Legge regionale n. 72 del 09 ottobre 1995  ( Versione vigente )
"Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29 ."
(B.U. 18 ottobre 1995, n. 42)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità ed ambito di applicazione)
1. 
La Regione Piemonte, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali ed in applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 , con la presente legge promuove la salvaguardia del territorio con particolare attenzione all'ambiente naturale e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane.
2. 
Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle Comunità Montane ridelimitate ai sensi della legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 , come modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29 , ed ai territori classificati montani pur non ricadenti in Comunità Montane ai sensi dell' articolo 28, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
3. 
Le Comunità Montane hanno il ruolo e le funzioni di Consorzio di bonifica montana ai sensi della legge regionale 4 settembre 1975, n. 50 .
Art. 2. 
(Fondo regionale per la montagna)
1. 
È istituito il "Fondo regionale per la montagna". Alla copertura finanziaria del "Fondo" si provvede destinando a tal fine, a partire dall'entrata in vigore della presente legge:
a) 
una quota del 20 per cento di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale regionale sul consumo di gas metano nell'esercizio precedente;
b) 
la quota di competenza regionale del "Fondo nazionale per la montagna" di cui all' articolo 2 della legge 97/1994 ;
c) 
altri stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati annualmente con la legge di bilancio, tra i quali quota parte dei proventi derivanti dalle concessioni in materia di caccia e pesca;
d) 
risorse specificamente destinate allo sviluppo della montagna derivanti da trasferimenti dello Stato, di Enti pubblici e dell'Unione Europea.
2. 
In attuazione di quanto previsto dal comma 1, nello stato di previsione della spesa vengono istituiti appositi capitoli con le seguenti denominazioni:
a) 
"Fondo Regionale per la montagna risorse regionali";
b) 
"Fondo Regionale per la montagna risorse statali vincolate";
c) 
"Fondo Regionale per la montagna risorse comunitarie".
Art. 3. 
(Programmazione degli interventi)
1. 
Le Comunità Montane, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare e ad aggiornare il proprio piano di sviluppo socio economico mediante l'adozione di una deliberazione programmatica che individui le linee guida su cui si imposterà la loro operatività; provvedono altresì a formare la carta di destinazione d'uso del territorio di cui all'articolo 4.
2. 
La deliberazione programmatica e la carta di destinazione d'uso del territorio sono adottate dal Consiglio della Comunità Montana ed approvate dalla Provincia territorialmente competente entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti. Decorso tale termine senza che sia intervenuto il provvedimento della Provincia, la deliberazione e la carta si intendono approvate.
3. 
La programmazione degli interventi delineata dalla deliberazione programmatica ha una durata di quattro anni a decorrere dalla data di approvazione e può essere aggiornata e modificata con le procedure di cui al comma 2 anche durante il periodo di sua validità.
4. 
Le Comunità Montane provvedono all'attuazione del piano di sviluppo, aggiornato ai sensi del comma 1, anche attraverso specifici piani di settore di durata pluriennale che definiscano in termini operativi e finanziari le linee generali determinate nella deliberazione di aggiornamento del piano di sviluppo.
5. 
Per gli interventi in agricoltura, i piani di sviluppo socio economico possono articolarsi in distretti produttivi nell'ambito di aree omogenee.
Art. 4. 
(Carta di destinazione d'uso del territorio)
1. 
Le Comunità Montane, contestualmente al documento di programmazione di cui al precedente articolo 2, predispongono una carta di destinazione d'uso del proprio territorio in cui vengono definiti gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale nell'area di propria competenza.
2. 
La carta di destinazione d'uso del territorio, elaborata sulla base cartografica regionale in scala 1:10.000, individua le aree di prevalente interesse agro silvo pastorale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee di uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture aventi rilevanza territoriale.
3. 
La carta di destinazione d'uso del territorio concorre, con il documento programmatico di cui all'articolo 3, alla formazione del piano territoriale di coordinamento ai sensi dell' articolo 29, comma 4, della legge 142/1990 ed ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 ter, comma 2, lettera c) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.
4. 
La carta di cui ai commi 1, 2 e 3, per uniformità di programmazione, può estendersi ai territori montani non ricadenti in Comunità Montana, previo accordo di programma con i Comuni interessati.
