Legge regionale n. 58 del 06 agosto 1996  ( Versione vigente )
"Sostituzione dell'articolo 11 e del comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 9 ottobre 1995, n.72 'Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29 '".
(B.U. 14 agosto 1996, n. 33)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' articolo 11 della l.r. 72/1995 è sostituito dal seguente: "
Art 11.
(Interventi per l'uso dei pascoli)
1.
La Giunta regionale, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Comunità montane, entro il 31 dicembre 1996 determina criteri generali per l'utilizzo delle aree pascolive di proprietà pubblica, individua le tipologie per lo sviluppo della zootecnia, determina i criteri di uso dei pascoli abbandonati o non più convenientemente utilizzati.
2.
Le Comunità montane, attraverso convenzioni con i Comuni, attuano le disposizioni di cui al comma 1 nel territorio di propria competenza.
".
Art. 2. 
1. 
Il comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 72/1995 è sostituito dal seguente: "
4.
Per l'anno 1996 la quota residua del 'Fondo regionale per la montagnà non assegnato ai sensi dei commi 1 e 3 viene destinata:
a)
al finanziamento dei progetti speciali integrati di cui all' articolo 28 della l.r. 28/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
b)
ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario e mediante contributi ad enti pubblici o a soggetti privati, per la promozione, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane, fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento di cui al comma 1.
".
Art. 3. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 agosto 1996
Enzo Ghigo