Legge regionale n. 21 del 13 aprile 1992  ( Versione vigente )
"Modifiche alla L.R. 16 agosto 1989, n. 48 'Norme in materia di cooperazione sociale '."
(B.U. 22 aprile 1992, n. 17)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il

visto del Commissario di Governo si intende apposto per decorso del termine di legge.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
All' articolo 7, comma primo, della L.R. 16 agosto 1989, n. 48 , le parole "
articolo 2
" sono sostituite con "
articolo 29
" .
Art. 2. 
1. 
All' articolo 8, comma primo, della L.R. 16 agosto 1989, n. 48 , le parole "
all'I.N.P.S.
" sono sostituite con "
agli Enti previdenziali competenti
" .
Art. 3. 
1. 
All' articolo 12, secondo comma, della L.R. 16 agosto 1989, n. 48 , le parole "
articolo 12
" sono sostituite con "
articoli 1 e 2
" .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 aprile 1992
Gian Paolo Brizio