Legge regionale n. 44 del 29 ottobre 1992  ( Versione vigente )
"Ordinamento della professione di direttore di albergo."
(B.U. 04 novembre 1992, n. 45)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Obiettivi e finalità)
1. 
La Regione Piemonte, riconoscendo come essenziale ai fini dello sviluppo economico e sociale l'attività turistico-ricettiva, promuove la ulteriore qualificazione delle figure professionali che in essa operano.
2. 
In tale ambito, ed in attuazione dell' art. 11, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 "Legge quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica", la Regione disciplina, con la presente legge, la figura professionale di direttore di albergo.
Art. 2. 
(Definizione)
1. 
È direttore di albergo chi, professionalmente, presta la propria attività presso unità ricettiva alberghiera, con compiti di direzione, in particolare per quanto concerne la qualità dell'ospitalità offerta, che costituisce punto di riferimento nel rapporto tra la clientela e l'esercizio alberghiero.
Art. 3. 
(Obblighi dei titolari di albergo)
1. 
A ciascuna unità ricettiva alberghiera autosufficiente sotto il profilo dei servizi che sia classificata a tre stelle con almeno 140 posti letto, a quattro stelle e a cinque stelle, è preposto un direttore abilitato, che può essere anche persona diversa dal titolare.
Art. 4. 
(Idoneità tecnico-professionale)
1. 
L'esercizio della professione di direttore di albergo è subordinato, in base alle norme della presente legge, al possesso di attestato di idoneità professionale, rilasciato dalla Regione Piemonte.
2. 
Esso si consegue mediante superamento di apposito esame periodicamente indetto dalla Regione ai sensi della presente legge, salvo quanto disposto all'art. 7, comma 3.
3. 
In vista dell'esame di cui al presente articolo, la Giunta regionale può organizzare corsi di preparazione e di formazione professionale, nonchè attività seminariali, anche mediante convenzioni con altri soggetti pubblici e privati.
Art. 5. 
(Requisiti di ammissione all'esame)
1. 
Ai fini dell'ammissione all'esame di accertamento dell'idoneità all'esercizio della professione di direttore di albergo occorre il possesso dei seguenti requisiti:
a) 
la maggiore età;
b) 
cittadinanza italiana o di altro stato membro della C.E.E.;
c) 
il godimento dei diritti civili e politici;
d) 
anzianità professionale nel settore alberghiero di almeno cinque anni ed il raggiungimento del secondo livello di qualifica del vigente C.C.N.L. (Contratto Collettivo Nazionale Lavoro);
e) 
l'idoneità psico-fisica all'attività professionale è accertata da apposito certificato medico rilasciato in data non anteriore a tre mesi.
Art. 6. 
(Esame di accertamento dell'idoneità)
1. 
La domanda di ammissione all'esame di accertamento dell'idoneità all'esercizio della professione di direttore di albergo deve essere presentata alla Regione Piemonte.
2. 
Nella domanda gli aspiranti devono indicare le lingue estere, tra quelle di maggior diffusione in campo turistico, nelle quali intendono sostenere il colloquio orale.
3. 
L'esame di accertamento dell'idoneità professionale consiste nelle seguenti prove:
a) 
Prove scritte: - Organizzazione dei servizi e del lavoro nei diversi reparti; - Tecnica delle prenotazioni; - Contabilità obbligatoria e facoltativa; - Nozioni di marketing; - Nozioni di controllo di gestione; - Merceologia dei prodotti di cucine, cantine e bar; - Nozioni di contabilità e bilancio; - Ripartizione ed equilibrio dei costi e controllo di gestione; - Norme, obblighi ed adempimenti nelle diverse forme societarie;
b) 
Prove orali: - Gli argomenti delle prove scritte; - Legislazione turistica nazionale e regionale; - Legislazione in materia di igiene e sicurezza ambientale; - Nozioni elementari di diritto privato; - Legislazione del lavoro e nozioni fiscali e finanziarie; - Criteri di formazione e distribuzione dell'organico; - L'immagine aziendale e controllo di qualità; - Nozioni di investimenti, rinnovamenti e ridotazioni; - Geografia turistica nazionale e mondiale; - Colloquio nelle lingue estere indicate nella domanda di ammissione.
