Legge regionale n. 9 del 23 gennaio 1984  ( Versione vigente )
"Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte."[1][2]
(B.U. 01 febbraio 1984, n. 5)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
ISTITUZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA
Art. 1.[3] 
(...)
Art. 2.[4] 
(...)
Art. 3.[5] 
(...)
Art. 4.[6] 
(...)
Art. 5.[7] 
(...)
Art. 6.[8][9] 
(Prestazioni del fondo)
 
Il fondo eroga ai Consiglieri cessati dal mandato e ai loro aventi causa di cui al successivo art. 12 assegni vitalizi mensili calcolati sull'indennità mensile lorda dovuta ai Consiglieri in carica nello stesso mese a cui si riferisce l'assegno nelle seguenti misure:
anni di contribuzione versata
percentuale sull'indennità mensile lorda
5
25%
6
30%
7
35%
8
40%
9
45%
10
50%
11
52%
12
54%
13
56%
14
58%
15
60%
16
61%
17
62%
18
63%
19
64%
20 ed oltre
65%
.
[10]
 
La frazione di anno di effettivo esercizio in carica non inferiore a sei mesi ed un giorno, viene computata come anno intero, quella minore non è considerata.
 
L'assegno vitalizio diretto spetta ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno un quinquennio; a tal fine si considera per quinquennio il periodo non inferiore a quattro anni, sei mesi ed un giorno.
 
Per i Consiglieri che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già versato i contributi per un periodo non inferiore ai cinque anni, rimane in vigore il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 32 .
 
Ai Consiglieri che optino di avvalersi di tale norma, l'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base al 60% dell'indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 .
 
L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica la condizione che dà titolo alla sua prestazione.
 
Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che ne abbiano già maturato il diritto percepiscono l'assegno con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione del mandato.
 
Per i Consiglieri regionali cessati dal mandato prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare mensile del predetto assegno è determinato in base al 60% dell'indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 .
 
La norma di cui al primo comma del presente articolo, non si applica ai Consiglieri cessati dal mandato prima della scadenza della 1 Legislatura del Consiglio Regionale, per i quali rimane valido il trattamento previsto dall' art. 12 della L.R. 20 ottobre 1972, n. 11 .
Art. 7.[11] 
(...)
Art. 8.[12] 
(...)
Art. 9.[13] 
(...)
Art. 10.[14] 
(...)
Art. 11. 
(Consiglieri inabili al lavoro)
 
Hanno diritto all'assegno vitalizio indipendentemente dall'età, dalla durata dell'effettivo mandato consiliare o dei versamenti contributivi, i Consiglieri che provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente per cause dipendenti dall'esercizio del mandato.
 
Qualora il Consigliere sia riconosciuto inabile ai sensi del comma precedente prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio è quello minimo previsto dall'articolo 6 della presente legge.
 
Il Comitato di gestione, integrato da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dal Presidente del Consiglio ed uno indicato dall'interessato, accerta l'inabilità permanente, nonchè la dipendenza da cause dipendenti dall'esercizio del mandato dell'inabilità stessa, e delibera in merito.
 
Qualora la delibera di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno vitalizio spetta a decorrere dalla data dell'effettiva cessazione del mandato.
 
Sull'applicabilità dei precedenti commi nel caso di inabilità parziale decide il Comitato di gestione di cui al precedente terzo comma.
Art. 12. 
(Beneficiari dell'assegno vitalizio indiretto)
 
Gli aventi causa a favore dei quali viene erogato l'assegno vitalizio indiretto in caso di decesso del Consigliere sono:
a) 
il coniuge in concorso, ove esistano, con i figli legittimi o naturali o, in mancanza di questi, con gli affiliati;
b) 
i figli legittimi o naturali, in mancanza del coniuge;
c) 
gli affiliati, in mancanza dei figli legittimi o naturali;
d) 
gli ascendenti di primo grado legittimi o naturali ed in mancanza di questi gli adottanti o gli affilianti, qualora non esistano altri aventi diritto secondo le disposizioni che precedono.
 
