Legge regionale n. 14 del 24 gennaio 1995  ( Versione vigente )
"Nuova classificazione delle aziende alberghiere."
(B.U. 25 gennaio 1995, n. 4)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
La Regione Piemonte stabilisce, ai sensi dell' articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217 i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende alberghiere.
Art. 2. 
(Aziende alberghiere)
1. 
Sono aziende alberghiere le aziende organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.
2. 
Le aziende alberghiere si distinguono in:
a) 
"alberghi" quando offrono alloggio prevalentemente in camere;
b) 
"residenze turistico-alberghiere" quando offrono alloggio prevalentemente in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina.
3. 
La classificazione come albergo o come residenza turistico-alberghiera viene determinata dalla prevalenza, nel computo della capacità ricettiva, tra camere e appartamenti.
Art. 3.[1] 
(Classificazione)
1. 
Le aziende alberghiere sono classificate in base agli standard qualitativi obbligatori minimi indicati nell'Allegato A alla presente legge.
2. 
Gli alberghi sono classificati in cinque classi contrassegnate, in ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2 e 1 stella.
3. 
Le residenze turistico-alberghiere sono classificate in tre classi contrassegnate, in ordine decrescente, da 4, 3 e 2 stelle.
4. 
Gli alberghi contrassegnati da 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso " quando sono in possesso di eccezionali standard qualitativi tipici degli esercizi di classe internazionale.
5. 
Le dipendenze sono classificate in classe inferiore a quella della casa madre.
Art. 4. 
(Durata della classificazione)
1. 
La classificazione ha efficacia per un quinquennio.
2. 
Qualora durante il quinquennio, e manchi almeno un semestre al compimento di esso, si determinino cambiamenti alle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione di un'azienda, si procede alla attribuzione di una nuova classificazione.
3. 
La classificazione attribuita alle aziende di nuova apertura o le modifiche di classificazione hanno efficacia per la frazione del quinquennio in corso.
Art. 5. 
(Pubblicità della classe)
1. 
È fatto obbligo alle aziende alberghiere di esporre in modo visibile all'esterno e all'interno dell'azienda il segno distintivo della classe assegnata, realizzato in conformità al modello stabilito dalla Regione.
Art. 6. 
(Tipologie alberghiere)
1. 
In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, gli alberghi possono distinguersi altresì nelle tipologie e assumere le denominazioni sotto indicate:
a) 
"motel": albergo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggio per tanti posti macchina o imbarcazione quante sono le camere o unità abitative degli ospiti maggiorate del dieci per cento, nonchè i servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda o fredda e di bar;
b) 
"villaggio albergo ": albergo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inserito in area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti;
c) 
"albergo meublè o garnì ": albergo che fornisce solo il servizio di alloggio, normalmente con prima colazione, senza ristorante;
d) 
"albergo-dimora storica": albergo la cui attività si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe 4 stelle;
e) 
"albergo-centro benessere": albergo dotato di impianti e attrezzature adeguate per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con strutture e servizi minimi della classe 3 stelle.
2. 
In alternativa all'indicazione albergo può essere usata l'indicazione "hotel" o, limitatamente agli alberghi contrassegnati con 4 e 5 stelle "grand hotel" o "grande albergo".
3. 
In alternativa all'indicazione residenza turistico-alberghiera possono essere utilizzate le denominazioni "hotel residence", "albergo residenziale" o "aparthotel".
4. 
È vietato usare per le aziende alberghiere denominazioni e indicazioni diverse da quelle previste dalla presente legge.
Art. 7. 
(Procedure di classificazione)
1. 
Le funzioni amministrative in materia di classificazione alberghiera sono esercitate dal Comune in base alla delega attribuita ai sensi dell' articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 .
2. 
Per l'attribuzione della classifica alberghiera si applicano le procedure previste per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi previste dall' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall' articolo 2, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 .
3. 