4. 
La commissione d'esame nominata con delibera della Giunta regionale sarà composta dall'Assessore al Turismo, Sport e Tempo Libero, o da un funzionario regionale delegato, che presiede, da due albergatori abilitati, designati dalle Associazioni regionali degli Albergatori maggiormente rappresentative, e da tre direttori di albergo abilitati, designati dall'Associazione regionale Direttori di Albergo. Con lo stesso atto deliberativo la Giunta regionale nomina un funzionario del Settore Turismo, Sport e Tempo Libero con funzioni di segretario della commissione stessa.
Art. 7. 
(Idoneità ed elenco professionale)
1. 
Sono abilitati all'esercizio della professione di direttore di albergo i soggetti che conseguono l'idoneità ai sensi dell'art. 6.
2. 
La Regione Piemonte, ai detti fini, cura la tenuta di apposito elenco professionale nel quale sono inseriti gli idonei.
3. 
Sono iscritti nell'elenco di cui al comma 2 coloro che hanno conseguito l'idoneità con il superamento dell'esame previsto all'articolo 6. Sono altresì iscritti direttamente nell'elenco degli idonei coloro i quali abbiano conseguito analoga idoneità presso altra Regione o altro Stato membro della CEE, ovvero coloro che abbiano maturato, al momento della richiesta di iscrizione nell'elenco, un'anzianità professionale con funzioni direttive in aziende alberghiere per un periodo di almeno trentasei mesi nell'ultimo quinquennio: per l'iscrizione deve essere presentata la domanda e la documentazione attestante il possesso dei predetti requisiti.
[1]
4. 
L'abilitazione conseguita, ai sensi dell'art. 6, consente l'iscrizione al R.E.C. (Registro Esercenti Commercio) senza ulteriori esami.
5. 
La mancata produzione della domanda di cui al comma 3 non consente l'esercizio della professione di direttore di albergo.
Art. 8. 
(Divieti e sanzioni)
1. 
È fatto divieto a chiunque di esercitare la professione di direttore di albergo in violazione delle norme della presente legge.
2. 
È inoltre fatto divieto a qualsiasi unità ricettiva alberghiera, di cui all'art. 3, di avvalersi della prestazione professionale di direttore di albergo di persona non iscritta nell'elenco degli abilitati, ovvero la cui iscrizione è sospesa.
3. 
È fatto divieto a qualsiasi unità ricettiva alberghiera di cui all'art. 3 di rimanere senza direttore abilitato per più di novanta giorni consecutivi.
4. 
La violazione dell'art. 3 e dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo comporta la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
Art. 9. 
(Vigilanza e controllo)
1. 
La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge sono esercitate dal Comune in cui insiste la struttura ricettiva fermo restando le competenze dell'autorità di P.S..
2. 
La Giunta regionale ha facoltà di verificare, anche mediante controlli ispettivi, che sia data attuazione alle disposizioni contenute nella presente legge.
Art. 10. 
(Norme transitorie)
1. 
Tutti coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono le funzioni di direttore di albergo in azienda ricettiva di cui all'art. 3 da almeno tre anni, nonchè coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, le abbiano svolte in modo continuativo per almeno cinque anni durante gli ultimi due quinquenni, sono iscritti a domanda nell'elenco regionale dei direttori di albergo.
2. 
La domanda, in carta legale e con firma autenticata, deve essere inoltrata, pena la decadenza, alla Regione Piemonte entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 
L'interessato deve allegare alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dai titolari delle aziende ricettive presso le quali ha prestato servizio o in mancanza di esse i certificati autenticati, da cui risultino tutti gli estremi del servizio svolto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 ottobre 1992
Gian Paolo Brizio

Note:

[1] Il comma 3 dell'articolo 7 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 14 del 1995.