L'assegno vitalizio indiretto spetta al coniuge, purchè non divorziato o non separato giudizialmente con sentenza con la quale la separazione gli sia addebitata ai sensi dell' art. 151 c.c. e salva in ogni caso diversa disposizione dell'Autorità giudiziaria, finchè nello stato vedovile.
 
Per i figli legittimi o naturali si intendono quelli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti e dichiarati giudizialmente, anche se concepiti al tempo del decesso del dante causa a termini dell' art. 462 del codice civile , nonchè adottati; l'assegno spetta a costoro qualora siano:
a) 
minori, fino al conseguimento della maggiore età, oppure se studenti, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età;
b) 
inabili in modo permanente al lavoro, già conviventi a carico del proprio dante causa ed in particolari condizioni di bisogno, accertate dal Comitato di gestione del fondo di cui al precedente art. 2.
 
Al padre, o in mancanza alla madre l'assegno vitalizio indiretto spetta qualora siano di età superiore ai sessant'anni.
 
Il diritto all'assegno vitalizio indiretto si estingue con il decesso delle persone che ne hanno beneficiato al momento del decesso del Consigliere.
Art. 13. 
(Assegno indiretto in caso di decesso per cause dipendenti dall'esercizio del mandato)
 
L'assegno indiretto spetta agli aventi causa di cui al precedente articolo anche se il Consigliere deceduto non abbia versato i contributi per almeno un quinquennio, se il decesso avviene per cause dipendenti dall'esercizio del mandato; la relativa deliberazione è assunta dal Comitato di gestione nei modi previsti dal precedente art. 11.
Art. 14. 
(Condizioni per il conseguimento dell'assegno vitalizio indiretto)
 
Le condizioni soggettive per l'erogazione dell'assegno vitalizio indiretto devono sussistere al momento del decesso; qualora esse vengano a cessare, l'assegno stesso viene revocato con provvedimento del Comitato di gestione.
 
Qualora si modifichino i presupposti per il godimento e la misura dell'assegno, il Comitato di gestione adotta i provvedimenti conseguenti.
 
A tal fine i beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente il venir meno delle condizioni che danno diritto all'assegno indiretto; agli stessi può essere richiesta, ogni anno, la documentazione atta a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.
Art. 15. 
(Ammontare dell'assegno vitalizio indiretto)
 
L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio indiretto è erogato in percentuale dell'assegno che sarebbe spettato al Consigliere nelle seguenti misure:
a) 
al coniuge superstite, in mancanza di altri beneficiari, 50%;
b) 
al coniuge in concorso con i figli aventi diritto, 50% elevato del 10% per ogni figlio, fino ad un massimo dell'80%; qualora concorrano con il coniuge figli aventi diritto non conviventi a carico del coniuge superstite, la quota aggiuntiva a questi spettante, nella misura del 10% o della minor percentuale che per ciascuno di essi concorre a formare l'ammontare complessivo dell'assegno, è corrisposta direttamente a ciascuno di essi o a chi ne esercita la patria potestà o ne ha la rappresentanza legale;
c) 
al figlio unico superstite, in mancanza di altri beneficiari, 50%; qualora i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 10% per ogni unità, fino ad un massimo dell'80% ed è ripartito per quote eguali tra gli aventi diritto;
d) 
al padre o alla madre, 40%.
 
Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, si applicano agli affiliati, qualora essi abbiano diritto agli assegni in mancanza di figli legittimi o naturali.
 
L'assegno indiretto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del Consigliere, fermo quanto disposto dal codice civile circa la decorrenza degli effetti dei provvedimenti relativi alla filiazione diversa da quella legittima.
 
Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo non si applicano ai beneficiari dell'assegno indiretto usufruenti dello stesso prima dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali rimane in vigore il disposto dell' art. 18 della L.R. 12 giugno 1978, n. 32 .
Art. 16. 
(Procedure per ottenere l'assegno indiretto)
 
La domanda intesa ad ottenere l'assegno indiretto deve essere presentata al Comitato di gestione entro il termine di un anno dalla data del decesso del dante causa o del completamento della contribuzione volontaria prevista dall'art. 9 della presente legge.
 
Qualora l'avente diritto sia il coniuge, la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) 
certificato di morte del Consigliere;
b) 
certificato di matrimonio;
c) 
atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunziata sentenza definitiva di divorzio o di separazione con addebito ai sensi dell' art. 151 del codice civile ;
d) 
stato di famiglia.
 
Qualora il coniuge manchi, o non abbia diritto all'assegno, o non sia convivente con i figli ed affiliati aventi diritto, la domanda è presentata da costoro, o da chi ne ha la tutela, con la seguente documentazione:
 
1) certificato di morte del Consigliere;
 
2) certificati idonei a provare l'inesistenza del diritto del coniuge del Consigliere;
 
3) certificato di nascita degli aventi diritto;
 
4) stato di famiglia;
 
5) atto notorio da cui risulti che i figli maggiorenni convivevano a carico del dante causa, ai fini di quanto disposto dal precedente articolo 12, comma terzo, lettera b);
 
6) certificato comprovante la condizione di studente per i figli maggiorenni ai fini di quanto disposto dal precedente articolo 12, comma terzo, lett. a).
 
Nei casi previsti dal precedente art. 12, lett. d), la domanda presentata dagli interessati deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) 
certificato di morte del Consigliere;
b) 
certificato di nascita dell'avente diritto.
Art. 17. 
(Prescrizioni di ratei di assegno)
 
I ratei di assegni diretti o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente il Comitato di gestione.
Art. 18. 
(Sequestro, pignoramento e cessione dell'assegno vitalizio)
 
Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Titolo II. 
INDENNITÀ DI FINE MANDATO
Art. 19. 
(Beneficiari dell'indennità)
 
L'indennità di fine mandato è erogata a quei Consiglieri che cessino dall'incarico per dimissioni o che non siano rieletti nella successiva legislatura ovvero, che non si ripresentino candidati.
 
Nel caso di annullamento dell'elezione di un Consigliere, questi ha diritto alla restituzione, senza interessi, dei contributi versati in applicazione del seguente articolo 21.
Art. 20.[15] 
(Ammontare dell'indennità di fine mandato)
1. 
L'ammontare dell'indennità di fine mandato spettante ai Consiglieri regionali è stabilita nella misura di una mensilità lorda percepita in carica dal Consigliere stesso, moltiplicata per ciascun anno di esercizio effettivo fino ad un massimo di 10 anni. Il calcolo è effettuato sull'ultima mensilità percepita dal Consigliere in carica.
2. 
Per gli anni successivi al decimo, l'indennità di fine mandato è stabilita nella misura del 50% dell'indennità, di cui al comma 1.
3. 
La corresponsione dell'indennità di fine mandato, calcolata ai sensi dei commi 1 e 2, spetta ai Consiglieri in carica anche se agli stessi è già stata liquidata, per completamento o per interruzione di mandato nelle precedenti legislature, l'indennità di cui al comma 1.
4. 
Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno si considera come anno intero, purchè di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.
Art.. 20 bis.[16] 
(Anticipazione dell'indennità di fine mandato)
1. 
Il Consigliere regionale, che abbia esercitato il mandato per un periodo di almeno trenta mesi e che per tale periodo abbia versato i contributi obbligatori, di cui all'articolo 21, comma primo, della presente legge, ha facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità di fine mandato.
2. 
La misura dell'anticipazione non può superare il 75 per cento di quanto il Consigliere avrebbe diritto di ottenere in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta dell'anticipazione medesima.
3. 
L'anticipazione, approvata dall'Ufficio di Presidenza, può essere ottenuta una sola volta per legislatura regionale.
[17]
4. 
Al termine definitivo del mandato consiliare, sulla percentuale dell'indennità di fine mandato corrisposta anticipatamente non si effettua adeguamento.
Art. 21. 
(Finanziamenti della spesa per l'indennità di fine mandato)
 
