Art. 44.
(Modalità di finanziamento delle attività socio-assistenziali)
1.
Fatti salvi i finanziamenti provenienti dallo Stato vincolati a specifiche finalità, le attività socio-assistenziali di cui all'articolo 22 sono finanziate dai Comuni, con il concorso della Regione e degli utenti, nonchè dal Fondo sanitario regionale per le specifiche attività di cui all'articolo 16, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle convenzioni di cui all'articolo 16.
2.
I Comuni, che partecipano alla gestione associata dei servizi socio-assistenziali, sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio le quote di finanziamento stabilite dall'organo associativo competente e ad operare i relativi trasferimenti in termini di cassa alle scadenze previste dai soggetti gestori.
3.
La Regione ripartisce annualmente con deliberazione del Consiglio regionale, secondo i criteri definiti dal Piano verificati annualmente in ordine alla necessità di garantire la realizzazione di servizi qualitativamente e quantitativamente omogenei sul territorio, il Fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali, che fa capo a tre distinti capitoli del bilancio regionale, denominati:
a)
Fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali: risorse regionali;
b)
Fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali: trasferimenti dalle Province (
l.r. n. 24/1992
);
c)
Fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali: assegnazioni statali non vincolate.
4.
Ai fini della predisposizione della programmazione locale, la Regione comunica annualmente, in via presuntiva, prima della data entro la quale gli enti gestori sono tenuti a presentare il bilancio di previsione, l'ammontare delle quote del Fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali spettanti a ciascun ente per l'anno successivo. Le risorse regionali di cui al comma 3, lettera a), non devono essere complessivamente inferiori a quelle dell'anno in corso, incrementate del tasso di inflazione programmato.
5.
Le funzioni delegate e subdelegate sono finanziate dalla Regione mediante l'istituzione, a partire dall'esercizio finanziario 1996, di due capitoli con la denominazione rispettivamente di "Funzioni socio-assistenziali delegate: Vigilanza assegnazione di finanziamenti agli enti delegati" e "Funzioni socio-assistenziali delegate: formazione professionale - assegnazione di finanziamenti agli enti delegati", la cui dotazione è definita dalle leggi di approvazione del bilancio. Le relative risorse sono ripartite tra gli enti delegati secondo i criteri definiti dal Piano.
6.
Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e), a partire dall'esercizio finanziario 1996, sono istituiti due capitoli con la denominazione rispettivamente di "Spese per attività di formazione, informazione, studi, ricerche e progetti nel settore socio-assistenziale" e "Contributi a terzi per attività di formazione, di informazione, studi, ricerche e progetti nel settore socio-assistenziale", la cui dotazione è definita dalle leggi di approvazione del bilancio.
Art. 45.
(Titolarità degli oneri degli interventi socio-assistenziali)
1.
Gravano sui Comuni, nel rispetto delle modalità di gestione di cui all'articolo 13, gli oneri inerenti gli interventi socio-assistenziali di cui all'articolo 22, erogati agli aventi diritto che presso tali Comuni abbiano acquisito e detengano, ai sensi della
l. n. 6972/1890
, il domicilio di soccorso.
2.
L'organizzazione e l'erogazione degli interventi socio-assistenziali non differibili di cui all'articolo 21 , nel rispetto delle modalità di gestione di cui all'articolo 13, sono effettuati dal Comune nel cui territorio il destinatario degli interventi stessi risiede o dimora, anche quando l'onere finanziario degli interventi gravi, ai sensi delle disposizioni inerenti al domicilio di soccorso, su altro Comune della Regione. È fatto salvo il diritto dell'ente erogante di rivalersi nei confronti del Comune sede del domicilio di soccorso dell'assistito o, in caso di assistenza a cittadini stranieri, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
4.
Qualora l'avente diritto sia collocato in affidamento familiare a terzi o in comunità di tipo familiare o ospitato in strutture residenziali situate nel territorio di un Comune diverso da quello sede del domicilio di soccorso, gli oneri finanziari relativi al ricovero continuano a gravare, anche in caso di trasferimento di residenza, sul Comune sede di tale domicilio.
Art. 46.
(Concorso degli utenti al costo degli interventi socio-assistenziali)
1.
Gli utenti concorrono, secondo quanto definito dagli atti di programmazione locale in conformità con i criteri individuati dal Piano, alla copertura dei costi degli interventi, fatta salva la facoltà degli enti gestori di intervenire, senza oneri a carico degli utenti, in presenza di specifici progetti, individuati nel Piano, per la tutela di particolari soggetti esposti a rischio di emarginazione.
2.
In ogni caso va riservata alla disponibilità dell'utente, per esigenze personali, una quota di reddito la cui misura minima è determinata con apposita deliberazione di Giunta regionale.