"Modifiche alla L.R. 16 agosto 1989, n. 48 'Norme in materia di cooperazione sociale '."
(B.U. 22 aprile 1992, n. 17)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il
visto del Commissario di Governo si intende apposto per decorso del termine di legge.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
All'
articolo 7, comma primo, della L.R. 16 agosto 1989, n. 48 , le parole "
" sono sostituite con "
" .
articolo 2
articolo 29
Art. 2.
1.
All'
articolo 8, comma primo, della L.R. 16 agosto 1989, n. 48 , le parole "
" sono sostituite con "
" .
all'I.N.P.S.
agli Enti previdenziali competenti
Art. 3.
1.
All'
articolo 12, secondo comma, della L.R. 16 agosto 1989, n. 48 , le parole "
" sono sostituite con "
" .
articolo 12
articoli 1 e 2
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 13 aprile 1992
Gian Paolo Brizio