Legge regionale n. 28 del 27 luglio 1994  ( Versione vigente )
"Modifiche ed integrazioni al Titolo II della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni 'Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte '."
(B.U. 03 agosto 1994, n. 31)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' articolo 20 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni (Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte) è sostituito dal seguente: "
Art. 20.
Ammontare dell'indennità di fine mandato
1.
L'ammontare dell'indennità di fine mandato spettante ai Consiglieri regionali è stabilita nella misura di una mensilità lorda percepita in carica dal Consigliere stesso, moltiplicata per ciascun anno di esercizio effettivo fino ad un massimo di 10 anni. Il calcolo è effettuato sull'ultima mensilità percepita dal Consigliere in carica.
2.
Per gli anni successivi al decimo, l'indennità di fine mandato è stabilita nella misura del 50% dell'indennità, di cui al comma 1.
3.
La corresponsione dell'indennità di fine mandato, calcolata ai sensi dei commi 1 e 2, spetta ai Consiglieri in carica anche se agli stessi è già stata liquidata, per completamento o per interruzione di mandato nelle precedenti legislature, l'indennità di cui al comma 1.
4.
Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno si considera come anno intero, purchè di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.
".
Art. 2. 
1. 
Il secondo comma dell'articolo 21 della L.R. 9/1984 , aggiunto dall' articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 57 (Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 : "
Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte
"), è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 luglio 1994
Gian Paolo Brizio