Legge regionale n. 94 del 22 dicembre 1995  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 'Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali ' ed alla legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 'Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere '."
(B.U. 27 dicembre 1995, n. 52)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Proroga termini fase transitoria)
1. 
Nelle more della costituzione del nuovo ordinamento previsto dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 , la fase transitoria di cui al capo IX della l.r. n. 62/1995 e di cui all' articolo 42 della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 è prorogata al 31 dicembre 1996.
Art. 3. 
1. 
La lettera c) del comma 7 dell'articolo 14 della l.r. n. 62/1995 è sostituita dalla seguente: "
c)
la dotazione di personale socio-assistenziale, messo a disposizione dai comuni, necessaria per l'esercizio delle funzioni delegate
".
Art. 4. 
1. 
L' articolo 41 della l.r. n. 62/1995 è sostituito dal seguente: "
Art. 41.
(Personale dei servizi socio-assistenziali)
1.
Dalla data di assunzione delle funzioni socio-assistenziali da parte degli enti gestori di cui all'articolo 13 e, comunque, dal 1 gennaio 1997, è trasferito, nelle piante organiche (PO) dei comuni, delle comunità montane o loro consorzi, il personale dei servizi socio-assistenziali:
a)
dei comuni e delle comunità montane che, alla data del 31 dicembre 1994, era a disposizione del servizio socio-assistenziale delle preesistenti Unità socio sanitarie locali (USSL);
b)
delle province, messo a disposizione dai servizi socio-assistenziali ai sensi della legge regionale 23 aprile 1992, n. 24 ;
c)
delle PO funzionali di cui all'articolo 47 comma 3, compreso il personale assunto nelle stesse entro il 31 dicembre 1996, in seguito a specifica autorizzazione regionale.
2.
Nel caso di gestione tramite l'Unità sanitaria locale (USL) il personale, di cui al comma 1, è posto a disposizione della USL.
3.
Le PO del personale socio-assistenziale sono attivate nei limiti delle attività esercitate da ciascuno degli enti di cui all'articolo 13 e sono determinate dagli enti stessi sulla base dei carichi di lavoro necessari per garantire i livelli programmati delle attività socio-assistenziali.
4.
Al personale, di cui al comma 1, si applica la normativa del comparto Enti locali, fatto salvo il mantenimento ad esaurimento dei trattamenti economici pregressi.
".
Art. 5. 
1. 
Il termine del 31 dicembre 1995, previsto all' articolo 42, comma 6 della l.r. n. 62/1995 , è prorogato al 31 dicembre 1996.
Art. 6. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 50 della l.r. n. 62/1995 è sostituito dal seguente: "
2.
Nel periodo transitorio di cui al comma 1, le funzioni delegate sono, altresì, esercitate dalle associazioni dei comuni e dai consorzi costituiti, ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 per la gestione dei servizi socio-assistenziali negli ambiti territoriali di cui alla legge regionale 9 luglio 1976, n. 41 , dalle comunità montane che gestiscano detti servizi entro i medesimi ambiti territoriali, nonché dal Comune di Torino per quanto attiene al suo territorio.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 dicembre 1995
Enzo Ghigo