5. 
I Comuni orientano i loro piani regolatori alle indicazioni della carta di destinazione d'uso del territorio elaborata dalla Comunità Montana.
Art. 5. 
(Esercizio associato di funzioni)
1. 
Ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 142/1990 , le Comunità Montane si uniscono tra loro o con Comuni montani in consorzi per l'esercizio associato di funzioni comunali, nonchè per la gestione associata di servizi pubblici spettanti ai Comuni, con particolare riguardo ai seguenti settori:
a) 
assistenza al territorio e formazione dei piani territoriali di coordinamento;
b) 
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, disincentivo alla produzione, riduzione, riutilizzo e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione a fini energetici dei tossico nocivi e degli oli esausti di origine domestica, delle macerie e degli inerti;
c) 
organizzazione del trasporto locale ed in particolare del trasporto scolastico;
d) 
organizzazione del servizio di polizia urbana e rurale;
e) 
realizzazione di strutture di servizi sociali per gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza;
f) 
realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani al fine di cui alla lettera e);
g) 
realizzazione di opere pubbliche di interesse collettivo del territorio di loro competenza sempre subordinate alla salvaguardia dell'ambiente naturale, degli aspetti paesistici, storici, architettonici;
h) 
iniziative legali avverso provvedimenti, anche della pubblica Amministrazione, ritenuti in contrasto con i legittimi interessi delle popolazioni montane;
i) 
organizzazione di interventi di ripristino e recupero ambientale.
2. 
I Comuni possono delegare alle Comunità Montane la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovraccomunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano di sviluppo socio economico.
Art. 6. 
(Sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale)
1. 
Le Comunità Montane, nell'esercizio delle funzioni di Consorzi di bonifica Montana ad esse trasferite dalla L.R. 50/1975 , individuano gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale all'interno del bacino idrografico di competenza. Esse formano a tal fine un programma pluriennale; in tale programma sono compresi anche i territori montani limitrofi non ricadenti nella Comunità Montana che costituiscono naturale completamento del bacino idrografico.
2. 
Le Comunità Montane predispongono il programma di interventi di cui al comma 1 promuovendo Conferenze di servizi ai sensi dell' articolo 14, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con la Regione e l'Autorità di bacino di cui all' articolo 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183 .
3. 
Alle Comunità Montane è demandato il compito di gestire la realizzazione degli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale previsti dal programma pluriennale di cui al comma 1.
4. 
La sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale di cui al presente articolo contempla interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua.
5. 
La Giunta Regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Art. 7. 
(Gestione del patrimonio forestale)
1. 
Le Comunità Montane, nell'esercizio delle funzioni di Consorzi di bonifica montana, hanno il compito di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato, anche in applicazione di disposizioni dell'Unione europea, agendo attraverso:
a) 
apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati;
b) 
accordi di programma con enti pubblici;
c) 
eventuale costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, finalizzati al rimboschimento o alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi;
d) 
attuazione di quanto disposto dall' articolo 9, comma 3, della legge 97/1994 .
2. 
La Regione promuove lo sviluppo dell'economia del legno attraverso la formazione dello specifico piano di settore con l'obiettivo di migliorare lo sfruttamento delle risorse forestali in un'ottica di filiera.
3. 
Le Comunità Montane svolgono specifici compiti di tutela paesaggistica e di salvaguardia del territorio anche per favorirne l'utilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi. A tal fine svolgono le seguenti attività:
a) 
manutenzione delle zone a destinazione agro silvo pastorale;
b) 
mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale.
4. 
Le Comunità Montane, su delega dei Comuni, gestiscono le proprietà silvo pastorali dei Comuni stessi.
5. 
Le Comunità Montane possono affidare la realizzazione delle attività di cui al comma 3, nei limiti e con le modalità di cui all' art. 17, comma 1, della legge 97/1994 , ai coltivatori diretti singoli od associati, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente la loro attività in Comuni montani.
Art. 8. 
(Piccole opere di manutenzione ambientale)
1. 
Le Comunità Montane, anche in applicazione dell' articolo 7 della legge 97/1994 , possono concedere contributi fino ad un massimo del 75 per cento dell'importo ritenuto ammissibile per piccole opere di manutenzione ambientale concernenti le proprietà agro silvo pastorali.
