Legge regionale n. 48 del 16 agosto 1989  ( Versione vigente )
"Norme in materia di cooperazione sociale".
(B.U. 23 agosto 1989, n. 34)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
OBIETTIVI E NORME GENERALI
Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, in attuazione degli articoli 3 e 4 della Costituzione, dei suoi compiti istituzionali e dei suoi obiettivi programmatici, promuove e favorisce la cooperazione sociale, come efficace strumento per il reinserimento lavorativo, economico e sociale dei cittadini svantaggiati.
Art. 2. 
(Definizione dei soggetti svantaggiati)
1. 
Ai fini della presente legge, sono considerati soggetti svantaggiati:
a) 
gli invalidi fisici, psichici e sensoriali con residua capacità lavorativa e con invalidità non inferiore al 45%;
b) 
i soggetti in stato di emarginazione temporanea o permanente segnalati dai Servizi socio-sanitari degli Enti locali e delle Unità Socio Sanitarie Locali (UU.SS.SS.LL.) o dagli organi giudiziari e per i quali sia avviato un progetto di recupero sociale.
Art. 3. 
(Tipologia delle cooperative ammissibili ai contributi ed alle agevolazioni)
1. 
Sono ammesse ai contributi ed alle agevolazioni previste dalla presente legge le cooperative senza fini di lucro che perseguono specifiche finalità di promozione e di solidarietà umana e sociale e che presentano le seguenti caratteristiche:
a) 
cooperative che annoverano al loro interno, in qualità di soci o, qualora non ne abbiano i requisiti giuridici, in qualità di dipendenti, soggetti svantaggiati in grado di svolgere in modo prevalentemente autonomo il proprio lavoro, impiegati in attività produttive di beni e di servizi regolarmente remunerate, in numero non inferiore al 40% dei soci; in tali cooperative i cittadini volontari presenti in qualità di soci non devono superare il 10% dei soggetti svantaggiati;
b) 
cooperative che annoverano al loro interno, in qualità di soci o, qualora non ne abbiano i requisiti giuridici, in qualità di dipendenti, soggetti svantaggiati i quali necessitano, per lo svolgimento del proprio lavoro, di adeguati supporti forniti anche attraverso l'utilizzo delle risorse umane e materiali del volontariato, al fine di favorirne l'inserimento, l'integrazione sociale e l'avviamento al lavoro; in tali cooperative soggetti svantaggiati devono essere presenti in numero non inferiore al 40% dei soci lavoratori e dei dipendenti.
2. 
Su richiesta della cooperativa interessata, la Giunta Regionale, in casi eccezionali, può autorizzare deroghe motivate ai limiti indicati nel comma 1, sentita la Commissione consiliare competente.
3. 
La Regione favorisce, altresì, le cooperative di servizi alla persona che hanno come scopo l'impegno nel settore dei Servizi educativi socio-assistenziali e socio-culturali a favore di soggetti svantaggiati e che operino con soci lavoratori in possesso di professionalità coerenti con l'attività delle cooperative e con le indicazioni del Piano Socio Sanitario.
4. 
Le cooperative di cui al comma 1, lettera a), possono accedere ai benefici previsti ai successivi articoli 7, 8, 9 e 10; le cooperative di cui al comma 1, lettera b), possono accedere ai benefici previsti ai successivi articoli 7, 9 e 10; le cooperative di cui al comma 3 possono accedere unicamente ai benefici previsti al successivo articolo 7.
Art. 4. 
(Attività volontarie)
1. 
Ai fini della presente legge, i cittadini volontari soci delle cooperative di cui al precedente articolo 3 devono prestare attività a titolo di volontariato, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giudiziari, gratuitamente, senza fine di lucro - anche indiretto - ma esclusivamente per fini di solidarietà.
2. 
All'interno delle cooperative di cui alla presente legge il lavoro volontario è complementare e non sostitutivo di quello concernente la normale attività produttiva delle cooperative stesse.
3. 
Per la gestione dei Servizi alla persona il lavoro volontario deve essere utilizzato in misura aggiuntiva rispetto ai parametri qualitativi e quantitativi indicati dalle disposizioni vigenti.
Art. 5. 
(Registro regionale)
1. 
La Regione Piemonte istituisce, entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un Registro regionale delle cooperative di cui al precedente articolo 3.
2. 
La tenuta del Registro di cui al comma 1 è affidata alla Giunta Regionale.
3. 
