolo di bilancio istituito con la denominazione: ''Spese per l'attuazione della L.R. 25 gennaio 1988, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni ''.
2. 
Per l'anno finanziario 1991 la dotazione del suddetto capitolo è pari alla sommatoria delle disponibilità esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sui capitoli 2251, 2252, 2253, 2254 e 2255, che vengono conseguentemente ridotti in termini di competenza e di cassa.
3. 
Per gli anni successivi al 1991 si provvederà in sede di predisposizione dei relativi bilanci.
4. 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 
In deroga al principio, di cui al comma uno, sono imputabili agli specifici capitoli di area le spese, di cui alla presente legge, sostenute per l'attuazione di leggi nazionali o provvedimenti ministeriali recepiti e non in leggi regionali di settore e finanziate con fondi statali vincolati.
5. 
Le spese derivanti da consulenze affidate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale sono imputate al cap. 60 del bilancio regionale.
Art. 11 bis.[8] 
(Norma transitoria)
1. 
In deroga a quanto stabilito all'art. 11 è consentito assumere e utilizzare, nell'anno 1991 e per le spese relative alle collaborazioni, gli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 4582, 5027, 8930, 8967, 9175 e 9183 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991.
Art. 12. 
(Norma finale)
1. 
La legge regionale del 6 novembre 1978, n. 65 , è abrogata, come qualsiasi altra norma regionale incompatibile con la presente legge.
2. 
Sono altresì abrogate la legge regionale del 29 dicembre 1981, n. 54 e la lettera f) dell'art. 31, 1° comma, della legge regionale del 23 dicembre 1984, n. 8 .
3. 
Costituendo la presente legge disciplina generale della materia ogni deroga legislativa alla stessa va assunta in modo espresso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 gennaio 1988
Vittorio Beltrami

Note:

[1] Il comma 2 dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 36 del 1991.

[2] L'articolo 2 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 42 del 1988.

[3] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 36 del 1991.

[4] Nel comma 2 dell'articolo 7 le parole "sentita la Commissione programmazione e bilancio" sono state soppressse ad opera del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 36 del 1991.

[5] L'articolo 7 bis è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 42 del 1988.

[6] L'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 36 del 1991.

[7] L'articolo 11 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 36 del 1991.

[8] L'articolo 11 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 36 del 1991.