2. 
Possono beneficiare del contributo imprenditori agricoli singoli od associati, anche non a titolo principale.
3. 
La Giunta Regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e gli ambiti applicativi del presente articolo.
Art. 9. 
(Caccia, pesca e tartufi)
1. 
La Regione, annualmente, con la legge di bilancio, determina le risorse da destinare al "Fondo regionale per la montagna" derivanti dai proventi delle concessioni in materia di caccia e pesca, riconoscendo, nello spirito dell' articolo 8 della legge 97/1994 , la funzione che queste attività assumono per l'economia montana.
2. 
Le risorse derivanti dalla tassa annuale di concessione alla raccolta e commercializzazione dei tartufi restano vincolate alle prescrizioni della legge regionale 29 agosto 1986, n. 37 , come modificata e integrata dalla legge regionale 9 agosto 1989, n. 46 .
3. 
L'indennità prevista per la conservazione del patrimonio tartufigeno di cui agli articoli 9 e 9 bis della L.R. 37/1986 , come modificata e integrata dalla L.R. 46/1989 , è elevata da lire 20.000 a lire 40.000 per soggetto riconosciuto ed ha carattere continuativo. L'indennità di cui sopra è estesa anche ai soggetti radicati in filare lungo fossi, strade e confini di proprietà.
Art. 10. 
(Incentivi per l'insediamento nelle zone Montane)
1. 
Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, le Comunità Montane possono concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attività economica, da Comuni non montani a Comuni montani aventi le caratteristiche di cui al comma 3.
2. 
Gli stessi benefici sono concessi a coloro che, pur già residenti in Comune montano avente le caratteristiche di cui al comma 3, vi trasferiscono la propria attività da un Comune non montano.
3. 
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei Comuni con meno di 5.000 abitanti che verranno individuati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale sentite le Comunità Montane a norma dell' articolo 19 della legge 97/1994 .
4. 
Le Comunità Montane, a valere sul finanziamento loro concesso ai fini dell'attuazione della presente legge, possono erogare contributi a favore di residenti in territori montani per allacciamenti telefonici di case sparse ed agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori quali aree a prevalente destinazione residenziale. I fondi così disponibili possono essere utilizzati dalla Comunità montana anche per territori montani limitrofi ancorchè non ricadenti nella Comunità Montana, previa convenzione con i Comuni interessati.
5. 
La Giunta Regionale determina annualmente le modalità di erogazione e la misura del contributo per ogni tipo di intervento. Le Comunità Montane stabiliscono di conseguenza l'entità del contributo. Tale entità può essere diversificata per sub aree in relazione alle loro caratteristiche.
Art. 11.[1] 
(Interventi per l'uso dei pascoli)
1. 
La Giunta regionale, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Comunità montane, entro il 31 dicembre 1996 determina criteri generali per l'utilizzo delle aree pascolive di proprietà pubblica, individua le tipologie per lo sviluppo della zootecnia, determina i criteri di uso dei pascoli abbandonati o non più convenientemente utilizzati.
2. 
Le Comunità montane, attraverso convenzioni con i Comuni, attuano le disposizioni di cui al comma 1 nel territorio di propria competenza.
Art. 12. 
(Tutela prodotti tipici)
1. 
La Giunta Regionale definisce, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità per gli interventi di promozione e di commercializzazione dei prodotti agroalimentari che, ai sensi dell' articolo 15 della legge 97/1994 , sono autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva ''prodotto della montagna italiana '' nonchè degli altri prodotti alimentari e non alimentari che siano ''tipici '' della zona o siano considerabili ''autentici '' della montagna piemontese.
Art. 13. 
(Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori)
1. 
Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunità Montane possono concedere contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta dei terreni.
2. 
Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell' articolo 13, comma 4, della legge 97/1994 , la Regione e la Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 , accordano la preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni, sino alla concorrenza del 30 per cento delle disponibilità finanziarie per la formazione della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:
a) 
coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto ed i quarant'anni, residenti nelle zone Montane;
b) 
eredi considerati affittuari, ai sensi dell' articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 , delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 97/1994 ;
c) 
cooperative agricole con sede in territori montani nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il 30 per cento, da giovani di età compresa tra i diciotto ed i quarant'anni residenti in Comuni montani.