Possono ottenere l'iscrizione al Registro regionale le cooperative di cui al precedente articolo 3, che siano in possesso dei requisiti mutualistici, con sede legale ed attività prevalente nella Regione Piemonte, che uniscono alla domanda di iscrizione i seguenti documenti:
a) 
copia autenticata dell'atto costitutivo, dello Statuto e del libro dei soci;
b) 
certificato di vigenza delle cariche sociali;
c) 
certificato di iscrizione nel Registro prefettizio;
d) 
attestazione per i soci svantaggiati della Commissione Invalidi Civili o dei responsabili dei Servizi socio-sanitari delle UU.SS.SS.LL. competenti per territorio o degli organi giudiziari;
e) 
certificazione attestante, per gli operatori delle cooperative di cui al comma 3 del precedente articolo 3, il possesso di titoli professionali legalmente riconosciuti e coerenti con l'attività delle cooperative.
4. 
Le cooperative già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono inoltre produrre:
a) 
dichiarazione degli Enti previdenziali attestante la regolarità dei versamenti previdenziali per tutti i soci lavoratori e i dipendenti;
b) 
copia autenticata dei bilanci degli ultimi tre anni.
5. 
Non possono ottenere l'iscrizione al Registro regionale di cui al presente articolo le cooperative iscritte al Registro Prefettizio nelle sezioni: cooperative di consumo e cooperative edilizie.
6. 
L'iscrizione delle cooperative sociali al Registro regionale è disposta dalla Giunta Regionale.
7. 
L'iscrizione al Registro regionale costituisce condizione per la richiesta e la concessione delle agevolazioni o dei contributi previsti dalla presente legge.
8. 
Le cooperative iscritte sono tenute a comunicare alla Regione le variazioni dello Statuto e la messa in liquidazione o scioglimento dell'impresa, nonchè a segnalare ogni variazione della composizione sociale, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.
Art. 6. 
(Progetti di sviluppo e di attività)
1. 
Le cooperative di cui al precedente articolo 3, iscritte nel Registro regionale della cooperazione sociale, per accedere ai benefici previsti dalla presente legge, sono tenute a presentare un progetto di sviluppo e di attività della durata minima di un anno e massima di tre anni finalizzato agli obiettivi della presente legge.
2. 
I progetti di sviluppo e di attività devono, tra l'altro:
a) 
indicare gli obiettivi sociali, occupazionali e produttivi;
b) 
indicare le ipotesi di fattibilità sulla base della reale situazione presente;
c) 
contenere un piano finanziario che dimostri la idoneità all'attuazione del progetto proposto, assicurando stabilità economica e la corretta remunerazione del lavoro;
d) 
avere caratteristiche di forte legame con il territorio in cui opera.
Titolo II. 
INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI
Art. 7. 
(Appalti per la fornitura di beni e servizi)
1. 
Le cooperative di cui al precedente articolo 3, iscritte nel Registro regionale della cooperazione sociale, sono iscritte di diritto negli elenchi di cui al comma 6, articolo 29 della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8 .
[1]
2. 
Le medesime cooperative devono essere invitate a partecipare, per le forniture ed i servizi di propria competenza, alle gare indette dall'Amministrazione Regionale e dalle UU.SS.SS.LL.
3. 
Le UU.SS.SS.LL. possono procedere a trattativa privata, oltre che nei casi previsti dall' articolo 70 della legge regionale 13 gennaio 1981, n. 2 , anche quando si tratti di affidamento, a favore di cooperative sociali di cui al comma 1, di servizi la cui effettuazione rientri in un programma terapeutico o di inserimento sociale di soggetti svantaggiati.
4. 
La Regione Piemonte promuove l'affidamento di forniture e servizi da parte degli Enti locali alle cooperative di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 8. 
(Parziale reintegro degli oneri previdenziali-assistenziali)
1. 
La Regione concede alle cooperative di cui all'articolo 3,1° comma, lettera a), iscritte nel Registro regionale della cooperazione sociale, un contributo annuale a parziale copertura degli oneri previdenziali-assistenziali di legge regolarmente versati agli Enti previdenziali competenti per soggetti svantaggiati, inseriti come soci lavoratori o, qualora non ne abbiano i requisiti giuridici, come dipendenti, in misura pari a:
[2]
a) 
50% degli oneri per i primi 10 soci lavoratori svantaggiati;
b) 
40% degli oneri per i soci lavoratori svantaggiati da 11 a 50;
c) 
25% degli oneri per i soci lavoratori svantaggiati da 51 ed oltre.
2. 
Tale contributo viene versato in due soluzioni di pagamento semestrali.
Art. 9. 
(Contributi per la realizzazione di progetti di sviluppo e di attività)
1. 
La Regione concede contributi in conto capitale per l'avvio dei progetti di sviluppo e di attività delle cooperative di cui al precedente articolo 3, 1° comma, lettere a) e b), iscritte nel Registro regionale della cooperazione sociale.
2. 
Il contributo in conto capitale, unico e non ripetibile per ciascuna cooperativa, è concesso nella misura dell'80% della spesa ritenuta ammissibile e documentabile, con un tetto massimo di L. 50 milioni per ciascun progetto.
3. 
