La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 1 dell'articolo 7 le parole "articolo 2" sono state sostituite dalle parole "articolo 29" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 del 1992.
[2] Nel comma 1 dell'articolo 8 le parole "all'I.N.P.S." sono state sostituite dalle parole "agli Enti previdenziali competenti" ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 del 1992.
[3] Nel comma 2 dell'articolo 12 le parole "articolo 12" sono state sostituite dalle parole "articoli 1 e 2" ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 del 1992.