Art. 14. 
(Turismo rurale in ambiente montano)
1. 
Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, le Comunità Montane promuovono lo sviluppo del turismo rurale, mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate e concorrano alla tutela dell'ambiente rurale e naturale.
2. 
Le Comunità Montane promuovono progetti ed iniziative di salvaguardia ambientale e tutela della fauna selvatica in collaborazione con gli enti di gestione delle aree protette.
3. 
A tal fine la Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale, individua le caratteristiche e definisce le linee generali dello sviluppo del turismo rurale nella montagna piemontese articolandole per specifiche aree geografiche.
4. 
Le Comunità Montane possono concedere incentivi per l'attuazione dei progetti di cui al comma 1, per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare valore storico paesaggistico e architettonico, nonchè per il restauro dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali, valorizzando tipologie edilizie tradizionali.
Art. 15. 
(Artigianato e mestieri tradizionali nelle zone Montane)
1. 
La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, determina i settori artigianali ed i mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della montagna piemontese e definisce in questo contesto le azioni promozionali e di sostegno alla commercializzazione di cui all'articolo 12.
2. 
Le Comunità Montane definiscono entro il 31 dicembre di ogni anno gli interventi e le azioni da realizzare nell'anno successivo in armonia con le linee generali espresse dalla Regione, individuano i soggetti pubblici e privati interessati da tali interventi, gestiscono i finanziamenti pubblici messi a disposizione per attuarli e sono responsabili della rendicontazione. In attesa della formazione delle linee regionali, le Comunità Montane agiscono sulla base della propria programmazione definita dai precedenti articoli.
Art. 16. 
(Trasporti)
1. 
Per i Comuni montani con meno di 5.000 abitanti nonchè per le località abitate con meno di 500 abitanti comprese in Comuni montani aventi più di 5.000 abitanti nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non sia adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, le Comunità Montane provvedono ad organizzare e gestire il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con i servizi di linea già istituiti.
2. 
Il trasporto pubblico, di cui al comma 1, è attivato garantendo condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, invalidi, anziani.
3. 
Le Comunità Montane possono stipulare convenzioni con i Comuni interessati per estendere il servizio suddetto anche a territori limitrofi, anche se non compresi nelle Comunità Montane.
4. 
L'organizzazione del servizio è definita da un apposito regolamento approvato dal Consiglio della Comunità Montana a norma dell' articolo 23 della legge 97/1994 .
5. 
La Giunta Regionale assegna annualmente alle Comunità Montane, delegate nell'ambito degli interventi di settore, i fondi necessari per l'espletamento del servizio.
6. 
Le Comunità Montane possono concedere contributi a compensazione di maggiori oneri di trasporto relativi a persone e merci sul proprio territorio.
Art. 17. 
(Valorizzazione della cultura della montagna piemontese)
1. 
La Regione riconosce nei valori della cultura etnico religiosa e delle tradizioni un mezzo fondamentale per rendere la gente di montagna consapevole delle proprie origini storiche, culturali, religiose e protagonista attiva dello sviluppo socio economico.
2. 
La Regione, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane, provvede ad istituire e sostenere centri per la documentazione, la tutela e la valorizzazione delle espressioni della cultura dell'area montana piemontese.
Art. 18. 
(Informatizzazione)
1. 
Al fine di ovviare agli svantaggi e alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali, le Comunità Montane operano quali sportelli del cittadino mediante un adeguato sistema informatico ai sensi dell' articolo 24 della legge 97/1994 , in collaborazione con le Province, i Comuni e gli uffici periferici dell'Amministrazione pubblica.
2. 
La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica Amministrazione, emana direttive per la progettazione del predetto sistema informatico e per determinare i relativi finanziamenti.
3. 
La Giunta Regionale, conformemente a quanto stabilito dal CIPE, definisce direttive per il decentramento nei Comuni montani di attività e servizi, ai sensi dell' articolo 14 della legge 97/1994 .
Art. 19. 
(Servizio scolastico)
1. 
I Comuni e le Comunità Montane nell'ambito delle rispettive competenze collaborano con l'Amministrazione Statale, la Regione e le Province nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territorio, mediante convenzioni stipulate a livello provinciale, previa intesa con l'autorità scolastica provinciale.