Il titolare dell'azienda alberghiera presenta al Comune competente per territorio la denuncia della classifica che viene attribuita all'azienda in base all'applicazione degli standard minimi qualitativi previsti dalla presente legge.
4. 
La denuncia è presentata su modulo predisposto dalla Regione e deve essere trasmessa al Comune e alla Provincia sei mesi prima della scadenza della classifica in atto, oppure prima dell'inizio dell'attività per le aziende di nuova apertura.
5. 
Il Comune, entro sessanta giorni dalla denuncia, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla presente legge e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, la modifica della classifica salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente la propria attività e i suoi effetti entro il termine prefissato dal Comune.
6. 
Il provvedimento di modifica della classifica o di prescrizione a conformare l'attività è adottato dal Comune anche qualora venga riscontrato che sono venuti meno i presupposti e i requisiti iniziali di classificazione.
7. 
L'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 può essere proposta al Comune anche dalla Provincia e dalla Regione secondo le rispettive competenze.
8. 
In caso di inerzia del Comune ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 la Giunta regionale invita l'Ente stesso a provvedere ed in caso di inadempienza provvede direttamente.
9. 
Il Comune trasmette alla Provincia i provvedimenti adottati ai sensi della presente legge.
Art. 8. 
(Sanzioni)
1. 
Il titolare di azienda alberghiera che non provvede alla denuncia della classifica alberghiera è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 1.500.000.
2. 
Tale sanzione è raddoppiata nel caso in cui il titolare si rifiuti di fornire le informazioni richiestegli ai fini della verifica della classifica o di consentire gli accertamenti disposti allo stesso fine, o denunci elementi non corrispondenti al vero oppure non conformi alla classifica della propria azienda ai provvedimenti adottati dal Comune.
3. 
Il titolare di azienda alberghiera che ometta di indicare la classifica o di esporre il segno distintivo della categoria, ovvero attribuisca al proprio esercizio con scritti o stampati o in qualsiasi altro modo, una classifica diversa da quella propria, o affermi la disponibilità di attrezzatura non conforme a quella esistente, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.500.000.
4. 
In caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate.
Art. 9. 
(Norme transitorie e finali)
1. 
La classificazione prevista dalla presente legge opera dal 1° gennaio 1996.
2. 
Le aziende alberghiere di nuova apertura sono classificate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo gli standard minimi qualitativi indicati nell'Allegato A alla presente legge.
3. 
La classifica attribuita alle aziende alberghiere ai sensi della L.R. 21/1981 ed efficace fino al 31 dicembre 1994, è prorogata al 31 dicembre 1995.
Art. 10. 
(Norme abrogative e sostitutive)
1. 
Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 29 ottobre 1992, n. 44 è sostituito dal seguente: "
3.
Sono iscritti nell'elenco di cui al comma 2 coloro che hanno conseguito l'idoneità con il superamento dell'esame previsto all'articolo 6. Sono altresì iscritti direttamente nell'elenco degli idonei coloro i quali abbiano conseguito analoga idoneità presso altra Regione o altro Stato membro della CEE, ovvero coloro che abbiano maturato, al momento della richiesta di iscrizione nell'elenco, un'anzianità professionale con funzioni direttive in aziende alberghiere per un periodo di almeno trentasei mesi nell'ultimo quinquennio: per l'iscrizione deve essere presentata la domanda e la documentazione attestante il possesso dei predetti requisiti.
".
2. 
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 16 giugno 1981, n. 21 , modificata con leggi regionali 31 dicembre 1981, n. 59 e 30 agosto 1984, n. 46.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 gennaio 1995
Gian Paolo Brizio .


Note:

[1] Il secondo comma dell'art. 21 della l.r. 3/2015 dispone l'abrogazione di questo articolo dalle data di entrate in vigore del regolamento la cui emanazione è previsa dall'art. 8 della della l.r.3/2015. Il regolamento citatao è il r.r. 9/2017 pubblicato sul B.U. 18 maggio 2017, 1° suppl. al n. 20)