A parziale copertura dell'onere relativo alla corresponsione dell'indennità di fine mandato, sull'indennità mensile lorda del Consigliere regionale si applica una trattenuta pari al 5% da devolvere ad apposito capitolo da istituirsi nella parte Entrata del Bilancio regionale avente per oggetto: "Introiti per ritenuta indennità di fine mandato".
 
(...)
[18]
 
L'indennità di fine mandato sarà corrisposta mediante prelievo dal Bilancio del Consiglio Regionale, nel cui preventivo, all'interno del capitolo 10 "Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio Regionale", figurerà ogni anno un apposito articolo intitolato "Spese per indennità di fine mandato".
Art. 22. 
(Norma transitoria)
 
Per i Consiglieri regionali che, all'entrata in vigore della presente legge, sono in carica da oltre due legislature, l'ammontare dell'indennità di fine mandato è aumentata per ogni anno di mandato successivo al decimo anno, della misura del 50% dell'ultima mensilità dell'indennità consiliare lorda percepita in carica dal Consigliere cessato dal mandato.
Art. 23. 
(Assegno in caso di decesso)
 
In caso di decesso del Consigliere regionale, ai soggetti indicati dall'art. 12 viene corrisposto un assegno una tantum il cui ammontare è pari all'indennità di fine mandato previsto dall'art. 20 oltre ad una mensilità aggiuntiva dell'indennità consiliare.
Titolo III. 
NORME FINALI
Art. 24. 
(Abrogazione)
 
Salvo quanto previsto dagli artt. 6, quarto comma e 15 ultimo comma della presente legge, è abrogata la legge regionale 12 giugno 1978, n. 32 , così come modificata dalle leggi regionali 9 dicembre 1980, nn. 77 e 78.
 
Il fondo di cui al titolo primo della presente legge succede in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al fondo di cui alla legge regionale 12 giugno 1978, n. 32 , e successive modificazioni.
Art. 25. 
(Trattamenti di miglior favore)
 
Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore goduti dai Consiglieri cessati dal mandato che all'entrata in vigore della presente legge già usufruiscono delle prestazioni del fondo di previdenza.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 23 gennaio 1984
Aldo Viglione.

Note:

[1] La legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 15 della l.r. 24/2001 salvo quanto disposto dall' art. 6 della stessa legge

[2] Quanto disposto dall'art. 10 continua ad avere efficacia solamente nei confronti dei Consiglieri Regionali cessati dal mandato e di quelli in carica alla data dell'entrata in vigore della l.r. 57/1986.

[3] L'articolo 1 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 27 del 1995.

[4] L'articolo 2 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 27 del 1995.

[5] L'articolo 3 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 27 del 1995.

[6] L'articolo 4 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 27 del 1995.

[7] L'articolo 5 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 27 del 1995.

[8] Si veda anche l'art. 2 della l.r. 6/1990

[9] Si veda il comma 3 dell'art. 6 della l.r. 24/2001

[10] In questo comma dell'articolo 6 la tabella è stata modificata ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 66 del 1989.

[11] L'articolo 7 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 27 del 1995.

[12] L'articolo 8 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 27 del 1995.

[13] L'articolo 9 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 27 del 1995.

[14] L'articolo 10 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 57 del 1986.

[15] L'articolo 20 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 del 1994.

[16] L'articolo 20 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 del 1993.

[17] Nel comma 3 dell'articolo 20 bis le parole "per legislatura regionale" sono state inserite dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 69 del 1995.

[18] Questo comma dell'articolo 21 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 del 1994.