Legge regionale n. 41 del 02 settembre 1991  ( Versione vigente )
"Modifiche ed integrazioni alla L. R. 29 dicembre 1981, n. 55 (Legge di contabilità)".
(B.U. 11 settembre 1991, n. 37)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Sono approvate le modificazioni degli artt. 11, 18, 32, e 36, nonchè l'aggiunta all'art. 56, in appresso specificate, della L.R. 29 dicembre 1981, n. 55 ''Norme di contabilità regionale ''.
Art. 2. 
1. 
L'art. 11 è sostituito dal seguente: "
Art. 11
(Ripartizione delle spese)
Nel bilancio pluriennale le spese sono ripartite in aree di attività e in aree di intervento.
Nell'ambito delle aree di attività o di intervento le spese possono essere ripartite in programmi di settore e in progetti, individuati in base ai contenuti ed agli obiettivi del programma pluriennale di attività e di spesa, ai sensi degli artt. 18 e 19 della L.R. 19 agosto 1977, n. 43 .
Nell'ambito delle ripartizioni di cui al secondo comma sono comunque tenute distinte le spese per l'adempimento delle funzioni normali, le spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo e le spese per il rimborso di mutui e prestiti.
Ulteriori specificazioni delle spese possono essere effettuate in relazione a quanto indicato nel secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 13
".
Art. 3. 
1. 
L'art. 18 è sostituito dal seguente: "
Art. 18
(Leggi che autorizzano spese pluriennali)
Le leggi regionali, che dispongono spese a carattere pluriennale, indicano le previsioni dell'ammontare complessivo, nonchè la quota eventualmente a carico del bilancio dell'anno finanziario in corso o del bilancio dell'anno finanziario successivo già presentato al Consiglio Regionale, rinviando alle leggi di approvazione dei successivi bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi finanziari.
Le leggi, che autorizzano l'erogazione di contributi in annualità, indicano l'ammontare complessivo dei limiti di impegno, il numero delle annualità, nonchè la quota eventualmente a carico del bilancio dell'anno finanziario in corso o del bilancio dell'anno finanziario successivo già presentato al Consiglio Regionale, rinviando alle leggi di approvazione dei successivi bilanci la determinazione delle quote dei limiti di impegno destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi finanziari.
La spesa complessivamente destinata alla concessione di contributi in annualità non può superare il 27% dell'importo preso a base per il calcolo del tetto dell'indebitamento.
Sono fatte salve le maggiori spese derivanti da variazioni del tasso di riferimento.
Le autorizzazioni di nuovi limiti di impegno, non utilizzate nei due anni successivi, costituiscono economie di bilancio.
Le leggi, che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si protrae per più esercizi finanziari, possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni, da parte della Regione, nei limiti dell'intera somma in esse indicata, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi dell'art. 56, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio finanziario
".
Art. 4. 
1. 
L'art. 32 è sostituito dal seguente: "
Art. 32
(Specificazione e classificazione delle spese)
Nel bilancio le spese sono ripartite in titoli a seconda che si tratti di spese correnti, di spese di investimento o di spese attinenti al rimborso di mutui e prestiti, nonchè in sezioni ed in categorie secondo le stesse ripartizioni adottate nel bilancio dello stato per il medesimo esercizio.
Le spese per le funzioni normali della Regione sono tenute distinte da quelle per ulteriori programmi di sviluppo.
Nell'ambito delle ripartizioni di cui al primo e secondo comma, le spese si ripartiscono in capitoli.
Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa, ovvero più oggetti strettamente collegati nell'ambito di un servizio o di una funzione, ovvero di un piano o di un programma o di un progetto della Regione.
Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle spese.
Per ciascun capitolo sono indicati il numero progressivo, anche non continuo, e la denominazione, nonchè i riferimenti alle competenze amministrative dei componenti la Giunta Regionale, alle ripartizioni di spesa del bilancio pluriennale ed al capitolo corrispondente dello stato di previsione dell'entrata se esiste.
La denominazione di ciascun capitolo indica chiaramente e analiticamente il settore di attività o di intervento, l'oggetto o gli oggetti della spesa e le finalità della medesima.
Non possono essere incluse nel medesimo capitolo:
a)
spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;
b)
spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;
c)
spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;
d)
spese relative ad obiettivi per perseguire i quali la Regione fruisce di finanziamenti specifici da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, ed altre spese;
e)
spese da erogare agli Enti locali per lo svolgimento di funzioni loro delegate dalla Regione, ed altre spese.
Il bilancio contiene, per la spesa, un riassunto delle sezioni e delle categorie per titoli ed un riepilogo dei titoli
".
Art. 5. 
1. 
L'art. 36 è sostituito dal seguente: "
Art. 36
(Esercizio provvisorio del bilancio)
L'esercizio provvisorio del bilancio annuale può essere autorizzato dal Consiglio Regionale con legge e per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi, ai sensi dell' art. 79 dello Statuto Regionale .
La legge relativa all'esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonchè l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio presentato al Consiglio Regionale.
La legge regionale che autorizza l'esercizio provvisorio stabilisce eventuali limitazioni all'esecuzione delle spese obbligatorie, nonchè l'entità degli stanziamenti utilizzabili per le altre spese, fino all'entrata in vigore della legge per l'approvazione del bilancio che non può essere successiva al 30 aprile
".
Art. 6. 
1. 
All'art. 56, dopo il secondo comma, sono aggiunti i due seguenti commi: "
Ai fini di quanto disposto nel secondo comma, si considerano obbligazioni che vengono a scadenza nell'esercizio quelle che si perfezionano giuridicamente nell'esercizio stesso.
Dopo il 30 novembre di ogni anno non possono più venire assunti impegni di spesa ad eccezione di quelli su stanziamenti iscritti successivamente a tale data o che si rendono indispensabili per la gestione o la realizzazione dei programmi regionali
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino addì 2 settembre 1991
Gian Paolo Brizio