2. 
Le Comunità Montane possono concedere borse di studio ai giovani di età compresa fra i quattordici e i venticinque anni residenti nei Comuni montani che frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore o universitari.
Art. 20. 
(Costituzione del Consiglio della Comunità Montana)
1. 
L' articolo 12, comma 2, della legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente: "
2.
Ad ogni Comune spettano quali rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità Montana:
a)
il Sindaco o un Consigliere nominato dal Sindaco stesso;
b)
due Consiglieri di cui uno della minoranza ove presente
".
Art. 21. 
(Utilizzo del Fondo regionale per la montagna)
1. 
Ai fini dell'attuazione da parte delle Comunità Montane delle disposizioni dettate dalla presente legge, una quota delle disponibilità del "Fondo regionale per la montagna", determinata annualmente con la legge di bilancio, è ripartita fra le Comunità Montane secondo i seguenti criteri:
a) 
una quota fissa per ogni Comunità Montana determinata dalla Giunta Regionale, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane;
b) 
il 30 per cento della parte residua in proporzione diretta alla popolazione residente nelle Comunità Montane ed il 70 per cento in proporzione diretta all'estensione del loro territorio.
2. 
La Giunta Regionale aggiorna ogni due anni l'importo della quota fissa destinata ad ogni Comunità montana ed aggiorna altresì, con cadenza biennale, i coefficienti di riparto basati sui dati della popolazione residente. Per la prima applicazione della legge si assumono le risultanze dell'ultimo censimento generale della popolazione.
3. 
Un'ulteriore quota del Fondo viene annualmente ripartita dalla Giunta Regionale fra le organizzazioni degli Enti locali della montagna in ragione della loro rappresentatività a titolo di concorso nelle spese per l'attività di rappresentanza ed assistenza agli enti associati.
4. 
Fino al 31 dicembre 1998 la quota residua del Fondo regionale per la montagna non assegnata ai sensi dei commi 1 e 3 viene destinata:
[2]
a) 
al finanziamento dei progetti speciali integrati di cui all' articolo 28 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 (Ordinamento delle Comunità montane) come modificato dall' articolo 6 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 54 , (Individuazione delle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica nell'ambito delle Comunità montane - Modificazioni alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 );
b) 
ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, per la promozione, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane, fino ad un massimo del venti per cento dello stanziamento di cui al comma 1.
5. 
Per l'esercizio 1995 la quota di cui al comma 1 è costituita dal 100 per cento delle disponibilità del "Fondo regionale per la montagna".
Art. 22. 
(Riparto dei fondi statali della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni)
1. 
I fondi assegnati alla Regione ai fini della legge 1102/1971 sono ripartiti tra le Comunità Montane, per la redazione e l'attuazione dei piani di sviluppo, secondo i seguenti criteri:
a) 
5/10 in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona montana con riferimento ai dati del penultimo anno precedente;
b) 
5/10 in proporzione diretta alla superficie delle zone montane.
2. 
Il riparto di cui al comma 1 è determinato con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 23. 
(Individuazione delle località abitate)
1. 
La Giunta Regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad individuare le località abitate aventi meno di 500 abitanti residenti e comprese nei Comuni montani con più di 1000 abitanti residenti, ai fini dell'applicazione dell' articolo 16 della legge 97/1994 .
2. 
L'individuazione di cui al comma 1 è sottoposta a verifica ed aggiornamento quinquennale.
Art. 24. 
(Abrogazioni)
1. 
È abrogata la legge regionale 29 agosto 1994, n. 37 . Le disponibilità residue sul capitolo 23250 del Bilancio 1995 sono trasferite quale dotazione del capitolo istituito in applicazione dell'articolo 2 della presente legge relativo alle risorse regionali.
Art. 25. 
(Norme transitorie)
1. 
I termini di cui all' articolo 38, comma 2 della L.R. 28/1992 sono prorogati fino al 30 giugno 1998.
[3]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 ottobre 1995
Enzo Ghigo

Note:

[1] L'articolo 11 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 58 del 1996.

[2] Il comma 4 dell'articolo 21 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 del 1998.

[3] Il comma 1 dell'articolo 25 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 del 1998.