La Giunta Regionale, entro il 31 gennaio, con propria deliberazione, sentita la competente Commissione consiliare, fissa i criteri per la valutazione dei programmi e delle relative spese di attuazione, ai fini della ammissibilità del contributo.
4. 
Il contributo in conto capitale viene erogato per il primo 50% contestualmente alla concessione e per la restante quota, a saldo, previa produzione degli atti attestanti le spese sostenute.
5. 
In occasione del pagamento del saldo della somma finanziata la Giunta Regionale verifica l'attuazione del progetto e, qualora si rilevino difformità rispetto agli scopi ed alle finalità previste dal medesimo, può autorizzare la variazione del progetto, se ne ricorrono le condizioni, o sospendere la erogazione della rata di saldo e avviare la procedura per il recupero della quota già erogata a titolo di acconto.
Art. 10. 
(Formazione Professionale)
1. 
La Giunta Regionale definisce fra le priorità, nell'ambito dei criteri di utilizzo del Fondo Sociale Europeo, o di altre forme di intervento comunitario, i progetti di formazione o riqualificazione per i soci svantaggiati, di cui al precedente articolo 2, delle cooperative di cui al precedente articolo 3, 1° comma, lettere a) e b), iscritte nel Registro regionale della cooperazione sociale.
2. 
La Giunta Regionale inoltre, avvalendosi del sistema di Formazione Professionale e di tutti i necessari apporti, elabora annualmente progetti speciali di formazione da presentare nell'ambito del Piano annuale di Formazione Professionale.
Art. 11. 
(Sospensione o revoca dei benefici)
1. 
Entro il 31 luglio di ogni anno le cooperative di cui al precedente articolo 3, iscritte al Registro regionale della cooperazione regionale devono presentare il bilancio dell'attività svolta nell'anno precedente e l'attestazione della regolarità dei versamenti previdenziali, ove dalla documentazione risulti che la cooperativa è stata inattiva per oltre 24 mesi la stessa viene depennata dagli elenchi del Registro regionale della cooperazione sociale con atto della Giunta Regionale.
2. 
La cancellazione con conseguente revoca dei benefici previsti alla presente legge è disposta altresì dalla Giunta Regionale quando siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione al Registro regionale della cooperazione sociale o si sia verificata la mancata applicazione delle disposizioni previste al comma 8 del precedente articolo 5.
Art. 12. 
(Piano di riparto)
1. 
Le domande per l'erogazione dei contributi previsti dai precedenti articoli 8 e 9 devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno.
2. 
I contributi sono assegnati dalla Giunta Regionale, informate preventivamente la competente Commissione consiliare e la Commissione regionale per la cooperazione di cui all' articoli 1 e 2 della L.R. 24/78 , entro il 31 agosto di ogni anno, con apposito piano di riparto, corredato da un'analisi sul movimento cooperativo di solidarietà sociale nel Piemonte.
[3]
Titolo III. 
NORME TRANSITORIE E FINANZIARIE
Art. 13. 
(Norme transitorie)
1. 
Per l'anno 1989 la delibera di cui al comma 3 del precedente articolo 9 è adottata entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge; le disposizioni di cui al comma 1 del precedente articolo 11 entrano in vigore a partire dal secondo anno di applicazione della presente legge; il termine previsto al comma 1 dell'articolo 12 è fissato alla scadenza del secondo mese dall'istituzione del Registro regionale della cooperazione sociale di cui al precedente articolo 5; il termine previsto al comma 2 dell'articolo 12 è fissato al quinto mese successivo al termine posto per la presentazione delle domande da parte delle cooperative.
Art. 14. 
(Norma finanziaria)
1. 
Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1989 vengono istituiti appositi capitoli con la seguente denominazione e dotazione finanziaria in termini di competenza e di cassa: "Contributi a favore delle cooperative iscritte nel Registro regionale della cooperazione sociale per il parziale reintegro degli oneri previdenziali-assistenziali" - L. 600 milioni - e "Contributi a favore delle cooperative iscritte nel Registro regionale della cooperazione sociale per la realizzazione di progetti di sviluppo e di attività" - L. 400 milioni.
2. 
Agli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 13030 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1989.
3. 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 
Per gli anni successivi il relativo finanziamento sarà stabilito con la legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 16 agosto 1989
Vittorio Beltrami

Note:

[1] Nel comma 1 dell'articolo 7 le parole "articolo 2" sono state sostituite dalle parole "articolo 29" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 del 1992.

[2] Nel comma 1 dell'articolo 8 le parole "all'I.N.P.S." sono state sostituite dalle parole "agli Enti previdenziali competenti" ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 del 1992.

[3] Nel comma 2 dell'articolo 12 le parole "articolo 12" sono state sostituite dalle parole "articoli 1 e 2" ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 del 1992.